Sentenza 7 ottobre 2004
Massime • 1
Le dichiarazioni rese da un soggetto quale persona informata dei fatti, quando assunte in assenza di indizi d'una sua possibile responsabilità, restano utilizzabili nei confronti dei terzi anche se nel prosieguo del procedimento l'interessato assume, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni concernenti un presunto episodio di concussione, successivamente qualificato come corruzione).
Commentario • 1
- 1. Guerra, irreperibilità del testimone e contraddittorio: teste straniero è una scorciatoia processuale? (Cass. 11743/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 aprile 2026
È legittima l'acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese in indagini dal teste residente all'estero quando, dopo la sua originaria agevole reperibilità, sopravvenga uno stato di guerra nel Paese di appartenenza tale da rendere imprevedibile e concretamente impossibile la sua escussione dibattimentale. La mera residenza all'estero del dichiarante non impone, di per sé, l'applicazione dell'art. 512-bis c.p.p., né preclude il ricorso all'art. 512 c.p.p. quando sopravvengano fatti o circostanze imprevedibili che rendano impossibile la rinnovazione dell'esame in dibattimento. Quando l'impossibilità di procedere all'esame del teste estero deriva da una sopravvenienza oggettiva e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2004, n. 4422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4422 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2004 |
Testo completo
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SENTENZA N.4338 24422/05 REGISTRO GENERALE N. 48062 del 2003
UDIENZA PUBBLICA DEL 7 OTTOBRE 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dai Signori: Presidente Dott. Francesco Romano
Consigliere 1. Dott. Giovanni de Roberto
Consigliere 2. Dott. Ilario Martella
Consigliere
3. Dott. Giorgio Colla
4. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
De PE RI e SU Domenico sui ricorsi proposti da avverso la sentenza 28 aprile 2004 del della Corte di appello di NI,
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi. Roma.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere de nella persona del Roberto. Udite le conclusioni del Pubblico ministero, Oscar Cedrangolo, che ha Generale, dott. Procuratore concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Sostituto
e Tommaso Uditi gli avvocati, Renato Archidiacono per De PE
IE per SU.
Fatto e diritto
1. Per quel che interessa la specifica vicenda processuale ora al udienza va ricordato che il Giudice dell' vaglio della Corte, preliminare del Tribunale di Latina disponeva il rinvio a giudizio di SU OM e De PE RI, quali imputati del
delitto previsto dagli artt. 81, cpv., 110, 317 c.p., per avere, il primo, quale assessore, il secondo quale collega di partito del
IACP, in concorso con SU ed all' epoca presidente dell' della Giunta poi presidente Severino Del Balzo, eassessore provinciale di Latina, nonché con NI OR, già Presidente della predetta Giunta dal 21 marzo 1989 al 17 novembre 1991, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, costretto comunque indotto, RZ
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AR EO, MO IO, MA D' ER,NA, e ON RE associati in un CO CO, CO ES
a promettergli la somma di oltre lire consorzio unico di imprese a corrispondergli a più riprese la due miliardi e, in concreto, materialmente lire 600 milioni, complessiva somma di oltre riscossa dal De PE, per poter ottenere la predisposizione ed indicazione in un unico maxi appalto per la ristrutturazione ed il importo viabilità provinciale per un rifacimento della forfettizzato di circa lire 22 miliardi in relazione a 15 diversi del 181708 di intervento di cui alla delibera n. progetti dicembre 1989, nonché la conseguente aggiudicazione della gara di appalto e la tempestiva liquidazione dei singoli S.A.L.
sentenza 26 febbraio 2001, Tribunale di Latina, con Il come corruzione impropria di concussione qualificato il reato antecedente ai sensi dell' art. 318 c.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione. Per venire alle effettive questioni che questa Corte è tenuta a
Tribunale si pronunciava, scrutinare, ricordatova che il dagli imputati a suo rigettandola, sulla eccezione avanzata ex art. 63 c.p.p., di inutilizzabilità, tempo, di concussione delle dichiarazioni rese in qualità di persone offese e, quindi, ritenuti a suo tempo di testimoni, dagli imprenditori
- concussi. E ciò in quanto, allorché essi vennero esaminati quali persone informate dei fatti, non sussistevano a loro carico indizi di reato. Cosicché la diversa situazione del soggetto conseguente fatto in una fase a una diversa qualificazione giuridica del
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successiva e in un diverso grado di giudizio non può inficiare gli atti legittimamente compiuti nel precedente momento. Inoltre, la comma 2, c.p.p. non potrebbe mai regola stabilita dall' art. 63,
rapporto quella del tra essere invocata in un' ipotesi, come una relazione di ove è ravvisabile corruzione e corruzione, necessaria alternatività tra le fattispecie.
