Sentenza 11 aprile 2017
Massime • 1
In tema di confisca di beni intestati a terzi, l'immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un cespite formalmente di proprietà di un terzo determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile a giustificare l'ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene. (Principio affermato in relazione ad impresa di camorra, intestata al suocero del proposto, per la cui confisca non si è ritenuta necessaria la prova della sproporzione del valore del bene, rientrando quest'ultimo tra quelli confiscabili "tout court" perchè frutto direttamente di attività illecite o del loro reimpiego).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2017, n. 32996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32996 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2017 |
Testo completo
3299 6- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 475/2017 - Presidente - Stefano Palla REGISTRO GENERALE Caterina Mazzitelli N.17355/2016 Angelo Caputo Irene RD Giuseppe Riccardi - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO TI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto del 30/06/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 30/06/2015 la Corte di Appello di Napoli confermava il decreto, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di applicazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nei confronti di ER TI, e di confisca di beni intestati alla moglie VO NG, ed ai fratelli di costei, VO AL e VO RG. ER 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di ER TI, Avv. Paolo Caterino, deducendo i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. .
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale: lamenta che non sia stato adeguatamente considerato il periodo di detenzione dal 2006, né la documentazione prodotta dalla difesa (interrogatorio e conseguimento del diploma di ragioniere), né l'ordinanza di scarcerazione del ER per mancanza di esigenze cautelari emessa nel procedimento di cognizione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; deduce, inoltre, che il giudizio di pericolosità sia delimitato al 2010. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla durata della misura ed alla applicazione anche dell'obbligo di soggiorno.
3. Con distinto atto, proposto dall'Avv. Paolo Trofino, ricorrono altresì ER TI e VO NG, deducendo i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. .
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale del proposto: si lamenta che il decreto abbia desunto i periodi di appartenenza del ER al sodalizio, dagli anni '80 al 2005, ricavandolo dalle due sentenze irrevocabili di condanna, così deducendo la sua appartenenza storica ed il rapporto di antica frequentazione con VO TE;
la difesa aveva tuttavia sostenuto che la condotta contestata si fermava in realtà ai primi anni '90, e, quanto ai rapporti di frequentazione con VO TE, che questi è detenuto dal 1995; il ER, inoltre, aveva dismesso completamente l'attività di imprenditore dal 1995; il ridimensionamento della sua figura criminale e la marginalità del ruolo sarebbero dimostrate dall'esiguità della condanna riportata;
a dimostrare la cessata pericolosità del ER, infine, interveniva la sentenza del Tribunale di S.M.C.V. del 26/03/2014, che lo assolveva in parte per bis in idem, in parte per insussistenza dei fatti. Inoltre, ER avrebbe svolto regolare attività lavorativa per circa quindici anni, a partire dal 2001, e alcuna frequentazione criminale avrebbe intrattenuto, poiché le due annotazioni richiamate dalla Corte territoriale concernerebbero la sua presenza all'esterno di un bar di Casal di Principe. Con riferimento alla misura patrimoniale, si lamenta l'erronea ricostruzione cronologica: quanto alla Mercedes classe B, di proprietà di VO NG, erano stati documentati i redditi percepiti dalla moglie del proposto, che è insegnante in una scuola elementare, ed aveva stipulato una permuta con la 2 SK precedente autovettura per un valore di € 15.000,00; sicchè sarebbe illogica la motivazione del decreto impugnato, che ha escluso la proporzione di una piccola rata mensile di € 268,00 con i redditi documentati della VO;
quanto all'immobile sito in Casal di Principe, via Mozart 9, intestato a VO NG, la difesa aveva depositato una consulenza tecnica di stima dell'immobile, che specificava analiticamente i proventi con i quali era stato edificato su un terreno di famiglia;
a fronte di una stima del valore dell'immobile pari a circa 120.000,00 euro, invero, la difesa aveva indicato i redditi familiari leciti provenienti in parte dal finanziamento ottenuto dal ER nel dicembre 1990 (circa 60.000,00 euro), in parte dall'attività imprenditoriale all'epoca svolta dal ER, ed in parte dall'indennizzo di 69.500,00 euro percepito dalla VO.
