Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2004, n. 4422
CASS
Sentenza 7 ottobre 2004

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Massime1

Le dichiarazioni rese da un soggetto quale persona informata dei fatti, quando assunte in assenza di indizi d'una sua possibile responsabilità, restano utilizzabili nei confronti dei terzi anche se nel prosieguo del procedimento l'interessato assume, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni concernenti un presunto episodio di concussione, successivamente qualificato come corruzione).

Commentario1

  • 1Guerra, irreperibilità del testimone e contraddittorio: teste straniero è una scorciatoia processuale? (Cass. 11743/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 aprile 2026

    È legittima l'acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese in indagini dal teste residente all'estero quando, dopo la sua originaria agevole reperibilità, sopravvenga uno stato di guerra nel Paese di appartenenza tale da rendere imprevedibile e concretamente impossibile la sua escussione dibattimentale. La mera residenza all'estero del dichiarante non impone, di per sé, l'applicazione dell'art. 512-bis c.p.p., né preclude il ricorso all'art. 512 c.p.p. quando sopravvengano fatti o circostanze imprevedibili che rendano impossibile la rinnovazione dell'esame in dibattimento. Quando l'impossibilità di procedere all'esame del teste estero deriva da una sopravvenienza oggettiva e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2004, n. 4422
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4422
Data del deposito : 7 ottobre 2004

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