Sentenza 21 maggio 2014
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando una relazione di servizio, espone una parziale rappresentazione di quanto accaduto, tacendo dati la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, produce il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero. (Fattispecie in cui un comandante di tenenza della guardia di finanza aveva attestato su un foglio di servizio l'avvenuto svolgimento di un'attività compiuta da alcuni militari in un determinato territorio, senza, tuttavia, aggiungere che altra attività era stata compiuta dai medesimi finanzieri quello stesso giorno in altro comune).
Commentario • 1
- 1. Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblicihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2014, n. 32951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32951 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/05/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 1562
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 32131/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI PP N. IL 18/12/1976;
avverso la sentenza n. 5723/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Diddi A..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20.3.2013 la Corte di Appello di Milano, riformando parzialmente quella del Tribunale di Como in data 30.3.2009 - in quanto era dichiarato prescritto il reato sub a (ex art. 328 cod. pen.)-, ha riconosciuto TI SE responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico fidefacente (art. 476 c.p., comma 2) perché, quale pubblico ufficiale (comandante della tenenza di Ronago della Guardia di Finanza), aveva attestato falsamente che la sera del 9.2.2005 il servizio di alcuni militari si era svolto nel comune di Ronago, mentre di fatto gli stessi erano stati fatti intervenire in comune di Drezzo in supporto all'attività di controllo nei confronti di alcuni giovani che stavano per consumare droga, attività della quale non si era dato formalmente atto nel foglio di servizio, mentre lo stupefacente era stato distrutto senza redigere alcun verbale.
2. Il ricorso proposto dall'imputato tramite il difensore è articolato in sei motivi.
3. Con il primo si deduce il vizio di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. c) per essere stata ritenuta un'aggravante non contestata con conseguenze pregiudizievoli per il diritto di difesa (Cass. 44748/2008).
4. Con il secondo violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato il quale non prevede, tra le varie ipotesi punite, l'omessa indicazione, di un'attività compiuta dal P.U. (nella specie il controllo antidroga in comune di Drezzo), mentre quella anticontrabbando in comune di Ronago, di cui si era dato atto nel foglio di servizio a firma dell'imputato, era stata effettivamente eseguita. A conferma il ricorrente richiamava la circostanza che la corte territoriale non avesse dettato le statuizioni ex art. 537 cod. proc. pen., sostenendo che il fatto poteva al più integrare la fattispecie di cui all'art. 361 cod. pen.. 5. Terzo motivo: violazione di legge in ordine all'attribuzione al foglio di servizio del valore di atto fidefacente mentre si tratta di atto meramente interno con finalità connesse al rapporto di lavoro.
6. Quarto: violazione di legge e omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato che deve essere sempre provato e non può essere ritenuto insito nella materialità del fatto.
7. Con il quinto motivo si deduce nullità della sentenza di primo grado e degli atti susseguenti in quanto il decreto di citazione emesso dopo il rinvio a nuovo ruolo del processo per problemi organizzativi del tribunale, indicava erroneamente il giudice competente come quello monocratico anziché collegiale e l'ulteriore decreto recante l'indicazione corretta era stato notificato prima di quello indicante il giudice monocratico, con conseguente inidoneità a sanare l'incertezza nell'individuazione del giudice competente.
8. Comunque - sesto motivo - entrambi i decreti di citazione erano stati notificati in violazione dell'art. 157 codice di rito, essendo quindi affetti da nullità per mancata indicazione della persona che aveva ricevuto l'atto e della qualifica della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va nel complesso disatteso.
2. Il quinto ed il sesto motivo esigono trattazione preliminare riguardando questioni di nullità della sentenza di primo grado e degli atti susseguenti.
3. Il primo di essi reitera, senza l'aggiunta di elementi di novità, un tema che, già sottoposto al giudice di secondo grado, è stato puntualmente affrontato e motivatamente disatteso nella pronuncia impugnata osservando che, per quanto il decreto di citazione emesso dopo il rinvio a nuovo ruolo del processo, indicasse erroneamente come giudice competente quello monocratico anziché quello collegiale e l'ulteriore decreto recante l'indicazione corretta fosse stato notificato prima di quello indicante il giudice monocratico, ciò non aveva determinato alcuna incertezza nell'individuazione del giudice competente essendo il difensore regolarmente comparso all'udienza del 5-3-2009 e avendo fatto valere l'impedimento per malattia dell'imputato, dunque regolarmente edotto dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale si svolgeva il processo.
4. Non ha maggior fondamento, per analoghe ragioni, il sesto motivo che deduce, peraltro genericamente, nullità della notifica di entrambi i predetti decreti di citazione in quanto effettuata in violazione dell'art. 157 codice di rito per mancata indicazione della persona che aveva ricevuto l'atto e della qualifica della stessa. Trattandosi di eventuale irregolarità non preclusiva dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo - per quanto sopra di fatto raggiunto -, essa, al di là del non esplicitato interesse ad eccepirla, non integrerebbe comunque nullità assoluta ma a regime intermedio e avrebbe quindi dovuto essere dedotta alla prima udienza utile (principio affermato da Cass. Sez. U, 119/2004, Palumbo, con riferimento al caso analogo della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto), il che non è avvenuto.
