Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 2
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mentre nell'ipotesi di cui al primo comma la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, diversamente, nell'ipotesi del secondo comma, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ma con il limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta irrilevante e manifestamente superflua una prova testimoniale, sopravvenuta alla pronuncia di primo grado, non assunta dal giudice d'appello in sede di richiesta di rinnovazione ex art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.).
In tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2008, n. 8382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8382 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
O S C U RAT A
8 3 82 /0 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/01/2008
SENTENZA
N. 00142 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE MAIO GUIDO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. TERESI ALFREDO CONSIGLIERE
N. 017736/2007 2. Dott. GRILLO CARLO
11 3. Dott. MARMO MARGHERITA
4.Dott.SENSINI MARIA SILVIA
[I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) F.M. N. IL "omissis"
avverso SENTENZA del 05/01/2007
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SENSINI MARIA SILVIA
Udito il Procuratore Generale in persona del dott.
che ha concluso per il rigetto del ricor
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
Passercanturdo Guglielmus O S C U R A T A
Svolgimento del Processo
1- Con sentenza in data 5/1/2007 la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia del Giudice dell'Udienza Preliminare in data 5/4/2005, con la quale F.M.
era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre che alla interdizione dai Pubblici Uffici per anni cinque ed alla interdizione perpetua dall'esercizio della tutela e della curatela, per violenza sessuale posta in essere, la notte del 30/4/2004, in danno di tale G.G. rumena immigrata clandestinamente in Italia, che aveva preso precario alloggio, assieme al fratello D. all'interno di un vagone ferroviario.
Accertavano in proposito i Giudici del merito che la condotta del prevenuto, Guardia
Giurata in servizio presso l' "Italpol", si era dispiegata in tre momenti diversi,
succedutisi rapidamente, che avevano avuto il loro epilogo nella violenza stessa.
2- Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il F. a mezzo del proprio difensore, deducendo: 1) violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto, con motivo di appello aggiunto, si era chiesto di assumere la deposizione del teste LI sulla circostanza che - in epoca successiva al processo di primo grado - si era venuti a conoscenza che la G.
prostituta, si era già servita di una accusa falsa a sfondo sessuale per ottenere vantaggi in considerazione del suo status di "clandestina". La Corte aveva rigettato tale richiesta,
assumendo che il teste non avrebbe potuto deporre su voci circolanti tra i colleghi "
dell'imputato ed, inoltre, affermando che la scelta di rito abbreviato "allo stato degli atti" non avrebbe consentito un'integrazione probatoria nel merito;
O S C U R A T A
2) difetto e/o illogicità della motivazione in punto di ritenuta attendibilità della parte offesa, senza considerare le ragioni che avrebbero potuto indurre la stessa a sporgere querela per fatti falsi o distorti;
3) difetto di motivazione laddove al Corte di Appello aveva trascurato specifici elementi in favore del ricorrente: ad esempio, il fatto che la G. pur avendone avuto il tempo, non avesse invocato aiuto e, anzi, fosse rimasta ad attendere il ritorno del suo violentatore;
il fatto che la donna non avesse riportato lesioni.
Con i successivi "motivi aggiunti", si ribadiva la censura in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento alla omessa escussione del teste
I. sotto il profilo dell'erronea applicazione dell'art. 603 comma 2 c.p.p.:
trattandosi di prova sopravvenuta alla pronuncia di primo grado, l'assunzione della sua deposizione assumeva carattere del tutto vincolante.
Si censurava, infine, il trattamento sanzionatorio, con riferimento alla determinazione della pena base.
Motivi della Decisione
3- Il ricorso va rigettato perché infondato.
3.1- In particolare, destituito di valenza è il primo motivo di gravame, ribadito nei motivi “aggiunti”, circa la mancata assunzione, da parte della Corte territoriale, di una prova decisiva, sopravvenuta alla sentenza di primo grado (deposizione del teste e che, dunque, la Corte di merito aveva l'obbligo di assumere, ai sensi dell'art. I.
603 comma 2 c.p.p.
Va, a tale riguardo, rammentato che, a mente dell'art. 603 primo comma c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la O S C U R A T A presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi. A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il Giudice ritenga, nell'ambito della sua discrezionalità, "di non poter decidere allo stato degli atti" ed una tale impossibilità può sussistere solo quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. L' error "
in procedendo", in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606 primo comma lett. d) c.p.p.
ricomprende tra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva, pertanto, solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti “decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
Diverso è il caso previsto dal secondo comma del citato art. 603 c.p.p., il quale recita testualmente Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di 66
primo grado, il Giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495 comma 1". In buona sostanza, l'art. 603 c.p.p. disciplina due distinte ipotesi, prevedendo, nel comma 1, che il Giudice disponga la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti ed attribuendogli, nel comma 2, nel caso di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il potere di disporre il rinnovo dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495 comma 1 c.p.p., norma che, a sua volta, richiama gli artt.
