Sentenza 19 giugno 2014
Massime • 1
In tema di corruzione, l'elemento sinallagmatico della fattispecie prevista dall'art. 319 cod. pen. è integrato anche dalla mera disponibilità mostrata dal pubblico ufficiale a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio ufficio, ancorchè non specificamente individuati. (Fattispecie in cui è stato escluso che la cessione di modiche quantità di droga ad un funzionario di polizia potesse integrare la prova della sua disponibilità ad un generalizzato impegno a rivelare informazioni sulle indagini relative al contrasto del traffico degli stupefacenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2014, n. 33881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33881 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 19/06/2014
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1091
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 7625/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RO DR, nato a [...] il [...];
2. AC IO, nato a [...] il [...];
nonché dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste;
nei confronti di:
3. IT RL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 18/07/2012 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANIELLO Roberto, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
udito per RO il difensore avv. Luzzatto Guerrini Laura, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi per IT i difensori avvocati Krogh Massimo e Seibold Riccardo, che hanno concluso per il rigetto del ricorso del P.M.. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza in data 29 gennaio 2010 del Tribunale di Trieste, assolveva IT RL, dai residui reati ascrittigli ai capi A e C, confermava la responsabilità penale di RO DR per il reato ascrittogli al capo P e quella di AC IO per i soli reati di cui ai capi I e N.
Per quel che qui interessa, quanto a IT, era stato contestato al medesimo, nella sua qualità di primo dirigente della Questura di Gorizia, di avere ricevuto da TE EG in più riprese modici quantitativi di cocaina per consumo personale, in cambio della prestazione di informazioni riservate su attività di p.g. riguardanti indagini a carico di quello o di omissione di atti di ufficio (tra la fine dell'anno 2006 e il 15 novembre 2007): capo A (artt. 81 cpv. e 319 cod. pen.); nonché di avere rilevato a TE che il suo telefono e quello del suo fornitore di droga ND LO IN erano sotto controllo (7 settembre 2007): capo C (art. 326 c.p., comma 1). RO è stato dichiarato colpevole di reiterate cessioni e di detenzione di quantitativi di cocaina (ottobre-novembre 2007 e 13 dicembre 2007): capo P (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73). AC di analoghe condotte di cessione di cocaina a AR CE negli anni 2005 e 2006 (capo I) e a IT RL alla fine dell'anno 2006 (capo N).
I giudici di merito si sono basati sul contenuto delle dichiarazioni di TE, che aveva intrapreso a collaborare con la giustizia, di varie ulteriori fonti dichiarative e di fonti di captazione di conversazioni e di immagini.
Con particolare riferimento alla posizione di IT, la Corte di appello, nel prosciogliere l'imputato da ogni imputazione residualmente ascrittagli, ha ritenuto che gli elementi di prova, pur deponendo nel senso che l'imputato fosse un consumatore di cocaina e che suo fornitore fosse stato a più riprese TE e in una occasione AC, non offrivano indicazioni certe di atti contrari ai doveri di ufficio da lui posti in essere quale controprestazione di tali cessioni.
2. Ricorrono per cassazione RO, AC e, nei confronti di IT, relativamente alla pronuncia assolutoria riguardante i reati di cui ai capi A e C, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste.
3. RO (capo P), a mezzo del difensore, avvocato Laura Luzzatto Guerrini, denuncia con un unico motivo il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, osservando: a) che non si è data adeguata risposta alla censura di genericità del capo di imputazione, riferito a plurime condotte di spaccio di quantitativi di cocaina tra la fine di ottobre e il 13 dicembre 2007, mentre in sentenza si fa specifico riferimento a un unico episodio documentato da una ripresa video in cui si vede il ricorrente consegnare un piccolo involucro a TE, imputato di reato connesso, sul cui contenuto non è stato svolto alcun accertamento;
b) che le dichiarazioni di TE, sbrigativamente ritenute attendibili, non sono confortate dal alcun riscontro oggettivo.
