(Causa illecita).
La causa e' illecita quando e' contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
L'articolo 1343 del Codice Civile, […] Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione II – Della causa del contratto. All'art. 1343 c.c. viene stabilito che la causa di un contratto è illecita quando è contraria a norme imperative, […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 1343 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 1343 del Codice Civile: “Art. 1343 c.c. […] all'ordine pubblico o al buon costume”. Art. 1343 c.c.: significato All'art. 1343 del Codice civile sono stabilite le ipotesi in cui la causa di un contratto può essere considerata illecita ovvero quando è contraria a: norme imperative; ordine pubblico; […]
Leggi di più…[…] in quanto frutto di attività illecita anche dal punto di vista penale; b) per costante giurisprudenza di questa Corte in tema di locazione di immobile ad uso abitativo, il carattere abusivo dell'immobile locato ovvero la mancanza di certificazione di abitabilità non importa nullità del contratto locatizio, non incidendo i detti vizi sulla liceità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ. (che riguarda la prestazione) o della causa del contratto ex art. 1343 cod. civ. (che attiene al contrasto con l'ordine pubblico); c) l'oggetto del contratto, che ai sensi dell'art. 1346 cod. civ. deve esser lecito, è da riferire alla prestazione, […]
Leggi di più…(massima n. 1) La causa del negozio si manifesta nel momento stesso del nascere di questo, ricollegandosi essa allo scambio delle obbligazioni; con la conseguenza che, se la causa è illecita perché contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.), la illiceità, in quanto connaturata al negozio sin dal suo sorgere, ne determina immediatamente la nullità (art. 118, secondo comma, c.c.). Da qui la conseguenza che l'eventuale accertamento della illiceità della causa perché contraria al buon costume esclude non solo la possibilità di pretendere l'esecuzione del contratto, ma anche di chiedere la rimozione di quanto, in offesa al buon costume, si fosse fatto per eseguirlo, in particolare la ripetizione di quanto eventualmente già corrisposto (art. 2035 c.c.).
Leggi di più…[…] In questo modo, ogni contratto appartenente al tipo legale, a prescindere dagli scopi concreti perseguiti dalle parti, sarebbe necessariamente legittimo sotto il profilo della causa, cioè della funzione astrattamente svolta dal contratto (risultando così impossibile integrare la fattispecie di illiceità della causa ex art. 1343 c.c. attraverso un contratto tipico). […]
Leggi di più…[…] e non, come nel caso di specie, ad un atto contrario a norme imperative, secondo la distinzione contenuta nell'art. 1343 c.c.
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