Sentenza 6 maggio 2015
Massime • 1
La notifica della citazione all'imputato effettuata presso lo studio del difensore d'ufficio, pur in assenza di rituale elezione di domicilio, ancorché invalida, non è inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, qualora detto difensore abbia svolto con continuità il proprio incarico, provvedendo anche alla nomina di sostituti, senza proporre alcuna eccezione al riguardo.
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- 1. Nessuna conoscenza per notifica a difensore senza rapporto effettivo? (Corte Cost., 31/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La prova di un rapporto effettivo fra difensore e assistito è necessario per verificare, nel caso di specie, se gli imputati siano effettivamente a conoscenza della vocatio in iudicium oppure, se nonostante le formalmente regolari notifiche presso il domiciliatario, gli imputati non avessero alcuna consapevolezza dell'inizio del processo a loro carico. CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 31 ANNO 2017 composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Alessandro CRISCUOLO Giudice - Giorgio LATTANZI ” - Aldo CAROSI ” - Marta CARTABIA ” - Mario Rosario MORELLI ” - Giancarlo CORAGGIO ” - Giuliano AMATO ” - Silvana SCIARRA ” - Daria de PRETIS ” - Nicolò ZANON ” - Augusto Antonio BARBERA ” - …
Leggi di più… - 2. Presunzione di conoscenza per domicilio eletto nel proceso penale (Corte cost. 31/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2019
Solo rinviato l'esame di legittimità costituzionale dei meccanismi presuntivi di conoscenza del processo penale di cui al 420 bis c.p.p. CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 31 ANNO 2017 composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Alessandro CRISCUOLO Giudice - Giorgio LATTANZI ” - Aldo CAROSI ” - Marta CARTABIA ” - Mario Rosario MORELLI ” - Giancarlo CORAGGIO ” - Giuliano AMATO ” - Silvana SCIARRA ” - Daria de PRETIS ” - Nicolò ZANON ” - Augusto Antonio BARBERA ” - Giulio PROSPERETTI ” ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Asti, nel procedimento penale a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2015, n. 37555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37555 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2015 |
Testo completo
37 55 5/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA -23/03/2015 DEL 06/05/2015 SENTENZA N. 1612/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO BEVERE -- Presidente - REGISTRO GENERALE N. 8561/2014 Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - PAOLO GIOVANNI DEMARCHI . - Consigliere - Dott. ALBENGO - Rel. Consigliere : Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN GI N. IL 07/07/1954 DELLA CHIESA ALESSANDRO N. IL 03/01/1944 TI CIRO N. IL 01/01/1966 AP SE N. IL 03/08/1962 ☑ ARRIGONI IVANA N. IL 03/08/1956 avverso la sentenza n. 442/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 25/06/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/3/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv 1 Udit i difensor Avv. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. IU Corasaniti, ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
il difensore di MM CI, prof. Filippo Sgubbi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
il difensore di PO RO, avv. Edoardo Chiacchio, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO I 1. Con sentenza del 17 luglio 2009 il Tribunale di RA condannava alla pena di giustizia gli odierni imputati per le vicende riguardanti la società calcistica U.S. RA AL s.r.l., fallita il 19 aprile 2001, in relazione ai seguenti reati: a) diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria per false comunicazioni sociali (capi 11, 20, 21, 29, 30, 31, 32) relative, fra gli altri: al bilancio 1999 approvato il 22 febbraio 2000 (capo 11); al bilancio 2000 (capo 20) e a una situazione patrimoniale fissata al 25 settembre 2000 (capo 29) approvate il 26 ottobre 2000; alle false informazioni fornite ai soci nella stessa assemblea (capo 30), con svariate modalità quali l'indicazione di ingenti crediti del tutto inesigibili verso la precedente controllante fallita e altri per oltre 13 miliardi di lire, l'azzeramento del fondo per rischi ed oneri, senza alcuna giustificazione per oltre 3 miliardi, l'indicazione di una voce per "utili in formazione" per 3,6 miliardi, producendo una fideiussione falsa in sede di istruttoria prefallimentare;
b) diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione (capi da 12 a 18; capi da 22 al 28; capi da 34 a 37 e capo 39) per pagamenti ai soci precedenti, cessione di partecipazioni, fittizi acquisti di calciatori stranieri o di immobili, dirottamenti di fondi provenienti da acquirenti di giocatori, spese per consulenze inesistenti, con annotazioni contabili false o fantasiose;
c) due ipotesi di bancarotta per distrazione di quattro autovetture, collegati ad una truffa (capi 38 e 40); d) una bancarotta fraudolenta documentale (capo 42); e) una ulteriore ipotesi di bancarotta impropria, per aver cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, in relazione agli occultamenti delle perdite, a fittizie erogazioni per consentire la distrazione di tutte le attività disponibili (capo 43). Gli imputati erano condannati rispettivamente: 2 RO IU per i reati di cui ai capi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, e 43; MM CI per i reati di cui ai capi 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 42 e : 43; EL CH SS per i reati di cui ai capi 14, 17, 24, 28, 34, 35, 36, 42 e 43; PO RO per i reati di cui ai capi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 42 e 43. AR NA era assolta dal reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., a lei ascritto al capo 18, perché il fatto non sussiste In particolare RO IU era stato amministratore di fatto e poi di diritto della società U.S. RA in alcuni periodi indicati ed amministratore della FA Financial Services Ldt., con sede in Inghilterra;
EL CH SS era dirigente della società; MM CI e PO RO erano consulenti contabili della stessa.
2. La Corte d'appello di Bologna, in seguito all'impugnazione degli imputati e del pubblico ministero, con sentenza del 25 giugno 2013, ritenuto il capo 43 (la bancarotta impropria) assorbito nelle residue imputazioni, confermava la decisione di primo grado ed affermava la responsabilità degli imputati in relazione ad ulteriori reati, rispettivamente: RO IU per i reati di cui ai capi 11, 20, 29 e 30; MM CI per i reati di cui ai capi 20, 29 e 30; EL CH SS per il reato di cui al capo 30; PO RO per i reati di cui ai capi 20 e 30. AR NA era condannata alla pena di due anni di reclusione € 2000 di multa per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., attenuato per il delitto presupposto di appropriazione indebita e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. F ' 3. Propongono ricorso tutti gli imputati.
4. RO IU propone ricorso personalmente, con atto affidato a sei motivi.
4.1 Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento alle notifiche ex art. 369 e 415-bis cod. proc. pen. e del decreto che dispone il giudizio, oggetto dell'ordinanza del 3 ottobre 2006, già oggetto di gravame. Il ricorrente evidenzia che in un primo tempo il Tribunale aveva giudicato 3 tardiva l'eccezione, in considerazione del fatto che i vizi di notifica degli atti contemplati dagli artt. 369 e 415-bis cod. proc. pen., devono essere denunciati, ex art. 181, comma 2, cod. proc. pen., prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio;
come correttamente rilevato dal Giudice dell'Appello, invece, il rilievo era esteso (e non poteva essere diversamente) anche agli atti successivi e sino al decreto che dispone il giudizio. A sua volta la Corte d'appello ha respinto l'eccezione, rilevando che l'imputato aveva eletto domicilio in Bologna alla Via Ferrarese 122/2, rendendosi poi irreperibile, per cui legittimamente la notifica era stata effettuata presso il difensore di ufficio contestualmente nominato, nella persona dell'avv. De Angelis. Il ricorrente rammenta che a suo carico erano iscritti due procedimenti poi riuniti;
che nell'ordinanza applicativa della misura cautelare del 24 ottobre 2001 egli veniva indicato anagraficamente come residente in [...]alla Via dei Mille 31, ma la misura degli arresti domiciliari era disposta presso l'abitazione in Cesena, alla Via Michelangelo n. 52 ovvero, se non eseguibile in tale luogo, in Bologna, alla Via Ferrarese 122; che in sede di esecuzione della misura e nel verbale di perquisizione (del 30 ottobre 2001) aveva eletto domicilio in Bologna, alla Via Ferrarese n. 122/2, riservandosi la nomina del difensore di fiducia;
che intanto era stato nominato difensore di ufficio l'avv. Luca Donelli del Foro di RA;
che in pari data (30 ottobre 2001) aveva nominato quale difensore di fiducia l'avv. Luca Donelli di RA, eleggendo domicilio presso il suo studio in RA alla Via Pasolini n. 4, indicazione ribadita nel corso dell'interrogatorio reso in data 7 novembre 2001; che in data 29 dicembre 2001 aveva nominato difensore di fiducia l'avv. Raffaele Sapienza, revocando ogni altro difensore, ma mantenendo il domicilio presso lo studio dell'avv. Luca Donelli;
che in data 6 aprile 2002 era stato scarcerato e, nel relativo verbale, si dava atto della residenza in Bologna, alla Via Ferrarese n. 122/2 e veniva dichiarato domicilio nello stesso luogo;
che la misura cautelare era revocata in data 10 dicembre 2012. A fronte di tutto ciò, la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era tentata l'8 aprile 2004, a Cesena, Via Ronta n. 455 ed al difensore d'ufficio, avv. Francesco De Angelis ma andava a buon fine solo per il difensore;
successivamente era tentata nell'agosto dello stesso anno in Bologna, alla Via Ferrarese 122/2; non essendo l'imputato reperibile, si procedeva ad ulteriore tentativo, ex art. 161 cod. proc. pen., al difensore di ufficio avv. Francesco De Angelis al quale, successivamente, sempre ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., erano notificati il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ed il decreto che 4 dispone il giudizio. A giudizio del ricorrente, invece, essendo il RO risultato "irreperibile di fatto" alla Via Ferrarese 122/2 di Bologna, il PM avrebbe dovuto esperire tutte le attività previste dall'art. 159 cod proc. pen., emettendo eventualmente un decreto di irreperibilità, nominando un difensore di ufficio e, quindi, notificando a quest'ultimo gli atti processuali, come avvenuto in altro procedimento. Di deduce infine l'omessa notifica al difensore di fiducia, mai revocato, avv. Raffaele Sapienza, nominato fin dal 29.12.2001. 4.2 Con un secondo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'appello del pubblico ministero: poiché in udienza il procuratore generale si è limitato a chiedere la conferma della decisione, la Corte avrebbe dovuto affermare la rinuncia all'impugnazione proposta.
