Sentenza 8 maggio 2018
Massime • 1
Sono utilizzabili le dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia aventi ad oggetto la reiterazione e conferma di precedenti dichiarazioni inutilizzabili per violazione del divieto previsto dall'art. 13, comma 14, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, di avere contatti con altri detenuti o collaboratori, atteso che tale sanzione colpisce solo le dichiarazioni rilasciate, in fase di indagini preliminari, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria. (In motivazione la Corte ha aggiunto che in materia di inutilizzabilità degli atti, non opera il principio, valido per le nullità, di trasmissione del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2018, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2018 |
Testo completo
00748-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIULIO SARNO Sent. n. sez. 605/2018 Presidente UP 08/05/2018- GIACOMO ROCCHI Relatore R.G.N. 35148/2017 GAETANO DI GIURO NI CH ND CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO TO nato a [...] il [...] TE SE nato a [...] il [...] EC ME nato a [...] il [...] BU TI nato a [...] il [...] RU GE nato a [...] il [...] MI RG nato a [...] il [...] DI MA AL nato a [...] il [...] IC RO nato a [...] il [...] AL AN nato a [...] il [...] GI TO nato a [...] il [...] LA RA RM nato a [...] il [...] LO AS AN nato a [...] il [...] RD OR CL.'22 nato a [...] il [...] RD OR CL. '69 nato a [...] il [...] LO OV nato a [...] il [...] LO VO SE nato a [...] il [...] MA CE nato a [...] il [...] MA SE nato a [...] il [...] RA AN nato a [...] il [...] MU SE nato a [...] il [...] MU OR nato a [...] il [...] OR TO nato a [...] il [...] AM OV AR nato a [...] il [...] MA OR nato a [...] il [...] CI SE nato a [...] il [...] OC OR nato a [...] il [...] SA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di: OM AL, EC NI, La UR RM, RP SA, IA GI, VA FR, MA EP, CC AL, SP EP, lo AS FR e DO EN. Chiede L'inammissibilità per tutti gli altri ricorsi. udito il difensore 1) L'avvocato BARCELLONA ETTORE del foro di PALERMO in difesa di ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PALERMO CONFINDUSTRIA e ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ONLUS "PIO LA TORRE" anche come sostituto processuale dell'avvocato AS RO del foro di PALERMO in difesa di TA ND e conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi e deposita all'odierna udienza note spese. 2) L'avvocato RIZZUTI OV del foro di PALERMO in difesa di COMUNE DI MONREALE si riporta come da conclusioni scritte che deposita all'odierna udienza unitamente alla nota spese. 3) L'avvocato LANFRANCA GAETANO FABIO del foro di PALERMO in difesa di CONFCOMMERCIO PALERMO e CONFESERCENTI PALERMO anche come sostituto processuale dell'avvocato AMATO FAUSTO MARIA del foro di PALERMO giusta nomina depositata all'odierna udienza in difesa di S.O.S. IMPRESA PALERMO, SOLIDARIA S.C.S. ONLUS e COORDINAMENTO DELLE VITTIME DELL'ESTORSIONE DELL'USURA E DELLA MAFIA ONLUS conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e deposita all'odierna - udienza unitamente alle note spese. 2 4) L'avvocato CARADONNA OR del foro di PALERMO in difesa di F.A.I. FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET E ANTIUSURA;
COMITATO DI IZ anche come sostituto processuale dell'avvocato LA BARBERA KATIA del foro di SCIACCA in difesa di RA AN;
ASSOCIAZIONE NAZIONALE E TESTIMONI DI GIUSTIZIA;
COMUNE DI SAN CIPIRELLO e COMUNE DI SAN SE JATO conclude chiedendo il rigetto dei ricorso e deposita all'odierna udienza note spese e le comparse conclusionali dell'avvocato La Barbera Katia. 5) L'avvocato FORELLO OR del foro di PALERMO in difesa di LL ONOFRIO e LL OR anche per UR PO e ND TA nomina e procura speciale depositata all'odierna udienza, conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi e deposita all'odierna udienza note spese. 6) L' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nella persona dell'avvocato ZERMAN PAOLA MARIA del foro di ROMA in difesa di COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA si associa alla conclusioni del procuratore Generale e chiede l'inammissibilità dei vari ricorsi. deposita conclusioni e nota spese. 7) L'avvocato GALLINA PO MARIA del foro di PALERMO in difesa di IC RO conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. 8) L'avvocato CI DEBORA del foro di PALERMO in difesa di AL AN conclude riportandosi ai motivi di ricorso. 9) L'avvocato MOTISI SI del foro di PALERMO in difesa di RA AN conclude riportandosi integralmente ai motivi di ricorso. 10) l'avvocato DI LORENZO NI del foro di PALERMO in difesa di LO AS AN, LO VO SE, MU SE e MU OR conclude insistendo nei motivi di ricorso cui si riporta integralmente. 11) L'avvocato GANGI GIUSEPPINA del foro di PALERMO in difesa di DI MA 3 AL conclude riportandosi ai motivi di ricorso. 12) L'avvocato GIAMBRUNO CE del foro di PALERMO in difesa di MI RG, LO OV e MU SE conclude riportandosi ai motivi di ricorso. 13) L'avvocato GATTUSO TO del foro di PALERMO in difesa di OR TO conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 14) L'avvocato TITO NI del foro di PALERMO in difesa di AM OV AR conclude riportandosi integralmente ai motivi di ricorso. Alle ore 15,10 la Corte sospende momentaneamente l'udienza. Alle ore 16,10 la Corte riprende il normale decorso dell'udienza. 15) L'avvocato BONSIGNORE RAFFAELE del foro di PALERMO in difesa di CI SE conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. 16) L'avvocato ARICO' OV del foro di ROMA in difesa di MA SE, anche come sostituto processuale dell'avvocato CALECA TO del foro di PALERMO giusta nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di MA SE conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. 17) L'avvocato CLEMENTI MARCO del foro di PALERMO in difesa di EC ME, RA AN e SA AN conclude insistendo nell'accoglimento dei ricorsi. 18) L'avvocato LA BLASCA ME del foro di PALERMO in difesa di MA CE anche come sostituto processuale dell'avvocato POLIZZI MARIA PAOLA del foro di PALERMO nomina depositata all'odierna udienza in difesa di GI TO conclude riportandosi ai motivi di ricorso. 19) L'avvocato PETRONIO OR del foro di PALERMO in difesa di TE SE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. 4 20) L'avvocato BARONE ANGELO del foro di PALERMO in difesa di RU GE conclude riportandosi ai motivi di ricorso. 21) L'avvocato ODDO SE del foro di PALERMO in difesa di OC OR conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. 22) L'avvocato SBACCHI GIOACCHINO del foro di PALERMO in difesa di NO TO e OR TO conclude riportandosi ai motivi dei ricorsi. 23) L'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di NO TO, LA RA RM, LO VO SE, MU OR e MA OR conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 5 RITENUTO IN FATTO 1.1. Nel presente procedimento la Corte di Assise di appello di Palermo ha giudicato quaranta imputati di cui ventisette hanno presentato ricorso per cassazione giudicati in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, provvedendo sugli appelli proposti dal P.M., dal P.G. e dagli imputati. Le imputazioni hanno per oggetto, innanzitutto, la partecipazione di numerosi imputati a OS ST. In particolare IN TO, MU AL e SP EP sono indicati essere promotori, dirigenti ed organizzatori: IN per aver diretto OS ST nel territorio di RE, SA EP AT e IC, MU per avere svolto, tra l'altro, il ruolo di reggente del mandamento mafioso di SA EP AT, e SP per avere svolto, tra l'altro, il ruolo di reggente del mandamento mafioso di IC (Capo 1). Molti altri imputati sono, invece, indicati essere partecipi di OS ST, per aver fatto parte delle famiglie mafiose di SA EP AT, di MO, di TO, di Piana degli Albanesi, di ON, di RE, di GI, di TT, di TA e IC (capo 2). FR Lo AS è imputato dell'omicidio premeditato, aggravato dalla finalità mafiosa, di EP IT, in concorso con altri soggetti, avvenuto in TO il 22/3/2012 (capo 3), nonché del connesso reato di occultamento di cadavere (capo 4). Vengono, poi, contestati reati concernenti le armi, estorsioni, partecipazione ad associazione finalizzata alla coltivazione, raffinazione e commercializzazione di sostanze stupefacenti, trasporto, detenzione e cessione di sostanze, ricettazione, furti di bestiame e un episodio di abuso di ufficio. La Corte territoriale aveva provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale accogliendo le richieste delle parti. diL'esposizione della sentenza, con riferimento alle imputazioni partecipazione ad associazione mafiosa, si divide nell'esame della famiglia di MO, della famiglia e del mandamento di SA EP AT, della famiglia di ON, delle famiglie e dei mandamenti di IC e di RE e culmina nell'esame della posizione dell'imputato IN TO, accusato di dirigere il mandamento di RE;
soggetto che, secondo la prospettazione accusatoria, aveva accorpato tutti i mandamenti così da comprenderli in un unico "supermandamento" con a capo lo stesso IN;
tratta, poi, separatamente le posizioni degli imputati cui non è contestata la partecipazione o la direzione dell'associazione mafiosa. 2 Appare opportuno trattare separatamente le singole posizioni, seguendo lo schema espositivo della sentenza di appello. Ovviamente l'esposizione sarà limitata in relazione agli imputati ricorrenti e ai motivi di ricorso.
1.2. Preliminarmente, tuttavia, occorre dare atto della motivazione in punto di sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen., oggetto di numerosi motivi di ricorso, motivazione unitaria per tutti gli imputati (pagg. 567 e ss.). Il Giudice di primo grado aveva riconosciuto per tutti gli imputati la prima aggravante, mentre aveva escluso la seconda per alcuni di essi, statuizione non impugnata dal P.M.; la Corte territoriale, invece, ha riconosciuto entrambe le aggravanti anche per gli imputati IA e IN, per i quali ha riformato la sentenza di assoluzione e ha confermato le circostanze per tutti gli altri appellanti. Secondo la Corte, si tratta di aggravanti di natura oggettiva, da riferire all'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, cosicché esse sono valutabili a carico di tutti i componenti del sodalizio mafioso. La natura oggettiva delle circostanze comporta l'applicazione dell'art. 59, comma 2 cod. pen., cosicché la circostanza può essere applicata se il componente è a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi e della dotazione armata dell'associazione ovvero se l'abbia ignorata per colpa o per errore determinato da colpa. Nel caso di specie, la creazione di una federazione di mandamenti con a capo TO IN comportava una totale sintonia di politica criminale e di controllo del territorio. Il vigore e l'espansione territoriale della federazione aveva come cartina di tornasole l'attivismo di RA ID. Per tale ragione, la sentenza estendeva il riconoscimento delle aggravanti a tutti gli imputati condannati per partecipazione o direzione della predetta federazione di mandamenti.
1.3. La Corte territoriale argomentava in ordine ai plurimi dati probatori che attestavano la dotazione armata della federazione: RA e VA erano ascoltati fare riferimento ad un revolver da prelevare in un determinato locale che, a quanto si comprendeva, conteneva altre armi;
anche EP IZ aveva riferito della dotazione di armi quando aveva parlato della preparazione dell'omicidio di EN DO e aveva indicato AU come soggetto incaricato da RA per la loro custodia. Inoltre, a CC viene contestata l'offerta in vendita di due pistole a Lo VO, vice capo del mandamento di SA EP;
del resto, che il mandamento di SA EP fosse armato era dimostrato da numerose sentenze irrevocabili. Essendo tale mandamento confluito nella federazione con a capo IN, la dotazione armata si era trasmessa ad essa;
vi era prova diretta che l'organismo 3 federato venisse arricchito dello strumentario armato, cui le singole articolazioni avrebbero potuto attingere in caso di bisogno. Le conoscenze associative mostrate dagli imputati e il loro radicamento nella federazione dimostravano l'esistenza delle condizioni per l'estensione nei loro confronti dell'aggravante. L'aggravante veniva riconosciuta anche nei confronti di SO, affiliato alla famiglia di TA, la cui dotazione armata era attestata da numerose sentenze.
1.4. L'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen. richiede un'azione di reinvestimento in attività di impresa, di cui l'associazione criminale intende assumere o mantenere il controllo, utilizzando i proventi dei delitti compiuti dall'organizzazione. Secondo la Corte territoriale, risultava provato che membri qualificati della confederazione nella specie, RA fossero titolari - di impresa sponsorizzata dall'organizzazione; queste imprese, non solo perseguivano e realizzavano una finalità di monopolio sul mercato, ma venivano imposte agli operatori economici del territorio mediante intimidazioni ed estorsioni;
il profitto di dette estorsioni era costituito dalle aggiudicazioni di lavoro in appalto in favore delle imprese, di cui titolari erano gli uomini della confederazione o che erano da essi controllate;
tra costoro vi era soprattutto RA. Si concretizzava, quindi, il presupposto richiesto dall'art. 416 bis comma 6 cod. pen.; IZ aveva anche riferito di numerosi episodi di intimidazione estorsiva posti in essere nei confronti di imprese per conto di RA. La Corte ricordava l'episodio dell'aggiudicazione alla ditta di RA dei lavori di scavo prodromici all'edificazione di una villa per conto dei coniugi Lupo, su progetto e sotto la direzione dell'ing. NZ. Un'intercettazione ambientale e la testimonianza di NZ avevano dimostrato l'imposizione della ditta di RA al posto di quella già nota ai committenti. Un altro imprenditore era stato ascoltato lamentarsi della revoca di lavori di appalto, attribuiti alla ditta di RA. L'aggravante in questione si trasmetteva sia a MU e IN, condannati per la direzione dell'organismo federativo, sia agli altri imputati condannati per partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione del loro radicamento.
2. Il capo 2 della sentenza ha come oggetto la famiglia mafiosa di MO, oggetto di precedente indagine ("Perseo"), dalla quale era partito il complesso delle indagini da cui ha avuto origine il presente processo. Si segnala la posizione centrale di RA ID EP (estraneo al presente processo), che aveva una posizione chiave all'interno della famiglia 4 mafiosa e un accresciuto ruolo imprenditoriale e che aveva avuto un ruolo nell'omicidio di EP IT, commesso all'interno della famiglia mafiosa.
3.1. MA CE. In primo grado è stato dichiarato colpevole dei delitti contestati ai capi 2 e 9. Secondo tali imputazioni, sarebbe stato responsabile della famiglia mafiosa di MO, avrebbe mantenuto, attraverso il continuo scambio di comunicazioni, anche mediante l'intermediazione del figlio TI, un costante collegamento con gli altri associati in libertà e avrebbe effettuato molteplici incontri e riunioni finalizzati alla trattazione di affari illeciti con altri esponenti dell'associazione. Il delitto associativo (capo 2) è contestato a partire dal 2005 sino alla data odierna, con la recidiva specifica. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto tale delitto unito per continuazione con quello oggetto della precedente condanna, divenuta irrevocabile il 13/1/2004. Inoltre, DO è stato ritenuto colpevole di tentata estorsione aggravata e continuata, quale mandante, con riferimento agli atti diretti a costringere RI TO, gestore di una sala giochi ed agenzia di scommesse di MO, a versare somme di denaro quale "messa a posto", azione materialmente compiuta da TI NI in data anteriore e prossima al 17/11/2012 (capo 9). Condannato in primo grado ad anni dodici di reclusione, la pena è stata ridotta in appello ad anni undici e mesi quattro di reclusione, di cui mesi otto di reclusione a titolo di continuazione per il fatto giudicato con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 5/5/2005, irrevocabile il 23/6/2005. 3.2. Trattasi di soggetto già condannato per il medesimo reato con sentenza di applicazione di pena, essendo stato riconosciuto allora come stretto collaboratore di AN EP, allora capo della famiglia di MO. Gli elementi di prova a suo carico erano costituiti dal contenuto dei colloqui in carcere di soggetti detenuti già condannati, CA AN e TI FR, nonché da altre conversazioni intercettate tra sodali o con terzi, in parte riscontrate da servizi di osservazione dei Carabinieri, dalla chiamata di correo del collaboratore EP IZ e dalle conversazioni telefoniche tra la persona offesa del delitto di tentata estorsione, RI TO, e il fratello MB. In una conversazione tra VA e OM, i due interlocutori facevano riferimento anche alla affiliazione formale di DO;
in altre conversazioni si faceva cenno all'allontanamento di OM AL da parte di DO, in conseguenza della sua condotta di appropriazione di somme, nonché all'iperattività di DO. 5 Era stato osservato un pranzo tra DO, RA e La UR il 15/1/2012 con le rispettive famiglie. Il collaboratore EP IZ aveva confermato che DO era al vertice della famiglia mafiosa di MO e coordinava le attività estorsive. L'episodio dell'estorsione ai danni di RI era emerso a seguito di intercettazioni svolte in altro procedimento: la persona offesa raccontava l'episodio al fratello;
si sottolineava che anche TI, la persona che DO aveva inviato per compiere materialmente l'estorsione, era stato condannato per partecipazione alla stessa famiglia mafiosa. Provvedendo sui motivi di appello, la Corte escludeva che gli interlocutori delle conversazioni intercettate si limitassero a formulare ipotesi o commenti in libertà: tutti erano costanti e coerenti nell'attribuire a NZ il UC (cioè a EN DO) un ruolo di primissimo piano nel consesso mafioso monrealese nonché una attività estorsiva su tutto il territorio;
quindi, veniva delineato un contributo fattuale alla vita associativa, in linea di diretta e conseguente progressione del ruolo dell'imputato in OS ST, oggetto di condanna irrevocabile. Secondo la Corte, non si trattava di meri pettegolezzi di paese: EC aveva parlato del progetto di uccidere DO in una conversazione intercettata e IZ, nelle sue dichiarazioni, aveva confermato che il progetto era ad uno stato avanzato. Sebbene OM e VA esprimessero incertezza sull'avvenuta affiliazione formale di DO, essi non dubitavano affatto del suo contributo ai fini dell'espansione estorsiva dell'associazione, così come altri associati. L'estorsione ai danni di RI confermava il quadro;
la Corte rimarcava che la persona offesa aveva confermato l'episodio, dopo l'arresto di DO, nelle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria. RI aveva incaricato della mediazione estorsiva RA, che gli aveva riferito di avere concordato con DO una "messa a posto" che prevedeva il versamento di una somma di denaro in favore dei detenuti due volte all'anno. L'estorsione sussisteva anche se RI non aveva subito una vera intimidazione: del resto la circostanza che egli avesse cercato la mediazione mafiosa di RA dimostrava che era rimasto soggiogato dalla forza intimidatrice dell'associazione, applicando il consueto "protocollo" suggerito per questi casi. La Corte confermava l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche;
in particolare sottolineava l'inesistenza di incompatibilità tra continuazione e recidiva.
3.3. Ricorre per cassazione il difensore di EN DO, deducendo, in 6 un primo motivo, la violazione dell'art. 99 cod. pen. La Corte territoriale aveva posto a base del calcolo della pena quella di anni tre e mesi quattro di reclusione e non quella di anni due di reclusione adottata dal Giudice di primo grado, nonostante sul punto il Pubblico Ministero non avesse proposto appello. Anche volendo effettuare il cumulo materiale, l'aumento per la recidiva doveva essere contenuto in anni uno e mesi sei di reclusione (anni due di reclusione diminuiti di un terzo), mentre la Corte territoriale aveva calcolato un aumento di anni tre e mesi due di reclusione. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416 bis comma 4 cod. pen. e mancanza di motivazione, contestando l'applicazione automatica dell'aggravante dell'associazione armata e richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che pretende che le armi siano a disposizione dei partecipi del gruppo criminale e che la disponibilità di armi sia costante. L'affermazione secondo cui è fatto notorio che OS ST sia un sodalizio armato ha valore sociologico e non giuridico, cosicché la motivazione sul punto era apparente. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416 bis comma 6 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che l'aggravante era stata applicata esclusivamente sulla base del fatto notorio relativo alle modalità di azione di OS ST, senza alcun approfondimento e, quindi, in maniera automatica e immotivata. I Giudici di appello avrebbero dovuto motivare in ordine alla sussistenza di un effettivo investimento in attività economiche da parte dell'associazione criminale. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 416 bis e 629 cod. pen. La difesa aveva eccepito la genericità dei dialoghi intercettati e la mancanza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore IZ. La motivazione della sentenza di appello era generica: per di più, l'unico fatto indicato con precisione dal collaboratore - l'incendio di un immobile nel centro di MO -non aveva trovato alcun riscontro.
4.1. MA OR. In primo grado è stato dichiarato colpevole del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e condannato alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione con l'applicazione della recidiva. Secondo l'imputazione, OM avrebbe fatto parte della famiglia mafiosa di MO coadiuvando il responsabile EN DO e assicurandogli la regolarità delle comunicazioni con gli altri associati in libertà, provvedendo, altresì, alla sua sicurezza personale e partecipando a riunioni con altri membri 7 dell'organizzazione mafiosa finalizzate alla trattazione di affari illeciti. La sentenza è stata confermata in appello.
4.2. Gli elementi di prova a carico dell'imputato erano costituiti e le dichiarazioni di EP IZ nonché dal contenuto di alcune conversazioni intercettate tra coimputati, di altre nelle quali OM era interlocutore e di una in carcere tra CA e i suoi familiari. all'internoIl figlio di CA, riferendo quanto avveniva dell'associazione, aveva raccontato al padre di avere assistito ad un incontro tra DO, OM e altro soggetto, individuato dal G.U.P. in RA;
in una conversazione tra OM e DO, che vedeva anche la consegna di somme di denaro, emergeva la comune affectio societatis, tanto che OM si rammaricava per avere sentito qualcuno definire DO "persona buona, cristiano buono"; EC e TO, in altra conversazione, facevano riferimento alle estorsioni compiute da OM e DO e all'appropriazione di somme da parte di OM. IZ aveva confermato il soprannome di OM ("il barbiere") e lo aveva inserito nella famiglia mafiosa di MO, particolarmente vicino a DO con cui faceva danneggiamenti ed estorsioni. Secondo il collaboratore, il progetto di uccidere DO contemplava anche la soppressione di OM. Per la vicinanza a DO, OM aveva preso importanza nella famiglia mafiosa. Nell'analizzare motivi di appello, la Corte rimarcava che il colloquio tra OM e DO del 29/12/2011, nel corso del quale il secondo consegnava al primo una somma di denaro, trasudava di riferimenti a questioni di interesse mafioso, affrontate dagli interlocutori con il metodo intimidatorio proprio del sodalizio, che il OM mostra di sapere utilizzare sotto la direzione di DO al quale riconosceva un grado superiore. Il colloquio aveva ad oggetto l'acquisto di un bar da parte di LO AN: OM aveva il compito di monitorare l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di riferirne a DO;
si trattava di regolazione mafiosa delle imprese economiche sul territorio, anche perché né DO né OM erano interessati a quel tipo di esercizio. I due facevano anche riferimento ad un pregresso intervento della famiglia mafiosa palermitana di Porta Nuova. Il colloquio tra EC e TO aveva ad oggetto l'appropriazione da parte di OM di somme di cui era evidente l'origine estorsiva e l'appartenenza alla famiglia mafiosa, tanto che EC aveva osservato che le stesse non erano mai giunte ai detenuti. Le informazioni tratte da quel colloquio provenivano da un soggetto affidabile. Analogamente, CA, nel colloquio con il figlio, inseriva OM e DO tra gli "allazzati" (cioè gli iperattivi) e li accostava tra loro: si trattava di colloquio genuino, corrispondente con la presentazione che OM faceva di se stesso, di essere il braccio destro di DO. Le dichiarazioni di IZ confermavano il quadro e anche il progetto omicidiario in danno di DO e OM. Numerose erano le frequentazioni di OM e irrilevante era la motivazione lecita di alcuni incontri, atteso che l'esercizio commerciale veniva spesso usato come paravento. OM fungeva da braccio destro di DO anche nella trasmissione di messaggi ad altri sodali tra cui RA.
4.3. Ricorre per cassazione il difensore di OM AL, deducendo in un primo motivo violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto insufficiente rispetto ai motivi di appello formulati dalla difesa. Il ricorrente analizza i quattro elementi probatori valorizzati dalla Corte territoriale. Con riferimento alla conversazione ambientale del 29/12/2011, sostiene la natura congetturale dell'affermazione secondo cui OM svolgeva un ruolo di controllo sulle attività imprenditoriali;
la tesi non si confrontava sulle circostanze e sul contenuto del colloquio, da cui emergeva la ritrosia del ricorrente ad accettare denaro da DO, nonostante si affermasse che si trattava di soggetto a libro paga della cosca;
inoltre, l'interessamento all'acquisizione della gestione del bar da parte di AN poteva riguardare affari leciti. La motivazione è carente con riferimento al colloquio tra EC e TO del 29/8/2012, nel quale EC accusava OM di essersi impossessato di somme destinate ai detenuti: si trattava di mera illazione di EC, che non aveva prodotto alcun effetto. Anche la valorizzazione della conversazione tra CA e i suoi familiari viene censurata, in quanto frutto di una errata interpretazione: dalla stessa non si ricavava affatto il ruolo di OM, che CA mostrava di non sapere neppure chi fosse. La motivazione è contraddittoria nel valutare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IZ con riferimento alla conferma delle appropriazioni di denaro operate dal duo DO OM;
inoltre il - collaboratore aveva riferito che l'unico omicidio programmato era quello di DO, mentre l'uccisione di OM sarebbe avvenuta solo se egli fosse stato presente: questo allontanava la figura di OM da DO. La sentenza non aveva nemmeno valutato adeguatamente l'attendibilità di IZ. In un'altra conversazione intercettata TA aveva affermato che OM e DO erano intimi come fratelli: ma ciò non dimostrava affatto la partecipazione all'associazione mafiosa, trattandosi di due amici. In definitiva, secondo il ricorrente, gli elementi valorizzati dalla sentenza non fornivano prova piena della sua affiliazione;
l'amicizia tra OM e DO non dimostrava necessariamente il legame mafioso. Inoltre, il contenuto delle intercettazioni era caratterizzato da un linguaggio chiaramente incompatibile con fini criminosi. Viene, altresì, denunciata la carenza della motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo. In definitiva, la decisione è basata su congetture e sulla valorizzazione degli elementi indicativi del legame di amicizia tra OM e DO, con accantonamento di quelli che dimostravano l'assoluta estraneità dell'imputato all'ambiente associativo. In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen., che non può essere applicata automaticamente: OM era estraneo ad episodi che indicassero il verosimile possesso di armi da parte di alcuni consociati. In un terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen.: la motivazione si fondava esclusivamente sull'attività della ditta del RA, deducendo, senza alcun appiglio concreto e senza che ciò emergesse dalla conversazione intercettata, che NZ si era determinato ad affidare i lavori a tale ditta per il timore della forza mafiosa dello stesso. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte che ha circoscritto i margini applicativi della norma e lamenta la mancanza di qualsiasi approfondimento sui rapporti tra la ditta di RA e la consorteria mafiosa.
5.1. EC ME. Il ricorrente è stato condannato in primo grado alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 2, previa applicazione della recidiva. Secondo l'imputazione, EC avrebbe fatto parte della famiglia mafiosa di MO, riscuotendo le quote di pertinenza degli altri associati, provvedendo alle spese di mantenimento dell'associato detenuto IA GI, cui garantiva anche assistenza legale, coadiuvando La UR RM, partecipando a riunioni dell'associazione per le quali metteva a disposizione la propria abitazione ed intervenendo in controversie di carattere privato. La sentenza è stata confermata in appello.
5.2. Gli elementi di prova a carico dell'imputato erano costituiti da servizi di osservazione e da intercettazioni ambientali e telefoniche nonché dalle accuse di EP IZ. Era emerso un rapporto associativo preferenziale di EC 10 con IA GI e La UR RM. EC esprimeva grande deferenza rispetto a IA, allora detenuto, definito da lui "il padrone", e restava permanentemente a disposizione sua e del suo nucleo familiare e anche per far fronte alle spese legali. Non si trattava solo di rapporti amicali, come dimostravano i colloqui con TO e la circostanza (riscontrata dall'esito della perquisizione) che IA inviava dal carcere lettere a EC che invitava a salutare "le persone che meritano". Nel colloquio con TO, EC descriveva la situazione della famiglia mafiosa di MO: egli era critico verso DO e attendeva la scarcerazione di IA;
faceva riferimento ad una grave ritorsione verso DO che era stata fermata da disposizioni superiori. Nei suoi colloqui in carcere, CA inseriva EC tra gli "allazzati"; la circostanza era confermata dalle conversazioni tra EC, RA ID e La UR. Nel riferirsi ad un episodio di danneggiamento, EC aveva spiegato che La UR se ne era disinteressato dopo avere scoperto che non aveva motivazioni di carattere mafioso, ma aveva rimarcato il ruolo di OS ST di garantire l'ordine pubblico per evitare l'interessamento della polizia. EC appellava La UR come suo "principale", ma in un'intercettazione ambientale evocava la scarcerazione di IA per affrancarsi da quel soggetto. L'imputato aveva partecipato ad incontri anche con un soggetto legato al capo del mandamento di LL e, in una conversazione, aveva fatto velati riferimenti alla scomparsa di IT, fatto sparire per lupara bianca: EC e La UR mostravano di sapere che IT era stato ucciso, benché fosse scomparso solo da pochi giorni. IZ aveva confermato il ruolo di EC e aveva sostenuto di avere ascoltato dall'autovettura un colloquio nel quale La UR, EC e RA discutevano dell'eliminazione di DO. Nell'esaminare i motivi di appello, la Corte osservava che il patrimonio probatorio a carico dell'imputato era costituito in termini preponderanti dalle intercettazioni cui lo steso EC prendeva parte, confessando per facta concludentia la propria militanza associativa. Le accuse di IZ - ritenute utilizzabili - avevano valore residuale. Le frequentazioni e le conversazioni intercettate non erano la conseguenza delle conoscenze di un piccolo paese. La Corte riteneva molto significativa la vicenda HE (il danneggiamento cui si è accennato): EC, su incarico di La UR, aveva svolto apposite indagini sull'episodio (che si era rivelato conseguenza di questioni sentimentali) e ne aveva riferito i risultati al superiore, manifestando anche il compito di ordine pubblico mafioso che incombe su OS ST. 11 Altrettanto significativa era la circostanza che EC avesse riferito a TO di avere ricevuto e trasmesso messaggi dal carcere da parte di IA, allora detenuto, così da fungere da sua longa manus per la lotta di potere all'interno della famiglia di MO: la lettera aveva sortito effetto e il destinatario si era с calmato. TO era uno dei destinatari delle lettere di saluti da parte di IA. La Corte ribadiva il contenuto mafioso degli incontri cui EC aveva partecipato (ad esempio, era esplicito il riferimento al divieto di usare il telefono e di non nominare la persona incontrata); piuttosto, egli mostrava insofferenza per certi nuovi leader, manifestata in un colloquio con SI, ed attendeva la scarcerazione di IA. Il colloquio dell'8/10/2012 con La UR, avente ad oggetto la scomparsa di IT, dimostrava la ricerca di un depistaggio, che fermasse le ricerche del padre della compagna dello scomparso, ZZ, per evitare che anch'egli divenisse una vittima per avere sfidato la coltre di omertà che circondava quell'episodio e, insieme, rasserenasse i parenti, secondo il consueto cliché dell'organizzazione mafiosa. In realtà i due interlocutori cercavano di celare la matrice mafiosa dell'omicidio IT, spiegata in dettaglio dal collaboratore IZ. Del resto, EC e IT si frequentavano, come dimostrava la contestuale presenza ad TO il 19/3/2012 rivelata dalle tracce GPS e dai tabulati telefonici. La Corte territoriale confermava la congruità della pena inflitta e la sussistenza delle aggravanti contestate.
5.3. Ricorre per cassazione il difensore di NI EC, deducendo, in un primo motivo, violazione di legge con riferimento all'utilizzazione da parte di entrambe le sentenze di merito delle dichiarazioni rese da IZ EP al Pubblico Ministero e alla Polizia Giudiziaria. La sentenza d'appello aveva fatto rinvio a quella di primo grado per indicare gli elementi probatori posti a carico dell'imputato; ma ciò era illogico, in quanto il giudice di primo grado aveva utilizzato anche le dichiarazioni di IZ dichiarate inutilizzabili da quello di appello per violazione degli artt. 14 e 15 decreto legge 153 del 1991. La Corte, in presenza della divergenza con la sentenza di primo grado sul punto dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni, non avrebbe potuto richiamarla, ma avrebbe dovuto integrare la motivazione. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione con riferimento all'affermata responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., sottolineando che i rapporti tra EC e IA e la sua famiglia erano di tipo amicale e che da essi non poteva desumersi la partecipazione all'associazione mafiosa, mentre i rapporti con RA e La UR avevano natura neutra. 12 In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen., applicata sulla base di una presunzione assoluta, in mancanza di qualsiasi approfondimento;
la motivazione si limitava ad affermare il dinamismo dell'impresa di ID RA e la ricerca spasmodica di denaro da parte di EC.
6.1. LA RA RM è stato condannato in primo grado per partecipazione ad associazione di stampo mafioso alla pena di anni quindici e mesi quattro di reclusione, con l'applicazione della recidiva. Secondo l'imputazione sub 2, La UR era il responsabile della famiglia di MO, aveva assicurato la regolarità dei contatti degli esponenti della famiglia con MU AL, responsabile del mandamento di SA EP AT, mettendo a disposizione la propria abitazione e partecipando agli incontri con gli altri membri dell'associazione mafiosa per la trattazione di affari illeciti. In sede di appello la pena è stata ridotta ad anni dieci di reclusione.
