Sentenza 12 aprile 2007
Massime • 1
Il delitto di illecita concorrenza previsto dall'art. 513 bis cod.pen. concorre con il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. anche nell'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, stante la diversità delle due fattispecie incriminatrici, caratterizzate, la prima, dall'alterazione della libera concorrenza con violenza e minaccia, e la seconda dall'accordo collusivo tra l'"extraneus" e l'associato, volto al mantenimento ed al rafforzamento del potere criminale dell'associazione mafiosa. (Fattispecie relativa all'imposizione con metodi violenti e minacciosi, alla ditta aggiudicataria di un appalto di opere pubbliche, di subappaltatori e fornitori stabilmente collegati alle attività dell'associazione criminale di stampo mafioso denominata "cosa nostra").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2007, n. 37528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37528 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO AN - Presidente - del 12/04/2007
Dott. OLIVA RU - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 614
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2562/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN SA, 2) CA TR, 3) CA NC, 4) CA SA, 5) BR TR, 6) BR NC, 7) CA EL, 8) RT PP, 9) BO PP e 10) NC EL;
nei confronti della sentenza della Corte d'appello di ER in data 21 novembre 2003;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di IN e AN;
l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione nei confronti di RT;
il rigetto dei ricorsi dei rimanenti imputati;
uditi i difensori:
A) per le parti civili:
1) avv. Massimo Bachetti dell'Avvocatura Generale dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) avv. SA Modica per il Comune di ER;
3) avv. Salvo Riela quale sostituto processuale dell'avv. Ugo Castagna per l'Azienda USL di ER. B) per gli imputati:
1) avv. FILECCIA Cristoforo per IN, AN, CE TR, CE NC, CE SA, TR SA, SA NC, CE EL;
2) avv. Valerio Vinello per CE NC;
3) avv. Gaito per SA TR e SA NC;
4) avv. NC Scordamaglia per CE EL;
5) avv. Francesco Inzerillo per RT PP e DO PP.
FATTO
Con sentenza del 5 dicembre 2001 il Tribunale di ER accertava la responsabilità penale di: 1) SA IN, 2) CE TR, 3) NC CE, 4) SA CE, 5) SA TR, 6) NC SA, 7) EL CE, 8) RT PP, 9) PP DO e 10) EL AN per i reati di cui appresso e condannava i predetti alle pene ritenute di giustizia, oltre alle pena accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite:
a) Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri Ministeri interessati;
b) Comune di ER;
c) ES IN s.p.a. in persona del curatore fallimentare;
d) ICCREA s.p.a. in persona del legale pro-tempore al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
Nel giudizio di primo grado confluivano le posizioni di due gruppi di imputati di cui ai decreti di citazione a giudizio del G.u.p. del Tribunale di ER del 10 luglio 1998 e del 15 dicembre 1998. Per le posizioni che ancora oggi interessano, il primo decreto riguardava 1) SA IN, 2) TR CE, 3) NC CE, 4) SA CE, 5) TR SA, 6) NC SA, 7) EL CE, 8) EL AN (ricorrente n. 10); il secondo decreto si riferiva a 1) PP DO, (ricorrente n. 9), 2) RT PP (ricorrente n. 8).
SA IN doveva rispondere del delitto di illecita concorrenza con violenza e minaccia previsto dall'art. 513 bis c.p. negli appalti per la costruzione, oltre che della nuova Pretura di ER, anche dell'Ospedale di Petralia Sottana e del deposito AMAT di ER, Via Roccazzo (capo 12 del decreto 15 dicembre 1998). (Commessi in ER dal gennaio 1989 all'agosto del 1994).
Allo stesso IN, e anche a EL AN, TR CE, NC CE, SA CE, EL CE, PP DO, TR SA e NC SA era stato contestato anche il delitto di cui all'art. 513 bis c.p. di turbata libertà della concorrenza nei subappalti e forniture per la sola realizzazione della nuova Pretura di ER, con l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art.7, per essersi avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.
(capo 13 del Decreto 5 dicembre 1998). (Commessi in ER dal 3 dicembre 1990 all'agosto 1994).
TR CE, NC CE, SA CE, EL CE, PP DO, TR SA e NC SA erano accusati altresì del reato di concorso nella associazione mafiosa pluriaggravata (commi 4 e 6) "cosa nostra", ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p. (capo 3 del Decreto 15 dicembre 1998), (associazione diretta e organizzata da SA IN, AN e SA RU (in concorso con altri), tutti questi ultimi separatamente giudicati per tale reato per il quale oggi non sono ricorrenti), avente le note finalità e i noti metodi operativi. Nel presente procedimento è venuta in considerazione specificamente la finalità associativa volta ad assumere il controllo di attività economiche inerenti ad appalti pubblici o privati e a realizzare profitti e vantaggi ingiusti mediante la commissione di più reati;
trattandosi di attività finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, nelle qualità rispettive, da un lato di appaltatori di opere pubbliche, e dall'altro di subappaltatori e fornitori, collegati stabilmente agli interessi e all'opera della associazione criminale, tendente al controllo degli appalti banditi in ER e Provincia. (Commesso in provincia di ER dall'aprile del 1990 ad oggi). (Da tale reato venivano assolti sin dal giudizio di primo grado TR SA e NC SA).
A PP RT (insieme con UR RU, assolto in appello, e a La PL AL, assolto in 1^ grado, e con altri separatamente giudicati) erano state contestate, quali intranei alla Pubblica Amministrazione appaltante (Comune di ER), le condotte finalizzate a pilotare la gara per la costruzione della nuova Pretura di ER, e quindi a realizzare il reato di cui all'art. 353 c.p., comma 2, (capo 4 del Decreto 15 dicembre 1998) per la realizzazione della nuova Pretura a favore della impresa, poi risultata aggiudicataria, costituita dal raggruppamento di imprese ES IN-CI Gaetano. (Commesso in ER fino al 5 aprile 1990).
Le condotte poste in essere per turbare la gara realizzavano anche i reati (commessi fino al 5 aprile 1990): A) di falsità materiale del protocollo d'ingresso di cui all'art. 476 c.p. (capo 5 del Decreto 15 dicembre 1998) (da tale reato PP RT veniva assolto sin dal giudizio di primo grado); B) falsità ideologica del verbale di presentazione delle offerte di cui all'art. 479 c.p., per mancata indicazione della data di redazione e per mancata indicazione della esistenza del plico della ditta OS EZ (capo 6 del Decreto 15 dicembre 1998); C) peculato per appropriazione di cui all'art. 314 c.p. dei plichi delle offerte di talune imprese per accertare i ribassi delle offerte (capo 7 del Decreto 15 dicembre 1998) (tale reato veniva dichiarato assorbito nel capo 8 sin dal giudizio di primo grado); D) falsità per soppressione ex art. 490 c.p., art. 61 c.p., n. 2, per occultamento della busta dell'impresa OS EZ (capo
8 del Decreto 15 dicembre 1998); E) falso ideologico (art. 479 c.p. per omissione di indicazione di presenza nel verbale di gara della busta della ditta EZ OS, di apertura della stessa, dei motivi di esclusione;
omissione del rilievo della mancanza di impronte nel sigillo della TP;
omissione del rilievo della correzione della offerta della ATI ES IN - CI IO (capo 9 del Decreto 15 dicembre 1998); F) truffa aggravata (art. 640 c.p.) per avere consentito alla ditta aggiudicataria di assumere l'appalto a un prezzo superiore a quello che sarebbe conseguito a una gara regolare (capo 10 del Decreto 15 dicembre 1998) (tale reato veniva dichiarato assorbito nel capo 11 sin dal giudizio di primo grado); G) truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) per il conseguimento di erogazioni pubbliche essendo l'appalto realizzato con mutuo della Cassa depositi e prestiti (capo 11 del Decreto 15 dicembre 1998). (i capi in neretto sono quelli residui per i quali è stato presentato ricorso per cassazione, n.d.r.).
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di ER, in parziale riforma di quella del Tribunale della città del 5 dicembre 2001 e per le posizioni che ancora interessano: ha assolto DO SA SV AR dalle imputazioni di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. perché il fatto non sussiste, e da quella di cui all'art. 513 c.p. (rectius 513 bis c.p.) perché il fatto non sussiste;
ha assolto PP RT dal reato di cui al capo 8 perché il fatto non sussiste;
ha confermato nel resto la sentenza di primo grado con la quale SA IN, TR CE, NC CE, SA CE, TR SA, SA NC, EL CE, PP RT, DO PP e EL AN erano stati condannati alle pene di giustizia in relazione ai reati sopra indicati. La sentenza impugnata ha altresì confermato la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili Comune di ER, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della giustizia, Ministero del Tesoro, Ministero della Sanità, Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, e del Ministero delle Finanze.