4. Ricorrono per cassazione, per il tramite dell'Avv. Claudio Botti, VO AL e VO RG, quali terzi interessati, deducendo i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al requisito della disponibilità dei beni in capo al proposto: viene dedotto che il Tribunale aveva ritenuto i germani VO pienamente congrui nella capacità di accumulazione dei beni sottoposti a sequestro, e ne aveva disposto la restituzione, salvo che per le quote societarie di partecipazione nella SB Immobiliare (50% del capitale) e nella ED SY UN (50% del capitale), che venivano confiscate, in quanto ritenute nella disponibilità del proposto, ER TI;
si lamenta che la valutazione in ordine alla disponibilità dei beni in capo al proposto non sia stata formulata con riferimento agli odierni ricorrenti, e sia stata riferita ad un momento storico antecedente all'acquisizione della titolarità formale: la disponibilità delle quote e l'esercizio dei relativi diritti in capo al ER è stata accertata fino al 2007, allorquando le quote erano ancora intestate a VO QU, padre degli odierni ricorrenti e suocero del proposto;
le quote sono state vendute ai figli, odierni ricorrenti, il 10/12/2007, e la cessione non può essere ritenuta fittizia, non essendo provato che gli odierni ricorrenti abbiano agito quali meri prestanome;
la dimostrazione della disponibilità dovrebbe essere riferita, secondo i ricorrenti, agli attuali intestatari del bene. Si deduce, inoltre, che nel caso di specie non si verta in un'ipotesi di impresa mafiosa, e che la confisca di tutte le azioni renderebbe illegittimo il provvedimento, perché non calibrato sull'entità degli incrementi patrimoniali illeciti;
si lamenta che, in seguito al trasferimento delle quote, il decreto non abbia motivato in ordine alla persistente disponibilità indiretta del proposto. 3 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al requisito della sproporzione tra capacità reddituale dei terzi interessati e acquisto del bene confiscato: si deduce che i ricorrenti abbiano acquistato le azioni nel 2007 pagando il prezzo al valore nominale (€ 35.000 per la ED SY ed € 2.500 per SB Immobiliare) mediante titoli di credito tratti su conti correnti bancari;
il trasferimento è avvenuto nel 2007, ben quattro anni prima della proposta di prevenzione;
inoltre, non sarebbe provato che la gestione delle società, dopo il trasferimento, non sarebbe mutata;
al riguardo, al contrario, il mutamento gestionale è stato allegato, dimostrando che la società aveva iniziato ad operare in contesti territoriali insensibili al condizionamento del clan dei Casalesi;
infine, il decreto avrebbe errato nel qualificare il trasferimento quale atto di donazione, e non già di vendita.
4.3. Violazione di legge in relazione all'art. 2 ter, comma 3, I. 575/1965: lamenta l'omesso rispetto del termine per provvedere, in quanto il decreto di sequestro è stato emesso il 14/04/2011, mentre il decreto di confisca è stato emesso il 14/05/2014; l'orientamento interpretativo richiamato dalla Corte territoriale sarebbe sconfessato dal nuovo art. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011, che fissa un termine di un anno e sei mesi per l'emissione del decreto di confisca, prorogabile fino a due anni e sei mesi, che decorre dall'immissione in possesso dei beni.
4.4. Illegittimità costituzionale dell'art. 117, comma 1, d.lgs. 159/2011 nella parte in cui non consente l'applicazione dell'art. 24, comma 2, ai procedimenti per i quali è stata già avanzata la proposta di prevenzione al momento di entrata in vigore, ma non è ancora intervenuta la decisione sulla confisca, per violazione degli artt. 3 e 24, comma 2, Cost. . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto da VO NG quale terzo interessato, in quanto sottoscritto dal solo difensore, in assenza di procura speciale. Al riguardo, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894).
2. I ricorsi di ER TI sono inammissibili.
2.1. Va premesso che la misura di prevenzione è stata applicata sulla base delle ritenuta appartenenza del ER alla categoria di indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. In tal senso, il decreto impugnato ha fondato il giudizio di pericolosità dell'odierno ricorrente sulla base dei fatti accertati con due sentenze di condanna irrevocabili per la partecipazione all'associazione mafiosa denominata "clan dei Casalesi", con il ruolo, tutt'altro che marginale, di responsabile della gestione criminale degli appalti pubblici sul territorio nel quale si esprime l'egemonia del sodalizio.
