Sentenza 29 ottobre 2009
Massime • 1
Non equivale a rinuncia all'impugnazione la richiesta del rappresentante della pubblica accusa che, nel giudizio d'impugnazione proposto dal pubblico ministero, solleciti la conferma del provvedimento di assoluzione impugnato.
Commentario • 1
- 1. PG richiede conferma dell’assoluzione in appello: nessuna rinuncia all’impugnazione del PM (CAss. 14609/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2009, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 29/10/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1843
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 11686/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LB EL, N. il 31/03/1970;
2) NI AL, N. il 29/11/1980;
3) NI TO, N. il 28/02/1961;
4) ET BR, N. il 11/04/1942;
avverso la SENTENZA n. 1674/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA del 17/12/ 2008;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO GUGLIELMO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso del ET e rigettarsi i ricorsi di LB AR LB e AR ST;
Uditi i difensori Stefano Riccardo Forzani per AR LB, ST AR ed EL LB e NA US per ET RU che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di indagini avviate nell'anno 2004 la Guardia di Finanza di Manerbio accertava irregolarità nelle operazioni di importazione di numerosi autoveicoli provenienti dai paesi dell'unione europea e successiva alienazione a titolari di saloni di vendita di automobili. Più specificamente, nel corso di controlli eseguiti dai finanzieri a partire dal 22 aprile 2004 sulla ditta individuale C.T.C. Trading di VE AN, l'esame della documentazione contabile evidenziava, nell'arco di un anno e mezzo, (settembre 2002 - aprile 2004), importi elevati provenienti da importazioni di veicoli dall'Unione Europea ed omessi versamenti IVA per oltre Euro 20 milioni, e ciò a fronte di una struttura operativa modestissima delle società importatrici.
Nello stesso periodo si accertava che la ditta OBS, attiva dall'ottobre 2003 all'aprile 2004, aveva svolto importazioni intracomunitarie senza provvedere al pagamento dell'IVA per un importo di Euro 1.300,00.
Una successiva attività di indagine, posta in essere anche con l'utilizzo di intercettazioni telefoniche, al fine di verificare se effettivamente dette imprese svolgessero fittizia attività di intermediazione tra venditori ed acquirenti al fine di evadere l'IVA dovuta sulla commercializzazione in Italia dei beni, si accertava una illecita triangolazione nel commercio di autoveicoli provenienti dalla Spagna, dal Belgio, dalla Francia e dalla Germania posta in essere da alcune società operative, tra cui l'Auto 2002 s.r.l.. Il ruolo di società ed "cartiera" (società che, pure giuridicamente esistente, non esprime le funzioni che le sono proprie ma solo quella di interporsi fittiziamente nella transazione commerciale ai fini di favorire l'evasione dell'imposta) emergeva, oltre che per la C.T.C. Trading, anche per la Alpicar di ET AN, la Trading Tradex s.r.l. di De Paoli Rino, la Atlantic s.r.l. Mediainvest s.r.l. OBS, (società uni personale), società tutte aventi una relazione con la menzionata Auto 2002 s.r.l..
