Sentenza 16 aprile 2010
Massime • 1
Le dichiarazioni assunte dalla persona offesa del reato di concussione rimangono utilizzabili "erga alios" anche qualora il fatto sia stato successivamente riqualificato come corruzione impropria susseguente.
Commentario • 1
- 1. Guerra, irreperibilità del testimone e contraddittorio: teste straniero è una scorciatoia processuale? (Cass. 11743/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 aprile 2026
È legittima l'acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese in indagini dal teste residente all'estero quando, dopo la sua originaria agevole reperibilità, sopravvenga uno stato di guerra nel Paese di appartenenza tale da rendere imprevedibile e concretamente impossibile la sua escussione dibattimentale. La mera residenza all'estero del dichiarante non impone, di per sé, l'applicazione dell'art. 512-bis c.p.p., né preclude il ricorso all'art. 512 c.p.p. quando sopravvengano fatti o circostanze imprevedibili che rendano impossibile la rinnovazione dell'esame in dibattimento. Quando l'impossibilità di procedere all'esame del teste estero deriva da una sopravvenienza oggettiva e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2010, n. 28110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28110 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/04/2010
Dott. AGRÒ NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 799
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 45162/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP NT, n. a S. Vitaliano il 3.7.1939;
nonché nei suoi confronti dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli e dalla parte civile AL NZ, n. a Napoli il 4.4.1962;
avverso la sentenza in data 12 maggio 2009 della Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi della parte civile e del Pubblico Ministero e per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato, con rigetto nel resto del ricorso dell'imputato;
Udito per la parte civile l'avv. Raffaele Gaetano Crisileo, che ha concluso per l'accoglimento del rispettivo ricorso;
Udito per l'imputato l'avv. PANSINI GUSTAVO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato e per il rigetto dei ricorsi della parte civile e del pubblico ministero.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 3 aprile 2007 del Tribunale di Napoli, appellata dall'imputato NT SP, dalla parte civile AR NZ, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale territoriale, con la quale lo SP era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre alla interdizione temporanea dalla professione sanitaria, in quanto responsabile del delitto di cui all'art. 318 c.p., comma 2, così modificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 81 cpv., 317, 56 e 317 c.p., accertato in Napoli tra il novembre del 1999 e il giugno del
2000.
L'accusa originariamente mossa allo SP consisteva nell'avere egli, quale direttore del Decimo Reparto di Pneumologia dell'Azienda Ospedaliera Monaldi, abusando della sua qualità e degli inerenti poteri, e approfittando dello stato di soggezione psicologica di NZ AR in relazione alle gravi condizioni di salute del figlio OM, ricoverato nel suddetto reparto, manifestando la disponibilità ad assisterlo di persona onde facilitarne il ricovero presso altre strutture ospedaliere, in tal modo garantendogli un trattamento sanitario più attento e qualificato, indotto il AR a consegnargli a più riprese assegni bancari per la somma complessiva di L. 5 milioni e in occasione di visite private L. 250.000 per ciascuna visita, somme non dovute trattandosi di attività professionale svolta in orari di servizio presso strutture pubbliche, nonché, in occasione del trasferimento del figlio presso l'Ospedale Oncologico di Milano dovuto all'aggravamento delle condizioni di salute, tentato di indurre il AR a consegnargli l'ulteriore somma di L. 5 milioni, somma che non veniva effettivamente corrisposta per la materiale indisponibilità di assegni bancari da parte di quest'ultimo.
La Corte di appello, condividendo le conclusione dei primi giudici, riteneva che dalle risultanze processuali emergeva che le dazioni di denaro fatte dal AR all'imputato, sia pure riprovevolmente accettate da quest'ultimo senza alcuna obiezione, non fossero riconducibili a un abuso di potere o di qualità da parte dello SP, ma ad una iniziativa del AR, che intendeva instaurare con il primario un rapporto privilegiato al fine di far ottenere al figlio una assistenza qualificata e successivamente ricoveri in ospedali (prima il Cotugno e quindi il Cardarelli) dove sarebbe stato possibile ottenere, grazie anche ai contatti dello SP, gli opportuni accertamenti e consulenze specialistiche. Quanto alla tentata concussione contestata, si osservava che la somma di cinque milioni venne richiesta dall'imputato solo a titolo di prestito, con impegno di restituzione.
