Sentenza 21 aprile 2010
Massime • 1
Nel reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza il dolo è specifico, essendovi incluso il fine di eliminare o scoraggiare la altrui concorrenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2010, n. 27681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27681 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 21/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 763
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 25257/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI CE N. IL 26/06/1968;
2) PI AE N. IL 27/02/1975;
avverso la sentenza n. 298/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 03/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile CU CO, l'avv. NICOLETTI Antonio Ferdinando il quale ha chiesto la condanna delle statuizioni civili;
udito il dif. avv. BRUNO Giovanni il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 3.12.2008, in riforma della sentenza 30.1.2007 del Tribunale collegiale di Rossano:
a) dichiarava non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di PI IN e PI AE, in ordine al residuo reato di cui:
-- agli artt. 81 cpv., 110 e 513 bis cod. pen. perché, in concorso tra loro e con AT US (non ricorrente) - il primo quale rappresentante di fatto dell'agenzia di onoranze funebri denominata "VA Eterno Riposo", di cui è titolare la moglie VA AN RI, ed il secondo quale rappresentante commerciale di detta agenzia - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compivano atti di illecita concorrenza in danno della ditta di onoranze funebri denominata A" e dei suoi collaboratori, mediante violenze, minacce ed altre azioni aventi natura intimidatoria, al fine di imporsi sul mercato a scapito della impresa concorrente - in Rossano, dal 15.2.2000 al 16.5.2000;
b) confermava le statuizioni civili in favore di CU CO (condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dei fratelli PI, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:
- l'insussistenza del reato di cui all'art. 513 bis cod. pen., in quanto non potrebbe attribuirsi ai due imputati la qualifica di imprenditori commerciali;
-- la mancata ponderazione della "diversità di posizione" dei due imputati in ordine alle presunte azioni criminose esercitate;
- la mancata vantazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 513 bis cod. pen. costituisce un reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva. Tale requisito, però, non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività (vedi Cass.: sez. 6, 13, 1.2009, n. 1089 e sez. 2, 3.7.2001, n. 26918). Inoltre, in base ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, qualora venga dimostrata la conoscenza da parte dell'estraneus" della qualità di "intraneus" del soggetto agente ed il contributo del primo alla commissione del fatto, anche questi ne risponde (vedi Cass., Sez. 6, 30.7.1996, n. 7627, PM in proc. Alleruzzo ed altri).
Nella vicenda che ci occupa risulta accertato che PI IN era praticamente il gestore effettivo dell'impresa di onoranze funebri della quale era titolare la moglie VA AN RI e che alla relativa attività si poneva quale collaboratore il fratello AE. Risulta altresì dimostrato che entrambi i PI posero in essere plurime condotte violente ed intimidatorie in danno di dipendenti della concorrente impresa CU, accompagnando le condotte aggressive con minacce significativamente riferite all'intento di accaparramento della clientela per affermare il ruolo di preminenza della ditta VA nel settore delle onoranze funebri. In tale contesto PI AE ebbe a svolgere un ruolo tutt'altro che marginale: si consideri, ad esempio, che alla sua iniziativa deve ascriversi l'aggressione portata a CE NC (dipendente dell'impresa CU) il 15 maggio 2000. In ogni caso, comunque, la sua posizione individuale era stata già precipuamente valutata dal Tribunale ed aveva portato alla inflizione di una pena meno grave rispetto a quella irrogata al fratello.
2. Il dolo del reato di cui all'513 bis cod. pen. è specifico, includendo il fine di eliminare o scoraggiare la concorrenza altrui ed il reato medesimo non è di danno ma di pericolo.
La finalità anzidetta risulta ampiamente evidenziata dai giudici del merito e non smentita dai ricorrenti attraverso la prospettazione di elementi di evidente segno contrario.
3. In presenza della declaratoria di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in Cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché un eventuale annullamento con rinvio imporrebbe la prosecuzione del giudizio resa incompatibile dall'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva (vedi Cass., sez. 50 22.10.1994, n. 10822, Boiani).
L'esistenza di prova evidente circa la ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito può essere certamente riconosciuta anche in sede di legittimità, ma sempre sulla base delle solo circostanze di fatto già appurate. Ciò significa che gli elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale dello stesso e la commissione di esso da parte dell'imputato devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la vantazione che deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento" (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 6, 18.11.2003, n. 48524). Nella vicenda in esame, invece, i ricorrenti assumono genericamente la sussistenza di una carenza di prove ma, con prospettazione evidentemente antitetica e contraddittoria, prospettano l'esigenza di approfondimento dell'indagine in una situazione in cui essi imputati non hanno però inteso rinunciare alla prescrizione.
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché, per ciascun ricorrente, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
Vanno confermate, inoltre, le statuizioni civili in favore di CO CU ed i ricorrenti vanno condannati alla rifusione degli onorari di parte civile del grado, liquidati in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno di essi al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna altresì i ricorrenti alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile CU CO, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010