Sentenza 11 dicembre 2008
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La minaccia, elemento costitutivo del delitto di estorsione, non è esclusa dal solo fatto che lo strumento utilizzato per la realizzazione di un profitto ingiusto sia la stipulazione con la persona offesa di un accordo che assicuri a questa una qualche utilità. (Fattispecie in cui l'assegnatario di un immobile espropriato aveva indotto il debitore ancora nel possesso dell'immobile alla conclusione di un accordo in forza del quale, previa rinuncia all'immediata reintegra nel possesso, l'assegnatario si assicurava il pagamento di una somma di denaro, non dovuta, a titolo di indennità di occupazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2008, n. 10542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10542 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 11/12/2008
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2023
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MNA Antonio - Consigliere - N. 032136/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR OR;
2) NI AR IS;
3) LO NG N. IL 02/09/1941;
4) LA AR OS N. IL 09/01/1966;
5) LA NA ON N. IL 06/02/1967;
avverso SENTENZA del 30/04/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANILE PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Casola Carlo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al motivo espresso dal P.G. di Salerno;
udito il difensore della parte civile avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) in sostituzione dell'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) che deposita nota spese e conclusioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30 aprile 2008 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno dichiarava non luogo a procedere, per insussistenza dei fatti, nei confronti di CO AN, FA IA AR, e FA NA SO, in relazione alle imputazioni di estorsione continuata e falso in atto pubblico, correlata a una complessa vicenda relativa a una esecuzione immobiliare nei confronti di AR ST e AM IA SA. Costoro, nella qualità di debitori espropriati di due unità immobiliari site in Salerno, via Roma n. 288, avevano denunciato che in più occasioni le sorelle FA, assegnatane di uno degli appartamenti, anche con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario CO, avevano ottenuto che, previa loro rinuncia allo sfratto immediato, le persone offese rinunciassero a tutte le azioni promosse in sede civile e penale, e si impegnassero, in sostanza, a corrispondere somme non dovute.
Il profilo concernente l'imputazione di falso era correlato all'attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, contrariamente al vero, che due assegni rilasciati dagli esecutati sarebbero stati consegnati in un momento diverso da quello della compilazione del verbale. Sotto tale profilo osservava il giudicante che quanto attestato dall'ufficiale giudiziario in merito all'obbligazione assunta dal AR e dalla AM in merito al rilascio dei titoli non configgeva, in sostanza, con il momento della loro consegna.
Quanto all'accusa di estorsione, veniva posta in evidenza la legittimità dell'azione esercitata dalle FA, le quali agivano anche in rappresentanza di tale Abbagnale IA, e quindi si rilevava come l'accordo raggiunto dalle parti in data 13 luglio 2005, con il quale il AR e la AM si erano impegnati, previa rinuncia della FA all'immediata reintegra nel possesso, al pagamento di Euro 1.250,00 mensili, "a far tempo dal 13 maggio 2003 fino alla data dell'effettivo rilascio a titolo di indennità di occupazione". Ne conseguiva che, ritenuta la validità di tale accordo "liberamente" raggiunto, le successive condotte delle indagate non potevano considerarsi finalizzate al conseguimento di un risultato iniquo, tanto più che anche i legali che assistevano gli esecutati avrebbero confermato il contenuto dell'accordo, nel senso che l'indennità di occupazione doveva conteggiarsi a far tempo dalla data del decreto di trasferimento, e non già dall'immissione in possesso.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione le parti civili e il Procuratore Generale della Repubblica di Salerno, deducendo i seguenti motivi.
Nell'interesse delle parti civili si deduceva violazione di legge, omessa pronuncia su parte dell'imputazione (con riferimento alla rinuncia delle persone offese all'opposizione all'esecuzione), mancanza di motivazione in merito alla rinuncia alle azioni promosse in sede penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla consapevolezza, in capo alle sorelle FA, dell'illegittimità dell'indennità di occupazione, così come pretesa, poiché la stessa era già stata rigettata, con sentenza definitiva del 20 settembre 2004, ragion per cui non poteva la nuova pattuizione logicamente considerarsi il frutto di una libera trattativa.
