Sentenza 30 novembre 2011
Massime • 2
Il divieto di testimonianza sulle voci correnti nel pubblico, previsto dall'art. 194, comma terzo, cod. proc. pen., non trova applicazione qualora il testimone riferisca di circostanze apprese da persone determinate, ancorché non identificate. (Conf. sez. II, nn. 47405, 47406, 47407, 47408 e 47409/11, non massimate).
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) è legittimamente desumibile di per sé, sul piano indiziario, dalla appartenenza degli autori del fatto ad un sodalizio di stampo camorristico, salvo che non ricorrano elementi indicativi della riconducibilità degli episodi ad un alveo "intimidatorio" di tutt'altra natura.
Commentario • 1
- 1. L’aggravante mafiosa nella stagione del trionfo della prevenzione generale . Parte IAccesso limitatoMarilisa Denigris · https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/ · 16 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2011, n. 47404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47404 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 30/11/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - N. 2066
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 38939/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Direzione Distrettuale Antimafia, e da LA ON, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno, in data 9 agosto 2011, di parziale accoglimento dell'istanza di riesame dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Salerno, in data 26 luglio 2011, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 9 agosto 2011, accoglieva parzialmente l'istanza di riesame proposta da LA ON avverso l'ordinanza del 26 luglio 2011 del G.I.P. dello stesso Tribunale di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, escludendo l'aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7, e sostituendo la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. La richiesta cautelare era stata proposta dal P.M. in relazione al delitto di estorsione, riqualificato in concussione dal G.I.P.. Al LA è stato contestato il delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 317 c.p., e L. n. 203 del 1991, art. 7, perché BI LB nella rivestita qualità di sindaco pro tempore del comune di Pagani, in concorso con il suddetto LA e con altri, mediante reiterate minacce, di estrema gravità ed allarme sociale, consistite nel rappresentare a AN GO ed agli ulteriori rappresentanti della sua famiglia, in quanto proprietari del centro commerciale "Pegaso" di Pagani, la concreta possibilità della mancata e/o ritardata concessione di autorizzazioni comunali ed ancora la chiusura domenicale del predetto esercizio commerciale (volontà resa esplicita da mirati controlli "punitivi" da parte della locale Polizia Municipale), indicando espressamente il BI di avvalersi della forza intimidatrice derivante dalla pubblica correità con esponenti del clan camorristico dei FE-D'AU ET, con i quali spesso si accompagnava ed ai quali faceva sempre espresso riferimento all'atto delle richieste illecite alle predette persone offese, contestualmente strumentalizzando, a mezzo dell'intervento operativo del D'AU ET LE, la mancata raccolta dei rifiuti presso il sopramenzionato centro commerciale, così accreditandosi (esso BI ed i predetti RA D'AU ET) quali unici soggetti in grado di assicurare il "buon ordine amministrativo" nella città di Pagani, pretendeva, tra l'altro, l'assunzione del pregiudicato LA ON (nei cui confronti il AN GO, su espressa richiesta del BI, era comunque indotto a corrispondere a titolo estorsivo la somma di Euro 3.000,00 in attesa di una sistemazione dello stesso in mansioni di dipendente), in tal modo costringendo il AN GO, che versava in stato di coartazione psicologica anche in ragione degli espressi riferimenti degli indagati a "contesti di camorra" in cui agivano, a subire un consequenziale ingiusto danno di natura economica: fatti commessi dagli indagati avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le relative attività criminali dell'organizzazione camorristica "FE - D'AU ET", che da tali attività conseguiva illeciti vantaggi aventi rilevanza economica quale prezzo di scambio per le precipue attività di propaganda elettorale e consenso elettorale in favore del BI in occasione delle competizioni elettorali in cui lo stesso risultava candidato (In Pagani negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con condotta tuttora perdurante).
Il Tribunale, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile, anche tenuto conto dei riscontri provenienti dalle numerose sommarie informazioni testimoniali assunte, dalle intercettazioni ambientali, dalla documentazione in atti e delle indagini della polizia giudiziaria, confermava la sussistenza della contestata fattispecie concussiva, sotto il duplice profilo dell'abuso della qualità e dei poteri da parte del BI.