4. AC (capi I e N), a mezzo del difensore, avv. Federica Tosel, deduce i seguenti motivi.
4.1. Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., comma 2-bis, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari a emettere il decreto di giudizio immediato, stante la valutazione di evidenza della prova che tale decisione implica e la stessa ratio che sottostà alla prevista incompatibilità del g.i.p. con riferimento alla funzione di g.u.p.. 4.2. Apparente motivazione in punto di regolarità delle indagini, aspetti evidenziati nell'atto di appello e specificati in una memoria difensiva sui quali la Corte di appello si è sbrigativamente sbarazzata affermando che la tesi difensiva era rimasta priva di riscontri.
4.3. Contraddittorietà di motivazione in punto di attendibilità del teste AR, pur essendo stato accertato che egli aveva motivi di risentimento per il licenziamento subito e per il prestito non restituito.
4.4. Assenza di motivazione in punto di credibilità intrinseca del coimputato TE e dell'imputato di reato connesso ND e conseguente violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, tra l'altro non prendendosi in considerazione la testimonianza di Di RC AZ che ha riferito che il TE era alla ricerca di persone disposte ad accusare sia IT sia AC e fraintendendosi le dichiarazioni della teste NE circa la visibilità dello GA dalla sala del ristorante.
4.5. Violazione degli artt. 62-bis, 69 e 81 cod. pen., avendo la Corte apportato la riduzione per le attenuanti generiche solo sul reato-base e non sulla pena complessivamente determinata per effetto della continuazione.
5. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste deduce, nei confronti di IT (capi A e C), i seguenti motivi.
5.1. Violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., in relazione all'art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, in punto di ritenuta parziale inattendibilità del teste-indagato per reati connessi TE, valutazione cui la Corte di appello è pervenuta senza nuovo esame del medesimo (come dovrebbe essere fatto in base ai principi espressi nella sentenza Corte Edu Dan c. Moldavia) ma sulla base esclusivamente di una diversa valutazione delle risultanze del giudizio di primo grado, necessario non solo per il ribaltamento di un giudicato assolutorio in primo grado ma anche di uno di condanna.
5.2. Vizio di motivazione in punto di valutazione dei dati probatori, esaminati con una logica frazionata, senza la necessaria verifica finale unitaria, che avrebbe consentito di collegare la vicenda centrale dell'assunzione di cocaina di IT nella pescheria di TE con tutti gli altri elementi che indicavano che le varie forniture di droga rappresentavano il corrispettivo dato al pubblico ufficiale per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio.
5.3. Erronea applicazione dell'art. 319 cod. pen., non essendosi considerato il consolidato insegnamento giurisprudenziale per il quale integra gli estremi della corruzione anche la disponibilità del pubblico ufficiale a porre in essere futuri atti contrari ai doveri di ufficio non specificamente già individuati.
6. I difensori di IT, avvocati Massimo Krogh e Riccardo Seibold hanno presentato memoria di replica al ricorso del Pubblico Ministero, con la quale si controbattono, punto per punto, i motivi di ricorso.
Quanto al primo motivo, si rileva che in sede di appello il Pubblico Ministero non aveva sollecitato alcuna rinnovazione della istruzione dibattimentale, partendo anzi dalla constatazione che la credibilità di TE non potesse considerarsi piena;
e comunque si contesta la interpretazione data dall'Ufficio ricorrente ai principi dell'art. 6 CEDI), come interpretato dalla sentenza Dan c. Moldavia, erroneamente estesi ai casi di una reformatio in melius.
Quanto al secondo motivo, se ne denuncia il difetto di specificità e comunque la infondatezza, avendo la Corte di appello, nel rispetto dell'art. 192 cod. proc. pen., argomentatamente escluso un rapporto di corruttela tra IT e TE.
