Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
In tema di continuazione, la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito: essa è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 874 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Penale Ord. Sez. 7 Num. 874 Anno 2013 Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO Relatore: CAMMINO MATILDE ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) BOSCARINO GIUSEPPE N. IL 08/02/1987 avverso la sentenza n. 1997/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 09/05/2011 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO; Data Udienza: 18/09/2012 t Con sentenza in data 9 maggio 2011 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza emessa il 31 marzo 2010 dal Tribunale di Catania con la quale Boscarino Giuseppe, all'esito del giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole dei reati di guida senza patente e concorso in furto aggravato, commesso in Catania il 20 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2007, n. 25094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25094 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 13/06/2007
Dott. BARTOLOMEI IG - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1104
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 005612/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CC GI TE, N. IL 24/03/1946;
avverso ORDINANZA del 16/01/2007 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. V. MELONI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv. SCAMARCIO G. e GRECO L. che hanno chiesto accogliersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA IG EL ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in sede di appello ex art. 310 c.p.p., emessa in data 16 gennaio 2007, con la quale veniva rigettata l'istanza tesa ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza dei relativi termini di durata massima di fase in base all'ordinanza del G.i.p. del locale Tribunale, emessa il 14 febbraio 2004 per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ed all'art. 416 bis c.p. e la accoglieva limitatamente ai reati di spaccio di sostanze stupefacenti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, giacché i fatti erano già noti al momento dell'emissione e dell'esecuzione (11 ottobre 2001) della precedente misura cautelare, applicata per i delitti di spaccio di sostanze stupefacenti, deducendo i seguenti motivi:
a) la violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, poiché i fatti contestati erano anteriori alla precedente ordinanza ed erano desumibili prima del rinvio a giudizio, relativo sempre alla prima misura cautelare, avvenuto il 17 luglio 2002,in quanto esisteva connessione qualificata in ordine ai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ed all'art. 73 dello stesso D.P.R. sia per la sussistenza della continuazione sia per il nesso teleologia) tra i detti accadimenti, seguendo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità sul punto;
b) l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione a riguardo, poiché, mentre a pag. 2 l'ordinanza impugnata affermava l'insussistenza del requisito della commissione del fatto prima dell'emissione della prima ordinanza, poi nella stessa pagina, accedendo ad un orientamento della Cassazione, con cui si distingue tra consumazione - perfezione del reato permanente e cessazione della permanenza, riteneva di poter qualificare come commesso anteriormente all'emissione della ordinanza relativa alla prima custodia in carcere pure il reato associativo;
c) l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla configurabilità della connessione qualificata fra il delitto di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti ed i singoli episodi di spaccio, in quanto, a differenza di altri reati associativi, il carattere specialistico del programma criminoso e l'omogeneità dei reati consentivano di ritenere ideati i reati-fine sin dal momento della costituzione dell'associazione, tanto più che il ricorrente, nell'ordinanza cautelare del 2004, era indicato come il soggetto interessato all'acquisto di ingenti quantità di eroina, cocaina, hashish e marijuana, successivamente distribuite ad abituali acquirenti, sicché non era importante l'impossibilità di ideare sin dal momento della costituzione dell'associazione l'acquisto di tre chilogrammi di eroina, secondo l'argomentazione illogica del Tribunale, poiché si doveva essere in presenza solo della programmata esecuzione di reati attinenti agli stupefacenti e non di specifici riferimenti fattuali e temporali;
d) l'illogicità manifesta e la carenza di motivazione ed il travisamento del fatto in ordine all'anteriorità della condotta contestata nella seconda ordinanza rispetto alla data di esecuzione della prima, in quanto nell'ordinanza cautelare (pagg. 3, 4 e 5) l'eroina era assunta come fornita da OM DA sino al 2000, poi da DA FI, che a sua volta si riforniva da albanesi, e la cocaina era venduta da soggetti calabresi e da CU OR ed erano descritti i compiti di ogni singolo affiliato, fra cui quelli di DA F. e OM definiti fornitori abituali, mentre il materiale indiziario valevole per l'emissione della seconda misura cautelare riguardava dichiarazioni di pentiti (CO AR, VI FR, PA CO e DA OM), rese rispettivamente in data 25 ottobre 2000, 11 luglio 2002, 4 gennaio 1993 ed 11 settembre 2001;
e) l'erronea applicazione della sentenza n. 408 del 2005 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.p., comma 3 nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza, attesa la dimostrata pregressa possibilità di desumerli in detto lasso temporale;
f) la violazione dell'art. 597 c.p.p., nonché dell'art. 605 c.p.p., poiché erroneamente il Tribunale aveva ritenuto di non pronunciare l'inefficacia della successiva misura cautelare in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nonostante avesse ritenuta certa la fondatezza della retrodatazione, in quanto vi sarebbe stata carenza di interesse concreto ed attuale, giacché detta declaratoria non gli avrebbe recato alcun vantaggio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno riassumere in sintesi le vicende processuali al fine di meglio comprendere le argomentazioni dell'impugnata ordinanza e quelle del ricorrente.