6.2. Le prove a carico dell'imputato sono costituite dalle intercettazioni in carcere dei colloqui di CA TO e BU DA nonché da quelle dei colloqui di EC, in alcuni dei quali era partecipe personalmente La UR, dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni del collaboratore EP IZ. Nei colloqui tra CA e il figlio veniva spesso menzionato La UR: il detenuto lo conosceva bene, lo inseriva nel gruppo degli "allazzati" insieme a DO mentre il figlio gli riferiva che egli appoggiava GI IA per prendere il posto dello stesso CA nella reggenza della famiglia mafiosa;
il figlio aveva riferito di un attentato ai danni di EL, colpevole di non riconoscere l'autorità di La UR, e aveva raccontato al padre che La UR, RA, OM e DO si riunivano da EC, notizia alla quale CA aveva replicato che essi si muovevano senza autorizzazione. Anche BU aveva definito La UR come "il nuovo sindaco". Gli accertamenti della polizia giudiziaria avevano attestato i rapporti di La UR con DO e RA. Come già ricordato, nelle conversazioni intercettate NI EC definiva La UR suo "principale" e gli attribuiva un ruolo con riferimento al danneggiamento HE, si era riferito all'incontro con il reggente del mandamento di LL e aveva commentato le vicende della scomparsa di IT. EP IZ aveva affermato ripetutamente che La UR era a capo della famiglia di MO e aveva una particolare relazione con RA;
aveva 13 anche riferito del progetto di eliminare DO da parte di La UR, RA ID e EC. Affrontando i motivi di appello, la Corte riteneva infondata la tesi difensiva che collocava il gruppo degli "allazzati" (così definiti da CA) fuori da OS ST: piuttosto si trattava di una fazione che si posizionava all'interno della stessa famiglia mafiosa di MO, una nuova "cordata" associativa che agiva nella fase di avvicendamento derivante dalla detenzione di CA, vecchio leader che, infatti, si sentiva progressivamente esautorato. Come si vedrà nel trattare le relative posizioni, RA ID, da subordinato di CA, era diventato uno stretto collaboratore di MU AL prima della scarcerazione di IN e, dopo tale evento, vice capo mandamento di RE sotto l'egida di IN: la famiglia mafiosa di MO, in questa riorganizzazione, passava nella sfera di influenza di RE. La UR era passato sul carro della fazione vincente, cosa di cui si rammaricava CA;
EC lo aveva adottato come referente associativo. Il distacco dal vecchio leader CA si evinceva dalle sue parole, e dalla cessazione dall'aiuto a suo favore, in precedenza procurato da La UR e RA, anche se in misura modesta. La natura mafiosa degli incontri cui La UR aveva partecipato non era negata dalla loro dimensione familiare. In questo quadro si inserivano le dichiarazioni di IZ, che aveva riferito di un ruolo associativo "intermedio" di La UR tra i sodali monrealesi e RA, favorito dal raccordo assicurato da EC. La Corte confermava la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen. e riduceva la pena in ragione dell'erronea applicazione della recidiva da parte del giudice di primo grado.
6.3. Propone ricorso per cassazione il difensore di La UR RM, deducendo violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione. La motivazione della sentenza d'appello non era sufficiente a colmare le evidenti e numerose lacune di quella di primo grado evidenziate nei motivi di appello. Il ricorrente analizza i vari elementi probatori posti a base della conferma della condanna. Contrariamente a quanto affermato, le intercettazione dei colloqui in carcere tra CA e i familiari non avevano ad oggetto un avvicendamento all'interno della famiglia mafiosa di MO: CA e i suoi familiari erano stati ritenuti estranei all'associazione e la difesa aveva avanzato l'ipotesi che i familiari del detenuto avessero avanzato ipotesi e teorie, senza, però, avere certezza degli avvenimenti. 14 La presunta subordinazione di EC a La UR, che sarebbe stata dimostrata nella vicenda HE era, invece, frutto di congettura, così come congetturale era l'interpretazione della conversazione con EC nella quale La UR indicava le rassicurazioni da propinare ai parenti dello scomparso IT. La Corte territoriale non aveva valutato le circostanze evidenziate dalla difesa relative al supporto finanziario di CA, limitandosi a confermare la valutazione del giudice di primo grado che, pure, aveva ammessSO che l'interpretazione dei colloqui non poteva essere univoca. Gli incontri tra La UR, DO e RA ID avevano una causale sconosciuta né erano conosciuti gli argomenti trattati;
per di più, ad essi avevano partecipato le mogli degli imputati e la figlia del ricorrente, cosicché non potevano certamente essere considerati summit tra associati. La Corte aveva operato un'inversione dell'onere della prova, pretendendo dalla difesa dell'imputato la dimostrazione della natura lecita degli incontri e non dal P.M. quella della loro natura illecita;
comunque gli incontri erano stati soltanto due. La sentenza non aveva risposto ai motivi di appello concernente le dichiarazioni di IZ: il collaboratore aveva riferito di avere saputo de relato da RA il nome di chi fosse il capo del sodalizio di cui faceva parte. In realtà, IZ non aveva attribuito a La UR condotte di natura associativa né indicato circostanze utilizzabili dal punto di vista probatorio: del resto, aveva dimostrato di non ricordare nemmeno l'esatto cognome del ricorrente e aveva riferito di notizie appreso de relato. Non esisteva alcun riscontro esterno alle dichiarazioni di IZ, tali non potendo essere considerati i colloqui di CA e di BU e i servizi di osservazione. Anche le intercettazioni ambientali e telefoniche non dimostravano una frequentazione assidua e penalmente rilevante con altri sodali ed erano rimaste prive di adeguato riscontro esterno. In definitiva, la condanna di La UR era stata pronunciata nonostante che la partecipazione alle dinamiche dell'associazione non fosse stata dimostrata. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416 bis comma 4 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante della natura armata dell'associazione. Si tratta di motivo identico al secondo motivo del ricorso OM. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen. Si tratta di motivo identico a quello già formulato per OM AL.
7.1. OR TO è stato condannato in primo grado alla pena di anni 15 otto di reclusione per la partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo 2). Secondo l'imputazione, RP aveva fatto parte della famiglia mafiosa di MO, aveva mantenuto costanti contatti con gli altri associati, in particolare DO e RA ID al fine di gestire gli affari illeciti dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio deposito ortofrutticolo per riunioni associative alle quali partecipava;
insieme a DO e RA ID aveva partecipato ad un indebito condizionamento su imprese private. La condanna è stata confermata in sede di appello.
7.2. RP era stato indagato nel procedimento "Perseo" per il medesimo reato, all'esito del quale la sua posizione era stata oggetto di decreto di archiviazione. Da quell'indagine erano emersi frequenti contatti con CA AN, condannato irrevocabilmente per il delitto di direzione di associazione mafiosa, nonché incontri con altri soggetti condannati nei pressi del deposito dell'imputato, commerciante all'ingrosso di frutta. In un colloquio del 19/1/2008, il figlio di PI ET, boss della famiglia di LL, gli aveva portato in carcere i saluti di RP. Le frequentazioni "pericolose" con gli ambienti mafiosi, che non avevano permesso il rinvio a giudizio di RP, si saldavano con le nuove emergenze: i colloqui in carcere dei detenuti CA TO e TI FR, numerose intercettazioni e le dichiarazioni di EP IZ. Veniva ritenuto certo che il soggetto denominato come "quello dei fichi d'india" e "quello della droga" fosse RP. CA e il figlio ipotizzavano che RP appoggiasse IA come nuovo reggente della famiglia mafiosa e CA lo accusava anche di appropriazione di denaro. Da parte sua, TI, che conosceva RP, tratteggiava la sua ascesa all'interno dell'associazione, da lui ritenuta abusiva, avvenuta dopo l'arresto di CA e degli uomini a lui vicini. Tale ascesa emergeva anche dal colloquio intercettato tra EC e TO del 27/11/2012: nell'esporre i nuovi assetti apicali della famiglia monrealese, al cui vertice vi era DO affiancato da OM AL, EC sottolineava l'ascesa di AN con l'accondiscendenza di DO, ipotizzando anche che i due trattenessero i ricavi delle estorsioni senza preoccuparsi dei detenuti della famiglia. I rapporti di RP con RA, DO e OM erano monitorati dalla Polizia giudiziaria: quelli con DO erano quasi giornalieri. EP IZ, che pure non lo aveva mai conosciuto, aveva riferito che RP era un frequentatore abituale di DO, OM e RA ID e che gli essi usavano talvolta il suo magazzino per i loro incontri. 16 comeNel provvedere sui motivi di appello, la Corte valorizzava particolarmente pregnante a fini di prova la conversazione tra EC e TO del 27/11/2012, già menzionata: in essa EC, parlando di AN, aveva riferito di una particolare espansione dell'attività associativa, derivante dal beneplacito del nuovo capo, tale da permettere l'estensione ad aree territoriali prossime alla zona di influenza della famiglia, in particolare alla borgata palermitana di Boccadifalco, rientrante nell'influenza del mandamento di Passo di Rigano. Secondo la Corte, dalle parole di EC si evinceva che la persona oggetto del colloquio si riteneva autorizzato a risolvere questioni afferenti alla zona di Boccadifalco, autorizzazione che proveniva da DO. Si trattava di frase che dimostrava eloquentemente l'adesione fattuale di RP (la cui identificazione era certa) al sodalizio mafioso, realizzata con la soggezione alle direttive di DO. La sentenza motiva sulla sicura identificazione di RP anche negli altri colloqui intercettati, che ne descrivevano condotte sintomatiche di inserimento associativo e della progressiva attrazione nell'orbita degli "allazzati", cioè della nuova cordata associativa monrealese. Il mancato monitoraggio del contenuto dei contatti e delle ragioni dei numerosi incontri non impediva che essi fungessero da riscontro al contenuto dei dialoghi e dei richiami di EC al nuovo attivismo associativo di AN RP, giunto fino alle porte della borgata palermitana di Boccadifalco: EC non formulava congetture o deduzioni, né millantava conoscenza di dinamiche associative, ma comunicava dati di fatto obiettivi a soggetto (TO) che ben conosceva tutti i soggetti coinvolti. Dalle conversazioni di CA e TI emergeva la capacità di RP di passare dalla vicinanza a CA al chiaro appoggio a DO, senza emarginare OM e senza inimicarsi IA, tanto che gli interlocutori di CA ipotizzavano un suo appoggio a favore di quest'ultimo per ruolo di reggente della famiglia mafiosa. Il fatto che venissero formulate ipotesi non toglieva valenza probatoria ai colloqui con riferimento all'inserimento nell'associazione mafiosa dell'imputato, di cui gli interlocutori si mostravano consapevoli. Il licenziamento da parte sua della figlia di un associato non costituiva prova dell'estraneità all'associazione, atteso che il sodale interessato faceva parte della vecchia cordata. Di conseguenza, anche gli incontri presso il magazzino dell'imputato e in altri luoghi avevano maggiore rilevanza probatoria, anche se si trattava di incontri conviviali. In definitiva la Corte riteneva provato lo stabile e fattivo inserimento nell'imputato nel sodalizio mafioso, mediante la stretta e sistematica 17 collaborazione con i nuovi vertici;
il contributo si esprimeva nella capacità di interfacciarsi anche con ambiti territoriali esterni e nel mantenimento del controllo del territorio nel corso di incontri tra associati in zone su cui l'imputato gravitava e che poteva, quindi, controllare. La Corte rigettava la prospettazione difensiva, proposta in via subordinata, di una qualificazione della condotta come delitto di favoreggiamento personale, atteso che la stessa integrava la stabile collaborazione all'attività dell'intera associazione. Venivano confermate le aggravanti contestate e valutata congrua la pena inflitta in primo grado.
7.3. Ricorre per cassazione il difensore di SAto RP, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Stravolgendo l'impianto adottato in sede di misura cautelare e dalla sentenza di primo grado, la Corte territoriale aveva basato la condanna su un'intercettazione tra NI EC e NI TO, in precedenza ritenuta di contorno: in realtà, la conversazione non aveva affatto contenuto chiaro e non permetteva le conclusioni cui la Corte era giunta;
EC e TO parlavano di molti argomenti, anche estranei alla tematica mafiosa: il passaggio valorizzato dalla sentenza non faceva esplicito riferimento a tematiche mafiose o ad episodi specifici e la Corte aveva adottato una tra le tante interpretazioni, per di più illogica e non plausibile, per la quale non aveva fornito motivazione. Non era plausibile che TO, estraneo al sodalizio, potesse parlare liberamente di questioni interne alla mafia;
inoltre, si sarebbe dovuto vagliare l'attendibilità di EC nel riferire a TO determinate circostanze;
del resto, egli esprimeva una sua opinione. Soprattutto, mancava la certezza che "AN" o "M TO, la persona oggetto della conversazione, fosse RP. Da parte sua TO, sentito a sommarie informazioni, aveva negato di conoscere dinamiche associative, così smentendo l'interpretazione della conversazione adottata nella sentenza;
né costituiva sostegno alla stessa il contenuto delle conversazioni di CA intercettate in carcere. In ogni caso, l'interpretazione era illogica, in quanto accreditava uno sconfinamento di RP nel territorio di Boccadifalco impensabile secondo le logiche mafiose e di cui non vi era traccia negli atti processuali. Inoltre, l'asserita ascesa di RP nel sodalizio non risultava da alcun episodio specifico. Da parte sua, il collaboratore EP IZ non conosceva RP, ma si era limitato a riferire, de relato da RA, di incontri tra DO e OM presso il magazzino di RP: eppure il collaboratore, essendo vicino al gruppo di DO, avrebbe dovuto conoscerlo. In definitiva, le dichiarazioni di IZ provavano l'estraneità di RP dal consorzio mafioso: per questo motivo la 18 sentenza d'appello ometteva di citarle. Se, quindi, la conversazione intercettata non forniva prova certa dell'intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso, l'intero castello accusatorio nei confronti di RP cadeva: in particolare, non vi era certezza che CA e i suoi familiari parlassero di RP quando facevano riferimento a "quello dei fichi d'india", mentre l'interpretazione delle conversazioni era palesemente forzata in sentenza;
per di più si trattava di conversazioni tra persone estranee al sodalizio. La fragilità delle fonti di prova portava la Corte a formulare ipotesi astratte sul ruolo di RP: in realtà, i rapporti del ricorrente con altri soggetti erano di natura lecita e liberi. Vano era il riferimento al materiale probatorio relativo all'indagine Perseo mentre le osservazioni di polizia giudiziaria dimostravano soltanto i rapporti di amicizia tra RP, DO e OM, che avevano rapporti anche con altre persone. In definitiva, non era stata provata l'appartenenza di RP all'associazione mafiosa e la ricostruzione adottata era priva di riscontri obiettivi. RP era stato condannato per chiacchiere che soggetti estranei all'associazione per delinquere avevano fatto su di lui;
al limite, allo stesso avrebbe potuto essere addebitato il delitto di favoreggiamento. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 416 bis, comma 4 e 6 cod. pen. e vizio di motivazione, con riferimento all'applicazione delle due aggravanti contestate, sottolineando la mancanza di motivazione sulla conoscenza da parte di RP della creazione di una federazione di mandamenti facente capo a IN, del possesso di armi da parte di mandamenti differenti, così come dell'attività economica svolta da RA che, comunque, rilevava soltanto ai fini dell'art. 416 bis comma 3 cod. pen., non essendo finanziata con il reimpiego di proventi delittuosi. Le aggravanti erano state applicate in modo automatico.
7.4. In un secondo ricorso, i difensori di RP deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di colpevolezza per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. La motivazione della sentenza impugnata viola l'art. 416 bis cod. pen., non essendo stato provato se RP avesse partecipato al sodalizio criminale senza una formale affiliazione: l'unico collaboratore di giustizia, EP IZ, lo aveva negato. I ricorrenti ricordano che il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso decreto di archiviazione nei confronti di RP nel procedimento "Perseo" per il medesimo delitto commesso fino al 2010: occorreva, dunque, la prova che, nel periodo successivo, il ricorrente avesse davvero compiuto le condotte cristallizzate nel capo di imputazione;
in effetti, per far parte di 19 un'associazione mafiosa, occorre l'assunzione di un ruolo e non è sufficiente un semplice status. La semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative non realizzano il concorso nella fattispecie associativa. La sentenza impugnata violava, inoltre, la disciplina in punto di valutazione delle intercettazioni. I ricorrenti ricordano che, nella conversazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, RP non era uno degli interlocutori che parlavano di lui: occorreva, quindi, che il significato della conversazione fosse chiaro, decifrabile, privo di ambiguità, così da non permettere dubbi;
inoltre l'interpretazione non doveva contrastare con altre emergenze probatorie e dovevano esistere riscontri;
infine, doveva essere certo che il colloquio non fosse frutto di fraintendimenti, convinzioni o supposizioni soggettive, millanterie o intenti calunniatori. Nel caso in esame non era certo che EC e TO si riferissero a RP;
gli interlocutori non erano affidabili ma, comunque, essi non attribuivano a RP un ruolo specifico né facevano espresso riferimento alla sua partecipazione alla famiglia mafiosa di MO, alla sua responsabilità in qualche reato o al suo coinvolgimento in attività illecite nel sodalizio. Gli incontri osservati dalla polizia giudiziaria - avvenuti all'esterno del deposito ortofrutticolo di cui RP era titolare non provavano il legame - organico di RP con OS ST. La motivazione non aveva risposto alle censure esposte nei motivi di appello: del resto, era stata riferita solo la vicinanza ad alcuni esponenti del sodalizio, nonché una frequentazione occasionale ed episodica. In un secondo motivo i ricorrenti deducono analoghi vizi con riferimento alle aggravanti di cui all'art. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen., rimarcando che non era stato provato il possesso di armi da parte del ricorrente né la disponibilità da parte dell'organizzazione né, ancora, era stato provato il finanziamento di attività economiche con i proventi di attività illecite da parte della compagine e la prevalenza su strutture che offrissero gli stessi beni o servizi o la consapevolezza di un reinvestimento da parte dell'imputato. In un terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche nonché assenza di motivazione per la determinazione della pena posta a base del calcolo in misura superiore al minimo edittale.
8.1. MI RG. L'imputato era stato assolto in primo grado dai reati ascritti. In accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, la Corte di appello di Palermo lo ha dichiarato colpevole del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, ha ritenuto la continuazione tra il reato 2 20 0 oggetto del presente processo e quello giudicato con altra sentenza della stessa Corte del 19/12/2011 e lo ha condannato alla pena complessiva di anni undici di reclusione, applicando la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre. Secondo l'imputazione, IA avrebbe fatto parte della famiglia di MO, mantenendo, nel periodo di detenzione del 2011, un costante collegamento con gli associati detenuti e con quelli liberi, in particolare con EC NI, con il quale intratteneva corrispondenza epistolare attraverso la quale era costantemente informato dell'evoluzione delle dinamiche interne alla famiglia mafiosa di MO e dal quale riceveva sostentamento economico per sé e per la sua famiglia.
8.2. Le prove a carico dell'imputato sono costituite dalle intercettazioni dei colloqui in carcere tra CA TO e i suoi familiari, tra EC e TO e tra EC ed altri congiunti dello stesso IA. Si deve ricordare che, all'epoca dei fatti, IA era detenuto. CA parlava con il figlio della propria sostituzione con IA nel ruolo di reggente della famiglia mafiosa, secondo un progetto sostenuto da La UR e RP. Dalla sentenza di primo grado emergeva il forte interessamento di EC a favore di IA, di sua moglie e della sua famiglia e, perfino, dei suoi cani, che si manifestava nell'invio di derrate alimentari e di olio di oliva e anche nel provvedere alla vaccinazione dei cani;
EC aveva anche contribuito al pagamento delle spese legali. In un colloquio definiva IA "il padrone", facendo riferimento alla sua posizione nella famiglia mafiosa, ma, secondo il G.U.P., si trattava di affermazione che non aveva trovato alcun riscontro, così come mancava il riscontro all'attuazione del progetto, cui faceva riferimento CA, di renderlo reggente della famiglia mafiosa;
inoltre era evidente che esisteva un legame affettivo tra EC, l'imputato e la sua famiglia. In una delle conversazioni intercettate, EC faceva riferimento ad una missiva inviata da IA per far calmare qualcuno: secondo il G.U.P., peraltro, EC non era il diretto latore della missiva e non menzionava il destinatario;
analogamente altri discorsi risentivano dell'avversione di EC verso DO e dell'affetto verso IA: da essi, in particolare, non si ricavava che fosse stato proprio IA a fermare il progetto di uccisione di DO. Anche EP IZ, che pure aveva riferito di tale progetto omicidiario, non aveva confermato il coinvolgimento di IA. In definitiva, secondo il G.U.P., non vi era prova certa che l'imputato, in stato di detenzione, avesse dato un contributo alla vita e all'organizzazione dell'associazione mafiosa. La Corte territoriale osservava che, poiché il compendio probatorio era 21 costituito esclusivamente da intercettazioni, non vi era alcuna necessità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Provvedendo sull'appello del Procuratore Generale, che rimarcava l'importanza del colloquio di CA con il figlio nel corso del quale si faceva riferimento alla candidatura di IA a reggente della famiglia mafiosa e che sosteneva che, dalle parole di EC, si evinceva un intervento di IA alla vita associativa, la Corte dissentiva dalla valutazione del Giudice di primo grado, affermando che IA aveva fornito il proprio contributo alla vita associativa per il tramite di EC, invitando DO e RP a "darsi una calmata"; dal colloquio di EC con TO emergeva che il soggetto che aveva ricevuto l'invito e si era "dato una calmata" (cioè aveva ridotto la propria attività estorsiva) si era rivolto proprio a EC (che, nel colloquio, si definiva "C I", il nome "I" risultando un diminutivo di "NI"); che l'identificazione di IA e EC fosse certa si ricavava dall'esito della perquisizione a casa del secondo, che aveva permesso il rinvenimento di numerose lettere inviategli dal detenuto. EC, poi, aveva finto di non avere notizie del detenuto con il sodale che si era rivolto a lui. Nel prosieguo del discorso, emergeva che il sodale invitato a calmarsi era DO e che, in qualche modo, IA era stato coinvolto nel progetto omicidiario ai suoi danni ma aveva contribuito alla sua sospensione;
secondo l'auspicio di EC, il progetto di eliminazione di DO doveva essere nuovamente discusso dopo la scarcerazione di IA, prevista entro un anno. La posizione di IA si ricavava anche dal progetto di renderlo reggente della famiglia e dalla deferenza nei suoi confronti mostrata da La UR, che aveva regalato ai suoi familiari una cospicua fornitura d'olio: era un gesto di ossequio anche simbolico, al quale EC contrapponeva la mancanza di rispetto di altri associati. La Corte ricostruiva il quadro che si stava formando dopo l'arresto di CA, ritenuto "in caduta libera": la contrapposizione di due gruppi, da un lato quello di DO e OM che puntavano a rendere il primo capo della famiglia, il secondo quello di La UR e EC che, invece, sponsorizzava IA;
in questo quadro si inserivano l'omicidio di IT EP, zio della moglie di IA, e il progetto omicidiario di DO e di OM. In sostanza, esisteva una fazione facente capo a IA che riusciva ad avere una interrelazione con i sodali in libertà con condotte consigli, direttive, - concertazioni di progetti, scambi epistolari costituenti univoci indicatori di permanente contributo associativo ed affectio societatis. La Corte riteneva sussistente le aggravanti di cui all'art. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen., negava le attenuanti generiche, riteneva riuniti per continuazione il 22 delitto con quello oggetto della precedente sentenza di condanna e quantificava la pena come sopra indicato.
8.3. Ricorre per cassazione il difensore di GI IA, deducendo in un primo motivo la violazione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, avendo la Corte territoriale riformato la sentenza di assoluzione di primo grado senza rinnovare le prove dichiarative assunte. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo la sentenza di appello, la prova della colpevolezza era desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate: da una emergeva che IA, allora detenuto, aveva inviato una missiva al "C" (che veniva erroneamente identificato in EC NI) dandogli la direttiva di invitare un altro sodale a "calmarsi". In realtà, dall'intercettazione non si ricavava affatto la certezza che colui che aveva inviato la missiva fosse IA e che il destinatario fosse EC. Il fatto che, in sede di perquisizione nei confronti di EC, fosse stata rinvenuta corrispondenza epistolare con IA non era circostanza decisiva, poiché - come rilevato dal primo giudice si trattava di corrispondenza di natura privata e perché EC non era affatto denominato UG", né nei suoi confronti veniva usato il diminutivo "I". Il ricorrente denuncia, quindi, un travisamento della prova che aveva indotto a ritenere le lettere sequestrate a EC un riscontro all'ipotesi investigativa fatta sul contenuto della conversazione intercettata. Per di più, come emergeva dalla stessa conversazione, EC aveva ignorato la direttiva. In subordine, anche ritenendo esattamente identificati mittente e destinatario della missiva, questa non era sufficiente per la prova di appartenenza all'associazione mafiosa: gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate a cui non abbia partecipato l'imputato, possono sì, costituire fonti di prova, ma solo a condizione che tali indizi siano gravi, precisi e concordanti. Il ricorrente richiama le considerazioni della sentenza di primo grado: in particolare, EC esprimeva opinioni ed auspici che non dimostravano affatto la permanenza di un ruolo effettivo di IA nell'associazione, di cui non era stata fornita alcuna prova. Il ricorrente ricorda che nessun collaboratore di giustizia aveva indicato IA come affiliato (IZ lo aveva escluso) e sottolinea che IA era rimasto detenuto per tutto il periodo dell'imputazione. Anche un'ulteriore conversazione intercettata, menzionata nell'atto di appello del Procuratore Generale, era inconsistente, così come la circostanza delle forniture alimentari fatte da EC alla famiglia di IA, aventi natura amicale. 23 Il ricorrente, infine, sottolinea che l'assoluzione in primo grado imponeva alla Corte territoriale un obbligo di motivazione rafforzata. In un ulteriore motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416 bis comma 4 cod. pen. e vizio di motivazione, sottolineando che il compendio probatorio permetteva di escludere la disponibilità di armi da parte del gruppo. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416 bis comma 6 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che l'aggravante era stata applicata senza alcuna motivazione e senza specificare la misura dell'aumento di pena per essa calcolato e rimarcando la mancanza di prova dell'esistenza di un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose o dell'intervento criminale in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che fornivano gli stessi beni o servizi. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, in un quinto violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla misura dell'aumento di pena calcolato per la continuazione e in un sesto assenza di motivazione sul calcolo della pena: la Corte territoriale non aveva spiegato perché il delitto sub iudice era più grave di quello giudicato con sentenza irrevocabile. In un settimo motivo si deduce violazione di legge penale e processuale per il mancato abbattimento di un terzo per il rito abbreviato dell'aumento di pena calcolato per la continuazione;
in un ottavo analoghi vizi con riferimento alla misura della misura di sicurezza che, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto essere applicata non essendo stata preceduta da alcuna richiesta di dichiarazione di pericolosità sociale;
in un nono motivo violazione dell'art. 185 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili;
in un decimo violazione dell'art. 540 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la concessione della provvisoria esecuzione della provvisionale concessa.
