Sentenza 1 aprile 1997
Massime • 1
In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione, quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/1997, n. 7092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7092 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1997 |
Testo completo
ZONNLIVIAL
UFFICIO O PE
2 9 Studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UPFICIO COPIE SENTENZA N..447 GIVE IL SOLE 24 ORE
0 REGISTRO GENERALE N. 40988 del 1996 12002 7 Richiesta copia SubDENZA PUBBLICA del 1° aprile 1992 dal-Sig. LEPENE :19 Da 1997 34 per diritti IL CANCELLIERE
30-6-2011
IL CANCELLIERE
RE P U B B L ICA I TALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
E
T
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
EVARIE DEV
Composta dai Signori:
Dott. Pasquale Trojano Presidente
Oc e ciampa Consigliere 1. Dott.
2. Dott. IO de Robert Consigliere
3. Dott. Bruno Oliva AL255501 Consigliere "
4. Dott. UG Candela Consigliere AR034464 ha pronunciato la seguente I
AL265506
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da: OS IO, D' AN
OL, CI RG, TI EP, CH VI,
HI UG, LIRE 1000 avverso la sentenza 15 maggio 1996 della Corte di appello CANCELLERIA
dell' Aquila.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi. "
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere de Roberto. N433569
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona
N433568 del Sostituto Procuratore Generale, dott. Veneziano, che ha concluso per l' inammissibilità totale dei ricorsi proposti N433567 da OS, CI e HI;
per 1' inammissibilità
N433566 totale dei ricorsi proposti da D' AN e CH, AK548364 in ordine a tutti i motivi, ad eccezione di quello relativo al diniego della circostanza attenuante di cui all' art. 114 AK548383
AK548382
AK548381 L
Ver giritti L. 12000 NOV. 1997
IL CANCELLIERE,
c. p., del quale chiede il rigetto;
per il rigetto del ricorso del TI.
Uditi gli avvocati Guglielmo Marconi, per la parte civile
LIRE 2000 Comune di Pescara e EP Giampaolo, per la parte civile CANCELLERIA "OO" soc. coop. a r.l.
Uditi gli avvocati Lino Nisii e Augusto La Morgia per
TI; Attilio Maria Cecchini per HI;
Giuliano Milia per CO;
BA IP per D' Andreamatteo e
AR031361 CH;
Mercurio LA per CI.
LIRE 2000 FATTO
CANCELLER 1. Con sentenza del 30 ottobre 1993, emessa a sèguito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara affermava la penale responsabilita dei seguenti amministratori pubblici ed esponenti di
AR031366 partito.
OS, consigliere del Comune di Pescara e Di IO LIRE 2000 di OL D' AN, segretario provinciale del CANCELLERIA
P.S.I., in ordine ai reati: di cui agli artt. 110 e 317
c. p. (capo a), per avere, in concorso con altri (tra cui
VI CI, il quale ha definito il procedimento a norma degli artt. 444 segg. c.p.p., e Piergiuseppe D' 8
AR031357
AN, nei cui confronti non si è proceduto per LIRE 2000 mancanza dell' autorizzazione a procedere richiesta per i CANCELLERIA membri del Parlamento), il D' AN, agente anche per D' AN Piergiuseppe, consigliere comunale e componente della commissione esaminatrice, abusando della loro qualità e dei loro poteri e funzioni, costretto
AR031358 AG RG e PI IO (titolari della ditta CO.GE.PI s.r.l., aggiudicataria dell' appalto), LIRE 2000
CANCELLERIA LA FO (titolare della omonima s.n.c.), LE
CL, Partegato OL, AL ME (rispettivamente presidente, vice presidente e direttore amministrativo della
OO s.c.r.l., partecipante alla gara d' appalto) a versare la complessiva somma di lire 120 milioni (di cui AR031353 lire 40 milioni a carico della Co.GE.PI, lire 30 milioni a LIRE 2000 carico della RECINELLA e lire 50 milioni a carico della CANCELLERIA
OO), nel seguente modo: inizialmente tentavano di
G ill AR031360 3
favorire la OO contattandola e fornendo preventivamente informazioni in modo di metterla in condizioni di vantaggio rispetto ad altri;
tenuto conto
"AMORGA della esclusione della OO causata da un disguido M24 burocratico, e nelle more di un suo eventuale reinserimento in gara a seguito di ricorso al TAR, esecitavano pressioni, intimidatorie per indurre la CO.GE.PI, RECINELLA @
OO a concludere una transazione, sottoscritta il
14 agosto 1987, con la quale le stesse ditte si obbligavano a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese per l' esecuzione dell' appalto subordinando alla sottoscrizione di detta transazione, che prevedeva precise quote ¿CORTE SUPREMA DI CASSAZION
UFFICIO COPIE partecipazione e, quindi, di proporzionali future dazioni di STUD Richiesta cópia esecutive danaro, la formazione di delibera di aggiudicazione n. 1582 dal Sig. DRONY del 25 agosto 1987; successivamente, minacciando di non per diritti €1 4 procedere alla sottroscrizione del contratto di appalto 2 2.7.SEN 2017 ottobre 1987, n. 25005, per l' importo complessivo di lire IL CANCELLIERI
13. 770.000.000 e, subito dopo, di non dare esecuzione allo stesso se non fossero state soddisfatte le loro richieste.
