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24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
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4 aprile 2024
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Art. 296. L a t i t a n z a 1. E' latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
2. La latitanza e' dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che ((dimostrano)) l'effettiva conoscenza della misura e la volonta' di sottrarvisi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale e' stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito e' notificato al difensore.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa e' stata dichiarata.
4. La qualita' di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento e' stato emesso.
4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza e' eseguito, se il processo e' in corso, all'imputato e' comunicata la data dell'udienza successiva.
5. Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso.
2. La latitanza e' dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che ((dimostrano)) l'effettiva conoscenza della misura e la volonta' di sottrarvisi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale e' stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito e' notificato al difensore.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa e' stata dichiarata.
4. La qualita' di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento e' stato emesso.
4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza e' eseguito, se il processo e' in corso, all'imputato e' comunicata la data dell'udienza successiva.
5. Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso.
Commentari • 56
- 1. Cassazione penale n. 11000/1994https://www.brocardi.it/ · 222.33636
[…] Quando, però, nell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari sia inserito uno specifico divieto, la violazione di esso non vale ad integrare il delitto di evasione, ma può produrre soltanto l'effetto della sostituzione, ex art. 296 c.p.p., ad opera del giudice che ha adottato la misura, degli arresti domiciliari con la più gravosa misura della custodia in carcere. (Nella specie, l'ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari aveva espressamente previsto il divieto di sostare nel cortile ove l'imputato era stato, appunto, sorpreso. […]
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Giurisprudenza • 333
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 06/08/2025, n. 28985Provvedimento: […] Con riguardo alla latitanza dichiarata ai sensi della formulazione previgente dell'art. 296 cod. proc. pen., si è affermato che essa non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento (Sez. 1, […]Leggi di più...
- competenza funzionale·
- latitanza·
- conoscenza effettiva del processo·
- art. 420-bis cod. proc. pen.·
- art. 175 cod. proc. pen.·
- annullamento senza rinvio·
- art. 6 CEDU·
- art. 296 cod. proc. pen.·
- restituzione nel termine