9. Il capo 3 della sentenza impugnata ha per oggetto il mandamento di SA EP AT. Il mandamento tradizionalmente comprendeva le famiglie di SA EP AT, SA Cipirello, TO, Piana degli Albanesi, RE e MO. All'esito dell'operazione "Perseo", era emerso che GO TO era assurto al ruolo di reggente del mandamento mentre EP OL al ruolo di reggente dell'omonima famiglia. Tra i vari soggetti facenti parte dell'associazione era stato individuato MU AL, della famiglia di SA Cipirello, ritenuto uomo di fiducia di OL: 24 questi, tuttavia, era stato scarcerato ed assolto per inutilizzabilità nei suoi confronti delle intercettazioni. Dopo la scarcerazione, MU aveva iniziato a coordinare il mandamento, favorito dal vuoto di potere creatosi a seguito degli arresti, avviando un'operazione di riconquista della famiglia di MO, un progetto di riassetto di quella di TO e un'espansione verso l'area controllata dalla famiglia di ON, storicamente inglobata nel mandamento di IC. Il progetto di MU si sarebbe incrociato con quello di TO IN che, dopo la scarcerazione a seguito di una lunga detenzione, aveva l'intento di riorganizzare l'intero territorio ponendo al centro il mandamento di RE, investito di funzione di coordinamento degli altri mandamenti, così da creare una confederazione di mandamenti, definito il "supermandamento di RE", di cui EP RA ID diveniva vice capo mandamento in ragione dei suoi rapporti con IN. T Secondo la Corte, l'esito delle indagini registrava due fasi: una, precedente alla scarcerazione di IN, vedeva l'attivismo di AL MU;
la seconda, ad essa successiva, vedeva MU avallare il progetto di IN, senza però abdicare alla propria leadership nei territori di SA EP AT, SA Cipirello, TO e Piana degli Albanesi. Lo stesso mandamento di IC, indebolito dall'azione repressiva, scivolava verso l'influenza di SA EP AT. 10.1. SA AN. In primo grado è stato dichiarato colpevole di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 2), nonché di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla coltivazione, raffinazione e commercializzazione di "cannabis indica" (capo 14), di un episodio di trasporto e detenzione di kg. 13 di marijuana (capo 19) e di un altro di detenzione di kg. 22 della stessa sostanza (capo 21); inoltre di quattro episodi di furto di bestiame (capi 23, 24, 25 e 27). In appello, la Corte territoriale ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 ritenuta in primo grado e ha rideterminato la pena, individuando come delitto più grave quello di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, in anni dieci, mesi sei e giorni venti di reclusione. Secondo l'imputazione sub 2, VA sarebbe stato a totale disposizione della famiglia mafiosa di TO, avendo mantenuto, attraverso il continuo scambio di comunicazioni, un costante collegamento con gli altri associati in libertà e avendo effettuato molteplici incontri e riunioni finalizzati alla trattazione di affari illeciti con altri esponenti di rilievo dell'organizzazione. L'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 contestata al capo 14 sarebbe stata promossa e diretta da EP Lo VO e avrebbe 25 realizzato l'intero ciclo di commercializzazione della cannabis, dalla semina all'irrigazione, recinzione, cura, vigilanza, controllo ed occultamento delle piantagioni, alla raccolta ed estrazione del prodotto per la successiva commercializzazione. I due delitti ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 contestati ai capi 19 e 21 avevano ad oggetto due rilevanti quantitativi di marijuana sequestrati rispettivamente il 26/9/2012 e il 9/10/2012. I furti di bovini ed ovini, scoperti nel corso delle intercettazioni, erano stati commessi dal 13/8/2011 all'8/5/2012. 10.2. Il compendio probatorio è costituito dalle intercettazioni di conversazioni e da alcuni servizi di osservazione e videoripresa dei carabinieri, nonché, per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EP IZ. Si deve rilevare che il ricorso non censura la condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., limitandosi a contestare la sussistenza dell'aggravante di cui al sesto comma: si omette, pertanto, l'esposizione degli elementi probatori per il delitto associativo. Le intercettazioni e le osservazioni di polizia giudiziaria dimostravano anche la partecipazione del ricorrente ai delitti relativi alle sostanze stupefacenti: egli era vicino all'autovettura che custodiva lo stupefacente di cui al capo 19 e prendeva parte alla conversazione che riguardava le modalità del suo trasporto all'acquirente HI ET;
inoltre aveva un ruolo anche nella gestione della "casa del sindaco" dove era stata sequestrata altra droga. Il G.U.P. aveva ritenuto che il coinvolgimento dell'imputato in una pluralità di episodi di coltivazione e detenzione di stupefacente fosse a base della partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Provvedendo sui motivi di appello, la Corte territoriale rigettava l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di EP IZ, rilevando che essa avrebbe potuto essere sollevata con riferimento a quelle rese nel corso delle indagini preliminari al P.M. e alla P.G., ma non a quelle rese in dibattimento all'udienza del 9/5/2014, nelle quali il collaboratore aveva riepilogato e confermato le precedenti accuse
contro
VA. Veniva confermata la responsabilità per il reato associativo e la sussistenza delle aggravanti contestate. Con riferimento ai reati relativi agli stupefacenti, la Corte osservava che VA aveva contribuito a trasportare la droga, poi sequestrata, oggetto dell'imputazione sub 19, raccomandando cautela, indicando chi avrebbe dovuto guidare l'autovettura e successivamente suggerendo l'acquisto di una bilancia elettronica, evidentemente funzionale alla pesatura dello stupefacente per la sua commercializzazione;
VA faceva riferimento anche alla "droga appesa", cioè 26 a quella posta ad essiccare nella "casa del sindaco" e si era dato a precipitosa fuga all'arrivo dei Carabinieri. La responsabilità per il delitto sub 21 relativo alla droga sequestrata nella "casa del sindaco" si ricavava dalla segnalazione ai correi di un'autovettura - sospetta con le luci accese che si aggirava nei dintorni e nei suggerimenti forniti da VA sulle modalità di infissione dei chiodi che dovevano sorreggere la droga in essiccazione;
VA si era anche interessato allo spargimento del topicida. Secondo la Corte, sussisteva un'associazione per delinquere, in presenza di un programma generale di realizzazione di una serie indeterminata di violazioni della disciplina degli stupefacenti, della disponibilità di un deposito e di altri luoghi di occultamento, di attrezzature, dell'apporto convergente di una serie di correi e dell'affectio societatis, dimostrata dall'avviso ai correi delle irruzioni e delle indagini della polizia giudiziaria. VA collaborava in sintonia con i complici e aveva una personale e diuturna frequentazione con EP Lo VO. Non sussisteva l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6 d.P.R. 309 del 1990, non essendo l'associazione finalizzata al compimento di fatti di spaccio di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990, alla luce della dimensione dei fatti di detenzione e dell'esercizio di attività prodromiche alla coltivazione di cannabis su larga scala. Le intercettazioni svolte mostravano VA mentre collaborava al furto di animali di cui al capo 23, in quel momento in corso;
egli si trovava sul luogo del furto di cui al capo 24, come dimostrato dal GPS installato sulla sua autovettura, all'interno della quale i conversanti facevano riferimento alle condotte di sottrazione del bestiame e chiedevano proprio a VA di provvedere alla spartizione della refurtiva, ruolo che veniva confermato in altra conversazione relativa ad altri furti;
quanto al furto di cui al capo 25, i correi riferivano a VA il 3/5/2012 del sopralluogo preliminare effettuato sul luogo del furto (come dimostrato dai GPS) e facevano riferimento alla necessità di un ulteriore camion, riferimento coerente con l'alto numero (30) di animali sottratti in quell'occasione; infine, era stata registrata una confessione "stragiudiziale" di responsabilità da parte dell'imputato per il furto di ovini contestato al capo 27, episodio di cui aveva anche riferito IZ, che se ne era autoaccusato. 10.3. Ricorre per cassazione il difensore di VA FR, deducendo distinti motivi. Il primo motivo ha per oggetto il capo 19 dell'imputazione, secondo cui, il 26/9/2012, VA, in concorso con LD Di GG, RO IC, EP Lo VO EP, AL Lo VO, EP MU e AL MU avrebbe trasportato e detenuto kg. 13,789 di marijuana che i Carabinieri di 27 MO avevano sequestrato quella sera presso una masseria sita nel comune di SA EP AT, dove era stata portata con l'autovettura di LD Di GG. Il trasporto e l'occultamento erano stati oggetto di intercettazione ambientale e di videoripresa. Il ricorrente deduce travisamento della prova costituita dalla intercettazione, sostenendo che VA era estraneo sia al trasporto che alla proprietà della masseria e della mietitrebbia all'interno della quale i sacchi erano stati nascosti così come alla decisione di nascondere lo stupefacente;
egli era giunto sul posto dopo che EP Lo VO aveva dato indicazioni per l'occultamento della marijuana. La sua presenza, quindi, era meramente passiva e non apportava alcun contributo al concorso nella detenzione dello stupefacente: una connivenza non punibile rispetto alla quale la motivazione non forniva alcuna argomentazione. Il travisamento denunciato riguardava il suggerimento che VA avrebbe fatto per la persona che doveva condurre l'autovettura con la sostanza stupefacente: veniva menzionata un'intercettazione del 26/9/2012 avente tale oggetto, in realtà inesistente;
in realtà, l'unica conversazione intercettata che coinvolgeva il ricorrente era successiva all'occultamento dei sacchi nella mietitrebbia e non aveva alcuna efficacia dimostrativa del coinvolgimento nella detenzione: evidentemente VA, nel riferirsi a chi doveva condurre l'autovettura, si riferiva ad altre circostanze estranee al processo. Analogamente, non era plausibile che VA, nel fare riferimento all'acquisto di una bilancia elettronica, intendesse farlo al fine di pesare lo stupefacente, che era già stato pesato. Nemmeno il riferimento a "quella appesa" fatto da VA, che suggeriva di "prenderla", costituiva prova del suo coinvolgimento nel reato contestato, che aveva ad oggetto esclusivamente la droga contenuta nei sacchi sequestrati dai Carabinieri e non altro stupefacente. Il fatto che VA avesse avvertito Lo VO EP ed altri della presenza dei Carabinieri non era dimostrazione di concorso, ma di mera consapevolezza del delitto in corso. Il secondo motivo di ricorso ha per oggetto il capo 21 dell'imputazione relativo alla detenzione di kg. 22 di PA indiana sequestrata in un edificio rurale di proprietà di AM AN e AM RO in MO (conosciuta come "casa del sindaco") alcuni giorni dopo il precedente sequestro. Secondo l'imputazione, i vari concorrenti avevano avuto ruoli diversi: RO IC aveva affittato l'immobile, AL MU si era recato presso il deposito e aveva predisposto gli strumenti per l'essiccazione della PA indiana, FR VA aveva controllato chi si avvicinava al deposito e aveva anch'egli 28 predisposto gli strumenti per l'essiccazione e le tutele contro l'opera dei topi, EP MU aveva controllato chi si avvicinava al deposito, EP Lo VO e LD Di GG avevano collaborato al controllo e all'essiccazione della PA. Secondo il ricorrente, l'intercettazione del 23/9/2012, nel corso della quale egli era stato ascoltato riferirsi ad "una macchina, là dal sindaco", non costituiva affatto una segnalazione agli altri soggetti della presenza di un'autovettura. In ogni caso, la sentenza presupponeva che lo stupefacente poi sequestrato il 9/10/2012 fosse già presente nella masseria, pur in mancanza di prova. Il ricorrente segnala ulteriori travisamenti delle conversazioni intercettate nonché la loro diversa interpretazione adottata dai due giudici di merito;
rileva, inoltre, che la condotta di spargimento di topicidi era stata ritenuta insufficiente a condannare il coimputato HI ET (assolto in primo grado), ma utile per la condanna di VA. Il terzo motivo di ricorso ha per oggetto l'imputazione sub 14 relativa alla partecipazione all'associazione per delinquere diretta alla coltivazione e alla commercializzazione di sostanze stupefacenti. Secondo il ricorrente, la condanna per tale reato è stata pronunciata come conseguenza di quelle per i due reati sub 19 e 21: ma la giurisprudenza di questa Corte ritiene insufficiente l'affermazione di responsabilità per un singolo delitto ex art. 73 cit. per giungere alla condanna per il reato associativo, che deve essere provato autonomamente. Inoltre, gli immobili, l'autovettura e gli strumenti utilizzati non erano di proprietà del ricorrente;
la motivazione sull'affectio societatis, poi, era assolutamente mancante. Il quarto motivo di ricorso concerne la condanna per il delitto sub 2 di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso ed è limitato alla contestazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen., ritenuta esclusivamente per il rapporto di conoscenza tra VA e RA e in violazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite, Iavarazzo. Il quinto motivo di ricorso concerne le quattro imputazioni di furto di bestiame. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 191 cod. proc. pen. e decreto legge 8 del 1991 e vizio di motivazione, sostenendo che le conversazioni ambientali poste a base della condanna per i singoli furti non avevano contenuto tale da legittimare la condanna. Con riferimento alla condanna per il capo 27 (furto di bestiame ai danni di MA EP), la Corte aveva utilizzato le dichiarazioni del collaboratore EP IZ che, in precedenza, aveva dichiarato inutilizzabili per 29 violazione degli artt. 13, 14 e 15 decreto legge 8 del 1991. 11.1. MA SE. Era stato condannato in primo grado per la partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 2 dell'imputazione) ritenuta in continuazione con altro reato giudicato con precedente sentenza e condannato alla pena di anni dodici di reclusione. La Corte di appello ha ridotto la pena ad anni undici e mesi quattro di reclusione. Secondo l'imputazione, MA sarebbe stato il responsabile della famiglia mafiosa di TO, avrebbe mantenuto il costante contatto con gli altri associati in libertà e avrebbe effettuato molteplici incontri e riunioni finalizzati alla trattazione di affari illeciti con altri esponenti di rilievo dell'associazione. 11.2. MA, con la precedente sentenza, era stato ritenuto partecipe dell'articolazione mafiosa di TO nel periodo in cui era inserita nel mandamento di SA EP AT sotto il comando di NI Brusca. La permanente adesione alla compagine mafiosa sarebbe provata da intercettazioni, appostamenti e videoriprese, dalle dichiarazioni di EP IZ e anche da alcune ammissioni dell'imputato (ora conosciuto come "lo scienziato") nel corso dell'interrogatorio di garanzia. In un colloquio tra VA e OM si commentava la posizione dello "scienziato" all'interno della compagine mafiosa in seguito al ridimensionamento dell'anziano boss PI: affiancato a MA era stato posto VA EP, come risultava da altra conversazione;
ciò non era stato gradito a MA, che contrastava l'aggregazione della famiglia di TO al mandamento di SA EP e ostacolava la propria fase discendente. -che non aveva mai conosciuto MA aveva Anche EP IZ riferito de relato della diarchia formata dallo scienziato e da EP VA. Provvedendo sui motivi di appello, la Corte territoriale confermava l'utilizzabilità delle intercettazioni (la relativa eccezione non è stata proposta in questa sede); riteneva certa l'identificazione di MA nello "scienziato" oggetto dei colloqui intercettati, sulla base del possesso di una Fiat 500 e della realizzazione di una stalla da parte della sua ditta a favore di VA;
ribadiva che il contenuto dei dialoghi captati attestava unanimemente e univocamente la permanente operatività mafiosa dell'imputato, protratta dopo la pregressa condanna irrevocabile. MA manteneva la guida della famiglia di TO anche se era stato affiancato da EP VA e resisteva ai tentativi di ridimensionamento;
accedeva alla masseria di MU e Lo VO e tentava di sponsorizzare la ditta di Di TT;
era interessato al controllo degli appalti. Le dichiarazioni di IZ, sia pure de relato, confermavano questo 3030 quadro. La Corte rigettava la prospettazione difensiva di riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 513 bis cod. pen., sottolineando che tale norma non è speciale rispetto a quella di cui all'art. 416 bis cod. pen.; confermava la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen.; riduceva la pena per errato calcolo da parte del giudice di primo grado dell'aumento per la recidiva. 11.3. Ricorre per cassazione il difensore di MA EP deducendo, in un primo motivo, violazione degli artt. 416 bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Di fronte alle dichiarazioni generiche del collaboratore EP IZ, l'affermazione di responsabilità per il delitto associativo era basata sull'identificazione di MA nello "scienziato" cui facevano riferimento alcuni soggetti in conversazioni intercettate, senza, peraltro indicare specifiche condotte poste in essere dallo stesso: ma non vi era alcuna certezza che l'identificazione fosse esatta, tenuto conto che gli inquirenti conoscevano MA come "lupiddu". La Corte territoriale, pertanto, aveva violato le regole in punto di valutazione delle conversazioni intercettate;
per di più, la stessa sentenza osservava che si trattava di un soprannome dato con valenza ironica: ma, se gli interlocutori stavano scherzando, le loro conversazioni avevano minore valenza probatoria. I riscontri necessari a tale interpretazione non erano probanti: l'acquisto di una Fiat 500 e i due incontri osservati presso la Masseria di AL MU. I problemi di identificazione di MA valevano anche per altre conversazioni intercettate e, per di più, la sentenza taceva su un elemento (l'arresto di MA nel 1994) che emergeva da un colloquio e che contrastava con l'identificazione operata. In ogni caso, mancavano del tutto violenza e minaccia, indispensabili per la vita dell'associazione mafiosa, nonché elementi che dimostrassero che gli interlocutori riconoscevano MA come capo del gruppo. Da parte sua, il collaboratore EP IZ non aveva affatto confermato che MA doveva essere identificato nello "scienziato" oggetto delle conversazioni intercettate, cosicché anche le sue dichiarazioni erano prive di riscontro. La Corte non aveva valutato la precisione e gravità degli indizi prima di affermare che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia erano convergenti con il compendio probatorio;
sulla questione non aveva tenuto conto delle censure mosse con i motivi di appello. Inoltre, dalla sentenza non si comprendeva quali fossero le condotte illecite 31 poste in essere dal ricorrente e quale fosse stato l'apporto al rafforzamento dell'associazione criminale. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 513 bis cod. pen. e 521, comma 1 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. La condotta, contestata come partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, avrebbe dovuto essere qualificata come illecita concorrenza con minaccia e violenza;
il delitto ben può essere applicato indipendentemente dal coinvolgimento dell'agente in dinamiche associative e, quindi, si attagliava alla figura di MA. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo la loro applicazione a titolo di responsabilità oggettiva, non consentita. La sentenza impugnata ometteva qualsiasi cenno ad armi, mentre la motivazione era inadeguata ed illogica con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen., non considerando l'impossibilità di un effettivo controllo da parte di MA di specifiche attività economiche o di gestione di appalti pubblici per il tramite del Di TT Andrea, all'epoca dei fatti detenuto. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 81 e 99 cod. pen. per il contestuale riconoscimento della continuazione e l'applicazione dell'aumento per la recidiva, nonostante l'incompatibilità tra i due istituti, atteso che i reati riuniti per continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita. In un quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 238 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla durata della misura di sicurezza della libertà vigilata, determinata in anni tre senza una reale motivazione. 12.1. RA AN. E' stato condannato in primo grado per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 2) alla pena di anni dieci di reclusione. La condanna è stata confermata in appello. Secondo l'imputazione NG sarebbe stato il responsabile della famiglia mafiosa di Piana degli Albanesi e avrebbe mantenuto un costante collegamento con gli altri associati nonché svolto molteplici riunioni e incontri finalizzati alla trattazione di affari illeciti dell'associazione. 12.2. Si tratta di soggetto già arrestato insieme a IN TO ma successivamente assolto. A suo carico stanno alcune conversazioni tra coimputati, servizi di osservazioni e le dichiarazioni di EP IZ. I colloqui vertevano sulla contrapposizione e sul confronto tra NG 32 (identificato con certezza per un riferimento alla moglie di nazionalità rumena) e altro soggetto, denominato BI, identificato in RI EP: i commenti presupponevano la partecipazione all'associazione mafiosa dei due soggetti di cui si parlava, come si ricavava soprattutto da frasi pronunciate da MU AL, capo del mandamento in cui era ricompresa la famiglia di Piana degli Albanesi, ma era chiaro anche in altre conversazioni. NG aveva numerosi incontri con gli imputati, soprattutto presso la masseria di MU AL e Lo VO, ma anche presso la sua abitazione e quella di AR EN. EP IZ aveva dichiarato di avere conosciuto ed incontrato NG e di avere saputo da RA e VA FR che egli comandava a Piana degli Albanesi;
il collaboratore aveva anche partecipato ad incontri conviviali nei quali l'imputato era presente. Provvedendo sui motivi di appello, la Corte territoriale rigettava l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di IZ e sottolineava che, in ogni caso, la evidenza dimostrativa del contenuto delle captazioni era tale da restare insensibile al mancato utilizzo, in ipotesi, della chiamata in correità del collaboratore di giustizia. Secondo la Corte, la giustificazione dei rapporti con gli imputati sulla base del lavoro svolto e dell'amicizia con gli stessi era soccombente rispetto al contenuto inequivoco di alcune conversazioni che, al contrario, indicavano chiaramente l'inserimento di NG nell'associazione mafiosa e la sua contrapposizione a RI EP all'interno della famiglia di Piana degli Albanesi. MU AL vagliava le due figure mostrandosi diffidente nei confronti di entrambe in qualità di capo del mandamento di SA EP. - Anche OM EP e VA si riferivano a NG in chiave associativa, così come, in un terzo colloquio, Lo AS e SI, che facevano anche riferimento ad un intervento a favore di un imprenditore del paese. Al momento della scarcerazione di IN TO, quando egli aveva convocato i fedelissimi nel suo disegno di creare un supermandamento, secondo il racconto di RA, IN e NG si erano subito "riconosciuti"; nel periodo successivo era riscontrata anche la loro frequentazione. In definitiva, NG svolgeva un ruolo di coordinamento nell'articolazione mafiosa di Piana degli Albanesi che esercitava con MU AL, capo del mandamento di SA EP, a sua volta alleato con IN. La sentenza forniva un'interpretazione di un colloquio tra VA e OM, dal quale risultava l'esistenza di un solo affiliato a Piana degli Albanesi, sostenendo che la stessa non incrinava la solidità e la coerenza del compendio probatorio a carico 33 dell'imputato. Di conseguenza, le dichiarazioni di EP IZ risultavano del tutto marginali. La sentenza confermava la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen., negava le attenuanti generiche e riteneva congrua la pena applicata dal giudice di primo grado. 12.3. Ricorre per cassazione il difensore di FR NG, richiamando i motivi di appello e censurando la sentenza per la sua assertività; il ricorrente nota che la sentenza di appello disegnava uno scenario diverso da quello ipotizzato dagli inquirenti e dal giudice di primo grado, fino ad attribuire a NG il ruolo di regolatore degli appalti. Per superare le deduzioni difensive, l'estensore aveva rivisitato le conversazioni intercettate in senso peggiorativo, ritenendole prove autonome del reato. Ne conseguiva la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e la violazione del principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. In un primo motivo il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EP IZ per violazione dell'art. 13 decreto legge 15/3/1991. Tale vizio era stato eccepito con il primo motivo di appello, cui la Corte territoriale aveva dato una risposta ambigua. Il ricorrente ripropone l'eccezione, estendendola anche alle dichiarazioni rese da IZ all'udienza del 9/5/2014, trattandosi di riproposizione di quanto in precedenza dichiarato. Si imponeva, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza anche se la motivazione riteneva provata la responsabilità del ricorrente a prescindere dall'utilizzazione delle dichiarazioni. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale e nullità della sentenza per l'omessa risposta alle censure difensive in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni di IZ. La Corte non aveva risposto alle censure difensive in punto di attendibilità intrinseca del collaboratore, della carenza di spontaneità ed autonomia della fonte e della sospetta progressione accusatoria e aveva continuato ad usare le sue dichiarazioni come elemento di prova. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione del principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio e vizio di motivazione. La difesa con l'atto di appello aveva dimostrato la natura meramente indiziaria delle conversazioni intercettate, alle quali NG non partecipava;
le ambigue espressioni utilizzate da soggetti che facevano vaghi riferimenti al ricorrente erano state trasformate in certezza, nonostante la difesa e l'imputato nelle sue spontanee dichiarazioni avessero fornito una giustificazione dei rapporti con altri soggetti, di tipo lavorativo ed amicale. - 434 La motivazione della sentenza era congetturale ed eliminava le letture alternative delle conversazioni, altrettanto compatibili con le parole utilizzate;
l'interpretazione era illogica e non agganciata al dato indiziario. La sentenza valorizzava un incontro a casa di AR EN che trovava una causale lecita nei rapporti di lavoro che il ricorrente intratteneva e al quale, per di più, avevano partecipato moglie e figli di NG, cosicché come - rilevato dal giudice di primo grado non vi era alcuna certezza che i presenti - avessero trattato argomenti di interesse per l'associazione. In definitiva, a NG potevano essere addebitati solo rapporti di conoscenza e frequentazione con taluni coimputati, inidonei a dimostrare un rapporto associativo. In effetti, il Giudice di primo grado si era limitato ad affermare che NG era un esponente di OS ST, senza riuscire ad attribuirgli alcuna condotta specifica;
la Corte territoriale, in via congetturale, aveva trasformato la conoscenza con taluni imputati in un ruolo operativo per l'associazione, attribuendo a NG un contributo per la regolamentazione mafiosa del territorio e soprattutto degli appalti in corso di esecuzione, cioè per l'aggiudicazione dei lavori in appalto: si trattava di conclusione basata su una sola frase generica, frutto di mera illazione e non ancorata ad alcun elemento di fatto. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen. e 59, comma 2 cod. pen. e mancanza di motivazione, lamentando l'automatismo nell'applicazione delle due aggravanti in ragione della loro natura oggettiva: la sentenza aveva omesso di indicare le ragioni specifiche per cui NG sarebbe stato a conoscenza, ovvero avesse colposamente ignorato le circostanze contestate;
la motivazione era comune a tutti gli imputati, ma NG era del tutto estraneo alla detenzione delle armi e all'attività dell'impresa di RA, che operava in territorio differente da quello di Piana degli Albanesi. In un quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 12.4. Il difensore ha depositato motivi nuovi in cui approfondisce i temi già trattati, sottolineando la violazione dell'art. 13, comma 5 decreto legge 8 del 1991 per la mancata declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni di EP IZ e omessa valutazione della loro attendibilità. Il ricorrente ricorda che, nelle prime dichiarazioni, il collaboratore aveva affermato di avere visto una sola volta NG mentre in quelli successivi aveva fatto riferimento a svariati incontri, addirittura dipingendosi come amico dell'imputato. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. 35 pen. e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione del contributo probatorio fornito da intercettazioni telefoniche ed ambientali, nessuna delle quali vedeva il ricorrente partecipe delle conversazioni. Il costrutto accusatorio si basava sul supposto dualismo tra AN NG e RI, detto BI: ma in una conversazione, VA e OM indicavano l'esistenza di un solo associato di Piana degli Albanesi;
in ogni caso, non vi era certezza che "AN" fosse NG e che, comunque, egli avesse un ruolo di rilievo all'interno della consorteria mafiosa, mentre le frequentazioni con altri soggetti avevano una giustificazione lecita. 13.1. MU OR. In primo grado è stato ritenuto colpevole del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso in qualità di promotore, capo ed organizzatore (capo 1), nonché dei due delitti di detenzione di marijuana contestati ai capi 19 e 21 già menzionati con riferimento a VA FR e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza dell'aggravante per i delitti di cui ai capi 19 e 21 e ha ridotto la pena ad anni diciassette di reclusione. Secondo l'imputazione sub 1, AL MU aveva svolto, tra l'altro, il ruolo di reggente del mandamento mafioso di SA EP AT;
aveva mantenuto costanti contatti con altri associati, in particolare con TO IN, al fine di gestire gli affari illeciti del sodalizio mafioso, partecipando attivamente al progetto di IN di ristrutturazione del mandamento;
aveva partecipato ad incontri e riunioni, svolgendo un ruolo direttivo per l'organizzazione. 13.2. A carico dell'imputato sono poste numerose conversazioni intercettate, servizi di osservazione e controllo nonché le dichiarazioni di EP IZ. Secondo l'ipotesi accusatoria, dopo la scarcerazione per inutilizzabilità nei suoi confronti del contenuto di conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento "Perseo", MU aveva preso parte al progetto di riorganizzazione dei mandamenti di SA EP AT e IC, riuniti in un'unica potente articolazione mafiosa. Nelle conversazioni intercettate, MU veniva indicato come "Totò u sicarru" o "sicareddu". Alcune conversazioni erano esplicite e dalle stesse si ricavava che lo zio di MU, EP Lo VO, era anche il suo vice. MU era intervenuto nella vicenda dei pascoli della Montagna Petrusa e la sua masseria era luogo di incontri tra esponenti delle varie famiglie (OM EP la definiva la "sede centrale"); egli era coinvolto in un'estorsione condotta da OM EP così come nel rilascio della "autorizzazione" a OM AL, componente della famiglia mafiosa di ON ma da oltre venti anni emigrato negli Stati Uniti, ad uscire da OS ST siciliana per entrare formalmente in quella americana: la richiesta era stata rivolta a lui in 3636 quanto reggente del mandamento mafioso di SA EP AT di cui la famiglia di ON faceva parte. Anche EP IZ aveva confermato la posizione di MU. La dichiarazione di colpevolezza per i delitti relativi agli stupefacenti discendeva dal rinvenimento dello stupefacente di cui al capo 19 nella masserie in uso all'imputato e a Lo VO;
MU era presente e aveva espresso allarme all'arrivo dei carabinieri e, in precedenza, aveva dato suggerimenti sulle modalità da adottare per la suddivisione dello stupefacente nei sacchi. Analogamente MU era coinvolto nella detenzione di droga rinvenuta nella "casa del sindaco" di cui al capo 21: era presente, segnalava la presenza nei pressi di un'autovettura sconosciuta e concordava le modalità di essiccazione dello stupefacente. Provvedendo sui motivi di appello, la Corte confermava la responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis comma 2 cod. pen. contestato al capo 1, definendo il coacervo probatorio "granitico e coerente" e ulteriormente rafforzato in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La Corte rimarcava che l'assoluzione di IN in primo grado era stata ribaltata in appello e ciò eliminava ogni contraddizione in ordine alla posizione di MU che, all'indomani della scarcerazione del primo, aveva intrattenuto con lui una diuturna frequentazione, circostanza che ne confermava anche il ruolo direttivo. Tale ruolo si ricavava dal diretto intervento, all'interno del mandamento, nelle investiture dei capi famiglia, dalla collocazione nella nuova confederazione delle singole articolazioni territoriali, dalla soluzione di questioni relative ad aggiudicazioni di appalti, dalla rappresentanza esterna del mandamento, dimostrata dal rilascio del lasciapassare a OM JU. La sentenza ripercorreva il contenuto delle varie conversazioni intercettate alla luce delle considerazioni svolte nell'atto di appello: sulla contrapposizione tra NG e RI, sull'assunzione della guida nel "ribaltone" di cui parlavano VA e OM, sui contatti con SO RO, della famiglia di TA, ritenuto il più adatto a intrattenere rapporti con OS ST americana, con cui quella famiglia ha storicamente rapporti;
sull'estromissione della ditta del Di TT, problematica rispetto alla quale RA e VA cercavano il sostegno di MU, quale superiore gerarchico;
sull'estorsione ai danni di RA e sulla regolazione dell'accesso ai pascoli di Montagna Petrusa, questione nella quale MU aveva ordinato a SP di convocare EP AT perché tollerasse la presenza di capi di bestiame di CU, soggetto protetto da MU, con una decisione di natura prettamente mafiosa. La sentenza richiama, inoltre, le continue frequentazioni con altri coimputati. Secondo la Corte, le dichiarazioni di IZ, che si limitava a confermare il 37 quadro già emerso con chiarezza delle conversazioni intercettate, non erano necessarie per la pronuncia di colpevolezza. Dopo la scarcerazione di IN, MU si era raccordato con lui ma aveva anche dovuto registrare l'ascesa di RA, uomo di fiducia di IN;
in ogni caso, aveva mantenuto un ruolo di preminenza assoluta nel mandamento di SA EP, come dimostrava la vicenda del lasciapassare a OM AL. Venivano confermate le aggravanti di cui all'art. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen.. Con riferimento ai due capi relativi alla detenzione di stupefacente, secondo la Corte non vi era dubbio sulla destinazione alla commercializzazione, del resto confermata da un'intercettazione che aveva coinvolto l'acquirente HI ET. La droga di cui al capo 19 era stata sequestrata nella masseria di MU che era presente, anche se si era dato a precipitosa fuga (erano stati rinvenuti la sua autovettura e il telefono cellulare). Analogamente MU era coinvolto nella detenzione della droga sequestrata nella casa del sindaco di cui al capo 21. La pena veniva rideterminata dalla Corte con riferimento alla pena base per il delitto associativo e agli aumenti per la continuazione con i delitti relativi agli stupefacenti. 13.3. Ricorre per cassazione il difensore di AL MU deducendo, in un primo motivo, violazione di legge per l'assenza degli elementi idonei a dimostrare la partecipazione all'associazione mafiosa, con particolare riferimento al ruolo direttivo. Secondo il ricorrente, la sentenza di appello aveva integralmente richiamato quella di primo grado e non aveva in alcun modo valutato le censure della difesa relative al ruolo di capo e promotore attribuito a MU. In realtà, il ruolo apicale del ricorrente era dissonante con gli elementi probatori forniti nel corso del giudizio: si trattava di singoli elementi non riscontrati, non idonei nemmeno a dimostrare la partecipazione all'associazione mafiosa. Le intercettazioni svolte avevano fornito poche e irrilevanti conversazioni, del tutto avulse da un contesto criminale e con evidenti forzature: il riferimento era alla lettera di raccomandazione in favore di OM JU al fine di una sua affiliazione alla famiglia mafiosa di New York, mai rinvenuta nel corso della perquisizione operata, eppure ritenuta sussistente;
se, quindi, il fatto non era stato accertato, non poteva divenire elemento decisivo per la prova della posizione apicale del ricorrente. Anche l'estraneità di MU AL all'omicidio di IT del 22/3/2012 dimostrava che egli non faceva parte dei vertici dell'associazione mafiosa. Del tutto incongruamente la sentenza impugnata utilizzava l'omicidio di IT come prova di un accordo federativo tra le famiglie mafiose, ma non attribuiva 38 alcuna responsabilità a coloro che erano indicati essere vertice dell'associazione. La sentenza, quindi, violava il disposto dell'art. 416 bis cod. pen., non sussistendo alcun elemento che comprovasse il ruolo apicale di MU. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al delitto di trasporto e detenzione di stupefacente contestato al capo 19 dell'imputazione. Gli elementi di prova erano insufficienti: si trattava di un'unica intercettazione, mentre nel corso dell'ulteriore attività l'imputato non risultava attivamente presente. In effetti, MU si era allontanato dal posto dove si trovava lo stupefacente prima dell'intervento dei carabinieri, osservando che "non stavano facendo niente". Non era possibile contestare il trasporto della droga, che presupponeva una pregressa detenzione che veniva soltanto presunta dalla sentenza, senza alcun aggancio oggettivo. La condotta appariva saltuaria e, comunque, MU era estraneo. Nel terzo motivo di ricorso si deducono analoghi vizi con riferimento all'affermata responsabilità per il secondo episodio di detenzione di stupefacente contestato al capo 21. Non vi era alcuna prova della finalità allo spaccio della detenzione della droga, nonostante le persone coinvolte fossero numerose;
era, inoltre, evidente la forzatura della motivazione nel punto dell'identificazione di MU come soggetto riconducibile alla conversazione intercettata del 21/9/2012. 13.4. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi. Con un primo motivo viene dedotta violazione dell'art. 416 bis, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento al ruolo apicale riconosciuto a MU nella consorteria mafiosa. La Corte aveva fatto eccessivo utilizzo della motivazione per relationem al fine di richiamare la sentenza di primo grado, senza tenere conto che il Giudice di primo grado aveva assolto IN TO, che, invece, era stato condannato in appello: la Corte aveva usato, quindi, diversi criteri valutativi, cosicché la motivazione per relationem non era giustificata. Era inoltre evidente la carenza motivazione in punto di sussistenza degli indici del ruolo direttivo di MU. La sentenza aveva attribuito valore ad elementi privi di specificità, fermandosi ad una interpretazione in malam partem senza cercare un riscontro effettivo e concreto delle condotte attribuite all'imputato, necessarie per attribuirgli un ruolo direttivo. Le conversazioni intercettate erano generiche ed intrattenute tra terzi e le ipotesi formulate erano prive di riscontri: ad esempio quella dell'intervento di AL MU nella contrapposizione tra NG e RI, cui facevano riferimento OM e VA in una 39 conversazione, ovvero quella dell'intervento in conseguenza dell'estromissione della ditta del Di TT, che la Corte ammetteva non essere avvenuto. - quella delNell'unica occasione in cui era stato cercato un riscontro lasciapassare rilasciato a OM JU per il transito a OS ST americana l'esito era stato negativo. In un secondo motivo ricorrente deduce violazione dell'art. 416 bis comma 6 cod. pen. e vizio di motivazione. La motivazione sulla sussistenza dell'aggravante era illegittima, essendo limitata alla menzione dell'attività della ditta di RA e alla circostanza che, presumibilmente, NZ si era determinato ad affidarle i lavori per il timore della forza mafiosa dello stesso. Nulla di ciò traspariva dall'intercettazione, come da altre conversazioni intercettate. Il ricorrente censura l'applicazione automatica dell'aggravante in questione contro la giurisprudenza di questa Corte, non essendo possibile il richiamo a fatti notori per attribuirla a tutti gli affiliati al gruppo locale di OS ST. Inoltre, doveva essere dimostrata la consapevolezza dell'imputato della situazione prevista dalla norma. 14.1. LO VO SE. E' stato condannato in primo grado per i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 2), per la partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla coltivazione, detenzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti (capo 14) nonché per tre distinte condotte di detenzione di stupefacente: quella accertata a MO il 4/8/2012 di coltivazione di 190 piante di PA indiana (capo 17) nonché per quelle di cui ai capi 19 e 21 già descritti con riferimento a VA FR. La Corte territoriale ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 per i tre delitti di cui all'art. 73 cit. e ha rideterminato la pena in anni diciotto e mesi due di reclusione. Secondo l'imputazione sub 2, Lo VO EP aveva fatto parte della famiglia mafiosa di SA EP AT, coadiuvando MU AL, intervenendo in controversie tra privati, mantenendo costanti collegamenti con gli altri associati e partecipando a riunioni ed incontri per la trattazione di affari illeciti. 14.2. A carico di Lo VO stanno il contenuto di intercettazioni, alcune delle quali contenenti conversazioni in cui è coinvolto anche l'imputato, servizi di osservazione e la chiamata di correo di EP IZ. Si tratta dello zio di MU AL con cui gestiva un'azienda agricola sita in contrada Arcivocale di MO;