Del consigliere comunale EP TI, relativamente al reato (capo f) di cui agli att. 110 e 317
c.p., per avere, anche quale componente della commissione esaminatrice dell' appalto-concorso per la pulizia della città di Pescara, indetto con delibera del 17 novembre 1986, abusando della sua qualità, dei suoi poteri e delle sue funzioni, concorso con (il CI) il Bosco e il D'
AN nel reato di cui al capo a).
Di VI CH (assessore alla nettezza urbana del comune di Pescara), del reato (capo i) di cui agli artt.
110, 317 c.p., per avere, abusando della sua qualità e dei suoi poteri e funzioni, concorso nel reato di cui al capo a), prestandosi anche a ricevere, prima, e, ricevendo effettivamente, poi, in nome e per conto del OS, da
AL ME, amministratore della OO, la somma di lire 15 miloni.
Del OS, in ordine al reato (capo c) di cui agli artt. 81, 317 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della sua qualità e dei
G. de suoi poteri e funzioni di Consigliere del Comune di Pescara, costretto AG RG e PI IO (titolari della ditta co.GE.PI s.r. .1.) con la minaccia di non dar corso ai pagamenti loro dovuti per la esecuzione dei lavori di pulizia in relazione all' appalto aggiudicatosi, a versargli, in più riprese, la somma complessiva compresa tra i 70 e gli 89 milioni di lire: fino al febbraio 1992. Del Bosco e dei consiglieri comunali UG Bettoschi e
EP TI, per il reato (capo A1) di cui agli artt.
110, 112, n. 1, 319 c.p., perché, in concorso tra loro e con altri (IC, sindaco del comune di Pescara,
Giosaffatto, vice sindaco, EL, assessore comunale,
CI, assessore comunale) nelle rispettive qualità, al fine di omettere e/o ritardare atti di ufficio nonché di compiere atti contrari ai doveri di ufficio, prima accettavano e poi ricevevano la somma di lire 100 milioni da
EL GI, responsabile della società INTEMA alla quale, a mezzo di trattativa privata, veniva prorogato il contratto di gestione del CED comunale, somma versata al
IC il quale provvedeva, subito dopo, a ripartirla con gli altri pubblici ufficiali, operando con le seguenti modalità: in primo luogo, non veniva data esecuzione al deliberato della giunta municipale n. 296 del 1° marzo 1990 che aveva indicato la necessità di pervenire, nel tempo più breve possibile, alla procedura di appalto-concorso per l' affidamento della gestione operativa del CED, previsione questa che aveva indotto già l' amministrazione a declinare
1' offerta di altra società, accettando, con la delibera ora ricordata, l' offerta INTEMA, a ragione della maggior durata
(60 mesi) del contratto offerto dalla società concorrente, che avebbe impegnato per troppo tempo il comune;
omettevano, inoltre, di prendere provvedimenti risolutivi al fine di reperire altra sede idonea per ospitare il CED nonostante che la USL, già dal 1989 e successivamente nell' autunno del
1991, avesse riscontrato e segnalato la inidoneità dei locali comunali dove era alloggiato il CED, nonché di attivarsi per l' attuazione delle proposte dell' ufficio tecnico, mantenendo le condizioni per l' insorgere dell'
LE meis 1 05
emergenza di detto trasferimento, puntualmente verificatasi a seguito di provvedimento di sequestro dei sopraddetti locali da parte dell' autorità giudiziaria: un' emergenza che consentiva loro di far passare come l' unica soluzione accettabile del "problema locali", l' offerta della INTEMA, collegata, senza che ve ne fosse alcuna necessità, con il rinnovo del contratto di gestione del CED in favore della
INTEMA, alla quale, di fatto, veniva prorogato il contratto, tenendo conto di una precedente proroga, per un periodo complessivo di mesi 57; e ciò, pur essendovi la possibilità, anche cronologica (atteso il termine di scadenza del contratto INTEMA: luglio 1992), d' indire una gara di appalto, peraltro già decisa, con la delibera richiamata, per 1' affidamento e la gestione del servizio;
infine, votavano e facevano votare la delibera consiliare n. 42 del
18 marzo 1992 nonostante la eccessiva onerosità per l' ente, rilevata ed espressa dall' ufficio tecnico comunale:
onerosità concretatasi in un aumento ingiustificato del canone di gestione in favore della INTEMA da 50 a 57 milioni più IVA mensili, pari a complessive lire 267.750.000 relativamente ad un periodo di 30 mesi e con l' assunzione dell' onere di lire 84 milioni per 1' adattamento dei nuovi locali reperiti e ristrutturati dalla INTEMA: adattamento risultato non congruo in relazione all' entità e natura dei lavori eseguiti con maggiore esborso per l' ente comunale di circa 30 milioni, relativamente alle voci: tinteggiatura, locali pulizia, locali forniture e consistenza arredi risultati in massima parte di seconda mano;
nonché nel pagamento del canone di locazione mensile di lire 7.850.000, più IVA a fronte di una corresponsione netta al proprietario dei locali da parte della INTEMA di lire 2 milioni mensili
(contratto di locazione, peraltro, stipulato precedentemente alla delibera del 18 marzo 1992, n. 42 che accoglieva 1' offerta INTEMA).