Le argomentazioni della Corte sul concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p.. La sentenza impugnata descrive un "coro di fonti" convergenti sulla responsabilità per tale reato dei fratelli CE e di DO PP. La Corte d'appello ritiene che sarebbe emerso dal processo che questi imputati hanno fatto ricorso a esponenti di "cosa nostra" per acquisire alle loro condizioni i lavori di subappalto, "ben consapevoli che siffatto sostegno non poteva prescindere dai sistemi di coartazione e intimidazione diffusa praticati dalla associazione, ed anzi contribuiva a perpetuarli".
Tali affermazioni sono basate: 1) sulle dichiarazioni di CE SA (CC) (collaborante di giustizia ed estraneo al presente processo) - di nota caratura mafiosa, quale reggente di Porta Nuova - che aveva affermato che suo CU EL CE si era assicurato il suo favore per ottenere il subappalto alle ditte sua e dei fratelli SA CE, TR CE e NC CE. CE SA (CC) si era accaparrato i lavori in loro favore sin da una riunione della "Commissione" del consesso mafioso per stabilire l'intervento sui lavori della Pretura e la spartizione di essi;
2) sul fatto che, secondo accertate regole mafiose, esiste in tali casi un accordo tra colui che favorisce e i favoriti, in forza delle quali i favoriti si mettono a disposizione della associazione: CE SA (CC) aveva, infatti, chiarito che tale sistema recava vantaggio all'associazione mafiosa e la associazione favoriva i subappaltatori che potevano lavorare tranquillamente;
3) ancora, sulle dichiarazioni di CE SA (CC), il quale aveva anche affermato che già aveva procurato, in precedenza, lavori ai cugini;
circostanza confermata dalle dichiarazioni di RU AN che aveva dichiarato che ogni volta che vi era da spartire lavori di sbancamento i fratelli CE erano favoriti;
4) sulle dichiarazioni di AN RU, il quale aveva detto che i fratelli CE avevano più volte messo a disposizione per riunioni della associazione "cosa nostra" i locali vicini all'esercizio pubblico "Baby Luna", di cui gli stessi fratelli avevano la disponibilità; così confermandosi la sottomissione dei fratelli alla associazione che, anche per tal verso, traeva vantaggio: in occasione delle riunioni i CE si allontanavano, ciò che dimostrava la loro consapevolezza degli affari mafiosi che si trattavano;
5) sul fatto che anche EL AN aveva ricordato l'utilizzazione da parte della associazione di tali locali;
6) sulle dichiarazioni, infine, US Di AT e LA AN, i quali avevano detto che i fratelli CE erano, nella sostanza, un gruppo unitario e EL ne era il portavoce.
Con riferimento alla posizione dei DO, la Corte rilevava preliminarmente che non risultavano elementi a carico di DO SA SV AR (che assolveva da tale reato perché il fatto non sussiste), ma solo del figlio PP DO. L'inserimento di quest'ultimo nei lavori di subappalto per la fornitura di calcestruzzo era stata agevolata e sollecitata da EL AN. CE SA (CC) aveva riferito di aver ricevuto la richiesta di sistemare nei subappalti il DO G., operazione che gli aveva fruttato il riconoscimento di parte dei cinquanta milioni dati al AN R. da DO G., non a "titolo di pizzo" quanto piuttosto per "compiacente regalo", e aveva messo in luce la piena corrispondenza della causale dell'inserimento nell'appalto dei CE e del DO G.. La fornitura di calcestruzzo era stata assegnata al DO G., rivedendosi da parte della associazione una decisione che originariamente prevedeva tutti i subappalti ai CE. Ciò spiegava anche le ragioni per cui IN aveva affermato che si era trattato di un "contrordine". L'intervento di EL AN in favore di DO G. era stato confermato da AN RU e OG AN, figlio di EL. Del resto, anche CE SA (CC) aveva ricevuto una regalia. Per di più, OG AN, Di AT US e lo stesso IN avevano riferito della forte rivalità con la impresa dei SC (anche essa facente capo a soggetti inseriti in "cosa nostra", ciò che dimostrava come il DO G. era riuscito a farsi largo negli ambienti mafiosi, accaparrandosi i favori di EL AN). DO G. era dunque raggiunto da una molteplicità di chiamate, che tra loro si riscontravano ai fini della convergenza del molteplice.
Le argomentazioni della Corte sugli artt. 513 bis c.p.. Quanto ai reati di cui agli artt. 513 bis c.p., la Corte afferma che la sperimentata metodica di lottizzazione degli appalti di opere pubbliche - "attuata mediante: (a)) il coinvolgimento di pubblici amministratori, (b)) accordi di interscambio con gli imprenditori compiacenti (e la corrispondente pesante intimidazione dei non allineati), (c)) la sistematica programmazione e ripartizione degli oneri dovuti dai soggetti favoriti a beneficio della organizzazione" - era provata da numerose sentenze acquisite, passate in giudicato, dalle convergenti dichiarazioni di IN, CI G., RU e CE, e ancora di OG AN, oltre che degli imprenditori NZ S., Di AT e Li PE. Si tratta di elementi che - unitamente ad atti di intimidazione (minacce, danneggiamenti) finalizzati alla imposizione di taluni degli imputati nelle opere di subappalto - integrano l'illecito condizionamento del libero mercato da parte dell'associazione mafiosa, che, giovandosi delle metodologie mafiose, perpetua la sua esistenza.
Nel caso specifico erano state imposte alcune imprese per l'esecuzione dei subappalti e delle forniture (fratelli CE, SA e DO) e - nella prima fase di esecuzione dell'appalto, quando erano stati iniziati i lavori di demolizione dell'esistente da parte del raggruppamento vincente - erano state perpetrate minacce mediante danneggiamenti nel cantiere CS per agevolare e mantenere l'imposizione di tali ditte. Lo CI G. (e per lui il raggruppamento CS che aveva vinto la gara) era stato, sì, autorizzato a subappaltare lavori di trasporto dei materiali di scavo ad altre ditte, ma non aveva alcuna intenzione di ricorrere ai subappalti e intendeva usare dapprima mezzi propri. In particolare dalle dichiarazioni di CI G. e IN emergeva che i subappalti erano stati imposti con la costrizione del raggruppamento che aveva vinto la gara. Come, in particolare, riferito da IN, l'ing. AV (del raggruppamento) aveva portato da Roma mezzi propri, ma i referenti mafiosi di zona non avevano dato l'assenso a che si utilizzassero mezzi propri, perché i lavori dovevano essere eseguiti dalla impresa dei CE (che avevano chiesto in un primo tempo al raggruppamento vincente cifre esorbitanti), tanto che tale impresa intervenne per le opere di completamento degli scavi e ulteriori lavori. (Per di più il nolo avrebbe comunque comportato l'utilizzo dei soli mezzi e non anche dei dipendenti dei subappaltatori: per la impresa CE risulta invece - teste Spinnato - che erano stati utilizzati dipendenti della stessa impresa).
Sul reato di cui all'art. 513 bis c.p. la sentenza risponde anche alla obiezione secondo cui l'esistenza di un preventivo accordo mal si concilierebbe con danneggiamenti in cantiere. CI G. aveva detto che all'inizio della esecuzione dell'appalto erano stati avviati i soli lavori di demolizione dell'esistente. (CI G., in sostanza, era stato a un tempo parte attiva nella trattativa per l'acquisizione dell'appalto e al contempo vittima di altrui comportamenti nella parte iniziale della esecuzione dei lavori). Quanto ai SA, la loro posizione era ritenuta assimilabile e sovrapponibile a quella dei CE con i quali avevano operato strettamente. CE SA (CC) aveva ricordato il patto tra parenti che si erano accordati tra loro (perché se non c'era il piacere nostro come faceva uno a entrare là 7). Ciò era confermato dalle parole dello stesso NC SA il quale aveva precisato che era stato avvertito da EL CE, nel senso che loro "lavoravano là" e che se volevo ci potevo andare anche io, così dando per scontata la gestione del cantiere come cosa propria. Tutti costoro (CE e SA), per i legami di parentela, erano stati favoriti per i legami con CE SA (CC) esponente di spicco di cosa nostra, e, con metodi di condizionamento della libera concorrenza, avevano contribuito alla realizzazione della condotta del reato.