In relazione alla specifica posizione del LA, il Tribunale affermava che la prova cautelare del concorso con il BI nell'imposizione della sua assunzione alla proprietà Pegaso si evinceva dalla circostanza che egli stesso la sollecitava e dalla corresponsione di somme di denaro senza prestazione dell'attività lavorativa.
Lo stesso Tribunale riteneva, invece, che le dichiarazioni di AN GO fossero parzialmente sprovviste, allo stato degli atti, di attendibilità con riferimento alla costrizione mafiosa e precisava che è del tutto insussistente la prova di un'associazione camorristica beneficiaria della finalità agevolatrice, mentre i necessari richiami all'evocazione specifica del metodo mafioso sono risultati completamente assenti, facendo la loro comparsa in termini peraltro aspecifici con le dichiarazioni del 17 giugno 2011 di AN GO, che in precedenza non si era mai espresso in tal senso, e con quelle di AN LU del 16 luglio 2011; altre dichiarazioni richiamano, più che il fatto notorio, voci correnti, inutilizzabili ex art. 194 c.p.p., comma 3. Una volta escluso il ricorso alla presunzione ex art. 275 cpv. c.p.p. per l'elisione dell'aggravante della L. n. 152 del 1991, art. 7, il Tribunale, pur ritenendo sussistente l'esigenza cautelare del pericolo della reiterazione criminosa, pronosticabile sulla base delle modalità, della pluralità e della oggettiva gravità delle condotte contestate, considerava idonei gli arresti domiciliari per la salvaguardia della ritenuta esigenza cautelare. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Direzione Distrettuale Antimafia, deducendo erronea esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il ricorrente lamenta un grave travisamento e un'omessa valutazione dei fatti posti a fondamento della misura cautelare;
in particolare, sottolinea di avere allegato all'incarto procedimentale provvedimenti, alcuni dei quali muniti dell'efficacia del giudicato, che attestano la giuridica riconosciuta esistenza di un'organizzazione criminale di stampo camorristico operante in Pagani e riconducibile alle famiglie FE e D'AU ET per episodi estorsivi aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e, comunque, per fatti connessi a dinamiche delittuose proprie delle associazioni criminali di stampo mafioso. Pertanto, nel territorio di svolgimento dei fatti di cui al presente procedimento sarebbe dimostrata la esistenza di una forte consapevolezza sociale dell'egemonia mafiosa delle famiglie FE D'AU ET, con la conseguente eccezionale carica intimidatoria di cui i componenti di quel gruppo criminale disponevano nell'agro di Pagani. Il ricorrente rileva che la citata aggravante punisce più severamente non solo coloro che commettono reati con il fine di agevolare organizzazioni mafiose, ma anche coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè ostentino una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata;
pertanto, nella fattispecie, non era necessaria la dimostrazione dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, essendo sufficiente la prova della consapevolezza, indotta nella persona offesa, che l'autore del reato potesse appartenere o comunque essere spalleggiato da un'organizzazione criminale. L'ordinanza impugnata sarebbe mancante di logica e corretta motivazione, in quanto non da conto di tutte le fonti di prova, limitandosi ad analizzarne alcune, senza giungere ad una visione sistematica di tutto il materiale acquisito nella fase delle indagini e alla necessaria, unitaria e complessiva, valutazione di esso. Al fine di dare contenuto alle proprie censure il P.M. ricorrente riporta integralmente molte dichiarazioni rese in sede di s.i.t., rilevando che sono tutte connotate da precisione, coerenza, dettaglio, spontaneità e reiterazione e riscontrate da intercettazioni tra presenti e da intercettazioni ambientali, dalle quali emergerebbe che la forza intimidatrice si è esplicata sia sfruttando a proprio vantaggio l'aura di intimidazione già conseguita dal sodalizio (bastava chiedere un favore per far intendere che era espressione del gruppo) sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia, anche in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio e puntualmente rinnovata in caso di necessità. Propone ricorso per cassazione il difensore di LA ON, deducendo mancanza di motivazione, in quanto non vi sarebbe prova della consapevolezza da parte dell'indagato delle metodologie usate dal sindaco e dai suoi emissari l'ordinanza denunciata avrebbe omesso di motivare sul punto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di LA ON è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Infatti, l'ordinanza impugnata motiva specificamente sul consapevole concorso dell'indagato nel reato contestato, evidenziando, da un lato, che egli stesso sollecitava l'assunzione (AN LU dichiara: "il LA si presentò da noi con fare spocchioso, dicendoci che LB e gli amici gli avevano dato il permesso di venire lavorare da noi e ci chiedeva quando avrebbe cominciato") e dall'altro lato, che gli furono corrisposte somme di denaro ("versati al NT il quale ebbe cura di darli al LA") senza corresponsione di attività lavorativa.