Del TI, in ordine al reato (capo m), di cui agli artt. 110 e 317 c.p., per avere, in concorso con Nevio
CI (sindaco del Comune di Pescara) con Umberto Di Felice (assessore alla sanità), con EP IC
G. de hell 6
(assessore allo con nonnonchésport), altre persone identificate, abusando della sua qualità e dei suo poteri e funzioni, costretto UI DO, AM DO e
Vittorio clerico, proprietari di terreni oggetto inizialmente di esproprio da parte del Comune di Pescara e successivamente a questo alienati, a versare la complessiva somma di lire 150 milioni.
Di RG CI, assessore alla nettezza urbana del
Comune di Pescara, per il reato (capo d) di cui agli artt.
81, 317 c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della sua qualità, con la minaccia di controlli pretestuosi e vessatori e, come tali, abusivi, nonché di promuovere far promuovere agitazioni sindacali all' interno della CO. GE.PI., costretto
AG RG e PI IO, titolari della
CO.GE.PI. (aggiudicataria dell' appalto per la pulizia della città di Pescara e di quello per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani) a versargli, in più riprese, la somma complessiva di lire 15 milioni;
per il reato (capo g) di cui agli artt. 81, 317, c.p. per avere, in concorso con
IC (Sindaco del comune di Pescara), abusando delle sue qualità, poteri e funzioni, costretto AG RG, contititolare della CO.GE.PI, e Di IO OL, responsabile della ditta DECO che, in associazione di imprese, avevano presentato un' offerta per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento all' ordinanza sindacale del 18 giugno 1991 e che avevano ottenuto 1' affidamento del servizio a trattativa privata con delibera del consiglio comunale del 15 luglio 1991, n. 192, per un periodo di due mesi, con la minaccia di non dar corso all' affidamento del servizio, prima a promettere loro la erogazione di una percentuale pari a lire 10 il kg. di pattume raccolto e poi a corrispondere, in più riprese, la somma complessiva di circa lire 40 milioni;
sempre in concorso, con il IC, del reato (capo h) di cui all' art. 317, 110 c.p., perché, abusando delle sue qualità, poteri e funzioni, costringeva AG RG, contitolare della CO.GE.PI e LA RO, responsabile della omonima
Orde 7
ditta che, in associazione di imprese, unitamente alla ditta SETRA s.r.l., avevano ottenuto l' affidamento per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani della città di Pescara
con delibera del Consiglio comunale del 17 settembre, n.
1027, per un periodo di un mese e prorogato per ulteriori 30 giorni con delibera consiliare del 18 ottobre 1990, con la minaccia implicita di non dar corso ai pagamenti per il servizio prestato e, comunque, di ritardarli e di frapporre ostacoli burocratici di vario genere, a promettere la erogazione di una percentuale pari a lire 7 al kg. di pattume smaltito e poi a corrispondere, in più riprese la somma complessiva superiore a lire 50 milioni. Il OS, riuniti i reati ascritti sotto il vincolo della continuazione, e ritenuto più grave quello di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, veniva condannato ad anni 3 di reclusione, oltre all' interdizione perpetua dai pubblici uffici;
la pena veniva condonata nella misura di anni due.
Il D' AN veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione, nonché all' interdizione perpetua dai pubblici uffici per anni tre;
pena condonata nella misura di anni due.
Il CI, riuniti i reati ascrittigli sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave quello di cui al capo g, previa concessione delle attenuanti generiche, veniva condannato ad anni tre di reclusione, con
interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Il TI, riuniti i reati ascrittigli sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave quello di cui al capo a (recte: capo f), concesse le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, veniva condannato alla pena di anni due di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per anni due, con applicazione della sospensione condizionale della pena.
Il CH, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti rispetto all' aggravante di cui all' art. 112, n. 1, c.p., veniva condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione, con interdizione
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temporanea dai pubblici uffici;
con condono della pena nella misura di anni due di reclusione.
Il HI, infine, veniva condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, con pena condonata nella misura di anni due di reclusione.
Con la stessa sentenza il Giudice per le indagini preliminari condannava: in solido OS, D' AN,
TI e CH al risarcimento dei danni in favore della
MANUENCOOP s.c.r.l., da liquidarsi in separato giudizio;
in solido tutti gli imputati al risarcimento dei danni in favore del Comune di Pescara, da liquidarsi in separato giudizio, e di una provvisionale provvisoriamente esecutiva di lire 50 milioni;
subordinava 1' applicazione del al beneficio della sospensione condizionale della pena pagamento pro quota della provvisionale.
Nel giudizio d' appello, instauratosi in camera di 2.
consiglio a norma dell' art. 443, 4° comma, a seguito di gravame del OS, del D' AN, del CI, del
TI, del CH e del HI, tutti gli imputati, salvo il quieti, dichiaravano di rinunciare ai motivi, ad eccezione di quelli concernenti la misura della pena, la sospensione condizionale della pena e le statuizioni civili.
