Sentenza 13 agosto 2012
Massime • 4
Ai fini dell'adozione di misura cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o dal coimputato del medesimo reato o da persona indagata in procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex art. 273, commi 1 e 1 bis, cod. proc. pen. soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, e la relativa dimostrazione, attesa la fase incidentale in cui è effettuata, deve essere orientata ad acquisire non la certezza ma l'elevata probabilità di colpevolezza del chiamato.
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza.
In tema di corruzione propria, l'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto dell'accordo illecito, non deve essere individuato nei suoi connotati specifici, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti al "genus" previsto. (Principio applicato in riferimento all'art. 322 bis cod. pen.).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, cod. pen., in relazione agli artt. 117 e 122 Cost., per contrasto con l'art. 5 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, ratificata con l. 29 settembre 2000, atteso che quest'ultima norma, ai fini della determinazione della giurisdizione, rinvia ai principi applicabili in ciascuno dei Paesi aderenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/08/2012, n. 32779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32779 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2012 |
Testo completo
Ag 32779/12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/08/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. ALBERTO MACCHIA N. 37/2012 - Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI N. 30698/2012 Rel. Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AV TE N. IL 16/06/1966 avverso l'ordinanza n. 3178/2012 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 11/05/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
fe Volpe de he lotte/sentite le conclusioni del PG Dott.Givery fe in setordine, p paneless for it rigetto del ricorso;
he rimesine elle lorite lostiterionale for contrecto sell art & comme 2, c.p.con l'art. 117, comme 1) lost. & 112 cost, in rebrine alle norme dell'art 5 lone wine O.C.'S. E 17.12 1867, relificate cow inglietti relativi ведеlippe 300/2000, f are sej um nel resto al eejo L delle impeterire;
rigetto - Udit Edifensor Avv. feetons Belice del Foros Negali " The he even for l'e coglimento one recons -hee l د محمد Ritenuto in fatto AV ER ricorre contro l' ordinanza con cui il Tribunale della libertà ha respinto la richiesta di riesame dal medesimo avanzata avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli nei suoi confronti quale indagato dei reati di associazione a delinquere, truffa aggravata, anche per il conseguimento di erogazioni pubbliche, bancarotta fraudolenta, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, trasferimento fraudolento di valori, corruzione di funzionari di Stato estero, tutti reati contestati in concorso con altri, non ricorrenti. Con il primo motivo, si affronta il tema della corruzione internazionale. La doglianza viene articolata sostenendo che non si sarebbe data adeguata considerazione agli argomenti difensivi, tanto che il giudice della cautela, recependo così "acriticamente" l'assunto del Gip, si sarebbe limitato a recepire in modo autoreferenziale gli assunti accusatori di tale VE, a supporto della affermata consumazione dell'accordo corruttivo. Sarebbero mancati i riscontri esterni alle dichiarazioni del VE, anche perché, si sostiene, importante riscontro sarebbe stato attribuito alla "documentazione conservata nella memoria del computer sequestrato e appartenenti al OL". Tale documentazione sarebbe stata inutilizzabile per contrasto con l'articolo 240 c.p.p., giacchè, argomenta la difesa, erroneamente l'accusa e il giudicante cautelare, avrebbero attribuito rilievo ad un preteso, ma insussistente, consenso del OL a consentire l'accesso nelle memorie del suo computer. Erroneo sarebbe stato l'argomento conclusivo del Tribunale che avrebbe risolto il tema sostenendo che la documentazione informatica che si assume carpita sarebbe stata comunque utilizzabile perché oggetto di legittimo sequestro. Con riferimento alla qualificazione del reato, si censura il mancato approfondimento sulla qualificazione della vicenda [nello specifico, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio], con effetti che si assumono derivarne anche in ordine alla procedibilità: l'inquadrabilità del fatto nel paradigma della corruzione impropria antecedente avrebbe determinato la necessità, ai fini della procediblità, della richiesta del Ministro della giustizia, mancante. Piuttosto allora il fatto si sarebbe dovuto inquadrare nel paradigma della truffa o del millantato credito, parimenti improcedibili. N 2 La censura si sviluppa ancora sull'apprezzamento delle dichiarazioni