Le doglianze dell'imputato dovevano peraltro ritenersi infondate, posto che, sulla base delle precise e attendibili dichiarazioni del AR era stato provato che l'imputato aveva ricevuto da quello pagamenti indebiti per il compimento di atti di ufficio. Ricorrono l'imputato, il Procuratore generale presso la Corte di appello e la parte civile.
Nel ricorso dell'imputato, sottoscritto dal difensore avv. Gustavo Pansini, si deduce, in primo luogo, la violazione dell'art. 318 c.p., comma 2, nonché la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale per il reato di corruzione impropria susseguente, osservandosi che l'imputato si era limitato ad accettare un compenso per un'attività di assistenza verso il paziente che andava al di là dei suoi doveri di ufficio, e che comunque i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato circa i caratteri di attendibilità delle dichiarazioni del AR, alle quali anzi, provenendo da soggetto non punibile ex art. 321 c.p., ma comunque autore della supposta corruzione, avrebbe dovuto essere applicato il canone di corroborazione probatoria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3. Con un secondo motivo si censura il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello, a tal fine, tenuto conto della meritevolezza della non strettamente dovuta condotta di premurosa assistenza al paziente dispiegata dall'imputato ne' della sua incensuratezza.
Con un terzo motivo si deduce l'intervenuta prescrizione del reato, fissata dalla stessa sentenza impugnata al settembre del 2009. Il Procuratore generale denuncia con un unico motivo la erronea applicazione dell'art. 318 c.p., comma 2, osservando che nella specie sussistevano gli elementi di fatto e di diritto per ritenere configurabile il delitto di concussione originariamente contestato, stante l'accertato stato di sudditanza psicologica in cui versava il AR nei confronti dell'imputato in dipendenza dalla grave malattia del figlio;
avvalorato dal comportamento dello SP, che mostrava di attivarsi prontamente solo a seguito dei pagamenti non dovuti che riceveva.
Analoghe censure sono mosse dalla parte civile, a mezzo del procuratore speciale avv. Raffaele Gaetano Crisileo, evidenziando che erroneamente i giudici di merito non avevano ravvisato lo stato di soggezione psicologica in cui versava il AR rispetto al primario in relazione alle drammatiche condizioni di salute del figlio, e non considerando che lo SP, pur non formulando richieste esplicite, mostrava particolare premura nell'attivarsi, ad esempio nei trasferimenti del paziente ad altro ospedale, solo a seguito degli esborsi fattigli dal AR.
Ad avviso della Corte tutti i ricorsi sono inammissibili, con ciò superandosi la questione della intervenuta prescrizione del reato dedotta nel ricorso dell'imputato (v. per tutte Sez. un., c.c. 22 novembre 2000, De Luca;
Sez. un., u.p. 22 marzo 2005, Bracale). L'imputato deduce che i giudici di merito si sono fondati esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, valutate immotivatamente attendibili e comunque sprovviste di riscontri, che dovevano ritenersi imprescindibili in base alla regola di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, essendo il AR, pur se soggetto non punibile ex art. 321 c.p., comunque autore della corruzione dal lato attivo.
Tali rilievi, in entrambi gli aspetti sollevati, appaiono manifestamente infondati.
Il AR è stato correttamente assunto nella sua qualità di testimone, in quanto all'epoca aveva la veste di soggetto passivo della condotta concussiva contestata all'imputato, e la successiva riqualificazione del fatto come corruzione impropria susseguente non implica le conseguenze prospettate dalla difesa: sia perché le dichiarazioni di natura testimoniale rese da un soggetto nei cui confronti non sussistono indizi di responsabilità penale restano utilizzabili nei confronti di terzi anche se nel prosieguo del procedimento tale soggetto venga ad assumere, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato (v. per tutte Cass., sez. 6^, 7 ottobre 2004, Sulpizi, proprio in fattispecie di derubricazione del reato di concussione in quello di corruzione); sia perché comunque egli non ha assunto nemmeno successivamente la qualità di imputato, proprio per la non rilevanza penale della condotta del privato nella fattispecie di corruzione impropria susseguente, ex art. 318 c.p., comma 2, e art.321 c.p.. Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni del AR, la sentenza impugnata motiva adeguatamente, rilevando che l'imputato non ha ritenuto di contestare alcuna circostanza di fatto riferita dalla persona offesa, il cui racconto, oltre a essere intrinsecamente coerente e lineare, aveva comunque saldi riscontri logici, non essendo spiegabile, al di fuori della ipotesi di compensi ricevuti, la condotta dell'imputato, che si era attivato con i colleghi degli ospedali Cotugno e Cardarelli per raccomandare la posizione del giovane paziente.