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Il ricorso del pubblico ministero, il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla esclusione della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, è fondato. Occorre infatti prendere le mosse da un aspetto che i giudici a quibus hanno ritenuto pacificamente acquisito agli atti, ma che, agli effetti dello scrutinio dai medesimi condotto in punto di sussistenza della richiamata aggravante, è stato totalmente svilito sulla base di un assunto del tutto apodittico: vale a dire la sostanziale inconferenza che l'esistenza, in loco, di un sodalizio camorristico può presentare rispetto al concreto impiego di metodologie di tipo mafioso che devono caratterizzare le condotte di coartazione, per poter legittimare la sussistenza della aggravante in questione. L'assunto, diffusamente sviluppato dai giudici del riesame, con un impegno argomentativo a tratti esuberante rispetto ai confini tipici del sindacato incidentale allo stato degli atti, si rivela, però, logicamente ribaltabile, giacché è di tutta evidenza che, ove i "fruitori" della attività di coartazione siano gli stessi soggetti che dirigano come nella specie - o comunque ruotino nell'orbita del sodalizio camorristico, che, alla "luce del sole," persegua obiettivi di penetrazione nei gangli della amministrazione locale, sfruttandone economicamente le connivenze, la metodologia mafiosa nell'uso del metus può dirsi in larga misura "indiziariamente" sussistente, a meno che non ricorrano positivi elementi che depongano per uno "iato", in concreto e per ogni singola vicenda, tra sodalizio criminoso di stampo camorristico ed episodi riconducibili ad un alveo "intimidatorio" di tutt'altra natura (quale potrebbe essere, per stare alle vicende in esame, un impianto concussivo isolato da qualsiasi contesto camorristico o di malavita organizzata). Ebbene, sul punto, il pubblico ministero rammenta come dalla stessa ordinanza impugnata si diano per "provate", alla stregua delle produzioni documentali offerte dalla stessa pubblica accusa, alcune circostanze di fatto di ineludibile risalto, proprio agli effetti che qui interessano, ma lamenta come, poi, i giudici del riesame ne abbiano immotivatamente svilito la portata. Prospetta, infatti, il pubblico ministero come alla stregua delle produzioni documentali, alcune delle quali relative a procedimenti passati in giudicato, sia emersa la sussistenza di "una organizzazione criminale di stampo camorristico operante in Pagani e riconducibile alle famiglie FE e D'AU ET per episodi estorsivi aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e, comunque, per fatti connessi a dinamiche delittuose proprie delle associazioni criminali di stampo mafioso". Ma si duole del fatto che l'ordinanza impugnata, oltre ad evidenziare una differenziazione di metodi e settori di riferimento tra la famiglia FE e quella D'AU ET, che non sarebbe dato riscontrare dagli atti prodotti, assertivamente fa riferimento ad una non meglio precisata "prospettazione accusatoria, sfornita però di elementi concreti che possano consentire una verifica della fondatezza dell'assunto".
La critica del pubblico ministero è, sul punto, corretta. Spettava, infatti, al giudice del riesame procedere ad una disamina critica delle acquisizioni documentali, se del caso apprezzandone la inconcludenza ai fini della prospettazione accusatoria tendente a dimostrare la operatività, sul territorio, di cosche camorristiche;
ma non liquidarne la portata dimostrativa in termini del tutto apodittici, che per di più hanno finito per "non contestare" la esistenza di quella organizzazione. Se, dunque, i D'AU ET erano stati inquisiti per fatti di camorra, e se, ancora, la operatività della relativa "famiglia" si era sviluppata e manifestata proprio sul territorio di Pagani - riscuotendo in loco la "notorietà" tipica dei clan - il dato non poteva e non può apparire neutro agli effetti dello scrutinio sulla aggravante di cui qui si tratta, posto che, per integrarne la struttura, l'impiego della metodologia mafiosa risulta ontologicamente coeso con quell'"assoggettamento omertoso" che una organizzazione camorristica ben può aver generato e sviluppato.