Conclude la sentenza ricordando la esistenza degli elementi costituitivi della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e come, contrastando un motivo di appello di DO, sia configurabile il concorso fra i reati di associazione mafiosa e di turbamento della concorrenza.
Con specifico riferimento al reato di cui all'art. 513 bis c.p. la sentenza sottolinea che sussistono le prove, contrariamente all'assunto della difesa, che vi sia effettivamente stata la riunione nella quale erano state definite le modalità dell'inserimento nell'appalto in questione, riunione confermata in termini precisi e reciprocamente confermativi sia da SA CE sia da AN RU, il quale ultimo ha riferito che si era pervenuti a una dettagliata definizione dell'intervento di cosa nostra nell'appalto, precisando la posizione di AN R. e quella di dominus del IN S. in termini chiari anche in questa occasione.
Le argomentazioni della Corte sui reati di turbata libertà degli incanti, di falso e di truffa.
Le dichiarazioni di IN e CI G., i quali avevano escluso l'intervento di referenti interni per la manipolazione della gara, non venivano utilizzate per il principio della frazionabilità delle chiamate in correità, ipotizzandosi che "cosa nostra" non volesse coinvolgere costoro. Comunque, ad avviso della Corte, se IN, come aveva ammesso, aveva cercato di condizionare l'esito della gara dall'esterno, prendendo contatto con le imprese partecipanti per concordare i ribassi (metodo IN), tale intervento non era riuscito appieno per l'aspra rivalità e i contrasti tra i gruppi di cosa nostra IN-RU e SC-Bini sulla ditta che doveva essere la vincitrice. Non era dato quindi escludere ragionevolmente che il gruppo dirigente della impresa vincente (CI G.-AV-Triulzi) avesse sentito l'esigenza di intervenire direttamente e controllare in modo autonomo alcune offerte. Una serie di indizi confermavano tale tesi in quanto erano stati riscontrati vari interventi manipolatori della gara sino alla aggiudicazione alla ditta prescelta dalla associazione mafiosa. A prescindere dalle irregolarità nella registrazione delle buste al protocollo e dal tentativo di manipolazione della busta della impresa Pontello, vi era infatti da notare: 1) la singolarità del fatto che moltissime buste con le offerte erano state spedite dallo stesso ufficio postale di ER (dato che lasciava presumere l'esistenza di preventivi accordi tra imprese e complicità all'interno del Comune); 2) la sicura manipolazione della busta della impresa poi risultata vincitrice (CS) e della ditta TP nei sigilli esterni e interni;
3) il fatto che la polizia scientifica e i consulenti del P.m. avevano rilevato che su 35 offerte sussistevano singolari similarità tra le grafie di due gruppi delle buste esaminate (35, escluse quella della CSC e della Edilter), in alcune delle quali la percentuale di ribasso era stata redatta dalla stessa mano;
4) la circostanza che inchiostri compatibili erano stati adoperati per l'indicazione della percentuale di ribasso su ciascuna offerta e su ciascuna delle tre firme apposte in 24 delle 35 buste;
5) il fatto di una sospetta compatibilità tra gli inchiostri usati per la trascrizione del ribasso fra tre quarti delle offerte riunite in tre gruppi diversi.
Altro indizio della sicura conoscenza dell'esito della gara era dato dal fatto che anche OL e AV erano stati separatamente giudicati e condannati (o meglio avevano patteggiato) per i fatti di cui è processo: in una telefonata tra lo stesso OL e il Geom. PP Li PE della Rizzani De Eccher, il primo riferiva al secondo della avvenuta assegnazione della gara prima che ciò fosse ufficiale.
Sulle prove che il referente interno fosse il RT G. vi erano le convergenti dichiarazioni di quei collaboranti che lo indicavano, spiegandone i motivi in relazione ad altre precedenti gare, come "soggetto disponibile" o "a disposizione" (Di AT e NZ S.). Vi era altresì la circostanza che RT G. era la persona che aveva la responsabilità della custodia formale di fatto, in via esclusiva, delle buste anche per la delicatezza degli affari e per la sua qualità di direttore dell'ufficio contratti.
Sui singoli reati contestati la Corte d'appello escludeva la responsabilità di RT G. per il capo 8 (in cui era confluito il capo 7). Con riferimento alla turbativa della gara (capo 4), la stessa veniva attribuita con certezza al RT G. sia per la palese e mirata manomissione della busta della ditta vincente con la modifica della percentuale di ribasso ivi apportata, sia per la manomissione della busta della TP (che IN precisava di non avere contattato), di cui veniva omesso ogni richiamo nel verbale di gara. Circostanza quest'ultima che - unitamente al mancato rilievo della alterazione della offerta della CS - a faceva ritenere fondata anche la imputazione di falso ideologico per la mancata indicazione di tali dati, relativi alla TP, nel verbale di gara (capo 9). (La falsificazione della offerta della CS era provata non solo dalla accertata grafia differente contenuta nella offerta, ma anche dalla apertura e richiusura della busta, come accertato dal perito dr. sofia). La Corte riteneva la responsabilità del RT G. anche in relazione al reato di cui all'art. 479 c.p. per mancata indicazione della data di redazione del verbale di presentazione delle offerte e per mancata attestazione della presenza del plico della ditta EZ OS, nonostante la dimensione ridotta e la mancanza dei sigilli. Solo la Commissione poteva adottare un formale provvedimento di esclusione dalla gara, ma non poteva farsi a meno di inserire il fatto nel verbale di presentazione (capo 6). E infine riteneva la responsabilità per il reato di truffa al reato di truffa (capo 11). Ricorsi:
SA IN e EL AN (avv. Fileccia). Violazione dell'art. 513 bis c.p. e art. 192 c.p.p.. La sentenza non risponde a quanto alla Corte territoriale si era proposto con l'atto di appello. Si era infatti rilevato che non era mai stata usata violenza o minaccia nei confronti dello CI G., che aveva riferito di essersi messo d'accordo con il IN per tutto quanto riguardava i lavori della nuova Pretura. CI G. non poteva considerarsi la persona offesa del reato di cui all'art. 513 bis c.p.. In caso di accordo non può esservi il reato in questione perché la norma non tutela un interesse generale. La gara era stata lecitamente vinta dallo CI G. senza alcun turbamento. Non vi sarebbe stata prova che avrebbe confermato le accuse dei collaboratori di giustizia RU e CE sulla asserita riunione: non si sa, quindi, se si sia effettivamente svolta.
EL CE (avv. Fileccia):
Violazione degli artt. 110, 416 bis e 513 bis c.p. e artt. 192 e 442 c.p.p. (ex art. 606 c.p.p., lett. b ed e, A) Sul concorso esterno in associazione mafiosa. A EL CE è contestato di avere raccomandato al GI CE SA (CC) i propri fratelli NC, TR e SA CE, nonché il cognato e il nipote NC e TR SA per lavori di movimentazione di terra da eseguire nella costruenda nuova Pretura. L'attività di tali imprenditori, che avrebbero acquisito subappalti mascherati da noli a freddo, sarebbe stata imposta con metodi spartitori mafiosi, con atti di violenza e intimidazione, non solo volti alla acquisizione di subappalti, ma anche imponendo i loro prezzi, fuori dal libero mercato. Nessuna condotta attiva avrebbe posto in essere il ricorrente (come gli altri) nei confronti del vincitore della gara o di qualsiasi altra persona. Comunque tale condotta non avrebbe avuto nessuna rilevanza causale sotto il profilo della conservazione o del rafforzamento di "cosa nostra". Nessuna dimostrazione sarebbe stata fornita sul concorso esterno in associazione mafiosa - quale riconosciuto dalla sentenza impugnata - che postula una condotta oggettiva di concreto, specifico, consapevole e volontario contributo alla conservazione o rafforzamento di cosa nostra e diretto alla realizzazione dei fini della associazione (principi affermati dalla sentenza "Carnevale" delle sezioni unite e "Lo Sicco" della sesta sezione penale). B) Sui reati di illecita concorrenza e turbata libertà degli incanti. Non sono stati indicati e provati nella sentenza la imposizione di prezzi superiori al mercato. Anzi i prezzi concordati erano inferiori a quelli di mercato (v. fatture e capitolato agli atti che smentiscono le dichiarazioni dei collaboranti). Non sono stati imposti noli a freddo. Nel cantiere lavoravano anche altre ditte e lo CI G. ha utilizzato diversi mezzi propri (v. rapporto G.d.F.). Inoltre non è stata motivata la sussistenza della contestata aggravante che ricorre quando tutta la associazione benefici dei vantaggi della condotta del concorrente esterno. C) Sulla pena. Si sarebbe dovuta mitigare al massimo e si sarebbero dovute concedere le attenuanti generiche per la incensuratezza e la modestia della condotta (raccomandazione per far lavorare i fratelli). D) Sul rito abbreviato. La difesa l'aveva richiesto. Si sarebbe dovuta applicare la diminuente. Per EL CE ha depositato memoria, il 9 dicembre 2005, l'avv. NC Scordamaglia. Il difensore sostiene che l'imputato altro non sia che una persona soggetta alla mafia;
che non ogni contributo può catalogarsi nel concorso esterno, ma solo quello determinante la conservazione della associazione e anche un pericolo per l'ordine pubblico, e quindi non quello correlato a un semplice scambio commerciale;
che intenzione del ricorrente non era quella di procurare stabilità e credibilità alla mafia, ma quella di reperire lavoro necessario alle esigenze di vita. Costruisce tale comportamento come riconducibile alla scriminante dell'esercizio di un diritto (al lavoro). Ancora, la Corte non avrebbe dato risposte logiche e tranquillizzanti alle tematiche sollevate con l'appello quali quelle del subappalto camuffato da noli a freddo, della imposizione di prezzi fuori dal libero mercato, dei rapporti parentali tra EL CE (e gli altri fratelli CE) e SA CE e dei rapporti societari tra le varie imprese dei fratelli. Su tutti tali aspetti graverebbero una serie di illazioni e asserzioni da parte della Corte d'appello che renderebbero la motivazione soltanto apparente ed erronea la qualificazione del fatto. Deduce infine la mancanza di motivazione in punto di riduzione della pena e di diniego di attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere concesse per il ruolo marginale, l'assenza di precedenti penali, la personalità dell'imputato "forgiata a un costante impegno nel lavoro, e per la famiglia".
