Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia concorre e non è assorbito nel reato di estorsione, trattandosi di fattispecie preordinate alla tutela di beni giuridici diversi: la disposizione di cui all'art. 513 bis cod. pen. ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti, mentre il reato di estorsione tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2013, n. 5793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5793 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 24/10/13
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 2411
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 5043/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO CH n. IO AB il 2 settembre 1939;
avverso la sentenza emessa il 2 luglio 2012 dalla Corte di appello di IO AB;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentiti i difensori, avv. EP Marazzita del foro di Roma e avv. VI Nico D'Ascola del foro di IO AB, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
osserva:
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14 gennaio 2011 il Tribunale di IO AB dichiarava AM CH colpevole dei reati di estorsione aggravata anche ai sensi deL D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ai danni rispettivamente di TO VI (capo A) e di GI AR e GI NA (capo C), del reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia previsto dall'art. 513 - bis c.p., (capo D), anch'esso aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, nonché del reato di estorsione contestato al capo B
commesso, in qualità di titolare della ditta A.R.E., ai danni dei propri dipendenti costretti ad accettare, con la minaccia larvata del licenziamento, trattamenti retributivi non adeguati alle prestazioni effettuate. Unificati dalla continuazione i reati ascritti ai capi A, C e D, il AM era stato condannato per il reato continuato alla pena di anni dodici di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa e per il residuo reato contestato al capo B alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 3.500,00 di multa, con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili con assegnazione di una provvisionale di Euro 5.000,00 in favore della parte civile TO.
2. All'esito del giudizio di appello, con sentenza in data 2 luglio 2012, la Corte di appello di IO AB, escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 629 c.p., comma 2, per i reati contestati ai capi A e C e ritenuta la responsabilità in ordine al capo D limitatamente agli episodi del 1998 e del 2008, ha rideterminato la pena per il reato continuato in anni dieci di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa, confermando le restanti statuizioni.
3. I reati di estorsione contestati ai capi A e C si riferiscono alla costrizione nei confronti di TO VI e dei fratelli GI messa in atto dal AM per indurli a togliere dai loro locali gli apparecchi da gioco forniti da altre ditte (ET&T di RT EN nel locale del TO e AB Giochi s.r.l. del gruppo imprenditoriale ED di Gioia Tauro nel locale dei GI) e installarvi quelli forniti dalla ditta individuale A.R.E., di cui era titolare lo stesso AM e che operava nel settore della gestione e del noleggio di apparecchi da gioco (illegali) in posizione dominante avendo una quota di mercato nella zona di IO AB pari al 52,36%. Il AM, secondo la tesi accusatoria recepita dai giudici di merito, si era avvalso delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e, in particolare, della forza di intimidazione del capo della cosca IN, IN MA, dominante nel locale di S. Giovannello di AB, nel caso della persona offesa TO e di quella della cosca TO - LI (di cui ND GA RE era un esponente) nel caso delle persone offese GI. Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia era risultato, secondo la ricostruzione del giudice di merito, che varie famiglie mafiose approfittavano della presenza nel settore del AM sia per acquisire indirettamente proventi, sia per consentire al AM di gestire i propri affari in un rapporto di reciproca convenienza che aveva consentito al AM di operare in regime pressoché di monopolio e aveva assicurato alle cosche mafiose cospicui guadagni.
Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 - bis c.p., aggravato dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7) riguarda gli atti di concorrenza nei confronti degli altri noleggiatori riferibili al AM il quale, come titolare dell'A.R.E., attraverso la minaccia e l'assoggettamento omertoso promanante dalle associazioni criminali egemoni nel territorio in cui operavano gli imprenditori concorrenti, aveva estromesso questi ultimi dal mercato assumendo una posizione dominante nel settore dei giochi elettronici. Il reato di estorsione continuata contestato al capo B, infine, concerne l'attività di costringimento messa in atto dal AM nei confronti dei propri dipendenti, indotti ad accettare con la minaccia larvata di licenziamento trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate e, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi e ai contratti collettivi (mancanza di corrispettivo per lavori straordinari, firma di buste paga che indicavano importi superiori a quelli effettivamente percepiti, mancata concessione di ferie e di ulteriori emolumenti dovuti come la tredicesima e la quattordicesima).
4. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, tramite i suoi due difensori.