Liquidare, dunque, sbrigativamente, ed in termini per la verità neppure perspicui, il valore ed il significato delle produzioni documentali della accusa, senza trarre da esse persuasive conclusioni su quale fosse la "realtà locale" in cui si sono iscritte le vicende oggetto di imputazione, equivale ad enucleare dal contesto - senza alcuna base logica e motivazionale - un importante tassello, necessario per la ricomposizione del mosaico accusatorio. Ma v'è di più. Nel misurarsi con le numerose prove dichiarative, i giudici del riesame, meticolosi nell'isolarne i singoli apporti, ma non altrettanto attenti a ricomporle, poi, la lettura in un contesto unitario, hanno totalmente evaporato il valore probatorio delle dichiarazioni rese da AN GO - assunto dagli stessi giudici come principale fonte di accusa - procedendo ad una atomizzazione delle dichiarazioni stesse in ragione di un apprezzamento frazionato della relativa attendibilità. In sostanza, le dichiarazioni rese da tale fonte, parte offesa degli episodi contestati, non sarebbero attendibili, con specifico riferimento all'uso del metodo mafioso, essenzialmente sia perche "tardive"; sia per "la natura debole del riscontro"; sia, infine, per "ragioni di ordine logico e giuridico". Si tratta, però, di profili tutti da reputare inconferenti sul piano dell'apprezzamento della credibilità del testimone e per di più fortemente compromessi, sul piano della relativa consistenza, dalle emergenze di opposto segno che traspaiono, oltre che dalla impugnazione del pubblico ministero, anche da quanto è possibile desumere dalla stessa ordinanza impugnata (o da altre, pronunciate in occasione della stessa vicenda cautelare). Il giudice del riesame, infatti, nell'evocare il requisito della "tempestività" come parametro di apprezzamento della credibilità generica del testimone, opera, anzitutto, una indebita trasposizione tra i criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e quelli del "normale" testimone, senza additare alcuna reale massima di esperienza che valga ad accreditare una siffatta presupposizione, la quale, fra l'altro, finisce, in modo del tutto arbitrario, per far corrispondere ad una diluizione temporale nelle dichiarazioni testimoniali un tasso di affievolimento della relativa attendibilità. In alcune ordinanze, d'altra parte, lo stesso Tribunale si è affrettato a precisare come il ritardo delle dichiarazioni del AN sul punto non possa ritenersi "giustificato" "dalla paura derivante dalla forza di intimidazione delle organizzazioni criminali, avendo il AN GO accusato sin dal primo momento il D'AU ET HE. Ma l'argomento, oltre che essere smentito da tutte le dichiarazioni che, al contrario, hanno fatto espresso riferimento ad uno stato di intimidazione, è logicamente flebile e facilmente ribaltabile, posto che altro è indicare elementi di accusa a carico di personaggi notoriamente coinvolti in fatti di camorra, facendo riferimento ad episodi di "semplice" concussione, altro evidentemente - è rievocarne la capacità intimidatoria per gli stessi fatti quale camorrista (accreditando, dunque, l'esistenza dell'aggravante speciale). D'altra parte, è lo stesso giudice del riesame ad aver riconosciuto come "tracce" del metodo mafioso fossero desumibili, ancor prima delle dichiarazioni rese al riguardo dal AN GO, dalle conversazioni registrate, nelle quali si sottolineava come D'AU ET LE fosse "tranquillo", o si faceva riferimento al "bandito che sta in galera", riferito all'incontro avuto da AN RI con il BI ed i D'AU