Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 1
Non costituisce rinuncia all'impugnazione la formulazione, da parte del Procuratore generale di udienza, di conclusioni contrarie all'appello precedentemente proposto da un altro ufficio del P.M. (Fattispecie relativa ad una richiesta di parziale rigetto dell'appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2013, n. 19762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19762 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 16/04/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 794
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 8373/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.M. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 957/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 05/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto.
CONSIDERATO IN FATTO
1. In riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia del 4.5.2010, con sentenza del 5-19.12.2011 la Corte d'appello di Trieste dichiarava M..M. colpevole del reato di maltrattamenti in danno della convivente E..T. (originario capo A), in esso assorbiti i fatti di cui agli originari capi B (minacce aggravate continuate), C (violenza privata continuata), D (percosse), nonché del reato di cui al capo F (originariamente contestato come tentata estorsione e riqualificato in sentenza ai sensi dell'art. 393 c.p.);
il Giudice distrettuale provvedeva altresì sulle statuizioni in favore della parte civile.
Il Tribunale aveva deliberato sentenza di assoluzione per i capi A-D e ritenuto il reato di minaccia quanto ai capo F.
2. A mezzo del difensore di fiducia M. ricorre enunciando sette motivi:
1- Violazione dell'art. 591 in relazione all'art. 597 c.p.p., comma 3, perché avendo il procuratore generale d'udienza chiesto il rigetto dell'appello con esclusione del capo F, la Corte distrettuale avrebbe dovuto prendere atto dell'avvenuta rinuncia all'impugnazione per i capo da A a D, con il passaggio in giudicato delle pertinenti statuizioni del primo grado, mentre deliberando la condanna avrebbe inammissibilmente operato una reformatio in pejus;
2-. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo A: l'attribuzione di maggior credibilità alle dichiarazioni della teste E..T. rispetto alla sorella sarebbe derivata da "una lettura poco attenta degli atti di causa", come si evincerebbe dal confronto con le dichiarazioni del teste G. ; i riferimenti alle dichiarazioni di investigatori privati e carabinieri sarebbero poco significativi per il ristretto ambito temporale dell'apporto conoscitivo, quelli alle affermazioni della psicologa del centro antiviolenza estranei al periodo temporale di causa;
tali prove nulla avrebbero introdotto sul necessario requisito dell'abitualità della condotta, in definitiva la prova consistendo nelle dichiarazioni della presunta persona offesa, soggetto psichicamente instabile, e in una loro interpretazione assertiva;
3-. Violazione dell'art. 530 c.p.p. in relazione all'art. 572 c.p. (capo A, in esso assorbiti i capi B, C e D) per insussistenza del fatto sul punto dell'abitualità;
4-. Violazione dell'art. 393 c.p. in relazione al capo F, per la mancata qualificazione in termini di tentativo, compatibile con il titolo di reato e comprovato in fatto dall'attuale permanente appartenenza dei due beni alla T. ;
5-. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo F ed all'assoluzione per insussistenza del fatto o irrilevanza penale per mancanza dell'elemento psicologico, per l'omesso confronto con gli originali motivi d'appello rispetto al delitto di minaccia ritenuto in primo grado;
6-. Violazione dell'art. 120 c.p. in relazione all'art. 393 c.p. per difetto di querela, necessaria in relazione alla nuova qualificazione, rispetto all'originaria contestazione di tentata estorsione.
7-. "Erroneità" delle statuizioni civili, con "richiesta di revoca e/o comunque modifica", per l'insussistenza dei fatti reato per cui è intervenuta condanna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1 Il primo motivo è infondato. La lettura del verbale di udienza (consentita alla Corte di cassazione quale giudice del fatto di procedimento) attesta che il pubblico ministero di udienza non ha rinunciato all'impugnazione ma ha chiesto il rigetto dell'appello, quanto ai capi da A a D.