Rimarcato il quadro di illegittimità che caratterizzava le procedure esecutive, si deduceva come fosse stata pretermessa la circostanza - tale da confermare la natura estorsiva della fattispecie, inerente al dissenso dell'Avv. Fusco circa la rinuncia all'opposizione. Con unico e complesso motivo di ricorso il Procuratore Generale, premesso di condividere le argomentazioni della sentenza relative all'insussistenza del reato di falsità, rimarcava, quanto alle ipotesi concernenti la rinuncia all'opposizione agli atti esecutivi e alle azioni in sede penale, la carenza assoluta di motivazione, con conseguente violazione dell'art. 426 c.p.p., lett. d). Quanto al pagamento dell'indennità di occupazione dalla data del decreto di trasferimento, si deduceva che non poteva la relativa pretesa ricondursi in una "libera" trattativa,dal momento che il carattere ingiusto della stessa era da desumersi dal giudicato formatosi al riguardo. Doveva pertanto ritenersi che, a fronte della prospettiva "di essere messi immediatamente per strada", l'accoglimento della richiesta fosse necessitata e al contempo, atteso il carattere ingiusto del profitto perseguito dagli agenti, configurasse il contestato reato di estorsione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi, in relazione al capo di imputazione sub b), concernente il reato di falsità ideologica ascritto al CO, e a IA AR ed NA SO FA, che il pubblico ministero ricorrente ha espressamente condiviso la decisione del Gup di Salerno sul punto, mentre il ricorso della parti civili, in parte qua, appare privo di specificità, non investendo le ragioni in base alle quali il giudicante è pervenuto alla decisione di non luogo a procedere.
La doglianza inerente alla carenza di motivazione in merito alle ipotesi estorsive concernenti la rinuncia all'opposizione agli atti esecutivi e alle azioni in sede penale - carenza assoluta di motivazione, tale da comportare violazione dell'art. 426 c.p.p., lett. d) - è del tutto fondata,in quanto nella sentenza impugnata non è dato di rinvenire alcuna argomentazione atta ad escludere la sussistenza di dette ipotesi, per altro chiaramente individuate nel capo di imputazione e di certo non interessate dalle archiviazioni intervenute su altri aspetti della vicenda.
Passando all'esame dei motivi che attengono alla complessiva ricostruzione e valutazione della estorsione di contenuto più propriamente patrimoniale, in quanto attinente al pagamento dell'indennità di occupazione, giova premettere che, secondo un costante orientamento di questa Corte, l'oggetto della tutela giuridica nel reato di estorsione è duplice, in quanto la norma incri-minatrice persegue sia l'interesse alla inviolabilità del patrimonio, sia la libertà di autodeterminazione, in quanto l'evento finale proviene dalla stessa vittima ed è il risultato di una situazione di costrizione determinata dalla violenza o dalla minaccia del soggetto agente. In particolare, il potere di autodeterminazione della vittima non è del tutto annullato, ma è limitato in maniera considerevole per essere posto il soggetto passivo nell'alternativa di far conseguire all'agente il vantaggio ingiusto perseguito o di subire il pregiudizio conseguente all'azione di quest'ultimo (v. ad es. da ultimo Cass. sez. 2A. 21.9.2007, Levanti ed altri). In questo contesto, la minaccia può assumere forme molteplici (e non necessariamente violente), in quanto può essere esplicita o larvata, determinata o indiretta, e può rappresentarsi anche come mera esortazione o consiglio. Dal momento che quel che rileva, al di là delle forme esteriori della condotta, è il proposito perseguito dal soggetto agente, volto a conseguire un ingiusto profitto, e la coartazione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo (Cass., 23 aprile 2008, n. 19711). Assume, rilievo, quindi, la coartazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa, posto nell'alternativa di far conseguire all'agente un profitto illecito o di subire delle conseguenze di carattere negativo.