del VE, di cui si assume l'acquisizione e la valutazione in assenza di riscontri esterni. Si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reato e la non inquadrabilità del fatto nel paradigma della fattispecie incriminatrice della corruzione internazionale. Con il secondo motivo ci si duole della associazione finalizzata alla acquisizione fraudolenta dei contributi previsti dalla legge sull'editoria, dei relativi reati fine anche fiscali, della bancarotta della società Broadcast Video Press riconducibile al coindagato De GO, della truffa aggravata. Quanto all'associazione a delinquere si sostiene l'ultroneità della costituzione di un'associazione in tal senso essendo stata documentata la pioggia di finanziamenti ricevuta anche da altri giornali di minima diffusione. Si sostiene, inoltre, che la ricostruzione dell'ipotesi delittuosa striderebbe con la circostanza che i rapporti tra i due presunti promotori risultavano interrotti nel 2005. Sulla bancarotta la difesa sviluppa una serie di argomentazioni in ordine ai rapporti tra il OL e il De GO relativamente alla società: in particolare gli ultimi rapporti intrattenuti dalla società B.V. P., dichiarata fallita nel 2011, e la International Press risalgono al 30.9.2005; risulta agli atti la contribuzione economica del OL in favore della società, e non un suo intervento spoliativo. Analoghe censure sono svolte con riferimento agli altri reati ( truffa aggravata, reati tributari e trasferimento fraudolento di denaro), laddove si evidenzia che le irregolarità contabili riguardavano la gestione della International Press e non la richiesta di contribuzione, evidenziando altresì il valore meramente indiziario, privo di ogni riscontro documentale, della ipotesi accusatoria della insussistenza delle spese asseritamente sostenute per la distribuzione del quotidiano in particolare per l'effettuazione dello strillonaggio). Si sostiene altresì che dagli atti non emerge il fine dievadere le imposte ma solo la predisposizione di documentazione contabile al fine di ottenere il contributo dell'editoria. In ordine alla intestazione fittizia si sottolinea che il OL aveva da subito ammesso che le società estere facevano capo a lui e che nessuna persona aveva concorso nel trasferimento all'estero delle somme. Con l'ultimo motivo il ricorrente pone, richiamando l' articolo 275 c.p.p., tema dell'adeguatezza della misura carceraria, assumendo che l'ordinanza impugnata non aveva tenuto in conto la presentazione spontanea del OL, la parziale collaborazione con 3 riferimento alle ammissioni relative alle irregolarità nella gestione dell'"Avanti" finalizzate all'ottenimento della contribuzione pubblica nonché il venir meno di ogni suo ruolo nella gestione del giornale, ormai in liquidazione. Sono stati depositati in favore del OL motivi aggiunti. Il primo riguarda, ancora una volta, la questione della corruzione internazionale. Stavolta si propone la questione di competenza, richiamandosi l'eccezione che sarebbe stata proposta a verbale davanti al tribunale del riesame indicando le diverse residenze degli indagati nonché la circostanza che la somma di 500.000,00 dollari risultava spedita dalla sede della Svemark. Con il secondo motivo, si richiama la sentenza delle Sezioni unite 19 gennaio 2011 RD ed altri, che, come è noto, ha avuto occasione di affermare il seguente principio di diritto: i reati in materia fiscale di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, sono speciali rispetto al delitto di truffa aggravata a danno dello Stato di cui all'articolo 640, comma 2 numero 1, c.p.». Da ciò nel ricorso si deduce l'insussistenza di profili di evasione fiscale. Con il terzo motivo "aggiunto", ci si riallaccia alla doglianza sulla bancarotta, riproponendo le tematiche dell'estraneità del Lavatola rispetto alla gestione della BVP, con conseguente carenza degli elementi per fondare il concorso nel reato addebitato al De GO, anche in ragione del lasso temporale intercorso tra il fallimento e i rapporti del OL con l'amministratore di diritto. Considerato in diritto Il ricorso, articolato SU diversi motivi, è all'evidenza il parametro di riferimento dell'apprezzamento che qui deve farsi, rispetto ad una vicenda processuale complessa, basata, come risulta evidente dalla lettura dell'ordinanza gravata e dell'ordinanza cautelare adottata dal Gip, su apprezzamenti fattuali, la cui disamina, in questa sede, soggiace agli evidenti limiti del giudizio di legittimità. Non va del resto dimenticato di considerare che, per assunto non controverso, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (di recente, Sezione IV, 3 febbraio 2011, Di Rocco). Ciò significa, per intendersi, che, nella materia delle misure cautelari personali, la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra tra i compiti istituzionali del giudice di merito ed entrambe sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. A tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, a fronte di una corretta giustificazione, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità. Cosicchè, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. di recente, Sezione VI, 20 ottobre 2010, Quatrosi). Venendo quindi alle doglianze ed ai temi qui proposti. Il primo motivo, pur ampiamente sviluppato, è in questa sede non accoglibile laddove mira ad una rivalutazione dei presupposti di fatto valorizzati dal giudice della cautela per supportare l'ipotesi accusatoria della corruzione, perché basato su una inesatta percezione dei limiti del giudizio di legittimità, a fortiori allorquando si discuta di una misura cautelare. Non è certo qui possibile ricostruire la vicenda, attraverso la rilettura non solo delle dichiarazioni del VE, ma anche delle intercettazioni [ampiamente riportate anche dal giudice del riesame], e degli altri elementi utilizzati per l'adozione della misura interinale. L'apprezzamento delle dichiarazioni del VE non è in discussione che è stato fatto dal giudice della cautela in modo satisfattivamente analitico, con adeguata valutazione anche dei punti salienti dell'attendibilità e dei riscontri. Va ricordato che ai fini dell'adozione di misure cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o dal coimputato del medesimo reato o da persona indagata in un procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex articolo 273, commi 1 e 1 bis, c.p.p., soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione 5 all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora in itinere, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato (cfr., ad esempio, Sezione VI, 29 novembre 2007, Proc. Rep. Trib. Napoli ed altri in proc. IA ed altri). E' in questa prospettiva di principio che si è mosso il giudicante, valorizzando, tra l'altro, la "reiterazione" delle dichiarazioni, il contenuto dettagliato delle stesse, il riscontro delle intercettazioni. Il giudice si è anche posto il tema del "probabile risentimento" del VE, che pure è stato escluso. Si tratta di argomenti qui satisfattivi, e non smentibili attraverso una inammissibile "rivalutazione" del compendio probatorio [le dichiarazioni del VE e gli altri elementi valorizzati]. Il tema va posto in sede di merito, soprattutto in sede di giudizio. Anche la qualificazione del fatto di corruzione, appare sviluppata, senza elusioni di approfondimento, in modo satisfattivo, con esclusione in questa sede dell'apprezzabilità della diversa e meno grave qualificazione, vuoi come corruzione impropria, vuoi come truffa, vuoi come millantato credito. Basta ricordare con effetti che valgono anche per il reato di cui all'articolo 322 bis c.p. che l'atto contrario ai doveri di ufficio, rilevante per affermare sussistente la corruzione propria, oggetto dell'accordo illecito, non è necessario che venga accertato nei propri connotati specifici, essendo sufficiente che sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti, anche non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al genus previsto, come quando il pubblico ufficiale si ponga a disposizione del privato in violazione del dovere di imparzialità, onestà e vigilanza -situazione in cui non è possibile prevedere specifici atti contrari ai doveri di ufficio- ed il privato miri ad assicurarsi un atteggiamento di favore da parte di quello. Qui, il giudicante si sofferma, soprattutto con un'analitica ricostruzione delle intercettazioni, ma anche attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni del VE, in termini coerenti con la provvisoria contestazione di che si discute. L'opzione ricostruttiva diversa operata dalla difesa, in vero in modo assertivo, non può quindi trovare considerazione ai limitati fini del presente giudizio. Di fatto poi è la doglianza sulla pretesa violazione dell'articolo 240 c.p.p.: nel senso che qui non può rinnovarsi l'apprezzamento sulla disponibilità del OL all'utilizzazione dei dati informatici. La tematica va all'evidenza posta in sede di merito: è in quella sede che dovrà valutarsi la tematica della pretesa "illegalità" dei documenti informatici, tale da riverberarsi sulla utilizzabilità processuale degli stessi. Del resto, proprio in sede di merito, in ogni caso, l'eventuale "illiceità" e la conseguente "inutilizzabilità" dovrebbero essere considerate alla luce del complessivo compendio probatorio: profilo questo neppure affrontato [sub specie della prova di resistenza] nel ricorso. Piuttosto qui si pone con valenza assorbente il profilo della giurisdizione, anche se per ragioni diverse da quelle sollecitate dal difensore. Va detto, per completezza, che il Procuratore generale, per sostenere la correttezza della decisione in punto di giurisdizione, ha evocato, in sede di discussione, il disposto dell'articolo 7, numero 