TR CE, NC CE, SA CE, SA TR, NC SA (avv. Filaccia):
I ricorsi sono del tutto simili a quelli del precedente ricorrente. Si sottolinea in particolare come non sia indicata alcuna condotta posta in essere dai fratelli CE. Ad essi viene automaticamente fatto carico dei reati contestati per la condotta posta in essere da EL CE. Inoltre l'oggetto materiale del procedimento riguarda esclusivamente un unico lavoro.
I SA hanno proposto motivi nuovi a firma dell'avv. Alfredo Gaito. Con essi si sostiene che mancherebbe qualsiasi prova della partecipazione di tali imputati alla "criminale congrega", cioè:
della effettiva qualità di affiliato a "cosa nostra", della consapevolezza e della preparazione del piano criminoso, del causale e specifico contributo criminoso. Del tutto erronea sarebbe l'attribuzione ai due SA dei fatti contestati sulla base di una omologazione probatoria con altri coimputati del tutto inesistente. Di loro avrebbe parlato il solo CE SA (CC), individuandone un loro generico coinvolgimento tramite i CE, senza peraltro che con essi abbia mai avuto contatti: discenderebbe tra l'altro la mancata esistenza di riscontri estrinseci della chiamata in reità ai fini della convergenza del molteplice. Si afferma, ancora, che non sarebbe stata spesa alcuna parola sulla ritenuta aggravante di cui al D.L. 7 maggio 1991, art.
7. Ugualmente per quanto attiene al diniego delle attenuanti generiche. Per i SA è stata depositata anche una memoria per l'udienza da parte dell'avv. Alfredo Gaito con la quale si sottolinea che la sentenza non individuerebbe le condotte da loro specificamente poste in essere, omologando le condotte stesse a quella dei CE. Tra l'altro le dichiarazioni di CE SA (CC) riportate nella sentenza di primo grado alle pagg. 88 - 90 non trovano riscontro nelle parole di CE riportate nella sentenza impugnata. Trascrive passi delle dichiarazioni di CE da cui emergerebbe che costoro non gli avevano fatto richieste di poter lavorare nel cantiere della nuova Pretura. Neppure la sentenza di appello spiegherebbe i comportamenti concreti dei SA.
PP DO (avv. Inzerillo):
Violazione dell'art. 27 Cost., comma 1, artt. 1 e 416 bis c.p. in riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b ed e. Violazione dell'art.125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1,
lett. e in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e). La Corte territoriale avrebbe offerto una motivazione cumulativa per tutti gli imputati di associazione mafiosa, finendo per addebitare al DO G. comportamenti mai avuti, quali l'ottenimento di sub appalti camuffati da nolo a freddo e l'imposizione di prezzi superiori a quelli di mercato;
egli non avrebbe mai fatto riferimento, per le forniture di calcestruzzo, a esponenti di "cosa nostra". Apoditticamente la sentenza aveva affermato che le medesime logiche mafiose avevano imposto la ditta del DO G. quale tornitrice del calcestruzzo per espresso volere di EL AN, come riferito da CE SA (CC), che aveva detto di averne ricevuto espressa richiesta, e aveva altresì riferito che il AN R. gli aveva fatto recapitare parte dei 50 milioni sborsati dalla ditta, non a titolo di pizzo ma di compiacente regalo (come confermato da IN). La stessa Corte però aveva omesso di motivare su quanto era stato dedotto con l'appello, cioè che: DO G. non aveva concorrenti e la scelta di CE SA (CC) era obbligata;
DO G. aveva rapporti con la ES IN (del raggruppamento di imprese che aveva vinto l'appalto) sin da prima dell'affidamento della fornitura di calcestruzzo di cui al presente procedimento, come risultante dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni di IO CI e di EL IN;
quest'ultimo aveva dichiarato che DO G., per mancanza di protezione mafiosa, era stato estromesso da importanti commesse da lui stesso procurategli. In realtà, DO G. era stato una semplice vittima della associazione mafiosa. La Corte non avrebbe spiegato quale sia stata la condotta specifica del DO G. e quali vantaggi avrebbe portato alla associazione mafiosa.
Violazione dell'art. 59 c.p., comma 2 e art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Nessuna motivazione era stata adottata in ordine alla addebitabilità soggettiva al DO G. delle aggravanti di cui sopra. Violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b ed e. Immotivatamente non erano state concesse le attenuanti generiche, non valutandosi la mancanza di precedenti penali, il comportamento processuale, il ruolo marginale ricoperto, la accertata esclusione di coinvolgimento in specifici delitti di "cosa nostra". Ugualmente per la mancata applicazione della pena nel minimo edittale.
Violazione dell'art. 438 c.p.p. e ss., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c ed e. Erroneamente il G.u.p. aveva mancato di celebrare il rito abbreviato ed erroneamente i Giudici di merito avevano mancato di concedere la diminuente relativa. Il G.u.p. aveva pronunciato ordinanza del 9 luglio 1998 con la quale, dopo aver rilevato che la posizione del DO G. (tra gli altri), a seguito di richiesta di rito abbreviato, poteva essere definita prontamente, disponeva la separazione del giudizio nei suoi confronti per ragioni di incompatibilità. Il G.u.p. successivamente designato erroneamente riteneva di non poter decidere allo stato degli atti, e osservava che la precedente ordinanza non poteva ritenersi ammissiva del rito abbreviato, contrariamente all'assunto difensivo, ma solo dispositiva della separazione del processo per incompatibilità. Erroneo doveva ritenersi altresì il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 484/1995, inutilmente richiamata dal G.u.p. perché non vincolante. I Giudici di merito avevano poi erroneamente ritenuto corretta la decisione di non ammissione del rito abbreviato, senza addirittura disporre l'acquisizione del fascicolo del P.m., alla luce delle risultanze del dibattimento. Ed erroneamente avevano dato rilevanza al fatto che la richiesta di giudizio abbreviato non era stata rinnovata ai sensi del D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 223, perché ciò non poteva essere considerato come rinuncia alle precedenti deduzioni.