Valga considerare che questa Corte è costante nel ritenere che un accordo contrattuale, apparentemente frutto dell'autonomia delle parti - come sembra aver ritenuto il Gup di Salerno - non esclude, di per sè, la sussistenza dei presupposti dell'estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui e apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia, ingiusta, perché è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali (ex plurimis Cass. pen., Sez. 2A, 24/01/2003, n. 3779; Cass. pen., Sez. 1A, 11/02/2002, n. 5426). È questione, poi, riservata al Giudice del merito valutare se la condotta dell'imputato sia stata posta in essere nella sola prospettiva di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, attraverso un comportamento che, al di là dell'aspetto formale dell'accordo contrattuale, ponga concretamente la vittima in uno stato di soggezione, ravvisabile nella alternativa di accedere all'ingiusta richiesta dell'agente o di subire un più grave pregiudizio, anche se non esplicitamente prospettato (Cass., 21 settembre 2007, n. 36642). Appare evidente, pertanto, l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, per aver considerato lecita la richiesta delle imputate solo perché consacrata nell'accordo del 13 luglio 2005, senza considerare che tale accordo, a prescindere dalla necessità della verifica della sua reale sussistenza (che da sola andava considerata anche ai fini di uno sbocco dibattimentale della vicenda), non costituiva una monade, ma si inseriva nella dinamica della condotta ascritta alle prevenute quale momento imprescindibile dello sviluppo dell'attività estorsiva.
In altri termini, la contestazione riguarda proprio l'aver preteso, a fronte dell'esecuzione immediata dello sfratto, delle somme non dovute, e quindi, non attiene soltanto, in base al frazionamento della condotta operato dal giudicante, al momento della realizzazione di tale profitto, ma, e a maggior ragione, al suo momento genetico. Del tutto fondati, poi i rilievi, circa la liceità di una trattativa in cui la pretesa appare connotata da illegittimità derivante da sentenza divenuta irrevocabile fra le stesse parti, come pure l'omesso esame delle ragioni che avrebbero indotto il AR ad accettare la proposta contro il parere di uno dei suoi legali. Tanto premesso, va osservato che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare, che intenda pronunciare sentenza di non luogo a procedere, non è la generica opinione di innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento. Ne deriva, quindi, che in caso di elementi contraddirteli o insufficienti, il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere soltanto qualora sia ragionevolmente prevedibile che gli elementi ritenuti contraddittori o insufficienti a carico dell'imputato siano destinati a rimanere tali all'esito del giudizio. Il giudice dell'udienza preliminare non può dunque pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando l'eventuale insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti appaiono ragionevolmente superabili nel dibattimento, non dovendo egli accertare l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato, bensì la sostenibilità dell'accusa nel giudizio. (Cass. pen. sez. 4 sent. 19 aprile 2007, n. 26410). Nel caso in esame la sentenza impugnata esorbita invece dai limiti cognitivi del giudice per le indagini preliminari. Gli elementi di prova e i dubbi evidenziati nei ricorsi non sono idonei a sostenere una sentenza di non luogo a procedere, con la quale il Giudice per le indagini preliminari ha, contraddittoriamente ed illogicamente, ritenuto superfluo ogni approfondimento sulla vicenda, da svolgersi agevolmente in sede dibattimentale.
Va quindi annullata, nei limiti sopra precisati, la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno. Le imputate vanno condannate in solido al pagamento delle spese in favore delle parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato continuato di estorsione ascritto a FA IA AR e FA NA SO e dispone trasmettersi gli atti al Gup del Tribunale di Salerno, in persona diversa, per nuovo esame. Condanna FA IA AR e FA NA SO, in solido, alla rifusione in favore delle parti civili AR ST e AM IA SA delle spese, liquidate in complessivi Euro 1000,00, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009