godeva della piena fiducia di MU e risultava 4 040 inserito e partecipe delle sue attività. In un colloquio con OM EP, Lo VO commentava insieme all'interlocutore i nuovi assetti di vertice delle famiglie del mandamento, superando le perplessità di OM sulle capacità di MA;
l'imputato era stato coinvolto sia nella vicenda del lasciapassare per OM AL, sia in quella relativa ai pascoli della Montagna Petrusa, entrambe assai significative sotto il profilo associativo;
partecipava ad incontri con gli esponenti delle famiglie e fungeva da alter ego di MU, come dimostrava la vicenda minore della lite tra i fratelli CC per una trebbiatrice, nella quale Lo VO aveva fatto da paciere. Anche IZ, seppure genericamente, aveva confermato questo ruolo. Le prove della colpevolezza per i delitti relativi agli stupefacenti erano costituiti da sequestri e intercettazioni;
la partecipazione ad un alto numero di reati fine permetteva la condanna per la direzione dell'associazione finalizzata alla coltivazione e alla commercializzazione dello stupefacente di cui al capo 14. Provvedendo sui motivi di appello, la Corte confermava la condanna per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 2: la partecipazione dell'imputato alla conversazione del 21/3/2012, nella quale egli rassicurava OM sulla legittimazione di MA (lo "scienziato") ad esercitare un ruolo apicale nella famiglia di TO, dimostrava che Lo VO aveva una profonda conoscenza delle questioni associative più spinose e aveva partecipato alle relative decisioni;
infatti, egli faceva riferimento a discussioni proseguite per due o tre giorni. Non a caso, un mese prima, OM e VA lo avevano indicato come vice capo del mandamento. In questo ruolo egli aveva partecipato attivamente alla questione del lasciapassare a OM AL per il passaggio a OS ST americana. Lo VO partecipava alle riunioni e aveva accompagnato il nipote AL MU all'incontro con IN del 21/10/2012. Anche per Lo VO, le dichiarazioni di IZ si limitavano a confermare il quadro probatorio autonomamente formatosi. Le intercettazioni dimostravano l'evidente coinvolgimento di Lo VO nella coltivazione delle 190 piante di PA sequestrate il 4/8/2012 (capo 17); da una conversazione successiva, Lo VO si rallegrava per essere fortunosamente scampato alle indagini, con ciò dimostrando di essere coinvolto nella coltivazione. L'imputato aveva partecipato ai colloqui intercettati nel corso dei quali si preparava il trasporto della droga che sarebbe stata sequestrata il 26/9/2012 (capo 19) e aveva scelto il nascondiglio della mietitrebbia dove i sacchi erano stati rinvenuti dai Carabinieri;
analogamente, era coinvolto nella custodia ed 41 essiccazione della droga che sarebbe stata sequestrata nella "casa del sindaco" (capo 21), occupandosi di spargere il topicida e di posare i fili necessari per la essiccazione delle piante. La Corte riteneva provata l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla coltivazione e alla commercializzazione di stupefacenti e riteneva che Lo VO avesse in essa un ruolo direttivo, come dimostrava la sua opera di coordinamento nella fase di attuazione dei reati fine, nella tenuta della cassa e nella redazione dei conteggi per le operazioni di vendita.. 14.3. Ricorre per cassazione il difensore di Lo VO EP, deducendo, in un primo motivo, violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione per l'assenza degli elementi probatori idonei a dimostrare la partecipazione all'associazione mafiosa. La sentenza di appello aveva fatto ampio richiamo alla motivazione di quella di primo grado ma non aveva affrontato le questioni poste dalla difesa con l'impugnazione. Viene trattata la questione concernente la raccomandazione fatta a OM AL per l'affiliazione a OS ST di New York in termini identici di quanto già fatto per MU AL. Si sottolinea, inoltre, la genericità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IZ EP e la mancanza di riscontri. In un secondo motivo si deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e vizio di motivazione. La sentenza di appello richiamava integralmente quella di primo grado e fondava l'affermazione di responsabilità sulla base della sommatoria dei singoli episodi, benché essi fossero attribuiti a soggetti diversi, per il capo 15 fosse intervenuta assoluzione e a Lo VO non fosse contestato il capo 16; inoltre, MU AL, di cui Lo VO EP avrebbe dovuto essere braccio destro, era stato assolto dall'imputazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Non vi era alcun elemento dimostrativo della partecipazione all'associazione né, tanto meno, del ruolo direttivo di Lo VO. In un terzo motivo si deduce violazione dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e vizio di motivazione con riferimento all'affermata responsabilità per il delitto sub 17 (coltivazione di PA): non vi era alcuna prova della destinazione delle piante alla commercializzazione e, del resto, il coimputato LD Di GG era stato assolto;
inoltre, era stata dimostrata soltanto la presenza di Lo VO sul luogo dove si trovavano le piante, ma non una sua attività di coltivazione. In un quarto motivo si deducono analoghi vizi per la condanna per il delitto di cui al capo 19. Si avanzano considerazioni analoghe a quelle esposte per MU 42 AL. In un quinto motivo si deducono analoghi vizi in relazione alla condanna per il delitto di cui al capo 21 dell'imputazione. Anche in questo caso si avanzano argomentazioni analoghe a quelle svolte per MU AL. 14.4. Il difensore di Lo VO EP ha depositato motivi nuovi, deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt. 74, commi 1 e 2 d.P.R. 309 del 1990. Si lamenta la carenza di motivazione in punto di sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata alla produzione e alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, affermata esclusivamente sulla scorta dei reati fine, senza affrontare il tema della permanenza dell'associazione, che avrebbe avuto una vita di appena due mesi. Il ricorrente sottolinea la differenza tra l'associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato. La sentenza aveva indicato cinque indici della sussistenza dell'associazione, ma non li aveva affatto confrontati con le emergenze processuali, fornendo una motivazione astratta. Inoltre, il numero dei reati fine era esiguo e gli stessi non dimostravano, da soli, l'esistenza dell'associazione per delinquere che, in definitiva, era rimasta una mera ipotesi degli inquirenti. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 74, comma 1 d.P.R. 309 cit. e vizio di motivazione con riferimento al ruolo direttivo attribuito a Lo VO EP. L'assoluzione per il delitto di cui al capo 15 smentiva il ruolo di vertice dell'imputato; inoltre mancavano gli indici che dimostrassero che si trattava di promotore, capo ed organizzatore e che avesse un ruolo preminente. In un terzo motivo si approfondiscono le censure relative alla condanna per tre episodi di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. Si pone la questione dell'assorbimento dei delitti contestati ai capi 19 e 21 in quello di cui al capo 17: era logico ritenere che lo stupefacente sequestrato nelle due occasioni fosse il frutto della coltivazione contestata al capo 17. Quanto al capo 19, comunque, si contestava l'individuazione del ricorrente: i conversanti parlavano di tale "Peppe", che non poteva essere EP Lo VO che, al 26/9/2012, data della conversazione intercettata, era ancora detenuto (sarebbe stato scarcerato alcuni giorni dopo). In un quarto motivo si approfondiscono le censure relative all'affermata partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere di stampo mafioso. A parte l'improbabilità di una partecipazione a due distinte associazioni per delinquere, una delle quali mafiosa, l'interpretazione delle poche conversazioni intercettate era congetturale ed apodittica e non teneva conto delle considerazioni difensive esposte nell'atto di appello. Si sottolinea, in particolare, l'assenza di riscontri nella questione del 43 lasciapassare a OM JU e la non significatività degli incontri di carattere amicale. In un quinto motivo si approfondisce la censura in punto di aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen. con argomentazioni analoghe a quelle svolte per MU AL. 15. Il capitolo 4 della sentenza ha per oggetto la famiglia di ON. Si tratta di famiglia mafiosa di cui aveva fatto parte l'odierno ricorrente OM EP classe 1922; originariamente comprendeva anche il paese di GI che, successivamente, aveva tentato di emanciparsi. La contesa relativa all'accesso ai pascoli della Montagna Petrusa era una controversia storica tra gli uomini d'onore di ON e GI. Nell'ambito di questa contesa si riscontrava il passaggio della famiglia di ON al mandamento di SA EP AT diretto da MU AL, che si era occupato sia della questione della Montagna Petrusa che del rilascio del lasciapassare a favore di OM AL classe 1969. L'incendio del fienile dei OM aveva fatto emergere timori dagli stessi manifestati per punizioni di carattere mafioso e evidenti riferimenti al passaggio della famiglia e alla persona di AL MU. 16.1. RD OR CLASSE 1922 E RD OR CLASSE 1969. Entrambi sono stati condannati in primo grado per la partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, il primo con l'aggravante di cui all'art. 71 D. L.vo 159 del 2011, e condannati rispettivamente alle pene di anni dieci e mesi otto di reclusione e di anni otto di reclusione. Secondo l'imputazione sub 2, entrambi avevano fatto parte della famiglia mafiosa di ON, mantenendo contatti con gli altri associati e partecipando a riunioni con MU AL, reggente della famiglia di SA EP AT, nonché intervenendo in controversie di carattere privato;
mentre si trovava negli Stati Uniti, OM AL classe 1969 aveva contatti telefonici con il fratello EP e con MU AL, aveva discusso con il fratello EP e AT EP di due estorsioni nonché degli assetti della famiglia mafiosa di ON nell'ambito del mandamento di SA EP AT. 16.2. OM AL classe 1922 era stato condannato definitivamente per il delitto associativo, anche se era stato assolto nel procedimento "Perseo". Le intercettazioni dimostravano che egli, nonostante l'età avanzata, era il principale protagonista delle questioni che riguardavano la famiglia di ON e i suoi rapporti con il mandamento: ciò era dimostrato, soprattutto, dalle 44 vicende del lasciapassare e della Montagna Petrusa. Il "nonno" era stato interpellato per la "messa a posto" dell'impresa RA. Provvedendo sull'atto di appello, la Corte osservava che le captazioni tra terzi ben potevano fondare l'affermazione di responsabilità per il reato associativo, senza necessità di riscontro esterno. Nel caso di specie, si trattava di discorsi in cui era coinvolto il nipote OM EP e che presupponevano come dato acquisito la presenza di uomini d'onore nella famiglia OM;
il contenuto era chiaro e riguardava l'esercizio da parte dell'imputato della sua autorevolezza nell'ambito della compagine mafiosa, in un organico inserimento, intessuto di relazioni e contributi per la soluzioni di questioni associative. Non solo il nipote, ma anche altri soggetti operanti in altro ambito territoriale dell'associazione mafiosa riconoscevano OM come referente della cosca localmente competente. Nella vicenda del lasciapassare, assai delicata per i rapporti con OS ST americana che pretendeva garanzie, AL MU aveva chiesto il parere di OM AL classe 1922. Egli, impossibilitato a spostarsi per la sua età, manteneva i contatti tramite i parenti. Quanto a OM AL classe 1969, si tratta di nipote dell'omonimo, emigrato negli U.S.A. da oltre 20 anni: dalle conversazioni intercettate risultava la sua affiliazione alla famiglia di ON, rispetto alla quale manteneva una permanente disponibilità congiuntamente alla richiesta di un lasciapassare per transitare in OS ST americana. Secondo IZ, l'imputato aveva partecipato ai preparativi per l'omicidio progettato di EN DO. Provvedendo sui motivi di appello, la Corte ribadiva che lo stabile inserimento dinamico-funzionale dell'imputato nel sodalizio mafioso era dimostrato con certezza. Il dialogo successivo all'incendio del fienile dimostrava, innanzitutto, il profondo ed aggiornato livello delle conoscenze intraassociative dell'imputato, che ben conosceva il passaggio della famiglia di ON al mandamento di SA EP e il ruolo apicale di AL MU. Nei colloqui con MU del 22 e del 28 novembre 2012, AL OM classe 1969 esprimeva subordinazione gerarchica al capo, manifestava la sua affectio societatis e ribadiva la sua personale disponibilità anche dopo il passaggio a OS ST americana, disponibilità che MU non rifiutava. Da parte sua, IZ era attendibile quando riferiva della partecipazione dell'imputato ai preparativi dell'omicidio di EN DO. 16.3. Ricorre per cassazione il difensore di OM AL classe 1922 e OM AL classe 1969, deducendo violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale si era limitata ad affermare apoditticamente che il 45 quadro probatorio era sufficiente a dimostrare la sussistenza dei delitti contestati sulla base di argomentazioni astratte e prive di riscontri fattuali concreti. Le prove a carico di AL OM classe 1922 erano costituite esclusivamente da alcune conversazioni intercettate, intercorse tra soggetti terzi e in alcun modo riscontrate. Il ricorrente ammette che OM AL classe 1922 ha fatto parte della famiglia mafiosa di ON, ma sostiene che lo stesso ormai non riveste alcun ruolo all'interno di OS ST. Era illogico dedurre un suo ruolo attivo dalla circostanza che MU AL e altri soggetti avevano chiesto di avere notizie di lui o di interloquire con lui: ciò non dimostrava affatto il ruolo attivo nella cosca. Si trattava di rispetto formale per un soggetto che aveva rivestito un ruolo di riferimento che, al più, dimostrava che il suo parere era tenuto in considerazione;
ma non vi era alcuna prova che egli avesse attivamente partecipato alla gestione degli affari della famiglia mafiosa di ON o alla gestione dei rapporti con le altre famiglie mafiose di OS ST. Le elucubrazioni sul comportamento tenuto dall'imputato erano ipotetiche ed apodittiche. In ogni caso, la sentenza valutava erroneamente la portata probatoria delle intercettazioni che, riportando conversazioni intercorse tra terzi soggetti, necessitavano di riscontri esterni tali da dimostrare la obiettiva veridicità dei fatti da esse emergenti. Analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento alla posizione di OM AL classe 1969. Anche in questo caso, l'affermazione di colpevolezza si basava sul contenuto di alcune conversazioni intercettate e sulle scarne dichiarazioni del collaboratore EP IZ, che non aveva nemmeno riconosciuto il ricorrente in fotografia. I discorsi fatti da OM EP relativamente alla sua vita negli Stati Uniti non dimostravano affatto la partecipazione alla vita della famiglia mafiosa, mentre le dichiarazioni di IZ relative alla partecipazione dei preparativi dell'omicidio di DO erano riscontrate. Il ricorrente vive negli Stati Uniti da oltre venti anni e non risulta aver mai partecipato ad attività di OS ST. 17.1. RU GE. E' stato condannato in primo grado alla pena di anni otto di reclusione per la partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen. (capo 2). La condanna è stata confermata in appello. Secondo l'imputazione sub 2, SO avrebbe fatto parte di OS ST e, in particolare, avrebbe costituito un punto di riferimento nella zona di TA;
era stato individuato dalle famiglie di OS ST americana quale referente per 46 la redazione di una lettera di raccomandazione in favore di OM AL da inviare negli U.S.A.; aveva mantenuto, attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento con gli altri associati, anche latitanti, al fine di gestire gli affari illeciti del sodalizio mafioso;
era intervenuto nella controversia privata tra gli imprenditori LI e RA. 17.2. La posizione di questo imputato è stata trattata unitamente a quella degli imputati facenti parte della famiglia di ON, nonostante gli si attribuisca la partecipazione a quella di TA, per connessione probatoria, atteso che SO era emerso nella vicenda relativa al lasciapassare per OS ST americana. A carico dell'imputato vi sono le intercettazioni tra terzi, i servizi di polizia giudiziaria, le dichiarazioni di due storici collaboratori di giustizia, i contenuti delle conversazioni intercettate tra SO e i suoi familiari in carcere e le chiamate di correo, avvenute in giudizio, di Guerra e AT. SO sarebbe stato quel LO che era stato incaricato di redigere il lasciapassare per gli Stati Uniti cui più volte si è fatto riferimento;
aveva un fratello di nome AL emigrato negli Stati Uniti ed era stato coinvolto in un'indagine relativa ad un traffico di stupefacente tra Italia e U.S.A.; era in contatto con ES AL ed era stato coinvolto nella soluzione di una controversia riguardante gli imprenditori LI e RA, vicenda che ne dimostrava la caratura mafiosa. A suo carico avevano reso dichiarazioni FR LO GU, esponente della famiglia di CI, e AS ZZ, militante nella famiglia di NI, collaboranti credibili ed attendibili. Il primo, tra l'altro, aveva riferito de relato che SO era tra coloro che si erano occupati di trasmettere i messaggi scambiati tra TT SS AR e AL Lo PI, entrambi latitanti;
le dichiarazioni avevano trovato conferma in quelle di AS ZZ. In sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello, erano stati escussi i collaboranti IT AT e IL ER. ER aveva tratteggiato i suoi rapporti con SO, affiliato con la famiglia di TA e che egli aveva aiutato per la gestione delle estorsioni nel territorio di Capaci;
il collaborante aveva riferito che suo gruppo era rimasto stupito dall'arresto di SO per vicende relative ad altre famiglie (quelle del presente procedimento). AT aveva conosciuto LO SO, affiliato alla famiglia di TA, che gli era stato presentato come uomo d'onore. Secondo la Corte territoriale, le prove delineavano l'inserimento di SO nell'organizzazione mafiosa, mediante un contributo risalente nel tempo e permanente, assai apprezzato dai sodali per la sua serietà ed affidabilità; si 47 trattava di soggetto impegnato all'interno dell'associazione (contatti tra i latitanti Lo PI e SS AR) e all'esterno (gestione delle estorsioni a Capaci e a Isola delle Femmine). Non vi era dubbio sull'identificazione dell'imputato, in ragione di una conversazione intercettata in cui OM distingueva tra LO SO e un omonimo, denominato "Merendino". Il fatto che l'imputato avesse un fratello emigrato da decenni negli Stati Uniti gli permetteva di riscuotere la fiducia della famiglia di New York. -La Corte riteneva che le dichiarazioni di AS ZZ delle quali la difesa aveva eccepito l'inutilizzabilità per il mancato rinvenimento del supporto fonografico non incidessero sull'integrità del quadro accusatorio;
ribadiva la piena attendibilità di GU, che aveva riferito della fiducia assoluta riposta da AL Lo PI nei confronti di SO;
rimarcava che le sue dichiarazioni avevano trovato ulteriore conferme in quelle di ER e AT. Un riscontro oggettivo molto significativo alle dichiarazioni di ER era costituito dall'appostamento che aveva permesso di osservare SO entrare in uno specifico esercizio commerciale che il collaboratore aveva riferito essere luogo di smistamento dei messaggi da parte dell'imputato. Da parte sua, AT aveva indicato SO come vicino ai NE di NI, circostanza che aveva trovato conferma dalla perquisizione nei confronti dell'imputato, che aveva portato al rinvenimento di una missiva inviata da IN NE al suo difensore. La Corte affrontava e sconfessava le critiche della difesa alla attendibilità di AT. Infine, tutti gli elementi raccolti con riferimento alla vicenda del lasciapassare per OM AL dimostravano che SO era un referente associativo perfino con gli esponenti di OS ST americana. 17.3. Ricorre per cassazione il difensore di RO SO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla prova della colpevolezza dell'imputato. I giudici di appello avevano ignorato i rilievi sollevati dalla difesa dell'imputato limitandosi ad un "visto di congruità" sulle considerazioni del giudice di primo grado e ad una sommaria valutazione delle risultanze acquisite nel giudizio di appello. La motivazione non aveva tenuto conto che le accuse nei confronti di SO provenivano da AT e ER, che avevano reso le loro dichiarazioni a distanza di otto anni da quelle di ZZ e GU e due anni dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare. Con riferimento all'intromissione di SO nella controversia tra un costruttore e una cooperativa edile, la motivazione era illogica, in quanto dava per presupposto il dato che, invece, doveva essere provato, vale a dire 48 3 8 1 l'appartenenza di SO a OS ST;
in realtà, la giurisprudenza di questa Corte esclude che l'attività saltuaria di paciere integri la partecipazione ad una associazione per delinquere di stampo mafioso. Il collaboratore GU aveva espresso proprie congetture, e non notizie apprese da altri, con riferimento all'attività di SO per mantenere i contatti con il latitante TT SS AR, come dimostrava la loro trascrizione integrale, rispetto alla quale la verbalizzazione riassuntiva non era fedele: la difformità tra i due verbali, benché segnalata dall'appellante, era stata ignorata dalla Corte territoriale. Analogamente doveva dirsi quanto alla presenza di SO ad un incontro in campagna tra GU, ZZ e NA AN. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale con riferimento alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni di AS ZZ. Il P.M. aveva dato atto che la registrazione del verbale illustrativo della collaborazione di ZZ non era disponibile per l'interruzione della registrazione sull'apparecchiatura digitale: ciò rendeva tale verbale inutilizzabile ai sensi dell'art. 141 bis cod. proc. pen. e ai sensi dell'art. 16 quater comma 6 decreto legge 8 del 1991. Il ricorrente richiama l'insegnamento delle Sezioni Unite sul punto. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen., per la quale non è sufficiente, come ritenuto dai giudici di merito, affermare che OS ST ha storicamente dimostrato di possedere armi: la sussistenza delle aggravanti deve essere dimostrata e la nuova formulazione dell'art. 533 cod. proc. pen. impedisce di equiparare un "fatto notorio" ad una prova. Per di più, non è sufficiente rifarsi alla disponibilità di armi da parte di OS ST, essendo, invece, necessario riferirsi alla specifica struttura associativa in cui si è concretamente realizzata la condotta partecipativa, in quanto il soggetto fa parte di una famiglia, che opera in autonomia, dovendosi ritenere OS ST una federazione di famiglie. Le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis cod. pen., in definitiva, non introducono forme di responsabilità oggettiva. 17.4. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi in cui deduce, in un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di colpevolezza per il delitto associativo. In particolare il ricorrente tratta dell'indebito ed illogico apprezzamento delle conversazioni intercettate intercorse inter alios: da conversazioni intercorse tra soggetti terzi, sconosciute a SO, la Corte territoriale aveva tratto certezza sui contenuti di una lettera (quella di referenze a favore di OM AL 49 classe 1969) in realtà mai esistita, come dimostrava l'esito negativo della perquisizione. Viene censurato l'indebito uso del notorio con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen., facendosi riferimento ad una recente sentenza di questa Corte. Si sottolinea, in particolare, l'autonomia assoluta tra le articolazioni locali di OS ST. Il ricorrente avanza richiesta di valutazione in suo favore delle questioni dedotte dai coimputati su temi non strettamente personali. 18. Il Capitolo 5 della sentenza impugnata ha per oggetto il Mandamento di IC. Costituisce uno dei roccaforti di OS ST palermitana. L'operazione "The End" aveva portato all'arresto di VI NI e di VI EO, figli del boss VI IT, così determinando il declino della famiglia dei "Fardazza". In conseguenza di tale declino, le famiglie mafiose di ON e GI si erano affrancate dal mandamento di IC, ma erano ricadute sotto il controllo di quello di SA EP AT, come emergeva dal colloquio tra OM EP e AL dopo l'incendio del loro fienile e in un altro colloquio tra OM e VA. Tuttavia EP SP, cognato di NI e EO VI, era sceso in campo per riaffermare la continuità della storica egemonia dei "Fardazza" sul territorio;
in tale azione era supportato da TO IN, dopo la sua scarcerazione, anche in ciò confermando una storica alleanza tra le due famiglie. Così GI era rientrato sotto il controllo di IC, mentre quella di ON restava asservita al mandamento di SA EP AT: suddivisione che emergeva dal colloquio tra OM EP e VA FR. La vicenda della Montagna Petrusa, nella quale EP SP era stato convocato da IN, incontro che esitava nella comunicazione a SP delle decisioni concordate da IN e MU AL, con il conseguente richiamo all'ordine di AT da parte di SP, dimostrava questa nuova gerarchia e insieme l'assoggettamento della famiglia di GI al mandamento di IC, a sua volta attratto sotto l'influenza di quello di RE sotto la guida di IN, nell'ambito di quella confederazione di mandamenti che comprendeva anche quello di SA EP AT sotto la guida di MU AL. 19.1. CI SE è stato dichiarato colpevole del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416 bis commi 1, 3, 4 e 5, così riqualificato il delitto contestato al capo 1, esclusa l'aggravante di cui 50 all'art. 416 bis comma 6 ed applicata la recidiva, ed è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione. La condanna è stata confermata in appello. Secondo l'imputazione di cui al capo 1, SP aveva svolto, tra l'altro, il ruolo di reggente del mandamento mafioso di IC, aveva mantenuto, attraverso il continuo scambio di contatti, un costante collegamento con le famiglie mafiose di TT e GI e aveva partecipato a riunioni con il reggente del mandamento di RE, IN TO e con quello di SA EP AT, MU AL, al fine di dirimere i contrasti insorti tra le varie famiglie mafiose;
aveva partecipato attivamente al progetto di IN TO per la ristrutturazione del mandamento di IC. Come anticipato, il Giudice di primo grado aveva escluso lo svolgimento di funzioni direttive per l'organizzazione, decisione che non era stata oggetto di impugnazione da parte del P.M.. 19.2. A carico dell'imputato vengono poste una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali. Secondo il G.U.P., la questione più significativa era costituita dall'intervento nella questione dei pascoli della Montagna Petrusa, nella quale SP aveva agito in rappresentanza degli interessi di AT EP di GI contrastati da un allevatore di ON, CU EN EP. SP si era rivolto, quale referente per il mandamento di IC, a MU AL, reggente del mandamento di SA EP AT in un'ottica tipicamente mafiosa;
secondo il G.U.P., peraltro, SP si mostrava subordinato a MU AL e a RA ID EP, che faceva da intermediario. Provvedendo sui motivi di appello, la Corte riteneva che non vi fosse alcun difetto di correlazione tra delitto contestato e delitto ritenuto: era stato individuato un episodio specifico dell'aprile 2012, ma questo non mutava la natura di reato permanente della partecipazione ad associazione mafiosa, contestata per il periodo 2010 2013. L'episodio si poteva interpretare - esclusivamente nell'ottica dell'appartenenza mafiosa, in base alla quale SP aveva ricevuto gli ordini di MU e di IN e li aveva trasmessi ad AT EP. La natura mafiosa dell'incontro si deduceva dalla circostanza che i telefoni cellulari erano stati lasciati nell'autovettura; inoltre, dopo la riunione, SP aveva manifestato a RA ID la sua soddisfazione per il nuovo assetto delle famiglie mafiose. In precedenza OM e VA avevano fatto espresso riferimento a SP e ai rapporti associativi con lo stesso. Del resto, nel colloquio con RA, SP aveva dimostrato di ben conoscere le vicende relative alla famiglia mafiosa di TT, inserita nel 51 Mandamento di IC e aveva trasmesso a RA, vice capo mandamento di RE, la richiesta di IA di un incontro cui avrebbe partecipato anche SP. Alcuni mesi prima, un'intercettazione aveva dimostrato che SI aveva formulato a EP SP le sue rimostranze nei confronti della persona di IA TO, ritenuto inetto sotto il profilo associativo. In definitiva, i colloqui intercettati non attenevano soltanto a condotte occasionali, ma dimostravano una continuità di inserimento fattuale dell'imputato nell'associazione mafiosa: quindi, il ruolo partecipativo risaliva almeno al settembre del 2011, epoca di quella conversazione. La Corte ribadiva la sussistenza delle aggravanti contestate e la congruità della pena inflitta in primo grado. 19.3. Ricorre per cassazione il difensore di EP SP, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Benché il periodo in contestazione fosse di tre anni (dal 2010 al novembre 2013), la colpevolezza dell'imputato era stata dedotta da un'unica conversazione intercettata, intercorsa il 24/4/2012 nell'autovettura di RA, riguardante la contesa per i pascoli della Montagna Petrusa, del tutto inidonea a provare il delitto addebitato, tenuto conto che gli interlocutori erano allevatori di bestiame. La Corte territoriale aveva ritenuto probante tale conversazione, poiché il controllo della montagna era stato oggetto di storiche contese tra le famiglie di ON e GI e l'imputato non era mosso né da aspettative sull'uso dei pascoli né da amicizia tra i due contendenti (CU e AT EP). Il ricorrente richiama il tenore dell'imputazione e rileva che non vi era alcun elemento probatorio che dimostrasse che SP aveva partecipato costantemente e continuativamente a summit di mafia: in effetti, la prima occasione in cui era comparso sulla scena delle indagini era quella della visita al genero detenuto, IT VI, il 18/5/2011; ma in quell'occasione aveva parlato di questioni familiari;
la stessa Corte aveva ritenuto irrilevante l'intervento di SP in favore di AM per la riscossione di un credito nei confronti di EL;
quindi, l'unico fatto rilevante era l'intervento per la controversia relativa ai pascoli della Petrusa: ma si trattava di intervento occasionale e che non dimostrava la partecipazione al sodalizio mafioso;
in effetti, entrambi i contendenti facevano parte del sodalizio mafioso, cosicché non vi era alcuna possibilità di uso della forza di intimidazione del vincolo associativo. Il ricorrente, inoltre, sottolinea che la sentenza, nell'affermare che SP era estraneo all'allevamento di bovini, non aveva tenuto conto delle indagini difensive che dimostravano il contrario. In un secondo motivo, il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen., non essendo stato 52 provato il possesso di armi da parte di SP, né da parte dell'organizzazione nel suo complesso. In un terzo motivo si deducono analoghi vizi con riferimento alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della durata della misura di sicurezza. 20.1. TE SE. In primo grado è stato dichiarato colpevole del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 2), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen., nonché di tentata estorsione aggravata e continuata (capo 13), ritenuti riuniti per continuazione, ed è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione. La sentenza è stata confermata in appello. Secondo l'imputazione sub 2, AT aveva fatto parte della famiglia mafiosa di GI, in qualità di responsabile;
aveva mantenuto costanti contatti, con riunioni ed incontri, con altri associati in libertà ai quali dava indicazioni sulla trasmissione di richieste estorsive;
aveva mantenuto rapporti e partecipato a riunioni con i responsabili dei mandamenti di IC e SA EP AT, nel corso delle quali si dirimevano contrasti tra famiglie mafiose;
avrebbe ordinato di minacciare RA FR a seguito di una denuncia da lui presentata (peraltro, OM è stato assolto in primo grado dalla relativa imputazione di estorsione, con decisione confermata in appello), era intervenuto in controversie private, aveva partecipato a sopralluoghi per contattare imprenditori da sottoporre ad estorsione e aveva indirizzato i voti degli associati a favore di IA SO nelle elezioni comunali del 2012, accordandosi con questi perché nominasse assessore un proprio parente. Secondo l'imputazione sub 13, in concorso con OM EP e OM TO, separatamente giudicati e con altri soggetti ignoti, con la minaccia operata manifestando la propria appartenenza a OS ST, aveva tentato di costringere i legali rappresentanti della società Elimar s.r.l. a versare il 5% del valore dell'appalto relativo alla realizzazione di un parcheggio nel Comune di ON, evento non verificatosi per il rifiuto della persona offesa;
condotta operata tra il maggio e giugno 2012 e il gennaio 2013. 20.2. L'imputato discende da una famiglia i cui componenti nel tempo erano stati legati alla famiglia mafiosa di IC e ai VI (i "Fardazza"). La famiglia di GI tentava di raggiungere un'autonomia con la sovrintendenza di AT;
la sua appartenenza mafiosa si ricavava dalla più volte menzionata vicenda della Montagna Petrusa. In una conversazione del 1/9/2011, LO SI era stato ascoltato mentre riferiva ad AT dei suoi tentativi di convincere NI VI a non 53 nominare TO IA alla reggenza della famiglia mafiosa di TT;
AT, da parte sua, replicava che anch'egli aveva consigliato a NI VI di mantenere la sua discrezionalità nella scelta del suo entourage. Si trattava di una lunga conversazione, dalla quale emergeva con evidenza la partecipazione associativa di SI, AT e IA e che non poteva spiegarsi se non come un colloquio tra due associati. EP AT era stato anche coinvolto nella tentata estorsione ai danni degli imprenditori RA, originari di GI, aggiudicatari dell'appalto per la realizzazione di un parcheggio a ON. Dal colloquio tra OM EP e RA era emersa la ritrosia di AT a procedere all'estorsione ma, successivamente, erano state le dichiarazioni della persona offesa RA LI a confermare che anch'egli vi aveva partecipato;
nel primo incontro, AT si era qualificato come referente mafioso di GI e nel secondo era presente nell'autovettura da cui era sceso OM EP, che aveva formulato la richiesta di "pizzo". Provvedendo sui motivi di appello, la Corte osservava che l'atto di appello aveva fatto una lettura parcellizzata delle emergenze probatorie. In realtà, AT aveva costanti rapporti con OM EP, SP EP e SI LO, finalizzati a condotte ed eventi di interesse mafioso: l'accesso ai pascoli della Montagna Petrusa, la "messa a posto" dei RA e la designazione dei referenti mafiosi delle famiglie locali. I discorsi tra OM ed AT dopo il colloquio relativo alla Montagna Petrusa dimostrava l'adesione di entrambi all'associazione e la piena conoscenza di tutte le dinamiche interne;
dieci giorni dopo veniva registrata la direttiva proveniente da MU e IN sfavorevole nei confronti del suo protetto, che avrebbe dovuto consentire l'accesso di CU, a dimostrazione della nuova gerarchia alla quale la famiglia mafiosa di GI doveva sottostare. Dimostravano la partecipazione associativa anche i colloqui con SI sulla scelta di IA nonché l'episodio della tentata estorsione ai danni dei RA, nella quale AT si mostrava prudente, più che restio. La Corte respingeva la prospettazione difensiva di una qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 418 cod. pen., confermava l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. e riteneva congrua la pena inflitta. 20.3. Ricorre per cassazione il difensore di EP AT, deducendo in un primo motivo illogicità, omessa motivazione e travisamento dei fatti, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla condanna per delitto associativo. La sentenza di appello rinviava costantemente a quella di primo grado senza tenere in adeguata considerazione le censure difensive. AT era stato 54 riconosciuto dirigente della famiglia mafiosa di GI che giudice di primo grado aveva riconosciuto inesistente, in quanto i singoli associati facevano parte di quella di ON. Nessuna prova era stata raggiunto di una investitura di AT. Inoltre, la sentenza non aveva adeguatamente motivato sul reale ed effettivo contributo del ricorrente al sodalizio criminoso, utilizzando poche conversazioni che trovavano spiegazione nel comune ambiente lavorativo di allevatori di bestiame. La Corte non aveva tenuto della modestia dei contatti con altri imputati. Nella conversazione intercorsa tra VA FR e OM EP del 26/10/2011 si faceva riferimento a tale EP, senza che, peraltro, fosse certo il riferimento ad AT né fosse indicata una concreta funzione mafiosa svolta: ma si trattava di conversazione tra terzi soggetti, rispetto ai quali doveva trovare applicazione la giurisprudenza in materia di dichiarazioni de relato inter alios ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen.; occorrevano, quindi, riscontri all'ipotesi investigativa. AT era considerato un mero "vaccaro" e non era tenuto in considerazione;
con riferimento alla controversia relativa all'accesso ai pascoli della Petrusa, egli non aveva nessun ruolo decisionale, tanto che si era inutilmente rivolto a MU;
si trattava di persona totalmente subordinata alle altrui decisioni e, sul punto, la sentenza travisava i fatti e il contenuto delle intercettazioni. La Corte richiamava genericamente una conversazione nella quale AT avrebbe espresso l'affectio societatis con il sostegno ai sodali detenuti, ma non aveva tenuto in considerazione quella del 1/9/2011 nella quale il ricorrente affermava che era preferibile non avere a che fare con tali soggetti appartenenti alla mafia. Anche nell'intercettazione relativa all'estorsione nei confronti di RA, per la quale AT era stato assolto in primo grado, emergeva la sua estraneità all'ambiente mafioso: eppure la Corte, che aveva respinto l'appello del P.M. avverso detta assoluzione, aveva affermato che l'intercettazione costituiva prova certa dell'appartenenza del ricorrente alla consorteria, senza fornire alcuna spiegazione. La Corte territoriale aveva tralasciato ulteriori conversazioni intercettate, evidenziate nell'atto di appello, dalle quali emergeva l'estraneità di AT alla consorteria: quella del 17/9/2011 tra OM EP e RA ID EP o quella nella quale OM EP affermava di avere proceduto all'estorsione nei confronti di RA. I contatti continui tra AT e i coimputati OM EP, SP EP e SI LO non erano rilevanti in quanto non veniva 5555 specificato il ruolo assunto nelle varie vicende dal ricorrente: del resto, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale non costituisce di per sé elemento sintomatico dell'appartenenza all'associazione, poiché il partecipe è colui che fornisce un contributo apprezzabile e concreto all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio. Il ricorrente rimarca che AT lasciava volontariamente che la compagna SO VI ascoltasse le conversazioni con i suoi amici: ciò dimostrava che non si trattava di conversazioni attinenti la consorteria mafiosa;