PP RT (avv. Inzerillo):
Violazione dell'art. 27 Cost., art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 191, 192, 194, 210 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), artt. 353, 479 e 640 bis c.p. con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e). La Corte d'appello ha utilizzato il principio della frazionabilità delle dichiarazioni di correo per non dar credito a CI G. e IN nella parte in cui avevano escluso qualsiasi coinvolgimento del RT G., pubblico ufficiale direttore dell'ufficio contratti del Comune. Pertanto la Corte si è trovata a dover sostenere che era impossibile che RT G., per la sua carica, fosse estraneo ai fatti. Si è così trovata nella necessità di "creare" degli indizi per giungere alla prova della partecipazione di funzionari del Comune alla illegittima aggiudicazione della gara, quali quello secondo cui la spedizione dei plichi della gara era avvenuta dallo stesso ufficio postale, perché ciò non dimostra nulla a carico di detti funzionari, e quello del tentativo di manomissione della busta ditta Pontello, assolutamente irrilevante. La Corte poi ha finito per non dare alcuna dimostrazione su chi fossero i soggetti esterni che avrebbero colluso con i funzionari comunali. Anzi, la Corte ha ritenuto di desumere il coinvolgimento di funzionari del Comune da una telefonata tra OL e Li PE, dalla quale non può ricavarsi alcunché (pag. 28 della sentenza impugnata). Sulla colpevolezza di RT G. sussisterebbero indizi privi dei caratteri richiesti dall'art. 192 c.p.p., tratti dalle convergenti dichiarazioni di collaboranti di giustizia che indicano genericamente RT G. come soggetto disponibile (IN, Di AT e NZ S.). E ancora: si afferma che l'imputato era, per la sua qualità, l'unico custode delle buste con le offerte e solo lui avrebbe potuto manipolarne il contenuto. La motivazione è anche illogica nella parte in cui si afferma che l'imputato era al corrente dei ribassi praticati da un concorrente su 34 (la contestazione della turbata libertà degli incanti comprende solo l'accusa della manomissione della ditta TP e il tentativo - non compiuto - di manomissione della ditta Pontello), laddove si ignorava il contenuto di ben 33 buste. Solo la visione di tutte e 33 le buste avrebbe consentito il calcolo del ribasso, che sarebbe risultato vincente. Infine del tutto irragionevole sarebbe la pretesa manomissione della busta vincente della CS e immotivata sarebbe la responsabilità per la mancata indicazione nel verbale di presentazione delle offerte della impresa OS EZ, perché essa palesemente non conteneva una offerta per la gara (la busta non era sigillata) e il preteso falso sarebbe stato innocuo facendo per ciò venir meno la contestazione dei reati di cui ai capi 6, 8 e 9.
Violazione degli artt. 62 bis e 132, 133 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 606 c.p.p.,
lett. b ed e. La Corte ha punito il RT G. con la stessa pena di DO G., SA e CE la cui situazione processuale era del tutto diversa, motivando con una formula di stile per tutti gli imputati, laddove la pena è applicata in misura molto superiore al minimo edittale di cui all'art. 479 c.p.. Violazione dell'art. 438 c.p.p. e ss., D.Lgs. n. 52 del 1998, art.223 in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c ed e. Sulla questione del rito abbreviato si sottopone una censura in tutto analoga a quella del precedente ricorrente.
Ha presentato memoria l'avvocatura di Stato per la parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro- tempore che conclude argomentatamente per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi.
DIRITTO
Esame ricorsi SA IN e EL AN:
I ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti trascrivono nel ricorso una porzione dell'atto di appello, senza distinguere tra le pur differenziate posizioni e imputazioni dei due ricorrenti, e conclude affermando che la Corte d'appello non avrebbe dato ad essi risposta, senza indicare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali i ricorsi si fondano, posto che la sentenza tratta, in più punti, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali è fondata la affermazione di responsabilità. I ricorsi sono pertanto inammissibili per mancanza di specificità dei motivi. I ricorsi sono poi manifestamente infondati nella parte in cui si afferma che non vi sarebbero prove sul fatto che si sarebbe tenuta la riunione della "Commissione" nella quale si era deciso di intervenire sull'appalto della Pretura di ER. Tali prove sono date (pag. 25 della sentenza impugnata) dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti SA CE e AN RU i quali hanno spiegato come in tale riunione si siano determinati con ogni dettaglio gli interventi di "cosa nostra" in ordine all'appalto riguardante la Pretura, definendo in termini chiari e precisi i ruoli, in tale riunione, di EL AN e del "dominus" IN S..
Esame ricorsi EL CE, TR CE, CE NC, SA CE:
I ricorsi sono infondati.
Vanno preliminarmente svolte alcune osservazioni sui reati di concorso esterno in associazione mafiosa e di illecita concorrenza con violenza o minaccia.
La giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte ha ormai chiarito in termini completi la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa e le caratteristiche di tale peculiare tipo di concorso nel reato. Per limitarsi alle più recenti decisioni va ricordato che il concorso esterno in associazione mafiosa si configura nella condotta del soggetto che, pur privo dell'affectio societatis e quindi non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce al sodalizio mafioso, attraverso un accordo collusivo, un concreto e specifico contributo, materiale o morale (anche limitato a uno specifico settore della attività del gruppo che operi, come "cosa nostra" su larga scala), con apprezzabile rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento del gruppo stesso (Cass., Sez. un., n. 33748, ud. 12 luglio 2005, dep. 20 settembre 2005, CED 231671; Cass., sez. 6, n. 13910 ud. 6 febbraio 2004, dep. 22 marzo 2004, CED 229213). Con riguardo specifico al dolo, esso deve investire, nella forma del dolo diretto, non solo la consapevolezza della esistenza e della caratteristiche del sodalizio (Cass., sez. 1, n. 21356, ud. 17 aprile 2002, dep. 30 maggio 2002, CED 222439), ma anche la condotta oggetto dello specifico contributo e lo stesso contributo causale: il concorrente esterno deve in altri termini agire nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione del programma criminoso del sodalizio (Cass., Sez. un., n. 33748, ud. 12 luglio 2005, dep. 20 settembre 2005, CED 231672; Cass., sez. un., ud. 30 ottobre 2002, dep. 21 maggio 2003, CED 224181). Circa la durata del contributo, esso può essere continuativo o sporadico, anche se, in concreto, il contributo sporadico (o occasionale) sembra essere la forma in cui più facilmente si manifesta e si realizza, ipotesi nella quale la condotta si esaurisce con il compimento delle attività concordate (Cass., sez. 1, n. 21356, ud. 17 aprile 2002, dep. 30 maggio 2002, CED 222439, cit.; sulla possibilità di un concorso esterno con contributo di tipo continuativo, v. Cass., sez. un., ud. 30 ottobre 2002, dep. 21 maggio 2003, CED 224181, cit. e Cass., sez. 6, n. 13910, ud. 6 febbraio 2004, dep. 22 marzo 2004, CED 229213). Si ritiene poi che il contributo dato dal concorrente esterno ben possa assumere i connotati di un rapporto collusivo di scambio (si veda ad esempio la copiosa giurisprudenza in tema di rapporto di scambio elettorale), nel senso che il concorrente esterno riceva a sua volta dal sodalizio un beneficio, esplicitamente o implicitamente concordato, rapporto di scambio sinallagmatico che, tuttavia, non sembra coessenziale alla figura del concorso esterno in associazione mafiosa. Giova ancora ricordare che se è vero che il contributo del concorrente esterno deve risultare utile a tutto il consesso (Cass., sez. 1, n. 1073, ud. 22 novembre 2006, dep. 17 gennaio 2007, CED 235855, che sottolinea la differenza tra concorso esterno e favoreggiamento), non può assolutamente ritenersi che il rapporto tra il concorrente esterno con uno solo degli associati in punto di definizione dell'accordo escluda di per sè il reato di concorso esterno in associazione mafiosa: ogni apporto alla associazione proveniente dall'esterno non può essere fornito che mediatamente, cioè attraverso relazioni con i singoli associati (Cass., n. 6929, ud. 22 dicembre 2000, dep. 20 febbraio 2001, CED 219243). Giova infine ricordare sul tema che con il tempo è venuto a sfumare la rilevanza di quello che a seguito della sentenza Cass. sez. un., n.16 cc. 5 ottobre 1994, dep. 28 dicembre 1994, CED 199386 si era ritenuto da parte di alcuni un requisito essenziale del concorso esterno, vale a dire il momento di difficoltà ("fibrillazione") della associazione: oggi è chiaro che tale elemento rientra non tra i requisiti essenziali del reato ma solo nella sfera esemplificativa delle circostanze in cui può manifestarsi il reato, nel senso che il momento di difficoltà può rappresentare l'occasione (non indispensabile) in cui si può realizzare il reato di concorso in esame.