2.2. In merito alle doglianze relative alla valutazione dell'attualità della pericolosità, va innanzitutto rammentato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;
Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Ebbene, nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene: l'attualità è stata desunta dall'appartenenza storica, consolidata e continua al clan, almeno a partire dagli anni '80 del secolo scorso e fino al 2005, dai rapporti di fiducia diretta e di antica frequentazione con il capoclan VO TE, dal ruolo importante assunto nelle dinamiche criminali del sodalizio, quale responsabile della gestione illecita degli appalti pubblici, dalle frequentazioni con pregiudicati ancora attestate tra il 2006 ed il 2010; non è stata ritenuta idonea ad elidere la pericolosità, inoltre, il decorso del tempo -8 anni, di cui 4 in carcere -, e la prestazione di attività lavorativa lecita, in GR 5 considerazione della qualità, del livello e del consolidamento cronologico dell'appartenenza del ER al clan dei Casalesi. Il decreto impugnato è, dunque, corredato di motivazione adeguata, attinente alle questioni proposte con l'appello, e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi. Non ricorre, quindi, in concreto un caso di motivazione inesistente o puramente apparente. Oltre ai limiti specifici del giudizio di cassazione avente ad oggetto le misure di prevenzione, vanno altresì rammentati i limiti generali del sindacato di legittimità, che non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica della decisione, e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (ex multis, Sez. U., n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone). Tanto premesso, devono pertanto ritenersi inammissibili le doglianze proposte, aventi ad oggetto la valutazione probatoria della consistenza indiziaria posta a fondamento del giudizio di pericolosità sociale e della sua attualità, risolvendosi le censure in una mera 'contestazione probatoria'. Del resto, la valutazione in concreto dell'attualità della pericolosità costituisce una questione di fatto, il cui accertamento esula dal controllo di legittimità (Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 2004, Criaco, Rv. 229305).
2.3. Con riferimento alla necessità di una valutazione di attualità della pericolosità sociale, peraltro, va evidenziato che, secondo un primo orientamento interpretativo, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative (Sez. 2, n. 3809 del 15/01/2013, Castello, Rv. 254512; Sez. 5, n. 43490 del 18/03/2015, Nirta, Rv. 264927). Secondo un più recente orientamento, che pur non ponendosi in contrasto con il primo, lo integra, specificando alcuni profili relativi alla verifica in concreto della pericolosità, in tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, che possono 6 essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione (Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Agui', Rv. 268215); ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la presunzione di attualità della pericolosità sociale non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sul punto, nel caso in cui gli elementi rivelatori dell'inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (Sez. 6, n. 51666 del 11/11/2016, Rindone, Rv. 268087). Al riguardo, va rilevato che l'art. 6 del d.lgs. 159/2011, nel prevedere che la misura di prevenzione personale possa essere applicata nei confronti delle persone indicate al precedente art. 4 "quando siano pericolose per la sicurezza pubblica", richiede una verifica della pericolosità del proposto, che, essendo logicamente ulteriore rispetto alla appartenenza ad una delle categorie di pericolosità - generica o qualificata - indicate dall'art. 4, deve ritenersi avere ad oggetto l'attualità della stessa. Pertanto, va affermato il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale ovvero della disintegrazione del sodalizio stesso, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative (Sez. 2, n. 3809 del 15/01/2013, Castello, Rv. 254512; Sez. 5, n. 43490 del 18/03/2015, Nirta, Rv. 264927); tuttavia, la presunzione non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265863). Tanto premesso, come già evidenziato, il decreto impugnato risulta immune da censure, avendo formulato il giudizio di attualità della pericolosità sul rilievo che l'appartenenza al clan è stata accertata almeno fino al 2005, che il livello di coinvolgimento del proposto è significativo, per il ruolo fiduciario diretto rivestito dal ER nei rapporti con il capoclan e per l'incarico di estrema importanza 7 CR svolto nel settore degli appalti pubblici;
peraltro, aggiunge la Corte territoriale, il periodo di detenzione, avuto riguardo alla spiccata pericolosità sociale del proposto, non è di durata tale da far ritenere venuta meno l'attualità della pericolosità sociale, in assenza di altri specifici elementi ulteriori, non essendo emersa né una disarticolazione del clan camorristico di appartenenza, né un recesso personale dalle logiche criminali associative.
