Sentenza 25 giugno 2009
Massime • 1
Integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta consistente nell'adoperarsi per mettere a proprio agio, anche sotto il profilo psicologico, la prostituta nel corso dell'attività di meretricio, trattandosi di condotta funzionale ad agevolare quest'ultima nel suo svolgimento. (Fattispecie nella quale l'imputata si era limitata ad intrattenere gli "ospiti" della prostituta chiacchierando e preparando loro del caffè; la Corte, nel rigettare la tesi difensiva, ha escluso che si trattasse di mere cortesie scisse dal meretricio in corso).
Commentario • 1
- 1. Babysitter della prostituta commette reato? (Cass. 15948/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2020
Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 19 febbraio – 27 maggio 2020, n. 15948 Presidente Di Nicola – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 5 ottobre 2017 ha confermato la decisione con la quale, in data 14 aprile 2014, il Tribunale di Prato aveva affermato la responsabilità penale di Ed. Xh. in relazione al reato di cui all'art. 3, n. 8 legge 75/1958, per aver favorito e sfruttato la prostituzione di due donne (Fl. Ca. e Ma. Ku.) tenendo con sé il figlio minore di della Ca. nella cantina sottostante l'appartamento della medesima o portandolo in giro di notte, quando le donne a turno si prostituivano all'interno dell'appartamento, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2009, n. 37578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37578 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/06/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1398
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 9228/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE OM N. il 26/03/1973;
avverso la SENTENZA del 17/10/2008;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 17 ottobre 2008 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, con la quale IL AR era dichiarata responsabile, in concorso con altra persona giudicata separatamente, del reato di favoreggiamento della prostituzione in danno di più persone, tra le quali RI AM presso l'appartamento sito in Napoli alla via Cupa Principe 50 primo piano, (per fatti accertati a Napoli fino al 20 settembre 2004) e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva generica e sulla contestata aggravante, aveva condannato l'imputata alla pena di un anno, mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa, dichiarando la pena interamente condonata.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 522 c.p.p., commi 1 e 2 e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte Territoriale aveva respinto la questione di nullità sollevata con riferimento al citato art..
Deduce la ricorrente che era stata accusata, in concorso con la propria madre EM IA DE ZO, di aver favorito la prostituzione di RI AM e successivamente era stata condannata anche per aver favorito la prostituzione della stessa propria madre del ZO, sicché in proposito non era stata posta in grado di difendersi.
Rileva il Collegio che il motivo è infondato.
Come ha correttamente rilevato la Corte di merito la contestazione iniziale prevedeva il favoreggiamento di più persone, sicché la circostanza che tra le prostitute oggetto del favoreggiamento sia stata individuata anche la DE ZO, madre dell'imputata non ha comportato alcuna violazione del diritto di difesa in quanto l'imputata era stata posta in grado di difendersi in ordine al favoreggiamento della prostituzione di più persone e non solo dell'AM.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. n.75 del 1958, art. 3, nn. 4 e 8.
Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata aveva confermato la sentenza di primo grado anche con riferimento a condotte che, a giudizio della difesa, era inidonee ad integrare ipotesi di favoreggiamento.
Rileva la ricorrente che consolidata giurisprudenza di legittimità conforme al dettato costituzionale aveva chiarito che occorre distinguere se l'aiuto sia prestato alla prostituta in quanto persona degna di rispetto come ogni essere umano ovvero al fine di agevolare l'attività di prostituzione.
A giudizio della difesa la sentenza di appello aveva erroneamente ritenuto che una semplice attività come il chiacchierare o il preparare il caffè all'ospite potesse costituire favoreggiamento. Era infatti emerso che l'AM era da anni amica della DE ZO e che essa imputata, trovandosi a far visita alla madre, temporaneamente assente, si era limitata a chiacchierare e a preparare il caffè all'ospite, ponendo quindi in essere comportamenti di mera cortesia senza alcuna attinenza alla prostituzione esercitata dall'ospite.
Anche il secondo motivo è infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell'azione (v. per tutte Cass. pen. sez. 3^ sent. 29 ottobre 2007, n. 39928). Nel caso in esame la sentenza impugnata è adeguatamente motivata alla luce dell'indicato principio di diritto.
La Corte Territoriale ha infatti specificato che l'intrattenimento dell'imputata con la AM si era verificato contestualmente alla ricezione dei clienti della prostituta nell'appartamento della madre dell'imputata che si era temporaneamente allontanata, sicché non si trattava di mere cortesie scisse dall'attività che la donna stava svolgendo nella casa, ma di un adoperarsi per mettere a proprio agio, anche sotto il profilo psicologico, la prostituta nel corso dell'attività di meretricio e da ritenersi quindi funzionali a tale fine.
Rileva comunque il Collegio che trattasi di valutazione di merito adeguatamente e congruamente motivata con riferimento all'indicato principio di diritto e quindi insindacabile in questa sede di legittimità. (v. per tutte Cass. pen. sez. 6^ sent. 3 ottobre 2006, n. 36546, rv 235510). Va quindi respinto il ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2009