Per quel concerne poi il reato di cui all'art. 513 bis c.p. va sottolineato che lo stesso è stato introdotto nel codice penale dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 8 con la finalità tipica di reprimere forme di concorrenza illecita di stampo mafioso che si attuano con l'intimidazione finalizzata a controllare (o a impedire) la concorrenza nello specifico ambiente della criminalità organizzata di tipo mafioso (Cass., sez. 2, n. 131, ud. 9 gennaio 1998, dep. 9 febbraio 1998, CED 209924) anche se la norma, per le modalità di inserimento nel codice penale, può, ad avviso del Collegio, trovare applicazione anche al di fuori dell'ambito delle attività criminali di tipo mafioso, e la giurisprudenza ha già messo in luce la possibilità di concorso tra il reato di illecita concorrenza mediante violenza e minaccia e il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso per l'episodicità del primo e la permanenza del secondo (Cass., sez. 1, n. 7856, ud. 10 giugno 1997, dep. 9 agosto 1997, CED 208263): possibilità di concorso ancor più evidente nella ipotesi di reato concorso esterno in associazione mafiosa, ontologicamente diverso, essendo caratterizzato il delitto di cui all'art. 513 bis c.p. dall'alterazione della libera concorrenza con violenza e minaccia e quello di concorso esterno in associazione mafiosa dall'accordo collusivo tra l'extraneus e l'associato (e per esso l'associazione) volto al mantenimento e al rafforzamento del potere criminale della associazione mafiosa. Non senza considerare ulteriormente che i due reati offendono beni giuridici diversi.
È del tutto infondata la tesi secondo cui l'azione dei CE non abbia rafforzato il potere di "cosa nostra" con l'imposizione alla CS dei subappalti alle ditte degli stessi imputati che li hanno assunti ed eseguiti: "cosa nostra" ha esteso la sua criminale influenza anche su tali subappalti, imponendo con i suoi metodi violenti e minacciosi, che per definizione caratterizzano la sua attività senza bisogno di prove specifiche, le imprese dei CE per i lavori di sbancamento e imponendo il noli dei mezzi (v. pag. 22 della sentenza impugnata, così impedendo a qualsiasi altra impresa di assumere gli stessi lavori. Ed è assolutamente inverosimile, come la ha giudicata la Corte di merito, la tesi secondo cui i CE avrebbero chiesto al CU mafioso una semplice "raccomandazione", nella mancanza di consapevolezza che nella concessione dei subappalti sarebbero stati utilizzati i metodi mafiosi spartitori tipici di "cosa nostra" Non solo, ma l'organismo criminale ha ottenuto, in concreto, un riconoscimento di potere, e quindi un rafforzamento della sua forza e capacità di intervento, nelle sue forme tipiche. Non si dimentichi inoltre che i quattro imputati di cui si esamina la posizione avevano messo a disposizione di "cosa nostra" locali di cui avevano la disponibilità, ubicati vicino al "Baby Luna". Vera base logistica del gruppo, dalla quale gli imputati si allontanavano (non essendo affiliati a "cosa nostra") al sopraggiungere dei sodali (sul punto la convergenza del molteplice si ricava dalla dichiarazioni concordi di SA CE, OG AN e RU AN). Ed è appena il caso di precisare che è del tutto irrilevante che i locali fossero di proprietà di uno solo dei CE, come affermato da un difensore. Ammesso che tale circostanza sia vera (di essa non vi è traccia nella sentenza impugnata), essa appare del tutto irrilevante, posto che erano usati da tutti i fratelli ed erano nella disponibilità di tutti.
Appare inoltre del tutto irrilevante la circostanza adombrata dall'avv. Fileccia secondo la quale il comportamento di CE EL avrebbe riguardato i soli lavori della Pretura di ER. A parte il fatto che in atti vi sono prove che i CE eseguivano (o avevano eseguito) lavori di sbancamento in quasi tutti gli appalti della Provincia di ER, la circostanza è ancora una volta del tutto priva di significato, perché il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, come si è già precisato, può concretarsi attraverso la conservazione o rafforzamento del potere mafioso in modo episodico o anche continuativo (o iterativo).
Che poi i rapporti con il mafioso collaborante CE SA (CC) siano stati tenuti dal solo EL CE è circostanza parimenti del tutto irrilevante ai fini di stabilire il coinvolgimento, o meglio, il concorso, di tutti i fratelli CE nei reati contestati. La sentenza impugnata (v., in particolare, paga. 16 e 17 e 18) chiarisce 7 ampiamente come in fatto - e nessuna significativa smentita è riportata nel ricorso per cassazione - EL CE fosse la persona che aveva i contatti con il CU, ma, nel far ciò, egli agiva, in sostanza, come rappresentate degli interessi comuni: così ricostruisce la situazione di fatto la sentenza sulla base delle stesse dichiarazioni del CE SA (CC), confermate dalle parziali ammissioni degli stessi imputati EL e TR CE e ulteriormente riscontrate dalle dichiarazioni di US Di AT, NZ SA e EL IN: "tutti i fratelli lavoravano insieme, ciascuno apportando il proprio contributo (...) la titolarità delle singole aziende era solo uno schema formale, meramente cartolare, non indicativo della reale unicità di interessi, scopi e strategie".
Ed è anche del tutto priva di consistenza l'obiezione secondo cui i CE non avrebbero usato alcuna violenza o minaccia nei confronti della impresa che si era aggiudicata l'appalto per ottenere i subappalti. Gli imprenditori CE - come ha correttamente sottolineato la sentenza impugnata alla pag. 15 -, facendo ricorso al CU (tramite EL CE), hanno demandato l'esercizio della violenza e della minaccia alla associazione, ed erano ben consapevoli, come già accennato, che il sostegno che ricevevano dalla compagine mafiosa non poteva prescindere da sistemi spartitori di coartazione e intimidazione diffusa praticati dalla consorteria, sistemi di cui si sono avvalsi, spazzando il campo dall'intervento di qualsiasi altro concorrente e - come già detto - contribuendo a perpetuare tali sistemi. Situazione da cui discende anche la piena configurazione del reato di illecita concorrenza ex art. 513 bis c.p. che non ha avuto modo di dispiegarsi proprio per il richiesto intervento protettivo mafioso. I CE, d'altra parte, avevano ricevuto dal CU e, tramite costui, dalla consorteria mafiosa, l'affidamento di lavori e la protezione nella esecuzione in numerose altre precedenti occasioni.
La migliore riprova del tipico intervento mafioso è data dal fatto - cui sì è già accennato, principalmente nella esposizione in fatto - che in sede di esecuzione dell'appalto, nella prima fase in cui erano stati iniziati i lavori di demolizione dell'esistente da parte del raggruppamento vincente - erano state perpetrate minacce mediante danneggiamenti nel cantiere CS per agevolare e mantenere l'imposizione delle ditte designate dalla mafia. La sentenza impugnata spiega che lo CI G. (e per lui il raggruppamento CS che aveva vinto la gara) era stato, sì, autorizzato a subappaltare lavori di trasporto dei materiali di scavo ad altre ditte, ma non aveva alcuna intenzione di ricorrere ai subappalti e intendeva usare dapprima mezzi propri. Ciò che gli è stato invece impedito dagli interventi anzidetti v. pag. 22 della sentenza impugnata, e pag. 231 della sentenza di 1^ grado). È irrilevante, come sostenuto dai ricorrenti, che nel cantiere vi fossero automezzi della CS per il trasporto terra: tali mezzi, sono stati usati in modestissima misura solo inizialmente, ma subito fermati per dare spazio a quelli dei CE;
come sono irrilevanti le regole contrattuali pattuite dalla CS con la stazione appaltante (nolo a freddo o altro). È sicuramente infondata anche la tesi secondo cui i fratelli CE sarebbero stati vittime della mafia e che il loro agire andrebbe scriminato avendo operato nell'esercizio del diritto al lavoro, costituzionalmente garantito. La scriminante dell'esercizio del diritto può configurarsi nei casi in cui la legge preveda e consenta che un determinato diritto sia esercitato nei modi legalmente stabiliti: ciò che certamente non è neppure pensabile nella specie in cui i CE si sono procurati un lavoro commettendo reati. Sul tema poi trattato dal difensore, secondo cui il reato di concorso esterno nella associazione sarebbe configurabile solo ove accanto a una conservazione o rafforzamento della associazione mafiosa sia ravvisabile anche un offesa all'ordine pubblico la replica appare del tutto agevole: non pare ragionevole affermare che non sia ravvisabile, nel caso, anche un'offesa all'ordine pubblico, in un settore, quello dei pubblici appalti, in cui P esecuzione dei lavori sia pilotata dalla mafia.
