Sentenza 29 ottobre 2009
Massime • 1
Integra il reato di estorsione la condotta di costrizione al pagamento di una somma di denaro (nella specie, titoli di credito) come corrispettivo di prestazioni sessuali, con la minaccia d rivelazione ai familiari della vittima dei vizi e delle debolezze sessuali della stessa, posto che il profitto della condotta è da ritenersi ingiusto perché l'adempimento di un accordo illecito, quale è quello avente ad oggetto prestazioni sessuali a pagamento, non è tutelato dall'ordinamento, che prevede esclusivamente l'irripetibilità di quanto volontariamente corrisposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2009, n. 44712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44712 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 29/10/2009
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 4745
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - N. 41901/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO CA N. IL 18/02/1954;
avverso la sentenza n. 3001/2004 CORTE APPELLO di MILANO, del 12/02/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHINDEMI DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
Udito il difensore Avv. Gullotta Guglielmo del foro di Milano chiede l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 5/11/2003, condannava TI CE, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, con la continuazione, alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione e Euro 600,00 di multa e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, giudicata colpevole dei reati di circonvenzione di incapace aggravata ed estorsione continuata, nei confronti di TT AB, costretto a firmare titoli di credito per oltre L. 300 milioni, abusando della sua deficienza psichica e per averlo minacciato di un grave pregiudizio per la sua vita sociale per la sua attività lavorativa, con la possibile divulgazione dei suoi vizi e debolezze sessuali in caso di mancato pagamento di titoli per L. 95 milioni, rilasciati in sostituzione di alcuni dei precedenti. Condannava, altresì, CA GR e ZI GE, alla pena, ciascuno, di anni tre, mesi sei di reclusione Euro 500,00 di multa per concorso in estorsione aggravata.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12/2/2007, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, assolveva TI CE dal reato di circonvenzione di incapace perché il fatto non sussiste e, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulle circostanza aggravante ex art. 61 c.p., n. 7, la condannava alla pena di anni tre, mesi cinque di reclusione e Euro 600,00 di multa, riducendo, anche la pena inflitta a CA GR e ZI GE ad anni tre, mesi cinque di reclusione Euro 600,00 di multa. Proponeva ricorso per cassazione il difensore di TI CE deducendo i seguenti motivi:
a) illogicità della sentenza e omessa motivazione per non aver dato conto la Corte territoriale dei criteri con cui è stato ritenuto provato il delitto di estorsione, non spiegando, in particolare, per quale motivo, se le larvate minacce erano state ritenute presenti ad ogni incontro, solo l'episodio del cambio degli assegni ha assunto i contorni dell'estorsione;
b) erronea applicazione della legge, con riferimento agli art. 629 c.p. e art. 2035 c.c., non costituendo ingiusto profitto i 95 milioni già ottenuti dalla ricorrente come compenso per la sua compagnia con il TT, in quanto, pur trattandosi contratto certamente nullo, avente causa illecita, tale importo rappresenta comunque l'adempimento di un'obbligazione naturale derivante da contratto nullo.
c) in via subordinata, chiedeva l'applicazione dell'indulto con riduzione della pena detentiva a mesi cinque di reclusione e azzeramento della pena pecuniaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, stante la connessione logica tra gli stessi.
La Corte di merito ha fondato la responsabilità della prevenuta, in relazione al delitto di estorsione, ritenendo la corretta motivazione del Tribunale, avendo rilevato che la TI, che aveva avuto rapporti mercenari con il TT, "conservando i titoli e facendoseli via via sostituire non ha mai pensato seriamente di adire le vie legali, mirava intanto a conseguire un profitto ingiusto, e cioè il pagamento di prestazioni affettive carnali, per le quali non esiste tutela giuridica "e questo consente di escludere la derubricazione del reato in quello art. 393 c.p., ma altresì ha perseguito il profitto, attraverso un mezzo ingiusto, vale a dire quanto meno la divulgazione di fatti privati della vittima, con effetti dannosi sulla normale vita familiare e sociale". La ricorrente contesta la sussistenza dell'ingiusto profitto, assumendo che i L. 95 milioni, ottenuti quale compenso per la compagnia con il TT, nonostante la nullità del relativo contratto, costituivano adempimento dell'obbligazione naturale derivante da contratto nullo, obbligazione che, una volta assolta, gode di tutela giuridica, con conseguente irripetibilità della somma versata.
Pur essendo corretto, in termini astratti, tale rilievo, tuttavia non tiene conto della circostanza che la TI non aveva ancora percepito, incassando l'importo dei titoli, il "compenso" per le sue prestazioni sessuali. In tema di delitto di estorsione, l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, come nella fattispecie, che l'autore intenda conseguire, e che non si collega ad un diritto, perseguito con uno strumento antigiuridico, o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso. (Sez. 2, Sentenza n. 16658 del 31/03/2008 Ud. (dep. 22/04/2008) Sez. 2, Sentenza n. 29563 del 17/11/2005 Ud. (dep. 04/09/2006).