4.1. Con il ricorso sottoscritto dall'avv. EP Marazzita si deduce quanto segue.
4.1.1. Con il primo motivo si deduce, con riferimento al reato di estorsione contestato al capo A, la violazione degli artt. 110 e 629 c.p., e la mancanza o mera apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato di estorsione e alla ritenuta attendibilità delle testimonianze;
le condotte minacciose e violente sarebbero riferibili al solo IN che aveva preso l'iniziativa di ingiungere al TO di installare nel suo locale le "macchinette" del AM", mentre a quest'ultimo sarebbe stato attribuito il concorso nel reato senza l'indicazione di concreti elementi circa la consapevole partecipazione alla commissione del reato (tale non sarebbe l'incontro TO - IN avvenuto, dopo il primo incontro con la persona offesa in cui IN aveva formulato la richiesta estorsiva, alla presenza del AM il quale aveva "rimproverato" il TO per non aver installato nel suo locale le macchinette della sua ditta A.R.E.); del resto non vi sarebbe stato un rapporto paritario tra l'IN e il AM, che era stato anch'egli obbligato a versare all'IN una percentuale dei suoi ricavi;
peraltro il AM già all'epoca aveva acquisito nella città di IO AB la posizione dominante nel settore dei videogiochi e non avrebbe avuto bisogno dell'IN per "allargare le sue quote di mercato"; lo stesso AM era stato vittima di un attentato (come riferito dai collaboratori di giustizia IU e RA); non sarebbero stati analizzati, quanto alla ritenuta coazione psichica della persona offesa TO, i rapporti tra quest'ultimo e l'IN nei cui confronti il TO aveva un debito morale per essere stato liberato dalla tangente imposta da IN ZI;
inoltre non vi sarebbe prova dell'ingiustizia del danno, essendo le condizioni contrattuali ed economiche del noleggio effettuato dal AM uguali a quelle dei precedenti noleggiatori;
ne' sarebbe stata adeguatamente valutata l'attendibilità della persona offesa e degli altri testi TO ID le cui dichiarazioni non erano (del tutto) coincidenti con quelle del padre, RT (il quale aveva riferito fatti appresi dal defunto fratello EN, che non coinvolgevano il AM) e TR EO (quest'ultimo avrebbe negato minacce).
4.1.2. Con il secondo motivo si deduce, con riferimento al reato di estorsione contestato al capo C, la violazione degli artt. 110 e 629 c.p., e la mancanza o mera apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato di estorsione e alla ritenuta attendibilità delle testimonianze;
il giudice di appello si sarebbe limitato a riportare il contenuto delle intercettazioni, inidonee tuttavia a configurare il concorso del AM e dello ND nell'estorsione ai danni dei GI, non risultando la consapevolezza da parte del ricorrente della condotta minacciosa di ND nei confronti della persona offesa;
la mera contiguità temporale tra l'incontro AM - ND del 5 febbraio 2008 e la estromissione, presso l'esercizio commerciale dei GI, della ditta facente capo al gruppo imprenditoriale ED non proverebbe nulla, al riguardo il giudice di merito si sarebbe limitato a formulare solo un sillogismo;
peraltro dall'intercettazione in data 6 febbraio 2008 risulterebbe che AM aveva avuto contezza della condotta estorsiva di ND nei confronti di GI solo il giorno dopo l'estromissione della ditta ED;
ne' la sola circostanza dell'aver beneficiato della condotta estorsiva dello ND varrebbe a ritenere provato il concorso del AM nell'estorsione; mancherebbe infine la prova della "minacciosa estromissione" della ditta ED e del relativo danno ingiusto, nonostante la mancanza di un contratto di noleggio con il GI e le ammissioni del teste ED ritenuto immotivatamente reticente.
4.1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione al reato contestato al capo D, la violazione dell'art. 513 bis c.p., e la mancanza o mera apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia e alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
non sarebbero stati indicati gli elementi ulteriori che, al di là della condotta estorsiva contestata ai capi A e C, consentissero di configurare anche il reato di cui all'art. 513 bis c.p., diretto a tutelare non il patrimonio del singolo ma l'interesse economico generale;
il mero richiamo alle condotte ascritte ai capi A e C, riguardanti due singoli gestori e lontane tra loro nel tempo, sarebbe insufficiente a configurare il reato di illecita concorrenza diretta all'acquisizione da parte del AM di un'importante fetta di mercato tale da garantire il dominio dello stesso;
anche sotto il profilo soggettivo del reato in questione mancherebbe, nella motivazione della sentenza impugnata, una corretta valutazione.
4.1.4. Con il quarto motivo si deduce la mancanza o mera apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di riapertura dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione dei tabulati dei Monopoli di Stato sulla ripartizione della sfera d'influenza delle varie ditte nel mercato dei videogiochi di IO AB, acquisizione che sarebbe stata decisiva tenuto conto dell'imputazione che faceva riferimento alla posizione dominante nel mercato locale dei videogiochi come conseguenza immediata dei presunti atti di concorrenza sleale.
4.1.5. Con il quinto motivo si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7, per assenza dei presupposti e la mancanza o mera apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, sia dirette che de relato, e sull'esistenza di riscontri esterni individualizzanti;
non sarebbero state individuate le condotte in concreto ascrivibili al AM, al di là del mero concorso nel reato di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose, tali da evocare la forza intimidatrice del vincolo associativo e a determinare una condizione di assoggettamento e di omertà; nemmeno sarebbero state individuate le condotte agevolatrici dell'associazione mafiosa da parte del AM, il quale non aveva una posizione paritaria rispetto all'IN (come si desumerebbe dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IU e NÒ) e non aveva partecipato alla condotta, connotata da modalità mafiose, di ND;
quanto ai collaboratori di giustizia NÒ, PA, IU e Lo GI non vi sarebbe stato un adeguato vaglio di attendibilità, non essendo stati presi in considerazione dal giudice di appello gli specifici rilevi difensivi riguardanti in particolare i collaboratori Lo GI e NÒ.
4.1.6. Con il sesto motivo si deduce, con riferimento al reato di estorsione contestato al capo B, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629 c.p., per assenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e la mancanza o mera apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto, difettando un positivo giudizio di credibilità delle persone offese che, essendo a conoscenza delle indagini in corso a carico del loro datore di lavoro, potevano rappresentarsi l'esistenza dell'attività di intercettazione da cui erano emersi gli elementi in ordine al reato di estorsione in loro danno;
mancherebbe inoltre il requisito della minaccia, escluso dagli stessi dipendenti del AM che avevano accettato le condizioni economiche deteriori in mancanza di una legittima aspettativa di assunzione;
del resto il giudice di merito aveva ritenuto di valorizzare il contesto ambientale, che rispecchiava tuttavia la situazione di "depressione occupazionale" del territorio, e i rapporti del ricorrente con la criminalità organizzata per ritenere provata la sussistenza di una "minaccia larvata"; non vi sarebbe stata costrizione.