5. Invano poi il ricorrente, con il primo motivo, evoca, a sostegno dell'asserito vizio di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. c) (riconoscimento di un'aggravante, quella di cui all'art. 476 c.p., comma 2, non contestata), l'indirizzo giurisprudenziale di questa corte espresso nella sentenza Cass. 44748/2008. Infatti tale indirizzo, che si riferisce al diverso caso in cui il giudice di appello, non già - come nella specie - quello di primo grado, ritenga un'aggravante non contestata e non ritenuta nel giudizio di primo grado, afferma l'illegittimità di tale decisione sull'assunto che l'aggravante possa essere contestata in sede di contestazione suppletiva, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., solo nel giudizio di primo grado.
6. A parte ciò, nel caso in esame comunque non vi verte nell'ipotesi di riconoscimento di un'aggravante che non faceva parte dell'imputazione in quanto, come ineccepibilmente osservato dalla corte del territorio, l'aggravante della natura di atto fidefacente era insita in fatto nell'originario editto accusatorio che conteneva l'indicazione degli elementi rilevanti ai fini della tipicità del reato circostanziato attraverso la menzione dell'atto fidefacente affetto da falsità, e cioè il modulo serie N Mod. 93.
7. Obliterando in toto la ratio della norma incriminatrice, il ricorrente pretenderebbe poi, con il secondo motivo, di sostenere violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato, solo perché l'art. 479 cod. pen. non annovererebbe espressamente, tra le varie ipotesi punite, l'omessa indicazione di un'attività compiuta dal P.U. (nella specie il controllo antidroga in comune di Drezzo).
8. In tal modo tuttavia volutamente ignora che la previsione normativa, nel sanzionare il pubblico ufficiale che attesti falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza (oltre ad una serie di ulteriori condotte che qui non rilevano), copre anche, ne' potrebbe essere diversamente stante l'eadem ratio, l'area) dell'omissione dell'attestazione di atti - s'intende non ultronei - compiuti dal P.U. o avvenuti in sua presenza, ricadendo tali condotte sotto la stessa ragione incriminatrice della falsa attestazione di un atto non compiuto dal P.U. o non avvenuto alla sua presenza, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa corte (Cass. 21969/2012, 12132/2011).
9. Non vi è infatti chi non veda che tale comportamento è ugualmente lesivo della pubblica fede che esige la corretta attestazione della realtà storica della vicenda narrata (realtà la cui rappresentazione è compromessa dal silenzio su dati l'omissione dei quali, non ultronea nell'economia dell'atto, produca il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero), non rilevando, quindi, che nella specie IT avesse dato puntualmente atto dell'attività anticontrabbando effettivamente eseguita la stessa sera, con esito negativo, in comune di Ronago, posto che aveva invece totalmente taciuto quella di contrasto alla droga in comune di Drezzo, effettuata con modalità non regolari e culminata nella distruzione informale dello stupefacente.
10. Alla stregua di quanto appena osservato, è del tutto irrilevante, al fine di sostenere la tesi in diritto del ricorrente, la mancata pronuncia da parte della corte territoriale delle statuizioni ex art. 537 cod. proc. pen., mentre l'assunto che il fatto sarebbe al più sussumibile nella previsione dell'art. 361 cod. pen. è erroneo, potendo al contrario tale figura di reato, che sanziona l'omessa denuncia di reato da parte del P.U. all'autorità giudiziaria, concorrere con il falso contestato.
11. Anche il terzo motivo, che addebita violazione di legge all'attribuzione al foglio di servizio del valore di atto fidefacente - trattandosi, secondo il ricorrente, di atto meramente interno con finalità connesse al rapporto di lavoro - è privo di fondamento. 12. A contrastare la tesi sostenuta, che cioè la predisposizione dei fogli di servizio abbia la sola finalità di consentire il controllo interno all'ufficio sull'attività esercitata dai dipendenti - il che, a differenza da quanto sostenuto nell'impugnazione, non si trova affermato nella sentenza -, milita il consolidato orientamento di questa corte secondo cui le relazioni di servizio formate dagli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, poiché destinate ad attestare che il pubblico ufficiale ha espletato una certa attività, o che determinate circostanze sono cadute nella sua diretta percezione e vengono così rievocate, costituiscono agli effetti della legge penale atti pubblici fidefacenti (Cass. 5907/2013, 38085/2012, 8252/2010, 3942/2002). 13. Nè ha maggior spessore la doglianza, di cui al quarto motivo, di violazione di legge e omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato che nella specie non sarebbe provato ne' potrebbe essere ritenuto insito nella materialità del fatto. 14. Se, invero, la norma incriminatrice richiede, sotto il profilo psicologico, la coscienza e volontà di attestare il falso, la sussistenza di queste ultime nel caso in esame si desume dalle dichiarazioni spontanee dello stesso imputato, menzionate nella pronuncia impugnata, secondo le quali nel foglio di servizio non era stata riportata l'operazione antidroga perché il servizio preordinato per quella sera era quello anticontrabbando, con ciò fornendosi l'indicazione dei motivi dell'omissione, speciosi e comunque irrilevanti, che comunque presuppongono consapevolezza e volontarietà dell'omissione stessa.
15. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'impugnante alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2014