Parimenti infondate sono le considerazioni della difesa sulla sussistenza della aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, contestata in relazione al reato di cui all'art. 513 bis c.p.. Del tutto correttamente (v. pag. 24) la sentenza impugnata chiarisce che l'aggravante in parola, nella forma dell'impiego del metodo mafioso, può essere configurabile anche in relazione al reato di cui all'art. 513 bis c.p. attraverso attività intimidatoria esplicantesi per mezzo della forza della associazione, sia nel caso in cui l'agente sia partecipe della associazione, sia nel caso in cui sia extraneus, sia cioè concorrente esterno della associazione stessa.
Manca da esaminare la questione della ritenuta (dalla sentenza impugnata) imposizione alla CS di prezzi per il subappalto largamente superiori alla media. Tale condotta non è contenuta nella imputazione. Tale imposizione è contestata con il ricorso dell'avv. Filaccia che invita la Corte di legittimità a leggere il capitolato e le fatture. È contestata anche con la memoria dell'avv. Scordamaglia, che deduce un difetto di motivazione in proposito. Tali deduzioni sono inammissibili per genericità pur nella intervenuta modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e) (ciò valga per le deduzioni dell'avv. Filaccia che non indica specificamente i documenti citati con riferimento alla loro posizione negli atti processuali). La sentenza impugnata rimanda per tale aspetto alla sentenza di 1^ grado. Le affermazioni sui sovrapprezzi sono basate su quanto dichiarato da SA NZ (v. pag. 230 della sentenza di 1^ grado). Su tali dichiarazioni le difese non hanno assunto alcuna posizione. Va comunque affermato con la massima chiarezza che l'imposizione di prezzi superiori al mercato è questione sicuramente secondaria e non determinante ai fini della ritenuta responsabilità per i reati contestati ai CE, basata su tutti gli altri elementi sopra descritti.
Può dunque concludersi per la piena responsabilità di tutti i ricorrenti CE. Per costoro il concorso esterno in associazione mafiosa si è perfezionato con un accordo di scambio per mezzo del quale i CE, rivolgendosi a un componente di spicco della associazione mafiosa per l'assegnazione del subappalto, e concedendo altresì l'uso dei locali in loro disponibilità per le riunioni della consorteria, non solo hanno offerto alla associazione un contributo utile alla sua conservazione, ma ne hanno rafforzato il prestigio e il potere criminale dandole modo di imporre alla aggiudicataria dell'appalto le persone dei subappaltatori e così di perpetuare il suo intervento di sopraffazione. I CE, che in tal modo si sono resi responsabili anche del reato di turbativa illecita della concorrenza, delegando a "cosa nostra" il potere intimidatorio che le proprio per sbaragliare il campo da ogni forma di concorrenza, hanno ottenuto in cambio non solo la possibilità di vedersi assegnato il subappalto ma di lavorare in tutta tranquillità e sicurezza sotto la protezione della associazione mafiosa. Per quanto attiene alle richieste in ordine al trattamento sanzionatorio va rilevato che CE TR, NC e SA, con l'atto di appello, si sono doluti solo della mancata riduzione della pena per il diniego delle attenuanti generiche e per la richiesta, non accolta, di celebrazione del processo con il rito abbreviato. EL CE si è doluto della entità della pena inflitta e della mancata concessione delle attenuanti generiche. Per i primi tre, le attenuanti generiche sono state negate per la gravità dei fatti (per i vantaggi economici conseguiti dal sodalizio mafioso e i rilevanti danni cagionati alle parti civili) e per la mancata di elementi di segno positivo da parte della difesa: i Giudici di appello hanno implicitamente ma correttamente ritenuto la inconsistenza della ragione della richiesta riconducibile al fatto che essi avevano agito al solo fine di svolgere attività lavorativa. La diminuzione per la richiesta del rito è stata negata per la mancanza di rilascio di apposita procura.
Per quanto attiene alla mancata concessione delle attenuanti generiche richieste da EL CE in ragione dello stato di incensuratezza, del comportamento processuale e del ruolo marginale, la Corte d'appello ha, del pari, motivato il diniego per la gravità dei fatti (per i motivi di cui sopra), anche qui implicitamente ma correttamente ritenendo la inconsistenza delle argomentazioni riferite. Sulla riduzione di pena la Corte d'appello non aveva obbligo di motivazione per la generica richiesta, mancante della indicazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p., dai quali poter ricavare dati per la riduzione al minimo assoluto.
Esame ricorso PP DO:
Anche tale ricorso è infondato.
Sul primo motivo, solo apparentemente può affermarsi, come fa il ricorrente, che la motivazione della sentenza impugnata accomuni indiscriminatamente e automaticamente la posizione di DO PP a quella dei CE nel descrivere le condotte che hanno dato luogo alla contestazione dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa e di turbativa della libera concorrenza. La motivazione, che evidenzia il comportamento attivo di ON G. nella ricerca dei favori della mafia per ottenere il subappalto delle forniture di calcestruzzo è chiaramente delineata nelle pagg. 18 e 19. Richiamato quanto si è detto in occasione dell'esame delle precedenti posizioni sui reati di concorso esterno in associazione mafiosa e di turbativa della concorrenza con violenza e minaccia, in quanto esse si attagliano perfettamente alla posizione di DO G., va ricordato che tale imputato ha sborsato ben L. cinquanta milioni a AN R. (che li ha ripartiti con CE) per assicurarsi le forniture in parola. Come ha ricordato CE SA, - e le sue dichiarazioni sono confermate dalle chiamate "incrociate" di EL IN, AN RU e AN OG, figlio di EL - era EL AN lo "sponsor" del DO G., il quale aveva voluto che a quest'ultimo fossero subappaltate le forniture di calcestruzzo, ciò che puntualmente era avvenuto con lo sbaragliamento della concorrenza dell'impresa dei SC di Passo di Rignano, concorrenti della impresa AR G.: costui, in più di una occasione, ha sollecitato l'intervento a proprio vantaggio del potente esponente di "cosa nostra" ben consapevole che il suo intervento avrebbe implicato il perpetuarsi del sistema di controllo mafioso sugli appalti attraverso il tipico metodo spartitorio, al quale non ci si poteva certo impunemente opporre. L'esborso di denaro, come sottolinea la sentenza impugnata, finito nelle tasche di appartenenti al sodalizio mafioso, ha costituito uno dei possibili modi "di lucrare - da parte della mafia - in maniera parassitaria utili che saranno ampiamente recuperati dall'impresa provvisoriamente costretta all'esborso". Resta invece una mera asserzione quella della difesa secondo cui DO G. non aveva concorrenti: situazione non solo smentita da quanto si è detto, ma estranea a qualsiasi possibile indagine di fatto da parte di questa Corte. Del tutto irrilevante è il fatto che l'imputato avesse già avuto altri rapporti con la ditta che si era aggiudicata l'appalto. Sul secondo motivo va osservato che le aggravanti contestate hanno natura oggettiva: appartiene al patrimonio conoscitivo comune e in specie di chi, come l'imputato, ha contatti con "cosa nostra" che l'associazione è armata e che essa finanzi con i soldi provenienti da delitti le attività di cui intendono mantenere il controllo. Ciò vale anche per i concorrenti esterni nella associazione mafiosa. Costituisce giurisprudenza consolidata quella che ritiene che non sia necessario che l'associato o il concorrente esterno disponga di armi, essendo sufficiente che il gruppo o i singoli ne abbiano la disponibilità, ed essendo sufficiente perché sia addebitabile al singolo che egli ne sia a conoscenza o ignori il fatto per colpa;
così come non è affatto necessario che il partecipe o il concorrente finanzino con denaro proveniente da reato le attività economiche di cui intendono mantenere il controllo e se ne risponde per il solo fatto di partecipare alla associazione e anche solo ad essa si concorra esternamente essendo anche qui di comune dominio che "cosa nostra" agisce impiegando nelle sue attività denari di provenienza illecita ed essendo sufficiente che il singolo ne sia a conoscenza o ignori la circostanza per colpa. La motivazione è contenuta nella pag. 9 della sentenza e per le suesposte ragioni può adeguarsi alla posizione soggettiva di ciascuno degli imputati. È del tutto infondata la questione che l'imputato sottopone al giudizio di questa Corte sul rito abbreviato insistendo nel tentativo di accreditare la tesi che giudice del rito abbreviato sia quello che si spoglia del processo per incompatibilità e non quello al quale il processo viene assegnato a seguito della declaratoria di incompatibilità. Giudice della ammissibilità del rito abbreviato è quest'ultimo magistrato che ha ritenuto che non ricorressero i requisiti per la celebrazione del giudizio a forma contratta. Il G.u.p. successivamente designato nella pienezza dei suoi poteri, ha ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti, del tutto correttamente, osservando che la precedente ordinanza del G.i.p. che si astenuto per incompatibilità non potesse ritenersi ammissiva del rito abbreviato, contrariamente all'assunto difensivo, ma solo dispositiva della separazione del processo per incompatibilità. Nessuna rilevanza ai fini della economia della decisione ha l'ulteriore osservazione del mancato rinnovo della richiesta di rito abbreviato ai sensi del D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 223. È anche infondato il motivo che attiene al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La motivazione basata sulla estrema gravità dei fatti e sulle modalità di essi (vantaggi economici per il sodalizio mafioso e danno cagionato alle parti civili) è più che sufficiente per motivare il diniego. Si tratta in altri termini di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego, che le censure del ricorrente non valgono a scalfire.
