(Prestazione contraria al buon costume).
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non puo' ripetere quanto ha pagato.
[…] Concessione abusiva di credito - Buon costume - "Soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c. […]
Leggi di più…[…] Siffatta richiesta, tuttavia, veniva paralizzata ai sensi dell'art. 2035 c.c., poiché il giudicante ne evidenziava la contrarietà alle norme imperative. […] ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità sono da ritenere contrarie al buon costume” di cui agli artt. 1343 e 2035 c.c. […]
Leggi di più…Che cosa significa "Pagamento di indebito"? È una fonte di obbligazione in quanto, se viene effettuato il pagamento di una prestazione non dovuta (art. 2033 del c.c.), sorge l'obbligazione restitutoria in capo a colui che l'ha ricevuta. Sono ripetibili le prestazioni di denaro o di cose fungibili, mentre alla prestazione indebita di cose di specie trovano applicazione gli artt. 2037 e 2038. Non sono però ripetibili i pagamenti di prestazioni classificabili come obbligazioni naturali ex art. 2034 del c.c. (cioè gli spontanei adempimenti di doveri morali o sociali) o come prestazioni che offendono il buon costume (art. 2035 del c.c.).
Leggi di più…Tribunale di Vicenza, 22 aprile 2021, n. 0. Pres. Limitone. Est. Cazzola. Abstract: Sommario: Si tratta, a quanto consta, del primo precedente di merito che aderisce a Cass. n. 16706/2020, sancendo l'esclusione dallo stato passivo fallimentare del credito da finanziamento per irripetibilità del pagamento ai sensi dell'art. 2035 c.c. “Alla norma penale dell'art. 218 l. fall. e alla norma di condotta dettata dall'art. 5 TUB – scrive il Tribunale di Vicenza – si aggiunge l'offesa al buon costume, consistente nell'aver tenuto una condotta complessivamente contraria al corretto e leale svolgimento della competizione economica”. Segnalazione dell'avv. Andrea Cerutti
Leggi di più…[…] che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa, è condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato ed è pertanto contraria al buon costume economico, determinando nullità del finanziamento ed irripetibilità di quanto erogato ai sensi dell'art. 2035 c.c. […]
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