La rinuncia all'impugnazione e la richiesta di rigetto dell'impugnazione della parte pubblica sono fattispecie del tutto differenti sul piano sistematico, che producono effetti altrettanto diversi. Mentre infatti la rinuncia all'impugnazione comporta l'inammissibilità della stessa, con il conseguente venir meno di ogni potere cognitivo del giudice dell'impugnazione sul merito della causa, dovendo necessariamente il giudice dell'impugnazione a quel punto limitarsi a deliberare la inammissibilità dell'impugnazione e a disporre l'esecuzione del provvedimento impugnato (art. 591 c.p.p., comma 1, lett. D e art. 591 c.p.p., comma 2), la formulazione di una conclusione di rigetto dell'appello, già proposto dalla stessa parte pubblica (anche in diversa articolazione) lascia del tutto inalterata la piena cognizione del giudice dell'impugnazione sul merito della stessa, in relazione a punti e capi originariamente devoluti, senza che tal genere di conclusione produca alcun vincolo sulla relativa decisione.
La differenza sistematica è ben evidente al legislatore, che in realtà l'ha espressamente riconosciuta ed avallata. Infatti, disciplinando espressamente l'impugnazione della parte pubblica presso il giudice dell'impugnazione dell'art. 589 c.p.p., comma 1 prevede che la sua rinuncia possa intervenire non oltre l'inizio della discussione. Conseguentemente, una volta iniziata la discussione, con l'illustrazione e la formulazione delle conclusioni, per specifica volontà del legislatore ogni rinuncia all'impugnazione è preclusa. In nessun caso, pertanto, la richiesta di rigetto del ricorso della parte pubblica, proveniente dal rappresentante del pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione in sede di formulazione delle proprie conclusioni può essere assimilata ad una rinuncia all'impugnazione, con gli effetti preclusivi propri di questa, che si sono esposti.
Nè tale disciplina potrebbe in alcun modo essere considerata manifestamente irrazionale o palesemente contraddittoria sul piano sistematico. Non solo la presentazione di conclusioni contrarie all'accoglimento dell'impugnazione di altra articolazione della complessiva "parte pubblica", senza la preventiva rinuncia (pur possibile quando tempestiva), risponde ad un'esigenza meritevole di tutela, secondo il nostro attuale ordinamento, che è quella del "favor" per la decisione del giudice sul merito quando il fatto stesso che ci sia stata una precedente decisione ritenuta non appagante è indice di ragioni di opportunità per la rivisitazione della precedente decisione. Ma tale "favor" per la libera cognizione del giudice dell'impugnazione trova sistematicamente speculare applicazione nella norma che disciplina la impugnazione del pubblico ministero (art. 570 c.p.p.). Qui è addirittura triplice, e pertanto di rilevante significato sistematico, la mancanza di preclusione (e quindi, specularmente, l'assenza di contraddittorietà sistematica tra le pur opposte condotte della stessa parte), laddove la scelta di proporre impugnazione non è vincolata ne' dalle conclusioni del rappresentante del pubblico ministero in udienza, ne' dall'eventuale acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, ne' (ed è peculiarità al massimo significativa) dall'eventuale precedente personale presentazione di conclusioni difformi (arg. ex 570 c.p.p., comma 2; qui può cogliersi una qualche affinità con l'assenza di alcuna preclusione normativa per l'impugnazione in appello, ad opera della patte privata, su punti della decisione sui quali vi sia stata nelle conclusioni del primo grado acquiescenza, a definitiva conferma del principio di "favor" per la rivalutazione da parte del secondo giudice).
Va pertanto affermato il principio di diritto che nel giudizio di impugnazione la illustrazione e la formulazione in udienza, da parte del pubblico ministero, di conclusioni contrarie all'impugnazione precedentemente proposta non integra la rinuncia all'impugnazione stessa.
Da qui il rigetto del motivo.
