Sentenza 27 giugno 2012
Massime • 1
Concorre in qualità di "extraneus" nei reati di bancarotta patrimoniale e documentale il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi o di confusione contabile dell'imprenditore, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolga attività dirette a garantirgli l'impunità o a rafforzarne, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'intento criminoso.
Commentario • 1
- 1. Testimone irreperibile, prova .. superflua (Cass. 8422/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020
E' viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, n. 2511 del 24/11/2016, rv. 269050). La legge preveda solo la revoca delle prove superflue: il diritto di difendersi provando, pertanto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2012, n. 39387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39387 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 27/06/2012
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1729
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 10704/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL IB N. IL 03/08/1944;
2) SO AN N. IL 29/08/1937;
avverso la sentenza n. 255/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 16/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio delle statuizioni relative al US e annullamento senza rinvio per prescrizione dei reati addebitati alla LL;
Udito per la parte civile l'avv. Anna Maria Ferretti. Udito il difensore avv. Fabrizio Di Paola.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 16 dicembre 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca del 21 maggio 2008 che aveva condannato LL RI e US ON, la prima quale vicepresidente del consiglio di amministrazione e il secondo per aver cooperato quale consulente contabile nella gestione della società cooperativa S.S. Crocifisso di Rifesi, posta in liquidazione e poi dichiarata in stato d'insolvenza il 18 dicembre 2001, per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale la LL e il US per la sola bancarotta documentale.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, lamentando:
LL RI.
a) una violazione di legge e una mancanza di motivazione in ordine alla affermata insussistenza dell'immanenza nella carica di consigliere di amministrazione con ricadute sulla sussistenza dell'elemento soggettivo degli ascritti reati;
b) una violazione di legge in merito all'accertamento della data del commesso reato con ricadute in merito all'intervenuta prescrizione. US ON;
a) una violazione di legge e una illogicità della motivazione in merito alla affermata sussistenza del concorso dell'extraneus nella ritenuta condotta di bancarotta documentale;
b) un travisamento della prova in merito all'affermazione del "costante contatto" tra il ricorrente e il Presidente della società decotta, della conoscenza circa la fittizietà dell'operazione di acquisto di macchine agricole, delle annotazioni contabili riguardanti rimborsi di anticipazioni ricevute dai soci;
delle anomalie contabili in tema di ammortamenti;
delle annotazioni contabili in tema di interessi passivi;
della mancata annotazione delle diminuzioni del patrimonio;
della predisposizione dei verbali assembleari;
c) una violazione di legge in merito all'accertata sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale;
d) una contraddittorietà della motivazione in ordine all'avvenuto proscioglimento per la bancarotta fraudolenta per distrazione e non anche per la bancarotta fraudolenta documentale;
e) una mancanza di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico dell'ascritto reato;
f) una violazione di legge in merito alla mancanza in atti della sentenza di accertamento dello stato d'insolvenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e non meritano accoglimento.
2. Giova premettersi, in diritto, come, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, sia ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si faccia uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva, esso possa essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo Giudice (v. da ultimo, Cass. Sez 4^ 3 febbraio 2009 n. 19710.) Nel caso di specie, invece, il Giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione della affermazione della penale responsabilità. Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regga al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova.
La motivazione della suddetta decisione, inoltre e con assorbente considerazione, appare logicamente sviluppata ed ispirata ai principi propri delle contestate fattispecie, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte.
D'altro canto, a fronte del convincimento logicamente espresso dal Giudice del merito, richiedere a questa Corte di legittimità una rilettura delle risultanze processuali costituisce sintomo evidente della non fondatezza del ricorso stesso.
3. Quanto al primo motivo del ricorso LL, si osserva come i Giudici del merito abbiano logicamente motivato in merito alla presunta "inconsapevolezza" dell'odierna ricorrente nella gestione dell'attività della società decotta giungendo logicamente a sostenere, di converso, come la stessa, sebbene non coinvolta a tempo pieno nella gestione societaria avesse ripetutamente sottoscritto, nella sua qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione, documenti attestanti l'intervenuta attività distrattiva, in particolare, dei macchinari agricoli ricevuti mediante un finanziamento regionale (v. pagine 4 e 5 della motivazione).
