Sentenza 12 febbraio 2015
Massime • 1
In relazione al delitto di induzione indebita previsto dall'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, qualora rispetto al vantaggio prospettato, quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio conseguito o conseguibile risulta integralmente assorbito dalla netta preponderanza del male ingiusto.
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Indice: Introduzione Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Il primo orientamento della giurisprudenza Il secondo orientamento della giurisprudenza Il terzo orientamento della giurisprudenza I principi di diritto enunciati dalla Corte 1. Introduzione Le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 c.p., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater c.p., hanno fissato un criterio generale molto netto: chiarendo che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, …
Leggi di più… - 5. Concussione e induzione indebita: l'utile immediato e contingente per la vittima è irrilevanteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima In tema di induzione indebita ex art. 319-quater c.p. , qualora rispetto al vantaggio prospettato, quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio risulta integralmente assorbito dalla preponderanza del male ingiusto. (Fattispecie relativa alla condanna per tentata concussione emessa nei confronti di un appartenente all'Agenzia delle Entrate …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2015, n. 8963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8963 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 12/02/2015
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 278
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 52697/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IU N. IL 08/08/1955;
avverso l'ordinanza n. 2994/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 10/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA BENEDETTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Udito il difensore Avv. BILLA che insiste nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. OR IU, tramite il difensore fiduciario, impugna per cassazione il provvedimento del Tribunale della Libertà di Roma di reiezione del riesame proposto dal OR avverso la ordinanza del Gip del Tribunale della stessa città con la quale è stata applicata in danno del ricorrente la misura degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 317 c.p.
2. In fatto, per quanto emerge dal provvedimento impugnato, in esito alla denunzia resa dalla titolare di un esercizio commerciale (segnatamente un bar), il ricorrente, funzionario della Polizia Locale Roma Capitale, è stato sottoposto ad un servizio di osservazione e pedinamento in conseguenza del quale è stato arrestato subito dopo aver incassato dalla denunziante la somma di Euro 1500 quale utilità coattivamente imposta al fine di evitare che in danno della stessa venisse applicata una sanzione amministrativa più elevata rispetto a quella verbalizzata per irregolarità accertate in precedenza.
2.1. Muovendo dalla dichiarazioni della denunziante, il Tribunale ha ritenuto che la decisione di procedere al pagamento, in ragione delle frasi profferite dall'indagato ( segnatamente quella nella quale rivendicava di essere il vigile addetto al controllo della zona) sarebbe stata assunta in assenza di margini di scelta in capo alla persona offesa. Tanto nella consapevolezza che una soluzione diversa l'avrebbe esposta non solo al pagamento di una ingente sanzione ma soprattutto a probabili ritorsioni future da parte del pubblico ufficiale, che, non a caso, aveva rivendicato poteri di controllo e verifica sulla zona.
Il tutto vieppiù confermato dalla successiva scelta della commerciante di procedere ad effettuare la denunzia cosi da disvelare la condotta illecita del ricorrente.
3. Si lamenta in ricorso violazione di legge e vizio di motivazione. La situazione in fatto alla disamina del Tribunale imponeva una qualificazione delle condotte in termini di induzione indebita ex art. 319 quater c.p.p., piuttosto che di concussione, essendo documentata la minaccia di un danno giusto quale quello prospettato dal pubblico ufficiale alla commerciante, destinata comunque ad avvantaggiarsi dalla mancata applicazione della corposa sanzione amministrativa che, altrimenti, non procedendo al pagamento chiesto dal OR, le sarebbe stata inflitta.
Ancora, si segnala il travisamento del dato probatorio preso a supporto della misura adottata, avendo il Tribunale tralasciato di considerare alcuni tratti della denunzia della commerciante, destinati a conclamare definitivamente la diversa configurazione giuridica prospettata nel gravame e già rivendicata con il riesame. Quanto alle emergenze cautelari, si lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del rischio di reiterazione, valutato travisando il tenore della sospensione disciplinare già comminata in danno del ricorrente e muovendo da considerazioni meramente congetturali;
si contrasta, inoltre, la decisione adottata in punto alla proporzione e adeguatezza della misura anche in considerazione della possibilità di applicare alla specie il disposto di cui all'art. 289 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Colgono nel segno le doglianze sollevate dal ricorrente in ordine alla necessità di rivalutare il dato afferente la corretta qualificazione da ascrivere alla condotta oggetto di intervento cautelare, in ragione, anche, di una completa e puntuale disamina del materiale indiziario, emendata dai travisamenti puntualmente segnalati dalla difesa.