ricorda, ancora, che il collaboratore EP IZ non solo non aveva mai conosciuto AT ma aveva affermato di non essere a conoscenza della sua affiliazione o di sue attività illecite: eppure i due soggetti avrebbero fatto parte dello stesso mandamento. In definitiva, l'affermazione di responsabilità era basata su congetture artificiose prive di fondamento. In un secondo motivo, il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento alla condanna per la tentata estorsione aggravata di cui al capo 13 dell'imputazione. Il ricorrente, in via preliminare, evidenzia la mancata correlazione tra la fattispecie contestata nel capo di imputazione e la condotta individuata dai giudici in sentenza. I giudici avevano fondato la condanna sulle dichiarazioni di LI RA e sull'analisi di alcune intercettazioni, tralasciando gli elementi favorevoli all'imputato e le censure difensive. Non vi era alcun riscontro ad un incontro preliminare tra AT e uno dei fratelli RA che, sul punto, avevano reso dichiarazioni differenti. In ogni caso, AT secondo il racconto di LI RA non aveva avanzato alcuna richiesta estorsiva, ma si era limitato ad avvisarli di essere il referente mafioso di GI. Si era trattato di incontro del tutto sganciato dalla richiesta estorsiva avanzata da OM EP: l'intercettazione ambientale dell'8/7/2012 dimostrava che AT era stato costretto ad accompagnare OM dai RA, ma si era limitato a fare da autista, rimanendo nell'autovettura: RA, infatti, aveva escluso la sua presenza e qualunque altro intervento successivo. AT non solo non intendeva partecipare all'estorsione, ma cercava di far desistere i propri interlocutori dai loro propositi: il suo rifiuto era attestato da OM EP nel colloquio del 17/11/2011 con RA ID EP. Le "pesanti modalità dell'intervento intimidatorio dell'AT" menzionate nella sentenza impugnata, pertanto, erano frutto di un vero travisamento. In realtà, AT si era limitato a chiedere informazioni sullo svolgimento dei lavori di sbancamento e non aveva avanzato alcuna richiesta estorsiva;
56 condotta analoga a quella tenuta nei confronti di RA, per la quale era stato assolto. In un terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen., non avendo i giudici verificato l'effettiva disponibilità di armi da parte della famiglia di asserita appartenenza di AT. non èNon sono ammessi automatismi sanzionatori e motivazionali e sufficiente la partecipazione ad un'associazione mafiosa per ritenere sussistente l'aggravante. 21.1. GI TO è stato condannato in primo grado per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen. (capo 2) alla pena di anni otto di reclusione. La condanna è stata confermata in appello. Secondo l'imputazione sub 2, IA avrebbe fatto parte della famiglia mafiosa di TT, assumendone la qualità di responsabile a seguito di designazione di NI VI, aveva raccolto denaro da destinarsi agli associati in carcere e aveva mantenuto contatti con EP SP, responsabile del mandamento di IC, per la trattazione di affari illeciti del sodalizio. 21.2. A carico dell'imputato vi sono intercettazioni ambientali: la prima, del 1/9/2011 tra LO SI e EP AT, riguarda la designazione di IA come reggente della famiglia di TT da parte di NI VI;
la seconda e la terza, del 24/4/2012, tra EP SP e RA, che confermava la designazione di IA che, per il tramite di SP, voleva familiarizzare con RA, vice capo mandamento;
inoltre, si faceva riferimento al pregresso contrasto tra il padre di IA e AL RA per il predominio della famiglia mafiosa di TT, che si era risolto a favore del secondo, con conseguente emigrazione del padre negli Stati Uniti e trasferimento a OL dei suoi figli. Provvedendo sui motivi di appello, la Corte ribadiva la piena utilizzabilità della cd. captazione in ambientale svolta nel corso di intercettazioni telefoniche e negava la necessità che il contenuto delle conversazioni intercettate fossero riscontrate ai sensi dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen.. Il colloquio del 1/9/2011 tra AT e SI era sicuramente tra mafiosi inseriti nella stessa articolazione mafiosa territoriale;
il riferimento esplicito era a "IN", nominato reggente della famiglia di TT da NI VI, nonostante la sua inettitudine. I due interlocutori commentavano fatti di loro conoscenza, né vi era dubbio di dubitare sulla loro inattendibilità. SI 57 faceva parte della famiglia mafiosa di TT e commentava dell'inettitudine di chi ne era a capo. La sentenza forniva un'ampia motivazione sull'esatta identificazione nel ricorrente del soggetto di cui i due interlocutori parlavano. Del resto, anche il colloquio del 24/4/2012 tra SP e RA si riferiva con certezza ad TO IA: SP riportava la richiesta del giovane IA di incontrare RA per intrattenere relazioni associative. La Corte confermava le restanti decisioni del Giudice di primo grado. 21.3. Ricorre per cassazione il difensore di TO IA deducendo violazione degli artt. 416 bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo ricorrente, era illogica la valutazione della conversazione del 1/9/2011 intercettata sull'utenza in uso a VI SO, unica prova ritenuta decisiva dalla Corte territoriale per l'affermazione di colpevolezza. La difesa aveva evidenziato dubbi sull'identificazione di LO SI nell'interlocutore di EP AT, dubbi che la Corte aveva spazzato via sostenendo che era onere della difesa provare una diversa identificazione. Esistevano dubbi anche sul fatto che IA fosse la persona di cui i due interlocutori parlavano: la sentenza, contro i dati evidenziati in precedenti giudizi, sosteneva che fosse la famiglia di IA a contrapporsi alla fazione di RA, quando, in realtà, il padre del ricorrente, EP IA, era stato assolto definitivamente dall'imputazione associativa;
si trattava di un evidente travisamento. La Corte aveva superato anche il dato del mancato riscontro di un agguato subito da EP IA, ipotizzando che si fosse trattato di evento non denunciato alle forze dell'ordine: ipotesi priva di ogni riscontro e che non teneva conto che EP IA era emigrato negli Stati Uniti nel 2003 e che, al ritorni, nel 2007, era stato arrestato, restando detenuto fino al mese di agosto 2012. La motivazione su questi due punti fondamentali era, pertanto, illogica. Il ricorrente sostiene, inoltre, l'illegittimità dell'intercettazione, che era stata resa possibile perché AT, che stava conversando al telefono con VI SO, incontrando SI e conversando con lui, aveva volontariamente omesso di chiudere la conversazione telefonica: era venuta a mancare la caratteristica della segretezza della conversazione, in quanto AT era consapevole di essere ascoltato. Non si poteva escludere che anche SI fosse consapevole di ciò e che i due stessero mettendo in scena una sorta di farsa per far credere all'amante di AT che egli avesse un ruolo di spicco nel consesso. L'intera costruzione prospettata dagli inquirenti era minata alla radice e sussistevano 58 dubbi sulla validità dell'autorizzazione all'intercettazione, essendosi essa trasformata in ambientale. Sul punto la motivazione della sentenza non era convincente. Inoltre non erano stati valutati elementi negativi di riscontro: la mancanza di conoscenza e di rapporti tra SI e IA e la mancata frequentazione di altri imputati da parte di IA, dati negativi verificati in un'indagine parallela che in quel periodo era in corso nei suoi confronti. La sentenza non teneva conto che nessun collaboratore di giustizia, tra cui EP IZ, conosceva IA. Secondo il ricorrente, gli elementi indiziari a carico di IA erano un insieme di dati neutri e di scarso valore probatorio, per di più di numero assai limitato nonostante la lunghezza dell'indagine; dagli stessi non emergeva alcuna prova delle condotte contestate nel capo di imputazione e, quindi, del ruolo attivo e dinamico ascritto al ricorrente, cosicché la conversazione tra SI e AT restava isolata e priva di qualsiasi riscontro. 22. Il capitolo 6 della sentenza ha per oggetto il mandamento di RE. L'ipotesi investigativa, non recepita dal giudice di primo grado, era che, in conseguenza della scarcerazione di TO IN avvenuta il 5/11/2011, si fosse formato un "supermandamento" di RE, con una riorganizzazione delle articolazioni mafiose nell'ambito territoriale occidentale della provincia palermitana, storicamente aggregate ai due potenti mandamenti di SA EP AT e IC. La Corte territoriale riteneva errata la valutazione del giudice di primo grado ed elencava gli elementi probatori che dimostravano tale riorganizzazione: le vicende personali e gli avvicendamenti e gli affiancamenti di alcuni dei capi delle famiglie, la strettissima rete relazionale tra i nuovi capi e il MU e lo IN, l'ascesa associativa di RA, divenuto vicecapo mandamento di RE e incaricato di mantenere vitale la rete di relazione tra gli uomini delle famiglie riunificate, la rimessione allo IN della soluzione della controversia per l'assegnazione dei pascoli della Montagna Petrusa e la partecipazione di uomini d'onore delle famiglie riunificate all'omicidio di IT: in effetti, al fatto di sangue avevano preso parte RA di RE, OM EP di ON, VA EP di TO, Lo AS FR di RE e, in senso lato, EP IZ di MO. Esistevano univoci riferimenti per l'individuazione di TO IN come autore del nuovo corso. 59 23.1. LO AS AN. In primo grado è stato dichiarato colpevole dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 2), omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991 e occultamento di cadavere (capi 3 e 4), riuniti per continuazione, e condannato alla pena di anni venti di reclusione. La condanna è stata confermata in appello. Secondo l'imputazione, Lo AS avrebbe costituito un punto di riferimento dell'associazione mafiosa per il territorio di RE, essendo a totale disposizione del consesso, fornendo un contributo attivo alla "lupara bianca" di IT EP, aiutando la latitanza di CU NI, attivandosi per il sostegno economico di sodali detenuti e mantenendo i rapporti con gli associati in libertà, partecipando ad incontri e riunioni (capo 2); in concorso con EP IZ, EP RA ID, EP OM e EP AN VA avrebbe partecipato all'omicidio di IT EP, attirato in un tranello, operato il 22/3/2012 con modalità mafiose e al fine di favorire OS ST, nonché al successivo occultamento del cadavere. Per il delitto di occultamento di cadavere non vi è contestazione di responsabilità. 23.2. Si riporta la motivazione della sentenza in relazione all'omicidio volontario tenendo conto del relativo motivo di ricorso: quindi non si affronta la questione della natura mafiosa dell'omicidio stesso. Come si ricavava dalle intercettazioni, al IZ, che portava nel bagagliaio della sua autovettura il cadavere di IT, era stata indicata come destinazione l'azienda rurale di Lo AS, dove egli si recava, suscitando commenti preoccupati di Lo AS e OM. Secondo il G.U.P., da alcune frasi intercettate si comprendeva l'offerta ex ante di collaborazione all'occultamento del cadavere da parte di Lo AS, poi effettivamente prestata, con la conseguente sussistenza del concorso morale nell'omicidio. Le conversazioni vengono riportate integralmente. IZ, da parte sua, aveva descritto la meraviglia mostrata da Lo AS al suo arrivo, la richiesta da parte sua di conoscere il numero delle vittime, l'invito a spogliare il cadavere e la scelta di scavare, con l'aiuto di EM OT, una fossa al cui interno era stato gettato il cadavere. Il G.U.P. aveva ritenuto significativa la circostanza che EP RA ID, subito dopo avere compiuto l'omicidio, avesse ordinato a IZ EP di portare il cadavere nell'ovile di Lo AS e incaricato OM di fargli strada;
inoltre, l'ovile si trovava in territorio di RE, quindi ad una distanza considerevole da TO, dove il delitto era stato commesso: evidentemente RA ID era certo della disponibilità di Lo AS all'occultamento, cosa in effetti avvenuta. 606 0 Il colloquio intercettato dimostrava che Lo AS, pur non aspettando quel giorno l'arrivo di associati con il carico di cadaveri, era comunque al corrente del progetto e del compito che gli spettava: si lamentava di non essere stato avvisato quel giorno, ma aveva anche chiesto il numero di cadaveri, circostanza che provava che il progetto prevedeva una seconda eliminazione;
comunque, Lo AS prendeva in mano la situazione per eseguire il compito che sapeva essergli stato affidato. La preventiva disponibilità aveva rafforzato il proposito criminoso;
il concorso sussisteva anche escludendo la premeditazione nel delitto: Lo AS era a conoscenza di un progetto non ancora definito nei suoi tempi e dettagli operativi e, quindi, non poteva essergli addebitata l'aggravante. La prova della partecipazione all'associazione mafiosa era tratta dal concorso nell'omicidio fin qui descritto, ma anche da una serie di intercettazioni nelle quali Lo AS aveva confessato a AL ES la sua fedeltà al boss NI CU di TO e poi a AL IN. In sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, EP IZ si era limitato a riferire di avere conosciuto Lo AS in occasione del trasporto del cadavere di IT, anche se aveva constatato che il soggetto conosceva RA, EM OT e EP OM. Inoltre erano state acquisite le risultanze di un'altra indagine, denominata "Rete", da cui emergeva che Lo AS faceva il vettore delle indicazioni di TO IN a RO CA, capo della famiglia mafiosa di SAta HE Belice. Vi erano stati molti incontri che riguardavano come dimostravano le intercettazioni anche la "messa a posto" di un'impresa: numerosi erano i viaggi sia dallo IN che dal CA. Erano emersi anche rapporti con RO SI nonché l'opera di Lo AS di mediatore per incontri di carattere mafioso. Le intercettazioni più recenti permettevano di evidenziare altri interventi di Lo AS di carattere associativo. Provvedendo sui motivi di appello, proposto anche dal P.M. con riferimento all'esclusione della premeditazione, la Corte ribadiva il concorso morale di Lo AS nell'omicidio volontario di IT;
non era decisiva la circostanza che egli non avesse partecipato alla deliberazione e all'esecuzione materiale del reato: ogni promessa di ausilio fatta prima del delitto costituisce un aiuto che può rafforzare l'intento omicidiario ed agevolare l'esecuzione. L'intercettazione ambientale che aveva registrato le parole di Lo AS all'arrivo di IZ con l'autovettura che conteneva il cadavere di IT non smentiva l'offerta di previa collaborazione, ma dimostrava soltanto che Lo AS si lamentava per la mancanza di avviso riguardo il modo e il tempo della sua 61 prestazione di occultamento del cadavere. Era evidente che l'imputato sapeva che OM, con cui stava parlando, stava aspettando qualcuno;
saputo che quella persona era già arrivata aveva chiesto se "tutte le cose erano già state fatte" e, avuto risposta affermativa da OM, aveva chiesto "nel portabagagli?". L'imputato, quindi, aveva avuto conferma che quanto contenuto nel bagagliaio dell'autovettura condotta da IZ era il risultato finale dell'attività che egli sapeva già dover essere eseguita. Egli aveva anche chiesto se i cadaveri erano uno o due e si era lagnato esclusivamente per il mancato tempestivo avviso e per la disorganizzazione dimostrata;
ma subito aveva chiesto dove si sarebbe dovuto buttare il cadavere e aveva dato disposizioni per parcheggiare l'autovettura in un luogo nascosto. Anche logicamente, non era ipotizzabile che OM potesse correre il rischio di mettere al corrente solo ex post dell'omicidio un soggetto, anche se sodale, al quale chiedere la collaborazione per l'occultamento del cadavere. Anche l'immediata collaborazione messa in atto da Lo AS era un sintomo della preventiva disponibilità manifestata. L'assoluzione di IZ non costituiva un elemento decisivo per una analoga decisione nei confronti di Lo AS: in effetti, non vi era prova che IZ conoscesse in anticipo il progetto omicidiario. La Corte confermava la natura mafiosa del delitto, che giustificava l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 e rigettava l'appello del P.M. relativo all'aggravante della premeditazione: in effetti, non solo Lo AS non aveva partecipato alla deliberazione dell'omicidio, e quindi non lo aveva direttamente premeditato, ma non vi era prova avesse conosciuto l'altrui premeditazione prima dell'esaurirsi del proprio contributo volontario alla esecuzione dell'omicidio; in particolare, non vi era prova precisa di quando Lo AS aveva conosciuto il progetto omicidiario di IT. Era verosimile che a Lo AS fosse stato comunicato soltanto un progetto omicidiario di massima, privo dei dettagli che facessero riconoscere in lui l'altrui premeditazione. La Corte ribadiva la condanna per il delitto associativo, osservando che la congerie dei dati probatori, sia quelli del primo giudizio che quelli sopravvenuti con la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, documentavano con palmare evidenza la stabilità, la varietà e lo spessore del contributo associativo dell'imputato, che era divenuto un esponente di riguardo della famiglia di RE e un collaboratore di TO IN. Lo AS aveva aiutato la latitanza di CU, aveva collaborato all'omicidio di IT, aveva favorito i contatti dei sodali con IN, si era addirittura lamentato con AN VA delle eccessive incombenze affidategli 62 da IN, in particolare per i rapporti con CA, in una collaborazione strettissima, dimostrativa dell'affectio societatis. La Corte confermava la sussistenza delle aggravanti e la congruità della pena inflitta. 23.3. Ricorre per cassazione il difensore di FR Lo AS, deducendo violazione degli artt. 110 e 575 cod. pen. e vizio della motivazione per l'assenza dei requisiti ai fini della configurazione del concorso morale nel reato di omicidio. Secondo la ricostruzione della Corte territoriale, sulla base dell'intercettazione del 22/3/2012, Lo AS conosceva il progetto omicidiario ma aveva subito l'azione compiuta in forma inaspettata e in modo estemporaneo. La condotta successiva, di per sé, legittimava soltanto la condanna per il delitto di occultamento di cadavere. Inoltre, non essendo l'imputato consapevole di una predeterminazione specifica verso il delitto, la Corte territoriale aveva confermato l'esclusione della premeditazione. Il ricorrente osserva che, per configurare un concorso morale in un delitto, il Giudice ha sempre l'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione del soggetto, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti;
in presenza di un delitto di gruppo, occorre, quindi, che il soggetto abbia rafforzato la volontà criminale degli altri partecipi nella fase preparatoria o in quella esecutiva. Nel caso in esame, tuttavia, il problema era di natura probatoria: al di là dell'unica intercettazione ambientale, mancavano altri elementi che riscontrassero la responsabilità di Lo AS nell'omicidio. Il ricorrente rimarca che la sentenza, escludendo la premeditazione nei confronti di Lo AS, aveva confermato che egli non aveva una cognizione preventiva del crimine, non aveva programmato l'azione né beneficiato del lasso di tempo necessario per la configurazione dell'aggravante; il concorso morale era configurato sulla scorta di una disponibilità presunta nei confronti di coloro che avrebbero commesso materialmente il delitto;
la partecipazione all'occultamento del cadavere era condotta ex post che non provava il concorso morale nell'omicidio. laIn definitiva, la motivazione era contraddittoria nell'escludere premeditazione ma ritenendo sussistente il concorso: se Lo AS aveva previamente garantito la disponibilità del proprio ovile come luogo per seppellire il cadavere, la premeditazione avrebbe dovuto essere riconosciuta. In realtà, dall'intercettazione emergeva lo stupore di Lo AS, che era impreparato all'arrivo dell'autovettura condotta da IZ presso la propria masseria e che non sapeva cosa fare, a dimostrazione che egli non aveva affatto messo a disposizione preventivamente l'ovile. 63 In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per partecipazione all'associazione mafiosa. leContrariamente a quanto aveva ritenuto la Corte territoriale, intercettazioni valorizzate nella sentenza di condanna non avevano un contenuto tale da legittimare una condanna per il reato associativo: nei confronti dell'imputato non era stata contestata l'estorsione ai danni della CO.GI.PA. che emergerebbe da una conversazione, mentre non avevano riscontro effettivo le circostanze dei contatti con IN;
nessuna prova era stata fornita dell'assistenza alla latitanza di CU. La sentenza non aveva valutato le argomentazioni del giudice di primo grado. Sussisteva la violazione dell'art. 416 bis cod. pen., poiché nessuna delle condotte del ricorrente era sussumibile nel delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. 24.1. NO TO. E' stato assolto in primo grado dai delitti ascritti perché il fatto non sussiste. Sull'appello del Pubblico Ministero, la Corte territoriale ha ritenuto IN colpevole del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso quale promotore, organizzatore e capo (capo 1) e lo ha condannato alla pena di anni diciotto di reclusione, applicando la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni cinque. Secondo il capo di imputazione sub 1, IN avrebbe diretto l'organizzazione mafiosa OS ST nel territorio di RE, SA EP AT e IC, operando da posizione apicale il tentativo di ricostruzione di tali mandamenti, incidendo direttamente sulla struttura di alcune famiglie mafiose, tra cui quelle di TO e ON, individuando gli uomini da considerare più affidabili per la gestione degli affari delle famiglie mafiose del mandamento;
mantenendo contatti, riunioni ed incontri con altri associati in libertà, in particolare con AL MU e EP ID RA, così svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione e la programmazione di gravi delitti, contribuendo a delineare le linee strategiche dell'operato dell'associazione mafiosa;
condotta contestata in essere dal novembre 2011 al novembre 2013. 24.2. A carico dell'imputato stanno le intercettazioni, i servizi di osservazione nonché le rivelazioni di IZ, ribadite anche nell'esame reso in primo grado, oltre alle nuove emergenze acquisite in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Il G.U.P. aveva proceduto ad una disanima delle intercettazioni, non ritenute idonee alla affermazione di colpevolezza e aveva successivamente riportato le dichiarazioni di IZ, i cui contenuti erano stati ritenuti insufficienti a colmare 64 le incertezze probatorie derivanti dalle intercettazioni. Il Giudice sottolineava che l'accusa mossa a IN non era quella di essere un carismatico capomafia, circostanza per la quale era già stato condannato con sentenza definitiva, ma di avere intrapreso, dopo la scarcerazione, la riorganizzazione dei mandamenti e delle famiglie e di avere assunto un attivo ruolo direttivo dell'associazione mafiosa o un attivo ruolo di associato: aveva ritenuto che le conversazioni fornissero solo labili indizi di tale condotta, in quanto era impossibile darne un significato univoco. Secondo il Giudice, dopo la scarcerazione IN si era nuovamente immerso nel contesto socio mafioso;
i suoi sodali attendevano molto dalla sua - scarcerazione;
egli aveva mantenuto il vincolo mafioso con alcuni componenti della famiglia di RE;
tuttavia non vi era la prova del modo in cui IN avrebbe esercitato il ruolo a lui attribuito e in cosa sarebbe consistito questo esercizio. Gli inquirenti avevano costruito una rete interpretativa fondata su elementi ipotetici, benché plausibili. Gli indizi erano ambigui anche con riferimento al ruolo di IN come semplice partecipe dell'associazione mafiosa. Da parte sua, IZ aveva reso una dichiarazione generica, riferendo di avere ascoltato da RA ID un altrettanto generico commento sulla personalità di IN. La sentenza dava atto dei motivi di appello del P.M. e ripercorreva il contenuto dell'istruttoria dibattimentale svolta in sede di appello, con l'esame di IZ: la Corte territoriale aveva voluto verificare se, come riteneva il G.U.P., le dichiarazioni de relato di IZ si limitassero o meno all'espressione di alcuni auspici e desideri espressi dai sodali a lui più vicini (RA e OT, che avevano fatto le confidenze a IZ). Il collaboratore aveva ribadito la sua affiliazione alla famiglia di MO e aveva confermato di avere visto di persona IN una sola volta, in carcere;
aveva ascoltato, però, colloqui tra RA, EM OT, AN VA e EP OM riguardanti il progetto di un grande mandamento che incorporasse diverse compagini mafiose. Si trattava di un progetto avanzato e, in un'occasione, RA aveva indicato IN IN quale capo del nuovo mandamento. IZ aveva appreso da AN VA e da EP OM che RA era diventato il braccio destro di IN, circostanza confermata dallo stesso RA. RA, da quello che diceva a IZ, si recava spesso da IN e gli aveva anche detto che, quando lo faceva, spegneva il telefono cellulare. IZ aveva accompagnato RA ad un incontro con IN una sola volta e, nell'occasione, era presente anche EM OT. I testimoni di polizia giudiziaria avevano riferito dei contatti tra IN e 5565 CA e dei tre soggetti ER, NC e RA che accompagnavano IN nei suoi spostamenti. Era stato riferito il contenuto delle ulteriori intercettazioni esperite, delineata la figura di OL, che avrebbe svolto le funzioni di vettore per conto di IN, di incontri e comunicazioni con esponenti di OS ST esterni alla famiglia di RE, evidenziato il verosimile ruolo di autorizzatore di furti da parte dell'imputato. La valutazione del G.U.P. veniva sconfessata, ritenendo la Corte che, all'indomani della sua scarcerazione, IN avesse assunto un ruolo apicale all'interno del mandamento di RE e che, forte di detto ruolo, avesse raccolto una propensione confederativa già presente e coltivata da AL MU nei mandamenti limitrofi a RE, portandola a compimento e piena attuazione, così riconducendo sotto la sua autorità il nuovo e più forte organismo associativo. A questo risultato si poteva giungere attraverso una lettura organica degli indizi: sulla base di questo si poteva ritenere essere proprio IN il soggetto apicale oggetto delle conversazioni. La Corte rilevava che il G.U.P. non aveva escluso la creazione di un organismo unitario, ma aveva ritenuto che la confederazione inglobasse solo i mandamenti di SA EP AT e IC e fosse diretta da AL MU. Al contrario, dalle conversazioni si ricavava l'indicazione di IN come nuovo capo di un organismo più ampio. La sentenza ripercorreva le conversazioni evidenziate dal G.U.P. per esplicitare i dubbi sull'identificazione di IN, smentendoli ed escludendo che l'input relativo alla creazione di un nuovo organismo provenisse dall'anziano padre di IN o da MU. Sull'analisi delle conversazioni operata dalla Corte convergeva la chiamata di correo di IZ, promanante de relato da RA. Nell'esame in sede di rinnovazione dell'istruttoria, il collaboratore era stato esplicito nel riferire i discorsi di RA. Secondo la Corte, in realtà, le dichiarazioni del collaboratore erano state costanti e non erano contraddittorie. Il teste era attendibile. Emergeva, poi, un'ulteriore conversazione nella quale Lo AS evocava il potere di IN anche per infliggere punizioni di tipo mafioso;
né l'attività comune di allevatori di bestiame era sufficiente a togliere valore ai dialoghi. IN, inoltre, bloccato dalla misura della sorveglianza speciale, aveva delegato Lo AS nella pratica relativa a CA, al fine di ottenere la protezione mafiosa da accordare ad un soggetto camporealese impegnato in attività di impresa al di fuori del territorio di origine. Ancora, erano significativi i contatti con AL PP, di IC, già legato a IT VI, così come quelli con ND e IT, esponenti della malavita organizzata trapanese. CR, che ne riferiva in alcune conversazioni, faceva 966 9 comprendere che si trattava di contatti legati anche a questioni associative. In sostanza, veniva confermata la rinnovata operatività mafiosa di IN e la circostanza che il progetto confederale era ormai pienamente realizzato nel'aprile-giugno 2012. L'incontro con AL MU del 21/10/2012, monitorato dalla polizia giudiziaria, confermava queste conclusioni. La confederazione di mandamenti comprendeva RE, IC e SA EP AT, giungendo attraverso TO, Piana degli Albanesi e MO fino alle soglie della città di Palermo;
restavano, però, le singole articolazioni locali. La Corte confermava la sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen.; escludeva il vincolo della continuazione tra il delitto giudicato nel presente processo e quello oggetto della precedente sentenza, divenuta irrevocabile nel 2003, relativa alla condotta di partecipazione all'associazione criminosa commessa fino all'aprile 1998; applicava l'art. 63 comma 4 cod. pen. per la concorrenza di più aggravanti ad effetto speciale. 24.3. Ricorre per cassazione il difensore di IN TO, deducendo violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione. Il ricorrente osserva che il quadro probatorio delineato dalla sentenza di primo grado era sostanzialmente rimasto immutato anche dopo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta dalla Corte territoriale e che, piuttosto, era mutato il criterio di valutazione degli elementi indiziari, che il giudice di primo grado aveva valutato per il loro "peso", mentre quello d'appello sulla base del loro numero. Il ricorrente ricorda la necessità di una motivazione rafforzata da parte del giudice d'appello che riformi l'assoluzione pronunciata in primo grado. La sentenza di condanna avrebbe dovuto, quindi, avere una forza persuasiva superiore di quella di assoluzione, al fine di far venire meno ogni ragionevole dubbio. Ciò non era avvenuto. Il ricorrente ricorda l'interpretazione della conversazione intercettata tra EP OM e EP AT del 14/4/2012 da cui era stata tratta la convinzione della esistenza di un "supermandamento di RE": in realtà, la motivazione non sconfessava l'analitica valutazione in senso contrario del G.U.P.; la complessiva motivazione della sentenza di appello non contraddiceva in maniera logica ed adeguata la valutazione della sentenza di primo grado, che aveva dimostrato che l'interpretazione delle conversazioni proposta dalla polizia giudiziaria e dal Pubblico Ministero, benché razionale, fosse opinabile e non escludesse letture alternative. Il G.U.P. aveva motivatamente escluso l'esistenza di un mandamento mafioso in RE. In particolare, il ricorrente censura il riferimento alla partecipazione di uomini d'onore all'omicidio di IT come dimostrativa di una strategia unitaria 67 e di un accordo federativo, sottolineando che il delitto non era mai stato ascritto a IN e comunque contestando che il dato fosse dimostrativo, ben potendo la collaborazione tra organismi criminali essere occasionale e transeunte e non minare la loro autonomia. La sentenza di appello, privilegiando una lettura organica degli indizi, aveva omesso di compiere la verifica della gravità e precisione di ciascuno di essi;
in realtà, se tale verifica, compiuta dal Giudice di primo grado, fosse stata eseguita, la Corte territoriale non avrebbe potuto andare oltre con il ragionamento indiziario. Vengono analizzate le tre categorie di indizi: le intercettazioni ambientali, i servizi di osservazione della polizia giudiziaria e le dichiarazioni di IZ. Si sottolinea che non emergeva alcuna condotta di IN indicativa del ruolo ad esso attribuito di capo e promotore di un supermandamento mafioso: eppure la sentenza affermava che, dopo il 5/11/2011, data della sua scarcerazione, IN aveva curato la creazione di una confederazione tra mandamenti mafiosi. In realtà, già prima di quella data erano stati adottati provvedimenti di ristrutturazione: nell'agosto 2011, infatti, la famiglia di ON era stata ricondotta al Mandamento di SA EP AT e i quadri dirigenti erano stati rinnovati. Il ricorrente evidenzia travisamenti di intercettazioni, passaggi congetturali, sostituzioni di persone (ad esempio una convocazione di SP da parte di AL MU attribuita allo IN). In nessun modo, secondo il ricorrente, la motivazione documentava i presunti errori di valutazione in fatto e in diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado. Venivano ritenuti provati eventi in nessun modo dimostrati: ad esempio l'incontro del 27/2/2012 tra IN, AL MU, RA e SP;
di altri incontri non si conosceva il contenuto;
alcune valutazioni erano semplici illazioni, come quelle formulate per l'acquisto di 120 vacche da parte di IN, allevatore;
per altri incontri, come quello del 21/10/2012 che avrebbe suggellato l'accordo sulla costituita federazione, la sentenza ignorava le dichiarazioni del verbalizzante, che aveva riferito che le conversazioni non riguardavano strategie mafiose o fatti di reato. Il ricorrente contesta la ricostruzione della sentenza secondo cui IN era intervenuto per assegnare i pascoli della Montagna Petrusa: si trattava di semplici illazioni. I rapporti tra IN e CA erano del tutto leciti, come dimostrato dalla sentenza di primo grado, ed attenevano alla comune attività di allevamento: la "messa a posto" era il frutto di un'ipotesi investigativa che non era stata 68 nemmeno sviluppata. Il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di EP IZ per violazione dell'art. 13, commi 14 e 15 d.l. 8 del 1991; anche se limitata alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari l'eccezione era rilevante, in quanto di tali dichiarazioni si era tenuto conto nella decisione. Non era stato, inoltre, rispettato il principio posto dall'art. 192, comma 3 cod. proc. pen.; per di più, IZ era un dichiarante de relato, non avendo detto nulla nei confronti di IN se non appreso dai sodali;
il collaboratore aveva precisato di non avere mai conosciuto il ricorrente. Le dichiarazioni erano rimaste prive di riscontri, tali non potendo essere considerate le attività di osservazione e pedinamento o le ambigue conversazioni intercettate o le dichiarazioni di soggetti che lo stesso IZ riteneva inaffidabili, come RA e VA. Inoltre i racconti di IZ erano molto generici e le sue conoscenze con altri adepti molto scadenti. Inoltre, la sentenza aveva omesso di motivare in punto di attendibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarante, nonostante elementi assai significativi la mettessero in dubbio e sussistesse un'evidente progressione accusatoria, che aveva portato il collaboratore a dichiarare di avere appreso che IN era capo dell'organizzazione mafiosa di RE solo all'udienza del 28/1/2016 davanti alla Corte di assise di appello. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen., sottolineando che la Corte territoriale aveva trasformato la natura oggettiva delle circostanze in una inaccettabile applicazione automatica delle stesse, non richiedendo la conoscenza da parte degli associati dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi e della dotazione armata dell'associazione. La motivazione si fondava sull'adesione di tutti i mandamenti federati ad una comune strategia associativa, individuando l'attività del RA come dimostrativa dei comuni obiettivi della federazione: in realtà, eludeva il tema della conoscenza da parte di IN della disponibilità di armi. L'aggravante di cui al sesto comma, poi, era stata erroneamente applicata: essa non contempla il reimpiego di utili di provenienza lecita in ulteriori attività economiche;
il reinvestimento deve riguardare utilità economiche di provenienza delittuosa. La motivazione dava per presupposto il reinvestimento di attività illecite da parte di RA ed eludeva anche in questo caso il tema dell'elemento soggettivo del reato per i soggetti diversi. In un terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento alla 69 delle attenuanti generiche e determinazione della pena, al diniego all'applicazione della recidiva. La motivazione era contraddittoria nel negare la continuazione per la condotta giudicata nel presente processo e nell'applicare la recidiva. La giurisprudenza della Cassazione, proprio nella sentenza menzionata in motivazione, addirittura considera le condotte di partecipazione e di direzione, se consumate in tempi diversi ma in relazione al medesimo disegno criminoso, un unico delitto iscrivibile nel paradigma del reato progressivo, con la conseguenza che la condotta di partecipazione resta assorbita in quella successiva di direzione. La sentenza escludeva la continuazione ma, in altri passaggi, faceva riferimento ad una costante elaborazione di strategie associative. In ogni caso, la continuazione era desumibile dai consueti indici enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte. Se si trattava di un unico reato progressivo, esso era incompatibile con l'applicazione della recidiva, che presuppone un nuovo reato e che era stata applicata in maniera automatica, senza chiarire perché il nuovo delitto fosse in concreto espressivo di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del reo, nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5 cod. pen. Si deduce, altresì, vizio della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e si sottolinea la assoluta irragionevolezza della misura della pena inflitta. 24.4. Sono stati depositati motivi nuovi. Con il primo motivo si approfondisce il vizio della motivazione della sentenza nell'affermare la responsabilità dell'imputato per il reato associativo, richiamando il principio dell'obbligo di motivazione rafforzata incombente sul giudice di appello che riforma la sentenza di assoluzione di primo grado. Si confrontano le sentenze di primo e di secondo grado e si sottolinea che la differenza consisteva nell'approccio con cui era stato valutato l'intero materiale indiziario. In particolare, vengono analizzate le conversazioni intercettate e viene esaminata la difformità di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore IZ EP. Il Giudice di primo grado aveva rimarcato che, a dover essere provato, era l'autonomo reato di cui all'art. 416 bis comma 2 cod. pen., vale a dire l'effettività ed attualità del ruolo dirigente che era stato contestato a IN, e aveva sostenuto che le indagini, condotte esclusivamente attraverso il ricorso ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, non avevano fornito una prova piena, pur dando per ammesso che IN fosse immerso nel contesto socio 707 0 mafioso dal quale era stato distaccato durante la lunga detenzione in regime di 41 bis ord. pen.; secondo il giudice non era affatto emerso il ruolo esercitato da IN e le ipotesi investigative erano rimaste tali. Al contrario, la Corte territoriale aveva ritenuto provato che IN avesse esercitato il ruolo di coordinatore apicale della confederazione di mandamenti che si poneva quale potente interlocutrice di OS ST di Palermo e di quella del Belice. Tale conclusione era basata su una motivazione apodittica e a tratti apparente. In un secondo motivo si approfondisce quello relativo all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen., contestandone l'automatismo. Il ricorrente segnala che tutti gli elementi sintomatici dell'aggravante citati in sentenza erano antecedenti alla scarcerazione dello IN e al tempus commissi delicti indicato nell'imputazione. In un terzo motivo si approfondisce quello concernente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen.. Il riconoscimento della circostanza, basata esclusivamente sull'attività della ditta di RA e su un'unica conversazione del 6/10/2011, era illegittima e non rispondeva alle regole stabilite dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, si era di fronte ad una sola attività lecita appartenente ad uno dei presunti associati che sarebbe stata finanziata con proventi di natura illecita. La Corte, inoltre, non aveva tenuto conto del ristretto arco temporale indicato nell'imputazione elevata nei confronti di IN. In un quarto motivo si deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento al diniego del vincolo della continuazione tra il delitto oggetto del presente processo e quello per il quale IN era stato in precedenza condannato. Era contraddittorio il ragionamento secondo cui, costituendo la partecipazione e l'attività di direzione dell'associazione mafiosa un unico reato, non poteva essere riconosciuta la continuazione tra gli stessi. Nel caso in esame, attesa la distanza temporale tra il primo delitto e quello più grave successivo, non poteva ipotizzarsi l'assorbimento del primo nel secondo: ma nulla ostava al riconoscimento del vincolo della continuazione. Per di più, la sentenza sosteneva illogicamente che l'ascesa di IN ai vertici della compagine mafiosa fosse casuale e non programmata, ma ciò contrastava con quanto affermato al fine di quantificare la durata della misura di sicurezza. Il ricorrente argomenta in punto di medesimo disegno criminoso tra le due condotte illecite. In un quinto motivo si approfondisce quello concernente la quantificazione della pena, l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. In un settimo motivo si deduce violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen.. 71 La sentenza aveva determinato la pena complessiva per il delitto associativo in anni 24 di reclusione: ma aveva erroneamente determinato la pena in conseguenza della duplice applicazione delle aggravanti di cui all'art. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen.. 25. Il Capitolo 7 della sentenza esamina la posizione degli imputati ai quali non è stata contestata la partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. In particolare, le indagini dei Carabinieri avevano permesso di individuare piantagioni di cannabis indica e di approfondire le relazioni con gli acquirenti. Erano stati operati sequestri ed ipotizzata l'esistenza di un'associazione per delinquere. 26.1. MU SE. E' stato condannato in primo grado per i delitti di partecipazione ad associazione finalizzata alla coltivazione, raffinazione e commercializzazione di Cannabis indica (capo 14), per la coltivazione di 190 piante di PA indiana già menzionata quanto a Lo VO EP (capo 17) nonché per i due episodi di detenzione di kg 13 di marijuana e di kg. 22 di PA indiana già menzionati con riferimento a VA FR (capi 19 e 21); infine di ricettazione di un motoveicolo di provenienza furtiva (capo 18). La Corte territoriale ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 per i delitti relativi alle sostanze stupefacenti e ha rideterminato la pena in anni otto, mesi due e giorni venti di reclusione. 26.2. A carico dell'imputato stanno servizi di osservazione ed intercettazione, controlli di polizia giudiziaria e sequestri. Il capo 17 era relativo ad una coltivazione di cannabis in contrada Tagliavia di MO. Nell'occasione erano stati arrestati BA SP e NI LL, rei confessi. Nonostante il secondo escludesse ogni responsabilità di MU, il monitoraggio dei movimento dell'imputato dimostrava che egli si era dato alla fuga all'arrivo dei Carabinieri. In precedenza erano state ascoltate conversazioni relative alla coltivazione delle piante con EP Lo VO ed era stata registrata la presenza dei due uomini sul luogo dove sarebbero state sequestrate le piante. Il capo 19 è relativo al sequestro di kg. 14 di marijuana: EP MU, insieme agli altri imputati, era stato ascoltato mettere in atto i preparativi per lo spostamento dello stupefacente previsto nel pomeriggio ed era stato incaricato insieme a RO IC del trasporto, condotta oggetto di riprese video;