Le indagini della Guardia di Finanza consentivano inoltre di individuare altre società coinvolte negli illeciti, tra cui la AR Auto s.r.l. e la New AR s.r.l., aventi sede a Manerbio, rappresentate legalmente da EL LB e da LB AR, rispettivamente moglie e figlio del fondatore e cogestore di fatto, della New AR s.r.l. AR ST. A seguito delle suddette indagini EL LB, AR LB, ST AR e RU ET erano imputati:
1) il ET, in concorso con altri, nei cui confronti si procedeva separatamente: del reato di cui all'art. 416 c.p., per aver partecipato ad un'associazione per delinquere finalizzata all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto per oltre Euro 6 milioni nel settore del commercio di autovetture, (nuove o seminuove), provenienti da Stati membri UE. In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, gli associati si avvalevano di una pluralità di società "cartiere", i cui legali rappresentanti erano dei meri prestanome, cioè persone che eseguivano interamente le decisioni dei promotori l'associazione criminosa ed avevano il compito di interporsi fittiziamente in operazioni reali intercorse direttamente tra i fornitori comunitari e Auto 2002 s.r.l., destinataria finale delle autovetture. Più specificamente il meccanismo di frode posto in essere dagli imputati che operavano nelle società si attuava mediante: un primo passaggio, ove il fornitore straniero fatturava l'operazione come non imponibile ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 37 e ss. nei confronti della società cartiera, primo importatore;
un secondo passaggio, ove la società cartiera, dopo aver annotato il documento UE, sia in acquisto che in vendita, previa numerazione ed integrazione dello stesso con l'indicazione dell'imposta, (ai sensi del citato D.L. art. 37 e ss), emetteva a sua volta fattura con IVA nei confronti del soggetto interessato alla transazione, (l'Auto 2002 s.r.l.), ad un prezzo imponibile ridotto di circa il 20%, garantendo in tal modo all'acquirente la possibilità di fruire della detrazione IVA a cui altrimenti non avrebbe avuto titolo se avesse comprato direttamente all'estero e di abbattere i prezzi dei prodotti da commercializzare di circa il 20%.
Con tale meccanismo i soggetti coinvolti nel traffico, oltre ad evadere l'IVA, alteravano, a proprio favore, illibero mercato in ragione dell'IVA che non veniva mai versata da parte della cartiera. Gli indagati inoltre, al fine di ostacolare ed eludere i controlli della Guardia di Finanza, oltre ad avvalersi delle predette società cartiere rappresentate da prestanomi, facevano cessare l'attività di tali società dopo breve tempo dalla loro costituzione, a volte anche prima di un anno, per poi ricostituirne altre con diversa ragione sociale, ma sempre utilizzando la medesima struttura organizzativa e ponendo quali legali rappresentanti sempre dei prestanome;
ponevano la sede delle società cartiere fuori della provincia di Brescia, pur operando principalmente le società stesse in tale territorio. Secondo l'ipotesi accusatoria il ET rivestiva in sede all'organizzazione il ruolo di impiegato referente per la Trading Tradex ed eseguiva pedissequamente le istruzioni impartite dai capi del sodalizio, dimostrando di essere pienamente al corrente e partecipe dell'attività criminosa posta in essere da costoro. 2) AR ST, AR LB e LB EL erano imputati, (con altra persona nei cui confronti si procedeva separatamente), del reato di cui all'art. 416 c.p., AR ST ed AR LB per gli anni dal 2002 al 2004 ed LB EL per l'anno 2003, per aver promosso, costituito ed organizzato un'associazione per delinquere finalizzata all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente omesso versamento dell'IVA per circa 5 milioni di euro nel settore del commercio di autovetture nuove o seminuove provenienti dagli stati membri UE, (principalmente dal Belgio). Più specificamente i suddetti associati costituivano e si avvalevano di una società cartiera, la ditta CTC Car Trading VE, il cui legale rappresentante era un mero prestanome che aveva il compito di interporsi fittiziamente in operazioni commerciali reali intercorse direttamente tra i fornitori comunitari e la AR Auto s.r.l. o la New AR Auto s.r.L, destinatane finali delle autovetture. Secondo la prospettazione accusatoria il meccanismo di frode posto in essere dai suddetti imputati si attuava mediante un meccanismo analogo a quello sopra descritto e precisamente con - un primo passaggio, ove il cedente UE fatturava l'operazione come non imponibile, (ex D.L. n. 331 del 1993, art. 37 e ss), nei confronti della società cartiera, ad esempio la ditta CTC, primo importatore);
un secondo passaggio, ove la società cartiera, dopo aver provveduto ad annotare il documento UE, sia in acquisto che in vendita, e previa numerazione ed integrazione dello stesso con l'indicazione dell'imposta ex D.L., art. 37, emetteva, a sua volta, fattura con Iva nei confronti del reale soggetto interessato alla transazione (AR Auto s.r.l. o New AR Auto s.r.l.), ad un prezzo imponibile ridotto di circa il 20%, garantendo in tal modo a quest'ultimo la possibilità di fruire della detrazione IVA a cui altrimenti non avrebbe avuto titolo se avesse comprato direttamente dall'estero e di abbattere i prezzi dei prodotti da commercializzare del 20%.
