Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/08/2012, n. 32779
CASS
Sentenza 13 agosto 2012

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Massime4

Ai fini dell'adozione di misura cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o dal coimputato del medesimo reato o da persona indagata in procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex art. 273, commi 1 e 1 bis, cod. proc. pen. soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, e la relativa dimostrazione, attesa la fase incidentale in cui è effettuata, deve essere orientata ad acquisire non la certezza ma l'elevata probabilità di colpevolezza del chiamato.

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza.

In tema di corruzione propria, l'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto dell'accordo illecito, non deve essere individuato nei suoi connotati specifici, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti al "genus" previsto. (Principio applicato in riferimento all'art. 322 bis cod. pen.).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, cod. pen., in relazione agli artt. 117 e 122 Cost., per contrasto con l'art. 5 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, ratificata con l. 29 settembre 2000, atteso che quest'ultima norma, ai fini della determinazione della giurisdizione, rinvia ai principi applicabili in ciascuno dei Paesi aderenti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/08/2012, n. 32779
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32779
Data del deposito : 13 agosto 2012

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