4.3 Con un terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.
4.3.1 Con riferimento alla bancarotta patrimoniale, il ricorrente rileva che al momento dell'acquisizione, avvenuta nel novembre 1999, la società era già in una situazione di vero e proprio dissesto. Dunque tutte le operazioni riferibili al periodo in cui RO era amministratore del RA AL non hanno concorso al depauperamento della società, poiché non si è accertata la reale destinazione delle somme o dei beni solo apparentemente distratti, ma si è ritenuto sufficiente accertare che il denaro uscì dalle casse sociali senza alcuna giustificazione legata all'attività di impresa, anche se utilizzato per effettuare pagamenti in nero o per altre attività illecite, nell'interesse della società. Vengono poi riportati una serie di massime in materia di distrazione di questa Sezione sulla bancarotta per distrazione. Sotto il profilo soggettivo il ricorrente esclude la sussistenza del dolo, osservando che a tal fine è necessario dimostrare la coscienza e volontà di depauperare il patrimonio della società, circostanza da escludere perché ad ogni operazione presuntivamente distrattiva ha sempre fatto seguito una condotta reintegrativa, di analogo importo, del patrimonio societario e, quando ciò non è avvenuto, come nelle ipotesi contestate ai capi 22) e 23), si è avuta l'assoluzione degli imputati perché di fatto le operazioni sono state ritenute non penalmente rilevanti. Le operazioni di "ricapitalizzazione" della società mediante l'utilizzo in maniera rudimentale ed elementare del suo stesso patrimonio, dimostrano, 5 evidentemente, non un intento depauperativo ma, paradossalmente, di conservazione dei beni. I giudici di merito hanno travisato il contenuto di tutte le deposizioni rese in giudizio, non tenendo conto che ogni attività è stata posta in essere non per appropriarsi dei beni della società calcistica, ma per consentirne il prosieguo dell'attività.
4.3.2 Con riferimento alla bancarotta documentale, il ricorrente rileva che, se vi è stata falsificazione delle scritture contabili, lo scopo non era quello di ottenere un ingiusto profitto;
che la presunta tenuta irregolare delle scritture contabili, non era preordinata al fine di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio societario;
che non sono indicate quali siano le scritture contabili falsificate allo scopo di ottenere un ingiusto profitto, tanto che in sentenza si legge che "le scritture erano state tenute in maniera formalmente regolare ed il curatore era riuscito comunque a ricostruire le vicende societarie", sulla base della semplice tracciabilità degli assegni e delle movimentazioni bancarie sui conti correnti del RA Calcio e su quegli degli imputati.
4.4. Con un quarto motivo si deduce il difetto di accertamento dell'elemento soggettivo del reato, da intendersi come colpa non come dolo.
4.5. Con un quinto motivo si contesta la qualità di amministratore di fatto assunta dal RO prima di diventare amministratore di diritto, poiché non sono state ben valutate le dichiarazioni di alcuni coimputati, in base alle quali il suo ruolo doveva essere ricostruito come quella di un semplice mediatore tra la curatela fallimentare, gli amministratori giudiziari, il cosiddetto "gruppo degli ñ spagnoli" e la società Autofrigo.
4.6. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo i giudici di merito tenuto nella dovuta considerazione le dichiarazioni spontanee rilasciate nel corso del processo, il dolo di non particolare intensità ed i condizionamenti che il RO aveva subito dal mondo del AL.
5. MM CI è stato condannato in primo grado per i capi 17,23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 42 e 43 ed in appello, ritenuto il capo 43 assorbito nelle residue imputazioni, per i capi 20, 29 e 30. Il ricorso proposto dal prof. Filippo Sgubbi, nell'interesse di MM CI, è affidato a 5 motivi.
5.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606, lettera b) ed e) cod. proc. pen., per l'erronea applicazione dell'art. 223 comma 2 n. 1 della legge fall., con riferimento specifico al tema del nesso causale fra i fatti di asserito 6 falso in bilancio ed il dissesto. La Corte d'appello, ritiene che l'art. 223 comma 2 n. 1 della legge fallimentare si riferisca anche alle ipotesi di aggravamento del dissesto, quale conseguenza del reato societario, in base dall'art. 41 cod. pen., ma contraddittoriamente riconosce che non vi può essere fra falso in bilancio e dissesto un rapporto immediato e diretto di causalità materiale, poiché "operano su piani diversi"; pur tuttavia, introducendo un terzo elemento (la condotta di terzi), afferma che tale causalità si realizza attraverso l'induzione di terzi a porre in essere condotte che non avrebbero tenuto se non vi fosse stato il falso, oppure a consentire agli amministratori responsabili condotte cagionanti o concorrenti a provocare il dissesto, A giudizio del difensore sarebbe stato necessario dimostrare: -- di quali condotte di terzi si parla;
- quale efficacia causale il falso ha determinato su tali condotte altrui;
- quale efficacia causale rispetto al dissesto ha prodotto il falso e la condotta altrui. Questo a maggior ragione se si considera che al momento delle condotte di MM la società era in una condizione di irreversibile dissesto. Si richiamano a tal proposito le motivazioni della sentenza 47502/2012 di questa Sezione, che ha esaminato il delicato profilo del nesso causale nel reato di bancarotta, qualificando la dichiarazione di fallimento alternativamente come: a) "condizione obiettiva di punibilità"; b) elemento del reato, successivo alla condotta ed all'evento (astratto), B rappresentato dal "pericolo di danno per i creditori", evidenziando però che in questo caso "vi sarebbe altresì irragionevolezza con riferimento alla individuazione dell'interesse protetto dalla norma, perché a fronte di atti depauperativi la sanzione penale interverrebbe comunque solo laddove la società fallisce e dunque la tutela penale richiede la lesione e non solo la messa in pericolo dell'interesse creditorio"; c) evento del reato, che rappresenta il riconoscimento formale e giuridicamente rilevante dell'insolvenza della società, quale conseguenza (esclusiva o concorrente) della condotta distrattiva dell'imprenditore, che deve essere oggetto di indagine in concreto. Nella decisione richiamata viene sottoposta a critica la tesi giurisprudenziale della non necessarietà del rapporto di causalità tra la condotta dell'imprenditore e il fallimento (che si accompagna alla ritenuta non necessarietà del dolo a copertura dell'insolvenza), per le conseguenze assurde alle quali porterebbe: da 7 un lato non sarebbe punibile l'imprenditore che drena risorse enormi da una società dotata di un patrimonio attivo considerevole, tale da permetterle di sfuggire al fallimento;
dall'altra sarebbe invece punito con la pesante sanzione dell'art. 216 della legge fallimentare un imprenditore o un amministratore della società che moltissimi anni prima del fallimento abbia prelevato una modestissima somma di denaro (anche se l'impresa ha poi operato in attivo e pagato regolarmente i propri creditori e sia poi caduta in dissesto esclusivamente per le condotte spoliative di successivi amministratori). L'irragionevolezza della soluzione criticata viene considerata ancor maggiore, alla luce della riforma della legge fallimentare iniziata nel 2005, che ha fortemente incrementato i poteri dei creditori nella ricerca di sbocchi negoziali alle crisi dell'impresa ed ha eliminato il potere del Tribunale di attivarsi d'ufficio, sicchè oggi il fallimento rappresenta una delle tante soluzioni in cui può sfociare la crisi dell'impresa e che tale conclusione dipende in gran parte dalla volontà dei creditori, che finirebbe con l'incidere pesantemente sulla responsabilità penale dell'imprenditore.
5.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 lettera b) ed e) cod. proc. pen., per l'erronea applicazione dell'art. 223 comma 2 n. 1 della legge fallimentare, con riferimento specifico al tema del dolo. Il ricorrente rappresenta che il dolo tipico della fattispecie di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 è articolato: dolo generico, quale rappresentazione del mendacio, dolo specifico rispetto ai contenuti dell'offesa, qualificata da ingiusto profitto e dolo intenzionale di inganno dei destinatari, oltre che coscienza e volontà del dissesto, da intendersi quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. Rispetto al concorrente extraneus nel reato proprio, quale appunto è MM, a tutte le predette forme di dolo, si aggiunge anche la volontà di unire la propria condotta a quella dell'intraneo, unico profilo sul quale la Corte si limita ad affermare una "perfetta consapevolezza" di MM. Di qui la dedotta carenza di motivazione.