4.1.7. Con il settimo motivo si deduce la mancanza, apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata determinazione nel minimo edittale della pena base per il reato al capo A, ritenuto più grave tra quelli legati dal vincolo della continuazione, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, all'eccessivo aumento per la continuazione con i reati ai capi C e D e al mancato riconoscimento della continuazione anche in ordine al reato contestato al capo B) nonostante la contiguità temporale e omogeneità dei reati.
4.1.8. Con l'ottavo motivo si deduce la mancanza o mera apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al riconoscimento e alla quantificazione della provvisionale disposta ai sensi dell'art. 539 c.p.p., comma 2, di cui era stata chiesta la revoca ed anche la sospensione per gravi motivi.
4.2 Con il ricorso sottoscritto dall'avv. Francesco Calabrese si deduce quanto segue.
4.2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione al reato di estorsione contestato al capo A, la violazione dell'art. 192 c.p.p., artt. 110 e 629 c.p., per la mancanza di dati indiziari idonei a far ritenere l'esistenza di un accordo criminoso tra il ricorrente e IN MA, il quale aveva formulato la richiesta estorsiva in assenza del AM;
quest'ultimo, peraltro, non era stato mai accusato di essere partecipe di una specifica associazione delinquenziale di stampo mafioso, ne' di esserne concorrente "esterno"; il giudice di appello aveva fatto riferimento al cd. notorio giudiziario per giustificare la corresponsione anche da parte del AM di una percentuale dei suoi ricavi all'IN; la stessa persona offesa aveva attribuito al AM un ruolo meramente passivo, ne' il ricorrente avrebbe tratto un concreto vantaggio dall'imposizione dei suoi videogiochi al TO essendo già presente in misura massiccia con la sua attività
imprenditoriale nel territorio reggino. Il AM, inoltre, aveva anche subito un attentato da parte del suo presunto complice IN e doveva essere considerato un "imprenditore vittima", anziché un "imprenditore colluso". Dalle intercettazioni coinvolgenti il ricorrente e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia emergeva che il AM intratteneva rapporti con la criminalità organizzata reggina solo per "contenere i danni"; il concorso nel reato non poteva essere desunto dalla partecipazione del AM all'incontro TO - IN, successivo alla formulazione delle richieste estorsive da parte dell'IN di cui il AM sarebbe stato inconsapevole.
4.2.2. Con il secondo motivo, in relazione al reato di estorsione contestato al capo C, si deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p., artt. 110 e 629 c.p., e il vizio della motivazione mancando nella motivazione della sentenza impugnata l'indicazione di elementi concreti circa il contributo del AM alla condotta estorsiva posta in essere dallo ND, esponente della cosca TO - LI, nei confronti degli imprenditori GI AR e GI NA;
il colloquio del 5 febbraio 2008 tra il AM e lo ND intercettato nei locali della ditta A.R.E. avrebbe dovuto infatti essere interpretato in maniera corretta, in quanto il AM si era limitato ad assentire rispetto a quello che gli riferiva lo ND circa la possibilità di installare i suoi videogiochi nel locale dei GI;
uguale inconsapevolezza del AM circa la condotta estorsiva messa in atto dallo ND si desumeva dalla conversazione intercettata il giorno successivo, nel corso della quale egli aveva appreso dal suo dipendente UM (assolto all'esito del giudizio abbreviato) della vicenda originata da un'iniziativa presa esclusivamente dallo ND, senza alcun contributo materiale o morale da parte del ricorrente, e che aveva condotto alla cessazione dei rapporti commerciali tra i GI e la ditta ED.
4.2.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione al reato contestato al capo D, la violazione dell'art. 192 c.p.p., artt. 110 e 513 bis c.p., per la mancanza di prova circa la commissione di altri atti di concorrenza sleale diversi da quelli contestati ai capi A e C in relazione ai quali vi sarebbe stata tuttavia solo la prova dei fatti estorsivi e null'altro. A carico del ricorrente era stato utilizzato solo il contenuto di un'intercettazione, mal interpretata, della telefonata del 6 febbraio 2008 con il suo dipendente UM, il quale gli riferiva le parole dispregiative pronunciate dallo ND nei confronti di ED. Il AM, tuttavia, non aveva usato violenza o minaccia nei confronti di nessuno e, inoltre, già occupava una rilevante fetta di mercato. Nella figura criminosa prevista dall'art. 513 bis c.p., possono farsi rientrare solo le condotte concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale (boicottaggio, storno di dipendenti, rifiuto di contrattare), non anche la mera esclusione dei concorrenti dal mercato con atti intimidatori nel caso concreto nemmeno riferibili direttamente al AM.
