Sentenza 19 ottobre 2005
Massime • 1
Nel reato concorsuale il dolo dei singoli concorrenti non presuppone necessariamente il previo accordo sulla commissione del reato, ben potendo il reciproco consenso insorgere anche inopinatamente e nel corso della commissione di altro fatto criminoso. (La Corte ha così deciso che rispondono concorsualmente del delitto di rapina, nella forma del dolo diretto, i concorrenti nel delitto di lesioni personali in danno di più persone se, nel corso dell'aggressione, uno dei compartecipi sottrae, non appena la rinviene casualmente in dosso ad una delle vittime, una pistola, così dando attuazione all'improvvisa decisione dei correi, annunciata con espressioni pronunciate alla presenza di tutti).
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2005, n. 44301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44301 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/10/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1121
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 23010/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
CO RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, in data 13 dicembre 2004;
visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Podo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. UI Ciampoli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Giovanni Aricò, che ne ha chiesto l'accoglimento.
RILEVATO
Con sentenza della Corte di Appello di Bari in data 13 dicembre 2004, confermativa di quella pronunciata il 18 giugno precedente dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, MM RI è stato ritenuto colpevole dei reati di rapina aggravata e di lesioni personali aggravate, commessi in concorso con SI UI e con numerose altre persone rimaste ignote, in danno del Carabiniere in borghese Zagaria Cosimo, oggetto di aggressione e privato della pistola, il 4 ottobre 2003 (episodio, verificatosi, secondo la motivazione, perché la parte offesa ed altro militare in borghese, che l'accompagnava, erano stati probabilmente supposti per errore componenti di un gruppo criminoso rivale, rispetto a quello cui appartenevano gli imputati). MM condannato alla pena, diminuita per la scelta del rito abbreviato, di quattro anni e due mesi di reclusione ed Euro 4.400,00 di multa ha proposto ricorso contro il provvedimento, per eccepire la violazione prevista dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), a causa di erronea qualificazione giuridica dei fatti ed omessa motivazione, in ordine alle censure proposte nell'atto di appello sulla sua responsabilità. Si è dedotto: che non è sufficiente la contestualità tra le condotte di aggressione alla persona e di sottrazione di un bene, perché esse confluiscano in un delitto di rapina, da attribuire anche a soggetto partecipe dell'azione violenta, ma animato da intenti diversi da quello di ledere il patrimonio altrui, tanto da ignorare che la vittima era armata;
che erano carenti, nella specie, rapporti di causalità materiale e di prevedibilità soggettiva tra il fatto, posto in essere dal ricorrente in danno del collega di Zagaria e quello materialmente attuato dai partecipi: che, eventualmente, l'imputato poteva rispondere del solo reato di lesioni personali volontarie, a titolo di concorso anomalo con i correi. Si è aggiunto che i dinieghi di attenuanti generiche e di riduzione della pena erano affetti da vizi motivazionali, perché determinati dalla valutazione dei precedenti penali del coimputato e perché la pena era stata apoditticamente definita equa ed adeguata. RITENUTO
Nell'ordinamento vigente è stata recepita la teoria monistica del reato concorsuale, posto a carico di tutti gli autori di una condotta consapevolmente coordinata con quella degli altri, purché ciascuno abbia fornito un contributo causale alla realizzazione di un evento, che ne sia previsto o prevedibile sviluppo.
Non è richiesto il previo accordo tra i correi, potendo il reciproco consenso insorgere anche inopinatamente e nel corso del fatto (Cass. S.U. 22/11/2000, Riv. 218525; Cass. 05/12/2003, Riv. 228424) come non è richiesto che ciascun partecipe ponga in essere la condotta tipica del reato, essendo sufficienti anche mere agevolazioni morali o rafforzamenti dell'altrui decisione illecita. Ne consegue che commette il delitto di lesioni personali e, contestualmente, anche quello di rapina, colui che come nella specie - aggredisce più soggetti passivi, unitamente ad altre persone e collabora materialmente ad esercitare violenza sull'una o sull'altra delle vittime, ad una delle quali, nel corso dell'unica aggressione, venga sottratta la pistola, allorché questa viene scoperta, mediante decisioni dei complici annunciate con parole espresse, alla presenza di tutti.
In tale caso, infatti, non solo è da escludere una mera connivenza da parte di ognuno degli aggressori, ma anche un semplice dolo eventuale, in colui che non ha sottratto materialmente la pistola (contrariamente a quanto sembrerebbe adombrato nella motivazione della sentenza): il dolo, infatti è da qualificarsi diretto in tutti i correi, sia rispetto al delitto di lesioni in danno dell'uno o dell'altro dei soggetti passivi, sia rispetto al delitto di rapina, sul quale si è formato un consapevole accordo istantaneo, nell'unico contesto violento.
È noto, d'altra parte, che nel concorso di persone nel reato neppure astrattamente può addursi una desistenza volontaria dell'uno o dell'altro complice, in assenza di condotte attive dirette ad evitare la realizzazione del comportamento illecito, o ad eliminare le conseguenze del contributo causale apportato all'evento. Dai principi ora esposti si trae l'infondatezza anche dell'ipotizzato concorso anomalo anziché ordinario dell'imputalo in ciascuno dei reati ritenuti.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché nella sentenza impugnala sono stati indicati plurimi e congrui motivi, a sostegno del diniego di attenuanti generiche e dell'irriducibilità della pena determinata dal giudice di primo grado, a causa delle gravi modalità esecutive dei reati, dei moventi dell'azione e dei precedenti penali di MM, pur apprezzati espressamente meno gravi di quelli del coimputato, in conformità con i criteri direttivi previsti dall'art. 133 c.p.. Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005