5.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 lettera b) ed e) cod. proc. pen., per l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., in relazione all'art. 223 comma 2 n. 1 della legge fallimentare, poiché la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi riguardanti il concorso dell'estraneo nel reato proprio, con particolare riferimento alle figure del commercialista o avvocato, che si limiti ad atti tipici della propria professione. MM è un commercialista che ha assunto le funzioni di consulente, 8 tipiche della sua professione, senza porre in essere alcuna delle attività che secondo l'interpretazione giurisprudenziale esulano da quella tipica, quali una costante complessiva azione foriera di dissesto, una costante guida tecnica nelle attività di spoliazione della società, una costante opera di regia e comando nelle : tecniche fraudolente e nelle stesure dei contratti, un ruolo propositivo e decisionale autonomo nel perseguimento degli obiettivi delittuosi, un ruolo di proposta di tecniche in grado di suscitare o rafforzare l'altrui proposito criminoso. Egli si è limitato a redigere le bozze di bilancio secondo le indicazioni degli amministratori, cioè dei soggetti attivi del reato del reato proprio, e non si e mai "spinto oltre" tale perimetro lecito e legislativamente riconosciuto.
5.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 606 lettera b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 27 Cost., non essendo stato illustrato con sufficienza e logicità l'iter logico sulla base del quale la Corte d'appello ha ritenuto la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati. Con riferimento ai capi 20, 29 e 30, si evidenzia che alla data di predisposizione e approvazione bilancio, al 30 giugno 2000, la società già si trova in stato di dissesto. Il ricorrente ricostruisce la vicenda dell'amministrazione del RA Calcio, all'epoca di EL TA, allorchè fallì la Misano Navigazioni s.r.l., il 5.3.99, la quale controllava il 99.99% del pacchetto societario, ma non fallì anche la società RA AL, benché il dissesto irreversibile si fosse già verificato;
fu nominato un amministratore giudiziario dal Tribunale, il dott. Adolfo Barbieri, che rimarrà in carica fino al settembre 1999, per mantenere in vita la società calcistica, che fu poi acquistata all'asta dalla Continental l'11.11.1999. Dopo una serie di passaggi si arriva al bilancio del 30 giugno 1999, redatto da altro commercialista e approvato il 20 febbraio 2000, per iscrivere la società al campionato, percependo i contributi federali. Il ricorrente ritiene frutto di un travisamento delle prove l'affermazione di responsabilità dell'MM per la persistenza del credito chirografario verso il fallimento della controllante per circa 1 miliardo, la persistente annotazione del credito verso TA per oltre 3 miliardi, l'azzeramento per oltre 4 miliardi del fondo rischi ed oneri per sanzioni di interessi fiscali sulla base di una rateizzazione mai formalizzata con gli uffici finanziari, la falsificazione del bilancio in relazione alla cancellazione di alcune poste di debito per oltre 176 milioni e 44 milioni di lire, con chiaro superamento della soglia di cui all'articolo 2621 cod. civ.. A suo giudizio, in definitiva, si tratta solamente di irregolarità civilistiche, 9 irrilevanti ai fini dell'articolo 2621 codice civile. Con riferimento al primo punto, si osserva che l'inesigibilità del credito di 1 miliardo non risultava da nessuna parte, tanto che nemmeno il curatore fallimentare poté verificarlo prima del 2001 ed in virtù del principio di continuità dei criteri di valutazione del bilancio lo stesso non poteva essere ritenuto del tutto inesigibile. Eppure nella proposta di bilancio del 30 giugno 2000 fu svalutato dell'89%. In relazione alla mancata svalutazione del credito verso TA, si rileva che il debitore non era un soggetto dichiarato fallito, risultava solvibile, che lo stesso curatore fallimentare riferisce di aver fatto una rogatoria per recuperare 600.000 fiorini olandesi a lui appartenenti e che la COVISOC non aveva contestato la mancata svalutazione del credito. Sul fondo oneri rischi, alla data del 7 aprile 2000 l'imputato trovò il fondo già azzerato in contabilità, per cui non fece altro che riportare i dati nella bozza di bilancio. Quanto ai debiti per fatture non contabilizzate e verso la Misano, si osserva che questi non erano riportati in contabilità e per questo non furono riportati in bilancio. Gli elementi addotti dalla sentenza nell'affermare la responsabilità dell'MM quale concorrente nel reato proprio (la convenzione con la società; l'intervento personale durante le ispezioni;
il giudizio dei sindaci;
l'opinione di IE e NI;
le ammissioni dell'imputato) dimostrano esclusivamente che MM era il commercialista della società, che non prendeva decisioni e che si limitava trasfondere i dati risultanti in contabilità nel bilancio, predisposto ogni sei mesi. Il fatto che avesse una "convenzione" con la società non dimostra affatto un particolare rapporto con il RO, ma dimostra B esclusivamente l'accordo per lo svolgimento delle proprie prestazioni professionali ad un prezzo vantaggioso per la società. Sotto altro profilo la posizione dell'MM viene confusa e sovrapposta con quella dell'altro commercialista, RO PO, che era totalmente autonoma, dava disposizioni, dirigeva l'ufficio amministrazione e non rispondeva a nessuno. Ulteriori elementi indicati nella sentenza (le dichiarazioni degli ispettori COVISOC;
le dichiarazioni dei sindaci;
le dichiarazioni di NI;
la lettera del curatore fallimentare, dott. EL Casa, alla COVISOC;
le dichiarazioni di IE;
le dichiarazioni di BE CL) dimostrano sempre e solo che MM era il commercialista della società e sono in parte travisate. 10 Con riferimento al capo 29 (approvazione della situazione contabile al 25 settembre 2000, per aver riportato utili in formazione per 3,6 miliardi di lire, senza tener conto di ammortamenti e accantonamenti di periodo) si invoca il disposto dell'articolo 2446 cod. civ.,, in base al quale la situazione patrimoniale da presentare in assemblea deve tener conto solo dello stato patrimoniale e non anche del conto profitti e perdite, ove sono compresi gli ammortamenti e accantonamenti. La delibera fu redatta da un notaio, omologata dal Tribunale civile di RA e comunque non ebbe alcuna incidenza sul dissesto, che si era già verificato. Con riferimento al capo 30 (falsa deliberazione dell'adempimento degli obblighi ex artt. 2446 e 2447 cod. civ.) vale quanto appena detto. Con riferimento al capo 17 (distrazione della somma di 200 milioni di lire in 17 assegni, emessi dall'allora amministratore OL IU, in favore di soggetti estranei alla società e che non aveva avuto alcun rapporto commerciale) si deduce travisamento delle dichiarazioni di BE CL, poiché l'MM, nell'indicare gli importi nominativi degli assegni, si limitò a riportare la volontà dell'amministratore e non diede spiegazioni, perché non era in grado di darne. Con riferimento ai capi 23, 24 e 25 (operazioni distrattive ricondotte alla i responsabilità dei consulenti da IE) si invoca il travisamento delle dichiarazioni del teste, che non ha mai ricondotto le disposizioni di emissioni di assegni ad MM. Con riferimento ai capi 26, 27 e 28 (prelevamenti di somme mediante assegni, negoziazione di un assegno del RO contabilizzato come "prelevamento da c/c a cassa;
prelevamento di somma e versamenti in favore di 1 soggetti estranei alla società ed in nessun rapporto economico-commerciale con la stessa) si contesta l'affermazione secondo cui le operazioni erano state consigliate dai consulenti contabili;
il fatto che i prelievi fatti dagli amministratori venissero registrati come crediti verso l'amministratore non può essere definito uno stratagemma, ma piuttosto un'appostazione contabile veritiera e trasparente, che ha consentito al curatore fallimentare di ricostruire la situazione patrimoniale della società. Sul capo 34 si censura l'affermazione di responsabilità, poiché l'imputato è rimasto del tutto estraneo all'operazione di finta ricapitalizzazione della società, attraverso la conclusione fittizia di tre contratti di acquisto dei diritti sportivi di tre calciatori stranieri. Sul capo 42 (bancarotta documentale) si rileva che le condotte contestate alla lettera a) sono state poste in essere da altri imputati, dopo che l'MM 11 era cessato dalla carica;
le condotte di cui alla lettera b) si riferiscono all'acquisto dei tre calciatori stranieri, nei quali nessun ruolo ebbe l'MM, ma esclusivamente la PO e il EL CH. Le fittizie consulenze sportive eseguite dalla GH e il fittizio contratto preliminare con la FA Financial Service non sono mai stati contestati all'MM, nè viene individuato un suo ruolo.
5.5 Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 606 lettera b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 117 e 133 cod. pen., per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 117 cod. pen., con motivazioni che si attagliano piuttosto all'attenuante di cui all'art. 114, mai chiesta. L'importanza dell'apporto dell'imputato non poteva essere l'unico elemento da prendere in considerazione, ma andavano valutati tutti parametri di cui all'articolo 133 cod.pen.. 5.6 Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 606 lettera b) cod. proc. pen., 62-bis, 69 e 133 cod. pen. in riferimento al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, le quali andavano considerate prevalenti;
secondo il ricorrente il giudizio è privo di motivazione, poiché richiama la pluralità degli episodi, che è elemento irrilevante alla luce del principio di unitarietà della bancarotta, e la gravità del danno, che non è dimostrata.