4.2.4. Con il quarto motivo si deduce, quanto al reato di estorsione contestato al capo B, la violazione dell'art. 192 c.p.p., art. 629 c.p., in quanto le persone offese erano in condizioni di rappresentarsi l'eventualità di essere sottoposte ad intercettazioni;
difettava inoltre nella condotta del AM l'elemento della minaccia, ne' poteva ravvisarsi l'ingiusto profitto (sussistente solo nel caso in cui la pretesa del soggetto attivo non sia tutelata dall'ordinamento). Peraltro il AM non aveva l'obbligo di assumere lavoratori, la sua condotta relativa ai trattamenti retributivi si collocava nell'ambito della normale dialettica contrattuale, mancava nella vicenda in esame da un lato la prevaricazione da parte del datore di lavoro e dall'altro lato lo stato di soggezione delle persone offese.
4.2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p., e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante in relazione al reato di estorsione contestato al capo A, emergendo dalle risultanze processuali l'assoggettamento di AM all'IN; peraltro non sarebbero sufficienti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non riscontrate, per ritenere la concreta e personale manifestazione del metodo mafioso da parte del AM e, comunque, l'agevolazione dell'attività di associazioni previste dall'art. 416 - bis c.p.. 4.2.6. Con il sesto motivo si deduce il vizio della motivazione, con riferimento all'art. 133 c.p., per la determinazione della pena in ordine al reato di estorsione contestato al capo B in misura superiore al minimo edittale e per il riferimento nella motivazione della sentenza impugnata al comportamento "livoroso" del AM da cui, sulla base della condotta extraprocessuale dell'imputato, era stato desunto un inammissibile giudizio sulla sua personalità vendicativa.
RITENUTO IN DIRITTO
5. I ricorsi, nei quali sono contenute doglianze in larga parte coincidenti, sono inammissibili. Verranno esaminati congiuntamente i motivi dei due ricorsi aventi ad oggetto le stesse questioni.
5.1. Quanto ai rilievi difensivi contenuti nel primo motivo dei ricorsi (4.1.1. e 4.2.1.), riguardanti la contestata estorsione ai danni di TO VI (capo A), la Corte osserva che i difensori prospettano una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l'obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico - giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Il giudice di merito ha, infatti, ritenuto sussistenti gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di estorsione aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, basandosi principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa TO - ritenute attendibili perché coerenti, precise e riscontrate - circa l'imposizione da parte di IN MA dell'installazione nel suo locale dei videogiochi della ditta del AM al posto di quelli della ET&T e circa il successivo incontro con lo stesso IN e il AM svoltosi in un locale di corso Garibaldi appartenente a quest'ultimo, il quale lo aveva espressamente rimproverato per non essersi rivolto all'A.R.E.. Elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa sono stati individuati nelle dichiarazioni testimoniali del figlio TO ID AR, di RT AN (fratello di RT EN che era il titolare della ditta estromessa, ucciso il 14 gennaio 2000), di TR EO (altro socio di RT EN); nel contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali circa l'inserimento del AM nel contesto reggino della criminalità organizzata e la sua qualità di "imprenditore colluso" e, infine, nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IU AN, RA AN TA, Lo GI ON, NÒ Paolo. La Corte territoriale ha analizzato e disatteso le doglianze difensive in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, con ampia motivazione (ff. 27 - 33 della sentenza impugnata), attraverso una lettura completa e unitaria delle dichiarazioni del TO circa la richiesta estorsiva subita dall'IN - la cui caratura criminale il TO non ignorava, essendo già stato vittima di estorsioni da parte dell'omonima cosca, e non era in grado di contrastare, dato il contesto ambientale di riferimento - e dallo stesso ribadita alla presenza dell'imprenditore "imposto" come noleggiatore di videogiochi, il AM. Quest'ultimo incontro è stato ritenuto particolarmente significativo in quanto si era svolto in un locale nella disponibilità dell'imputato (che dopo qualche tempo vi avrebbe aperto un'altra sala giochi), alla presenza dell'IN che era ben conosciuto (oltre che dal TO) anche dal AM, il quale aveva prestato adesione alla richiesta estorsiva ribadita dall'IN (di collocare i videogiochi dell'A.R.E. al posto di quelli della ET&T) e personalmente aveva rimproverato il TO per non averlo fatto prima. Quanto alle dichiarazioni del teste TO ID AR, con specifico riferimento all'incontro IN - TO - AM, e dei testi RT AN, TR EO e PI EO (sull'improvvisa e immotivata sostituzione dei videogiochi del AM a quelli precedentemente installati nel locale del TO), opportunamente la Corte ha ritenuto la necessità di evitare una lettura frammentaria del materiale probatorio e di valutare tali risultanze alle luce delle dichiarazioni testimoniali di TO VI e del figlio, dell'accertata (con sentenza passata in giudicato) intraneità di IN alla 'ndrangheta, delle ammissioni del AM di aver collocato i suoi videogiochi nel locale del TO su invito dell'IN per assecondare una richiesta del fratello di un "suo compare". Tali elementi contribuiscono, nell'ambito di una valutazione complessiva del materiale probatorio, ad escludere che il AM si fosse limitato a subire l'iniziativa dell'IN e ad affermare il suo contributo alla realizzazione dell'azione criminosa che, nel concorso di persone nel reato, puo' essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Cass. sez. 2^, 15 gennaio 2013, n. 18475, Ambrosanio;
sez. 5^, 15 maggio 2009, n. 25894, Catanzaro;
sez. 2^, 19 ottobre 2005, n. 44301, Dammacco;
Sez. Un. 22 novembre 2000 n. 31, Sormani;
sez. 1^, 2 ottobre 1997, n. 1365, Tundo;
sez. 1^, 1 luglio 1992, n. 9482, P.G. in proc. Chieppa). La Corte territoriale, peraltro, non ha mancato di analizzare la tesi difensiva che il AM fosse sottomesso alla volontà dell'IN al pari del TO, in quanto al pagamento in favore dell'IN di una percentuale dei ricavi delle macchinette da gioco da parte del AM corrispondeva comunque il doppio vantaggio dell'allargamento delle quote di mercato e di un incremento dei guadagni. Con adeguata e logicamente coerente motivazione, inoltre, è stata disattesa la tesi difensiva dell'imprenditore vittima", che faceva leva sull'attentato subito dal AM (ad opera dello stesso IN) di cui avevano riferito i collaboratori di giustizia IU e RA, avendo la Corte territoriale rilevato come la progettazione dell'attentato confermasse l'interesse diretto dell'IN nel settore dei videogiochi e il suo collegamento con le società facenti capo all'imputato. L'attendibilità del TO, comunque, risulta essere stata compiutamente analizzata anche con specifico riferimento ai pregressi rapporti con il AM che non avevano lasciato nel teste motivi di astio o risentimento. Generiche sono, infine, le ulteriori doglianze difensive circa la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia Lo GI ON, IU ON, RA AN TA, NÒ Paolo in ordine ai legami del AM con gli ambienti della 'ndrangheta (ff. 46 - 50 sentenza impugnata), legami emergenti peraltro anche dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali e delle dichiarazioni testimoniali del teste brig. AN (ff. 50 - 53 sentenza impugnata).