2.4. Il motivo concernente la durata della misura personale e l'imposizione dell'obbligo di soggiorno è inammissibile, essendo generico e manifestamente infondato. Del resto, la motivazione in ordine alla durata della sorveglianza speciale, applicata per tre anni, è stata congruamente fondata sulla gravità del livello di pericolosità manifestata dal proposto, sulla base degli elementi diffusamente valutati in relazione all'attualità, mentre la motivazione sull'imposizione dell'obbligo di soggiorno è stata fondata sulla tipologia dell'associazione camorristica di riferimento, sulla sua pervasività ed estensione sul territorio, e sul tipo di attività garantita dal proposto, che necessita di libertà di movimento, e che perciò è stata inibita.
2.5. Le doglianze concernenti la disponibilità dei beni intestati alla moglie, VO NG, sono inammissibili, deducendo vizi non consentiti nel giudizio di cassazione avente ad oggetto il procedimento di prevenzione;
le censure proposte, infatti, oltre a non integrare una violazione di legge unico vizio proponibile in materia di prevenzione -, non deducono, in realtà, neppure vizi della motivazione, limitandosi ad criticare la valutazione probatoria formulata dalla Corte territoriale, in tal senso esulando altresì dai limiti generali del giudizio di cassazione. In altri termini, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi - della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in ordine alla disponibilità, da parte del proposto, dei beni formalmente intestati alla moglie. Giova, tuttavia, rammentare che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione (nella specie, omessa), per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. GR 8 3. Il ricorsi di VO AL e VO RG sono inammissibili. primo motivo, concernente il requisito della disponibilità dei beni, è 3.1. manifestamente infondato. Oltre a dedurre doglianze di merito (in generale, non consentite nel giudizio di cassazione), ed asseriti vizi di motivazione (non deducibili nel peculiare giudizio di legittimità in materia di prevenzione), le censure appaiono del tutto infondate, in quanto il decreto impugnato risulta contenere una motivazione completa ed aderente alle risultanze probatorie in ordine alla disponibilità da parte del proposto delle due società. Invero, la motivazione del decreto impugnato ha evidenziato che le due società formalmente intestate al suocero del ER fino al 2007, allorquando il 50% delle quote è stato trasferito ai figli (gli odierni ricorrenti) erano state - costituite e successivamente utilizzate per reimpiegare capitali provenienti dalle attività illecite del "clan dei Casalesi", in quanto provento degli appalti pubblici pilotati illecitamente ed ottenuti grazie all'egemonia criminale del potente sodalizio;
in tal senso, è illuminante la genesi delle società, costituite in concomitanza con il sostanziale abbandono dell'impresa edile gestita dal ER, per i rischi di misure preventive addensatisi sulle proprie attività, e la cessione del più importante ramo di azienda e della stessa manodopera al suocero, al fine di canalizzare gli appalti pubblici 'addomesticati', procurati dal ER, in schermi societari soggettivamente non 'inquinati' da un punto di vista formale. In tal senso, giova richiamare un'utile distinzione concettuale, elaborata in dottrina, tra l'impresa mafiosa "originaria", caratterizzata da una forte individualizzazione intorno alla figura dominante del fondatore, che la gestisce direttamente con metodo mafioso, l'impresa di proprietà del mafioso, che non la gestisce direttamente, ma esercita in modo mediato la funzione di direzione, avvalendosi di un prestanome, e l'impresa "a partecipazione mafiosa", nella quale il titolare non è un prestanome, ma rappresenta anche i propri interessi;
ebbene, ai fini della determinazione dei patrimoni confiscabili e dell'individuazione dello stesso requisito della disponibilità dei beni, a prescindere dalla formale intestazione, mentre le prime due ipotesi non pongono particolari problemi interpretativi e valutativi, trattandosi di imprese create con capitali di origine illecita e gestite con metodo mafioso, nell'ipotesi dell'impresa "a partecipazione mafiosa" appare invece indispensabile distinguere se vi è stato un inquinamento del ciclo aziendale (e da quale momento), in quanto esercitato con metodi mafiosi, ovvero solo un'immissione di capitali illeciti, senza alterazione del ciclo aziendale. Tanto premesso, alla stregua di tale classificazione, è possibile affermare che le società formalmente intestate agli odierni ricorrenti siano, in realtà, 9 CR imprese mafiose 'originarie', create con capitali di origine illecita e gestite con metodo mafioso;
ne consegue che il soggetto che ha la effettiva disponibilità dei beni va individuato nel reale dominus dell'impresa, in colui che ha garantito l'immissione di capitali illeciti quale forma ordinaria di esercizio dell'attività imprenditoriale. In tal senso, va dunque ribadito il principio secondo cui, in tema di confisca di beni intestati a terzi, l'immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un cespite formalmente ed anche sostanzialmente di proprietà di un terzo determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile a giustificare l'ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254282).