5.7 Con il settimo motivo si deduce violazione dell'art. 120 e 240 della legge fallimentare nonché 74 e 538 ess. cod. proc. pen., in relazione alle statuizioni civili. Il decreto di chiusura della procedura fallimentare, del quale si allega copia, fa decadere gli organi del fallimento, e, conseguentemente, le legittimazione della curatela alla permanenza della costituzione di parte civile, anche in relazione alla provvisionale.
6. Con memoria del 6 marzo 2015 il difensore dell'imputato propone due motivi nuovi.
6.1 Con il primo motivo nuovo si ribadisce la violazione dell'art. 606 lettera P b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento al tema del nesso causale fra i fatti di asserito falso in bilancio e il dissesto, come ribadito dalla sentenza 47616 del 2014 (Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683). Sulla condanna per i capi 20, 29 e 30 si osserva che la sentenza della Corte d'appello non si : confronta con gli argomenti della decisione assolutoria del Tribunale di RA sul nesso causale, come già ricordato nel primo motivo principale. Si insiste inoltre sul rispetto dell'art. 2423-bis cod. civ., in relazione alla falsità del bilancio al 30 giugno 2009, per la svalutazione del credito nei confronti della fallita Misano Navigazioni dell'89% anziché del 100%, in ossequio al principio della continuità dei bilanci. Poiché per ben due bilanci consecutivi il credito non era 12 stato svalutato e tale modus operandi aveva ottenuto l'avallo sia della COVISOC, sia del Tribunale civile di RA, la svalutazione non poteva dirsi falsa. Si ribadisce anche la mancanza di prove sulla attribuibilità all'MM dell'azzeramento del fondo rischi ed oneri.
6.2 Con il secondo motivo nuovo si insiste sulla violazione dell'art. 606 lettera b) cod. proc. pen., e 110 cod. pen., in riferimento all'affermazione di responsabilità per tutti i capi d'imputazione, per violazione dei principi che regolano il concorso del soggetto estraneo nel reato proprio, nel particolare caso del commercialista o consulente rispetto alle condotte dell'amministratore di una società. Infine si ribadiscono le doglianze in riferimento all'attenuante di cui all'art. 117 cod. pen. ed al giudizio di sola equivalenza delle attenuanti generiche (oggetto del sesto e settimo motivo principale).
7. PO RO ha proposto ricorso personalmente, deducendo la violazione dell'art. 606 lettera c) cod. proc. pen., per omessa citazione a comparire all'udienza del 26 giugno 2001 nel processo d'appello, poiché con atto del 27 ottobre 2010, comunicato via fax alla Corte d'appello di Bologna, ella nominava l'avv. Barbatelli, con revoca di ogni altro difensore ed eleggeva domicilio presso il suo studio, ma non ha la ricevuto citazione in quella sede. Ulteriore vizio processuale sarebbe nel dispositivo, che non precisa la pena irrogata.
8. AL CH SS ha proposto ricorso con atto del difensore, avv. Gian Paolo Colosimo, affidato a tre motivi.
8.1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 lettera b) ed e) ا ح cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 216 comma 1 e 223 comma 1 del r.d. 16 ل marzo 1942 n. 267, per la ritenuta sussistenza della qualifica soggettiva attiva di "dirigente", riguardo a tutte le imputazioni contestate. Si rammenta che secondo la giurisprudenza di legittimità la sussistenza della qualifica di soggetto apicale esige che l'imputato abbia esercitato le funzioni direttive con continuità nel complesso aziendale, con compiti intrinsecamente amministrativi, senza potersi riconoscere rilievo a ingerenze una tantum e prive della necessaria continuità e che fra le possibili funzioni il cui esercizio di regola compete a figura apicale, ai fini della figura in discorso, rilevano solo quelle di controllo della gestione sotto il profilo contabile e amministrativo e della organizzazione interna, mentre l'eventuale attività esterna assume rilievo ove comporti la spendita di potere rappresentativo (ovvero dichiarare di agire per conto dell'ente-impresa). La disciplina sostanziale si traduce, sul piano 13 processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive - in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi (rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti) e in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. La figura del soggetto apicale, in sostanza, è riconnessa alla figura dell'amministratore di diritto: è necessario che il soggetto goda di autonomia decisionale e di poteri di controllo, ma soprattutto che abbia il potere di adottare decisioni che investano in toto la società ed il suo futuro, e ancor più che possa programmare tali decisioni e che i terzi, esterni o interni, individuino tale soggetto come organo di direzione e di gestione. Questa impostazione trova conferma nel novellato art. 2639, comma 1, del codice civile, introdotto dall'art. 1 del D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, secondo il quale per i reati societari "al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione". La disposizione esige l'accertamento positivo di un esercizio concreto e continuo delle funzioni proprie dell'organo, sulla scorta di un duplice criterio di individuazione degli spazi di responsabilità da riservare in via diretta: uno di tipo quantitativo, la "continuità dell'esercizio"; uno di tipo qualitativo, la "significatività e tipicità dei poteri svolti". Nel concreto, dal compendio istruttorio non è emerso alcun indice sintomatico di esercizio continuativo, significativo e tipico di potestas gestionale ے س riferibile al EL CH, non riscontrandosi neppure alcuna ingerenza una tantum nella gestione della società, ma solamente compiti di consulenza inerenti il settore bancario.
8.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 lettera b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 216 comma 1 e 223 comma 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, con riferimento alla ritenuta affermazione di responsabilità per le distrazioni contestate ai capi 14), 17), 24), 28) e 35). Le imputazioni de quibus risultano accomunate dal riscontro di movimentazioni bancarie che hanno interessato un conto corrente intestato ad SS EL CH, sul quale sono transitate - dietro esplicita richiesta di IU RO somme di danaro che quest'ultimo ha distratto dalla società- 14 decotta. La difesa rammenta di aver documentato che in tutti i casi riferibili alle suddette movimentazioni è agevole rinvenire una contestuale fuoriuscita di danaro messa a disposizione - secondo quanto riferito dall'imputato in sede di esame dell'amministratore RO.- In sostanza, le provviste oggetto di imputazione risultano assoggettate a una sorta di "giro contabile" che ha come epilogo la restituzione delle medesime nella disponibilità del RO;
pertanto le condotte non integrano episodi distrattivi, ma al più di riciclaggio latu sensu;
reato questo da escludere perché il reato presupposto di bancarotta si sarebbe perfezionato successivamente, soltanto nell'aprile del 2001. 8.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 lettera b) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 216 comma 1 e 223 comma 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, con riferimento alla ritenuta affermazione di responsabilità per la bancarotta impropria da falso societario, contestata al capo 20. In proposito si ritiene che la nuova bancarotta "impropria" è stata costruita come reato con evento di danno, nel quale l'evento (ovvero il "dissesto") è collegato sul piano eziologico e volitivo alla condotta (commissione del reato societario). Il ricorrente sottopone a critica la tesi secondo la quale il solo aggravamento di un dissesto preesistente sarebbe sufficiente a integrare la nuova ipotesi, in quanto il termine "dissesto" avrebbe un significato graduabile, mentre il "fallimento" - che viene dichiarato dal Tribunale - è una situazione definitiva e cristallizzata, con la conseguenza che l'evento del reato de quo diventerebbe soltanto "quel" dissesto in relazione al quale sia stato dichiarato il fallimento, anche se "un" dissesto era già in atto al momento della realizzazione dell'illecito societario, il quale lo avrebbe pertanto esclusivamente aggravato. Censurato l'argomento letterale della diversa formulazione dei nn. 1 e 2 del না comma 2 dell'art. 223yhyy6 e richiamato l'ulteriore argomento desumibile dall'art. 224 n. 2, si osserva che il legislatore, laddove ha inteso conferire rilevanza anche all'aggravamento del dissesto, lo ha detto a chiare lettere. Ci si riferisce in particolare all'art. 224 n. 2 (che espressamente richiama la condotta che concorra a cagionare o ad aggravare il dissesto della società); si richiama anche l'argomento sistematico, per il quale dare rilievo al mero aumento di passività conduce a ravvisare ipotesi di bancarotta societaria in pressoché tutti i reati societari produttivi di danno, emersi a fallimento avvenuto, con una sostanziale obliterazione della novella del 2002, con la quale il legislatore ha chiaramente inteso circoscrivere l'ambito del delitto in esame ai soli casi in cui il 15 reato societario presupposto sia stato effettivamente causa del dissesto. Poiché nel caso di specie lo stato di dissesto è non solo pregresso, ma altresì cagionato da "altre" condotte rispetto al falso in bilancio ascritto in rubrica, l'imputazione in parola ferma restando, per i motivi spiegati, la totale estraneità di SS EL CH è comunque priva di rilievo penale. - 9. AR NA ha proposto ricorso con atto del difensore, avv. Gian Paolo Colosimo, con il quale deduce violazione dell'art. 606 lettera e) cod. proc. pen., in riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo 18, per il delitto di riciclaggio, in relazione ad operazioni di "cambio-assegno", per le quali era intervenuta assoluzione in primo grado perché il fatto non sussiste, non provenendo i cespiti da delitto, in quanto la bancarotta dell'unione sportiva si sarebbe perfezionata soltanto in prosieguo. Né sussiste con sufficiente grado di certezza la prova che l'imputata fosse consapevole che quel denaro era stato sottratto alle casse del RA in condizione di conclamato dissesto. La Corte territoriale ha invece affermato la responsabilità dell'imputata, osservando che le somme provenivano da una appropriazione indebita integrata dal RO in danno della società sportiva (e successivamente dichiarata fallita). In senso contrario si rileva che gli otto assegni circolari erano totalmente "fungibili" e privi di qualunque riferibilità all'U.S. RA e furono consegnati dal RO alla AR, senza alcun riferimento alla pregressa provenienza. Il RO, peraltro, era illo tempore legato alla AR da una relazione sentimentale;