Il IA IG EL veniva attinto da ordinanza di custodia in carcere in data 11 ottobre 2001 per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) e rinviato a giudizio per tali fatti il 17 luglio 2002 ed è
rimasto in stato detentivo - carcerario e poi domiciliare fino al 28 gennaio 2003 e, nell'ambito di diverso procedimento, pendente presso lo stesso Tribunale, è stato raggiunto da altra misura cautelare in carcere il 14 febbraio 2004 per i delitti di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con il ruolo di capo e promotore, e di associazione a delinquere di stampo mafioso, contestati fino a giugno 2003, e di spaccio di droga avvenuto tra il 1998 ed il giugno 2000.
Richiesta alla Corte di appello di Lecce la dichiarazione di inefficacia della misura coercitiva custodiale in carcere per decorrenza dei termini massimi di fase, poiché era configurabile una c.d. "contestazione a catena", la Corte territoriale rigettava l'istanza, poiché non sussistevano i requisiti dell'anteriorità dei fatti, in quanto persisteva l'associazione criminosa pure nel corso della detenzione carceraria e la contestazione era successiva persino al rinvio a giudizio, non era configurabile l'unicità del disegno criminoso tra i reati contestati con le due differenti ordinanze e non era desumibile dagli atti la prova della conoscenza dei fatti contestati con la successiva ordinanza applicativa della misura cautelare al momento della richiesta di rinvio a giudizio, giacché erano stati acquisiti elementi nuovi dopo l'emissione del nuovo titolo custodiale. Proposto appello ex art. 310 c.p.p., il Tribunale salentino con l'impugnata ordinanza lo rigettava con articolata motivazione, informata sui nuovi indirizzi giurisprudenziali del giudice di legittimità e sulle recenti pronunce della Corte Costituzionale, e molto "prudente" in quanto, tra differenti orientamenti ed interpretazioni, aveva scelto quelli più favorevoli all'indagato, evidentemente, per evitare che improvvisi mutamenti giurisprudenziali in seguito al recepimento di indirizzi minoritari da parte delle sezioni unite di questa Corte potessero influire sulle soluzioni accolte.
Ed invero il Tribunale in sede di appello ex art. 310 c.p.p., mentre rilevava la sussistenza del requisito dell'anteriorità dei fatti alla data di emissione del primo titolo custodiale per il reato continuato di spaccio di stupefacenti, perché commesso tra il 1998 ed il 2000, sotto il profilo associativo lo escludeva, ove si aderisse all'orientamento prevalente in tema di reato permanente, citando anche recente giurisprudenza (Cass. n. 33597 del 2006), ma finiva per ammettere detta anteriorità, poiché seguiva altro indirizzo (Cass. n. 33597 del 2005), adottato "in alcune pronunce .. aventi per oggetto propri precedenti provvedimenti" secondo il quale si dovrebbe distinguere tra il momento di perfezione e quello di consumazione del reato ed aver riguardo al primo ai fini dell'applicazione dell'art. 297 c.p.p.. Tuttavia, il Tribunale territoriale escludeva la sussistenza di una connessione qualificata tra i fatti contestati nella precedente ordinanza e quelli imputati nell'altra e fra questi ultimi, poiché si trattava di reati distinti ed autonomi con differenti elementi costitutivi e difformi interessi tutelati, giacché i rapporti tra il reato associativo ed i reati - fine non danno luogo di per sè a uno dei casi di connessione contemplati dall'art. 297 c.p.p., comma 3, non essendo configurabile il vincolo della continuazione e neppure una connessione teleologica, mentre non esisteva nemmeno l'ulteriore requisito della desumibilità dagli atti dei reati contestati con la seconda ordinanza al momento dell'emissione della prima misura custodiale, perché si era in presenza di procedimenti diversi, non caratterizzati dalla cd. connessione qualificata, sicché la norma più volte richiamata non era applicabile neppure dopo la dichiarazione con sentenza additiva (n. 408 del 2005) di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.p., comma 3 da parte della Corte Costituzionale. Peraltro, anche aderendo ad un indirizzo del giudice di legittimità (Cass. n. 1176 del 2006, citata nell'impugnata ordinanza cui adde Cass. sez. 2, 28 giugno 2006 n. 31234, Montanaro), secondo cui la pronuncia della Consulta riguardava tutti i procedimenti per fatti diversi non connessi, soprattutto se instaurati presso lo stesso ufficio giudiziario ed in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza delle sezioni unite pronunciata il 19 dicembre 2006, il tribunale salentino rilevava come gli elementi indiziari posti a sostegno dell'ordinanza di custodia carceraria del 2004 nei confronti del IA IG EL, per la maggiore e più significativa parte, erano stati acquisiti in epoca successiva all'emissione della prima misura cautelare sia in ordine all'attività captativa sia riguardo a dichiarazioni di pentiti sia con riferimento a fatti specifici (lite armata del 26 marzo 2003). Ciò posto, bisogna rilevare che la decisione delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 10 giugno 2005 n. 21957, P.M. in proc. Rahulia ed altri rv. 231057 - 231058 - 231059) ha affermato che, in caso di emissione, nei confronti di un indagato, di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per lo steso fatto, pur diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, commessi antecedentemente all'emissione della prima ordinanza, tra i quali sussista vincolo derivante da continuazione, concorso formale o connessione teleologica c.d. connessione qualificata, la retrodatazione del termine di decorrenza della misura disposta con le ordinanze successive alla prima, opera automaticamente cioè indipendentemente dalla circostanza che i fatti, cui tali provvedimenti si riferiscono, siano desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza, mentre, qualora tra i fatti su individuati contestati nello stesso procedimento, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, non sussista la cd. connessione qualificata, stabilita dall'art. 297 c.p.p., comma 3, la retrodatazione della decorrenza del termine massimo di fase della misura imposta con le ordinanze successive alla prima va disposta ove gli indizi per i fatti, cui tali provvedimenti si riferiscono, siano desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza.
Inoltre, quando nei confronti di un indagato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, anche rispetto a fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza. In sintesi si ha una retrodatazione automatica dei termini massimi di fase nel caso in cui i fatti diversi o lo stesso fatto diversamente circostanziato o qualificato siano legati dalla c.d. connessione qualificata sia che riguardino il medesimo procedimento o altri differenti, derivanti da separazione con quello primigenio o da autonome iniziative del P.M., purché, logicamente in tal ultimo caso, non sia intervenuto il rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza, mentre, ove per i fatti diversi, per i quali siano emesse distinte misure cautelari, non sussista detta connessione la retrodatazione dei termini di durata massima di quelli di fase si verifica se al momento dell'emissione della prima dagli atti siano desumibili elementi tali da giustificare le successive imputazioni.
La ulteriore pronuncia delle sezioni unite di questa Corte sull'argomento (Cass. sez. un. 10 aprile 2007 n. 14535 rv. 235909), resa in conseguenza delle differenti esegesi della decisione della Corte Costituzionale n. 408 del 2005, su richiamata, ha affermato che in tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un indagato o di un imputato sono emesse in procedimenti diversi, come nella fattispecie, più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali non esiste connessione qualificata e gli elementi giustificativi della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima, la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3 decorre dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del P.M., giacché i procedimenti sarebbero potuto essere riuniti.
Tale situazione, in via generale, deve escludersi quando i due procedimenti abbiano origine da diverse notizie di reato pervenute all'ufficio del P.M. in tempi diversi.
