Sentenza 15 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2002, n. 7026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7026 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
0702 6 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 11724/99 omposta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Presidente 19851 Alfio Finocchiaro Cron. Monaci Consigliere Dott. Stefano Rep. Di Nubila Consigliere Dott. Vincenzo C.C. 05/03/02 Cons. rel. Dott. Giuseppe Vito A Magno Di Palma Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente: Oggetto: Inammissibilità SENTENZA ricorso notificato ad ufficio periferico sul ricorso proposto da: dell'amministrazione finanziaria. Eredità TR LU, in persona del legale rappresentante Antonio Portoghese, elettivamente domiciliato in Roma, via Val Varaita, n.2, presso l'avvocato Forte, rappresentata e difesa dall'avvocato speciale a margine Michele Portoghese giusta procura del ricorso ricorrente
contro
Ufficio del Registro di Benevento, in persona del Direttore p.t., presso 1'Avvocatura Generale dello Stato in Napoli, via Diaz, n.11 intimato 0 2 2 1 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, n. 23/20/99, depositata il 9.2.1999. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5.03.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 56/04/94 del 15.2.1994, la commissione tributaria provinciale di Benevento dichiarò cessata la materia del contendere, relativa al pagamento di imposte afferenti la successione ereditaria di TR LU apertasi nel 1980, giacché l'ufficio del registro locale aveva comunicato che il contribuente, a seguito contenzioso davanti alla giurisdizione di un lungo tributaria e ordinaria e di applicazione di condono fiscale (condono che non si riferiva, però, all'imposta I.G.E. risultante da processo verbale del Comando Nucleo P.T. di Benevento del 15.11.1968 dedotta in questa specifica lite), aveva pagato il dovuto. Tale decisione fu confermata con sentenza n. 23/20/99, tributaria in data 9.2.1999, della commissione 4 2 regionale della Campania, che rigettò l'appello proposto dal legale rappresentante dell'eredità TR, ritenendo che effettivamente la materia del contendere era cessata, non essendo fondate le doglianze dell'appellante relative, essenzialmente, alla pretesa natura provvisoria e forzosa del pagamento effettuato. Avverso la sentenza da ultimo citata, l'eredità TR, per mezzo del suo rappresentante legale avv. Antonio Portoghese, ha quindi proposto ricorso per cassazione, fondato su di un unico motivo e illustrato con successiva memoria, nei confronti dell'ufficio del registro di Benevento in persona del direttore pro tempore, notificato in data 8.6.1999 presso l'avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli. L'amministrazione intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa corte, il richiamo alle norme del codice di procedura civile operato dall'articolo 62, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (processo tributario), riguardante specificamente il ricorso per cassazione, determina l'applicazione del combinato disposto degli articoli 366, comma 1 (in particolare, n.1), di detto 11, R.D.30 ottobre 1933, n. 1611 codice, e r 3 disposizioni non derogate da alcuna specifica norma -1 per cui il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione "delle parti" e, se diretto contro le amministrazioni dello Stato, va notificato, a pena di nullità, alle medesime in persona del ministro competente, presso l'ufficio l'autoritàdell'avvocatura nel cui distretto ha sede giudiziaria davanti alla quale è portata la causa. E ciò perché, essendo l'ufficio periferico interessato soggettività esterna nel giudizio di privo di il ricorso non risulta notificato ad alcun cassazione, contraddittore (cfr., fra le molte, Cass. legittim> 8714/2001, 657/2000, 717/2000, 12315/1999, 13730/2001, per il caso corrispondente, in cui 6034/1998 ei ricorrente sia l'ufficio, 1217/2001). Pertanto, nel caso in esame, il ricorso per cassazione doveva contenere, come indicazione della parte contro la quale è diretto, l'amministrazione finanziaria dello Stato ovvero il ministero dell'economia e delle è finanze, anziché l'ufficio periferico il cui atto stato impugnato. Tale vizio, in quanto attinente all'individuazione esatta della "parte" processuale (Cass. 217/2002, 15927/2001, 9538/2001, 2160/1996), sussiste anche se la - è effettuata notifica del ricorso come nel caso Я 4 presso l'avvocatura distrettuale competente, giacché ciò che rileva ai fini della puntuale Osservanza 366, primo comma, n.1, c.p.c., è dell'articolo l'indicazione corretta della controparte processuale (nel caso, amministrazione finanziaria dello Stato о ministero dell'economia e delle finanze), non il destinatario della notificazione. Né vale il richiamo, contenuto nella memoria, alla circostanza dell'avvenuta attribuzione di personalità giuridica di diritto pubblico (articolo 61, D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300) alle agenzie fiscali, con particolare riferimento all'agenzia delle entrate (articolo 62), perché la notifica del ricorso in esame agenzia, bensì non fu diretta, comunque, а tale si è detto, diall'ufficio del registro, privo, come rappresentanza esterna nel giudizio di cassazione. L'inammissibilità del ricorso, per il motivo indicato, rilevabile d'ufficio e non potrebbe essere sanataè neppure mediante la costituzione in giudizio dell'amministrazione finanziaria (Cass. 2714/2001). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, siccome proposto contro un ufficio periferico di detta amministrazione. Nulla devesi disporre riguardo alle spese, perché 1'intimato non si è costituito. r 5
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. camera di consiglio della V Così deciso in Roma, nella sezione civile tributaria, il 5 marzo 2002. - Il consigliere est. Il presidenteзадатися Quimpe gris DED 15 MAG., 2002 6