Pubblico ministero e degli A seguito di impugnazione del fondate sulla essenzialmente ultime imputati, queste dichiarazioni in quanto inutilizzabilità delle predette provenienti da persone che, sin dall' inizio, avrebbero dovuto garanzie previste dalla legge perché essere sentite con le indagate di corruzione, la Corte di appello di Roma, con sentenza
2003, confermava, sempre per quanto interessa la 28 aprile presente vicenda processuale, la decisione impugnata.
Ora ricorrono per cassazione il De PE e il SU.
2. Due gli articolati motivi enunciati dal SU.
Con il primo si denuncia violazione degli artt. 63, 191 e 210
c.p.p., per avere la sentenza impugnata utilizzato, ai fini della decisione, le dichiarazioni degli imprenditori D' ER, NA,
assunti come testimoni, nonché quelle CO, ES, PA e delle indagini preliminari da ON RE, acquisite ex art. 512 c.p.p. nonostante risultasse evidente che i rese nel corso
detti soggetti dovessero essere esaminati ex art. 210 c.p.p. 0, comunque, con le garanzie difensive sin dalla fase delle indagini preliminari.
Si puntualizza, più in particolare: come emerge dalle dichiarazioni dell' ispettore TU,
a) che, sentito nel giudizio di primo grado, la genesi del procedimento va identificata nelle rese alla dichiarazioni dal titolare della "NA" spa, quale persona informata dei fatti e che il relativo verbalepolizia giudiziaria dibattimento in era stato acquisito al fascicolo per il quanto utilizzato per le contestazioni;
rivelato agli b) che una fonte confidenziale aveva già inquirenti che un gruppo di imprese, al fine di aggiudicarsi
G.еее Bo lls 1' appalto per la viabilità provinciale, aveva versato danaro a pubblici amministratori;
c) che il NA aveva accettato la proposta del D' ER di per partecipare di imprese, raggruppamento costituire un versare danaro a accordo di alla gara di appalto, con 1'
pubblici amministratori;
che l' ispettore TU aveva riscontrato la corrispondenza d) fonte confidenziale e quanto fra quanto riferito dalla
NA, nella certezza che il detto dichiarato dal pagamento avrebbe consentito di vincere l' appalto;
che, conseguentemente, la polizia giudiziaria avrebbe dovuto e) NA ai sensi dell' sospendere le dichiarazioni del art. 63, comma 1, c.p.p.; che nessun rilievo avrebbe, ai fini dell' utilizzazione di f) tali dichiarazioni, la circostanza che il Pubblico ministero abbia ritenuto gli imprenditori persone offese del delitto quanto base di di proprio perché, sulla concussione, riferito dal NA al TU, emergevano indizi di reità,
ma anche a carico di non soltanto a carico del NA,
tutti gli imprenditori partecipanti al raggruppamento di imprese che si rese aggiudicatario dell' appalto;
ultimi, dunque, nelletrovavano g) che anche questi si
21 art. 63, comma condizioni descritte dall' c.p.p., con conseguente inutilizzabilità assoluta di tali dichiarazioni;
inutilizzabilità contrassegnerebbe le h) che un' analoga
RE, dall' imprenditore Simone dichiarazioni rese acquisite ex art. 513 c.p.p., nonché quelle, acquisite in dibattimento, del NA, del CO, del EO, del come testimoni, a nulla D' ER e del PA perché sentiti abbia iniziato l' rilevando che il pubblico ministero non azione penale nei confronti di tali persone;
i) che del tutto erroneo sarebbe da ritenere 1' argomento addotto dal Tribunale e ripreso dalla Corte di appello secondo cui gli essere, semmai, imprenditori potevano
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indagati in un diverso procedimento, dovendo ritenersi il fatto, nella sua materialità, pur sempre lo stesso;
che il vizio di fondo di tutte la argomentazioni addotte sul j) punto dalla sentenza di primo grado sentenza di dallae che gli trascurato secondo grado sta nell' aver dalle essere sentiti, fin imprenditori, avrebbero dovuto prime battute del procedimento, come indagati
Si denuncia, inoltre, violazione dell' art. 129 c.p.p., perché nel caso in cui la causa estintiva venga applicata all' esito del dibattimento in forza di derubricazione del reato la regola di giudizio cui riferirsi è quella di cui all' art. 530 e non
Relativamente al quella di cui alla norma sopra ricordata. SU nessun elemento porta a ritenere che egli abbia ricevuto una tangente.