Fondatezza dei motivi afferenti la gravita indiziaria che, imponendo ex se l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, finisce per rendere superflua la disamina delle doglianze prospettate in ordine alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura.
2. Sulla base delle indicazioni interpretative offerte dal recente arresto reso nella materia che occupa dalle SS UU di questa Corte (ci si riferisce alla sentenza N. 12228 del 2014, Rv./258470), giova ribadire che la concussione ex art. 317 c.p. e l'induzione indebita ex art. 319 quater risultano connotate da un denominatore comune, l'abuso prevaricante della qualità
o, come nel caso, della funzione , destinato a rifluire in termini di decisività sul rapporto con il soggetto destinatario della pretesa illecita. Pretesa che, in siffatte ipotesi di reato, finisce per riposare in un ambito relazionale nel quale sono asimmetriche le posizioni dei due poli del confronto dialettico, proprio in ragione della forza prevaricante e dello speculare stato di soggezione causalmente correlati all'abuso.
E tanto vale a distinguere tali reati dai fenomeni illeciti di matrice tipicamente corruttiva, laddove manca siffatta soggezione e la distorsione della funzione non rappresenta il concretarsi dell'abuso ma costituisce ragione fondante del mercimonio, concordato in una posizione negoziale sostanzialmente simmetrica tra i soggetti coinvolti dal patto illecito.
3. All'interno del binomio concussione e induzione indebita ex art. 319 quater c.p., la linea di sostanziale differenziazione tra le due ipotesi è data dal contenuto del male prospettato tramite l'abuso prevaricante della funzione : solo la prospettazione di un male radicalmente ingiusto finisce per incidere effettivamente sulla autonomia di scelta del destinatario dell'azione illecita, risultando nella sostanza neutralizzata la possibilità di sottrarsi alla pretesa illecita nell'alternativa con un nocumento certamente ed esclusivamente contra ius.
Tale radicale assenza di scelta viene meno ogni qualvolta l'abuso si accompagni alla prospettazione di un utile, di un vantaggio comunque ricavabile in capo al destinatario dell'azione illecita quale conseguenza della promessa o della dazione indebita. In questo caso, seppur limitata, la volontà del soggetto che subisce l'abuso non è integralmente neutralizzata dalla prospettazione illecita. Tanto in ragione di una autonomia di valutazione comunque garantita dalla prospettiva del vantaggio ricavabile dalla vicenda;
vantaggio che finisce dunque per dar corpo ad una prevaricazione di minor portata così da giustificare al contempo la punibilità del destinatario dell'abuso, che concorre nell'illecito e risponde, anche se ovviamente in termini di minore intensità, in uno al pubblico ufficiale .
È poi evidente che , quando al vantaggio comunque prospettato quale immediata conseguenza della promessa e della indebita dazione della utilità si accompagni anche la prospettazione di un male ingiusto, attuale o futuro ( e, in questi casi, spesso indeterminato quanto ai confini del possibile pregiudizio), di portata assolutamente spropositata rispetto al primo, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario della azione illecita finisce per risultare deprivata di rilievo nell'ottica finalizzata alla possibile distinzione tra costrizione da concussione e indizione indebita:
tanto perché la situazione di vantaggio prospettata si rileva, in siffatte occasioni, integralmente assorbita dalla netta predominanza del rilievo ponderale da ascrivere al male ingiusto, comunque contestualmente e non di rado implicitamente paventato.
4. Il provvedimento impugnato delinea gli estremi della concussione ancorando la relativa valutazione alla situazione di soggezione patita dalla denunziante rispetto al OR, ricavabile dal ruolo di soggetto addetto al controllo della zona di riferimento del relativo esercizio commerciale;
ruolo, questo, rivendicato dal OR al momento della veicolazione della richiesta illecita. Tralascia di considerare, tuttavia, ritenendola non determinante al fine, la possibile effettiva sussistenza delle irregolarità amministrative paventate dal ricorrente alla commerciante, tali da conclamare un vantaggio per la stessa in caso di adesione alla richiesta illecita, vantaggio offerto dal mancato (poco importa se parziale o integrale) pagamento della sanzione correlata.