Per quanto attiene ai reati associativi contestati, giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. 1, 16 giugno 1992 n. 6992 rv. 190640 cui adde Cass. sez. 1, 2 dicembre 1999 n. 5612 rv. 214701 e Cass. sez. 1, 27 gennaio 2005 n. 2612 rv. 230450) ha pacificamente ammesso il concorso formale fra i reati associativi di cui all'art.416 bis c.p. ed al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, perché i due reati tutelano beni giuridici diversi: il primo l'ordine pubblico, sotto il particolare profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività, lecite e illecite, con modalità intimidatrici derivanti dalla natura dell'associazione e cagionando condizioni di assoggettamento e di omertà idonei al raggiungimento di scopi ingiusti;
l'altro la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione, sicché è sufficiente che un'associazione di tipo mafioso si dedichi stabilmente anche al traffico di sostanze stupefacenti, perché risultino configurabili entrambi i reati, anche se non è necessario che tutti coloro che partecipano a un'associazione partecipino anche all'altra, tanto da non costituire medesimo fatto ai sensi dell'art. 649 c.p.p. (Cass. sez. 5, 29 ottobre 1998 n. 4071 rv. 211617). Peraltro, la giurisprudenza prevalente di questa Corte (Cass. sez. 6, 21 luglio 1999 n. 2526 rv. 214928) ha escluso, in via di principio ed in generale, la sussistenza della connessione qualificata, richiesta dall'art. 297 c.p.p., comma 3, tra delitto associativo e reati fini, poiché al momento della costituzione dell'associazione i reati fini sono previsti solo in via generica, in quanto il delitto associativo sorge per attuare un programma criminoso aperto e globale e non un singolo o singoli reati, sicché l'accordo trascende i momenti esecutivi e non può dirsi diretto ad eseguire determinati reati nella loro storicità, mentre deve escludersi che i singoli episodi criminosi siano stati commessi per eseguire il reato associativo, giacché questo, a seguito dell'accordo dei consociati, è già di per sè perfetto ed operante, con o senza la consumazione dei delitti - fine. Pertanto, solo in casi specifici, in cui il reato - fine è stato commesso per salvaguardare l'esistenza stessa del sodalizio criminoso (Cass. sez. 1, 28 dicembre 1999 n. 6090 rv. 215017) oppure un soggetto abbia formato un sodalizio per commettere uno o più fatti reato, individuati in maniera determinata (Cass. sez. 1, 18 dicembre 1998 rv. 212348) ovvero non sussista alcuna motivazione circa l'insussistenza del vincolo della continuazione o teleologico soprattutto con riferimento all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in cui la specificità dei reati potrebbe non escludere che i singoli reati fine siano stati ideati sin dal momento costitutivo dell'associazione (Cass. sez. 6, 25 giugno 2003 n. 27419 rv. 225690 cui adde Cass. sez. 6, 14 agosto 2003 n. 34479 rv. 226751, tutte e due della stessa camera di consiglio 12 maggio 2003 e Cass. sez. 6, 2 aprile 2004 n. 15889 rv. 228874) è possibile ritenere sussistente la connessione qualificata. Peraltro l'orientamento minoritario su riferito in tema di configurabilità del vincolo della continuazione o di quello teleologico fra i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 sembra determinato più da una carenza motivazionale che da un'effettiva adesione ai principi espressi, tanto più che è pacifica la configurabilità del reato associativo senza la commissione di reati, la natura permanente dello stesso e la possibilità della cessazione o meno della permanenza in seguito all'emissione di una misura cautelare custodiale, a seconda se il soggetto mantenga ancora rapporti con l'esterno o no.