Quanto, infine, al terzo motivo, si osserva che, senza alcuna dissonanza con la giurisprudenza richiamata dall'Ufficio ricorrente, che anzi è stata richiamata in sentenza, la Corte di appello ha escluso che nel caso concreto fosse stato accertato un rapporto sinallagmatico tra dazioni di droga e atti contrari ai doveri di ufficio, sicché le critiche mosse alla sentenza attengono in realtà a valutazioni di merito non censurabili in quanto logicamente ed esaurientemente espresse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i ricorsi si rivelano inammissibili, in quanto o propongono censure manifestamente infondate o prospettano una diversa valutazione di elementi di fatto esaminati nella sentenza impugnata senza lacune argomentative o incongruenze logiche. Tuttavia la sentenza va d'ufficio annullata ex art. 609 c.p.p., comma 2, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, con riferimento alla posizione di RO e AC in punto di determinazione della pena, posto che ai medesimi è stata riconosciuta l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ma il relativo trattamento sanzionatorio deve essere riconsiderato alla luce della più favorevole disciplina recata dal D.L. n. 36 del 2014, conv. dalla L. n. 79 del 2014, che ha configurato l'ipotesi della detenzione di modiche sostanze stupefacenti per uso non personale come fattispecie autonoma di reato e ha mitigato notevolmente i parametri edittali.
2. Quanto a RO, le censure di genericità del capo di imputazione e di inadeguata valutazione delle dichiarazioni di TE sono state già efficacemente disattese dalla sentenza impugnata, nella quale si è puntualmente osservato che, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di impugnazione, il capo di imputazione risulta sufficientemente determinato con riferimento sia al breve arco temporale considerato sia ai quantitativi di cocaina ceduti dall'imputato a TE, dell'ordine di pochi grammi e per un ammontare complessivo di circa 50 grammi, e che per ognuna delle condotte contestate, di cui peraltro una almeno ammessa dall'imputato, l'istruttoria dibattimentale ha consentito il pieno dispiegarsi del diritto di difesa.
È disancorato dal tessuto argomentativo in cui si articolano entrambe le sentenze di merito il rilievo secondo cui le dichiarazioni di TE non siano state passate a un vaglio di attendibilità e che esse siano rimaste prive di riscontri. In particolare, la Corte di appello ha puntualmente richiamato gli ulteriori dati probatori che confortano, quasi con valenza autonoma, le asserzioni di TE, rappresentati dalle dichiarazioni dell'ispettore Valerio, dalle eloquenti immagini video che documentano lo scambio dietro consegna di banconote, dalle numerosissime telefonate e dagli "sms" intercorsi tra i due, di contenuto correttamente ritenuto inequivocabile.
3. Il primo motivo di ricorso di AC, con il quale si eccepisce la incostituzionalità della disciplina della incompatibilità del giudice nella parte in cui non annovera tra i suoi casi quello relativo alla emissione del decreto di giudizio immediato da parte del giudice che abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, va risolto nel senso della irrilevanza della questione posta, dal momento che l'imputato non ha a suo tempo formulato una dichiarazione di ricusazione, sia pure abbinandola a una questione di costituzionalità, come rilevato, in analoga fattispecie, da Corte cost., ord. n. 238 del 2008. Il motivo che si incentra su profili di irregolarità di atti di indagine sulla relativa utilizzazione probatoria appare manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, la sentenza impugnata ha dato risposta a tali rilievi, osservando che essi erano una mera riproposizione, senza argomentazioni nuove, di questioni compiutamente esaminate dal Tribunale, e che per di più si trattava di deduzione in gran parte irrilevanti ai fini dei reati per i quali è stata affermata la responsabilità penale.
Anche la censura relativa alla mancata valutazione di inattendibilità del teste AR CE (capo I) è stata esaminata e ineccepibilmente disattesa dalla Corte di appello, che ha osservato che costituiva mera illazione quella secondo cui il teste avesse falsamente riferito di cessioni di cocaina fattegli da AC per motivi di astio personale, e che le dichiarazioni del teste erano caratterizzate da particolare sobrietà nei riferimenti a AC, comunque confortati da ulteriori fonti.
Quanto, infine, al capo N, il ricorrente si limita a reiterare, sotto la veste di vizi di motivazione, argomenti in realtà già puntualmente presi in esame con completezza e rigore logico sia dal Tribunale sia dalla Corte di appello, quali la presunta inattendibilità delle dichiarazioni di TE e di ND circa le cessioni di cocaina fatte dall'imputato nel suo locale Babylon in particolare a IT e il non rilievo dato alle dichiarazioni della NE circa la non visibilità dalla sala ristorante di quanto avveniva nell'attiguo GA (ove ND vide IT consumare la cocaina appena datagli da AC). Si tratta dunque di deduzioni, anche in questo caso, non ammissibili in sede di legittimità.
