Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2009, n. 37578
CASS
Sentenza 25 giugno 2009

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Integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta consistente nell'adoperarsi per mettere a proprio agio, anche sotto il profilo psicologico, la prostituta nel corso dell'attività di meretricio, trattandosi di condotta funzionale ad agevolare quest'ultima nel suo svolgimento. (Fattispecie nella quale l'imputata si era limitata ad intrattenere gli "ospiti" della prostituta chiacchierando e preparando loro del caffè; la Corte, nel rigettare la tesi difensiva, ha escluso che si trattasse di mere cortesie scisse dal meretricio in corso).

Commentario1

  • 1Babysitter della prostituta commette reato? (Cass. 15948/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2020

    Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 19 febbraio – 27 maggio 2020, n. 15948 Presidente Di Nicola – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 5 ottobre 2017 ha confermato la decisione con la quale, in data 14 aprile 2014, il Tribunale di Prato aveva affermato la responsabilità penale di Ed. Xh. in relazione al reato di cui all'art. 3, n. 8 legge 75/1958, per aver favorito e sfruttato la prostituzione di due donne (Fl. Ca. e Ma. Ku.) tenendo con sé il figlio minore di della Ca. nella cantina sottostante l'appartamento della medesima o portandolo in giro di notte, quando le donne a turno si prostituivano all'interno dell'appartamento, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2009, n. 37578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37578
Data del deposito : 25 giugno 2009

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