A tal ultimo proposito, la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 1, 2 aprile 2001 n. 12907 rv. 218440) ritiene che in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali,da un lato,attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento. Tuttavia, poiché la condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere non consiste nella sola "affectio societatis", in caso di stabile isolamento dell'interessato dal gruppo (in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità) occorre la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo stesso, anche se a carattere solo morale (come ad esempio attraverso manifestazioni di solidarietà rivolte all'esterno del carcere) (Cass. sez. 6, 7 febbraio 2003 n. 6262 rv. 227710). Pertanto, la privazione della libertà personale o il ricovero in ospedale di uno degli affiliati, soprattutto se riveste un ruolo preminente all'interno dell'associazione, non costituiscono un ostacolo insuperabile al mantenimento del vincolo associativo (Cass. sez. 6, 23 luglio 2003 n. 3110) giacché appare necessaria la prova della successione di una nuova associazione ad un'altra o la volontaria dissociazione dell'indagato o imputato oppure l'intervento di una pronuncia giudiziale tale da costituire una cesura temporale della condotta ascrittagli con il primo provvedimento (Cass. sez. 6, 2 novembre 1999 n. 3040 rv. 214532). Peraltro, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi che l'identica qualificazione giuridica di fenomeni associativi diversi, per denominazione e composizione soggettiva, comporti identità del fatto, ai fini del computo della durata massima della custodia, nel caso che vengano adottate distinte misure cautelari con riguardo alle singole fattispecie criminose (Cass. sez. 6, 28 aprile 2004 n. 19601 rv. 228225). Ed invero, la disposizione di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, non trova applicazione quando i vari reati, che possono legittimare l'adozione di più misure cautelari, siano obiettivamente e storicamente diversi, anche se in sede di cognizione vengano apprezzati come reato unico sotto il profilo della permanenza. Ed invero la norma richiamata postula l'identità del fatto e non l'identità del reato, sicché non può trovare applicazione quando i fatti restino obiettivamente diversi, seppure tali da integrare gli estremi di un reato unico la cui consumazione si protragga nel tempo (Cass. sez. 6, 3 agosto 1999 n. 2529 rv. 215206). Inoltre, la giurisprudenza ritiene che la locuzione "stesso fatto" di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 rivesta un significato più esteso di quella affine di "medesimo fatto", utilizzata dall'art. 649 c.p.p., ricomprendendo tutte le diverse possibilità di commissione o di articolazione di un determinato fatto criminoso (Cass. sez. 14 dicembre 1996 n. 5429 rv. 206183).
Infatti, il presupposto per la presenza dell'identità del fatto di reato, pur variamente qualificato e diversamente circostanziato, deve riferirsi alla condotta materiale, comprensiva di tutti e tre gli elementi oggettivi che la compongono (condotta, evento e nesso di causalità), tra i quali assume particolare rilievo il tempo di commissione del reato, la cui eventuale diversità, in presenza degli stessi elementi materiali, rende differente l'un fatto di reato dall'altro (Cass. sez. 2, 10 giugno 1998 n. 1823 rv. 211107), anche se lo stesso fatto può rinvenirsi in caso di concorso formale di reati o di "aberratio ictus vel delicti", previsti dai capoversi degli artt. 82 e 83 c.p. (Cass. sez. 6, 18 agosto 1992 n. 2978 rv. 191939) e di continenza della seconda contestazione nella prima (Cass. sez. 6, 23 luglio 1998 n. 2498, Pacini Battaglia non massimata ma in Cass. pen. 1999, 2922) cioè quando la seconda condotta contestata non coincida in toto con quella considerata nel primo provvedimento, ma ne costituisca una specificazione. Logicamente l'esistenza dello stesso fatto deve essere intesa con riferimento al singolo imputato e non al più generale tema delle indagini, salvo che trattasi di reato associativo, in cui rileva pure la differente composizione soggettiva ed i diversi peculiari connotati dell'organizzazione criminale (Cass. sez. 1, 23 settembre 1999 n. 4470 rv. 214494). Infine, per quel che concerne il tema del momento di commissione del reato permanente la recente pronuncia delle sezioni unite (Cass. sez. un. "Librato" cit.), seppure nello scrutinare un motivo diverso da quello che aveva comportato la rimessione di una differente questione all'esame di quel consesso ha avuto modo di sostenere che "non può rilevare la sentenza sez. 4, 1 dicembre 2005 m. 6181/06, Chianura.. che.. ha fatto riferimento al momento in cui "il fatto costituente reato si perfeziona in tutti i suoi elementi" ed ha negato rilevanza alla protrazione della condotta illecita dopo il primo provvedimento cautelare", confermando, come del resto ha fatto pure la precedente decisione "Rahulia", la persistente commissione del reato, pur dopo l'emissione della prima ordinanza, secondo l'indirizzo largamente maggioritario.
Infatti, volendo approfondire detta tematica, non ignora il collegio alcune decisioni parzialmente di segno opposto in relazione alla prima problematica relativa alla possibilità di configurare nel reato permanente ai fini dell'applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3 un unico fatto o fatti diversi ed alla rilevanza della protrazione della condotta.