già in passato risultava avere richiesto alla donna cortesie di "cambio-assegno" per vicende del tutto slegate a quelle contestate;
inoltre numerosi altri assegni di identica provenienza (vale a dire dalle casse dell'unione sportiva poi dichiarata fallita) risultano intestati a soggetti amici della coppia, mai attinti da alcuna imputazione (si cita il caso di AC NI). In definitiva l'elemento soggettivo è affermato sulla base del postulato per il quale l'imputata "non poteva non sapere", tralasciando illogicamente di considerare che la AR non ha svolto alcun ruolo nella società sportiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di RO IU va dichiarato inammissibile;
il primo motivo è generico. Il ricorrente, con una argomentazione piuttosto confusionaria e già per 16 questo priva del necessario requisito della specificità, chiede alla Corte di legittimità di verificare il luogo presso il quale andava tentata la notifica degli atti processuali (fino al decreto che dispone il giudizio) e l'individuazione del difensore presso il quale, successivamente, andava perfezionata la notifica ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.. 1.1 Quanto al primo punto, emerge senza alcun dubbio che il luogo di residenza e di domicilio del RO andava individuato in Bologna, alla Via Ferrarese 122/2, poiché la precedente residenza in Cesenatico, via dei Mille 31, è per stessa ammissione del RO puramente anagrafica ("di fatto non ho mai abitato li", cfr. verbale di interrogatorio del 7 novembre 2001) ed in tutte le occasioni in cui gli è stato chiesto, ha sempre dichiarato quel domicilio (oltre che nell'interrogatorio del 7 novembre 2001, in occasione della perquisizione del 25 ottobre 2001; in sede di scarcerazione 6 aprile 2002); d'altra parte proprio in Bologna, alla Via Ferrarese 122/2, l'imputato è stato sottoposto gli arresti domiciliari ed ha ricevuto la notifica il 30 ottobre 2001 della nomina di un difensore d'ufficio e dell'ordinanza custodiale. La dimora in Bologna è poi diventata sede della formale residenza dal 10 aprile 2002, come risulta dal certificato anagrafico in atti e dall'aprile 2003, pur mantenendo la residenza in loco, il RO ha di fatto liberato l'immobile unitamente alla moglie, senza comunicare il nuovo domicilio (cfr. nota della Questura di Bologna del 19 settembre 2003). Il ricorrente assume che, non avendo ricevuto in sede di scarcerazione l'avvertimento di cui all'articolo 161, comma 1, cod. proc. pen., sarebbe nulla la notifica effettuata presso il difensore, ma l'obiezione non ha pregio, poiché detto avvertimento è stato comunque formulata in occasione dell'interrogatorio del 7 novembre 2001. 1.2 Quanto al secondo punto, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. e comunque la decadenza dalla possibilità di farla rilevare oltre i termini previsti dall'art. 180 (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. 5, n. 8826 del 17 10/02/2005, Bozzetti, Rv. 231588; Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Rummo, Rv. 248401). Nel caso in esame le notifiche delle citazioni effettuate presso lo studio del difensore di ufficio, se anche invalide, non sono state inidonee a determinarne la conoscenza effettiva da parte dell'imputato, considerato che l'avv. De Angelis ha svolto con continuità l'ufficio di difensore nel corso dell'udienza preliminare, anche nominando sostituti processuali, senza nulla eccepire e ricevendo anche la notifica del decreto che dispone il giudizio.
1.3 Né il ricorrente indica il concreto pregiudizio che sarebbe a lui derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'effettivo esercizio del diritto di difesa, sicchè sotto questo profilo la doglianza è inammissibile per difetto di specificità (Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Fanciullo, Rv. 255629). Il ricorrente si è limitato ad elencare le diverse sedi presso le quali è stata tentata la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, senza darsi il minimo carico di specificare, in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'atto e all'esercizio del diritto di difesa, quale concreta lesione avesse subito dalla notificazione dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari o della richiesta di rinvio a giudizio presso lo studio del difensore di ufficio (ad esempio proporre una richiesta di rito alternativo).
1.4 Quanto all'omessa citazione del difensore di fiducia, va ricordato l'arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che て incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali positive o negative addotte a fondamento del vizio processuale. Il mancato assolvimento di tale onere determina infatti la genericità del relativo motivo, che rende inammissibile il ricorso (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; in tema di acquisizione di decreti di intercettazioni eseguite in altri procedimenti, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245). Nel caso di specie il ricorrente ha allegato un atto di nomina privo di attestazione di deposito, per cui non può dirsi assolto l'onere di cui sopra.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché è del tutto pacifico (Sez. 6, n. 19762 del 16/04/2013, M., Rv. 255171; Sez. 3, n. 1591 del 29/10/2009 dep. 14/01/2010, Calbejan, Rv. 245754) che la rinuncia - all'impugnazione e la richiesta di rigetto dell'impugnazione della parte pubblica 18 (o la semplice richiesta di conferma del provvedimento impugnato) sono fattispecie del tutto differenti sul piano sistematico, che producono effetti altrettanto diversi. Mentre infatti la rinuncia all'impugnazione comporta l'inammissibilità della stessa, con il conseguente venir meno di ogni potere cognitivo del giudice dell'impugnazione sul merito della causa, dovendo necessariamente il giudice dell'impugnazione a quel punto limitarsi a deliberare la inammissibilità dell'impugnazione e a disporre l'esecuzione del provvedimento impugnato (art. 591, comma 1, lett. d e comma 2 cod. proc. pen.), la formulazione di una conclusione di rigetto dell'appello, già proposto dalla stessa parte pubblica (anche in diversa articolazione) lascia del tutto inalterata la piena cognizione del giudice dell'impugnazione sul merito della stessa, in relazione a punti e capi originariamente devoluti, senza che tal genere di conclusione produca alcun vincolo sulla relativa decisione. La differenza sistematica è ben evidente al legislatore, che in realtà l'ha espressamente riconosciuta ed avallata. Infatti, disciplinando espressamente l'impugnazione della parte pubblica presso il giudice dell'impugnazione all'art. 589, comma 1, cod. proc. pen. prevede che la sua rinuncia possa intervenire non oltre l'inizio della discussione. Conseguentemente, una volta iniziata la discussione, con l'illustrazione e la formulazione delle conclusioni, per specifica volontà del legislatore ogni rinuncia all'impugnazione è preclusa.
3. Il terzo motivo è generico e versato in fatto. Il ricorrente contesta di aver causato il dissesto della società con le condotte contestate, poiché il RA AL al momento dell'ingresso nella società del RO era in stato di decozione. In tal modo non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, la quale fa riferimento ai miliardi di lire di contributi e diritti televisivi che con la partecipazione ai due successivi campionati la società incassò ed al fatto che a causa delle ulteriori distrazioni (che anche in questa sede non vengono individualmente, ma solo complessivamente e genericamente contestate) fu impossibile la ricapitalizzazione e furono causati ingenti danni alla massa dei creditori sociali;
pur a fronte di censure in appello parimenti generiche, si fa riferimento a personali appropriazioni di somme importanti, volte al profitto ed ai conti personali del RO o di altri soggetti (ad esempio l'indebita erogazione di 900 milioni di lire all'amministratore, risultata dall'ispezione COVISOC). Il ricorrente, lungi dal censurare la motivazione sotto il profilo dell'illogicità manifesta o della contraddittorietà, si limita a riproporre la tesi già sottoposta alla Corte d'appello di aver solo "movimentato" le somme a disposizione della società, senza alcun 19 intento distrattivo o depauperativo e di non aver cagionato il dissesto della società, riconducibile alla precedente gestione. Va a tal proposito ricordato che, sotto il profilo oggettivo la giurisprudenza di questa Corte da oltre un cinquantennio sostiene, ad eccezione di un'isolata pronuncia (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, TA, Rv. 253493) che non è previsto, nel reato di bancarotta fraudolenta sia propria (ex art. 216 legge fallimentare) sia impropria (ex art. 223, comma 1 L. Fall., che si richiama precisamente ai fatti preveduti nell'art. 216), il requisito del nesso di causalità tra condotta distrattiva e fallimento. Non è previsto, cioè, dalla lettera della legge, che punisce "l'imprenditore che ha distratto" e non già "l'imprenditore che ha cagionato il fallimento" e non è previsto nemmeno dalla ratio delle norme che intendono punire la condotta distrattiva in ragione non già della sua effettiva dannosità, ma della sua pericolosità per la tutela del bene giuridico protetto, anche prima dell'intervento del giudice che emette la sentenza di fallimento. Si punisce, cioè, il pregiudizio agli interessi della massa dei creditori non già per effetto dell'insolvenza, bensì per effetto dell'ingiustificato depauperamento del patrimonio della società che deve servire a garantire i loro crediti Anche sotto il profilo soggettivo il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, di cui agli artt. 216 e 223, comma primo, L.F., non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446). Quanto alla bancarotta documentale, poi, la doglianza è ancora una volta generica, laddove sottolinea che non sono state individuate le scritture contabili falsificate allo scopo di ottenere un ingiusto profitto, riproponendo un argomento R già contrastato efficacemente dalla sentenza impugnata, la quale richiama le imputazioni contenenti le precisazioni richieste e precisa che la tenuta delle scritture contabili era solo formalmente regolare, giacchè solo a seguito delle ispezioni di organismi esterni e sulla base delle indagini del curatore e della Guardia di Finanza è stata possibile la ricostruzione degli effettivi movimenti contabili in entrata ed in uscita. ་ ་ ཀ ་ 4. Ancora generico è il quarto motivo, nella parte in cui denuncia un difetto di accertamento dell'elemento soggettivo del reato in tutte le fattispecie di bancarotta, senza alcuna argomentazione al riguardo.
