Sentenza 3 maggio 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice.
Commentari • 8
- 1. Avvocato intercettato, senza mandato difensivo nessuna tutela (Cass. 45578/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2024
Il divieto di utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, ai sensi dell'art. 103, comma 5, cod.proc.pen., non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore ma solo quelle che, ad una verifica postuma, risultino attinenti alla funzione esercitata. A mente dell'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. «non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo …
Leggi di più… - 2. Requisito di attualità del pericolo di reiterazione del reatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 febbraio 2024
- 3. Si può essere condannati per maltrattamenti dopo la separazione?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 settembre 2023
- 4. Fare un video di uno stupro è comportamento punibile? (Cass. 29096/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2020
Perché sia configurabile il delitto di violenza sessuale di gruppo non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale. È sufficiente che ciascun partecipe offra un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato: la presenza, il toccatmento del seno della persona offesa e la realizzazione di un video dei fatti criminali, manifesta una chiara adesione alla violenza di gruppo che rafforzava il proposito criminoso dello stesso. Neppure è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale. Basta la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei …
Leggi di più… - 5. Violenza sessuale di gruppo: partecipa chiunque offra un contributo, come ad esempio fare un videoAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2017, n. 33004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33004 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2017 |
Testo completo
33004-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/05/2017 Composta da: Sent. n. sez. 596/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.10575/2017 PAOLO MICHELI Rel. Consigliere - IRENE SCORDAMAGLIA GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IM RA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 10/12/2016 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO e me shisio le niguto del r iso Udit i difensor Avv.; Udito il difensore dell'indagato, Avv. Michele Galasso, che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTOIN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 10 dicembre 2016, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di IM SC per il riesame dell'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Agrigento, che ha applicato all'impugnante la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di organizzazione e promozione di un'associazione per delinquere di carattere transnazionale, di cui agli art. 416, commi 1, 2, 3, e 5 cod. pen. e 3 I. 146 del 2006, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di falso ideologico aggravati dalla transnazionalità, di cui agli artt. 110, 476, 479, 491 bis cod. pen. e 61, n. 2 cod. pen. e 3 l. 146 del 2006. Secondo la contestazione preliminare e provvisoria elevata a carico del IM, questi che svolge l'attività di commercialista in Gran Bretagna - utilizzando le proprie specifiche competenze in materia fiscale, avrebbe contribuito ad organizzare e coordinare un gruppo criminale operante in più Stati dell'Unione Europea, la cui attività caratteristica sarebbe stata costituita dal traffico di prodotti alcoolici sottratti al pagamento delle accise, mediante un meccanismo fraudolento estrinsecatosi nella creazione di un'apparenza di allontanamento, legale e in sospensione di accisa, dei prodotti alcoolici dal produttore destinati fittiziamente a depositi fiscali, presso i quali si producevano solo falsi documenti amministrativi elettronici (cd. e-AD), indicativi, in maniera decettiva, di ricezione e, talvolta, di spedizione di prodotti alcoolici, così da consentire al produttore la vendita in nero di quelle partite di merce fittiziamente spedite ai diversi depositi fiscali. Ad avviso del Tribunale per il riesame era corretto il radicamento della competenza territoriale nel Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento, perché, secondo la contestazione formulata dal Pubblico Ministero, che non conteneva errori macroscopici ed immediatamente percepibili, essendo i diversi reati contestati all'indagato connessi per effetto della connessione teleologica ex art. 61 n. 2 cod. pen. -, doveva farsi applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen., con la conseguenza che essendo stati i primi tra i delitti di falso attribuiti all'indagato - da ritenersi più gravi rispetto al reato di cui all'art. 416 cod. pen. per effetto dell'aggravante ad effetto speciale della transnazionalità ex art. 4 I. 146/2006 - commessi in Favara nell'ottobre 2014, tanto valeva a far ritenere corretta la competenza territoriale del Tribunale di Agrigento. Nondimeno allo 2 stesso risultato si sarebbe pervenuti facendo applicazione del criterio per il quale la competenza per territorio in procedimenti connessi, uno dei quali riguardi il delitto di associazione per delinquere, avente natura di reato permanente, deve, di regola, essere determinata con riferimento al luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura organizzativa, ovvero, in difetto di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, con riferimento al luogo in cui il sodalizio criminoso si è manifestato per la prima volta, o a quello in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività, atteso che il gruppo criminale di cui al capo A) della contestazione - da configurarsi come unico pur se articolata in diverse cellule dislocate sul territorio nazionale laddove erano ubicati i diversi depositi fiscali - aveva cominciato ad operare ed a commettere delitti proprio in Favara. Riteneva, altresì, il Collegio del gravame cautelare che, sulla base di una variegata platea di elementi indiziari, costituita dai risultati delle intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese da coindagati, dai servizi di osservazione predisposti dalla polizia giudiziaria e da evidenze documentali (le videoriprese realizzati nei luoghi ove erano ubicati i fittizi depositi fiscali), sussistevano a carico del IM i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. in relazione a tutte le ipotesi di reato contestate, così come anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen., in considerazione del fatto che l'indagato, dimorante in Gran Bretagna, era latitante e della circostanza che le caratteristiche oggettive dei fatti di reato ascrittigli e le connotazioni del suo comportamento rendevano attuale e concreto il pericolo di reiterazione delle medesime condotte criminose, le quali non si sarebbero potute altrimenti contenere se non con l'adozione della misura degli arresti domiciliari.
