Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2011, n. 47404
CASS
Sentenza 30 novembre 2011

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Il divieto di testimonianza sulle voci correnti nel pubblico, previsto dall'art. 194, comma terzo, cod. proc. pen., non trova applicazione qualora il testimone riferisca di circostanze apprese da persone determinate, ancorché non identificate. (Conf. sez. II, nn. 47405, 47406, 47407, 47408 e 47409/11, non massimate).

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) è legittimamente desumibile di per sé, sul piano indiziario, dalla appartenenza degli autori del fatto ad un sodalizio di stampo camorristico, salvo che non ricorrano elementi indicativi della riconducibilità degli episodi ad un alveo "intimidatorio" di tutt'altra natura.

Commentario1

  • 1L’aggravante mafiosa nella stagione del trionfo della prevenzione generale . Parte IAccesso limitato
    Marilisa Denigris · https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/ · 16 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2011, n. 47404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47404
Data del deposito : 30 novembre 2011

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