5. il quinto motivo è versato in fatto, poiché si censura la valutazione della 20 prova dichiarativa rappresentata dalle dichiarazioni di alcuni coimputati, senza però denunciarne alcun travisamento. E deposizioni sono state giudicate dalla Corte territoriale coerenti, specifiche e fra loro convergenti, oltre che supportate : dalla documentazione bancaria rinvenuta ed idonee a dimostrare il ruolo di di fatto del RO prima dell'ingresso formaleamministratore nell'amministratore della società.
6. Il sesto motivo è manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche è fondato sulla gravità oggettiva della condotta: i reati sono stati commessi con tecniche raffinate, con l'ausilio di società estere, falsificazioni di documenti e di bilanci, ingenti distrazioni a titolo personale ed il danno cagionato è stato rilevante. Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata;
d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di MM CI va rigettato. Anche MM propone il tema del nesso causale tra condotta e dissesto, riprendendo anche nel primo motivo nuovo, ma entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Sulla questione si può aggiungere, a quanto già si è detto, che la difesa, nell'affermare il necessario rapporto di causalità, deve prospettarlo come relazione tra la condotta distrattiva e il dissesto, che è il solo evento naturalistico in ipotesi rappresentabile e accertabile dall'imprenditore, a differenza della sentenza dichiarativa di fallimento, che è circostanza dipendente da una determinazione e valutazione di soggetto diverso, quale il Tribunale. A tale rappresentazione va opposto, però, che la norma fallimentare di cui ci si occupa (e cioè l'art. 216 L.Fall., e l'art. 223, comma 1 che a quella si richiama) valorizza testualmente la sola "dichiarazione di fallimento" ossia la emissione del corrispondente provvedimento giurisdizionale e non anche l'evento naturalistico del dissesto, che non è neppure menzionato nelle fattispecie citate. Ne consegue che la dichiarazione di fallimento non può essere considerata, con riferimento alle fattispecie sopra ricordate, evento del reato di bancarotta, posto che questo è integrato dalla condotta depauperativa, la quale costituisce un comportamento che la stessa dottrina definisce sempre "a rischio" per l'imprenditore, tanto che questi può essere sottoposto, in relazione alla detta condotta, all'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'art. 238, comma 2 L. Fall., anche prima della 21 dichiarazione di fallimento, sempre che ricorrano le condizioni in essa previste. Tra l'altro è anche utile ricordare che, dal punto di vista strutturale, la dichiarazione di fallimento non può essere posta in relazione di causalità, all'interno delle diverse ma omologhe figure di bancarotta post-fallimentare e di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che nel primo caso il fallimento non è certamente l'evento ma il presupposto della condotta e, nel secondo caso, appare naturalisticamente assai difficile se non impossibile concepire il fallimento stesso come evento della sola irregolare tenuta delle scritture.
8. Il secondo motivo è infondato. Come questa Corte ha già affermato, con orientamento condiviso dal Collegio, in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 42257 del 06/05/20143, Solignani, Rv. 260356; Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804). La Corte di merito ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, argomentando la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati imputati ad MM sulla base del ruolo svolto nelle operazioni di cui al capo 17, di diretto compartecipe delle modalità fraudolente di prelievo dei conti del RA AL (tanto da recarsi in Svizzera per la falsa operazione di acquisto di tre calciatori stranieri) e, più in generale di una presenza continua e di un autonomo specifico compito nella redazione dei bilanci e delle appostazioni contabili;
motivazione che dà conto in maniera adeguata del rafforzamento del proposito criminoso dei coimputati.
9. Ne consegue l'infondatezza anche del terzo motivo (ripreso nel secondo motivo nuovo), riguardante il concorso dell'estraneo nel reato proprio, perché il ruolo svolto dall'MM non può certo definirsi quello di un mero consulente, che si è limitato a redigere le bozze di bilancio secondo le indicazioni degli amministratori. Come si è detto l'imputato è andato ben oltre, poiché, come è emerso anche dalle deposizioni dei testi, questi diede un apporto significativo aell'ideazione ed anche alla realizzazione delle distrazioni. Va sul punto ribadito che concorre, in qualità di extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell'amministratore di diritto della società dichiarata fallita, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori e lo assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero svolga attività dirette a garantirgli l'impunità o a rafforzarne, con il proprio ausilio e con le 22 proprie assicurazioni, l'intento criminoso (Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Albasi, Rv. 257566; Sez. 5, n. 39387 del 27/06/2012, Ferrantelli, Rv. 254319). 10. ΙΙ quarto motivo (da esaminare congiuntamente al relativo approfondimento nel primo motivo nuovo) è inammissibile perché versato in fatto. Il ricorrente, sotto la lente del vizio di motivazione e della erronea applicazione dei principi sul concorso di persone nel reato, ripercorre le singole imputazioni, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti, fondata su una diversa lettura delle prove, delle quali viene talvolta denunciato il travisamento in modo inammissibile ed attraverso l'introduzione di elementi non presi in esame dalla sentenza impugnata. 10.1 È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che questo non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. 10.2 Sul punto va ancora precisato che l'illogicità della motivazione censurabile può essere solo quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto. Infatti il sindacato demandato alla そ Corte di Cassazione si limita al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Deve inoltre aggiungersi che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. 10.3 Sintetizzando sul punto, si è detto che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente 23 apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate - da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. 10.4 Alla Corte di Cassazione non è quindi consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) e non possono dar luogo all'annullamento della sentenza le minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789). 10.5 Ciò premesso, sono inammissibili, perché non consentite, le doglianze del ricorrente riguardanti il capo 20, perché fondate su una diversa ricostruzione dei dati di fatto, come anche quelle riguardanti i capi 26, 27 e 28. 10.6 Con riferimento ai capi 23, 24 e 25 l'inammissibilità deriva dall'aspecificità del dedotto travisamento della prova dichiarativa (teste IE). In proposito deve infatti rammentarsi che, ai sensi delle modifiche apportate all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. pen.p., il vizio di motivazione rilevante può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche "da altri atti del processo", purché siano "specificamente indicati nei motivi di gravame". Ciò comporta, in altre parole, che all'illogicità intrinseca della motivazione (cui è equiparabile la contraddittorietà logica tra 3 24 argomenti della motivazione), caratterizzata dal limite della rilevabilità testuale, si è affiancata la contraddittorietà tra la motivazione e l'atto a contenuto probatorio. L'informazione "travisata" (la sua esistenza inesistenza) o non considerata deve, peraltro, essere tale da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Inoltre, la nuova disposizione impone, ai fini della : deduzione del vizio di motivazione, che l'atto del processo sia, come già ricordato, "specificamente indicato nei motivi di gravame". Sul ricorrente, dunque, grava, oltre all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali che intende far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione. Non di meno deve ancora ribadirsi che, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko, Rv. 253073; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023). Nel caso di specie il ricorrente non si è conformato agli illustrati principi, atteso che le dichiarazioni asseritamente mal valutate dalla Corte territoriale sono insufficientemente indicate nel ricorso (il ricorrente si limita a riportare un brano dell'interrogatorio, a pagina 32-33 del ricorso): dunque non sono né riportate integralmente, né sono allegati, in alternativa, i relativi verbali. In ogni caso non viene indicata la ragione per cui il presunto travisamento delle dichiarazioni di IE sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774) 10.7 Un discorso analogo può farsi rispetto al capo 17, in relazione alle dichiarazioni della teste BE DI. 10.8 Più in generale sono inammissibili le doglianze riguardanti la posizione dell'imputato nella società, come ricostruita dai giudici di merito, poiché in definitiva riguardanti la valutazione delle prove (le dichiarazioni degli ispettori COVISOC;
le dichiarazioni dei tre sindaci ON, SS e Di CO;
le dichiarazioni di Roberto NI;