4.1. In ragione di tanto , il provvedimento contrastato risulta affetto, in prima battuta, da una immediata inadeguatezza logica destinata a riverberarsi sulla coerenza a norma della valutazione sottesa alla gravita indiziaria. La sostenuta situazione di soggezione del privato -tale da incidere sulla simmetria delle posizioni dei due contraddittori e, conseguentemente, anche sulle possibilità di reazione del destinatario della pretesa illecita, sia essa radicalmente esclusa o solo in parte limitata - riposa su un elemento in fatto che, isolatamente considerato, cosi come rassegnato nella motivazione in disamina, non sorregge adeguatamente la conclusione addotta, rendendo peraltro congetturale, in assenza di dati fattuali altrimenti meglio precisati, l'ipotizzata futura minaccia di possibili azioni ritorsive, in caso di mancata ottemperanza alla richiesta illecita.
4.2. L'inadeguatezza della motivazione assume poi un contenuto ancora più marcato ove si consideri il travisamento probatorio puntualmente documentato dalla difesa , avendo il Tribunale tralasciato di considerare che il riferimento ai poteri di vigilanza e controllo della zona di riferimento, rivendicata dall'agente in coincidenza con i compiti di servizio dallo stesso svolti, si sarebbe incastrato, nel dato riferito dalla commerciante siccome emergente dalla completa lettura della denunzia allegata al ricorso, tra la richiesta della commerciante di avere rassicurazioni sulla funzionale efficacia della dazione sollecitata rispetto a possibili, analoghi, futuri controlli e la ulteriore precisazione resa dal OR in risposta a siffatta domanda, in forza alla quale lo stesso non era in grado di escludere controlli occasionali resi da altre pattuglie, controlli rispetto ai quali non era in grado di offrire adeguata copertura malgrado il pagamento sollecitato.
Dato testuale, questo, che impone di riconsiderare, attraverso una lettura complessiva e non frazionata e parziale delle relative emergenze indiziarie, se, nel caso, il riferimento esplicitato dal OR ai poteri dallo stesso esercitati nella zona di riferimento costituiva il raccordo logico di una minaccia - indeterminata nel suo tenore e per ciò solo più pregnante - rispetto alle future prospettive dell'esercizio commerciale in ipotesi di mancata accondiscendenza alla prospettazione illecita;
o, piuttosto, un elemento fattuale di un possibile accordo negoziale illecito, teso ad avvalorare la funzionalità del pagamento concordato, comunque circoscritto all'area della specifica situazione riscontrata.
4.3. Evidentemente errata, infine , si rivela l'affermazione per la quale la sussistenza effettiva delle irregolarità amministrative rimarcate dal OR a supporto della illecita richiesta non assumerebbe nella specie rilievo quanto alla configurazione del reato cui sussumere la condotta tenuta nel caso dall'indagato. È vero, piuttosto, il contrario.
L'insussistenza in fatto delle affermate irregolarità amministrative (quantomeno limitatamente alla parte rimasta estranea alle sanzioni formalmente comminate dal OR), assume rilievo ponderale di assoluta consistenza logica per escludere a monte l'ipotesi di matrice corruttiva, mancando l'oggetto della contrattazione illecita. La presenza delle irregolarità rassegnate dal OR e da questi correlate alla utilità pretesa illecitamente, laddove si ritenga riscontrata la presenza dell'abuso prevaricante, finisce per costituire, poi, alla luce di quanto sopra segnalato, elemento determinante nel guidare l'interprete nella scelta tra concussione e induzione indebita.
È evidente, infatti, che in presenza dell'abuso, l'insussistenza delle irregolarità finisce per cristallizzare inevitabilmente l'ingiustizia del danno minacciato, portando la fattispecie nell'ambito tipico della costrizione punita dall'art. 317 c.p.. Di contro, la presenza delle irregolarità sostanzia il vantaggio acquisto dalla denunziante pari alla differenza tra la sanzione che avrebbe dovuto pagare in caso di puntuale esercizio dell'attività di vigilanza da parte del OR ed il minor importo oggetto della utilità chiesta dal ricorrente in coerenza al distorto esercizio della funzione. Ferma restando la necessità di procedere comunque al sopra rimarcato giudizio di comparazione tra beneficio acquisto e male ingiusto minacciato per escludere che la assoluta predominanza del secondo sia tale da neutralizzare la presenza del primo.
5. Si impone dunque l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale competente perché , alla luce delle superiori considerazioni, proceda una ad una nuova valutazione delle emergenze indiziarie.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2015