Il Procuratore Generale instava per la conferma della sentenza impugnata, pur dichiarandosi non contrario alla riduzione della pena così stabilita: per OS, TI e
CI anni uno e mesi dieci di reclusione, per D'
AN, anni uno mesi nove e giorni venti di reclusione, per HI, dieci mesi di reclusione, omettendo di concludere relativamente agli altri imputati. 3. Con sentenza del 15 maggio 1996, la Corte d' appello dell' Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, affermata la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti per tutti gli imputati, rideterminava la pena nei confronti del OS, in anno uno e mesi dieci di reclusione, del D' AN, ritenuta la continuazione tra il reato per cui è processo e quelli di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari
G de ри 9
del Tribunale di Pescara del 29 febbraio 1996, in complessivi anno uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione, del CH in anno uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione, del HI in mesi dieci e giorni venti di reclusione, del CI (la cui statuizione non risulta trascritta nel dispositivo;
v., però, punto 3.1 della motivazione) in anno uno e mesi dieci di reclusione, del TI (la cui statuizione non risulta trascritta nel dispositivo;
v., però, punto 5.4 della motivazione) in anno uno e mesi dieci di reclusione.
Condannava al risarcimento del danno in favore del comune di Pescara il OS, il D' AN, il TI, il
CH, in solido, per quelli conseguenti al reato di cui ai capi a, f, ed i;
il OS, il HI, il TI, il
EL, in solido, per quelli conseguenti al reato di cui al capo A1; il OS per quelli conseguenti al capo c;
il
CI per quelli conseguenti ai reati di cui ai capi d,
g, h;
il TI per quelli conseguenti al reato di cui al capo m, rimettendo le parti per la liquidazione al competente giudice civile.
Condannava al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva fra le parti a favore del Comune di
Pescara, OS, D' AN, TI e Marchetti in solido in relazione ai reati di cui ai capi a, f ed i per lire 100 milioni;
OS, in relazione al reato di cui al capo c, per lire 20 milioni;
CI, per i reati di cui ai capi d, g, ed h, per lire 50 milioni, TI, per il reato di cui al capo m, per lire 13.500.000.
Concedeva la sospensione condizionale della pena subordinandola per gli imputati OS, Andreamatteo, D'
CI, TI e CH alla condizione del pagamento delle somme da loro rispettivamente dovute а titolo di provvisionale, pro quota nel caso di condanna solidale, alla parte civile comune di Pescara, con fissazione del termine di sessanta giorni dalla irrevocabilità della sentenza per
1' adempimento.
G. de Rel 10
3. Hanno proposto ricorso per cassazione IO OS,
OL D' AN, RG CI, EP TI,
VI CH e UG HI.
DIRITTO
1. Il OS lamenta violazione degli artt. 129, c.p.p.,
317 c.p.p., in relazione agli artt. 319 c.p. e 606, lettera
b, c.p.p. si sostiene che, in relazione all' appalto cO.GE.PI., il fatto, così come contestato, anche ove fossero stati provati i ruoli, i comportamenti e le dazioni, non potrebbe mai essere qualificato come concussione, dovendo il comportamento essere definito come di abuso di uffico, volto a favorire le tre imprese ed il raggruppamento da esse costituito.
Pure il D' AN ed il HI censurano 1' impugnata sentenza deducendo violazione dell' art. 129
c.p.p. per l' assoluta estraneità dei ricorrenti ai fatti contestati.
Analoghi motivi ha proposto il CH, il quale ha lamentato anche violazione dell' art. 599 c.p.p., per non essere intervenuto alcun corrispettivo alla rinuncia ai motivi in punto di responsabilità. Senza contare che non vi sarebbe stata una vera e propria adesione alla rinuncia ad una parte dei motivi ad opera del Pubblico ministero;
il tutto con conseguente invalidità dell' accordo.
Le censure sono inammissibili. Come risulta dagli atti del processo a quo, i ricorrenti hanno rinunciato ai motivi concernenti la responsabilità. Cosicché la Corte territoriale, preso atto che da parte degli imputati "vi è stata rinuncia ai motivi di appello ad esclusione di quelli comportanti una nuova determinazione della pena, la sospensione condizionale e le statuizioni civili" (nonché, per quel che riguarda il D'
AN ed il CH, al motivo concernente 1' applicazione della circostanza attenuante di cui all' art. 114 c.p.), ha correttamente omesso di pronunciare in punto di responsabilità, peraltro non mancando di motivare circa 11
1' assenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito, sensi dell' art. 129 c.p.p.
Del tutto fuorviante si rivela, peraltro, la censura proposta dal CH (ma implicitamente alla base di tutti i ricorsi degli imputati che hanno rinunciato ai motivi in punto di responsabilità), relativa alla violazione dell' art. 599 c.p.p. Una norma qui erroneamente chiamata in causa , dovendo, nella specie, la rinuncia qualificarsi come atto unilaterale e non come parte di un accordo (anche se viziato) intervenuto tra le parti. Ciò pure considerando il decisum della sentenza costituzionale n. 435 del 1990, con la quale è stata dichiarata 1' illegittimità degli artt.