4. Del tutto pretestuoso è poi il secondo motivo di ricorso, in quanto tende a "retrodatare" il tempus commissi delicti, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta prescrizione, ad un momento del tutto non corretto e cioè alla cessazione dei fatti distrattivi. Si afferma, viceversa, pacificamente come in tema di bancarotta la data di consumazione del reato vada riportata al momento della declaratoria del fallimento ovvero dello stato di insolvenza e non già a quello dei singoli comportamenti posti in essere in precedenza: invero, detta declaratoria è elemento costitutivo del reato e non condizione di punibilità, il che comporta che la decorrenza del termine prescrizionale abbia inizio a partire dalla medesima (v. Cass. Sez. V 25 marzo 2010 n. 20736). Ecco, quindi, che applicando il termine prescrizionale novellato (anni dodici e mesi sei), a cagione dell'emanazione della sentenza di prime cure dopo la novella di cui alla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (v. Cass. Sez. Un. 29 ottobre 2009 n. 47008), ne deriva, all'attualità, il mancato decorso del termine prescrizionale (18 dicembre 2001-18 giugno 2014) ed a prescindere da eventuali sospensioni del suddetto termine.
5. Passando all'esame dei motivi del ricorso US, che possono essere trattati congiuntamente dal primo al decimo coinvolgendo questioni analoghe e soprattutto in fatto, nel ricordare e riportarsi a quanto dianzi espresso in termini generali circa le doglianze proponibili avanti questa Corte di legittimità, si osserva, in tema di responsabilità del cd. consulente contabile, quale la figura rivestita dall'odierno ricorrente, come, in tema di reati fallimentari, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrano nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi ovvero di confusione contabile dell'imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui proposito criminoso (v. Cass. Sez. 5^ 18 novembre 2003 n. 569 e 15 febbraio 2008 n. 10742). Si comprende, pertanto, come sia del tutto logica la motivazione della Corte territoriale, che, dopo aver analizzato le emergenze dell'istruttoria dibattimentale di prime cure e averle sottoposte all'esame dei motivi dell'appello, sia giunta alla medesima conclusione della fattiva e cosciente opera di alterazione delle operazioni contabili poste in essere dalla società decotta con l'ausilio dell'imputato "extraneus" US (v. in particolare pagina 7 della motivazione).
6. Per la integrazione del reato di cui alla seconda ipotesi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1, n. 2, ravvisabile nella condotta dell'aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio della società o del movimento degli affari, si afferma, poi, come sia sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, considerato che la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", formulata appunto in relazione alla fattispecie della irregolare tenuta delle scritture contabili, connoti la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che configuri il dolo specifico (v. Cass. Sez. 5^ 13 giugno 2007, n. 34933 e da ultimo, Sez. 5^ 25 marzo 2010 n. 21872). In definitiva, occorre l'intenzione di impedire la mera conoscenza relativa al patrimonio o al movimento degli affari e non occorre l'intenzione di recare pregiudizio ai creditori e nemmeno la rappresentazione di questo pregiudizio.
Ispirandosi a tali principi anche in questo caso la Corte d'Appello ha logicamente fatto discendere la contestata sussistenza dell'elemento soggettivo dell'ascritto reato in capo all'odierno ricorrente e di cui al dodicesimo motivo del presente ricorso.
7. L'undicesimo motivo, a sua volta, relativo ad una pretesa illogicità e contraddittorietà della impugnata decisione dalla quale è derivato il proscioglimento dell'imputato dal reato di bancarotta per distrazione e viceversa la condanna per il reato di bancarotta documentale, finge di non comprendere come si versi in ipotesi di fattispecie delittuose completamente differenti, sia nella condotta che nell'elemento soggettivo, e che non siano affatto interdipendenti l'una dall'altra per cui legittimamente, come nel caso di specie, il Giudice di merito, sulla base delle acquisite risultanze processuali, il cui esame in questa sede di legittimità non è dato rimettere in discussione, ha emesso pronuncia di segno diverso.
8. Il dodicesimo ed ultimo motivo, relativo alla pretesa violazione di legge nascente dalla mancanza della produzione, da parte del P.M. nel dibattimento di prime cure, della sentenza che aveva dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa in oggetto appare anch'esso del tutto pretestuoso in quanto, da un lato, la sussistenza dello stato d'insolvenza non risulta essere stata mai posta in discussione nei pregressi gradi di giudizio (v. atto d'appello) ed anzi, d'altra parte, tale insolvenza era stata richiamata espressamente alla pagina 5 della sentenza di prime cure, con riferimento alla acquisizione alla udienza 21 maggio 2008 della relativa sentenza.
9. I ricorsi vanno, in definitiva, rigettati e ciascuno dei ricorrenti condannato, altresì, al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalla parte civile e liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori come legge. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2012