In tal modo veniva evasa l'IVA ed alterato, a favore della società acquirente, il libero mercato.
Secondo l'imputazione i suddetti imputati rivestivano in seno all'organizzazione i seguenti ruoli e le seguenti specifiche funzioni, strumentali alle attività criminose:
EL LB, LB e ST AR rappresentavano la mente organizzativa del complesso sistema fraudolento posto in essere ed i principali beneficiari dello stesso;
essi amministravano, (sebbene con compiti diversi), la AR Auto s.r.l. e la New AR Auto s.r.l. tra le principali destinatane finali delle autovetture estere, individuando e curando i rapporti commerciali con i fornitori UE, (principalmente belgi), dando disposizioni a questi ultimi circa le modalità di fatturazione e di consegna delle auto in Italia mediante l'interposizione delle società cartiere, dando istruzioni agli impiegati e ai rappresentati legali delle società cartiere circa i prezzi da indicare sulle fatture emesse ed ai dati da indicare sui documenti di trasporto che dovevano emettere e gestivano gli ingenti guadagni che il sistema consentiva di realizzare;
3) LB EL, AR LB e AR ST erano imputati anche del reato fine dell'associazione, previsto e punito dall'art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art.2, comma 1 perché, in concorso tra di loro, in qualità di cogestori della AR Auto s.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla CTC CAR Trading VE di VE, indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini delle HDD e Iva relative alla AR Auto s.r.l. in relazione all'anno 2003 elementi passivi fittizi pari a Euro 4.372.083 di imponibile e Euro 874.416 di IVA.
4) AR LB e AR ST erano imputati anche del reato fine dell'associazione, previsto e punito dall'art. 81 cpv c.p., art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, perché, in concorso tra di loro, in qualità di cogestori della New AR Auto s.r.L, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla CTC CAR Trading VE di VE, indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini delle Imposte dirette ed IVA relative alla ditta in questione per l'anno 2002 elementi passivi fittizi pari a Euro 49.166 di imponibile e Euro 9.833 di IVA e in relazione all'anno 2003 elementi passivi fittizi pari a Euro 8.457.259 di imponibile e Euro 1.691.451 di IVA (in Brescia dall'ottobre 2003 all'ottobre 2004).
5) AR LB e AR ST erano infine imputati del reato fine dell'associazione di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e D.Lg. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8 perché, in concorso tra loro e con altra persona nei cui confronti si procedeva separatamente, entrambi quali amministratori di diritto di New AR Auto s.r.l., e quindi, quali istigatori e beneficiari della condotta criminosa, emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per gli importi di cui all'elenco allegato al capo di imputazione, (in Molinetto di Mazzano e Manerbio nel corso dell'anno 2004).
Il Tribunale di Brescia, con sentenza pronunciata il 3 marzo 2006, assolveva EL LB, LB AR e ST AR dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste ed assolveva RU ET dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.
Era proposto ricorso per Cassazione dal PM, e la Corte di Cassazione lo riconvertiva in appello, rilevando che il ricorso era stato proposto nella vigenza dell'art. 593 c.p.p. nel testo modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 1, norma che era stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nella parte in cui escludeva che il PM potesse appellare le sentenze di proscioglimento, e che il gravame articolava motivi ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) sottintendenti censure di merito sulla motivazione. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza pronunciata il 17 dicembre 2008, in parziale riforma della sentenza del Tribunale dichiarava RU ET colpevole del reato ascrittogli al capo 1, ST AR colpevole dei reati ascrittogli ai capi 2,3,4,5, LB AR colpevole dei reati ascrittigli ai capi 2,4,5, EL LB colpevole dei reati ascrittile ai capi 2 e 3 e, ritenuta quanto ad LB AR ed EL LB l'ipotesi di cui all'art. 416 c.p., comma 2, concesse a AR ST, LB AR, EL LB le attenuanti generiche, condannava RU ET alla pena di un anno, mesi sei di reclusione, AR ST alla pena di anni 2 e mesi sei di reclusione, LB AR alla pena di anni 1 mesi quattro di reclusione, LB EL alla pena di anni 1 e mesi tre di reclusione, oltre che alle pene accessorie.
Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati. Con un unico motivo il ET deduce che, in sede di precisazione delle conclusioni, il PM in udienza aveva chiesto la conferma della sentenza di assoluzione nei suoi confronti, sicché la Corte di merito, affermando la sua colpevolezza e condannandolo, aveva pronunciato ultra petita.
Rileva inoltre il ricorrente che la sentenza non aveva qualificato adeguatamente il fatto, non aveva motivato in ordine alle ragioni per cui aveva ritenuto di dover affermare la responsabilità di esso imputato e per cui aveva ritenuto congrua la pena irrogata. Rileva il Collegio che il motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
In primo luogo si rileva che, diversamente da quanto deduce l'imputato, nel ricorso per cassazione del 9 maggio 2006 depositato il 10 maggio 2006 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia censura espressamente e specificamente la sentenza del Tribunale in ordine all'assoluzione del ET, indicando specifiche censure alla sentenza impugnata, e rilevando la carenza e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto di escludere la partecipazione attiva dell'imputato dal sodalizio criminoso.
Per quel che attiene alle conclusioni del PM in udienza presso la Corte di Appello trova applicazione il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 2, sent. 17 settembre 2003, n. 40433, rv 228437) secondo cui "non può ravvisarsi una rinuncia all'impugnazione nella richiesta del rappresentante della pubblica accusa il quale, nel giudizio scaturito da un gravame del pubblico ministero, solleciti la conferma del provvedimento impugnato, posto che tale richiesta esprime solo una valutazione circa il merito della questione sottoposta a giudizio".
È stato in proposito precisato, (v. per tutte Cass. pen. sez. 3, sent. 19 giugno 1997, n. 8005, rv 209085), che "il Pubblico Ministero presso il giudice dell'impugnazione può sì rinunciare al gravame proposto da altro PM ma la rinuncia può essere effettuata entro un termine espressamente stabilito e cioè prima dell'inizio della discussione (art. 589 c.p.p., comma 1) con dichiarazione espressa ricevuta dal cancelliere o inserita nel processo verbale dell'udienza prima del termine suindicato. Pertanto non può essere preso in considerazione, come atto di rinuncia all'impugnazione per acquiescenza, la richiesta dibattimentale del Procuratore Generale di conferma della decisione impugnata da altro Pubblico Ministero: ciò non solo perché tale richiesta, (intesa come rinuncia), non rispetterebbe i termini di cui all'art. 589 c.p.p., ma anche perché manca nel processo penale, a differenza che in quello civile (art.329 c.p.p.) una norma che preveda l'acquiescenza come a causa di estinzione del diritto all'impugnazione vigendo il diverso principio della natura esclusivamente formale dell'atto processuale di rinuncia all'impugnazione".
In altri termini la rinuncia all'impugnazione, che è un negozio formale ex art. 206 c.p.p., non può desumersi dalla richiesta di assoluzione dell'imputato formulata dal pubblico ministero d'udienza. Per quel che attiene alla qualificazione giuridica del fatto e agli elementi di prova a carico dell'imputato il Collegio rileva che il motivo risulta generico a fronte della analitica contestazione di cui all'art. 416 c.p. sopra riferita e dalla dettagliata esposizione compiuta dalla Corte Territoriale che ha descritto l'esistenza di un meccanismo consolidato tale per cui i vari titolari di autosaloni ricorrevano al sistema dell'interposizione fittizia sì da far figurare i loro acquisti dall'estero effettuati dall'interposta e fare apparire correlativi fittizi acquisti da questa, con conseguente emissione di fatture per operazioni inesistenti, in modo tale da garantirsi la possibilità di praticare un prezzo più competitivo rispetto a coloro che acquistavano direttamente dall'estero ed evadere l'IVA.