Ed invero, l'orientamento prevalente, recepito da varie pronunce delle sezioni unite, ritiene che deve escludersi l'identità del fatto, anche se la condotta sia inglobata in un unico reato permanente, ove esistano plurime condotte posteriori all'emissione della prima misura cautelare ovvero il reato permanente sia a "contestazione aperta" o con delimitazione successiva all'ordinanza custodiale precedentemente eseguita o notificata (cfr. fra tante Cass. sez. 2, 12 marzo 1998, Zagara rv. 211141). Altre decisioni, tuttavia, richiedono o una successione nelle attività delittuose tra organismi diversi ovvero un'interruzione del legame associativo anche attraverso una pronuncia giudiziale (Cass. sez. 6, 21 febbraio 2004, Lanzino rv. 228470) oppure nella privazione della libertà personale (Cass. sez. 6, 17 febbraio 2004, Panico rv. 228813). Tuttavia, la strutturale unitarietà del reato permanente,derivante non da una valutazione normativa ma da un profilo ontologico dell'illecito che si riverbera sul piano normativo ed esige una qualificazione in tal senso, non può determinare l'impossibilità di considerare l'unica condotta configurante il reato in questione scindibile in vari momenti ciascuno di per sè autonomamente rilevante, giacché, se così non fosse, ne discenderebbero conseguenze assurde quali l'impossibilità di perseguire ulteriori condotte permanenti una volta intervenuta una decisione su detta tipologia di reato, sicché dottrina e giurisprudenza sono ricorse alla "fictio iuris" della c.d. interruzione giudiziale della permanenza, ravvisata in una pronuncia di condanna o in un provvedimento restrittivo della libertà personale ed, in ogni caso, nella considerazione autonoma sul piano processuale dei diversi "fatti" riconducibili ad una condotta pur supposta ontologicamente unitaria, sicché l'impostazione dottrinale che distingue tra commissione - perfezione del reato e cessazione della permanenza, già di per sè contrastata da altra autorevole dottrina, non può assumere rilievo sul piano processuale ed in particolare in tema di applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Ed invero, la commissione di nuovi fatti aggrava l'offesa del bene giuridico violato per cui non può ritenersi condivisibile la tesi esposta nell'ordinanza impugnata.
Peraltro la differente e predominante tesi è in linea con la stessa "ratio" del divieto delle "contestazioni a catena" cioè quella di impedire un'indebita estensione dei termini di durata della misura rispetto a fatti già tutti "commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza cioè rispetto a condotte già esaurite nel tempo, sicché, diversamente opinando, si giungerebbe ad altro assurdo consistente nel consentire all'indagato o all'imputato di tenere e proseguire in quelle condotte che sono ritenute idonee a pregiudicare i valori sottostanti all'emissione dell'ordinanza cautelare ed alle corrispondenti esigenze cautelari. Pertanto, sarebbe sufficiente rettificare una simile motivazione per escludere ogni rilevanza alle censure mosse in ricorso, tranne l'ultima.
Tuttavia, anche a voler seguire le prudenti conclusioni del Tribunale salentino, ormai superate dalla sentenza delle sezioni unite n. 14535 del 2007 e dalla n. 21597 del 2005, le censure stesse sono infondate. Infatti, l'impugnata ordinanza ha escluso la possibilità di ritenere configurabile il vincolo della continuazione o quello teleologico, poiché "nessun elemento fattuale appare riscontrabile al fine di superare" la condivisa insussistenza di una connessione qualificata tra reato associativo e reati fine, tanto più che nella prima ordinanza custodiale "non si ha riguardo al sodalizio dei IA", non esiste la "necessità della perpetrazione del reato - fine .. (per la) costituzione o.. sopravvivenza dell'associazione", mentre non sussiste neppure il requisito dell'anteriorità dei fatti rispetto all'emissione del primo titolo custodiale in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, poiché l'affectio societatis" è rimasto immutato anche dopo lo stato detentivo e l'associazione a delinquere è emersa dopo le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia successive alla prima ordinanza (DA FI a partire dal 28 novembre 2003 e FR VI in data 11 luglio 2002 ed 8 novembre 2002), in seguito ad attività svolta negli anni 2002 e nella prima parte del 2003 ed a fatti successivi all'emissione ed esecuzione della precedente ordinanza in data 11 ottobre 2001 (lite armata del 26 marzo 2003). Perciò non è rinvenibile alcuna illogicità manifesta nell'affermazione, contenuta nell'impugnata ordinanza, circa la preesistenza di alcune dichiarazioni di pentiti, che, però, non delineavano la sussistenza delle associazioni a delinquere contestate e dovevano essere riscontrate da riscontri oggettivi o da altra attività investigativa successiva o in ordine al "rilievo secondario rispetto alla specifica posizione del ricorrente in ordine alle varie intercettazioni, poiché servivano a corroborare le dichiarazioni pregresse di alcuni pentiti (CO AR e PA CO), oltre a quelle successive, fornendo riscontri oggettivi con riguardo ai reati associativi.
