Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 679 cod. pen., la detenzione di gasolio agricolo in un contenitore non omologato ai prescritti requisiti di sicurezza, poichè tale condotta elude la verifica di rispondenza delle caratteristiche del deposito a quelle prescritte dalla normativa di cui al d.m. interno, 19 marzo 1990 in funzione di prevenzione dei possibili infortuni derivanti dalla custodia di materiali pericolosi.(Fattispecie relativa a detenzione di gasolio agricolo in quantità inferiore alla soglia, superata la quale, è necessaria l'autorizzazione dei vigili del fuoco).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2013, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 03/12/2013
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1715
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 51913/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB IT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 12 giugno 2012 del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, nel proc. n. 66/11 Reg. gen.;
Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita, nella pubblica udienza del 3 dicembre 2013, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. D'AMBROSIO Vito, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Labbate Giuseppe, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12 giugno 2012 il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, ha assolto AB IT dal reato di cui al D.L. n. 745 del 1970, art. 16, comma 4, in relazione al D.L. n. 32 del 1998, art. 1 e art. 3, comma 10, (capo 1), per aver installato, in assenza di autorizzazione comunale, un impianto di distribuzione di carburanti, poiché i risultati istruttori escludevano l'esercizio di attività di commercio di carburanti da parte dell'imputato; mentre ha condannato il AB alla pena di euro 200,00 di ammenda per la contravvenzione prevista dall'art. 679 cod. pen. (capo 2), per aver detenuto materiale infiammabile pericoloso, sebbene non destinato al commercio, in una cisterna aerea avente la capacità di 1.000 litri, nella quale erano presenti circa 450 litri di gasolio agricolo, con un ulteriore quantitativo di gasolio custodito in un fusto metallico della capacità di 200 litri, completamente pieno;
in Monopoli, il 30 ottobre 2009. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato che gli accertati contenitori di liquido infiammabile per uso agricolo dovevano avere specifici requisiti di sicurezza, previsti dal D.M. 19 marzo 1990, non rispettati nel caso di specie, tali da esentarli dal certificato di prevenzione incendi, sicché sussisteva la contestata violazione di cui all'art. 679 cod. pen., per detenzione di materiale infiammabile senza le prescritte cautele.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore che denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'erronea applicazione dell'art. 679 cod. pen..
Il gasolio agricolo detenuto era stato regolarmente assegnato al AB dalla Regione Puglia e i quantitativi rinvenuti, non raggiungendo la soglia di 25 metri cubi, non erano soggetti alla preventiva autorizzazione dei vigili del fuoco, con la conseguenza che il fatto non avrebbe dovuto ritenersi penalmente rilevante. La ritenuta non conformità della cisterna aerea e del fusto metallico di stoccaggio ai requisiti di sicurezza prescritti non integravano la contravvenzione contestata.
La motivazione della sentenza sarebbe illogica per avere il Tribunale, da un lato, escluso l'obbligo del controllo dei vigili del fuoco e, dall'altro, affermato la penale responsabilità dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Questa Corte ha già affermato il principio secondo il quale il reato di omessa denuncia di materie esplodenti, di cui all'art. 679 cod. pen., ha carattere sanzionatorio dei precetti contenuti nelle leggi speciali, in funzione della prevenzione degli infortuni discendenti dalla custodia di materie pericolose per l'incolumità pubblica (Sez. 1, n. 24058 del 17/06/2010, dep. 30/06/2010, Radicci, Rv. 247756;
sullo stesso tema: n. 25102 del 2011, Rv. 250329; n. 4139 del 1975;
n. 121 del 1969).
Nel caso in esame, come indicato in sentenza con precisi richiami della normativa speciale da osservare, il contenitore-distributore mobile di gasolio della capacità di 1.000 litri, ubicato all'interno dell'azienda agricola dell'imputato, AB IT, non era del "tipo approvato" dal Ministero dell'interno secondo la disposizione di cui al decreto dello stesso Ministro in data 31 luglio 1934, espressamente richiamato nel successivo decreto interministeriale del 19 marzo 1990, e non rispettava gli altri requisiti di sicurezza indicati in quest'ultimo provvedimento: si trattava, infatti, di una vecchia cisterna non omologata, priva di bacino di contenimento di capacità uguale almeno alla metà del serbatoio, senza tettoia e messa a terra, non rispettosa delle distanze dagli edifici e dell'area libera circostante, e non munita di estintori collocati nelle vicinanze, come da puntuale descrizione del manufatto in sentenza.
Osserva la Corte che l'omessa omologazione ai prescritti requisiti di sicurezza di un contenitore di gasolio per la distribuzione mobile di carburante, avente la capacità di 1.000 litri, installato presso impresa agricola, integra il reato di omessa denuncia di materie infiammabili, previsto dall'art. 679 cod. pen., poiché elude la verifica di rispondenza delle caratteristiche del deposito a quelle prescritte dal citato D.M. del 19/03/1990, in funzione della prevenzione dei possibili infortuni derivanti dalla custodia di materiali pericolosi.
Il reato di omessa denuncia di materie infiammabili, di cui all'art.679 cod. pen., non postula invece la necessaria violazione dell'obbligo del certificato di prevenzione incendi, come ritenuto dal ricorrente, poiché esso è integrato, coerentemente alla natura di norma penale in bianco della fattispecie incriminatrice e al bene giuridico protetto dalle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica, dalla violazione dei precetti della normativa speciale intesi ad assicurare, da parte dell'edotta Autorità, il controllo e la prevenzione dei rischi connessi alla custodia di materiali pericolosi per qualità o quantità.
Ne discende che legittimamente il AB, titolare di un deposito di gasolio per uso agricolo;
carente della prescritta omologazione da parte della competente Autorità e non rispondente ai prescritti requisiti di sicurezza, è stato dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 679 cod. pen.. 2. Segue il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014