ancora le dichiarazioni di IE e di 25 BE DI), senza evidenziare alcuna reale manifesta illogicità о contraddittorietà della motivazione. 10.9 Quanto ai capo 29 e 30, va rilevata ancora una volta la genericità della doglianza, poiché il ricorrente invoca il meccanismo normativo di cui all'articolo 2446 cod. civ., limitandosi a riportare le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo interrogatorio. 10.10 In ordine al capo 34 (finta ricapitalizzazione della società, attraverso la conclusione fittizia dell'acquisto di tre calciatori stranieri) le doglianze difensive attengono ancora una volta alla valutazione della prova, poiché si attribuisce un diverso valore alla presenza dell'MM in Svizzera ed al foglio di appunti riassuntivo dell'intera operazione indirizzato a PP e O" (corrispondenti a RO e EL CH) recante una sigla che l'imputato non negò essere sua. Il "manifesto travisamento della prova" dedotto dal ricorrente sul punto va escluso, poiché in sentenza sono riportate esattamente le parole dell'imputato ("sembrerebbe la mia sigla"). 10.11 Infine in ordine alla bancarotta documentale (capo 42) ancora una volta le doglianze attengono a profili fattuali o di valutazione della prova: basterà ricordare ancora una volta la vicenda riguardante il fittizio acquisto di calciatori stranieri, indicato alla lettera b) della contestazione. 11. Il quinto motivo di ricorso (ribadito nei motivi nuovi) è generico, poiché si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 117 cod. pen., ma non si indica qual è il reato diverso per il quale il giudice avrebbe dovuto ridurre la pena. B L'art. 117 cod. pen. disciplina l'ipotesi di concorso di persone in reati che richiedono l'esistenza di una speciale qualifica o funzione da parte del soggetto attivo del reato e trova fondamento nella necessità di evitare - nel quadro della che alcuni siano puniti per un reato concezione unitaria del reato concorsuale- ed altri per un diverso titolo, unicamente perché abbiano interferito particolari qualità di un concorrente (o particolari rapporti di costui con la persona offesa). Peraltro, l'ipotesi prevista dalla norma è solo quella in cui il fatto commesso dall'estraneo costituirebbe comunque reato anche in mancanza della qualifica di pubblico ufficiale, rivestita dall'autore principale. Quando, invece, l'azione del concorrente è di per sè lecita e l'illiceità dipende dalla qualità personale di altro concorrente, trova applicazione la norma generale di cui all'art. 110 cod. pen. (Sez. 1, n. 39292 del 23/09/2008, Letizia, Rv. 241129). È, poi, da sottolineare che il richiamo operato dall'art. 117 cod. pen. alle condizioni o alle qualità personali del colpevole (o ai suoi rapporti con l'offeso) 26 non si riferisce ad uno qualsiasi dei concorrenti, ma ad un concorrente che agisca in maniera analoga a quella che, nei casi di esecuzione monosoggettiva dell'illecito, contraddistingue l'autore tra le persone che concorrono nel reato. Occorre, perciò, operare una distinzione a seconda che si tratti di concorrenti che agiscono nello stesso modo che se fossero gli autori esclusivi del fatto criminoso ovvero di concorrenti che restano in una posizione subordinata e accessoria: se l'intraneo rientra nella prima categoria, si ha mutamento del titolo del reato, altrimenti la qualità di intraneo non determina alcuna modificazione sulla qualificazione giuridica del fatto. 12. Il sesto motivo di ricorso (ribadito nei motivi nuovi) è manifestamente infondato: il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche è fondato sulla gravità della condotta sotto il profilo soggettivo, poiché si evidenzia l'uso di notevoli competenze tecniche, compreso il ricorso a società estere ed il notevole apporto fornito al RO, vero "dominus" delle operazioni. Tale valutazione è sicuramente personalizzata e non astratta, come sembra affermare il ricorrente;
d'altra parte va ricordato che per assolvere all'obbligo di motivazione non è necessario che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. o quelli prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, con l'indicazione delle ragioni e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). 13. Anche il settimo motivo va rigettato, poiché come osservato dalla Seconda Sezione civile di questa Corte in relazione al processo civile, con principio valido anche in sede penale, se è vero che la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato "in bonis" al curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura, tale principio non vale per il giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio ed al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. sicché non è consentito il deposito di documenti attestanti la chiusura del fallimento. D'altra parte non vi è prova della notifica del decreto di chiusura alla curatela fallimentare. 14. Il ricorso di PO RO è inammissibile. La doglianza riguardante l'omessa citazione per il giudizio di appello è generica, secondo quanto già osservato a proposito del ricorso di RO 27 IU, poiché all'atto di impugnazione è allegata la fotocopia di un fax, indirizzato "al presidente della I sez. pen. Dr. Carta" che non attesta il deposito in cancelleria di un atto di nomina prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello. 14.1 Quanto alla doglianza riguardante l'omessa indicazione in dispositivo della pena applicata in appello, la doglianza è manifestamente infondata, poiché in motivazione (pagina 29) si chiarisce che la condanna per i fatti di bancarotta impropria societaria non ha influito sulla pena in concreto irrogata, anche in considerazione del fatto che all'aggiungersi di capi positivamente accertati fa da contraltare il ritenuto assorbimento del capo 43 negli altri capi di bancarotta impropria societaria e per distrazione. D'altra parte è del tutto evidente che anche laddove l'omissione denunciata vi fosse stata, difetterebbe l'interesse dell'imputata a vedersi applicare una pena maggiore. 15. Il ricorso di EL CH SS va rigettato. 15.1 il primo motivo, con il quale si contesta la qualifica attiva di "dirigente" dell'imputato, sostanzialmente riproponendo le censure formulate col primo motivo d'appello, è inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., poiché sulla questione la Corte territoriale si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità. Con riferimento specifico alla questione, la Corte d'appello ha evidenziato che il ruolo apicale dell'imputato in maniera continuativa si desume dalle dichiarazioni dei sindaci ON e SS, per il quale EL CH faceva le veci di RO nell'ultimo periodo e comunque ne faceva da portavoce, dicendo di rappresentarlo;
dalle parole di IE, che ne descrive l'attività ("dirigeva un po' il tutto" ed aveva un proprio ufficio, pur non rivestendo alcuna carica formale;
seguiva la questione finanziaria del RA AL;
teneva i rapporti con le banche); dal coinvolgimento diretto nella vicenda dell'acquisto dei tre calciatori stranieri;
dal ruolo di amministratore ("direttore") della FA, che alla fine del 2000 deteneva tutto il capitale del RA AL;
dal rinvenimento della documentazione e degli ordini di pagamento estero su estero presso di lui;
dalla ricezione di numerosi assegni tratti sui conti della società che poi versò su 28 propri conti o cambiò per il RO;
dalla stipulazione del preliminare per l'acquisto di immobili da parte del RA AL. Il motivo di ricorso non si confronta in alcun modo con tutti questi argomenti, limitandosi a proporre una rassegna di principi giurisprudenziali in ordine agli elementi che consentono di individuare in un soggetto il ruolo di amministratore di fatto. 15.2 Anche il secondo motivo è generico, poiché ripropone la medesima tesi già contrastata dalla decisione impugnata, con argomentazioni del tutto ignorate dal ricorrente: il cambio di assegni circolari è del tutto implausibile e la restituzione delle somme al RO non esclude la distrazione, atteso che il denaro non fu impiegato per scopri conforme all'oggetto sociale del RA AL. Quanto al reato di riciclaggio, il coinvolgimento dell'imputato nella gestione complessiva degli affari sociali e nelle singole operazioni illecite giustifica l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nei reati. 15.3 Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente ha censurato la condanna per il reato di cui al capo 20 (bancarotta impropria da reato societario) evidenziando l'errore della Corte territoriale nel ritenere sussistente il reato in questione facendo riferimento al mero "aggravamento" del dissesto, laddove invece l'art. 223 comma 2 n. 1 della legge fallimentare richiede la "causazione" del dissesto. 15.3.1 Va premesso che il delitto di bancarotta fraudolenta impropria è oggi strutturato come delitto doloso di danno e come reato complesso di evento, rispetto al quale un reato societario tra quelli espressamente previsti dal legislatore ed assunto come elemento costitutivo deve essere causa o concausa del dissesto societario, anche se il momento consumativo del reato è da individuarsi nella dichiarazione di fallimento. La fattispecie, nella sua originaria formulazione, era fortemente sospetta di illegittimità costituzionale, poiché collegava la più grave sanzione prevista dall'art. 216 alla semplice realizzazione di uno dei fatti indicati negli articoli del codice civile richiamati (la cui selezione era giudicata irragionevole, poiché non sempre i fatti erano collegati alla tutela diretta dei creditori sociali) ed al fatto che la società fosse successivamente stata dichiarata fallita (e dunque sulla base di un dato del tutto sganciato dalla condotta e dal suo autore). 15.3.2 Il legislatore, con la riforma dei reati societari di cui al D. Lgs. 61/2002, è intervenuto sulla bancarotta impropria societaria fraudolenta sotto una duplice profilo: in primo luogo nella scelta dei reati societari presi in considerazione, ovverosia i nuovi artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 del codice civile, tutti funzionalmente connessi alla tutela 29 patrimoniale dei creditori;