Nel caso di specie, è configurabile l'ingiustizia del profitto con riferimento al rilascio di titoli, non incassati dalla donna, in pagamento delle sue prestazioni sessuali, trattandosi di contratto illecito, il cui adempimento non è tutelato dall'ordinamento che prevede, solamente, la irripetibilità delle somme pagate in forza del brocardo "in pari causa turpitudinis melius est condicio possidentis" (per un caso analogo è stata ritenuta l'ingiustizia del profitto con riferimento ad un mutuo concesso dal gestore di una casa da gioco clandestina ai frequentatori, Sez. 6, Sentenza n. 36526 del 15/06/2005 Ud. (dep. 07/10/2005) Rv. 232515). Nella fattispecie la condotta posta in essere dalla donna era finalizzata ad ottenere il pagamento dell'equivalente importo degli assegni, non ancora incassati, la cui causale era certamente illecita.
Orbene la ricostruzione del fatto - così come operata dalla Corte di merito secondo un apparato logico-argomentativo uniforme - risulta insindacabile in questa sede di legittimità e pone all'evidenza, in termini logici e consequenziali, la concatenazione temporale e logica tra i vari segmenti della condotta, la strumentalità delle minacce rivolte dalla TI al TT, rispetto alla coazione dell'altrui volontà finalizzata ad ottenere il pagamento delle somme portate dei titoli che le erano stati rilasciati e che erano già stati sostituiti parte in occasione di una precedente situazione di insolvenza del denunciante.
Perché si abbia "soluti retentio", deve essersi verificato il presupposto del preventivo adempimento dell'obbligazione naturale, quale conseguenza inevitabile del requisito della sua spontaneità, con l'incasso della somma da parte dell'interessata: obbligare il TT a sostituire i titoli rilasciati con altri, in forza di una causale illecita conosciuta dalla TI, dopo il ritiro dei fidi bancari alla parte offesa, con cambiali che la donna portava con sè prima degli incontri, priverebbe la vittima della possibilità di scegliere se adempiere o meno al c.d. dovere morale o sociale scaturente dalla prestazione sessuale.
Sussiste anche la idoneità della minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, dovendo essere valutata, con giudizio ex ante, nella obiettiva capacità di porre in essere un attacco alla libertà psichica della vittima, che viene, in conseguenza, a trovarsi in stato di costrizione morale, anche se poi la stessa non abbia ceduto alla richiesta estorsiva. Sussiste, anche, l'elemento soggettivo del reato, vale a dire la coscienza e volontà da parte dell'agente di costringere con minacce le parti lese a un atto di disposizione patrimoniale (la sostituzione dei titoli con altri) con la consapevolezza dell'ingiustizia del profitto. Si configura, infatti, il delitto di estorsione anche nell'ipotesi in cui la donna minacci di rivelare il rapporto mercenario, quale mezzo di pressione morale sull'animo del cliente, richiedendogli la sostituzione di titoli non incassabili per mancanza di fondi;
infatti la costrizione richiesta per l'integrazione del suddetto delitto è determinata dalla minaccia implicita, contestuale alla stessa richiesta di sostituzione dei titoli, essendo il TT consapevole del fatto che la mancata accettazione della richiesta avrebbe avuto quale effetto la minacciata divulgazione della relazione con la TI. Il ricorrente propone solo censure di merito, ad una sentenza motivata in modo esaustivo, logico e non contraddittorio e che presenta una valutazione corretta delle risultanze processuali. La Corte territoriale ha, invero, a solo titolo di esempio, ben evidenziato, con motivazione logica e coerente, che "la minaccia di far conoscere alla famiglia le abitudini sessuali della vittima, comprova la consapevolezza di entrambi gli imputati circa la causale del debito contratto dal TT e l'inesistenza di una pretesa giuridicamente azionabile nei confronti del denunciante...".
La sostituzione dei titoli di credito da parte del TT era, inoltre, anche una condizione per poter usufruire delle prestazioni sessuali della TI, configurandosi come una sorta di obbligazione preventiva ed irretrattabile. Non sussiste inoltre una incompatibilità logica tra l'assoluzione della TI dal reato di circonvenzione di incapace e l'affermazione di responsabilità in relazione al diverso reato di estorsione, essendo diversi gli elementi sia oggettivi che soggettivi di tali reati. Questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi a cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri. (Si veda fra le tante Sez. Un. Sentenza. 00012 del 23/06/2000 - UD. 31/05/2000 - RV. 216260, Imp. Jakani).
Ciò posto, ritiene il Collegio che è stato fatto buon governo da parte della Corte di merito della norma incriminatrice. Infondato è anche l'ultimo motivo relativo alla richiesta di applicazione dell'indulto che può essere proposta in sede di legittimità soltanto se, in precedenza, sia stata già presentata al giudice del merito che non l'abbia accolta, (Sez. 4, Sentenza n. 15262 del 14/11/2008 Ud. (dep. 09/04/2009) Rv. 243631); infatti, con orientamento consolidato questa Corte ha statuito che "il problema dell'applicazione dell'indulto può essere sollevato nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che, allorché non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l'applicazione dell'indulto, la questione non è deducibile in cassazione" (Cass. s.u. 2333/95, ric. Aversa, rv. 200262).
Nella fattispecie il difensore dell'imputato non ha avanzato tale richiesta nel corso del giudizio di merito, ne' con i motivi di appello, ne' con le conclusioni in udienza.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2009