599, 4° e 5° comma, e 602, 2° comma, c.p.p., nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nell' art. 599, 1° comma; vale a dire, nella parte in cui consentono di ricorrere al "patteggiamento sui motivi", anche laddove la materia controversa esuli da quelle che, a norma dell' art. 599, 1° comma, possono essere trattate ab initio in camera di consiglio. E ciò perché le dette materie (specie e misura della pena, giudizio di comparazione tra le circostanze, applicazione di sanzioni sostitutive, sospensione condizionale della pena, non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) sono le sole relativamente alle quali l' art. 2, n. 93 della legge-delega autorizzi il ricorso al rito camerale in appello;
da intendere qui è bene precisarlo, per essere stato, nella specie, il procedimento celebrato in camera di consiglio solo perché in primo grado si è proceduto con rito abbreviato come quella particolare seriazione pattizia che
-
consente, attraverso la reciproca rinuncia a determinati motivi, che divengono così parte integrante dell' assetto
"negoziale", di pervenire alla pronuncia di una decisione del tutto sommaria che può esaurirsi nella mera affermazione che non ricorrono ictu oculi le condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Cosicché la rinuncia ai motivi in ordine ai quali non è possibile instaurare un assetto di tipo "negoziale"
G. LE ان 12
determina (senza che, ovviamente, possa assumere rilievo qualsivoglia condizione non sviluppata, alla base della rinuncia) un mero effetto abdicativo ai sensi dell' art. 589
c. p. p., cui consegue la formazione del giudicato per la parte della sentenza cui i motivi rinunciati si riferiscono. In conclusione, ferma la rinuncia in punto di responsabilità, il thema decidendi del giudizio di appello si è venuto a restringere al solo esame dei motivi non rinunciati;
il che esclude che possa profilarsi sulla presupposizione di una sorta di intento elusivo delle parti, con riferimento alle statuizioni della più volte ricordata sentenza costituzionale alcun accordo sulle richieste.
A parte 1' "illiceità" di una pattuizione di tal genere, che sarebbe da sola sufficiente, a ridurre la funzione della rinuncia all' effetto abdicativo che le è proprio, che, nella specie non vi sia stata pattuizione di sorta risulta nitidamente dal "parere" espresso dal Procuratore Generale, nel senso, in via principale, della conferma della sentenza impugnata.
2. Il OS, il D' AN e il il CI hanno, ancora, dedotto violazione dell' art. 165 c.p. in relazione all' art. 606, lettere b, c ed e, nella parte in cui la sentenza impugnata ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento delle somme dovute a titolo di provvisionale pro quota rispetto alla condanna solidale, senza in alcun modo motivare in ordine alla possibilità del condannato di adempiere 1' obbligazione. Un'identica censura ha proposto anche il
TI.
Il motivo è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, infatti, costante nel ritenere che, poiché nell' ipotesi di sospensione condizionale della pena subordinata all' adempimento di determinati obblighi, 1' inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l' interessato allegare la comprovata assoluta impossibilità dell' adempimento e dovendo il giudice valutare in tal caso la sussistenza di
& de pill 13
essa (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 11 dicembre 1993, Socito;
Sez. IV, 22 febbraio 1988, CLEtti), il giudice non è tenuto a compiere alcuna indagine in ordine alle condizioni economiche dell' imputato (Sez. IV, 25 settembre 1995,
Pietroni; Sezione IV, 28 novembre 1988, Pensato). Senza che ciò comporti alcun sospetto quanto alla conformità dell' art. 165 c.p. al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, proprio per il potere-dovere del giudice di compiere il detto accertamento ai fini della concreta operatività della condizione (Sez. IV, 24 novembre 1986, Furoni).
3. Manifestamente infondata è pure la censura con la quale il D TT ed il CH hanno denunciato mancanza di motivazione circa il danno che giustifica la concessione della provvisionale. 7E noto, infatti, come, in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha 1' obbligo di espressa motivazione, quando l' importo rientri nell' ambito del danno prevedibile (Sez. III, 12 dicembre
1990, Rondinelli).
4. Il CI ha lamentato che, in sede di appello, la parte civile si sarebbe limitata a chiedere la "conferma delle statuizioni civili" omettendo ogni richiesta di subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale;
conformemente a quanto, del resto, era stato richiesto nel giudizio di primo grado. Senza comunque che una simile pronuncia potesse essere adottata di ufficio;
ed oltre tutto, sul presupposto da ritenere erroneo, che lo strumento previsto dall' art. 165 tenda alla riparazione del danno criminale provocato dal reato.
La doglianza è del tutto priva di fondamento essendo stata la richiesta formulata nel giudizio di primo grado;
tanto che, come risulta dalla parte narrativa, il Giudice per le indagini preliminari aveva concesSO la sospensione subordinandola al pagamento dellacondizionale della pena provvisionale liquidata. Ma, a parte ciò, va ricordato come, ai fini dell' esercizio, da parte del giudice di merito, dei poteri di cui Sв ове миole 14
all' art. 165 c.p. non è richiesta una specifica domanda della parte civile, che implicherebbe un' indebita irruzione nell' ambito di esercizio della pretesa punitiva (peraltro da circoscrivere ai casi tassativamente indicati dalla legge: V. art. 577 c.p.p.), ma è sufficiente la sola sua costituzione;
senza contare che la subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all' adempimento della pretesa riparatoria appare funzionale all' esigenza di determinare il colpevLE a comportamenti sintomatici di una maggiore socialità.