ET. "Tracce", quelle indicate dai giudici del riesame, che avrebbero dovuto, ancora una volta, essere apprezzate in un contesto unitario con le dichiarazioni rese da AN RI e AN LU, i quali - come puntualizzano gli stessi giudici a quibus - non avevano "condiviso la scelta collaborativa" di AN GO, proprio per il timore che incutevano loro i "camorristi". È la stessa ordinanza del Tribunale del riesame a riprodurre le dichiarazioni rese da AN LU ed è proprio quest'ultimo, significativamente, a riferire che il padre, al ritorno dell'incontro avuto con il BI e D'AU ET LE ed ON, "era molto Impaurito da quello che gli avevano detto", al punto "che impose a me e mio LL di accettare qualunque prezzo fosse stato richiesto per i parcheggi e quant'altro i D'AU avessero voluto". Il tutto non senza sottolineare le restanti dichiarazioni che hanno corroborato la versione offerta dai denuncianti e le ulteriori emergenze che lo stesso Tribunale asserisce di non aver "affatto ignorato (v. vicenda Damiano, intimidazioni con proiettili fatti recapitare in busta, attentati a beni del AN dopo la denuncia e dopo l'esecuzione delle prime ordinanze)". Ebbene, l'intera gamma di tali acquisizioni, tutte oltremodo significative e probatoriamente convergenti, non soltanto non sono state in alcun modo apprezzate quali circostanze singolarmente idonee a costituire altrettanti indizi, ma sono state totalmente neglette proprio sul piano della relativa "sovrapponibilità" alla narrazione offerta circa il "metodo mafioso" dal AN GO: la quale, pertanto, non solo risulta indiscutibilmente - e poderosamente - avallata nella sua credibilità, ma anche riscontrata - e non ve ne sarebbe stato bisogno - alla luce delle evocate acquisizioni, già in sè valutabili alla stregua di altrettante "prove autonome". Per altro verso, e proprio a quest'ultimo riguardo, i giudici del riesame non contestano la circostanza che quelle acquisizioni rappresentino altrettanti "indizi di esistenza di un'associazione camorristica, ma non implicano che i singoli episodi criminosi accertati (nel presente procedimento) siano aggravati dal metodo mafioso secondo le note descrittive proprie dell'aggravante". Si tratta, però, di un assunto frutto di una erronea trasposizione concettuale, posto che i fatti denotativi del metodo mafioso (danneggiamenti, minacce simboliche e simili) in tanto potrebbero ritenersi "neutri" agli effetti dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in quanto totalmente scollegati rispetto agli episodi in contestazione ed al relativo contesto ambientale:
estraneità, peraltro, della quale il Tribunale del riesame non offre elemento alcuno, salvo, poi - contraddittoriamente - ad evocare quei fatti proprio come "corollari" anodini delle dichiarazioni o delle posizioni assunte dai soggetti a vario titolo coinvolti nella indagine dalla quale sono scaturiti i vari provvedimenti de libertate ora sottoposti a scrutinio. L'ultimo elemento dal quale, ad avviso dei giudici del riesame, viene dedotta la inattendibilità del AN GO, sarebbe rappresentato dalla "prova logica":
risulterebbe infatti difficile sostengono le varie ordinanze del Tribunale di Salerno, pronunciatesi sulle varie posizioni cautelari - "accreditare l'utilizzo del metodo mafioso in relazione alla vicenda di maggior interesse per D'AU ET LE, ossia la diretta gestione dei parcheggi del Pegaso, con una retrocessione dall'affare, o dall'infiltrazione, compensata dalla assunzione al lavoro del Marrazzo o del LA, assunzione, anche questa, respinta".