Contrariamente a quanto dedotto, poi, lo SP non espletò un'attività di assistenza verso il paziente che esorbitava dai suoi doveri di ufficio;
posto che, secondo la ineccepibile valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito, egli, dietro compenso, effettuò illegittimamente visite private in orari di servizio nell'ambito di un'attività professionale che si collegava alla sua posizione di direttore del Reparto di Pneumologia dell'Azienda Ospedaliera Monaldi, e cioè di una struttura pubblica. Quanto, infine, al diniego delle attenuanti generiche, le deduzioni del ricorrente costituiscono mera riproposizione di elementi di fatto già presi in considerazione dalla Corte di appello, che li ha reputati recessivi rispetto alla concreta gravità della condotta criminosa sul piano sia oggettivo sia soggettivo.
Manifestamente infondato appare anche il ricorso del pubblico ministero, al pari di quello, di analogo contenuto, della parte civile.
La tesi della configurabilità della ipotesi di concussione si fonda essenzialmente sulla condizione di fragilità psicologica in cui versava il AR in dipendenza dalla grave malattia del figlio e sul sintomatico attivarsi dello SP a seguito dei non dovuti pagamenti ricevuti.
Ma tale situazione non è risolutiva ai fini della individuazione della linea di discrimine tra i reati di concussione e corruzione. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, perché possa ritenersi integrato il delitto di cui all'art. 317 c.p., occorre che il pubblico ufficiale, abusando dei suoi poteri o (come più prospettabile nella specie) della sua qualità, ponga in essere nei confronti del privato una coazione psicologica che, pur in assenza di esplicite e aperte pretese (v. Cass., sez. 6^, 23 ottobre 2009, Tisci), lo costringa o induca a remunerarlo.
Una simile condotta prevaricatrice non può peraltro essere fatta discendere unicamente dalla condizione di superiorità del pubblico ufficiale rispetto al privato ne' dalla mera situazione di difficoltà (economica o psicologica) di quest'ultimo, occorrendo che il pubblico ufficiale dia causa, esplicitamente o implicitamente, alla condotta del soggetto passivo (v. per tutte Cass., sez. 6^, 4 novembre 2004, Zamberlan). Ora, nella specie, secondo la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito, lo SP non assunse, ne' direttamente ne' indirettamente, alcun comportamento induttivo e tanto meno costrittivo nei confronti del AR: fu quest'ultimo, in occasione della prima dimissione del figlio dall'ospedale, a contattare lo SP ottenendone il numero di cellulare;
fu sempre lui, in occasione di una successiva visita, cui seguì un secondo ricovero, a consegnare spontaneamente all'imputato una somma di denaro, che non era stata in alcun modo sollecitata;
e, stando alla deposizione dello stesso AR, tale condotta era stata da lui posta in essere autonomamente, allo scopo di instaurare un "rapporto privilegiato" con il primario. Anche con riferimento alle dazioni di denaro effettuate in occasione dei due trasferimento del paziente prima al Cotugno e poi al Cardarelli l'iniziativa venne presa dal AR, essendo irrilevante (ai fini della configurabilità della ipotesi di concussione) che lo SP accettò gli assegni "senza battere ciglio".
Stanti tali dati di fatto, appare dunque ineccepibile la qualificazione del fatto in termini di corruzione.
Alla inammissibilità dei ricorsi dell'imputato e della parte civile consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna di detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000 (mille) ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna delle parti private ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010