5. Il D' TT e il CH hanno denunciato nullità della sentenza di primo grado perché pronunciata dal
Giudice per le indagini preliminari che aveva già provveduto alla decisione sulla misura restrittiva della libertà
personale.
La censura è manifestamente infondata.
iNonostante nessuna indicazione abbiano formulato ricorrenti, è da ritenere che essi facciano riferimento alla sentenza n. 155 del 1996 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art. 34, 2° comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l' applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale.
Senonché appare agevLE contestare il dedotto vizio della decisione di primo grado, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, 1' incompatibilità del giudice non produce alcuna nullità dell' attività processuale dal medesimo svolta, ma solo abilita chi ha interesse alla dichiarazione di ricusazione (v. Sez. un., 17 aprile 1996, D' Avino); la sopravvenienza, d' altra parte, della ricordata sentenza costituzionale affermativa dell'
incompatibilità pure nella fattispecie qui considerata, non muta i termini della questione, perché le sentenze della
Corte costituzionale, pur avendo efficacia ex tunc, non determinano conseguenze relative ai rapporti processuali esauriti e, in particolare non espandono effetti sui gradi
в окене ми 15
di giudizio ormai consumati;
tanto più, che può anche qui ripetersi, che nel in esame un qualsiasi effetto caso invalidante del giudizio di primo grado non può ipotizzarsi neppure in astratto, una volta riaffermato che la discordanza dalle regLE sulla incompatibilità non comporta alcuna incapacità del giudice e, in genere, alcuna nullità
(V., proprio in questi, termini, Sez. VI, 12 novembre 1996,
Rapisarda).
7. Il D' AN e il CH hanno dedotto anche violazione dell' art. 114 c.p. Ma pure tale censura è
manifestamente infondata, avendo la sentenza di appello correttamente motivato circa l' inoperatività della invocata attenuante, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede.
Più in particolare, relativamente, al D' AN, il giudice a quo ha escluso la sua minima partecipazione al fatto precisando come, per suo tramine, la OO è entrata in contatto con il Comune di Pescara, dato che 1' imputato rappresentava il punto di riferimento per tale cooperativa in questa città; senza contare che il D'
AN risulta il consegnatario della Somma
costituente il compendio della concussione e che viene accreditato anche di poteri decisionali;
con puntuale indicazione degli elementi di prova che hanno consentito di pervenire ad un simile giudizio.
Con riferimento al CH la motivazione dell'
impugnata sentenza non è meno logica e completa, richiamando la qualità di assessore alla nettezza urbana dell' imputato,
e, quindi, di soggetto direttamente interessato alla vicenda
CO.GE.PI, tanto da avere avuto incontri con il AG quando costui veniva ad informarsi presso gli uffici comunali. Pervenendo, così, dopo la specifica indicazione dei mezzi di prova preclusivi dell' applicazione dell' invocata attenuante, alla conclusione che, se pure il Marchetti “ha avuto una posizione non di primo piano", la sua partecipazione al fatto non può considerarsi minima.
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violazione AN ha, ancora, lamentato 8. Il D' 122 c.p.p., in relazione all' art. 589 dello dell' art. stesso codice. della sospensione subordinazione ciò perché la E condizionale della pena al pagamento delle somme dovute a titolo di provvisionale nei confronti del comune di Pescara, non era compresa nella procura speciale. Una censura del tutto prova di fondamento avendo il ricorrente rinunciato ai motivi in punto di responsabilità rispetto ad una decisione che (contrariamente da quanto affermato dalla impugnata sentenza) non aveva applicato il beneficio. Senza contare, che, proprio per la mancata rinuncia a tale motivo, la sospensione condizionale della pena è residuata quale tema del decidere da parte del giudice di appello che ha correttamente provveduto sul punto.
9. Sempre il D' AN ha lamentato violazione del estesa 1' divieto di reformatio in peius, per essersi concessione della operatività della allacondizione sospensione condizionale alla condanna inflitta per il reato satellite, relativamente al quale il IP aveva concesso il beneficio sine conditione. In più ha dedotto censura, come ulteriore violazione del questa, comune al CH 1
divieto di reformatio in peius, la mancata concessione dell'
indulto, applicato, invece, in primo grado.
Le doglianze non hanno la minima consistenza.
I' unitarietà del reato continuato, caratterizzato irrogazione di una pena unica, comporta 1' dall' applicabilità al reato "satellite" (nella specie, quello di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari divenuta del Tribunale di Pescara del 29 febbraio 1996, irrevocabile 1' 8 maggio 1996) del regime del reato base.
Relativamente, poi, alla mancata concessione dell' censura fondata sul presupposto indulto, si tratta di interpretativo che esso sia incompatibile con la sospensione condizionale della pena;
un presupposto da ritenere erroneo seconda riguardando il primo 1' estinzione della pena e la
1' estinzione del reato.
شار شاشات 17
Il punto, dunque, stante la clausola generale di resto", dell' impugnata sentenza,"nelconferma, non risulta oggetto di riforma.