3.2 Il secondo motivo è inammissibile perché diverso da quelli consentiti, in quanto - a fronte di specifica ed articolata motivazione della Corte distrettuale (pagg. 3 e 4) - le doglianze del ricorrente si risolvono in censure di merito volte ad un diverso apprezzamento del materiale probatorio, senza indicazione specifica alcuna di un vizio logico determinato (tra quelli soli rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e senza osservanza dell'onere di autosufficienza del ricorso. Del resto, proprio la stessa iniziale enunciazione, del tutto alternativa, dei vizi lamentati (tendenzialmente causa di inammissibilità del motivo per genericità, trattandosi invece di vizi strutturalmente del tutto diversi tra loro) per sè anticipa la successiva natura di fatto delle deduzioni svolte.
3.3 Il terzo motivo è inammissibile perché diverso da quelli consentiti: la Corte distrettuale ha prima esposto specificamente le condotte che ha sussunto nella nozione di maltrattamenti, evidenziandone la durata e la diversificazione dei contenuti tuttavia in un unitario contesto psicologico, e, poi, con apprezzamento di merito non palesemente incongruo alle premesse in fatto (caratterizzate da specifici e puntuali richiami alle prove dell'istruttoria dibattimentale) ritenuto sussistente anche il requisito dell'abitualità dell'unitaria condotta di maltrattamenti. Le censure del ricorrente sono sul punto assertive e di merito. 3.4-3.6 Quarto, quinto e sesto motivo possono essere trattati insieme, riguardando censure diverse al medesimo capo di imputazione (F), la fondatezza del sesto motivo risultando assorbente rispetto alla trattazione degli altri.
Dall'originaria imputazione di tentata estorsione si è passati alla riqualificazione giuridica prima come minaccia (Tribunale) e poi come esercizio arbitrario delle propri ragioni ai sensi dell'art. 393 c.p.. Fondato anche il rilievo sulla configurabilità del solo tentativo (atteso che il fatto contestato è rimasto il medesimo ed all'evidenza indica una condotta che non ha raggiunto il proprio scopo, mentre anche il delitto ex art. 393 c.p. è reato di evento:
per tutte, Sez. 5, sent. 4456/2007), risulta appunto assorbente la censura sulla mancanza di tempestiva querela.
Vero che l'eccezione di improcedibilità non è stata proposta al giudice d'appello, pur a fronte di una prima riqualificazione in termini di reato procedibile a querela, tuttavia la nuova e diversa riqualificazione operata dal medesimo giudice d'appello rende comunque attuale e originaria la questione, comunque l'improcedibilità dell'azione penale essendo sempre dichiarabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 129 c.p.p., comma 1). Orbene risulta dagli atti disponibili del processo (che questa Corte suprema può conoscere in relazione alle questioni in rito, per le quali è anche giudice del fatto), che la denuncia-querela è stata proposta il 28.11.07 (fg. 9 e 21, oltre che ordinanza cautelare del 10.4.08), mentre il fatto oggetto della contestazione risulta consumato il 14.8.07, quindi più di tre mesi prima della presentazione della denuncia-querela.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente sul capo F, con la conseguente eliminazione della porzione di pena che la Corte d'appello ha quantificato per tale reato satellite (un mese di reclusione, p. penultima della sentenza).
3.7 Il settimo motivo è manifestamente infondato. La deduzione, del tutto generica, in realtà sembra sollecitare quanto è sistematicamente scontato (il venir meno delle statuizioni civili nel caso di accoglimento dei motivi sull'insussistenza dei reati per cui è intervenuta condanna). Nè l'odierno proscioglimento per il delitto sub F ha conseguenze sulle concrete statuizioni civili, posto che il dispositivo adottato dalla Corte d'appello, come confermato dalla pertinente motivazione nell'ultimo paragrafo della motivazione, ha rinviato al Giudice civile per ogni quantificazione anche in ordine al riqualificato capo F, così assorbendo l'autonoma statuizione del primo Giudice (di condanna definitiva al pagamento della somma di Euro 200 per il danno morale).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo F per difetto di querela ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2013