Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2014, n. 32951
CASS
Sentenza 21 maggio 2014

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Massime1

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando una relazione di servizio, espone una parziale rappresentazione di quanto accaduto, tacendo dati la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, produce il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero. (Fattispecie in cui un comandante di tenenza della guardia di finanza aveva attestato su un foglio di servizio l'avvenuto svolgimento di un'attività compiuta da alcuni militari in un determinato territorio, senza, tuttavia, aggiungere che altra attività era stata compiuta dai medesimi finanzieri quello stesso giorno in altro comune).

Commentario1

  • 1Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2014, n. 32951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32951
Data del deposito : 21 maggio 2014

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