Analoghe le doglianze, anch' esse finemente articolate, avanzate, sempre in riferimento alla dedotta violazione dell'
art. 191 art. 63 c.p.p., alla conseguente operatività dell'
dello stesso codice dal De PE, nonché al vulnus arrecato precetto dell' art. 129 c.p.p. censura di manifesta illogicità ricorrente aggiunge, la Il conrapportata quanto statuito e della motivazione, se argomentato in relazione al reato di cui al capo H dal quale il
Tribunale, con sentenza confermata in appello ha mandato assolto lo IO. fattispecie addebitate imputato erano, appunto, a tale Le
e 378 c.p. e, pur 371-bisartt. dagli quelle previste in posizione identica a quella degli altri trovandosi imprenditori, in relazione alle dichiarazioni rese al Pubblico
allo IO i detti reati. ministero, furono ascritti
Ebbene, il Tribunale ha assolto lo IO perché fu l' unico degli imprenditori che negò la dazione di somme di danaro a conseguenza che se avesse pubblici amministratori; con la ammesso tali dazioni avrebbe reso dichiarazioni autoaccusatorie.
Un argomento, 1'tra atro, in contrasto con 1' espresso
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da parte degli altri imprenditori di aver riconoscimento corrisposto somme agli amministratori di Latina.
I ricorsi sono inammissibili.
esercitata 1' una volta 3. Appare necessario premettere che, azione penale e disposto il rinvio a giudizio per il reato di una sorta di concussione, non residua più alcuno spazio per di ritenere inutilizzabile una
"regressione", in grado (e, quindi, assunto come concussO dichiarazione di un soggetto, come persona informata dei fatti) e poi ritenuto corruttore.
Ciò, posto per destituire subito di fondamento la censura
incentrata sulla dedotta violazione dell' art. 63, comma 1 c.p.p.
di tali dichiarazioni la scelta da effettuare al momento non poteva ragionevolmente essere diversa da quella riferibile alla concussione, nessun elemento risultando che faccia ritenere che le un accordo ab dichiarazioni in contestazione si riferissero ad origine stipulato tra gli imprenditori e gli amministratori;
tanto dal soluzione adottata da non di qualificare la consentire la lunga come erronea o persecutoria. Anzi,
Pubblico ministero articolata disamina svolta in proposito della sentenza di primo grado sta proprio ad avvalorare le scelte compiute dal titolare contestativo un quadro in tutto Il penale. sul meritum causae, rispetto dell' azione a fondamentalmente incentrato giudizi non irragionevolmente espressi dal giudice a quo e dal giudice di primo grado.
4. Passando adora esaminare, nello specifico, le censure incentrate sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni sulle quali
è stata fondata l' affermazione di responsabilità dei ricorrenti,
della sentenza la motivazione qualche "corretta" va in modo denunciata. "plurilaterale", reato soggettivo cosicché non può certo dirsi che non sussista connessione tra l' La corruzione è, infatti ipotesi di reato prevista dagli' art. 318 e 319 c.p., da un lato,
e dall' art 321 c.p., dall' altro lato.