successivamente i Carabinieri avevano rinvenuto la droga in una mietitrebbia e arrestato i presenti, mentre EP MU era riuscito a fuggire. 72 Il capo 21 è relativo a sequestro di altri 22 kg di sostanza nella "casa del sindaco", immobile in uso a IC. MU era ascoltato insieme ad altri controllare la presenza di un'autovettura ed occuparsi dell'essicazione della marijuana. La partecipazione di MU agli episodi permetteva di ritenerlo partecipe dell'associazione per delinquere di cui al capo 14. All'imputato, inoltre, era contestata la ricettazione di un ciclomotore rubato con il quale era giunto alla piantagione di cui al capo 17. Provvedendo sui motivi di appello, la sentenza osservava che non si era affatto di fronte a "droga parlata", alla luce dei sequestri operati;
le emergenze probatorie dimostravano la piena partecipazione di MU, nonostante le dichiarazioni di LL che lo esentavano da responsabilità: ma MU e LL erano giunti sul luogo a bordo del motoveicolo rubato. Si trattava di presenza non occasionale, come dimostravano le intercettazioni. Non vi era alcun dubbio sulla partecipazione al delitto di cui al capo 19, atteso che l'imputato era stato addirittura ripreso mentre collaborava all'occultamento dei sacchi nella mietitṛebbia. Analogamente doveva dirsi per la droga rinvenuta nella "casa del sindaco" di cui al capo 21, poiché i colloqui intercettati dimostravano la piena collaborazione alla gestione di quell'attività. Secondo la Corte territoriale, sussistevano i presupposti per ritenere sussistente un'associazione per delinquere, di cui MU faceva parte, attuando sistematicamente le direttive di EP Lo VO per la coltivazione della piantagione, per il trasporto della droga e per il suo occultamento nella mietitrebbia. In sostanza, MU era il braccio operativo di Lo VO per l'attuazione degli scopi dell'associazione e si prodigava per la soluzione di ogni problema che si frapponesse alla realizzazione del programma criminoso. Non sussistevano i presupposti per l'ipotesi lieve di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. 309 del 1990. Veniva, altresì, confermata la responsabilità per la ricettazione del motoveicolo rubato. La sentenza negava le attenuanti generiche all'imputato, riduceva l'aumento per la recidiva, negava l'assorbimento tra i reati sub 17, 19 e 21, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'assorbimento si può operare soltanto se si tratti della stessa sostanza stupefacente e le condotte siano poste in essere contestualmente, indirizzate ad un unico fine e senza soluzione di continuità; negava, in particolare, che la sostanza trasportata il giorno del sequestro del 26/9/2012 (capo 19) fosse stata prelevata la mattina dello stesso giorno dalla "casa del sindaco" (capo 21), alla luce di una conversazione intercettata di Lo VO. Evidentemente la droga era stata prelevata da un altro 73 luogo rimasto sconosciuto. 26.3. Ricorre per cassazione un difensore di MU EP, deducendo mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo. Il concorso in alcune cessioni di sostanza stupefacente realizzate in un breve periodo non era sufficiente per ritenere il ricorrente consapevolmente associato al sodalizio criminoso. Il reato associativo presuppone un contributo stabile alla vita dell'associazione e alla realizzazione dei suoi fini, con conseguente necessità che l'accertamento trascenda dalla episodica commissione di reati fine e integri un perdurante contributo all'attività del sodalizio. La difesa aveva evidenziato che si era di fronte ad un semplice concorso di persone nel reato continuato e che non era stato approfondito il profilo soggettivo del reato né delineata la struttura dell'associazione. La Corte territoriale non aveva fornito una convincente motivazione su questi aspetti. In un ulteriore motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 74, comma 6 d.P.R. 309 del 1990. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, poteva configurarsi un'associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità. Il fatto che si trattasse di attività non occasionale non era decisivo, poiché ciò vale anche per l'associazione di cui all'art. 74, comma 6 cit. In un terzo motivo ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: il ricorrente è stato ritenuto partecipe delle condotte contestate sulla base della mera presenza della sua autovettura e di semplici commenti, in assenza di condotte commissive. Secondo la difesa, MU si era limitato a dare un passaggio a LL al luogo dove le piante di cannabis erano coltivate e aveva fatto commenti sulla tecnica agricola;
ciò era stato confermato dallo stesso LL. La motivazione della sentenza faceva riferimento ad altri commenti ma non dimostrava affatto che MU si fosse adoperato personalmente sulla piantagione rinvenuta al fine di commercializzare le piante. Analoghe considerazioni vengono avanzate con riferimento al delitto di cui al capo 19, per il quale si riscontrava soltanto la presenza di MU sul posto, come quella di molte altre persone. Anche per il delitto sub 21, non vi era alcuna prova di un contributo fattivo di MU alla detenzione dello stupefacente, avendo lo stesso esclusivamente manifestato timore per la presenza di un'autovettura sconosciuta presso la "casa del sindaco". Per di più, con riferimento a tale reato, la sentenza faceva richiamo alla motivazione concernente il delitto sub 19, così fornendo una motivazione apparente e contraddittoria: in effetti, anche il giudice di primo grado aveva 74. collegato i due delitti, mentre la Corte territoriale aveva ritenuto che la droga sequestrata presso la "casa del sindaco" provenisse da un luogo diverso rispetto a quello da cui proveniva lo stupefacente sequestrato in precedenza. Il ricorrente sostiene l'esistenza di un unico reato che comprende quelli descritti ai capi 17, 19 e 21: in effetti, MU aveva commesso più condotte ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 nell'ambito dello stesso periodo di tempo;
in via subordinata, sostiene l'esistenza di un unico reato che comprende quelli sub 19 e 21, poiché la droga sequestrata il 26/9/2012 (capo 19) era stata prelevata la mattina stessa del sequestro dalla "casa del sindaco" dove, alcuni giorni dopo, sarebbe stato effettuato l'ulteriore sequestro di droga contestata al capo 21. Se la droga proveniva dallo stesso luogo, il reato era unico. Contraddittoriamente la Corte territoriale aveva smentito il G.U.P. affermando che la droga sequestrata nella prima occasione proveniva da altro luogo. Con riferimento al capo 18 (ricettazione di un ciclomotore rubato), il ricorrente osserva che non vi era prova della consapevolezza della provenienza furtiva del mezzo, che poteva essergli stato consegnato da altri soggetti, anche solo in prestito. Il ricorrente deduce, ancora, mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato per la recidiva, nonché violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. per la mancata concessione delle attenuanti generiche e la fissazione della pena in misura superiore al minimo edittale. 26.4. In un secondo ricorso, il difensore di MU deduce, in un primo motivo, violazione dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e vizio di motivazione, deducendo l'assenza degli elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e la partecipazione di MU ad essa. In un secondo motivo si deducono analoghi vizi con riferimento alla condanna per il delitto sub 17 dell'imputazione, in mancanza di attività specifica dell'imputato, di cui era stata esclusivamente constatata la presenza. In un terzo motivo si deducono analoghi vizi con riferimento al capo 19, sottolineandosi l'irrilevanza della figura di MU EP in relazione alle condotte contestate. In un quarto motivo si deducono analoghi vizi con riferimento alla condanna per il delitto di cui al capo 21, non essendovi prova della finalità di spaccio della detenzione dello stupefacente. In un quinto motivo si deducono analoghi vizi con riferimento al delitto di ricettazione di cui al capo 18, sostenendosi l'insufficienza del dato della guida del ciclomotore rubato da parte del ricorrente. 75 27.1. RR DI MA. Condannato in primo grado per la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata alla coltivazione, raffinazione e commercializzazione di cannabis (capo 14), nonché dei delitti di detenzione sub 19 e 21 già menzionati per VA FR. La Corte territoriale ha escluso per tali ultimi reati l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 e ha rideterminato la pena in anni sette e mesi due di reclusione. 27.2. Anche nei confronti di Di GG le fonti di prova sono costituite da servizi di osservazione, sequestri e intercettazioni. Di GG era stato ripreso mentre caricava lo stupefacente e lo occultava nella mietitrebbia dove era stato sequestrato (capo 19), per poi essere arrestato dai Carabinieri ed era uno dei partecipanti al dialogo intercettato relativo alla presenza di un'autovettura sconosciuta nei pressi della "casa del sindaco"; aveva anche preso parte alle discussioni sulle modalità di essiccazione della sostanza e sulla lotta ai topi. Anch'egli era partecipe dell'associazione e rispondeva alle direttive di EP Lo VO. In particolare, Di GG aveva effettuato il trasporto della droga e aveva proposto l'uso di un furgone di cui aveva, evidentemente, la disponibilità: benché non vi fosse prova che il consiglio fosse stato accettato, si trattava di indicatore dell'offerta di un aiuto stabile ed incondizionato per la consumazione dei reati scopo del programma criminale dell'associazione. 27.3. Ricorre per cassazione il difensore di LD di GG, deducendo in un primo motivo violazione dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Secondo il ricorrente, la condotta dell'imputato non poteva considerarsi continua ed idonea alla realizzazione del programma delittuoso dell'associazione per delinquere;
non si ravvisava la specifica consapevolezza e volontà di far parte in modo stabile e duraturo della struttura criminale;
non a caso, il Giudice di primo grado aveva assolto Di GG per i delitti sub 15 e 17, il primo relativo ad una grande coltivazione di 6.000 piante di cannabis indica. In sostanza, la partecipazione a specifici reati fine non era sufficiente per provare la partecipazione all'associazione per delinquere. La circostanza che Di GG avesse suggerito l'utilizzo di un furgone non era rilevante poiché non era noto se si trattava di consiglio cui era stato dato seguito. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 28.1. IC RO. E' stato condannato in primo grado alla pena di anni sette e mesi dieci di reclusione per la partecipazione all'associazione per 76 delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sub 14 nonché per i delitti ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 contestati ai più volte menzionati capi 19 e 21. La Corte territoriale ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 per i delitti sub 19 e 21 e ha rideterminato la pena in anni sette e mesi due di reclusione. 28.2. Anche per questo imputato le fonti di prova sono costituiti dai servizi di osservazione, dalle intercettazioni, dai controlli di polizia giudiziaria e dai sequestri della sostanza stupefacente di cui si è già fatto cenno. Anche IC aveva partecipato al dialogo relativo al confezionamento dei sacchi di stupefacente poi sequestrato ed era in attesa dell'acquirente HI. Era stato IC ad ottenere dai proprietari AM la disponibilità dell'immobile denominata la "casa del sindaco". IC aveva anche partecipato alla predisposizione di una piantagione di cannabis successivamente smantellata (capo 15, reato per il quale tutti gli imputati erano stati assolti in primo grado per mancata prova della capacità drogante della sostanza). Sulla base di questi elementi, il Giudice aveva ritenuto IC partecipe all'associazione per delinquere finalizzata alla coltivazione e alla commercializzazione della cannabis di cui al capo 14. Provvedendo sui motivi di appello, la sentenza ribadiva che le prove per i delitti sub 19 e 21 erano evidenti e non permettevano alcun dubbio sulla colpevolezza dell'imputato. La "casa del sindaco", secondo quanto riferito dai AM, era stata concessa in uso a IC "sulla parola": si trattava di affermazioni attendibili, poiché mai i AM erano stati visti sul luogo nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria. Sussistevano anche i presupposti per la condanna per la partecipazione all'associazione per delinquere: anche IC rispondeva alle direttive di Lo VO, in piena sintonia con i correi. 28.3. Ricorre per cassazione il difensore di RO IC deducendo violazione dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente la motivazione è contraddittoria, in quanto determinati elementi vengono ritenuti per IC dimostrativi della partecipazione all'associazione per delinquere, mentre per AL MU dimostrativi soltanto del concorso nei reati. In realtà, la difesa aveva evidenziato il ristrettissimo arco temporale in cui si erano svolti i fatti (tre mesi), l'assenza di rapporti del ricorrente con la maggior parte degli altri presunti partecipi all'associazione e l'assenza di un fine comune e condiviso all'interno del gruppo. Il ricorrente ripercorre i diversi percorsi motivazionali del giudice di primo grado e della Corte territoriale. La sentenza impugnata aveva posto a dimostrazione del reato l'esistenza di 77 un generale programma di realizzazione di una serie indeterminata di violazioni di cui erano espressione i reati fine sub 19 e 21, differenziandosi dal giudice di primo grado nel ritenere i delitti come lo stesso fatto storico ed affermando, del tutto congetturalmente, che la droga sequestrata il 26/9/2012 non proveniva dalla "casa del sindaco": ciò, invece, era dimostrato palesemente dalla sentenza di primo grado, ampiamente motivata sul punto. La decisione del giudice di appello era finalizzata esclusivamente ad individuare un numero di reati superiori all'unità: ma gli elementi evidenziati per sostenere l'esistenza dell'associazione per delinquere erano utili anche a individuare un semplice concorso di persone nel reato. Del resto AL MU, pur essendo stato condannato per i delitti sub 19 e 21, era stato assolto dall'imputazione associativa sub 14, proprio per la considerazione dei due reati come un unico fatto. Si era di fronte ad un contrasto ed una contraddittorietà di giudicati che dovevano essere risolti con l'annullamento della condanna per il delitto associativo. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. 29.1. OC OR. In primo grado è stato dichiarato colpevole per i delitti di detenzione e porto di due pistole non meglio identificate (capo 5). La Corte territoriale ha ridotto la pena ad anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 5.000 di multa. Secondo l'imputazione sub 5, contestata anche a EP Lo VO e a AL MU, che erano stati assolti in primo grado, il 14/9/2011 CC aveva detenuto e portato in luogo pubblico, a SA EP AT due pistole. 29.2. In una serie di conversazioni intercettate tra CC e AL MU e tra CC e Lo VO, il primo era ascoltato offrire in vendita due pistole (indicate come due vacche, ma il significato del riferimento agli animali era stato chiarito). Un'intercettazione ambientale dimostrava che l'imputato aveva portato con sé le armi e le aveva fatte vedere a EP Lo VO all'interno dell'autovettura di questi. Provvedendo sui motivi di appello, la Corte escludeva che la detenzione delle armi potesse essere assorbita nella condotta di porto, poiché, nel caso di specie, la detenzione non era cominciata nel momento del porto, come dimostrava la durata dei contatti tra le parti, iniziati un giorno prima, a dimostrazione della pregressa disponibilità delle pistole. Evidentemente, prima dell'incontro con Lo VO, CC aveva acquisito la disponibilità delle armi dall'ignoto fornitore cui 78 aveva fatto cenno in una conversazione intercettata. 29.3. Ricorre per cassazione il difensore di CC AL, deducendo violazione di legge. Il Giudice di primo grado non si era posto il problema del concorso formale dei delitti di detenzione e porto in luogo pubblico delle pistole e dell'assorbimento della condotta di detenzione in quella di porto. La Corte territoriale aveva escluso tale assorbimento sulla base di una lettura parziale delle intercettazioni telefoniche: in realtà, non vi era riscontro ad una detenzione precedente al porto. Le conversazioni dimostravano che solo quando il venditore delle armi avesse chiamato CC questi avrebbe, a sua volta, telefonato a MU per verificare l'opportunità dell'acquisto: in sostanza, CC avrebbe avuto la detenzione delle armi solo nel momento in cui le avrebbe fatte vedere a MU. In effetti, appena CC aveva ricevuto le armi aveva immediatamente cercato di incontrare MU, non riuscendovi e, quindi, incontrandone lo zio EP Lo VO. In un'altra conversazione e dall'esito negativo della perquisizione emergeva che il venditore aveva consegnato a CC le pistole immediatamente prima che questi le mostrasse e non aveva acconsentito a lasciargliele, facendosele rendere. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. 30.1. LO OV è stato dichiarato colpevole dei tre episodi di furto di bestiame sub 23, 24 e 25 già menzionati con riferimento a VA FR. La Corte territoriale ha escluso per tali reati l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 e ha rideterminato la pena in anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1.160 di multa. 30.2. Il compendio probatorio è costituito da numerose conversazioni ambientali e telefoniche, oltre che dalle denunce delle persone offese. Le intercettazioni dimostravano la partecipazione dell'imputato alle fasi preparatorie ed esecutive dei furti, nonché all'opera di occultamento dei bovini. Provvedendo sui motivi di appello, la sentenza ribadiva che le intercettazioni non erano affatto relative a "furti parlati", progetti di massima di crimini mai eseguiti, ma mostravano l'esecuzione dei furti che le persone offese avevano poi denunciato;
questo valeva anche per il furto ai danni di TA, benché denunciato in ritardo, in conseguenza della modalità di allevamento degli animali (allo stato brado) e del fatto che non tutti gli animali erano stati sottratti affinché il proprietario si accorgesse in ritardo del furto al momento della conta mensile 79 del numero degli animali. La partecipazione di ON a questi furti era evidente. La Corte negava all'imputato le attenuanti generiche ma mitigava la pena. 30.3. Ricorre per cassazione il difensore di ON NI, deducendo violazione dell'art. 191 cod. proc. pen.. La prova della colpevolezza era stata tratta dalle intercettazioni operate, svolte per delitti per i quali non erano consentite. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La condanna era stata pronunciata in violazione del principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. In effetti, era incerto il riconoscimento di ON come uno dei conversanti e mancavano pedinamenti, osservazioni e videoriprese ad opera della polizia giudiziaria. Inoltre, i bovini trafugati non erano stati rinvenuti nella masseria del ricorrente. La denuncia di furto di TA, del resto, era poco verosimile, essendo stata presentata solo dopo 45 giorni dai fatti. Le medesime considerazioni venivano svolte con riferimento ai furti sub 24 e 25. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Poiché, secondo lo stesso assunto dell'accusa, i delitti erano stati compiuti sotto la continua sorveglianza della polizia giudiziaria, si era di fronte a reati impossibili. In un ulteriore motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. con riferimento alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. 31.1. BU TI. Condannato in primo grado per i furti di bestiame sub 24 e 25. La Corte territoriale ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 e ha rideterminato la pena in anni due, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 840 di multa. 31.2. Si possono richiamare le considerazioni fatte con riferimento alla posizione di ON. 31.3. Ricorre per cassazione SS BA personalmente, sostenendo che la condanna non era conforme ai titoli di reati contestati. 32.1. AL AN e AM OV AR sono stati dichiarati colpevoli del delitto di abuso d'ufficio ai sensi dell'art. 323 cod. pen. (capo 22) e condannati in primo grado rispettivamente alle pene di mesi sei di reclusione e di mesi otto di reclusione, con la concessione ad entrambi del beneficio della sospensione condizionale della pena. La condanna è stata confermata in appello. 6 80 0 Gli imputati sono due appuntati dei Carabinieri della Compagnia di MO: secondo il capo di imputazione, LL stava procedendo il 1/8/2011 ad un controllo su strada nei confronti di EP RA ID che si trovava alla guida di un motociclo pur sprovvisto della patente di guida di categoria A;
MM aveva telefonato a LL che non aveva elevato nei confronti di RA ID le previste contravvenzioni, così intenzionalmente procurandogli un ingiusto vantaggio patrimoniale. 32.2. Nel corso del controllo di RA che LL stava operando, perveniva una telefonata nella quale i due colleghi concordavano di aiutare il soggetto controllato. MM riferiva a LL che RA era un suo amico e lo invitava ad aiutarlo, invito al quale LL dava seguito, non elevando la contravvenzione. La Corte territoriale aveva provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per sentire il capo pattuglia, l'appuntato dei carabinieri Massimo TA il quale, peraltro non ricordava l'episodio in oggetto. Nel corso di spontanee dichiarazioni, MM ribadiva che era stato TA a telefonargli, avvisandolo del controllo di RA da parte di LL. MM sosteneva di non avere affatto sollecitato l'aiuto a favore di RA. La Corte territoriale osservava che la condotta contestata rientrava nella fattispecie incriminatrice di abuso di ufficio, rilevava che la condotta di guida di RA costituiva una violazione amministrativa e doveva essere sanzionata obbligatoriamente con la sanzione e il fermo del mezzo. RA era stato aiutato soltanto in ragione dell'amicizia con MM, che aveva senza dubbio istigato il collega a non sanzionare il soggetto controllato. La Corte negava l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. 32.3. Ricorre per cassazione il difensore di NI GE MM, deducendo violazione degli artt. 323 e 357 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale aveva errato nel ritenere che MM rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale: in effetti, nell'occasione descritta dall'imputazione, egli non faceva parte della pattuglia che stava provvedendo al controllo su strada e non si trovava in servizio;
di conseguenza, non poteva essere considerato pubblico ufficiale, non avendo alcun potere sul procedimento amministrativo. Di conseguenza, doveva porsi il problema se un privato potesse concorrere nel delitto di abuso d'ufficio: la giurisprudenza richiede che esso svolga un'effettiva attività di istigazione o agevolazione rispetto all'esecuzione del reato;
la mera raccomandazione o segnalazione non integra l'istigazione, in quanto non ha efficacia causativa sul comportamento del soggetto attivo, che è libero di aderire o meno. Nel caso di specie, la conversazione tra RA ID e MM era 81 intervenuta dopo che la decisione di non elevare nei suoi confronti la contravvenzione era già stata presa da LL: di conseguenza, la condotta di MM non aveva avuto nessuna incidenza sulla decisione di LL. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Erroneamente la Corte aveva rigettato la richiesta di applicazione dell'istituto, nonostante la modestia del fatto e l'importo ridotto della contravvenzione non elevata nei confronti di RA ID;
d'altro canto, non vi era prova che MM fosse a conoscenza che quest'ultimo era indagato per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 2, 133 e 323 cod. pen. La Corte aveva errato nel ritenere che la pena edittale minima per il reato in contestazione fosse di anni uno di reclusione: all'epoca dei fatti, il reato era punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. 32.4. Ricorre per cassazione il difensore di LL FR, deducendo in un primo motivo violazione dell'art. 323 cod. pen. e vizio di motivazione. All'epoca dei fatti, la condotta di guida di RA ID integrava una violazione amministrativa, essendo egli titolare di patente di guida, anche se di categoria diversa da quella richiesta per la guida del motoveicolo. Di conseguenza, LL era responsabile di un'omissione di carattere amministrativo, fonte normativa non riconducibile a quella indicata dalla norma penale. Era carente anche l'elemento soggettivo del reato, non emergendo alcun dato che attestasse la reale conoscenza da parte del ricorrente delle violazioni del codice della strada o che dimostrasse la sussistenza di particolari rapporti con il trasgressore. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, adottato sostanzialmente senza alcuna giustificazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di analizzare i ricorsi relativi alle singole posizioni, occorre valutare le questioni che coinvolgono più ricorrenti e per le quali la sentenza impugnata fornisce una motivazione unitaria. Si è già dato atto della motivazione dell'addebito agli imputati delle aggravanti di cui all'art. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen.; la Corte ha omesso di estendere l'aggravante soltanto in ragione del divieto di reformatio in peius, 82 cosicché la disparità di trattamento tra diversi imputati non può essere considerata conseguenza di un vizio di motivazione della sentenza di appello. Come è noto, l'aggravante prevista dall'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen. ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, cosicché è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014 - dep. 13/06/2014, Iavarazzo, Rv. 259589); non è necessario che il singolo associato s'interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei delitti, le attività economiche, di cui i partecipi dell'associazione mafiosa intendano assumere o mantenere il controllo;
qualora sia in concreto accertata la normalità e frequenza del reimpiego di profitti delittuosi da parte di un determinato sodalizio di tipo mafioso, ciascuno dei membri del sodalizio mafioso deve considerarsi al corrente della relativa circostanza e deve, di regola, ritenersi ascrivibile a colpa l'eventuale ignoranza sul punto da parte di taluno dei componenti. Analogamente, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416 bis cod. pen., ha natura oggettiva, e, in quanto tale, è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013 - dep. 16/01/2014, Sapienza e altri, Rv. 258956) o l'abbiano ignorato per colpa. Questa Corte, con riferimento all'aggravante della disponibilità di armi, ha ulteriormente affermato che, in caso di esistenza di una associazione per delinquere di stampo mafioso di tipo federativo, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica cellula abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016 - dep. 24/10/2016, P.G. in proc. Camarda e altri, Rv. 268677); il principio, ovviamente, è applicabile anche all'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen.. La sentenza fornisce un'ampia motivazione in relazione alla creazione di una confederazione mafiosa, che si esprimeva nell'adesione di tutti i mandamenti federati, ciascuno dei quali aggreganti le relative famiglie, cosicché il principio appena enunciato trova corretta applicazione. Tuttavia, i ricorrenti censurano l'applicazione automatica, "meccanica", delle due aggravanti, affermando che esse sarebbero state addebitate a titolo di responsabilità oggettiva. Vengono evocate due pronunzie recenti di questa Corte (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017 - dep. 15/02/2018, Di Majo e altro, Rv. 272403 83 e Sez. 1, n. 57435 del 2017, ud. 30/5/2017, Adelfio e altri, n.m.) che fornirebbero precise indicazioni per impedire che, per il tramite del "fatto notorio", le due aggravanti siano addebitate automaticamente ed inevitabilmente a tutti i partecipi alle associazioni per delinquere di stampo mafioso. Il tema è effettivamente trattato nelle due sentenze, che appare opportuno richiamare nei passi significativi. La Corte, con riferimento all'aggravante dell'associazione armata, parte da una constatazione: "Indubbiamente per sodalizi mafiosi come «cosa nostra», la ndrangheta ed altri di rilievo non indifferente si è ritenuto notorio, ma non perché facente parte della cognizione individuale del decidente o delle parti processuali, ma perché cristallizzato in innumerevoli precedenti giudiziari che si trattasse di associazioni criminali - armate, circostanza evidentemente conosciuta dai singoli partecipi"; ma ciò non permette l'inversione "del meccanismo logico che governa il criterio probatorio fondato su massime di esperienza e si pretenderebbe di dare per provato proprio ciò che la massima stessa impone di verificare e acquisire in fatto come precondizione la cui esistenza ne legittima l'applicazione". Importante è la distinzione tra fatti notori e massime di esperienza: "Notori (art. 115 comma 2 cod. proc. civ.) sono i fatti che rientrano nella comune esperienza della collettività. Il notorio non va confuso con le massime di esperienza. Ciò perché i fatti notori sono fatti reali, intesi come accadimenti storici. Le massime di esperienza, al contrario, sono regole di giudizio, canoni di ragionamento che il giudice utilizza nella prova critica"; di conseguenza, per l'applicazione della massima di esperienza non si può evitare di fornire la prova di elementi di fatto: "Il primo riguarda la certezza sull'esistenza del gruppo associativo;
il secondo che il gruppo abbia carattere mafioso e sia sistematicamente dedito a commettere delitti con l'uso di armi;
il terzo che di detti aspetti si acquisisca prova certa, attraverso altri titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni o altre fonti conoscitive. Avuta contezza siffatta nella storicità della vita dell'associazione, è legittimo il richiamo al concetto di notorio per ritenere che al singolo partecipe si comunichi l'aggravante nel concorso di un addebito di tipo soggettivo almeno per colpevole ignoranza. Da ciò deriva che, per attribuire la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. ad un partecipe, occorre dare conto degli elementi emersi nel processo, che permettono di ricostruire in un sistema costituzionalmente orientato il ragionamento seguito per imputare in ossequio alla regola subiettiva gli elementi circostanziali"; del resto, nel prosieguo si osserva, l'esistenza stessa dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. dimostra la possibilità dell'esistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso non armata. Anche in quel provvedimento si poneva il tema dei rapporti tra mandamenti 84 e la Corte pretendeva la prova e non solo una presunzione - dei collegamenti, "per intendere e appurare in che termini la dotazione armata dell'una potesse essere elemento comune dell'altra in ragione di un grado di compenetrazione che potesse autorizzare traslazioni dimostrative sui cd. accidentalia delicti nei termini operati". Analoghe indicazioni provengono, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen., dalla seconda sentenza menzionata (peraltro pronunciata a seguito di precedente annullamento con rinvio): anche in quel caso si addebitava al giudice del merito di non avere svolto un'effettiva analisi probatoria in ordine alla sussistenza di un effettivo investimento, da parte dell'associazione di stampo mafioso, dei proventi illeciti in attività economiche. La sentenza annullata aveva richiamato i principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite, lavarazzo, in base ai quali la verifica della sussistenza della circostanza aggravante avrebbe dovuto essere condotta con riferimento al sodalizio e non anche alle sue articolazioni e, qualora il sodalizio sia normalmente dedito al reimpiego di proventi delittuosi, dovrebbe ritenersi che ciascun partecipe sia a conoscenza della circostanza, poiché di regola l'eventuale ignoranza va ascritta a colpa. La Corte ha ritenuto il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite improprio, atteso che i principi enunciati "non si pongono in antitesi con l'ulteriore argomento prospettato nella sentenza annullatrice circa la necessità di compiere una attenta verifica del reimpiego di profitti delittuosi in attività economiche. L'onere probatorio e motivazionale per il giudice di merito, richiesto dalla sentenza di annullamento, costituisce una specificazione delle argomentazioni espresse nella citata sentenza delle Sezioni Unite"; quindi la sentenza di merito veniva nuovamente annullata in quanto continuava "a difettare dell'indicazione degli elementi di fatto da cui desumere il reimpiego dei profitti illeciti in attività economiche da parte dell'organizzazione criminale e replica il censurato ragionamento di ritenere configurabile l'aggravante in questione sulla base del dato notorio che OS ST opera in campo economico, reinvestendo i profitti delle proprie attività delittuose". Se, quindi, l'applicazione automatica e a titolo di responsabilità oggettiva delle due aggravanti può essere evitata mediante l'acquisizione della prova effettiva della dotazione di armi da parte dell'associazione o del reinvestimento di proventi illeciti in attività economiche, accompagnata da quella dei rapporti all'interno della compagine associativa, al fine di non addebitare le condotte contemplate dai due commi a soggetto partecipe di nuclei o associazioni del tutto autonome rispetto ad altre, si deve dare atto che la sentenza impugnata soddisfa interamente tali requisiti. 85 Si è già detto della motivazione in punto di esistenza della confederazione facente capo a IN TO e dimostrata dall'operatività associativa di RA ID;
alle pagg. 570 e ss. la sentenza analizza in concreto e in dettaglio gli elementi di prova dimostrativi della disponibilità delle armi della confederazione: sulla base di questa duplice prova è legittimo applicare la massima di esperienza in ordine alla conoscenza della presenza di armi da parte degli associati o addebitare loro l'aggravante a titolo di colpa, ai sensi dell'art. 59, comma 2 cod. pen.. La Corte territoriale non elude nemmeno l'onere probatorio relativo all'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6 cod. pen., analizzando le vicende dell'azienda di RA, sponsorizzata dall'associazione mafiosa, con il perseguimento di una finalità di monopolio sul mercato e con imposizione agli operatori economici con vere e proprie estorsioni. La Corte osserva che, se le aggiudicazioni di lavori erano frutto di estorsione, ad esse corrispondevano proventi illeciti che erano destinati ad essere reinvestiti nelle stesse imprese: la forza finanziaria dell'impresa era alimentata dal reimpiego dei proventi dei delitti. Alla luce di questa prova, anche per detta aggravante è legittima l'applicazione dell'art. 59, comma 2 cod. pen.. 2. Le dichiarazioni di EP IZ rese in dibattimento sono utilizzabili. In effetti, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la dichiarazione resa in dibattimento da collaboratore di giustizia, che - in contrasto con quanto previsto dall'art. 13, comma quattordici, D.L. n. 8 del 1991, come modificato dalla I. n. 45 del 2001 abbia avuto contatti con altri detenuti o - collaboratori, non è inutilizzabile, atteso che tale sanzione colpisce solo le dichiarazioni rilasciate, in fase di indagini preliminari, al Pubblico ministero o alla polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 20798 del 11/04/2013 - dep. 14/05/2013, P.G., Ravese e altro, Rv. 256400; Sez. 1, n. 16775 del 23/04/2010 - dep. 03/05/2010, Cantiello e altri, Rv. 246933; Sez. 5, n. 16199 del 01/03/2002 dep. 03/05/2002, Di Dio ed altro, Rv. 221908). Il fatto che quelle dichiarazioni ritenute inutilizzabili siano state ripetute e confermate in dibattimento dal collaboratore non rende affatto le dichiarazioni dibattimentali a loro volta inutilizzabili: in effetti, come più volte affermato da questa Corte (sia pure con riferimento all'inutilizzabilità di intercettazioni), non opera, in materia di inutilizzabilità, il principio, operante per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (Sez. 1, n. 16293 del 02/03/2010 - dep. 27/04/2010, Aquino e altri, Rv. 246657; Sez. 1, n. 12685 del 06/03/2008 - dep. 25/03/2008, Imperato e altri, Rv. 239373). 9886 3. Tutti i ricorsi, ad eccezione di quello proposto nei confronti di MA EP e, per un unico profilo, di quello proposto nell'interesse di IN TO, sono infondati e devono essere rigettati, mentre il ricorso proposto da SS BA deve essere dichiarato inammissibile. In conseguenza di tali decisione i ricorrenti i cui ricorsi vengono rigettati o dichiarati inammissibili devono essere condannati al pagamento delle spese rpocessuali e SS anche al pagamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende. Le statuizioni civili conseguono alla decisione adottata. I motivi di ricorsi concernenti le questioni trattate nei paragrafi precedenti non saranno nuovamente esaminati.