A questo si aggiunga che, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente, secondo la giurisprudenza dominante, che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento.
Esame ricorsi TR SA e NC SA:
I ricorsi sono fondati.
Tali ricorrenti, in accoglimento del primo motivo di ricorso, devono essere assolti anche dal reato di illecita concorrenza con violenza e minaccia. Non risulta che costoro, già assolti dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa, abbiano posto in essere una condotta concreta volta a procacciarsi il favore di "cosa nostra". Si è detto dello stretto legame tra i due reati contestati nel senso che i ricorrenti che sono scesi a patti con esponenti di "cosa nostra" per ottenere i subappalti hanno demandato, in sostanza, alla associazione mafiosa, il potere intimidatorio per tenere lontana la concorrenza dai subappalti nella costruzione della Pretura e mantenere e rafforzare il potere del gruppo criminale nella gestione degli appalti e subappalti di opere pubbliche. Non pare dunque giuridicamente e logicamente corretta la soluzione che escluda la esistenza del primo reato lasciando in vita il secondo. Lo stessa SA CE ha dichiarato di non conoscere personalmente i SA e solo a posteriori ha chiarito che i suoi cugini si erano accordati con i SA affinché anche costoro lavorassero nel cantiere. La tesi sostenuta in sentenza di una responsabilità mediata in ordine al reato di cui all'art. 513 bis c.p., nel senso che i SA sarebbero entrati nelle grazie di "cosa nostra" tramite i fratelli CE, non convince perché è basata veramente su una congettura e sfugge come possa ricostruirsi una condotta dei SA di rilevanza penale, in specie - si ripete - dopo la assoluzione per concorso esterno in associazione mafiosa. La stessa frase del mafioso CE detta nella sede giudiziale secondo cui "se non c'era il piacere nostro, come faceva uno a entrare là?" non sembra capace di legittimare a posteriori una contestazione del reato ex art. 513 bis c.p., anche perché, a stretto rigore, resta, a tutto voler concedere, l'unica chiamata in reità nei confronti degli imputati in argomento. In sintesi, gli indizi di reato restano evanescenti laddove può con certezza ricostruirsi un semplice accordo tra i SA e i fratelli CE, con i quali i SA si sono inseriti con i CE nella esecuzione dei lavori, senza che i primi abbiano concretamente posto in essere fatti corrispondente a una fattispecie concreta di reato.
La sentenza impugnata va dunque annullata nei confronti di SA TR e NC SA perché il fatto non sussiste, con assorbimento dei residui motivi.
Esame ricorso RT G.:
Tutti i reati ascritti a tale imputato sono prescritti con il decorso massimo del termine di quindici anni. La sentenza va quindi annullata nei suoi confronti per intervenuta prescrizione.
Va tuttavia esaminato il ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art.578 c.p.p.. Il ricorso in punto di responsabilità penale in ordine ai reati ascritti è infondato.
Va osservato, premesso che la Corte di merito ha legittimamente utilizzato il principio della frazionabilità delle chiamate di correo di CI G. e IN, che non è affatto illogico che la Corte stessa abbia riconosciuto la falsificazione da parte del RT G. (funzionario del Comune più elevato in grado che aveva la responsabilità della custodia di tutte le buste della gara quale direttore dell'ufficio), o comunque a lui riconducibile, della busta CS (innegabilmente avvenuta per mezzo della correzione del prezzo del ribasso risultato vincente) sulla scorta dei vari indizi di cui disponeva (compreso quello della spedizione di quasi tutte le buste dei partecipanti della gara da un unico ufficio postale di ER). La Corte ha affermato che la gara era stata truccata con due convergenti modalità: quella consistente nel cosiddetto "metodo IN", in forza del quale quasi tutti i ribassi erano noti, perché previamente concordati tra i partecipanti, e quello dell'intervento di un colluso dipendente interno del Comune, individuato nel RT G., Direttore dell'Ufficio contratti del Comune (in base alle chiamate in correità di IN, Di AT e NZ S.), in quanto con il metodo IN non si era pervenuti alla sicurezza di poter conoscere tutti i ribassi per le forti rivalità esistenti in occasione della gara in argomento. Non tutte le trentatrè buste dovevano essere aperte, come sostenuto dalla difesa, bensì quelle sulle quali non v'era certezza: una era certamente quella della ditta TP che IN aveva dichiarato di non aver controllato: ciò che ha dato luogo alla condanna del reato di turbata libertà degli incanti e di falso (di cui ai capi 4 e 9), per la accertata mancanza del rilievo delle manomissioni, negli atti della gara, non solo della busta esterna, ma anche di quella interna, contenente il ribasso, della ditta TP. Reati, quelli ora indicati, contestati anche per la mancanza del rilievo della manomissione della busta della CS. in ordine alla quale è stato corretto il ribasso - prova ritenuta logicamente decisiva dell'intervento di RT G. - della ditta poi risultata vincente: e inoltre, per le irregolarità, ancorché ritenute dalla Corte d'appello meramente formali, della apertura della busta della ditta EZ OS e della mancata indicazione negli atti della gara dei motivi della esclusione di tale ditta. Irregolarità, quelle relative alla busta della ditta di OS EZ, che hanno dato luogo correttamente anche alla condanna per il reato di falso di cui al capo 6. per la accertata mancata indicazione nel verbale (non datato) di presentazione della busta. Ulteriori elementi di prova sullo scontato esito della gara vengono correttamente tratti dalla Corte d'appello nella telefonata tra OL e PP Li PE (pag. 28 della sentenza impugnata). Correte appaiono, ancora, le affermazioni che si leggono in sentenza, perché basate su concreti indizi, sui possibili esponenti che hanno trattato con il RT G. (AV o OL). Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. Si deve dunque confermare la responsabilità del RT G. in ordine a tutti i reati addebitatigli con la sentenza di secondo grado (compresa la truffa di cui al capo 11) con la conferma delle statuizioni civili a suo carico.
Conclusivamente: va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TR SA e NC SA per non aver commesso il fatto. Deve essere altresì annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del RT G. perché i reati sono estinti per prescrizione ferme restando le statuizioni civili. I ricorsi di IN S. e di AN R. devono essere dichiarati inammissibili, mentre vanno rigettati i ricorsi di TR CE, NC CE, SA CE, EL CE e PP DO. Tutti i ricorrenti ad eccezione dei SA e del RT G. devono essere condannati al pagamento delle spese processuali in solido tra loro e con IN S. e AN R. e questi ultimi due anche al versamento della somma di 1.000,00 Euro ciascuno alla cassa delle ammende. Tutti i ricorrenti, ad eccezione dei SA, devono essere condannati a rifondere in solido alle parti civili difese dall'Avvocatura Generale dello Stato la somma di tremila Euro, nonché alla parte civile Comune di ER la somma di tremila Euro, oltre Iva e CPA. IN SA deve essere condannato infine a rifondere alla parte civile Azienda USL n. 6 di ER la somma di Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SA TR e NC SA per non aver commesso il fatto. Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del RT G. perché i reati sono estinti per prescrizione ferme restando le statuizioni civili.
Dichiara inammissibili i ricorsi di IN S. e AN R.. Rigetta i ricorsi di TR CE, NC CE, SA CE, EL CE e PP DO.
Condanna tutti i ricorrenti ad eccezione dei SA e del RT G. al pagamento delle spese processuali in solido tra loro e con IN S. e AN R. e questi ultimi due anche al versamento della somma di 1.000,00 Euro ciascuno alla cassa delle ammende.
Condanna tutti i ricorrenti, ad eccezione dei SA, a rifondere in solido alle parti civili difese dall'Avvocatura Generale dello Stato la somma di tremila Euro, nonché alla parte civile Comune di ER la somma di tremila Euro, oltre Iva e CPA.
Condanna infine IN S. a rifondere alla parte civile Azienda USL n. 6 di ER la somma di Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2007