Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 1
Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513 bis cod.pen. e avente natura di reato complesso, non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2008, n. 46992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46992 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 10/12/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1634
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 013981/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DU NZ N. IL 17/03/1963;
2) LO NA N. IL 14/04/1953;
avverso SENTENZA del 18/11/2003 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PRESTIPINO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI L., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in ordine al reato di cui al capo a); l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo b);
udito il difensore Avv.to GIRONDA Aurelio, di Bari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 18.11.2003, la Corte di AppeLL di Bari, sul gravame di UL EN e AL AT, confermava la sentenza del Tribunale di Lucera del 15.11.2001 che aveva condannato gli appellanti alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e L.
1.500.000 di multa ciascuno, per i reati di tentata estorsione continuata e di tentativo continuato di atti di illecita concorrenza. Secondo l'accusa, i due imputati, membri del consorzio autotrasportatori di Apricena, avevano cercato di assicurarsi il monopolio dell'attività consortile impedendo alla ditta UB di svolgere la medesima attività con atti di violenza e minaccia. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella valutazione delle prove a carico degli imputati, per avere tra l'altro trascurato risultanze istruttorie a costoro favorevoli, come le deposizioni di alcuni testi.
Con motivi aggiunti, il difensore contesta la configurabilità del concorso tra il reato di estorsione e queLL di cui all'art. 513 bis c.p.. Riguardo alle questioni di "merito" il ricorso si basa, in parte, sulla proposta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie, prescindendo quasi del tutto dal percorso argomentativo della Corte Territoriale;
in parte su censure manifestamente infondate in ordine alla presunta "inammissibilità" di alcune argomentazioni dei giudici del gravame.. E così, ad es. i ricorrenti citano la deposizione del M.LL Improda, non considerata dalla Corte territoriale, ed estrapolano brani della deposizione del M.LL GI, che sarebbe stato alquanto vago sul contenuto delle minacce attribuite al UL (punto 1) del ricorso); propongono un'interpretazione dei fatti di causa diretta a sostenere la tesi che "non vi fu alcuna violenza o minaccia, ma solo la richiesta alla ditta UB di sospendere temporaneamente la fornitura all'impresa del Giudice" (punto 2 del ricorso, dove si indugia sui presunti, reali motivi della condotta degli imputati); censurano, infine la sentenza impugnata per avere aggiunto, alle argomentazioni del giudice di primo grado, quella della intrinseca rilevanza probatoria del comportamento concludente attuato dagli imputati bloccando i mezzi della persona offesa all'ingresso delle cave dove doveva essere prelevato il materiale da fornire ai committenti.
A quest'ultimo riguardo si può subito obiettare che la motivazione della sentenza di primo grado non vincola affatto il giudice di appeLL, che può integrarla o addirittura interamente sostituirla quando sia del tutto carente (ex plurimis, Cass.
4.3.1994 Potetti), alla sola intuitiva condizione del riferimento a prove ritualmente acquisite e a fatti e circostanze sulle quali l'imputato abbia avuto comunque modo di interloquire, essendo ovvio, per il resto, che il giudicato "progressivo" si formi solo sulle statuizioni di carattere dispositivo relative a singoli capi della decisione, mai sui motivi che le sostengono. Con riferimento alle altre censure, si deve rilevare che la Corte territoriale, a proposito degli atteggiamenti intimidatori degli imputati, evidenzia tra l'altro le dichiarazioni del teste UB TE, oltre alla circostanza del blocco dei camion della persona offesa all'ingresso delle cave, la cui menzione non era affatto preclusa, come si è detto, ai giudici del gravame, che al riguardo citano a conferma anche le dichiarazioni dei testi L'RB e Di UN, senza che su tali prove e sulle inferenze logiche che la Corte territoriale ne trae per la ricostruzione dei fatti, i ricorrenti si preoccupino di prendere in alcun modo posizione, preferendo una personale selezione del materiale probatorio, in aperto contrasto con il principio di con testualità fissato dall'art. 606 c.p.p., lett. e), senza dire dell'intrinseco minor rilievo che, comunque, si deve attribuire a prove "negative" rispetto a quelle che ricostruiscano fatti ed episodi concreti, che possono cadere nella percezione di questo o quel teste e non di un altro.
Analoga tecnica argomentativa è ravvisabile a proposito della lettura delle dichiarazioni del M.LL GI, alle quali la Corte territoriale attribuisce rilievo ben diverso da queLL dei ricorrenti, che hanno evidentemente selezionato i brani della deposizione di detto teste ritenuti più confacenti alle tesi difensive. Le valutazioni difensive di cui al punto 2 del ricorso, poi, costituiscono nulla più che la l"autonoma" sovrapposizione di un apparato argomentativo difensivo alle motivazioni della Corte territoriale, non specificamente contestate nella loro interna coerenza logica, e che appaiono comunque del tutto esenti da vizi di legittimità.
Quanto ai motivi aggiunti, si deve obiettare che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513 bis c.p. e avente natura di reato complesso, non può essere assorbito nel reato di estorsione (art. 629 c.p.) in base al criterio di specialità di cui all'art. 15 c.p., trattandosi di norme con diversa coLLcazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi.
Invero, la disposizione di cui all'art. 513 bis c.p., coLLcata tra i reati contro l'industria e il commercio, richiede una condotta tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza e ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti, mentre la norma di cui all'art. 629 c.p., coLLcata tra i reati contro il patrimonio, tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli.
Ne deriva che qualora si realizzino contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati è configurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo l'ipotesi del concorso apparente di norme (Cassazione 13/06/2007 RIC. D'Auria e altri). Nel caso di specie, non c'è dubbio che ostacolando l'attività produttiva dell'impresa concorrente, gli imputati, che operavano neLL stesso settore di attività della persona offesa, non solo posero in essere atti di illecita concorrenza, per quanto, alla stregua dell'accusa, nella forma tentata, ma perseguirono in modo non equivoco, con l'impiego delle medesime minacce e violenze, anche lo scopo di un ingiusto profitto proprio, consistente nell'accaparramento delle commesse dell'impresa danneggiata, con danno di quest'ultima. Alla stregua delle precedenti considerazioni, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la conseguente preclusione di ogni indagine sull'eventuale prescrizione dei reati in contestazione (cfr., da ultimo, Cass Sez. 1, 04/06/2008; Rayyan). I ricorrenti devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende, commisurata al grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008