3.1. MA CE. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il calcolo della pena appare corretto: il Giudice di primo grado aveva calcolato un aumento per la recidiva di quattro anni di reclusione (da dodici anni a sedici anni); la Corte territoriale ha confermato la pena base di anni dodici di reclusione per il delitto aggravato ex art. 416 bis comma 6 cod. pen. e ha poi ridotto l'aumento per la continuazione ad anni tre e mesi due di reclusione per non superare il limite dell'art. 99 comma 6 cod. pen. Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe errato, non potendo calcolare per la recidiva un aumento superiore ad anni due di reclusione, pari alla condanna riportata per il delitto giudicato con la sentenza del 13/1/2004, ritenuto in continuazione con quello di cui al capo 2 oggetto della presente sentenza. In realtà, il limite posto dall'art. 99, comma 6 cod. pen. è costituito dal cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo;
cosicché la Corte, sulla base dell'analisi del certificato penale dell'imputato, ha individuato il limite predetto tenendo conto di tutte le pregresse condanne irrevocabili per delitti. Non vi è stata, quindi, alcuna reformatio in peius rispetto alla pena determinata in primo grado. Il terzo motivo di ricorso è in fatto e palesemente generico e, sostanzialmente, non censura in maniera specifica la motivazione amplissima della sentenza impugnata.
3.2. MA OR. Nel primo motivo il ricorrente si propone di rivalutare gli elementi indiziari a carico di OM, pur dicendosi "consapevole che, in sede di legittimità, non è concesso rivalutare la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi"; 87 sostiene, però, che il giudice di legittimità abbia il compito di verificare se quello di merito abbia rispettato i principi di completezza, di correttezza e di logicità. Aggiunge, inoltre, che occorre verificare "se i criteri di inferenza usati dal Giudice di merito possano essere ritenuti plausibili, o se ne siano consentiti di diversi, idonei a fondare soluzioni difformi, parimenti plausibili". In realtà, questa Corte ha ripetutamente insegnato che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata, non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute, non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. Invece, è necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determinare al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una 8888 correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. ON, Rv. 251516). Ecco che l'esposizione svolta dal ricorrente nel primo motivo è insufficiente nel tentativo di evidenziare possibili ricostruzioni alternative, se non dimostra così come pretende la norma di riferimento, che parla di "manifesta illogicità della motivazione" che risulti dal testo della sentenza o di contraddittorietà della stessa con atti specificamente indicati non solo la plausibilità delle ricostruzioni alternative, ma anche la manifesta illogicità o contraddittorietà di quella adottata dalla Corte territoriale. Non si può, comunque, non rilevare che, nel primo motivo, il ricorrente ripropone tutte le argomentazioni già avanzate con l'atto di appello, diligentemente annotate e affrontate dalla sentenza impugnata. In ogni caso, l'erronea impostazione si coglie, ad esempio, dalla sottolineatura che quella adottata in sentenza non sia "l'unica interpretazione possibile" della captazione tra OM e DO riguardante la rilevazione di un bar da parte di LO AN e che "non è da escludere" che personaggi intranei ad un'associazione mafiosa possano trattare anche affari leciti;
analogamente, non è dotata di quella forza "scardinatrice" del ragionamento della sentenza l'osservazione che, dagli atti, non emergevano conseguenze interne alle appropriazioni da parte di OM e DO, mancanza da cui il ricorrente fa desumere la convinzione che "l'affermazione di EC restava una semplice illazione priva di riscontri". Su questo punto, tuttavia, la motivazione della sentenza annota che, al contrario, dalle dichiarazioni di IZ e dalle conversazioni intercettate di EC, emergeva il progetto omicidiario nei confronti di DO e OM come sanzione per le loro appropriazioni, 89 8 8 progetto solo bloccato per ordini superiori. Il ricorrente sottolinea che, nel colloquio tra DO e OM che aveva registrato pagamento della somma di euro 500,00 dal primo al secondo, emergeva la ritrosia di OM ad accettarla, a dimostrazione del rapporto amicale tra i due soggetti: tema già proposto alla Corte territoriale, che aveva logicamente argomentato che quella somma non poteva che provenire da attività illecite (la tesi alternativa della difesa, secondo cui si sarebbe trattata di regalia, è priva di qualsiasi supporto) e che l'appellante parcellizzava il contenuto della conversazione intercettata, eludendo il significato chiaramente mafioso del rapporto e del colloquio. Anche il colloquio di CA con i suoi familiari riportato per un brevissimo passo nel ricorso è menzionato dalla motivazione: ma la Corte- territoriale sottolinea che il contenuto pregnante del riferimento a OM era costituito dal suo inserimento nel gruppo degli "allazzati", a fianco di DO;
dal passo menzionato del colloquio, poi, non emerge affatto che OM fosse sconosciuto a CA. Non emerge alcuna contraddizione nell'utilizzazione delle parole di IZ: con riferimento alle appropriazioni in danno degli associati compiute dal duo DO OM, il contenuto dell'intercettazione del colloquio tra EC e - TO e quello delle dichiarazioni di IZ sono semplicemente convergenti;
quanto, poi, alla circostanza che il progetto sospeso riguardasse solo l'uccisione di DO, e non anche di OM, a meno che non fosse stato presente, si tratta di una questione di mero fatto concernente l'interpretazione delle parole del collaboratore. Inoltre, non è esatto quanto sostiene in conclusione il ricorrente, secondo cui gli elementi a carico di OM consisterebbero esclusivamente in dialoghi privi di qualsiasi riscontro oggettivo e "non definitivamente convergenti" verso l'affiliazione alla famiglia mafiosa: la sentenza evidenzia la fitta trama di relazioni e di frequentazioni con i coimputati e anche con RA, questi ultimi spesso dissimulati dal riferimento alla professione di OM, in nessun modo giustificabili esclusivamente come rapporti di amicizia;
né il ricorrente evidenzia quegli elementi che dimostrassero l'assoluta estraneità di OM all'ambiente associativo.
3.3. EC ME Non esiste alcuna contraddizione della sentenza in ordine all'utilizzazione delle dichiarazioni di IZ: in primo luogo, la sentenza ritiene utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore, sia quelle rese in sede di indagini preliminari, atteso che nei confronti di EC erano state effettuate in epoca anteriore- - 90 - sia nel corso del giudizio abbreviato;
alla maturazione dell'inutilizzabilità inoltre, la sentenza di appello non opera affatto un rinvio alle argomentazioni poste a base della condanna in primo grado ma, come risulta dallo stesso passo della motivazione trascritto in ricorso, richiama "le emergenze a carico dell'imputato e, segnatamente, la trasposizione delle trascrizioni captate utilizzate dal G.U.P. a fondamento del giudizio di colpevolezza"; al contrario, la motivazione della conferma della condanna è del tutto autonoma e segue all'esposizione dei motivi di appello, che vengono analizzati e respinti. In definitiva, sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno dichiarato utilizzabili le dichiarazioni di IZ (esattamente, per quanto esposto nel paragrafo 2); la sentenza di appello, poi, facendo richiamo al materiale probatorio esposto in quella di primo grado, offre una autonoma motivazione che tiene conto dei motivi di appello. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, soprattutto, generico: il ricorrente, infatti, sostiene che gli elementi di prova non avrebbero dimostrato lo specifico ruolo, dinamico e funzionale, di EC all'interno dell'organizzazione mafiosa, ma elude del tutto l'ampia motivazione sul punto, del tutto giustificata alla luce dell'abbondanza e della varietà degli elementi indicativi di tale partecipazione.
3.4. LA RA RM. Il primo motivo di ricorso è in fatto e non dimostra affatto la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione a supporto della condanna per il reato associativo. Il ricorrente non fa che riproporre una interpretazione alternativa dei colloqui tra CA e i suoi familiari in carcere, secondo la quale i secondi avevano formulato semplici ipotesi e teorie, senza, però, avere certezza degli avvenimenti di cui riferivano al congiunto detenuto;
a ben vedere, questa prospettazione si fonda sull'assoluta estraneità di CA AN e dei suoi familiari all'ambito associativo, ma non tiene conto che, al contrario, il primo era stato sicuramente al vertice della famiglia mafiosa di MO ed era detenuto per tale reato: quindi, non parlava certamente di ipotesi, ma di fatti concreti. Il ricorrente ritiene congetturali l'interpretazione delle conversazioni tra EC e La UR sul caso HE e sulle rassicurazioni da dare ai parenti dello scomparso IT: ma cade, da una parte, nel vizio di frazionare i singoli indizi, mentre il quadro che la sentenza fornisce è complessivo e permette, quindi, di giungere a conclusioni che il singolo indizio non legittimerebbe, dall'altra non propone nemmeno un'interpretazione alternativa (per esempio all'espressione: 91 "non è strada nostra", con riferimento alla scoperta che il caso HE non aveva risvolti di carattere mafioso). In ogni caso, come è stato ripetutamente affermato, l'interpretazione delle conversazioni intercettate non è compito del giudice di legittimità. Anche il tema dell'aiuto prestato da RA a CA è affrontato dalla sentenza, che evidenzia che proprio la cessazione degli aiuti finanziari, in precedenza già assai modesti, era coerente con l'emersione del gruppo degli "allazzati", ritenuta non autorizzata dal vecchio capo. Si deve, quindi, escludere la fondatezza della censura del ricorrente, secondo cui la Corte territoriale sarebbe giunta alla conferma della condanna sulla base di massime di esperienza e non sulla base di prove o indizi: al contrario, molti sono i fatti - in essi compresi anche i colloqui indicativi della - partecipazione attiva del ricorrente all'associazione mafiosa. Tra tali fatti sono giustamente compresi gli incontri conviviali, insieme alle famiglie, tra gli associati: in effetti, la Corte territoriale non opera, come denuncia il ricorrente, una inversione dell'onere della prova, addebitando alla difesa l'onere di dimostrare la natura lecita degli incontri, né pone gli incontri conviviali come unico indizio dell'esistenza di un vincolo associativo;
senza dubbio, da soli tali incontri non sarebbero stati sufficienti a fondare una sentenza di condanna, ma costituiscono ulteriori elementi indiziari da aggiungere agli altri. D'altro canto, come dimostra la motivazione di pag. 105, l'incontro conviviale con MA aveva una portata indiziaria significativa, che è stata valorizzata. Le censure relative all'utilizzazione delle dichiarazioni di IZ sono prive di autosufficienza, poiché il ricorrente non produce i quattro verbali cui fa riferimento. Si deve rimarcare, comunque, che la sentenza ritiene tali dichiarazioni non decisive per la prova della responsabilità; il fatto che le dichiarazioni del collaboratore su La UR fossero de relato non le rende affatto inutilizzabili, ben potendosi gli ulteriori indizi evidenziati costituire riscontri ad esse. In definitiva, le censure appaiono infondate, attesa la valutazione da parte della Corte territoriale delle argomentazioni difensive e l'individuazione di condotte concrete, provate e significative di un ruolo effettivo all'interno dell'associazione mafiosa.
3.5. OR TO. Il primo motivo di ricorso a firma dell'avv. Gattuso è infondato. Il ricorrente fa leva sul ribaltamento dell'ordine di esposizione degli elementi di prova operato dalla Corte territoriale rispetto alla sentenza di primo grado per 2 292 dedurre arbitrariamente un giudizio di "equivocità" degli elementi diversi dal colloquio intercettato tra EC e TO che, invece, la sentenza non esprime affatto, così come non riconduce la responsabilità di RP esclusivamente a tale intercettazione. Rispetto all'interpretazione di quel colloquio, inoltre, il ricorrente ripropone, in ordine all'individuazione di RP come oggetto della conversazione, un dubbio che la sentenza supera con motivazione adeguata (pagg. 120 121), anche tenendo conto del contenuto delle sommarie informazioni di TO. Il ricorrente, del resto, pretende di trarre dalle sommarie informazioni di TO un dato che manca: che TO e EC parlassero di un "AN" identificabile in un soggetto diverso da RP. In un'ampia trattazione, inoltre, la Corte dimostra come TO non fosse affatto totalmente estraneo all'ambiente mafioso, in quanto gestore del bar dove i sodali monrealesi si incontravano e menzionato in una lettera inviata dal carcere da IA proprio a EC. Il ricorrente, poi, sollecita questa Corte a ritenere manifestamente illogica l'interpretazione del colloquio tra EC e TO che trae da esso un ruolo - associativo di RP sotto la direzione di DO sulla base di considerazioni che tale vizio non dimostrano affatto: sul carattere "anomalo" di un colloquio tra un mafioso e un non mafioso su vicende interne alla mafia;
sui dubbi in ordine alla veridicità delle rivelazioni di EC e sui motivi per cui egli riferiva certe circostanze a TO;
sulla "assurdità" di uno "sconfinamento" nel territorio di Boccadifalco. Il prosieguo della motivazione dimostra, poi, che gli ulteriori elementi di prova evidenziati in particolare i colloqui in carcere di CA e TI non vengono affatto ritenuti "equivoci" dalla Corte territoriale. In primo luogo, la sentenza, ancora una volta e in dettaglio, dimostra che il soggetto cui i conversanti facevano riferimento era proprio RP e, sul punto, le considerazioni difensive non dimostrano la illogicità delle considerazioni dalla sentenza svolte su dati convergenti;
in secondo luogo, il contenuto delle intercettazioni viene ritenuto incrociarsi in maniera pienamente convergente con il colloquio tra EC e TO e sui restanti elementi di prova. La sentenza richiama l'esposizione di quella di primo grado quanto al contenuto delle conversazioni in carcere (pagg. 109-111), dalle quali emergeva con chiarezza l'accresciuto ruolo di RP all'interno dell'associazione criminosa. La Corte affronta e risolve anche la circostanza che CA e TI sono stati assolti dalla medesima imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa per interruzione dei loro rapporti con il gruppo, osservando acutamente e che i due detenuti e i loro familiari, pur esclusi dal gruppo logicamente - criminale ("posati") fossero pienamente consapevoli delle ultime dinamiche 2 93 3 associative e del ruolo svolto da RP, come del resto ne era consapevole EC, associato pienamente operativo. Appare logica, alla luce delle informazioni provenienti dalle citate intercettazioni, la valorizzazione dei dati relativi alle frequentazioni di RP con i soggetti menzionati nei colloqui come riscontro dell'inserimento associativo dell'imputato: quelli precedenti con CA, condannato per direzione dell'associazione mafiosa, risultanti dalla precedente indagine conclusasi con decreto di archiviazione;
e quelli successivi con RA, DO e OM, aventi cadenza quasi giornaliera: tutti soggetti menzionati nei colloqui in carcere di CA e TI come "allazzati" o "abusivi", a dimostrazione dei mutamenti in corso nell'ambito del gruppo criminoso. Non pare esatto che la Corte territoriale abbia volutamente tralasciato il contributo di IZ per giungere all'affermazione di responsabilità di RP, come sostenuto dal ricorrente, che afferma che il collaboratore, con le sue parole, avrebbe dimostrato la estraneità di RP dal consorzio mafioso: non solo vengono richiamati per intero gli elementi di prova valorizzati dal Giudice di primo grado, ma IZ viene espressamente citato con riferimento agli incontri nei pressi del magazzino dell'imputato. Il fatto è che le dichiarazioni di IZ su RP erano assolutamente limitate alla conoscenza degli incontri presso il suo magazzino riferitagli da RA (pagg. 526 e ss. sentenza di primo grado), cosicché non si vede in che modo la Corte avrebbe potuto valorizzarle ulteriormente, atteso che il dato degli incontri emergeva già da altre fonti ed era stato osservato direttamente dalla polizia giudiziaria. Piuttosto, appaiono congetturali le considerazioni del ricorrente sul valore di prova negativa delle dichiarazioni di IZ con riferimento alla partecipazione di RP all'associazione mafiosa: si tratta di argomentazioni ipotetiche, sostenendosi che se RP fosse stato associato, IZ lo avrebbe conosciuto, se RP avesse avuto un ruolo nell'associazione il collaboratore lo avrebbe riferito, e se RA aveva intenzione di uccidere DO e a OM, il progetto omicidiario avrebbe dovuto coinvolgere anche RP, che "sarebbe dovuto essere più esposto al malanimo di RA e degli altri". Appare, infine, infondata la deduzione del ricorrente secondo cui la condanna deriverebbe esclusivamente dalla contiguità di RP con alcuni sodali, sul presupposto che la semplice conoscenza, o anche l'adesione morale o l'assistenza inerte e senza iniziative non integrano la condotta partecipativa: lo stabile inserimento nel sodalizio mafioso viene dedotto dalla stretta e sistematica collaborazione con i nuovi vertici, dalla capacità di interfacciarsi con ambiti territoriali esterni al territorio di competenza di MO nonché dal mantenimento del controllo del territorio nel corso di incontri tra associati, 94 garantendo in essi dai pericoli di osservazione ed intrusione di soggetti esterni. La sentenza motiva adeguatamente anche in ordine alla impossibilità di qualificare la condotta come favoreggiamento personale. Le considerazioni fin qui esposte si attagliano anche al primo motivo di ricorso a firma dell'avv. Bonsignore. Si deve, in particolare, rimarcare che le dichiarazioni di IZ non possono essere adottate come prova negativa della partecipazione di RP al gruppo associativo e che il contenuto delle intercettazioni ambientali sia quelle tra EC e TO, sia quelle in carcere - coinvolgenti CA e TI è stato adeguatamente analizzato dai - giudici di merito, anche con riferimento all'esatta individuazione del soggetto di cui gli interlocutori parlavano. -Gli incontri nei pressi del magazzino di RP sia quelli precedenti osservati nell'indagine "Perseo", sia quelli più recenti con i nuovi vertici della compagine - costituiscono un riscontro all'interpretazione delle conversazioni intercettate e alle dichiarazioni di IZ. Deve essere rigettato anche il terzo motivo di ricorso: in realtà, gli "elementi di segno positivo" valorizzati dalla difesa dell'appellante (pag. 27 ricorso) riguardano la determinazione della pena per il reato contestato e non la concessione delle attenuanti generiche, per la cui concessione la condizione di incensuratezza, per espressa previsione normativa, non è da sola sufficiente;
ma la Corte, con motivazione severa ma non censurabile in questa sede, ha ritenuto la pena inflitta approssimata per difetto alle modalità del fatto e al ruolo niente affatto marginale di RP nel consesso criminoso.
3.6. MI RG. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza chiarisce che gli elementi di prova a carico dell'imputato sono costituiti esclusivamente dal contenuto di intercettazioni, cosicché non ricorre l'ipotesi di obbligatoria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sancita da questa Corte a Sezioni Unite per la condanna in appello di soggetto assolto in primo grado. In effetti, la obbligatoria rinnovazione dell'istruzione dibattimentale riguarda l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 267487), quindi quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti 95 probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova ai fini dell'esito della condanna (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 267491). Nel caso di specie, tali prove non esistono, né il ricorrente le indica. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Occorre ricordare che il Giudice di primo grado non aveva affatto escluso la presenza di elementi indizianti della persistente partecipazione di IA all'associazione mafiosa, reato per il quale si deve ricordare era già stato - condannato con sentenza definitiva ed era detenuto;
il giudice aveva evidenziato che i colloqui tenuti in carcere tra CA e i familiari lo indicavano come candidato alla reggenza della famiglia di MO e sostenuto da La UR e RP mentre i rapporti con EC (associato libero) permettevano di trarre altri indizi: in particolare la frase di EC nella quale definiva IA "padrone"; il G.U.P. riteneva di valore indiziario anche il colloquio tra EC e TO, nel quale il primo riferiva al secondo di messaggi fatti pervenire all'esterno del carcere da IA su questioni associative. In definitiva, secondo il giudice di primo grado, mancava una prova certa dell'intervento effettivo ed attuale di IA nelle vicende associative;
il fatto che lo stesso sarebbe stato scarcerato un anno dopo i colloqui intercettati generava auspici in EC, che lo contrapponeva a DO, ma non provava che l'imputato, da detenuto, fosse già operativo. La diversità di valutazione del giudice di appello riguarda, quindi, solo questo aspetto: secondo la Corte territoriale vi era prova che IA fornisse un contributo all'associazione attraverso EC, ma anche altre persone. In primo luogo il colloquio tra EC e TO dimostra, secondo la Corte territoriale, che IA aveva fatto pervenire all'esterno un messaggio destinato a DO e RP di "darsi una calmata" e che il destinatario aveva contattato lo stesso EC perché, a sua volta, si rapportasse con IA;
EC aveva finto con il sodale di non avere rapporti con IA che, invece, gli scriveva, come dimostrato dalla missiva che lo stesso EC mostrava a TO. Il ricorrente dimostra di non avere interamente compreso la ricostruzione della vicenda fornita dalla sentenza: in realtà, la direttiva di "darsi una calmata" non era giunta al sodale tramite EC, ma tramite un diverso soggetto che lo stesso EC ignorava chi fosse (come egli riferiva a TO); quindi, il tema dell'identificazione di EC con il UG I" non riguarda affatto il modo come 96 IA appellava EC nelle missive che gli inviava (alcune delle quali erano state sequestrate nel corso della perquisizione nell'abitazione di EC), ma come il sodale, che aveva ricevuto la direttiva di "darsi una calmata", avesse interloquito con EC. Quindi, non esiste il travisamento della prova denunciata dal ricorrente: la frase "gli ha mandato a dire quello che gli ha mandato a dire. E si calmò un pochettino. IN Mi, IN Mi, gli ho detto io, non ho scritto a nessuno, gli ho detto ." è stata interpretata logicamente nel senso della coincidenza tra il UG I" (così appellato dal sodale che aveva ricevuto il messaggio da IA) e EC che, infatti, proseguiva in prima persona per descrivere la sua risposta al sodale che gli chiedeva di rapportarsi con IA. Del resto, che il detenuto di cui i due interlocutori parlavano fosse IA non è contestato nemmeno dal ricorrente, tenuto conto che, in un passo immediatamente successivo, TO ne faceva il nome ("GI") e menzionava la sua prossima scarcerazione. Ancora: il fatto che le missive di IA rinvenute nella perquisizione a carico di EC contenessero solo riferimenti personali e familiari non dimostra affatto la manifesta illogicità della motivazione nella quale si ritiene che le missive (quelle non rinvenute) riguardavano anche questioni associative: la stessa intercettazione dimostrava proprio che EC aveva fatto leggere a TO una lettera di IA che aveva come contenuto la condotta del sodale che era stato invitato a "calmarsi". Anche la interpretazione della seconda parte della conversazione intercettata quella relativa alla progettata uccisione di DO appare logica: la motivazione spiega che il soggetto che aveva dato l'ordine di sospendere l'esecuzione del progetto omicidiario non poteva che essere IA di cui, del resto, immediatamente dopo aver riferito dell'ordine di sospendere il progetto, EC parlava come del soggetto con cui avrebbe discusso di uccidere DO subito dopo la sua scarcerazione. In effetti, a ben vedere, quest'ultimo riferimento legittima la considerazione della sentenza secondo cui la frase - anche volendo ritenere che non fosse stato IA a bloccare l'omicidio attesta la permanente affectio societatis: se, per - eseguire un omicidio giustificato da dinamiche associative, occorre avere il consenso di un soggetto subito dopo la sua scarcerazione, evidentemente si tratta di soggetto attualmente affiliato e avente una posizione rilevante nel gruppo. La sentenza, inoltre, non riporta espressamente il contenuto della conversazione intercettata del 10/5/2012 perché sviluppa ampiamente il ruolo di "padrone" che EC attribuiva a IA;
valorizza, poi, le intercettazioni dei 97 colloqui di CA per far emergere l'esistenza di due fazioni in contrapposizione tra loro, sorte dopo l'arresto di CA: quella facente capo a DO, favorito all'epoca dei colloqui perché libero, e quella facente capo a IA, con La UR e EC, che attendeva la prossima scarcerazione del "padrone". Sotto questo profilo, le forniture di olio e provviste vengono interpretate come aventi un significato pregnante e non solo riconducibili a rapporti familiari e amicali. Risulta, quindi, infondata la prospettazione difensiva secondo cui la motivazione non avrebbe dato prova certa dell'assunzione in concreto di un ruolo associativo da parte dell'imputato detenuto: la sentenza dimostra che l'identificazione di IA come del soggetto di cui si parla era certa, che egli aveva un ruolo riconosciuto, di cui discorreva anche CA, e che-pur con le limitazioni derivanti dalla detenzione - contribuiva alla vita associativa facendo pervenire messaggi e indicazioni che riguardavano anche dinamiche interne in quel frangente nel quale era viva la contrapposizione tra i due gruppi. Il motivo di ricorso concernente il diniego delle attenuanti generiche è infondato: si tratta di un soggetto già condannato per partecipazione ad associazione mafiosa che proseguiva nell'adesione all'associazione in detenzione;
le considerazioni difensive sul ruolo marginale del ricorrente contrastano con quanto emerso, vale a dire con la identificazione di IA come possibile capo di una cordata che si contrapponeva a quella di DO e con il suo coinvolgimento nel progetto omicidiario ai danni di quest'ultimo. La motivazione in punto di calcolo della pena appare logica e conforme alle previsione normativa: la maggiore gravità del reato oggetto del presente giudizio rispetto a quello per il quale IA era già stato condannato è stata valutata in concreto, atteso che astrattamente non vi era alcuna differenza tra le due contestazioni (Sez. 3, n. 43239 del 04/05/2016 - dep. 13/10/2016, G, Rv. 267927); la Corte ha fornito una motivazione dell'individuazione, consistente nella maggiore pericolosità connessa alla consumazione del delitto in costanza di detenzione;
la pena base adottata è di poco superiore al minimo edittale di anni sette di reclusione e, del resto, la pena per l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. corrisponde al minimo edittale di anni nove di reclusione, mentre l'aumento per quella di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen. è stata calcolata nella misura minima di un terzo;
la sentenza motiva sinteticamente, ma in maniera sufficiente, la misura dell'aumento per la continuazione con il delitto per il quale era già intervenuta sentenza di condanna. Il ricorrente erra nel ritenere che la Corte non abbia diminuito di un terzo la pena irrogata a titolo di aumento per la continuazione con il delitto già giudicato: 96898 infatti, la sentenza prima calcola l'aumento per la continuazione e poi riduce la pena complessiva di un terzo, atteso che entrambi i processi sono stati celebrati con il rito abbreviato. La misura di sicurezza della libertà vigilata è stata correttamente ordinata: nel caso di condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale, che può essere superata quando siano acquisiti elementi, quale la collaborazione del soggetto condannato con l'Autorità giudiziaria, idonei ad escludere in concreto tale pericolosità (da ultimo, Sez. 6, n. 2025 del 21/11/2017 - dep. 18/01/2018, Ambesi e altri, Rv. 272023), valutazione che la Corte territoriale effettua;
si deve sottolineare, tuttavia, che l'applicazione obbligatoria della misura di sicurezza non comporta affatto la sua obbligatoria esecuzione: trattandosi di misura che deve essere eseguita dopo la pena detentiva, sarà magistrato di sorveglianza (art. 69 ord. pen.) a valutare in concreto la pericolosità sociale del soggetto all'atto della scarcerazione (Sez. 2, n. 28582 del 11/03/2015 - dep. 06/07/2015, Romeo e altri, Rv. 264563). La censura in ordine alla condanna al risarcimento dei danni in favore degli enti esponenziali appare generica, atteso che la giurisprudenza costante di questa Corte permette la costituzione di parte civile di enti esponenziali in caso di contestazione del reato associativo;
infine, l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, poiché, come costantemente affermato da questa Corte, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015 - dep. 06/05/2015, D. G., Rv. 263486), per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014 - dep. 25/11/2014, Patricola e altro, Rv. 261054).