2. Per l'annullamento dell'ordinanza adottata dal Tribunale per il riesame di Palermo interpone ricorso per cassazione il difensore di IM, deducendo tre motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 4, 8, 12 e 16 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avevano valorizzato isolati elementi indiziari segnatamente che fossero stati individuati collegamenti tra i responsabili del deposito di Favara e i più stretti collaboratori di IM;
che in qualche occasione la merce destinata al deposito fiscale di Tortona, nella cui gestione IM era coinvolto, era stata dirottata a quello di Favara;
che le società mittenti dei prodotti alcoolici coinvolte nel meccanismo fraudolento erano sempre le medesime - per sostenere che fosse unico il gruppo organizzato che gestiva le operazione finalizzate alla vendita in nero dei prodotti alcoolici mediante la fittizia spedizione degli stessi in regime di 3 sospensione delle accise ai depositi fiscali e la formazione dei documenti amministrativi elettronici contraffatti. Lamenta, altresì, che, quand'anche si volesse aderire alla tesi propugnata dal Tribunale, non sarebbe ravvisabile tra i delitti contestati al ricorrente alcuna delle ipotesi di connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen., con la conseguente inapplicabilità dell'art. 16 cod. proc. pen.. Eccepisce, infine, che soltanto il procedimento relativo ad un reato ricompreso nell'elencazione nell'art. 51, comma terzo bis e comma terzo quinquies, cod. proc. pen. esercita una "vis attractiva" rispetto ai procedimenti relativi ad altri reati ad esso connessi, anche quando tali reati siano più gravi del primo, in deroga alla previsione contenuta nell'art. 16, comma primo, cod. proc. pen., ma che tale regula iuris non è applicabile nel caso sub iudice, poiché nessuno dei reati contestati all'indagato rientra tra quelli ricompresi nell'elenco di cui alla prima norma. Chiede, pertanto, che venga dichiarata la competenza per territorio in favore del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Alessandria.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 43 d.lgs. n. 504 del 1995 e 476, 479 e 491 bis cod. pen., ed il vizio di motivazione, perché il reato di cui all'art. 43 d.lgs. n. 504 del 1995 - 'Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche' - alla cui realizzazione il meccanismo fraudolento, ipotizzato come espressione dell'organismo criminale organizzato e diretto dal IM, sarebbe stato finalizzato, non sarebbe neppure configurabile, non essendo possibile stabilire in quale luogo coincidente con quello della immissione in commercio dei prodotti - alcoolici - sul territorio nazionale o all'estero lo stesso sarebbe venuto a consumazione e, di conseguenza, quale sarebbe lo Stato che avrebbe subito il danno per effetto della sottrazione alle accise. Peraltro tale danno non sarebbe, neppure, astrattamente configurabile non essendo la merce mai realmente pervenuta presso i depositi fiscali, i cui responsabili non avendola messa in commercio, non potrebbero essere annoverati tra i titolari dell'obbligo tributario.