In proposito la Corte di merito ha rilevato che nel suddetto meccanismo, posto in essere al fine di realizzare una serie indeterminata di emissione di fatture per operazioni inesistenti, (quelle da Trading Tex ad Auto 2002 per quanto riguarda la posizione del ET) si rinvenivano tutti gli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere, finalizzata all'evasione dell'IVA e all'alterazione del mercato. Tale organizzazione comportava un vincolo associativo permanente e stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati tra i titolari dell'autosalone e le persone che, nell'ambito delle società "cartiere," si occupavano dell'emissione delle fatture inesistenti.
Per quel che attiene alla qualificazione del reato ai sensi dell'art.416 c.p. Corte di merito ha inoltre evidenziato l'indeterminatezza del programma criminoso, in relazione al numero, alle modalità, agli obiettivi dei delitti fine e l'esistenza di una ben consolidata struttura organizzativa, idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi.
La motivazione della Corte di merito risulta conforme al consolidato principio di diritto affermato da questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sent. 14 giugno 1995, n. 11413, rv 203642), secondo cui "il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b) dall'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, indeterminatezza che non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura, giacché essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti integranti eventualmente anche un'unica disposizione di legge e non necessariamente alla diversa qualificazione giuridico-penalistica dei fatti programmati;
c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi presi di mira".
A fronte dell'adeguata ed esaustiva motivazione della Corte Territoriale il motivo rimane generico anche per quel che attiene all'affermazione di responsabilità dell'imputato, atteso che la Corte Territoriale, con adeguata ed esaustiva motivazione, ha rilevato che gli elementi a carico del ET si ricavavano dalle dichiarazioni rese dal BO, procacciatore di affari di Auto 2002, e da quelle rese dal PR, legale rappresentante di Auto 2002, il quale aveva precisato che le fatture fittizie della Trading Tex pervenivano dallo studio del ET.
Tali elementi trovavano riscontro nei fax e nelle telefonate intercettate, nella prova documentale, costituita dalla sistematicità degli importi delle fatture analizzate, da cui si desumeva il ruolo gestorio e cogestorio del ET all'interno della Trading Tradex.
La Corte di merito ha quindi rilevato, con adeguata ed esaustiva motivazione, che risultava pienamente provata la consapevole adesione da parte del ET al programma criminoso delineato poiché egli, come comprovato dai fax e dalle telefonate intercettate sull'utenza della Maica, (richiamati anche nella sentenza impugnata), società a cui la Auto 2002 s.r.l. si rapportava ogni volta che doveva ordinare un certo numero di fatture, si era prestato a trasmetterle e a compilarle secondo le modalità richieste, ponendo a disposizione l'utenza telefonica della società di cui era vicepresidente e che nulla aveva a che fare con la Trading Tex, con continuità e sistematicità, tali da individuarlo come partecipe all'associazione.
Considerato che
, come ha precisato questa Corte, (v. per tutte Cass.19 dicembre 2006, n. 21858), è inammissibile il ricorso per cassazione quando gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto impedendo l'esercizio di controllo di legittimità sulla stessa, va dichiarato inammissibile il ricorso del ET in quanto privo dei requisiti di specificità di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) con riferimento alle argomentazioni della Corte Territoriale.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del ET la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nella misura che si reputa congrua di Euro 1.000,00. Va poi esaminato, per ragioni di logica e giuridica priorità, il secondo motivo dei ricorsi di ST e di AR LB, avente ad oggetto l'imputazione di cui al capo 5, avente ad oggetto il reato fine di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art.
8. Con tale motivo i ricorrenti deducono che vi era incompatibilità in ordine alle imputazioni con riferimento al disposto contenuto nel D.Lgs. 10 marzo 200, n. 74, art. 9 che esclude la punibilità a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 8 del medesimo decreto nei confronti di chi si sia avvalso dell'emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indicandone i relativi elementi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sull'IVA.
Deducono in proposito i ricorrenti che ad essi era stato contestato di essersi avvalsi di tali fatture per evadere l'Iva, sicché essi non erano punibili a titolo di concorso nel reato previsto dal D.Lgs.10 marzo 2000, n. 74, art. 8 e quindi per aver rilasciato fatture per operazioni inesistenti.