190 comma 1 e 190 bis relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis.
In conseguenza di tale doppio richiamo, deve ritenersi che nel caso previsto dall'art. 603 comma 2 c.p.p. il Giudice è tenuto si' a disporre la rinnovazione del dibattimento, ma con il limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove
3 O S C U R A T A
vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (cfr. Cass. Sez. 5, 9/5/2002
n. 43464). Nella specie, la Corte d' Appello, nel disattendere la richiesta di escussione del teste I. ha correttamente motivato che il predetto, se ammessa la sua testimonianza, avrebbe dovuto deporre in ordine a voci circolanti tra i colleghi del F. secondo cui la parte lesa svolgeva l'attività di prostituta ed avrebbe espresso
-
l'intenzione di " incastrare” un poliziotto. La Corte territoriale ha esattamente osservato che il teste avrebbe, pertanto, dovuto riferire di “dicerie incontrollabili", con la conseguenza che la sua deposizione non avrebbe avuto alcuna valenza probatoria.
3.2 Infondati devono ritenersi anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, stante la loro intima connessione, giacché con gli stessi si censura il difetto e/o l'illogicità della motivazione avuto riguardo alla ritenuta attendibilità della G.G.
Invero, di assoluta centralità, nell'economia di entrambe le sentenze di merito, è la valutazione della attendibilità della parte offesa nonché del rinvenimento di positivi riscontri alle sue dichiarazioni . Premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di
valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile a quella del testimone estraneo, può, tuttavia, essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, sent. n.
3348 del 2004, Pacca;
conf. Sez. 3, 10/7/2000, Bonaccio), la suddetta doglianza - nella
: specie appare immediatamente contraddetta dalla semplice lettura delle sentenze di primo e di secondo grado, che si diffondono in una logica e legittima valutazione del materiale probatorio, con motivazioni incensurabili in questa sede giacché rivelatrici –
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente del controllo penetrante e rigoroso cui i Giudici di merito hanno sottoposto le dichiarazioni provenienti dalla G.
4 O S C U R A T A
evidenziando, altresi, come il giudizio di colpevolezza del F. poggiasse, oltre che sulle dichiarazioni della donna, tra l'altro ritenuta maggiormente attendibile in quanto neppure costituitasi Parte Civile, su ulteriori considerazioni, non certo di secondario momento: 1) il fatto che l'episodio fosse emerso non per iniziativa della parte offesa,
ma perché un collega dell'imputato aveva notato la stranezza del comportamento di quest'ultimo nell'andare e venire con la parte lesa medesima ed il fratello e,
sospettando favoritismi a beneficio dei due, aveva segnalato la cosa al proprio
P a quel punto - si era decisa a dirigente: questi aveva interrogato la G. che
raccontare l'accaduto;
G. nonché del fratello della 2) le deposizioni del collega dell'imputato, tale ragazza: quest'ultimo, in particolare, aveva affermato di essere stato svegliato dal prevenuto alle ore 2,30 circa, di essere stato da lui invitato a controllare in giro mentre il medesimo si allontanava con la sorella e di aver, infine, notato il F. far ritorno assieme alla donna dopo circa 25/30 minuti;
3) il ritrovamento sul tetto della carrozza ferroviaria del profilattico usato dall'imputato, che rendeva del tutto implausibile la tesi difensiva secondo cui il prevenuto avrebbe avuto - circa quindici giorni prima del fatto in oggetto un rapporto sessuale a pagamento con la G.G.
Conclusivamente, con un percorso argomentativo tutt' altro che illogico, ma, al contrario, condotto in modo coerente alle risultanze processuali, i Giudici della Corte
territoriale sono pervenuti ad un giudizio di piena attendibilità della parte lesa.
A tale riguardo, giova ribadire che la valutazione della credibilità della stessa è,
comunque, pur sempre una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal Giudice, che non può essere rivalutato in sede di legittimità, a meno che il Giudice stesso non sia incorso in manifeste contraddizioni.
Tanto non può dirsi avvenuto nella fattispecie concreta, offrendo la sentenza censurata O S C U R A T A
una spiegazione oltremodo plausibile della sua analisi probatoria, non certo scalfita da elementi significativi di segno contrario. 3.3- Inammissibile deve, infine, ritenersi la censura relativa al trattamento sanzionatorio, trattandosi di motivo "nuovo", del tutto sganciato da quanto già devoluto all'esame di questa Corte con l'impugnazione principale.
4- Il ricorso va, conclusivamente, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto del gravame, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle
Ammende
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 22/1/2008 Il Presidente
Wellman
Il cons. est.
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