Il D' AN ha denunciato violazione del 10. principio di correlazione tra accusa e sentenza, perché, pur dovendo 1' imputato rispondere del solo reato di cui al capo a), il dispositivo ha pronunciato la sua condanna in solido al risarcimento per i reati di cui ai capi f) ed i); con, in più, la condanna ad una provvisionale provvisoriamente esecutiva nei confronti del Comune di Pescara, non danneggiato da alcuna azione addebitabile al ricorrente.
Lamenta, poi, contraddittorietà della sentenza di appello perché, mentre per un verso, sembra accogliere la tesi dell' appellante, che reclama 1' estraneità rispetto ad altre posizioni, per un altro verso, coinvolge tutti gli imputati in un unica condanna ai fini civili, indicando un vincolo solidale insussistente tra il D' AN e gli altri imputati. Analoghe censure ha proposto il CH.
Censure tutte manifestamente prive di fondamento, perché, se è vero che la responsabilità del D' AN è stata affermata soltanto per il concorso nel reato di cui al capo a), e quella del CH per il reato di cui al capo i), è anche vero che le dette imputazioni concernono rispettivamente, il concorso del TI (capo f) e del
CH (capo i) sempre nel reato contestato al capo a).
Donde la correttezza della condanna solidale, riguardando le statuizioni civili un unico fatto commesso in concorso fra gli imputati.
11. Il D AN ha denunciato omessa motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui non ha concessO il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Ma il motivo, stante
1' assenza di specificità, deve essere dichiarato inammissibilie.
12. Il TI, con il ricorso sottoscritto dall' avv.
Augusto La Morgia, riferito al concorso dell' imputato nel reato di cui al capo a, denuncia, da un lato, violazione della legge penale, per non essere ipotizzabili nei fatti
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addebitati gli estremi del delitto di concussione, potendo, al più ravvisarsi un abuso di ufficio volto a favorire le tre imprese e il raggruppamento da esso costituito e, dall' altro lato, assenza di elementi di prova, derivando le accuse esclusivamente dalle dichiarazioni dell' allora sindaco di Pescara CI, non riscontrate da elementi di ordine storico.
La censura è infondata.
L' impugnata sentenza, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha argomentato la statuizione di condanna alla stregua delle costanti dichiarazioni del
CI in ordine alla formazione di un comitato di affari composto dal TI, dal OS e dal D' AN, quali portatori di un comune interesse sia per concludere sollecitamente la questione dell' appalto per la pulizia della città sia per realizzare la somma di danaro che avevano stabilito, pari a complessive lire 360 milioni, di cui ottennero la prima quota di lire 120 milioni (pari a 30 milioni per ciscuno); precisando che il CI riscosse da
LA anche la quota del TI;
ha poi chiarito, sempre sulla base delle dichiarazioni del CI, il rapporto fra quest' ultimo ed il TI: di contrasto in vari momenti politici, di collaborazione allorché il dichiarante divenne sindaco. Una dichiarazione correttamente ritenuta pienamente attendibile sotto il profilo intrinseco e la cui attendibilità risulta riscontrata da una serie imponente di elementi probatori;
più in particolare: dalla deposizione del AG, amministratore della CO.GE.PI., che ha riferito di aver versato al CI anche la quota di spettanza del TI;
dalle dichiarazioni del OS e del
D' AN in ordine alla ricezione di somme provenienti dall' associazione di imprese (il OS ha ammmesso di aver ricevuto le somme indicate da AG e
CI); dalla deposizione dell' AL che riferì che il CI si rifiutò di ricevere i soldi per tutti, e delle sue difficoltà a consegnarli agli altri che aveva poi saputo essere, il OS, il D' AN e il TI: precisando come l' AL fosse la persona incaricata dal
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presidente della OO di trattare l' affare con una sorta di autorizzazione tacita anche alla tangente;
dalle dichiarazioni del LA che conferma di aver consegnato al CI 60 milioni;
dal rilievo di ordine logico, da ritenere soltanto univocamente rafforzativo degli elementi di responsabilità desunti dal complessivo contesto probatorio che il TI era capo gruppo della DC in consiglio comunale, cosicché decisioni di tal rilievo non potevano essere prese senza la sua dallecopertura; ammissioni dello stesso TI il quale ha riconosciuto che vi erano stati contributi da parte della CO.GE.PI.
Cosicché l' impianto motivazionale resiste ad ogni tanto da relegare le doglianze del ricorrente ad censura,
una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita, come tale, in questa sede. ciò anche relativamente alla qualificazione del fatto contestato ed al contributo causale riferibile al quieti, quale capogruppo della D.C. e componente delle commissione per 1'
aggiudicazione dell' appalto-concorso.
