Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2007, n. 39366
CASS
Sentenza 2 ottobre 2007

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Il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. si traduce nella indebita attribuzione a se stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti esclusivamente al giudice, e l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa effettivamente e giuridicamente "in toto". Ne consegue che non ricorre il suddetto reato quando si tratti di una pretesa illegittima in tutto od in parte, ovvero sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto costituire estorsione, e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta dell'imputata che aveva costretto con minacce l'amante a pagare una somma di danaro, quale corrispettivo dovuto per prestazioni sessuali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2007, n. 39366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39366
    Data del deposito : 2 ottobre 2007

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