Quanto al motivo sulla entità della riduzione di pena apportata per le attenuanti generiche, esso è assorbito dalla statuizione di annullamento della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio.
4. Il primo motivo di ricorso proposto dal Pubblico ministero nei confronti di IT è manifestamente infondato.
Se è vero che ogni ribaltamento operato in sede di appello del convincimento espresso dal giudice di primo grado presuppone un particolare approfondimento argomentativo, occorrendo una specifica confutazione delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, appare manifestamente infondata la pretesa dell'Ufficio ricorrente di trasferire al caso di reformatio in melius i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reformatio in pejus, i quali ultimi si radicano sul parametro del ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p., comma 1) e, come indicato anche dalla giurisprudenza della Corte Edu, implicano in linea di massima, in presenza di fonti probatorie dichiarative, una nuova assunzione delle stesse da parte del giudice di appello.
Infatti, per ribaltare in appello in senso assolutorio un giudicato di condanna in primo grado è sufficiente pervenire alla conclusione che la responsabilità dell'imputato non sia pienamente dimostrata, nel senso che sussiste, appunto, un "ragionevole dubbio" al riguardo;
mentre nel caso inverso, occorrendo che il giudice della impugnazione pervenga alla certezza della responsabilità dell'imputato, non basta che esso esprima una diversa valutazione circa il significato e la portata delle fonti di prova, essendo richiesta una dimostrazione rigorosa della inconsistenza argomentativa su cui si fonda la prima sentenza;
esito che in linea di massima non può prescindere da una nuova diretta assunzione delle fonti dichiarative, a meno che il giudice di appello non evidenzi che il giudice di primo grado abbia del tutto trascurato decisive fonti di prova, anche di natura critica, portate al suo giudizio (v. per tutte, da ultimo, nel solco di una linea giurisprudenziale ormai consolidata, Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869). Nella specie, la Corte di appello ha diffusamente esposto le ragioni per le quali, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il compendio probatorio lasciava il varco a dubbi sul nesso, implicato dall'accusa, tra le dazioni di sostanze stupefacenti fatte da TE a IT e lo sviamento delle funzioni esercitate da quest'ultimo a favore del primo, sicché nessuna violazione delle norme di legge evocate dal ricorrente appare essere stata integrata.
5. Il secondo motivo, con il quale si contesta, nel merito, la valutazione operata nella sentenza impugnata delle fonti di prova, è inammissibile, perché lungi dall'evidenziare effettive incoerenze o mancanze nel ragionamento espresso dalla Corte di appello, ingiustamente tacciato di frammentarietà, l'Ufficio ricorrente prospetta in realtà una ricostruzione alternativa dei rapporti tra IT e TE nell'ottica di un nesso sinallagmatico tra le forniture di droga fatte da quest'ultimo e il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio da parte dell'imputato; nesso sulla cui effettiva sussistenza la Corte triestina ha espresso non irragionevoli dubbi, sulla base di plurimi riferimenti a elementi di fatto e a considerazioni logiche, che attenendo a profili di merito, non sono suscettibili di sindacato in questa sede.
6. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello non ha affatto mostrato di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, affermatosi già prima delle novità recate in materia dalla legge n. 190 del 2012, secondo cui costituisce elemento sinallagmatico della fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. anche la mera disponibilità mostrata dal pubblico ufficiale di porre in essere futuri atti contrari ai doveri di ufficio non specificamente già individuati;
ma, soltanto, ha escluso che sussistesse prova certa di una simile disponibilità come corrispettivo delle cessioni di droga, e cioè nel senso che IT a fronte delle forniture fattegli da TE avesse assunto un simile sia pure generalizzato impegno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RO DR e AC IO limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale nei confronti di IT RL.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2014