Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2012, n. 46340
CASS
Sentenza 19 settembre 2012

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Nel caso di sequestro di persona effettuato in territorio italiano da militare straniero di stanza in Italia sussiste, ai sensi dell'art. VII comma secondo lett. b) della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (c.d. Convenzione NATO-SOFA), la giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana qualora il fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale del suddetto militare. (Fattispecie avente ad oggetto una operazione di c.d. "extraordinary rendition" eseguita con il concorso di personale militare statunitense).

La circostanza aggravante di cui al secondo comma n. 2 dell'art. 605 cod. pen., ossia l'esser stato il sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, è di natura soggettiva, ma rientrando tra quelle concernenti "le qualità personali del colpevole" e non tra quelle "inerenti alla persona del colpevole" (tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 70 cod. pen.), non è soggetta al regime dell'art. 118 cod. pen., bensì a quello di cui all'art. 59, secondo comma, stesso codice, onde si comunica al correo se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa.

In tema di reati commessi da militari stranieri di stanza in Italia, qualora ricorra, ai sensi dell'art. VII comma secondo lett. b) della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (c.d. Convenzione NATO-SOFA), un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, l'atto di rinunzia alla giurisdizione eventualmente formulato dalla competente autorità politica non produce alcun effetto, in quanto lo stesso è previsto dalle disposizioni della stessa Convenzione esclusivamente in relazione alla diversa ipotesi in cui si versi in un caso di giurisdizione concorrente.

L'immunità penale dell'agente consolare straniero, prevista dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 marzo 1963, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 9 agosto 1967 n. 804, è più circoscritta di quella diplomatica disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 ed è limitata agli atti compiuti nell'esercizio della funzione consolare.

Colui che, quale organo di uno Stato straniero, ponga in essere "iure imperii" atti previsti dalla legge italiana come reato è soggetto alla giurisdizione penale italiana, non essendo rinvenibile nel diritto internazionale una norma consuetudinaria che riconosca in tal caso una immunità funzionale in materia penale.

L'apposizione del segreto di Stato che interviene successivamente alla legittima acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria delle notizie cui lo stesso si riferisce, non ne determina l'inutilizzabilità ai fini del giudizio.

L'emissione del decreto di latitanza non deve essere necessariamente preceduto dallo svolgimento all'estero di ricerche tese a rintracciare il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento cautelare e della cui dimora o residenza in un paese straniero si abbia avuto generica notizia, non sussistendo i presupposti per l'applicazione in via analogica delle regole dettate per le ricerche dell'irreperibile dall'art. 169 comma quarto cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2012, n. 46340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46340
Data del deposito : 19 settembre 2012

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