2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione, denunciando l'assenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura coercitiva degli arresti domiciliari disposta nei confronti dell'indagato. In primo luogo non sussisterebbe il pericolo di fuga, essendosi il ricorrente recato in Gran Bretagna solo per ragioni professionali ed avendo ottenuto il nulla osta a recarsi negli Stati Uniti assai prima dell'azione nei suoi confronti del provvedimento cautelare;
tra l'altro egli aveva contratto matrimonio in Italia ed il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, richiesto della convalida del fermo di Polizia Giudiziaria disposto nei confronti dell'indagato, in data 6 luglio 2016 aveva 4
ritenuto che
non fosse fondata la prospettazione del pericolo di fuga come attuale e concreto. Non sussisterebbe neppure il pericolo di reiterazione del reato, essendo lo stesso predicato come attuale e concreto sulla base di elementi del tutto astratti, ricavati unicamente dalla gravità delle condotte all'indagato e privi di addentellati con dati di fatto attestanti l'effettiva contiguità del prevenuto con ambienti criminali, anche esteri, capaci di offrirgli ulteriori occasioni per delinquere. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1. Quanto all'eccezione processuale relativa all'incompetenza del Giudice per le indagini preliminari di Agrigento giova ribadire che la competenza per territorio, anche in ipotesi di reati connessi, va stabilita sulla base della formulazione della contestazione, a meno che il luogo di commissione dell'illecito, per come indicato, sia sconfessato da dati oggettivi presenti in atti (Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010 dep. 23/03/2010, Confl. comp. in proc. Guida e altri, Rv. 24678201). Nel caso di specie, con riferimento ai reati provvisoriamente contestati all'indagato IM, la enunciazione delle condotte delittuose reca la indicazione inequivoca, al capo 1) della rubrica, di una sola organizzazione criminale, costituita allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di falso e di frode fiscale, questi realizzati nei luoghi in cui l'organismo medesimo aveva aperto diversi depositi fiscali per la ricezione fittizia dei prodotti alcolici, con la conseguenza che le deduzioni articolate dalla difesa dell'indagato, che accreditano, piuttosto, l'esistenza di due autonome associazioni criminali una radicata a Favara e l'altra a Tortona -, esorbitano dal perimetro decisionale suddetto integrando elementi non oggettivi ma di natura valutativa. Correttamente, dunque, il Tribunale distrettuale ha rigettato la formulata eccezione confermando la competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari di Agrigento, individuata sia pure con formula alternativa - facendo - applicazione del principio di diritto secondo il quale la competenza per territorio in procedimenti connessi uno dei quali riguardi il delitto di associazione per - delinquere, avente natura di reato permanente deve, di regola, essere - determinata con riferimento al luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura organizzativa, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati dep. oggetto del "pactum sceleris" (Sez. 1, n. 45388 del 07/12/2005 14/12/2005, Saya, Rv. 23335901; Sez. 1, n. 24849 del 24/04/2001 - dep. 19/06/2001, Simonetti e altri, Rv. 219220): consumazione del reato associativo che deve ritenersi avvenuta nel luogo in cui si realizza un "minimum" di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero in quello nel quale si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operativa della società criminosa (Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016 dep. 29/08/2016, Bilali Bilali e altri, Rv. 26763501; Sez. 5, n. 2269 del 12/12/2006 - dep. 23/01/2007, Tavaroli, Rv. 23630001). Operatività, che, secondo le circostanze di fatto esaminate dal Tribunale del Riesame, insindacabili in questa sede perché scrutinate secondo una sequenza conforme alle regole del diritto e priva di illogicità evidenti, si è manifestata in Favara.
2. Inammissibile è il secondo motivo di censura, perché il ricorrente, con l'articolare deduzioni in ordine alla esclusione della configurabilità del delitto di cui all'art. 43 d.lgs. 504/1995, introduce una questione del tutto esorbitante rispetto al tema d'accusa (che non comprende il detto reato) in relazione alla quale si sono esercitati i poteri di delibazione cautelare dei giudici di merito. Da ciò la correttezza della decisione del Tribunale del Riesame che non ha preso in considerazione le ragioni di censura attinenti al delitto predetto.