La conclusione circa la responsabilita' del ricorrente risulta quindi adeguatamente giustificata dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove e una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo verificare se la valutazione dei fatti sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione deve essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4- 1997, n. 6402, Dessimone).
5.2 Analogamente, con riferimento al reato di estorsione contestato al capo C oggetto del secondo motivo di entrambi i ricorsi (4.1.2. e 4.2.2.), le doglianze tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Il ricorrente si limita a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata. La Corte territoriale ha infatti ineccepibilmente osservato che la prova della responsabilità dell'imputato si desumeva non solo dalle dichiarazioni del brig. AN, ma anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (tra cui RA AN TA, appartenente alla famiglia De AN), dalle intercettazioni telefoniche e ambientali (ff. 54 ss.) sui rapporti del AM con la cosca mafiosa ND, dalle dichiarazioni del teste LE EN, funzionario dei Monopoli di Stato, sull'imposizione delle macchine da gioco dell'A.R.E. nel locale dei GI al posto di quelle della ditta ED. Il giudice di appello ha osservato che GI AR, persona offesa, aveva teso a sminuire la posizione del AM sostenendo di essersi messo spontaneamente in contatto con la ditta A.R.E., ma aveva finito per ammettere di essersi rivolto prima alla ditta ED, che aveva installato le macchinette da gioco, e poi (dopo l'intervento dello ND) di aver chiamato il AM. Anche le dichiarazioni di ND GA RE e dello zio IT GA venivano ritenute inattendibili a fronte delle dichiarazioni di ED AL, relative al perfetto funzionamento delle macchine da gioco installate nel locale dei GI prima che fossero sostituite da quelle della ditta A.R.E. del AM, e di quelle di LE EN, funzionario dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, circa la regolarità amministrativa dei videogiochi della ditta ED installati nel locale dei GI. La Corte rileva, quanto alla pretesa non corretta interpretazione delle conversazioni intercettate, che in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass. sez. 6^, 11 febbraio 2013, n. 11794, Melfi;
sez. 6^, 8 gennaio 2008, n. 17619, Gionta;
sez. 6^, 11 dicembre 2007, n. 15396, Sitzia).
5.3 In entrambi i ricorsi il terzo motivo (4.1.3. e 4.2.3.) riguarda il reato contestato al capo D, che in sede di appello si è ritenuto provato solo con riferimento ai fatti estorsivi contestati ai capi A e C, commessi rispettivamente nell'anno 1998 e nell'anno 2008. La Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse la prova certa di altri atti di concorrenza compiuti con violenza o minaccia nell'intervallo temporale tra le due condotte, mentre ha ravvisato il delitto di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia nella condotta minacciosa messa in atto (dall'IN in concorso con il ricorrente) inducendo i due esercenti TO e GI a sostituire, repentinamente e senza motivo diverso dall'effetto dell'intimidazione posta in essere con metodo mafioso, le macchinette da gioco installate nei loro locali con quelle della ditta del AM.