3.2. Il secondo motivo, concernente il requisito della sproporzione, è manifestamente infondato, in quanto, una volta accertata la disponibilità dei beni in capo al proposto, il requisito della sproporzione va valutato in relazione a costui, non già ai formali titolari del bene;
sicchè risultano irrilevanti le disponibilità economiche dei fittizi intestatari. Giova soltanto precisare che, con riferimento al caso di specie, il valore sproporzionato dei beni che è solo un indice sintomatico di illecita - accumulazione della ricchezza non rileva, in quanto è stata ritenuta provata la diversa ipotesi dell'immissione di capitali illeciti;
l'art. 2 ter, comma 3, I. 575 del 1965 (nonché l'attuale art. 24 d.lgs. 159/2011) prevede, infatti, "la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti é instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego". Al riguardo, è stato sovente ribadito che, ai fini dell'applicabilità della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano una sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto ovvero indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni (Sez. 5, n. 228 del 12/12/2007, dep. 2008, Campione, Rv. 238871) GR 10 concernente il termine per la confisca, è 3.3. Il terzo motivo, manifestamente infondato. Premesso che la disciplina applicabile, ratione temporis, è quella dettata dall'art. 2 ter, comma 3, I. 575/1965, va rammentato che, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, se adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art.
2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1965, n. 575, dovendo tale termine essere osservato solo nel caso in cui la confisca sia disposta "successivamente", cioè dopo l'avvenuta applicazione della misura personale (ex multis, Sez. 5, n. 3538 del 22/03/2013, dep. 2014, Zagaria, Rv. 258657; Sez. 1, n. 26762 del 04/06/2009, Mancuso, Rv. 244655).
3.4. Il quarto motivo, con il quale viene sostenuta l'illegittimità costituzionale dell'art. 117, comma 1, d.lgs. 159/2011 nella parte in cui non consente l'applicazione dell'art. 24, comma 2, ai procedimenti per i quali è stata già avanzata la proposta di prevenzione al momento di entrata in vigore, ma non è ancora intervenuta la decisione sulla confisca, per violazione degli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., è manifestamente infondata, in quanto rientra nel legittimo esercizio della discrezionalità legislativa disciplinare, in caso di modifiche normative, il regime transitorio, salvo che ricorra una manifesta irragionevolezza della scelta normativa (come, ad esempio, nel caso della individuazione della dichiarazione di apertura del dibattimento quale discrimen per l'applicabilità dei nuovi termini di prescrizione introdotti dalla I. 251/2005, dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Cost. n. 393 del 2006); manifesta irragionevolezza che, all'evidenza, non ricorre nell'ipotesi regolamentata dal citato art. 117, che prevede l'applicabilità della disciplina previgente ai procedimenti di prevenzione iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011, con individuazione dell'inizio del procedimento nel deposito della proposta di applicazione della misura di prevenzione, che rappresenta una sorta di esercizio dell'azione preventiva.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00 ciascuno: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di 11 GR inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11/04/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente JonaStefano Palla Giuseppe Riccardi Giuseppe Riccard DISPOSITATANG addi - 6 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Center Las e. мн 12