2.3. Infondato è, infine, il terzo motivo di impugnazione. Il Tribunale per il riesame ha individuato nel pericolo di fuga ed in quello di reiterazione del reato le esigenze cautelari fronteggiabili con gli arresti domiciliari ed ha, a tal fine, valorizzato: a) la latitanza del ricorrente, che può contare su mezzi economici consistenti per poterla affrontare;
b) la continuità dell'attività illecita, sintomo di un'acquisita professionalità nella commissione dei reati contestatigli;
c) l'intrinseca gravità delle condotte, che, in ragione delle loro caratteristiche oggettive, erano volte a soddisfare una vasta platea di 'clienti'; d) la capacità dell'indagato di intessere rapporti e di intrattenere collegamenti in più Stati esteri. Quanto alla negazione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. b) cod. proc. pen. deve osservarsi che le deduzioni articolate dalla difesa del ricorrente si fondano su considerazioni del tutto fattuali, che non sono tali da scardinare la tenuta degli argomenti utilizzati dal Tribunale per sottolineare la capacità del IM di beneficiare di ampie risorse economiche e di una vasta rete di collegamenti esteri, che gli hanno consentito di affrontare la latitanza nel presente cessata dal momento che, secondo quanto riferito dal difensore, prevenuto si trova in Gran Bretagna in attesa di estradizione e, dunque, per avvalorare la attualità e concretezza del pericolo di fuga. 6 Al riguardo occorre ricordare che il concreto pericolo di fuga può essere desunto anche dallo stato di latitanza, indubbiamente sintomatico di una disobbedienza alla legge e rivelatore di una tendenza comunque ostruzionistica all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, e la sua attualità non è automaticamente esclusa dal sol fatto che la cessazione della latitanza sia intervenuta anche per effetto del contributo della persona sottoposta alle indagini che non si è sottratta alla cattura (Sez. 6, n. 2736 del 16/07/1996, Cusani, Rv. 205862). La motivazione resa sul punto dal Tribunale per il riesame mostra di conformarsi, altresì, al principio di diritto per cui, dovendo essere il pericolo di fuga, secondo la 'novella' di cui all'art. 1, I. n. 47 del 2015, anche attuale, tale attualità non deve essere desunta necessariamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, essendo sufficiente accertare con elevato giudizio prognostico ancorato, oltre che alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, anche a specifici elementi vicini nel tempo - l'inclinazione del soggetto a sottrarsi all'esecuzione di misure cautelari e, quindi, un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, difficilmente eliminabile con tardivi interventi (Sez. 5, n. 7270 del 06/07/2015 - dep. 24/02/2016, Giugliano, Rv. 26713501). Parimenti il Collegio territoriale esprimeva il giudizio sull'esistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli commessi dall'indagato, evidenziando, con giudizio di merito privo di illogicità manifeste, che gli elementi disponibili relativi alla personalità dell'indagato, descritto come un abile ed instancabile ispiratore, regista e realizzatore di una serie indeterminata di reati in materia di falso e tributari commessi fino a tempi recentissimi tramite - un'associazione di rilievo transnazionale, tutt'ora in permanenza, nella quale egli stesso rivestiva un ruolo di assoluto rilievo organizzativo>>, ed alle sue condizioni di vita, nonché riguardanti le modalità delle condotte criminose contestategli, estrinsecatesi nella :< reiterazione e serialità dei reati >>, rendevano altamente probabile la ricaduta nella devianza. Così argomentando il Tribunale per il riesame si è allineato alle indicazioni ermeneutiche più recenti elaborate da questa Corte di legittimità, secondo le quali il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen. - che è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva è "attuale" allorché sia - possibile formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale. Il relativo giudizio che deve valorizzare - 7 l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato va fondato sull'analisi della personalità dell'accusato, - desumibile anche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede, e sull'esame delle sue concrete condizioni di vita, ma non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice, poiché la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto non può che fare riferimento alla consistente possibilità di recidiva nel periodo di tempo in cui potrebbero essere attive le cautele (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016 - dep. 16/12/2016, Rv. 268977; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 26850801; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016 - dep. 05/05/2016, Foti, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015 - dep. 18/04/2016, Garrone, Rv. 266988). Al lume di tali canoni, può, quindi, affermarsi che anche il perdurante pericolo di recidiva è stato sufficientemente argomentato dal giudice del gravame.
4. Le superiori considerazioni dimostrano la correttezza del provvedimento impugnato e conducono al rigetto del ricorso cui si accompagna la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 3/05/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Paolo Antonio Bruno Yum thanhemma tie D ANO CELLERA add - 6 LUS 2017 IL FUNZIONARIO, C ANO 140x7 8