Rileva in proposito il Collegio che il motivo è fondato e va accolto.
Il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9, lett. b) prevede infatti che " chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 8".
Il cit. Decreto, art. 8 comma 1, sanziona la condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Siccome, nel caso in esame, la contestazione ha ad oggetto il rilascio di fatture destinate a consentire agli stessi imputati l'evasione delle imposte, trova applicazione l'art. 9 e va conseguentemente annullata la sentenza impugnata limitatamente alla contestazione di cui al capo 5), avente ad oggetto il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, per avere gli imputati, in qualità di amministratori di diritto della New AR Auto s.r.l., concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, sicché ST ed LB AR vanno assolti da tale reato per non aver commesso il fatto.
Va poi esaminato il primo motivo dei ricorsi di LB EL, ST AR ed LB AR.
Con tale motivo, sostanzialmente coincidente nei tre ricorsi, gli imputati deducono che la sentenza impugnata conteneva errori logici, in quanto la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che le operazioni di importazioni di vetture fossero inesistenti mentre, come aveva ritenuto il primo giudice, la società CTC acquistava le vetture, ne acquisiva le proprietà e successivamente le commercializzava, come si evinceva dalla documentazione contabile. Rilevano inoltre i ricorrenti che la Corte di merito non aveva accertato che la AR avesse concorso nella illiceità della condotta della CTC, mentre la prova penale deve essere accertata, di volta in volta, con specifico riferimento ai fatti addebitati agli imputati.
Nel caso in esame dai riscontri bancari si evinceva l'effettività dei pagamenti, a fronte di ognuna delle singole operazioni commerciali intercorse con CTC Car, diversamente da quanto asserito nella sentenza impugnata.
Inoltre, dal punto di vista tributario le posizioni di AR Auto e New AR Auto, vista la documentazione in atti, erano regolari, in quanto emergeva dal riscontro tra i fatturati che l'IVA veniva regolarmente pagata al cedente da queste società e veniva versata puntualmente all'erario la differenza sull'Iva riscossa derivante dallo scarto di prezzo tra l'IVA applicata sull'acquisto e quella applicata sul venduto.
Secondo i ricorrenti non vi era alcuna prova, ne' documentale ne' d'altra natura, in ordine alla partecipazione del gruppo AR agli utili di CTC Car, consistenti negli omessi versamenti dell'IVA. Per quanto riguarda l'altro argomento, interpretato in chiave accusatoria, dell'asserita identità tra i rivenditori esteri presso i quali CTC Car si riforniva e quelli presso i quali in altri tempi si riforniva il Gruppo AR, la Corte Territoriale aveva operato un inversione dell'onere probatorio.
La sentenza impugnata aveva infatti addebitato ad essi imputati un mancato riscontro all'onere di fornire la prova che essi non avessero interagito con quei rivenditori nella transazioni commerciali svolte da CTC CAR.
Deducono inoltre i ricorrenti che la Corte Territoriale, al fine di provare l'attività truffaldina da essi svolta per evadere l'Iva, aveva fatto riferimento al prezzo di mercato delle autovetture, ma non aveva specificato in base a quali criteri avesse determinato tale prezzo di mercato, sicché doveva ritenersi arbitraria l'affermazione della Corte di merito circa la vendita delle vetture ad un prezzo inferiore a quelle di mercato.
La Corte di merito aveva inoltre ingiustificatamente ritenuto irrilevante la telefonata intercettata tra il PR e il BO in cui si affermava che il AR pagava l'IVA. Si era quindi trattato di un procedimento indiziario, in cui gli elementi non erano univoci e concordanti.
Rileva il Collegio che il motivo ha ad oggetto una serie di valutazioni di merito adeguatamente motivate dalla Corte Territoriale, la quale ha precisato che erano state compilate fatture di comodo da CTC alla AR s.r.l. in modo che gli importi fossero sempre inferiori rispetto a quanto avrebbero dovuto essere qualora fosse stata pagata l'Iva sul prezzo praticato dal venditore UE. La Corte di merito ha in proposito precisato che il raffronto tra le fatture ricevute da CTC dal venditore UE e quelle emesse da CTC nei confronti della società AR evidenziavano operazioni fittizie tra queste ultime e conducevano ad escludere che la CTC fosse una società operativa e non una mera "cartiera".