Quanto ai rapporti intercorrenti tra l' art. 63 c.p.p. e 1' art. 197 dello stesso codice, la giurisprudenza ha avuto occasione
в и ш ла 7 di precisare che in tema di inutilizzabilità di dichiarazioni rese dovuto essere sentito in qualità da chi sin dall' inizio avrebbe ai sensi di imputato o di indagato, mentre l'incompatibilità
dell' art. 197 c.p.p., che preclude l' ammissione stessa del precostituita situazione fondarsi su una testimone, deve sianon formale, la deposizione formalmente chi resa da ai sensi degli inutilizzabile certamente non è incompatibile ma può esserlo in base all' art. 63, artt. 191 e 197 c.p.p., risulti ex post che il dichiarante si è comma 2, c.p.p. qualora sin dall' inizio avrebbe dovuto autoaccusato di un reato e che (Sez. V, 7 a indagini sentito come persona sottoposta essere puntualizzato, altresì, che le 1993, Festa). Si è luglio dichiarazioni della persona che sin dall' inizio avrebbe dovuto imputata sono inutilizzabili, come indagata essere sentita ex art. 63, comma 2, c.p.p., anche nei confronti dei terzi,
carico del quale già ada soggetto sempre che provengano sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesSO o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette avuto il diritto di dichiarazioni egli avrebbe non rendere, se imputato;
la prevista indagato o fosse stato sentito come si è detto è coerente con 1' inutilizzabilità erga omnes incapacità a testimoniare statuita dagli artt. 197, lett. a),
che, di soggetto confronti nei c.p.p. 198, 2,comma 210 reato o per reato connesso o collegato, inquisito per lo stesso ha diritto al silenzio, con la differenza che l' art. 63 c.p.p. tenetur se detegere in un rende operante il principio del nemo assunzione formale della quello dell' qualità di indagato o imputato, dalla quale scaturisce il diritto momento antecedente a stesso (Sez. V, 26 gennaio 1999, Sora).
Per quanto riguarda la specifica tematica incentrata sul regime in cui 1' delle dichiarazioni di utilizzabilità nel caso originaria imputazione di concussione venga derubricata in quella di corruzione, sembrano però significativi i seguenti enunciati tema di hanno ritenuto: inche, giurisprudenziali dichiarazioni indizianti, la inutilizzabilità delle dichiarazionii quali
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assunzione delle presuppone che l' sancita nell' art. 63 c.p.p. forme diverse da quelle prescritte medesime sia avvenuta con senso sostanziale) processuale (in con riguardo alla posizione in cui stato che il dichiarante rivestiva nel momento tale soggetto conseguente la diversa situazione di a diversa qualificazione del fatto in fase successiva e in sentito;
diverso legittimamente inficiare gli atti può giudizio non di grado e ciò in base alla regola della compiuti nel precedente momento, ad essa quella, di atti processuali e conservazione degli del tempus regit actum;
nella specie analoga a quella il dichiarante era stato sentito come connessa, ora al vaglio della Corte successivamente, a seguito di diversa vittima di concussione qualificazione del fatto da parte della corte di appello, e aveva (addirittura) assunto la veste di indagato di corruzione attiva
(Sez. VI, 1° luglio 1997, Chirivi); che l' inutilizzabilità erga solo che, dichiarazioni rese da persona omnes delle riveste la qualità di teste, presuppone che sin apparentemente, sussistano nei suoi della relativa audizione dal momento conseguenza che, ove di reità: con la confronti indizi muti la qualificazione giuridica del fatto successivamente le dichiarazioni concussione corruzione in luogo di considerato testimone non soggetto originariamente rese dal
13 gennaio 1999, valenza probatoria (Sez. VI, perdono la loro stato sentito in un caso in cui dichiarante era Minniti); che
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concussione, per poi assumere lo status divittima le dichiarazioni indiziantiuna come di indagato di corruzione attiva rese da un soggetto che nello sviluppo del procedimento, per effetto di una diversa qualificazione del fatto, abbia assunto la qualità di indagato non sono inutilizzabili ai sensi dell' art. 63
c.p.p., in quanto la diversa situazione del dichiarante non può
inficiare gli atti in precedenza legittimamente compiuti, in di conservazione degli atti processuali, forza sia del principio tempus regit actum (Sez. VI, 25 che della regola generale del erga omnes delle inutilizzabilità Zanni); 1'che marzo 2003, solo apparentemente, riveste rese da persona che, dichiarazioni
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la qualità di teste, presuppone che sin dal momento della relativa audizione sussistano nei suoi confronti indizi di qualificazione muti la reità: pertanto, ove successivamente concussione o in luogo di giuridica del fatto corruzione rese dal le dichiarazioni originariamente di abuso di ufficio la loro valenza testimone non perdono soggetto considerato probatoria (Sez. VI, 12 giugno 2003, La Vista).