Peraltro, è noto che l'accertamento della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce una questione in fatto ed è compito del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione esente da vizi logici e giuridici (Cass. sez. 1, 28 luglio 1982 n. 7329 rv. 154732 e Cass. sez. 4, 16 luglio 1990 n. 10366 rv. 184908 fra tante). Perciò, risulta accertato in modo incontestabile che, al momento dell'emissione del primo provvedimento, a disposizione dell'autorità giudiziaria non vi fossero idonei indizi di colpevolezza, e l'insussistenza di uno stesso fatto o di una connessione qualificata fra i due delitti associativi ed i reati-fine, sicché l'art. 297 c.p.p., comma 3 non è applicabile.
Non può neppure ritenersi sussistente un travisamento del fatto o meglio della prova.
Infatti, la modificazione intervenuta all'art. 606 c.p.p., lett. e) in seguito alla L. n. 46 del 2006 non comporta la possibilità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione tale da sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito e da verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, come, invece, è il contenuto del ricorso sul punto, mentre la loro rispondenza alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed osuccia a le prove pretese travisate nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, nella fattispecie con indicazione generica riguardo a questo aspetto, e non ne sia effettuato un esame parziale e particellizzato, operato in ricorso.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciatale, poi, deve essere di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, rv. 214794 e Cass. sez. 3, 11 gennaio 1999 n. 215, rv. 212091, Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, rv. 216260 e Cass. sez. un. 10 dicembre 2003 n. 47289 rv. 226074). A tal riguardo, deve escludersi "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (cfr. Cass. sez. 6, 27 aprile 2006 n. 14624, Vecchio rv. 233621 e Cass. sez. 2, 7 giugno 2006 n. 19584 rv. 233775) e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. oltre alle decisioni già citate anche Cass. sez. 6, 1 agosto 2006 n. 27429 rv. 234559, Lobriglio e Cass. sez. 2, 9 giugno 2006 n. 19850, Saraceno rv. 234163 ed in riferimento alla fase cautelare Cass. sez. 2, 7 giugno 2006 n. 19547, Prezioso rv. 233772 e Cass. sez. 1, 13 giugno 2006 n. 20038 rv. 233783). Il ricorso, poi, deve essere autosufficiente cioè contenere la specifica indicazione del materiale probatorio richiamato, dare prova della veridicità di detto dato o della sua insussistenza, indicare l'elemento fattuale, il dato probatorio o l'atto processuale da cui discende l'incompatibilità con la ricostruzione adottata, esporre le ragioni per cui detto atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità (cfr. oltre a Cass. sez. 6, n. 10951 del 2006 cit. anche Cass. sez. 1, 14 giugno 2006 n. 20370 rv. 233778 e rv. 234115 dello stesso estensore, Cass. sez. 6, 7 luglio 2006 n. 23781 rv. 234152 e Cass. sez. 6, 6 luglio 2006 n. 23524 rv. 234153). Per quanto attiene al limite del sindacato del giudice di legittimità deve accertare il contenuto del ricorso con gli elementi su individuati, la decisività del materiale probatorio richiamato tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione, l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto. Infine, il vizio del c.d. travisamento della prova si atteggia in maniera differente nelle due differenti fasi, cautelare e cognitiva ordinaria, in considerazione delle peculiarità della prima anche in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, sussistendo, comunque, l'obbligo di evidenziare una carenza ed omessa motivazione su specifici punti sottoposti all'esame del giudice del gravame con la puntuale indicazione degli stessi con il carattere della decisività e della radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito, giacché, altrimenti, si richiederebbe una rilettura degli atti processuali ed una rivalutazione delle risultanze, inibita al giudice di legittimità. Orbene, nulla di tutto ciò si rinviene nel ricorso proposto, giacché, a parte l'evidenziazione di alcuni aspetti della motivazione ritenuti manifestamente illogici, ma, in realtà, derivanti solo dall'esame dei motivi dell'appello ex art. 310 c.p.p. da parte del Tribunale con riferimento a tutti gli orientamenti giurisprudenziali, scegliendo spesso quelli minoritari, ispirati al "favor libertatis" (ex. gr. anteriorità dei fatti ed esame degli ulteriori elementi indiziari), già esaminati, ed alla prospettazione di differenti letture dell'ordinanza cautelare, le pretese anteriori o irrilevanti dichiarazioni dei pentiti sono solo asserite senza indicazione almeno delle pagine del procedimento in cui sono contenute e senza alcuna allegazione.