5, c.p., laddove si prevede la punibilità [per quanto interessa] del cittadino che abbia commesso in territorio estero "ogni altro reato" [diverso rispetto a quelli indicati ai precedenti nn. da 1 a 4] "per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge italiana". Tale condizione è stata argomentata invocando l'articolo 5 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, secondo cui le indagini e l'azione penale per corruzione di pubblico ufficiale straniero sono soggette alle norme ed ai principi applicabili di ciascuna Parte [Convenzione ratificata dall'Italia con la legge 29 settembre 2000 n. 300]. In realtà, qui la materia è integralmente disciplinata dall'articolo 9 c.p., che, non a caso, è stato in parte modificato dalla richiamata legge n. 300 del 2000, laddove appunto si dettano i principi applicabili in punto di giurisdizione in caso di delitto comune commesso dal cittadino all'estero. Or bene, risulta evidente, impregiudicata la qualificazione del fatto come corruzione propria aggravata ex articolo 319 bis c.p. [secondo la contestazione provvisoria], che i limiti edittali previsti non fonderebbero la giurisdizione dell'AG italiana a norma del comma 1 dello stesso articolo 9 c.p. sulla base della sola condizione della presenza del reo nel territorio dello Stato;
al contrario, si verte nell'ipotesi di cui al comma 2 del citato articolo 9, secondo cui per la punibilità occorre la richiesta del Ministro della giustizia [la pena edittale della corruzione propria prevede come minimo quello di due anni di reclusione;
misura che può essere aumentata di un solo giorno in ragione dell'aggravante contestata: trattasi di misura inferiore a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 9 c.p.]. 7 Si impone sul punto l'annullamento in parte qua per una migliore verifica della sussistenza delle condizioni di procedibilità. L'annullamento va fatto con rinvio, perché, proprio in relazione al profilo della giurisdizione, dovrà considerarsi anche la questione della commissione del reato almeno in parte in Italia, con effetti evidenti sulla procedibilità, avendo la stessa difesa [da ultimo con il primo motivo aggiunto] evidenziato il tema, indicato come già sottoposto al giudice del riesame, che, invero, lo ha affrontato solo marginalmente. L'approfondimento imporrà consequenziali determinazioni anche sul tema della competenza per territorio, laddove, secondo apprezzamento fattuale qui non consentito, dovesse effettivamente risultare con certezza che almeno un segmento della condotta incriminata è stata commessa in Italia. A questo punto, così ricostruito il quadro normativo, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, c.p., per asserito contrasto con gli articoli 117 e 122 della Costituzione, in relazione alla norma interposta dell'articolo 5 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, ratificata con legge n. 300 del 2000, che il Procuratore generale ha proposto in via subordinata. A ben vedere, proprio l'articolo 5 della Convenzione, utilizzato per argomentare l'eccezione, letto in maniera coerente con il proprio significato letterale e sistematico, si limita rinviare alle norme ed ai principi applicabili di ciascuno dei Paesi aderenti per disciplinare la giurisdizione. Norme e principi che, per l'Italia, sono rinvenibili nel richiamato articolo 9 c.p., che, quindi, non si palesa affatto in contrasto con i principi della Convenzione stessa. Il secondo motivo è infondato. Anche per lo stesso valgono i principi metodologici di cui si è detto. A fronte di una ordinanza sufficientemente analitica e basata su elementi di fatto non rivalutabili non è qui possibile censurare il meccanismo dei contributi, come ricostruito in termini penalmente rilevanti. Puntuale e qui satisfattiva è l'analisi degli elementi investigativi posti a fondamento dell'accusa, basati sulla disamina delle operazioni economiche poste in essere dalla International Press, società editrice de L'Avanti, per ottenere i contributi. A supporto anche plurime dichiarazioni inquadrate nel contesto non illogicamente. Sulla bancarotta gli argomenti sviluppati dalla difesa in ordine ai rapporti tra il OL e il De GO relativamente alla società [rapporti indicati come cessati nel 2005; contribuzione economica del OL in favore della società, e non suo intervento spoliativo] sono in vero assertivo, ma avrebbero un loro peso, se meglio dettagliati, nella sede propria di merito, quali 8 argomenti idonei a smentire il diverso quadro ricostruttivo operato dal giudice della cautela. Quadro ricostruttivo che, per come sviluppato, qui non merita censure, né offre spazi per impropri interventi di rivalutazione probatoria: cfr., in particolare, gli argomenti sviluppati in ordine alla riconduciilità della società anche al OL, nonostante la diversa apparenza formale, nonché gli argomenti sviluppati, in modo parimenti