Le doglianze difensive sono manifestamente infondate. La norma incriminatrice dell'art. 513 bis c.p., è stata introdotta dalla L. n. 646 del 1982, art. 8, con la finalità di reprimere la concorrenza illecita attuata con metodi violenti, avendo di mira la concorrenza che si manifesta con forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata e che, con metodi violenti, tende a controllare le attività, commerciali, e produttive in modo da condizionarle e acquisire illegittimamente posizioni di preminenza o di dominio. La norma, per le modalità di inserimento nel codice penale, può trovare applicazione anche al di fuori dell'ambito delle attività criminali di tipo mafioso, e la giurisprudenza ha già messo in luce la possibilità di concorso tra il reato di illecita concorrenza mediante violenza e minaccia e il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso per l'episodicità del primo e la permanenza del secondo (Cass. sez. 6^, 12 aprile 2007, n. 37528, Riina e altri sez. 1^, 10 giugno 1997, n. 7856, Nicosia). Si tratta quindi di una norma di portata generale, in cui la condotta tipica consiste nel compimento di atti di concorrenza, caratterizzati dalla violenza o minaccia, posti in essere nell'esercizio di un'attività imprenditoriale nei confronti di aziende operanti nello stesso settore che si traduce nella turbativa arrecata al libero mercato in un clima di intimidazione e con metodi violenti. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la norma tende a impedire quei comportamenti intimidatori che attraverso l'uso strumentale della violenza e della minaccia incidono su quella fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza non solo libera, ma anche lecitamente attuata (Cass. sez. 6^, 9 gennaio 1989, n. 3492, Spano), impedendo che tramite comportamenti violenti o intimidatori siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza al fine di acquisire illegittimamente posizioni di preminenza o di dominio, sia quando la violenza o la minaccia è esercitata in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando l'obiettivo è perseguito in modo indiretto agendo nei confronti di terzi (Cass. sez. 2^, 16 dicembre 2010, n. 6462, P.M. in proc. Sbraga;
sez. 1^, 22 febbraio 2005, n. 19713, Oliva;
sez. 6^, 9 gennaio 1989, n. 3492, Spano). Il bene giuridico tutelato in primis è il buon funzionamento del sistema economico e, indirettamente, la libertà delle persone di determinarsi nel settore (Cass. sez. 3^, 3 novembre 2005, n. 46756, Mannone). Ai fini del reato, in altri termini, si richiede esclusivamente l'esistenza di comportamenti caratterizzati da minaccia o violenza (indipendentemente dalla direzione della stessa) idonei a realizzare una concorrenza illecita cioè a controllare o condizionare le attività commerciali, industriali o produttive di terzi con forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata (Cass. sez. 2^, 16 dicembre 2010, n. 6462, P.M. in proc. Sbraga).
Nella fattispecie in esame correttamente, sulla base dei principi giurisprudenziali citati, si è ritenuto che l'utilizzo del metodo mafioso - che solo in casi estremi si manifesta con la minaccia aperta e la violenza fisica - abbia determinato in concreto, nell'ambito di un progetto criminoso in cui le reciproche convenienze del AM e dei gruppi criminali operanti sul territorio si saldavano, l'assoggettamento degli imprenditori concorrenti alla volontà e alle regole del sodalizio dominante sul territorio (cosca IN, cosca Zandato - LI) con conseguente lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, cioè la libertà di impresa e il libero gioco della concorrenza. La condotta minacciosa posta in essere dal ricorrente, in concorso con esponenti della criminalità organizzata, si è tradotta infatti nella turbativa arrecata al libero mercato in un clima di pesante intimidazione, che ha inibito la normale dinamica imprenditoriale nei confronti di altre ditte concorrenti dell'A.R.E. nel settore dei videogiochi in IO AB. Nè tale condotta poteva ritenersi assorbita in quella dei due episodi estorsivi contestati ai capi A e C in base al criterio di specialità di cui all'art. 15 c.p., in quanto il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia previsto dall'art. 513 bis c.p., ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti e il dolo è specifico essendovi incluso il fine di eliminare o scoraggiare l'altrui concorrenza (Cass. sez. 3^, 21 aprile 2010, n. 27681, Sapia), a differenza del reato di estorsione che è un reato contro il patrimonio e tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli contro atti intimidatori posti in essere da terzi al fine di costringere il soggetto passivo al compimento di un determinato atto per lui pregiudizievole. Correttamente, pertanto, nella sentenza impugnata è stato ritenuto il concorso formale tra i reati, non ricorrendo l'ipotesi del concorso apparente di norme (Cass. sez. 1^, 31 marzo 2010, n. 24172, Viscolo;
sez. 2^, 10 dicembre 2008, n. 46992, Padula;
sez. 5^, 13 giugno 2007, n. 27335, D'Auria).
5.4 Il quarto motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Marazzita (4.1.4.) è manifestamente infondato.
La mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione dei tabulati dei Monopoli di Stato sulla ripartizione del mercato dei videogiochi in IO AB è stata adeguatamente giustificata dalla Corte territoriale che ha messo in evidenza l'irrilevanza dell'ulteriore accertamento richiesto in quanto la fattispecie criminosa prevista dall'art. 513 - bis c.p., non prevede che l'imprenditore il quale compia atti di concorrenza con violenza o minaccia abbia ottenuto come risultato di controllare in regime di monopolio l'intero mercato di riferimento. Il giudice di appello ha aggiunto che non erano contestate le dimensioni, notevolissime, dell'impresa del AM, anzi che la rilevanza dell'impresa era stata utilizzata anche come argomento difensivo. La Corte osserva che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità (Cass. sez. 3^, 22 gennaio 2008, n. 8382, Finazzo;
sez. 3^, 23 maggio 2007, n. 35372, Panozzo;
sez. 4^, 19 febbraio 2004, n. 18660, Montanari;
sez. 4^, 5 dicembre 2003, n. 4981, Ligresti).