13. Nel ricorso sottoscritto dall' avv. Lino Nisii, il
TI lamenta violazione della legge penale, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al capo m) della rubrica, non essendo addebitabile all' imputato alcuna condotta concorsuale, per non avere il TI mai avuto alcun rapporto con le persone offese, e null altro potendo ascriversi che 1' aver ricevuto la somma di lire 13.500.000 dell' importo complessivo versato agli altri imputati, consegnatagli dal
IC. Senza contare che lo stesso IC ha rappresentato la dazione di danaro da parte di DO
UI come un contributo e che nessun elemento di prova è stato indicato che confermi la conoscenza da parte del
TI dell' effettivo contenuto dell' operazione, con inevitabili riverberi pure sotto il profilo dell' elemento soggettivo. Ma anche Su tale punto 1' impugnata sentenza ha correttamente motivato circa gli elementi a carico del
TI, rimarcando la valenza, oltre che di quanto riferito
Goec Ree 20
da DO UI, delle precise dichiarazioni del
CI, ha collocatoche 1' imputato tra le Dersone
direttamente coinvolte nell' affare;
il TI avrebbe, ilsollecitato ripetutamente sindaco perché infatti, inserisse nell' ordine del giorno del consiglio comunale la questione relativa alla liquidazione dell' indennità di esproprio rivendicata dal proprietario del terreno occupato dal comune per la impianti sportivi, dicostruzione nonostante il TAR avesse accolto i ricorsi dei proprietari;
dopo la liquidazione, il TI avrebbe consegnato assieme al ciccantelli la quota di tangente spettante al CI
(lire 13.000.000). cruciale che nellasottolineato, poi, il ruolo Ha
"soluzione "politica" avrebbe rivestito 11 TI, interlocutore indispensabilie, dato il suo ruolo e la sicura conoscenza dell' operazione, sin dall' inizio.
14. Il TI ha dedotto, infine, violazione della legge penale, illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla imputazione di cui al capo Al.
Pure su tale punto 1' impugnata sentenza resiste ad ogni censura, avendo, con motivazione esente da qualsivoglia vizio logico o giuridico ed attenta a valutare ogni singolo elemento di prova, dedotto, la colpevLEzza dell' imputato da una serie innumerevLE di elementi (dichiarazioni del
IC, e del EL, ammissioni dell' imputato quanto alla ricezione della somma); non mancando, peraltro, di valutare, con stringente rigore alla stregua di quanto
1' prescitto dall' art. 546, 1° comma, lettera e, c.p.p. inattendibilità delle discolpe.
Poiché la sentenza della Corte di appello ha omesso di 15.
indicare nel dispositivo la condanna irrogata al CI ed al TI, dei quali viene, peraltro, affermata la penale responsabilità, va disposta la correzione del dispositivo della sentenza della Corte di appello dell' Aquila 15 maggio
1996, n. 509, depositata il 14 giugno 1996. nel senso che, dopo le parLE "a EL EP in mesi dieci e giorni venti di reclusione", vanno aggiunte le parLE "a CI
RG in anni uno e mesi dieci di reclusione ed a TI
S. LE kill 21
uno e LaanniEP in mesi dieci di reclusione". cancelleria competente eseguirà le annotazioni di rito in calce all' originale della sentenza.
15. I ricorsi proposti da BOSCO IO, D'
AN OL, CI RG e HI UG vanno, dunque, dichiarati inammissibili. Il ricorso del TI
deve, invece, essere rigettato. Consegue la condanna di tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché del OS, del D'
AN, del CI, del CH e del HI a versare una somma alla Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare lire due milioni ciascuno. alTutti i ricorrenti vanno, altresì, condannati pagamento in solido delle spese di costituzione e assistenza sostenute dalla parte civile Comune di Pescara che si liquidano in complessive lire quattro milioni, oltre IVA e
CPA., mentre il OS, il D' AN, il TI ed il
CH devono essere condannati anche al pagamento in solido delle spese di costituzione e assistenza sostenute dalla parte civile OO s.c.r.l. che si liquidano in lire tre milioni di onorario, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di OS IO, D' coruraft. HE VI
Адам AN OL, CI RGre HI UG. Rigetta il ricorso di TI EP. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché
OS, D' AN, CI, CH e HI a versare alla Cassa delle ammende la somma di lire due milioni ciascuno. Condanna altresì tutti i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di costituzione e assistenza correz. affert sostenute dalla parte civile Comune di Pescara che si fort quattromition trecento diecimile diam. ди liquidano in complessive lire quattro milioni oltre IVA e Ζωτοκολωτό CPA. Condanna, inoltre, OS, D' AN, TI e
CH al pagamento in solido delle spese di costituzione e assistenza sostenute dalla parte civile OO
s.c.r.l. che si liquidano in lire tre milioni di onorario, oltre IVA e CPA.
ві део ни 22
Dispone la correzione del dispositivo della sentenza della
509, Corte di appello dell' Aquila 15 maggio 1996, n. depositata il 14 giugno 1996, nel senso che, dopo le parLE
EL EP in mesi dieci e giorni venti di
#a reclusione", vanno aggiunte le parLE "a CI RG in anni uno e mesi dieci di reclusione ed a TI EP in alla di reclusione". Ordina anni dieci mesi uno e cancelleria competente di eseguire le annotazioni di rito in calce all' originale della su indicata sentenza.
Così deciso, il 1° aprile 1997
IL PRESIDENTE IL RELATORE всё пе
COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalia
(Se ei Depositato in Cancelleria oggi, 18 LUG 1997 CAS
Collaboratore di Cancel
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