non illogico, circa lo scopo reale della BVP [prestazione di fatture per prestazioni inesistenti per favorire la International Press]. Prima di affrontare l'ultimo motivo proposto con il ricorso "originario", merita riportare ed analizzare i "motivi aggiunti" che sono stati depositati in favore del OL ( il primo è stato già trattato con riferimento alla questione della giurisdizione). Quanto al secondo motivo, il riferimento alla sentenza delle Sezioni unite 19 gennaio 2011 RD ed altri, da cui si deduce l'insussistenza di profil di evasione fiscale è del tutto assertivo ed apodittico: non viene argomentato nulla di concreto che possa consentire di ravvisare un errore di diritto nella prospettazione accusatoria, non potendo bastare a tal fine una affermazione del tutto generica, che non coglie neppure i limiti del giudizio di legittimità. Anche il terzo motivo "aggiunto", che si riallaccia alla doglianza sulla bancarotta, è infondato. Giova solo aggiungere, ad ulteriore sostegno di quanto sopra affermato, che, per assunto pacifico, ai fini della ricostruzione giuridica della problematica [la ricostruzione in fatto andrà approndita in sede di merito], nel reato di bancarotta fraudolenta, i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualunque tempo essi siano stati commessi, e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza, non richiedendo la legge un nesso causale o psichico tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, previsto soltanto per l'ipotesi di cui all'articolo 223, comma 2, della legge fallimentare (Sezione feriale, 17 agosto 2011, X.) E' affermazione consolidata. Infatti, anche in precedenza questa Corte ha affermata l'irrilevanza del fattore "tempo" nell'apprezzamento della rilevanza penale, a titolo di bancarotta fraudolenta, dei fatti distrattivi. Infatti, si è precisato, tutte le ipotesi alternative di distrazione previste dalla norma incriminatrice (articolo 216,. Comma 1, numero 1, della legge fallimentare), si realizzano mediante condotte che determinano una diminuzione del patrimonio pregiudizievole per i creditori: per nessuna di queste ipotesi la legge richiede un nesso causale o psichico tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, sicchè né la previsione dell'insolvenza come effetto necessario, probabile o possibile, dell'atto dispositivo, né la percezione della sua preesistenza nel momento del compimento dell'atto, possono essere condizioni essenziali ai fini dell'antigiuridicità penale della condotta. Del resto, si è ulteriormente argomentato, quando il legislatore ha ritenuto necessaria l'esistenza di tale 9 nesso lo ha previsto espressamente, distinguendo le condotte previste dall'articolo 216 (cfr. articolo 223, comma 1, della legge fallimentare), da quelle specificamente volte a cagionare il dissesto economico della società (articolo 223, comma 2, della legge citata), cosicché solo in tali ultime fattispecie delittuose è previsto un nesso causale o psichico tra condotta ed evento (Sezione V, 15 luglio 2008, Bonaldo). In questa stessa prospettiva, nel ritenersi irrilevante per escludere la bancarotta fraudolenta il fatto che la declaratoria di fallimento sia avvenuta a distanza di oltre due anni dalla commissione delle distrazioni fraudolente, si è così chiarito che le norme degli articoli 64 e 67 della legge fallimentare che fissano il limite del biennio anteriore al fallimento per far valere la inefficacia di tutti gli atti a titolo gratuito e di molti atti a titolo oneroso compiuti dal fallito riguardano la sola tutela sul piano privatistico della massa dei creditori e sono altresì diretti anche a limitare entro certi tempi la posizione di responsabilità di coloro che abbiano avuto rapporti giuridici con l'imprenditore commerciale, ma non sono richiamate ne' espressamente ne' tacitamente dalla norma incriminatrice di cui all'articolo 216 della legge fallimentare (Sezione V, 12 marzo 2010, Riccio). Infine, con riferimento alla doglianza con la quale si affronta il tema dell'adeguatezza della misura carceraria, si ritiene che tale motivo trova assorbente risposta nell'annullamento parziale per il reato di corruzione internazionale: nel senso che, all'esito della rinnovata valutazione della vicenda, il giudice non potrà non porsi la questione delle esigenze cautelari e quella connessa dell'adeguatezza della misura.
P.Q.M
La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di corruzione internazionale di cui al capo L, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso. Si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso nella camera di consiglio del 13 agosto 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente AtriziaPera Piccially "" cuelli Albert for Macchia Helank DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17 AGO 2012 VIL CANCELLIERE Diretine Ammalmistrativo Lasa sed a SCHIAVONI externe Ma