Per quel che attiene alle indicazioni sulla contabilità la Corte di merito ha rilevato che era ovvia la circostanza che le fatture ricevute dalla CTC fossero state annotate nella contabilità della società AR e che per esse fossero stati assolti gli obblighi IVA in quanto le società AR dovevano risultare acquirenti dell'interposta e non in proprio dalla società UE, sicché le fatture fittizie CTC, nell'ambito della frode, dovevano risultare dalla contabilità.
Alla luce dell'adeguata motivazione della Corte Territoriale il motivo si traduce quindi in una ingiustificata richiesta a questa Corte di rivalutare circostanze di fatto non consentita in questa sede di legittimità.
Come ha precisato questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez. 6, sent. 3 ottobre 2006, n. 36546, rv 235510, Bruzzese)" in tema di motivi di ricorso per cassazione, pur dopo la novella codicistica introdotta con la L. n. 46 del 2006 non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie dal momento che il sindacato della Corte di Cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità". Va quindi respinto il primo motivo di ricorso di AR ST, LB AR ed EL LB.
Con il secondo motivo la LB, e con il terzo motivo AR ST ed LB AR, lamentano la violazione dell'art. 416 c.p.. Deducono i ricorrenti che in materia di associazione a delinquere, se non sussiste la prova che i reati fine siano stati progettati dall'intera organizzazione con la piena consapevolezza da parte dei singoli associati delle manifestazioni del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive dalla commissione dei singoli reati, non può essere fatta discendere la responsabilità del singolo per il solo fatto di appartenere all'associazione criminosa. In proposito, con riferimento ad LB AR e ad LB EL, la sentenza era priva di motivazione volta ad evidenziare la responsabilità dei due suddetti imputati quali partecipi al sodalizio, in quanto l'unica asserzione era che essi collaboravano con ST AR e tale circostanza non era sufficiente a far ritenere che essi fossero complici negli accordi di carattere illecito intercorsi tra quest'ultimo e il VE. Doveva quindi escludersi la sussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p. con riferimento al numero delle persone partecipi al ritenuto sodalizio.
Rileva il Collegio che anche il suddetto motivo dei tre ricorsi è infondato, atteso che la Corte Territoriale ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati anche in ordine ai reati fine, rilevando che dalla deposizione del teste MI era emerso che LB AR faceva intervenire sempre il padre ST al fine di esaudire le richieste di chiarimenti inerenti le società del gruppo, e ST AR aveva ammesso, nel corso dell'esame, che era lui che decideva tutto, il che dava conto del suo ruolo di organizzatore nell'ambito dell'associazione e di quella di meri partecipi del figlio e della moglie.
La Corte Territoriale, alla luce delle emergenze istruttorie ed in particolare dall'esame della documentazione contabile, ha rilevato che era stata accertata la suddivisione dei ruoli tra AR ST, il quale coordinava e dirigeva la parte commerciale, teneva i contatti con il VE e provvedeva a richiedere le fatture fittizie, la LB ed LB AR i quali, nella qualità di legali rappresentanti delle due società, provvedevano a ricevere e ad annotare in contabilità le fatture fittizie e ad utilizzarle per la presentazione annuale delle dichiarazioni di imposta.
Deve quindi ritenersi accertato dalla Corte di merito il concorso degli imputati anche in ordine ai reati fine e va quindi respinto anche il secondo motivo di ricorso della LB ed il terzo motivo di ricorso di ST e di LB AR.
Consegue al rigetto del ricorso di LB EL la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 nei confronti di LB e ST AR
(capo 5 dell'imputazione) per non aver commesso il fatto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia per la determinazione della pena.
Dichiara inammissibile il ricorso di RU ET che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta nel resto i ricorsi di LB e ST AR. Rigetta il ricorso di LB EL che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010