Resta da trattare solo l'ultima censura, relativa all'erronea applicazione degli artt. 597 e 605 c.p.p. per la dichiarata carenza di interesse nel veder dichiarata e riconosciuta la retrodatazione limitatamente al solo delitto di spaccio.
A tal proposito occorre rilevare che la giurisprudenza di questa Corte che esclude un interesse a una scarcerazione parziale quando per altri reati i termini di custodia cautelare siano ancora in corso, si riferisce (esplicitamente o implicitamente) alla ipotesi in cui i titoli di custodia riguardino reati oggetto di un unico procedimento. In tale situazione, è stato ritenuto che anche se l'imputato venisse liberato relativamente a una o più imputazioni, la sua condizione concreta non muterebbe, permanendo egli in stato di custodia in dipendenza dai titoli custodiali non ancora "scaduti" (tra le altre, Cass. sez. 4, 17 luglio 1997 n. 1878 rv. 208544; Cass. sez. 6, 19 giugno 1997 n. 1963 rv. 208214 Sergi contra, però, Cass. sez. 1, 18 gennaio 1999 n. 5679 rv. 212097); essendo d'altro canto sempre possibile ottenere l'effetto totalmente liberatorio non appena si verifichi la scadenza dei termini custodiali, o altra causa estintiva, con riferimento a tali ulteriori imputazioni. Diversamente è da dire, però, quando si tratta di titoli custodiali emessi in distinti procedimenti, e ciò anche se, eventualmente, per effetto della norma di garanzia di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, i relativi termini decorrano tutti dalla data di esecuzione della prima ordinanza restrittiva. In tal caso l'interesse alla liberazione è evidente, in quanto, se ciò non avvenisse, una volta verificatasi la estinzione della misura disposta nel primo procedimento, l'imputato rischierebbe di permanere nello stato custodiale sino a quando non provvedesse alla sua liberazione il giudice del secondo procedimento, che non potrebbe essere investito della richiesta di scarcerazione se non dopo il primo evento liberatorio.
Pertanto, alla luce di detti orientamenti, anche detta censura potrebbe essere ritenuta infondata.
Tuttavia, ritiene il collegio che, aderendo a più recente indirizzo (Cass. sez. 6, 22 febbraio 2000 n. 608 rv. 216842), in linea generale, va sottolineato come ogni rapporto processuale, anche per ciò che attiene agli incidenti che si inscrivono nel procedimento penale, ha una sua autonomia, articolandosi in competenze, scansioni e compiti decisori che non possono essere influenzati, se non nei casi previsti tassativamente dalla legge, da diverse vicende processuali, sicché la pretesa dell'imputato ad essere liberato, per qualsiasi causa che possa condurre a tale effetto, va valutata a prescindere dall'esistenza di titoli detentivi emessi in diverse procedure, essendo interesse dell'imputato di ottenere una decisione giurisdizionale al riguardo, conseguendo, se del caso, lo "status libertatis", in ciascun procedimento nel quale egli si trovi coinvolto, nonostante si tratti di una formale scarcerazione. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente al delitto di spaccio di sostanze stupefacenti commessi tra il 1998 ed il giugno 2000 contestato nell'ordinanza di custodia cautelare in data 14 febbraio 2004, con conseguente solo formale scarcerazione, rigettandosi nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla sola omessa statuizione di una formale scarcerazione di IA IG EL per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti ascritto come commesso tra il 1998 ed il giugno 2000. Rigettando nel resto il ricorso, ferma restando, quindi, la custodia in carcere per gli altri reati.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2007