5.5 Il quinto motivo riguarda in entrambi i ricorsi (4.1.5. e 4.2.5.) l'applicazione della circostanza aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. nella L. n. 203 del 1991, sotto il profilo sia del metodo mafioso che dell'agevolazione di associazione mafiosa. Le doglianze difensive sono manifestamente infondate. In tema di reati di criminalità organizzata, la ratio della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, non è solo quella di aggravare la pena per chi utilizza metodi mafiosi o agisce al fine di agevolare associazioni mafiose, ma anche nei confronti di chi - pur non organicamente inquadrato in tali associazioni (come nel caso del ricorrente AM) - agisca con metodi mafiosi o, comunque, dia un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa (Cass. sez. 2^ 27 settembre 2004 n. 44402, Colicchia). Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 1^, 20 dicembre 2004, n. 2612, P.G. in proc. Tornasi;
sez. 6^, 13 novembre 2008, n. 2696, P.M. in proc. D'RE; sez. 6^, 22 gennaio 2009 n. 19802, Napolitano;
sez. 5^, 8 novembre 2012, n. 10966, Minniti) la circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 - bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo).
Questa Corte ha affermato inoltre che la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, - per la quale non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano, come nella specie, veste tipicamente mafiosa - è applicabile ai concorrenti nel delitto anche quando questi ultimi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole (Cass. sez. 2^, 20 dicembre 2012, n. 3428, Buonanno e altro;
sez. 6^, 30 maggio 2012, n. 24025, Di Mauro).
Nella motivazione della sentenza impugnata, in cui è stata fatta puntuale applicazione di questi principi giurisprudenziali, è stato adeguatamente illustrato il contesto in cui si era sviluppata la condotta del AM, persona che, come si desumeva dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dal contenuto delle intercettazioni, aveva intensi rapporti con esponenti della criminalità organizzata di IO AB (pur non risultando essere un associato) e che non ignorava lo spessore criminale dell'IN e dello ND, la loro appartenenza a gruppi della locale 'ndrangheta e il loro modus operandi nelle forme tipiche delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Del resto la circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, puo' anche essere desunta, sul piano indiziario, dalla appartenenza degli autori del fatto ad un sodalizio di stampo mafioso, salvo che non ricorrano elementi indicativi della riconducibilità degli episodi ad un alveo "intimidatorio" di tutt'altra natura (Cass. sez. 2^, 30 novembre 2011, n. 47404, P.M. in proc. Fisichella). Nel caso di specie l'attuazione da parte dell'IN e dello ND di un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone offese, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata anche in forma implicita in considerazione del tenore e della provenienza della richiesta estorsiva, è stata desunta essenzialmente dalle dichiarazioni della persona offesa TO (in ordine alla perfetta conoscenza della caratura criminale dell'IN e all'impossibilità di "dire di no" alla ripetuta richiesta, in un'occasione alla presenza dello stesso AM il quale non aveva mancato di assumere un atteggiamento di rimprovero e di manifestare adesione a quanto l'IN pretendeva, di rivolgersi alla ditta A.R.E. per il noleggio delle macchinette da gioco nel suo locale) e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali da cui emergevano la cointeressenza di ND GA RE negli affari aventi ad oggetto l'attività di gestione e noleggio degli apparecchi da gioco del AM (il quale non appariva certamente in stato di soggezione nei confronti dello ND, tanto da non avergli risparmiato una lunga "anticamera" prima di riceverlo) e la manifesta pressione di tipo mafioso esercitata dallo stesso ND, esponente di spicco della cosca ND - LI dominante sul "locale" Modena di IO AB, nei confronti dell'esercente GI per il conseguimento dei comuni interessi del AM e del gruppo criminale di riferimento dello stesso ND (sul punto la Corte territoriale ha evidenziato in particolare, per quanto riguarda le modalità concrete della condotta estorsiva posta in essere dallo ND ai danni del GI, quanto emergeva dalle parole di UM ST, dipendente del AM).
Quanto all'attività agevolatrice dell'associazione di tipo mafioso, le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa gli stretti rapporti del AM con diversi personaggi della criminalità organizzata di IO AB, tra i quali figuravano sia l'IN che lo ND, dimostravano in maniera adeguata, come affermato dal giudice di primo grado e condiviso dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, che gli interessi imprenditoriali del AM erano utili alle cosche perché queste ultime partecipavano ai guadagni che l'imprenditore percepiva. Sotto questo profilo si giustificavano le somme di denaro corrisposte ai malavitosi, gli immobili ceduti in comodato gratuito o in affitto a personaggi come De AN GI e la protezione assicurata da De AN RA al AM. Nella motivazione della sentenza impugnata si fa inoltre specifico riferimento, con argomentazione del tutto logica, all'agevolazione della cosca di IN cui venivano assicurati, per effetto della collocazione nel locale del TO delle macchinette da gioco del AM, ulteriori proventi derivanti dall'espansione dell'attività del ricorrente (anch'egli tenuto a versare una percentuale dei ricavi all'IN). Quanto alla cosca ND, l'agevolazione della cosca di cui costui era esponente veniva desunta con riferimento all'eloquente contenuto delle intercettazioni circa la cointeressenza di ND GA RE negli affari del AM.