di questa Corte è la giurisprudenza tema di dichiarazioni poi ricordato che Va pressoché costante nel inche, senso indizianti, la valutazione relativa alla sussistenza ab initio del soggetto leche ha rese carico di reità a degli indizi accertamento in punto di fatto che, se correttamente sottrae al controllo di legittimità (Sez. VI, 30 costituisce motivato, si inutilizzabilità nei 1' che, poiché Cianetti); aprile 1999, dall' art. 63 c.p.p. per le terzi prevista dei confronti dichiarazioni rilasciate da persona che fin dall' inizio avrebbe
○indagato imputato è essere in qualità di sentita subordinata, in ogni caso, alla condizione che il dichiarante dovuto in ordine al medesimo reato ovvero al sia colpito da indizi al terzo, devono ritenersi reato connesso o collegato attribuito
1' estorsore dal utilizzabili le dichiarazioni contro rese reato di estorsione che sia indiziato di soggetto passivo del medesimo, perché nei confronti dell' estorsore rispetto al delitto da cui è offeso il dichiarante si favoreggiamento trova in la specifica veste di una posizione di estraneità ed assume in tema di che PA); 2000, testimone (Sez. II, 5 maggio non imputata né sottoposta ad indagini, la questione relativa alla sussistenza persona rese da indizianti dichiarazioni carico interessato dell' reità a diindizi ab initio di fatto che, in caso di costituisce accertamento in punto di congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato in sede di legittimità (Sez. III, 30 settembre 2003,
censure in tema5. La silloge giurisprudenziale sopra riportata conduce, Marciante). dunque,
a concludere per la manifesta infondatezza delle
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anche la in vizio determina che di inutilizzabilità, non consentite perché di esse come doglianze qualificazione fatto, non scrutinabili in sede di incentrate su questioni di legittimità.
6. Identica sorte va assegnata alla denuncia di manifesta illogicità della motivazione circa la posizione dello IO in diversa da quella presa senza che trattandosi di vicenda a fatto considerazione con riferimento ai ricorrenti e comunque, diversità di trattamento erroneamente possa assumere rilievo una riservata ad altri imputati.
7. Manifestamente infondata è, infine la censura incentrata sulla dedotta violazione dell' art. 129 c.p.p. parte le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado circa il quadro probatorio sottostante la "derubricazione"
della concussione nel reato di corruzione impropria antecedente,
qui ripetere che, in presenza della causa appare sufficiente 1' obbligo del giudice estintiva della prescrizione del reato,
129 c.p.p. postula che di immediata declaratoria ex art. idonee ad escludere l' esistenza del fatto, la le circostanze non commissione del di esso e la rilevanza penale atti in modo medesimo da parte dell' imputato emergano dagli necessità di ulteriore contestabile, senza assolutamente non che la valutazione che in con la conseguenza compiuta appartiene più al concetto di accertamento;
proposito deve essere e che, dunque, apprezzamento;
di quello constatazione che a sono tali da condurre a qualora le risultanze processuali senza che risulti interpretazioni, diverse ed alternative evidente la prova dell' imputato al fatto estraneità dell' criminoso, non può essere applicata la regola di giudizio ex art.530, comma 2, c.p.p. la quale equipara la prova incompleta,
contraddittoria od alla mancanza di prova, ma insufficiente prescrizione essere la causa estintiva della deve dichiarata
2003, (cfr., ex plurimis, da ultimo, Sez. VI, 18 novembre
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8. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la delle spese in solido al pagamento una somma in condanna dei ricorrenti processuali e di ciascuno di loro al versamento di favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro mille.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido
P.Q.M.
al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 ottobre 2004
Francesas Parmes IL PRESIDENTE IL RELATORE
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IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia AL
CL Depositato Cancelleria
28 FEB. 2005 IL CANCELLIERE C1 SUPER
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