Ma anche tale assunto è palesemente inconsistente e del tutto inidoneo a fungere - come si pretenderebbe - da parametro atto a misurare, per di più sul piano "logico", la attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone. La illogicità che può infatti compromettere la affidabilità di una dichiarazione testimoniale, deve trarre alimento da circostanze di fatto che inequivocamente contrastino col tessuto narrativo, incrinandone la coerenza intrinseca, sullo specifico versante della relativa "verosimiglianza": deve trattarsi, in altri termini, di circostanze che rendano obbiettivamente "incredibile" il fatto narrato, perché tali da porsi al di fuori dal paradigma ordinario dell'id quod plerumque accidit. Orbene, la circostanza che gli obiettivi perseguiti attraverso il metodo mafioso non siano stati realizzati, non può affatto evocarsi quale elemento di "rottura" della credibilità delle dichiarazioni che quei metodi abbiano indicato, posto che la asserita "retrocessione" dall'affare coltivato attraverso quegli stessi metodi (la gestione del parcheggio del centro commerciale) o la mancata assunzione di personaggi di malavita, verso la quale erano state esercitate vivaci "pressioni", sono evenienze in sè prive di qualsiasi significato, essendo del tutto evidente che la mancata realizzazione dei programmi delittuosi ben può essere dipesa dalle circostanze più varie;
circostanze, peraltro, che i giudici a quibus neppure hanno tentato di ipotizzare sull'unico versante che avrebbe potuto avere un qualche significato:
vale a dire quello della totale inidoneità delle condotte di "coartazione" a soggiogare la volontà delle persone offese. D'altra parte, è fin troppo evidente che, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante che viene qui in discorso, è necessario soltanto l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente (Sez. 6, 26 maggio 2011, n. 28017, Mitidieri, Rv. 250541). Ma è altrettanto vero che, una volta dispiegato quel metodo, la "resistenza" che le vittime del reato abbiano esercitato - fino a frustrare, in ipotesi, gli intendimenti perseguiti da chi si sia avvalso della metodologia mafiosa - non vale, in sè, ne' a neutralizzare l'efficacia intimidatrice, che deve essere misurata ed apprezzata ex ante, ne', ancor meno, ad asseverare la insussistenza del metodo mafioso in quanto tale, essendosi in varie circostanze affermato che la sussistenza della aggravante in esame non è esclusa, ad esempio, dal fatto che la vittima delle minacce estorsive riesca ad assumere un atteggiamento di contrapposizione "dialettica" alle ingiuste richieste (Sez. 1, 6 marzo 2009, n. 14951, Izzo, Rv. 243731). Gli argomenti spesi dai giudici del riesame per contestare l'attendibilità, in parte qua, delle dichiarazioni rese da AN GO, risultano, dunque, giuridicamente inconsistenti e tali da comportare la necessità di una integrale rivalutazione di tale essenziale punto della decisione impugnata. Al riguardo, non può, infatti, non rammentarsi come la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di ribadire che la deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, e senza la necessità di applicare le regole probatorie inerenti all'apprezzamento della prova indiziaria ovvero di procedere alla cosiddetta corroboration, a norma dell'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, imponendosi un controllo più rigoroso, in punto di attendibilità, solo laddove la persona offesa si sia costituita parte civile, ed abbia in tal modo assunto la qualità di parte processuale, portatrice di pretese economiche antagoniste alla posizione dell'imputato (cfr. ex plurimis, Sez. 1, 24 giugno 2010, n. 29372, Stefanini, Rv. 248016). Il tutto, ovviamente, a fortiori, ove si tratti di dichiarazioni accusatorie della persona offesa da valutare in sede di misure cautelari (cfr. Sez. 5, 26 aprile 2010, n. 27774, M., Rv. 247883). Ma tale controllo, per quanto rigoroso, non può fuoriuscire dall'alveo dei paradigmi legali, e, dunque, consentire la sostituzione del prudente apprezzamento dei dati di fatto portati ad emersione dalla indagine probatoria, con soggettive valutazioni, che, per di più - come è avvenuto nella specie - risultino avulse dalle risultanze processuali, e prive di una coerente base di tipo logico. Risulta del pari illegittima l'operazione di "sterilizzazione" del valore delle altre fonti dichiarative che hanno fatto riferimento alla caratura delinquenziale dei RA D'AU ET e della correlativa metodologia mafiosa, facendo leva sul rilievo che tali dichiarazioni si sarebbero fondate su "voci correnti", e come tali inutilizzabili a norma dell'art. 194 c.p.p., comma 3. Si tratta, infatti, di una affermazione che non tiene conto del fatto che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di puntualizzare che il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194 c.p.p., comma 3, non trova