in secondo luogo intervenendo sulla struttura della fattispecie, trasformata da reato di pericolo presunto in reato di danno, poichè attualmente si risponde del reato solo laddove, con la commissione di uno dei reati societari ad hoc indicati, i soggetti attivi di cui all'art. 223, comma 1, "hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa". E anche evidente la ragione per la quale il legislatore abbia preferito identificare come evento il dissesto finanziario anzichè la dichiarazione di fallimento, giacchè senza dubbio solo il primo può assumere il ruolo di evento in senso naturalistico della fattispecie e non anche il secondo, non essendo possibile tracciare un rapporto causale tra le condotte incriminate e la sentenza dichiarativa del fallimento. 15.3.3 La Corte territoriale, riformando la pronuncia assolutoria del Tribunale sul punto, ha fatto riferimento al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il reato in questione sussiste anche nell'ipotesi in cui la condotta di una delle anzidette persone abbia aggravato una situazione di dissesto già esistente (Sez. 5, n. 8413 del 14 del 16/10/2013, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17021 del 11/01/2013, Garuti, Rv. 255090; Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Ferrante, Rv. 261759; Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014, Alfano, Rv. 260394; da ultimo Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014 - dep. 15/04/2015, Geronzi, non massimata). A tale conclusione, secondo le decisioni indicate, conduce il dato letterale della norma incriminatrice, che individua le condotte rilevanti in quelle che abbiano anche "concorso a cagionare" il dissesto e la considerazione della naturale progressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un'impresa. Quanto al primo punto, si è affermato che ai fini della configurabilità del reato di bancarotta da reato societario rilevano anche condotte che non abbiano da sole determinato, ma come testualmente prevista dalla norma, abbiano "concorso" a cagionare il dissesto, sia aggravando l'effetto di cause preesistenti, sia inserendosi in una serie di fattori intervenuti anche successivamente. Quanto al secondo aspetto, si è osservato che la situazione che viene in conto nell'art. 223 comma 2 n. 1 della legge fallimentare è il "dissesto" come effettivamente concretizzatosi al momento della formale apertura della procedura concorsuale, rimanendo dunque irrilevante che al momento della consumazione della condotta e della produzione dei suoi effetti già fosse in atto una situazione di dissesto sulla quale la medesima condotta incide solo aggravandola (così espressamente Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014 - dep. 15/04/2015, Geronzi, cit.); ciò che rileva è lo stato di dissesto penalmente 30 rilevante, cioè quello che accertato con la sentenza di fallimento e non semplicemente lo stato di decozione dell'impresa, in assenza di un provvedimento giudiziale che ne accerti la consistenza e l'importo, dichiarando il fallimento della società. 15.3.4 Il ricorrente richiama la posizione prevalente in dottrina, secondo la quale l'aggravamento di un dissesto preesistente è cosa ben diversa dalla sua causazione;
si evidenzia inoltre un dato letterale di grande forza suggestiva, fondato sul confronto tra l'art. 224 e l'art. 223 della legge fallimentare. Il vigente art. 224 comma 2, n. 2 sottopone a sanzione penale quelle condotte, degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, dichiarate fallite, i quali hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge;
dunque la disposizione adopera il concetto "aggravamento del dissesto" che non è richiamato dall'art. 223 cpv. n. 1 legge fallimentare, sì che si potrebbe concludere che il legislatore quando ha voluto prendere in considerazione l'evento aggravamento del dissesto», lo ha fatto richiamandolo espressamente. Di conseguenza, qualora venga commesso un reato societario e questo si limiti ad essere causa o concausa di un «aggravamento» del dissesto, troverebbe applicazione solo la meno grave sanzione prevista dall'art. 224 cpv. n. 2 della legge fallimentare. k 15.3.5 Va dato atto che esistono argomenti che militano in favore di questa opzione interpretativa. In primo luogo viene in rilievo il principio di frammentarietà della tutela penale, diretta conseguenza del principio di legalità previsto dalla Costituzione (art. 25, comma 2), per il quale le fattispecie incriminatrici tutelano il bene giuridico solo contro specifiche forme di aggressione, sicchè rientra nella fisiologia del sistema penale che vi siano vuoti di tutela. Peraltro sotto questo profilo si rileva che le condotte previste dall'art. 223, comma 2, n.1 sono comunque sottoposte a sanzione penale, sia pure più lieve, dal codice civile, per cui ciò che viene in rilievo, in questo caso, è solamente l'applicazione della più grave sanzione prevista per la bancarotta da reato societario. In secondo luogo va considerato che secondo la teoria dell'interpretazione giuridica il criterio letterale, fondato sull'analisi delle parole del testo di legge, con rispetto delle regole semantiche e sintattiche, deve ritenersi sempre prevalente quanto meno in materia penale su quello logico, sistematico o - teleologico, finalizzato alla ricerca della direzione di senso del testo di legge all'interno del complessivo sistema logico-normativo. 31 In terzo luogo l'interpretazione letterale garantisce maggiormente la certezza del diritto, sotto il profilo della prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle proprie azioni: come recentemente ribadito anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza del 14 aprile 2015 - Ricorso n. 66655/13 - Contrada c. Italia) per effetto dell'art. 7 della Convenzione "la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questo requisito è soddisfatto se la persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, se necessario con l'assistenza dell'interpretazione che ne viene data dai tribunali e, se del caso, dopo aver avuto ricorso a consulenti illuminati, per quali atti e omissioni le viene attribuita una responsabilità penale e di quale pena è passibile per tali atti”. 15.3.6 Pur a fronte delle obiezioni fin qui esaminate, il Collegio ha ritenuto di ribadire l'interpretazione consolidata della Sezione, che equipara l'aggravamento del dissesto alla sua causazione, sulla base delle medesime considerazioni prima sviluppate;
in particolare va precisato il concetto di "dissesto", da non intendersi in senso economico, poichè in quanto tale non offende alcun bene giuridico, na rappresenta semplicemente l'esito della crisi economica dell'imprenditore, ma che va inteso in senso giuridico, come quello accertato con la sentenza dichiarativa di fallimento. Quanto all'obiezione di carattere letterale, il Collegio ha ritenuto che l'adozione del criterio interpretativo letterale conduca ad un risultato irragionevole, lasciando ingiustificatamente orfana di sanzione penale una condotta comunque incidente sullo stato di dissesto mediante aggravamento dello stesso. Si è in altri termini ritenuto che i criteri di interpretazione della norma siano tutti sullo stesso piano, per cui non può affermarsi in linea di principio una prevalenza di quello letterale su quello sistematico. Il Collegio ha così sviluppato una lettura sistematica della norma, che tenga conto della disciplina del concorso di cause di cui all'art. 41 cod. pen., applicando la quale assumono rilievo ai fini della responsabilità penale nel caso di bancarotta fraudolenta impropria, anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente contenuto nella norma predetta, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo, assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato. La differente formulazione delle due norme (art. 223, comma secondo, n. 1, nell'attuale formulazione dettata con d.lgs. 61/2002, e art. 224 legge fall.) 32 appare quindi verosimilmente ascrivibile alla loro redazione in tempi diversi, che può giustificare il mancato richiamo espresso in quella più recente all'aggravamento del dissesto, comunque sottinteso in base ai principi generali sul concorso di cause sopra richiamati. 16. Il ricorso di AR NA è inammissibile. 16.1 La ricorrente contesta la condanna per il delitto di riciclaggio sotto il profilo oggettivo e soprattutto soggettivo, in relazione al reato presupposto, che la Corte territoriale ha individuato nell'appropriazione indebita integrata dal RO in danno della società sportiva successivamente dichiarata fallita;
la ricorrente evidenzia in senso contrario la relazione sentimentale fra i due, le precedenti cortesie di cambio-assegno, le analoghe condotte di altro soggetto (mai sottoposto ad indagini) per somme superiori. 16.2 La doglianza è generica, poiché non si confronta con gli elementi evidenziati in motivazione, in relazione alla consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni riciclati: la donna, moglie di EL CH, all'epoca aveva una relazione sentimentale e conviveva con il RO;
era a conoscenza di precedenti bancarotte nelle quali il compagno era stato coinvolto insieme a lei;
aveva ricevuto contestualmente otto assegni circolari di 19 milioni di lire o di taglio inferiore (per sfuggire alle norme antiriciclaggio) emessi a favore di persone diverse;
nella cassaforte dell'imputata era custodita la documentazione inerente il passaggio di quote dell'U.S. RA tra Autofrigo e FA, compreso il pagamento di 200 milioni di lire, importo cambiato dalla AR;
non c'era alcun motivo di cambiare degli assegni circolari con assegni di pari importo per incassarli, se non per ostacolare l'identificazione della loro provenienza. 17. In conclusione, per le ragioni esposte, i ricorsi di MM CI e EL CH SS vanno rigettati, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali;
i ricorsi di RO IU, PO RO e AR NA vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., e per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.00,00.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di MM CI e EL CH SS, che condanna al 33 pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di RO IU, PO RO e AR NA, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2015 Il consigliere estensoreconsigliere Il presidente A Bevere Fer enc Haba Antonio Bevere DEPOSITATA IN CANCELLERIA adel 16 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ven 34