5.6 Le doglianze formulate con il sesto motivo del ricorso dell'avv. Marazzita (4.1.6.) e il quarto motivo del ricorso dell'avv. Calabrese (4.2.4.) reiterano gli argomenti prospettati nell'appello, ai quali la Corte territoriale (ff. 79 ss. sentenza impugnata) ha dato adeguate e argomentate risposte, anche con puntuali richiami giurisprudenziali. La Corte territoriale ha infatti richiamato, quale fondamentale elemento di prova, le dichiarazioni convergenti delle persone offese (f.78) riportandosi alle motivazioni, condivise, del giudice di primo grado circa la condotta oggettivamente intimidatoria del AM il quale, anche per i suoi rapporti con la criminalità organizzata (non ignorati dai dipendenti, che avevano visto il AM ricevere nel suo ufficio, imponendogli anche una lunga anticamera, ND GA RE) e il disagiato contesto economico - sociale, aveva creato uno stato di soggezione nei lavoratori costretti ad accettare condizioni salariali quanto meno svantaggiose. A questo riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione può consistere anche nella prospettazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti, in un contesto di grave crisi occupazionale, della perdita del posto di lavoro per il caso in cui non accettino un trattamento economico inferiore a quello risultante dalle buste paga (Cass. sez. 2^, 20 aprile 2010, n. 16656, Privitera;
sez. 2^, 4 novembre 2009, n. 656, Perez;
sez. 2^, 11 dicembre 2008, n. 10542, Marra;
sez. 2^, 21 settembre 2007, n. 36642, Levanti). Il giudice di appello ha peraltro evidenziato che dalle conversazioni telefoniche intercettate (riportate specificamente in sentenza;
cfr. in particolare conv. tra AR IA e UC EP f. 80), risultava che lo stato d'intimidazione ed assoggettamento non era cessato nel corso del rapporto di lavoro, in un contesto "intriso di 'ndrangheta" nel quale "non era necessaria alcuna minaccia esplicita ulteriore..., perche' l'inizio di ogni possibile vertenza o giudizio era scoraggiato dalle allarmanti frequentazioni del AM e dalla posizione di parità mantenuta da costui nei suoi rapporti con pericolosi criminali".
5.7 Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio (4.1.7) e (4.2.6.) sono manifestamente infondate o attengono a censure di mero fatto.
Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (4.1.7), la Corte rileva che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 - bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. sez. 6^, 24 settembre 2008, n. 42688, Caridi;
sez. 6^, 4 dicembre 2003, n. 7707, Anaclerio). Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri (Cass. sez. 6^, 28 maggio 1999 n. 8668, Milenkovic). Nel caso in esame il riferimento alla gravita dei fatti e al modus operandi del AM, protrattosi nell'arco degli anni, costituisce una valida motivazione, insindacabile in questa sede.
In ordine all'aumento, sulla pena base per il più grave reato contestato al capo A, per la continuazione con i reati ai capi C e D (4.1.7.) la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione tenendo presente che si tratta di reati a loro volta continuati e aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, operando peraltro una congrua riduzione rispetto alla pena determinata in primo grado (anche per effetto dell'esclusione delle aggravanti comuni per il reato di estorsione contestato al capo C), ispirandosi espressamente a criteri di equità e congruità secondo l'apprezzamento della natura e oggettiva gravita dei reati in continuazione fatta dal giudice di merito.
Relativamente al mancato riconoscimento della continuazione anche con il reato di estorsione contestato al capo B (4.1.7.), la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha posto in evidenza, con argomentazione logicamente ineccepibile, che "l'estorsione nei confronti dei lavoratori è frutto di un autonomo disegno criminoso, rispetto al quale può prospettarsi solo la continuazione interna tra i vari episodi che hanno riguardato i singoli dipendenti". Comunque va ribadito il principio (Cass. sez. 4^, 13 giugno 2007, n. 25094, Cosuccia) che, in tema di continuazione, la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione. Quanto alla determinazione della pena in ordine al reato di estorsione contestato al capo B in anni sei di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa (4.2.6), la Corte rileva che si tratta di un reato continuato e che, comunque, allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125 c.p.p., comma 3, deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., (Cass. sez. 6^, 12 giugno 2008, n. 35346, Bonarrigo;
sez. 3^, 29 maggio 2007, n. 33773, Ruggieri). Il riferimento all'atteggiamento "livoroso" dell'imputato nella motivazione della sentenza impugnata è stato ritenuto indicativo esclusivamente della mancanza di resipiscenza, per giustificare ad abundatiam il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che per altro verso, come si è già detto, è stato adeguatamente giustificato con riferimento ad altri elementi.
5.8. Le doglianze relative al riconoscimento e alla determinazione dell'entità della provvisionale (4.1.8.) non possono formare oggetto di ricorso per cassazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un. 19 dicembre 1990 n. 2246, Capelli;
sez. 4^, 20 marzo 1991, n. 10098, Mileti;
sez. 6^, 26 aprile 1994, n. 9266, Mondino;
sez. 2^, 28 marzo 1995 n. 6727, Terrusi;
sez. 1^, 4 marzo 1999, n. 7241, Pirani;
sez. 5^, 18 ottobre 1999 n. 4973, Cucinotta;
sez. 5^, 18 marzo 2004, n. 40410, Farina;
sez. 4^, 4 giugno 2004, n. 37670, Cattaneo;
sez. 4^, 23 giugno 2010, n. 34791, Mazzamurro) il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per Cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. Peraltro in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile(Cass. sez. 11 novembre 2009, n. 49877, R.C. e Blancafor;
sez. 5^, 17 gennaio 2007, n. 5001, Mearini;
sez. 2^, 20 giugno 2003, n. 36536, Lucarelli;
sez. 6^, 1 aprile 1997, n. 7092, Bosco). Sulla richiesta di revoca o sospensione della provvisionale, infine, la Corte territoriale risulta essersi motivatamente pronunciata (ff. 83, 84 sentenza impugnata).
6. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2014