applicazione qualora il testimone riferisca di circostanze apprese da persone determinate, ancorché non identificate, trattandosi in questo caso di "confidenze" sulle quali è consentita la testimonianza, proprio perché non si tratta di un generico ed indistinto "si dice" (cfr., ad es. Sez. 6, 10 giugno 2008, n. 31721, Cornetto, Rv. 240985). La "voce corrente" è, infatti, fonte anonima e contenutisticamente indeterminata e tale, dunque, da essere incompatibile con la specificità che deve connotare il narrato testimoniale, altrimenti non verificabile ne' contrastabile (v. sul terna, Sez. U, 21 ottobre 1992, n. 1653, Marino ed altri). Si tratta, dunque, di una fenomenologia ben diversa dalla "notorietà" del fatto - obiettivamente verificabile ed ambientalmente conosciuto, come quello dei "trascorsi," anche giudiziari, dei D'AU ET - che in sè ben può assumere i connotati di un patrimonio conoscitivo, rappresentato da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune, legittimamente ostensibile in forma testimoniale, proprio perché acquisito all'interno di una realtà ambientale e di interessi, come nella specie, ben determinata, e dunque circoscritta nelle fonti e nei contenuti (cfr. al riguardo Sez. 5, 8 ottobre 2009, n. 4977, Finocchiaro). D'altro canto, non può non rilevarsi come dal compendio testimoniale, riportato integralmente dal P.M. a corredo dei motivi di ricorso, ma in gran parte risultante anche dal testo della stessa ordinanza impugnata, emerga chiaramente che è esperienza diretta di molti testi sia il fatto pubblicamente esibito dell'esistenza di stretti rapporti intercorrenti tra il BI e i RA D'IA sia l'intimidazione personalmente subita in dipendenza della conoscenza della caratura criminale dei RA D'AU. Palesemente erroneo si rivela, poi, l'ulteriore assunto secondo il quale alcune di tali dichiarazioni vengono ad essere reputate, nella sostanza, inutilizzabili - perché tale è l'epilogo che di fatto ad esse viene riservato - soltanto perché reputate "del tutto sprovviste dei minimi elementi idonei a consentire una verifica di attendibilità anche in considerazione di una loro pura e semplice discovery (cioè senza riscontri esterni)". Al di là dell'enunciato davvero oscuro sul piano lessicale, resta il fatto che, ancora una volta, evocando l'esigenza di riscontri alle dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini dalle persone informate sui fatti, i giudici del riesame mostrano di dover ricorrere, per la valutazione della prova testimoniale, a criteri che il codice riserva ad altre figure soggettive di dichiaranti, a norma dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, per di più facendo derivare dalla (asserita) mancanza di elementi sulla cui base scrutinare la relativa attendibilità, una sorta di "presunzione di inattendibilità", al di fuori di qualsiasi base, tanto normativa che logica. Da ciò deriva, dunque, che l'ordinanza impugnata dovrà essere annullata anche su tale punto, restando compito dei giudici del rinvio procedere ad un nuovo esame della intera gamma delle dichiarazioni indebitamente neglette, da valutare tanto isolatamente, nei relativi profili di attendibilità e valore indiziante, quanto, e soprattutto, nel quadro di un unitario e coordinato apprezzamento rispetto al corredo delle restanti acquisizioni, tutte assoggettate ad una indebita opera di frantumazione, palesemente contrastante con i principi più volte affermati in materia da questa Corte. Da un lato, infatti, va qui ribadito, in linea generale, che ai fini dell'adozione di una misura coercitiva, la sussistenza di una prova diretta - quale la dichiarazione resa dalla persona offesa - esclude la necessità di fare ricorso al concetto di "gravità" inerente alla prova logica costituente l'indizio, ne' occorrono la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, stante il diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita (Sez. 3, 14 aprile 2010, n. 17205, B., Rv. 246995). Dall'altro, va ugualmente rammentato che ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità di elementi indiziari acquisiti, dovendosi non solo accertare, in un primo momento, il maggiore o minore livello di gravità e precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato, ma anche, in un secondo momento, procedere al loro esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità e ad inserirli in una lettura complessiva che di essi chiarisca l'effettiva portata dimostrativa e la congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato dall'accusa nel capo di imputazione (cfr., ex plurimis, Sez. 1, 14 marzo 2010, n. 16548, Bellocco, Rv. 246935; Sez. U, 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, Rv. 231678).
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame;
dichiara inammissibile il ricorso di LA ON che condanna al pagamento della spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011