Sentenza 11 novembre 2009
Massime • 1
In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2009, n. 49877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49877 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 11/11/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1951
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 26420/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
decidendo sui ricorsi proposti da:
ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO, quale responsabile civile, e da AF LI, nata il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trani, in data 8.3.2006, appellata da AF LI, ha assolto la stessa dall'imputazione relativa alle ustioni provocate a CI IE, e dal tentativo di colpire LA RI con un ferro da stiro, perché il fatto non sussiste;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della medesima in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 571 c.p., così modificata l'originaria imputazione ascrittale, perché il reato è estinto per prescrizione;
ha ridotto la provvisionale (a carico solidale con il responsabile civile dell'ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO), stabilita dal primo giudice, alla misura di Euro 8.000,00 per ciascuna parte civile, oltre agli interessi legali dall'8 marzo al saldo;
ha confermato le statuizioni civili del primo giudice, nonché quelle sulle spese legali in favore delle parti civili.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv.ssa CIPOLLONE Linda che ne ha chiesto invece l'accoglimento. CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
LI AF ed il responsabile civile Istituto delle figlie del Divino zelo ricorrono, a mezzo del loro difensore, contro la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha riformato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trani in data 8.3.2006. 1.) la sentenza della Corte di appello di Bari.
La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trani, appellata da AF LI, ha assolto la stessa dall'imputazione relativa alle ustioni provocate a CI IE e al tentativo di colpire LA RI con un ferro da stiro perché il fatto non sussiste;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della medesima in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 571 c.p., così modificata l'originaria imputazione ascrittale, perché il reato è estinto per prescrizione;
ha ridotto la provvisionale (a carico solidale con il responsabile civile Istituto figlie del divino zelo), stabilita dal primo giudice, alla misura di Euro 8.000,00 per ciascuna parte civile, oltre agli interessi legali dall'8 marzo al saldo;
ha confermato le statuizioni civili del primo giudice, nonché quelle sulle spese legali in favore delle parti civili.
Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in quanto, a seguito della derubricazione del reato, nella previsione dell'art.571 c.p. sarebbe mancata, da parte del giudice che ha ritenuto la prescrizione, l'indagine sul pericolo di malattia, indagine necessaria per integrare la fattispecie de qua.
Con un ulteriore sviluppo di tale secondo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posto che il giudizio di responsabilità sarebbe stato fondato su di una affermata "non appagante verità processuale", quindi priva dell'univocità richiesta per escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputata.
Con un terzo motivo il difensore prospetta vizio di motivazione in punto di percosse, affermate senza adeguata giustificazione probatoria e senza tener conto delle dichiarazioni dell'assistente sociale Saccotelli.
Con un quarto motivo si sostiene ancora vizio di motivazione in ordine alla determinazione della provvisionale, ridotta per il mutamento dell'imputazione, ma senza indicazione dei parametri utilizzati;
2.) i motivi di impugnazione e la decisione di inammissibilità di questa Corte.
I primi tre motivi sono palesemente inammissibili.
Invero, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 2, da parte della Corte di cassazione, postula in concreto che gli elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento.
Da tali regole consegue:
a) che nel giudizio di cassazione, qualora la motivazione del giudizio di merito - come nella specie - dia contezza delle ragioni poste a fondamento dell'effettuato giudizio di responsabilità dell'imputato, non può nel contempo emergere dagli atti, con la necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito (Sez. 6, 48524 del 03/11/2003, Rv. 228503 Gencarelli Massime precedenti Conformi: N. 12320 del 1998 Rv. 212320);
b) che è inammissibile il ricorso in cassazione proposto contro la sentenza, che abbia dichiarato estinto il reato per prescrizione, soltanto per difetto di motivazione, in quanto l'inevitabile declaratoria di estinzione del reato anche da parte del giudice di rinvio preclude che la sentenza impugnata possa essere annullata con rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 24327 del 04/05/2004 Rv. 228973, PG in proc. De Marco;
Massime precedenti Conformi: N. 13320 del 1998 Rv. 212320, N. 4177 del 2004 Rv. 227098).
Nè miglior sorte ha la doglianza sviluppata nel quarto motivo, in ordine alla determinazione della provvisionale, ridotta per il mutamento dell'imputazione, ma senza indicazione da parte della corte distrettuale dei parametri utilizzati.
Invero, per la liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma, come risulta dalle decisioni dei giudici di merito, è sufficiente la certezza dello stesso, sino all'ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale. Inoltre, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, il quale non ha l'obbligo di espressa motivazione, quando l'importo, per la sua non particolare rilevanza, come nella specie (8 mila Euro: per ciascuna delle persone offese, di minore età ed istituzionalizzate), rientri nell'ambito del danno prevedibile (Cass. Pen. Sez. 6, 7092/1997 Rv. 208234 Bosco, Massime precedenti Conformi: N. 6727 del 1995 Rv. 201775). All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009