4.1. SA AN. Nel primo motivo, relativo al delitto di cui al capo 19, il ricorrente ripropone la versione di una propria presenza meramente passiva accanto al luogo dove era stata trasportata la droga nella masseria di MU, sostenendo che egli era arrivato dopo che la droga era arrivata trasportata da altro soggetto e nascosta per la decisione di altri (Di GG). La presenza, quindi, non integrerebbe il concorso, nemmeno morale, nella detenzione della droga ai sensi dell'art. 110 99 cod. pen.. La sentenza impugnata, tuttavia, evidenzia che il ricorrente, lungi dall'essere presente passivamente, aveva interloquito in ordine al soggetto che avrebbe dovuto trasportare la droga;
a parte l'errore materiale contenuto nella motivazione (che indica la data del 29/6/2012 anziché quella del 26/9/2012), la conversazione intercettata contiene riferimenti a chi avrebbe dovuto trasportare lo stupefacente e alla necessità di acquistare una bilancia elettronica;
l'imputato faceva anche riferimento alla droga "appesa" e, alla fine, avvisava i correi dell'arrivo dei carabinieri. Le argomentazioni del ricorrente non mostrano affatto la manifesta illogicità dell'interpretazione adottata dalla Corte territoriale: da una parte, la circostanza che la droga fosse stata nascosta all'interno della mietitrebbia non escludeva affatto il suo successivo trasporto in altro luogo;
in secondo luogo, il collegamento tra l'acquisto della bilancia elettronica e il carico di droga che era stato occultato risulta evidente e pienamente comprensibile se si ritiene che l'occultamento della droga in quantità rilevante preludesse alla sua cessione in altro luogo e a più acquirenti;
il riferimento alla droga "appesa" è utilizzato per dimostrare in maniera, invero, eclatante che la presenza di VA non era - - affatto "passiva"; infine, la circostanza che VA fosse stato il primo ad accorgersi dell'arrivo dei carabinieri è davvero irrilevante, risultando significativa la sua reazione alla loro comparsa. Anche il secondo motivo di ricorso, concernente il delitto di cui al capo 21 dell'imputazione, è infondato. La sentenza impugnata evidenzia tre conversazioni rilevanti: quella in cui VA mostra preoccupazione per la presenza di un'autovettura "dal sindaco", cioè nell'abitazione utilizzata per essiccare e conservare la droga e quelle in cui lo stesso discute sulle modalità di tenere lontani i topi dalla droga "appesa" (così come era stata rinvenuta dai Carabinieri). Il ricorrente sostiene che l'errore sarebbe quello di dare per provato che i colloqui facessero riferimento alla droga che, molti giorni dopo, era stata sequestrata (i colloqui sono del 23/9/2012, il sequestro era stato operato il 9/10/2012); in realtà, si tratta di censura inefficace a dimostrare il travisamento dell'interpretazione: il dato oggettivo è costituito da conversazioni che fanno riferimento a droga in stato di essiccazione in una determinata abitazione e nel successivo sequestro dello stupefacente proprio in quell'abitazione (dove era stato rinvenuto anche il topicida oggetto dei colloqui); ciò era certamente sufficiente per l'affermazione di responsabilità, in mancanza di qualsiasi elemento di prova che dimostrasse che l'immobile era differente o che lo 100 stupefacente era un diverso quantitativo. Irrilevanti risultano, quindi, il fatto che la "casa del sindaco" non fosse nella disponibilità di VA e che egli non fosse stato sorpreso al suo interno: la frase dallo stesso pronunciata dimostrava che egli collaborava a qualcosa che avveniva in quella casa e i successivi colloqui che l'attività consisteva nella custodia ed essiccamento della droga e nei conseguenti tentativi di allontanare i topi. La diversità di trattamento nei confronti di HI ET non costituisce un parametro per ritenere manifestamente illogica la motivazione a sostegno della condanna. Anche il motivo di ricorso concernente la condanna per il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 è infondato. Si deve escludere che la condanna per la partecipazione all'associazione sia conseguenza esclusivamente di quelle per i due delitti fine: la Corte territoriale, da una parte enumera le caratteristiche oggettive che fanno ritenere che, tra i soggetti coinvolti, vi fosse un'associazione e che gli stessi non si limitassero a concorrere in singoli episodi di detenzione e spaccio;
dall'altra evidenzia che l'affectio societatis si traeva dalla diuturna frequentazione e dalla militanza mafiosa comune con Lo VO, nonché dalla consolidata reiterazione di affari criminali. Del resto, si deve ricordare che in tema di associazione per delinquere, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015 - dep. 21/10/2015, Prota, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010 - dep. 11/02/2010, Syndial e altri, Rv. 246441). Il motivo di ricorso relativo alla responsabilità di VA per i furti di bestiame sono infondati e, soprattutto, generici, limitandosi il ricorrente a sostenere l'insufficienza delle intercettazioni ambientali a provare la responsabilità nei delitti, al contrario ampiamente argomentata dalla sentenza impugnata. Con riferimento al delitto sub 27, si è già trattata la questione della inutilizzabilità delle dichiarazioni di IZ;
in ogni caso, come emerge dalla motivazione della sentenza, la responsabilità per quel furto di ovini era stata riferita dallo stesso imputato in un colloquio con OM del 24/5/2012 oggetto di intercettazione ambientale.
4.2. MA SE. 101 Il ricorso è fondato e determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. non appare affatto convincente in ordine In effetti, la motivazione all'identificazione certa perché è ovvio che il principio della colpevolezza "al di - là di ogni ragionevole dubbio" è pienamente operante di MA nello "scienziato". La debolezza dell'argomentazione della Corte territoriale sulla questione (pag. 225 sentenza appello) si coglie palesemente: lo "scienziato" si era recato il 26/6/2012 alla masseria di MU alla guida della Fiat 500 "nuova"; ebbene, MA si era recato venti giorni dopo alla guida di una Fiat 500 di nuovo modello acquistata qualche mese prima. Nella motivazione si rinviene subito una precisazione: "Fiat 500 nuova" può significare, secondo la Corte, sia "Fiat 500 di nuovo modello", sia "Fiat 500 nuova di fabbrica"; quindi, il riferimento presente nell'intercettazione poteva essere anche ad una Fiat 500 di nuovo modello ma di seconda mano. Si tratta certamente di precisazione ragionevole che, tuttavia, impone nell'ottica - dell'assenza di un ragionevole dubbio - di non considerare l'età della Fiat 500 come dato utilizzabile a carico dell'imputato. Resta, quindi, dato che lo scienziato si era recato alla masseria di MU con una Fiat 500 il 26/6/2012 e che MA si era recato alla stessa masseria con una Fiat 500 il 16/7/2012: come si vede, un dato sostanzialmente privo di pregnanza probatoria, tenuto conto della diffusione del modello di autovettura nel nostro Paese e della distanza temporale dei due accessi. Per di più, la sentenza ammette che la giustificazione di MA dell'accesso alla masseria di MU l'acquisto di formaggi potrebbe essere credibile, perché, appunto, MU produceva formaggi;
ritiene, però, la giustificazione sospetta, perché usata anche da HI in altra occasione: ma, appunto, con i sospetti non si raggiunge una certezza. Il secondo dato identificativo sarebbe costituito dalla circostanza che VA aveva riferito che lo "scienziato" aveva costruito una stalla per lui. MA, nell'interrogatorio, ha confermato l'appalto per la realizzazione della stalla, ma ha riferito che i lavori non erano stati finiti e che altre imprese erano subentrate;
inoltre, nello stesso colloquio si parlava di un arresto dello "scienziato" nel 1994, dato non corrispondente all'esperienza giudiziaria di MA. Un ultimo dato che la Corte evidenzia è l'età dello "scienziato", così come commentata da VA e RA: 60 anni. In definitiva, appare avventato il riferimento alla "granitica convergenza dei plurimi ed autonomi dati di identificazione dello scienziato in MA", così come 102 appare superficiale la considerazione in ordine ai motivi del mancato utilizzo del soprannome "lupiddu" con il quale MA era conosciuto e alla mancata menzione della sua recente carcerazione. - èOccorre, in definitiva, una nuova valutazione sul punto che, ovviamente, assorbente ed esime questa Corte dall'esaminare gli ulteriori motivi di ricorso all'esito della quale il giudice di rinvio confermerà il giudizio di identificazione soltanto se in grado di motivarla con una certezza "al di là di ogni ragionevole dubbio".
4.3. RA AN. Si è già affrontata la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni di IZ EP proposta nel primo motivo di ricorso;
il secondo motivo ripropone la questione dell'attendibilità del collaboratore di giustizia, effettivamente non risolta con specifico riferimento alle dichiarazioni svolte nei confronti di NG, ma resa sostanzialmente irrilevante dalla valutazione della loro importanza come sostanzialmente residuale (del resto, anche il Giudice di primo grado aveva qualificato il contributo di IZ come generico). Il ricorrente ripropone la tesi che i riferimenti a NG tratti dalle intercettazioni si giustificavano con i rapporti lavorativi ed amicali, sostenendo che essi non permettevano di inserire le conversazioni in un contesto associativo. In questa opera, tuttavia, sollecita questa Corte ad esaminare nel merito il contenuto delle conversazioni intercettate, senza affatto dimostrare la evidente illogicità dell'interpretazione adottata dal giudice di appello. Si veda, in primo luogo, la conversazione tra VA e RA del 16/11/2011, nel quale il primo riferiva delle informazioni che MU AL, leader del mandamento di SA EP, gli aveva chiesto su RI (BI): il ricorrente non nega che MU (nel racconto di VA) avesse commentato la persona di AN NG durante il discorso che VA stava facendo su BI, quindi oggettivamente collegando o meglio: contrapponendo - le- due persone nell'ambito del ragionamento, ma sostiene l'esistenza di un ragionevole dubbio che il riferimento a NG non fosse correlato al discorso su RI, potendo essere "un incidentale commento di cattivo gusto". - come sembra evidente w di dubbio privo di qualsiasi aggancioSi tratta w w oggettivo;
anzi, la motivazione mette in evidenza che il riferimento degli interlocutori alla nazionalità rumena della moglie di NG non era fine a se stesso, ma finalizzato a valutare l'affidabilità di NG nell'ambito associativo, perché la moglie "inizia a mettere tragedie". Con riferimento alla conversazione tra VA e OM EP del 103 22/11/2011, la sentenza affronta e smentisce l'ipotesi difensiva che la persona che NG aveva presentato fosse il suocero del boss CU (all'epoca latitante) e non il fratello (il ricorrente sostiene di avere ipotizzato che fosse "il fratello del suocero" di CU). Secondo il ricorrente, sarebbe frutto di congettura l'interpretazione secondo cui NG sarebbe stato destinatario delle "tragedie" che CU metteva in giro: ma è indubbio che i colloquianti facessero riferimento alla condotta di CU di "andare a prendere (le cose che raccontava) da E", mentre la vicinanza tra RI e CU era confermata da altro procedimento penale;
inoltre era indubbio che i due interlocutori facessero riferimento nel medesimo discorso a NG e a FA e che, avendo visto insieme NG e il fratello di CU, avessero concordato che "AN non aveva capito". Quanto, infine, al colloquio tra Lo AS e SI, il ricorrente si limita a porre il dubbio che il "AN" citato dagli interlocutori fosse NG: ma si tratta di un dubbio generico, cui i giudici di merito contrappongono valutazioni concrete (il riferimento a Piana degli Albanesi, la contrapposizione con RI). Il ricorrente censura, ancora, la sottovalutazione del dato - evidenziato nell'atto di appello che VA e OM EP, nell'elencare il numero - degli associati, ne avevano individuato solo uno a Piana degli Albanesi: ma le ipotesi formulate in sentenza non appaiono affatto illogiche. Il ricorso, invece, sembra tralasciare la sottolineatura in sentenza del "riconoscimento" immediato tra IN e NG in occasione della scarcerazione del primo, menzionato da RA e della collaborazione tra i due soggetti confermata dalla partecipazione all'incontro conviviale del 27/7/2012. Il ricorso è infondato anche quando censura la motivazione della sentenza impugnata per avere attribuito un ruolo operativo a NG all'interno dell'associazione criminosa. In effetti, il colloquio tra Lo AS e SI (pagg. 242 e ss.) giustifica l'attribuzione, da parte della Corte territoriale, a NG di un ruolo operativo che si affianca e concretizza la posizione di responsabile della famiglia di Piana degli Albanesi poiché i due interlocutori fanno riferimento alla funzione di "cerniera" rispetto alle decisioni assunte ai livelli più elevati e in quanto il motivo della trasferta di Lo AS a Piana degli Albanesi era di accompagnare una persona che doveva eseguire dei lavori per parlare con il "SA del paese" che, secondo SI, era sicuramente AN NG, anche se RI ("Bifaruni") voleva essere quello che prevaleva. La certezza manifestata da SI circa la prevalenza di NG rispetto a RI, secondo la sentenza, era conseguenza dell'influenza di IN dopo la sua scarcerazione. Anche per questo colloquio il ricorrente si limita ad instillare dubbi-sul tipo 104 -e adi lavori che il ragazzo doveva fare, sul luogo dove dovevano essere fatti rimarcare l'assenza di riscontri oggettivi: ma si tratta di considerazioni che non dimostrano la manifesta illogicità dell'argomentazione della Corte e delle deduzioni che dal colloquio sono fatte. Anche il quinto motivo di ricorso in punto di determinazione della pena e di diniego delle attenuanti generiche è infondato: la Corte territoriale ha condiviso la quantificazione della pena operata dal Giudice di primo grado in misura di poco superiore al minimo edittale (la pena minima per il delitto aggravato ai sensi del quarto comma è di anni nove di reclusione), giustificandola con il ruolo associativo assunto dall'imputato, niente affatto marginale;
si tratta di motivazione sufficiente anche per il diniego delle attenuanti generiche, rispetto alle quali il ricorrente non evidenzia alcuna circostanza specifica trascurata dal giudice.
4.4. MU OR. Il primo motivo di ricorso è infondato. Si deve preliminarmente osservare che la sentenza di appello è redatta per relationem quanto al materiale probatorio utilizzato, ampiamente esposto nella sentenza di primo grado, ma contiene una motivazione autonoma e niente affatto ripetitiva. In effetti, lo schema correttamente seguito dalla Corte territoriale è quello di esporre ampiamente il contenuto della sentenza appellata, di riportare con uguale ampiezza i motivi di appello e, infine di rispondere a tali motivi, senza ripetere per intero l'esposizione degli elementi di prova. Non è un caso che il ricorrente possa impostare il motivo di ricorso con riferimento alle singole captazioni utilizzate, perché la Corte le ha lette, ha preso atto della motivazione del giudice di primo grado, ha analizzato le specifiche censure mosse nell'atto di appello e ad esse ha dato risposta. Il motivo di ricorso, quindi, risulta generico quando lamenta che "si registrano poche ed irrilevanti conversazioni, del tutto avulse dal contesto criminale concreto anche in relazione alla possibile commissione dei reati scopo tipici dell'associazione mafiosa": argomentazione astratta, che non è certamente in grado di dimostrare il vizio di motivazione della sentenza e che, piuttosto, chiede a questa Corte di effettuare un giudizio di merito sul complesso della valutazione espressa dalla Corte territoriale, così da ritenere "insufficienti" gli elementi posti a base della condanna. Scendendo, invece, alle singole vicende, il ricorrente ripropone la tesi della decisività dell'esito negativo della perquisizione operata all'aeroporto di Palermo nei confronti di OM AL, in arrivo da New York, con il mancato 105 rinvenimento della lettera di referenze chiesta anche a MU AL per essere autorizzato al "trasferimento" nella famiglia mafiosa americana. Secondo il ricorrente, l'esito negativo dell'atto a sorpresa sarebbe un "elemento inconfutabile"; secondo la sentenza impugnata, invece, il mancato rinvenimento della lettera nulla toglie alla diretta attitudine probatoria del dialogo in ordine alla subordinazione associativa espressa da OM AL e alla rappresentatività esterna del mandamento esercitata da MU. L'argomentazione svolta in sentenza appare logica: da una parte l'esito negativo di una perquisizione non fornisce affatto certezza dell'inesistenza dell'oggetto o del documento cercato, ma solo della sua assenza nei luoghi o sulle persone oggetto della perquisizione, cosicché si può continuare a ritenere esistente il documento in presenza di altri elementi di prova di tipo differente;
dall'altra il ricorrente esprime la pretesa di "cancellare" dal quadro probatorio tutte le conversazioni intercettate, senza fornirne alcuna spiegazione: senza nemmeno ipotizzare, ad esempio, che si trattasse di conversazioni in cui le persone scherzavano o il cui contenuto era stato completamente travisato dagli inquirenti e senza fornirne una interpretazione differente. Il mancato coinvolgimento di MU AL nell'omicidio IT, poi, è utilizzato come argomento generico: non ogni omicidio di mafia richiede la partecipazione e il consenso dei rappresentanti dei mandamenti. Nei motivi aggiunti si censura la sentenza impugnata per non avere cercato un riscontro effettivo e concreto delle condotte addebitate a MU;
occorreva, infatti, verificare l'effettivo svolgimento di compiti direttivi e di risultati che dessero effettivamente prova di un ruolo superiore rispetto agli altri consociati. La sentenza, al contrario, evidenzia che il ruolo apicale è stato effettivamente esercitato per le investiture dei capi famiglia, per la collocazione nella nuova confederazione delle singole articolazioni territoriali, nella soluzione di questioni su aggiudicazioni di appalti e nella rappresentanza esterna del mandamento. Con riferimento alla contrapposizione tra NG e RI a Piana degli Albanesi, il ricorrente sostiene che la prevalenza del primo, attestata nella conversazione tra Lo AS e SI del 28/8/2012, è stata abusivamente attribuita all'intervento di MU, collegando due conversazioni distanti molti mesi (quella del 16/11/2011 in cui VA riferiva delle richieste di informazioni da parte di MU su RI e NG e, appunto, quella del 28/8/2012) e in assenza di ulteriori elementi: ma la deduzione svolta dalla Corte appare logica, perché la valutazione dei due personaggi non poteva che preludere alla scelta di uno dei due. 106 Nell'episodio dell'estromissione della ditta del De TT, il ricorrente rimarca un dato pacifico: che, cioè, non vi era alcuna prova di un intervento effettivo di MU nella vicenda;
ma la motivazione, dandone atto, evidenzia che la conversazione tra VA FR e RA ID, nella quale si preannunciava il coinvolgimento di MU, era ugualmente significativa perché esprimeva il vincolo di subordinazione gerarchica. Si tratta di motivazione logica: in effetti, il fatto che i due interlocutori ritenessero indispensabile ed inevitabile un intervento di MU esprimeva una procedura frutto della gerarchia che, quindi, era stata e sarebbe stata seguita in questioni di quel genere. Per quanto concerne la lettera di referenze, si è già osservato che il mancato rinvenimento del documento non elide affatto il ruolo manifestato operativamente da MU nella vicenda. Con riferimento all'estorsione ai danni di RA, non è esatto affermare che dalla conversazione intercettata fosse emersa soltanto la necessità di un coinvolgimento di MU: in realtà OM aveva già coinvolto "Totò", di cui attendeva la risposta;
quindi il ruolo svolto dall'imputato nella vicenda non era ipotizzato in via astratta, ma fotografato dal conversante in una fase in cui era in corso. Il ricorso non fa cenno all'intervento di MU nella vicenda dell'accesso ai pascoli della Montagna Petrusa, nella quale l'imputato aveva preso una decisione precisa cui SP ottemperava. - -In definitiva, la sentenza seppure utilizzando conversazioni intercettate non ha fondato la condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis comma 2 cod. pen. sulla base di "mere congetture interpretative di conversazioni intercettate", ma sulla base dei comportamenti concreti che dalle conversazioni emergevano. Anche il secondo motivo del ricorso principale, relativo al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 contestato al capo 19, è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la responsabilità di MU per la detenzione dei 13 kg. di marijuana nascosti nel mietitrebbia non deriva affatto soltanto dalla conversazione intercettata, nella quale i presenti venivano ascoltati commentare l'arrivo dei carabinieri, ma dall'impiego della sua masseria e del suo mietitrebbia per l'occultamento della droga e dalla presenza dell'imputato sul luogo immediatamente prima della fuga (sul posto erano stati rinvenuti la sua autovettura e il suo telefono cellulare ancora acceso); di conseguenza, è legittimo e inevitabile il richiamo ai principi in materia di concorso di persone nel reato: in effetti, il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale, 107 fermo restando l'obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017 - dep. 12/01/2018, Raduano, Rv. 271755); con riferimento alla detenzione di stupefacente, si è del resto affermato che il reato di favoreggiamento non è configurabile in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. 6, n. 2668 del 07/12/2016 - dep. 19/01/2017, Spera, Rv. 268973). Che, poi, lo stupefacente rinvenuto nella "casa del sindaco" oggetto dell'imputazione di cui al capo 21 fosse destinato al commercio e non al consumo personale dei soggetti coinvolti è ragionevolmente affermato dalla motivazione della sentenza, sulla base della quantità della sostanza e di precedenti episodi di cessione.
4.5. LO VO SE Il primo motivo di ricorso è infondato. Si è già argomentato, con riferimento alla lettera di garanzia da rilasciare a OM AL per il trasferimento a OS ST americana, sulla portata niente affatto decisiva del mancato rinvenimento del documento in occasione della perquisizione operata all'aeroporto di Palermo. Nel caso di Lo VO, fra l'altro, il coinvolgimento nella vicenda è ancora più accentuato ed evidenziato in dettaglio in sentenza (pagg. 280 e ss.), con passaggi del tutto ignorati dal ricorrente. Si tratta, in verità, dell'unica vicenda specificamente presa in considerazione nel primo motivo di ricorso, cui si affianca la considerazione che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IZ, cui la Corte territoriale attribuisce scarsa importanza, non avevano avuto idoneo riscontro. In realtà la sentenza mette in evidenza il dialogo del 21/3/2012 tra Lo VO e OM avente ad oggetto il ruolo dello "scienziato" (secondo l'imputazione, MA) e, soprattutto, la conversazione intercettata tra OM e VA del 27/2/2012, nella quale Lo VO veniva indicato con certezza, così come il ruolo di vice capo veniva attribuito allo stesso con chiarezza dagli interlocutori. Rispetto a questi elementi probatori, anche il quarto motivo aggiunto non è in grado di scardinare il ragionamento probatorio seguito dalla Corte. Il secondo motivo di ricorso, concernente la condanna per il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990, è infondato. 108 -Preliminarmente si deve sottolineare che l'assoluzione di Lo VO e di tutti gli altri imputati dal delitto contestato al capo 15 è conseguenza del mancato accertamento della capacità drogante delle piantine di cannabis indica che gli imputati avevano piantato in grande quantità; non a caso erano state rinvenute traccia della piantagione dismessa. Il Giudice menzionava espressamente il coinvolgimento di Lo VO nell'opera e sottolineava che "il gruppo degli operatori era coordinato e guidato da Lo VO EP, il quale si preoccupava di dare indicazioni e suggerimenti in ordine alla disposizione dell'impianto di irrigazione, al trasporto delle piante e al loro interramento, operazioni cui provvedeva assieme ai correi" (pag. 1801 sent. G.U.P.). Inoltre, l'assoluzione di MU AL dall'imputazione associativa non deriva soltanto dalla responsabilità per un unico episodio di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, ma anche dalla mancanza di prova di un'attività di direzione e coordinamento che, invece, viene contestata a Lo VO ed emerge dalle indagini. Pare sufficiente richiamare la motivazione sull'imputazione associativa svolta con riferimento alla posizione di VA FR. Nel primo motivo aggiunto si sottolinea la breve durata dell'associazione: come sottolineato dalla sentenza · la sua esistenza era stata falcidiata dai ma - reiterati sequestri operati dalla polizia giudiziaria. Del resto, si deve ricordare che ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, in quanto l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, occorrendo soltanto una partecipazione all'associazione pur se limitata ad un breve periodo (Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013 - dep. 09/05/2013, Bevilacqua e altri, Rv. 255914); analogamente, sotto il profilo soggettivo, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014 - dep. 06/05/2015, Buondonno e altri, Rv. 263698). Non vi è dubbio che la commissione di ripetuti reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può da sola costituire prova dell'integrazione del reato associativo, rappresentando al рій indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione, che però va accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa ed all'affectio societatis (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015 - dep. 08/06/2015, Bilacaj e altri, Rv. 264177): ma, nel caso di specie, l'accordo associativo era dedotto da indici oggettivi ben individuati e anche dalla circostanza che il gruppo criminale provvedeva all'intero "ciclo", dalla 109 coltivazione della cannabis, alla sua preparazione e confezionamento fino alla vendita, con la inevitabile necessità di un'organizzazione e un coordinamento (si pensi, ad esempio, alle attività necessarie per l'impianto e la coltivazione). Quanto al ruolo apicale, la sentenza sottolinea il coordinamento da parte di Lo VO delle fasi di attuazione dei reati fine, con la formulazione degli ordini per il trasporto della droga e la cura di quella custodita nella "casa del sindaco" e con la tenuta della cassa e la redazione dei conteggi per le operazioni di vendita: quindi un ruolo di dirigente e coordinatore. Nei motivi aggiunti ricorrente sostiene che tali ruoli sarebbero soltanto enunciati dalla motivazione, senza alcuna dimostrazione: al contrario, la lettura attenta dei singoli episodi contestati dimostra che si tratta di affermazione corrispondente a quanto emerso dalle indagini. Il secondo motivo aggiunto osserva che il capo dell'associazione avrebbe dovuto rispondere di tutti i reati fine consumati: al contrario, è ben possibile che alcuni reati ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 siano commessi da soggetti facenti parte di un'associazione per delinquere, che si dedicano autonomamente e al di fuori del vincolo associativo ad ulteriori attività illecite. Con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 17 (coltivazione di n. 190 piante di PA indiana sequestrate), il ricorrente si limita a sostenere la mancanza di una prova sufficiente della collaborazione di Lo VO all'attività di coltivazione: si tratta di censura generica, che non tiene conto della analitica ricostruzione dell'episodio e delle condotte e conversazioni che dimostrano il coinvolgimento dell'imputato presente nella sentenza (pagg. 283 e ss.). L'assoluzione di LD Di GG da parte del Giudice di primo grado non incide affatto sulla fondatezza della condanna di Lo VO, atteso che, al contrario di Lo VO e di MU EP, Di GG si era limitato a scambiare poche battute con Lo VO dopo l'arresto di LL e SP e il sequestro della piantagione e che, nei suoi confronti, mancavano elementi di riscontro all'ipotesi di coinvolgimento nella coltivazione (pag. 1817 sent. di primo grado). Risultano generici anche il quarto e il quinto motivi di ricorso principale, relativi all'affermazione di responsabilità per i delitti di cui ai capi 17 e 19 dell'imputazione: in effetti, la motivazione della sentenza descrive in dettaglio e in maniera del tutto convincente la condotta di Lo VO svolta per l'occultamento della droga successivamente sequestrata nella mietitrebbia nonché le conversazioni assolutamente esplicite dimostrative del pieno coinvolgimento nella gestione della custodia ed essiccatura della droga nella "casa del sindaco" dove venne successivamente sequestrata;
non può che ribadirsi che la 110 destinazione allo spaccio della droga prodotta emergeva dal quantitativo sequestrato e dal complesso delle indagini. Il terzo motivo aggiunto ripropone la tesi del necessario assorbimento dei reati sub 19 e 21 in quello di cui al capo 17: in verità, l'affermazione secondo cui "era logico ritenere che la detenzione della sostanza di cui ai capi 19 e 21 fosse il risultato della coltivazione di cui al capo 17" appare assai fragile, non potendosi affatto escludere che il gruppo avesse la disponibilità di altri luoghi di coltivazione (come quello che aveva dato origine all'imputazione sub 15). In ogni caso, l'ampia trattazione del motivo, comune ad altri imputati, nelle pagg. 601 e ss. della sentenza è del tutto convincente: si sottolinea la distanza temporale tra i vari episodi e si escludere motivatamente che i sequestri di settembre ed ottobre 2012 avessero origine dalla piantagione sequestrata nel mese di agosto 2012, di estensione assai ridotta. La sentenza esclude anche la possibilità di ritenere un assorbimento limitato ai capi 19 e 21 sulla base di un'intercettazione ambientale che impediva di ritenere che la droga sequestrata il 26/9/2012 (capo 19) fosse stata prelevata nella stessa mattina dalla "casa del sindaco" (capo 21).
5.1. RD OR CLASSE 1922 E RD OR CLASSE 1969. Il ricorso è infondato. La difesa sostiene che OM AL cl. 1922, pur avendo fatto parte della famiglia mafiosa di ON, non riveste più alcun ruolo all'interno di OS ST, interpretando il suo coinvolgimento nelle vicende da parte di terze persone ad un rispetto formale dovuto ad un uomo in età veneranda e che, in passato, aveva avuto un ruolo rilevante nella famiglia mafiosa;
secondo il ricorrente, l'imputato non aveva impartito ordini o inviato messaggi o imposto estorsioni o fornito direttive. Si tratta, in verità, di tesi che è sganciata dai risultati specifici delle indagini, che avevano dimostrato il ruolo dell'imputato nella "messa a posto" di RA, riconosciuto non soltanto dal nipote o dalle vittime dell'estorsione, ma dagli appartenenti della famiglia di Passo di Rigano e perfino dai mafiosi di New York che volevano garanzie per il passaggio del nipote a OS ST americana;
non capo del a caso, MU AL, prima di rilasciare le garanzie come mandamento, aveva chiesto il parere dell'anziano mafioso. La sentenza mette ulteriormente in evidenza che, pur impossibilitato a muoversi per l'età, OM AL classe 1922 manteneva le necessarie relazioni con il tramite del nipote EP. 111 Anche le censure mosse in ordine alla affermazione di responsabilità di OM AL classe 1969 sono infondate, oltre che generiche. Il ricorrente tralascia la conversazione intercettata nella quale l'imputato, insieme a OM EP, aveva commentato la vicenda dell'incendio del fienile con parametri di giudizio strettamente mafiosi, ritenendo necessaria la verifica dei rapporti con MU AL, alla guida del mandamento di SA EP. La sentenza, inoltre, ricorda i dialoghi intrattenuti dallo stesso imputato con MU AL nei quali lo stesso esprime appieno l'affectio societatis ed offre la sua disponibilità alle esigenze di OS ST anche dopo l'auspicato trasferimento alla mafia americana, offerta niente affatto rifiutata da MU: quindi una dichiarazione non astratta, ma costituente una disponibilità concreta ed attuale alle esigenze di OS ST. La sentenza, inoltre, ritiene attendibile il racconto del collaboratore IZ sulla partecipazione di OM alla preparazione dell'attentato a DO, con un giudizio argomentato e logico che le considerazioni del ricorrente non sono sufficienti a sconfessare.
5.2. RU GE. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La inutilizzabilità eccepita dalla difesa di SO riguarda esclusivamente il verbale illustrativo del 9/7/2008, del quale è stata verificata la parziale mancata registrazione per malfunzionamento dell'apparecchiatura digitale. Ebbene: come emerge dall'esposizione delle prove poste a base dell'affermazione di responsabilità utilizzate dal giudice di primo grado, la sentenza (pag. 318) evidenzia che, ad essere utilizzato era il verbale dell'interrogatorio dell'11/4/2013, mentre in nessun modo veniva menzionato il verbale del 9/7/2008. Non basta: avendo il ricorrente chiesto ed ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato, poiché l'inutilizzabilità dedotta non è certamente patologica, non vertendosi in tema di prova acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, il vizio non può essere eccepito. In effetti, per giurisprudenza costante di questa Corte, nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito (Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018 - dep. 23/05/2018, D'DR, Rv. 273345; Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013 - dep. 07/05/2013, Avallone e altri, Rv. 256038; Sez. U, n. 16 del 112 21/06/2000 - dep. 30/06/2000, Tammaro, Rv. 216246). Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata per aver rovesciato la corretta procedura logica ponendo come presupposto indimostrato - e non più da dimostrare - l'appartenenza di SO a OS ST e limitandosi a cercare conferme nella condotta dell'imputato. In realtà, la convinzione della fondatezza dell'accusa deriva, come dimostra la lettura della motivazione, dalle convergenti dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia, ritenuti attendibili (AT, ER, GU e ZZ), ricche di notizie e riscontrate in determinati particolari non secondari (ad esempio, la frequentazione della macelleria sita nei pressi del bar Johnny Walker riferita da GU, il legame coi NE di NI), che collocano l'imputato - individuato con certezza, spazzando via ogni dubbio derivante dall'esistenza di un omonimo mafioso di TA all'interno della medesima rete associativa.- Questi contributi dichiarativi si saldano con la comparsa di SO nell'indagine (che non riguardava TA) in relazione alle garanzie pretese dai mafiosi di New York per autorizzare il trasferimento a OS nostra americana di SO AL classe 1969, emergendo la figura di SO come garante conosciuto da tempo in quanto suo fratello viveva negli Stati Uniti. Come si vede, l'attività di "paciere" in una singola controversia non è affatto la condotta principale per giungere alla condanna. Quanto, poi, alla difformità di contenuto tra la verbalizzazione sintetica e la trascrizione degli interrogatori, il ricorso risulta privo di autosufficienza;
si deve, comunque, sottolineare che la Corte territoriale ha tenuto conto degli "accenti di insicurezza narrativa" di GU, ritenendoli una sorta di "vezzo lessicale" e non espressione di incertezza del ricordo. I restanti motivi, sia principali che aggiunti, sono già stati trattati e non necessitano di ulteriore valutazione.
6.1. CI SE. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente ripropone la considerazione secondo la quale la prova della sua partecipazione all'associazione mafiosa - contestata per gli anni dal 2010 al 2013 sarebbe fondata esclusivamente su un fatto episodico, la conversazione del 24/4/2012 tra SP e RA collegata alla questione dell'accesso ai pascoli della Montagna Petrusa;
ne conclude che quella questione è stata considerata l'unica rilevante ai fini della condanna. 113 La motivazione della sentenza impugnata risponde adeguatamente al corrispondente motivo di appello: in primo luogo sottolineando la differenza tra contestazione del reato permanente e prova dello stesso, che può essere tratta anche da un unico indicatore fattuale, purché compreso nell'arco temporale indicato nella contestazione;
in secondo luogo dimostrando che quella conversazione non riguardava esclusivamente la risoluzione del problema, ma coinvolgeva proprio la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa e il riconoscimento delle gerarchie e dei ruoli che si erano delineati;
in terzo luogo evidenziando altre conversazioni, in epoca differente, idonee a dimostrare la partecipazione a OS ST e il ruolo di SP. Che quello del 24/4/2012 fosse un summit mafioso al quale SP era stato ammesso è dimostrato in sentenza dalla circostanza che i telefoni cellulari erano stati lasciati nell'autovettura e dai commenti di SP sulla via del ritorno;
egli era consapevole di dovere agire come quadro intermedio, dovendo trasmettere ai subordinati le decisioni che i superiori avevano preso sulla questione. La sentenza evidenzia, altresì, che RA e SP discorrevano di questioni associative e che SP era a conoscenza della situazione precaria della famiglia mafiosa di TT;
ma, anche in questo caso, non si trattava di mere informazioni su una vicenda conosciuta, in quanto SP trasmetteva a RA la richiesta di incontro proveniente da IA, nel pieno rispetto delle gerarchie e dell'organizzazione. La sentenza menziona, poi, il colloquio del 14/3/2012 tra OM e VA, in cui SP veniva menzionato nel quadro della nuova struttura che si era venuta a formare e, ancora precedente, quello del 1/9/2011 tra SI LO e AT EP, dal quale emergeva che SP era già stato coinvolto per il problema costituito dall'inettitudine mafiosa di IA. Il quadro arricchito dalla proposta fatta a RA di una cena in luogo "sicuro", al riparo di ogni possibile intercettazione o avvistamento che coinvolga i rappresentanti del mandamento è, quindi, tutt'altro che "puntuale" ed - episodico: al contrario, dimostra una partecipazione effettiva prolungata nel tempo (se SI si era rivolto a SP prima del settembre 2011 per rappresentargli il problema costituito da IA, evidentemente SP aveva da tempo quel ruolo che la segnalazione presupponeva) e pienamente consapevole, nonché un ruolo niente affatto statico, ma dinamico. Risulta allora evidente che la circostanza che SP fosse un allevatore, forse anch'egli interessato ai pascoli della Montagna Petrusa, non muta il quadro: la motivazione della sentenza dimostra, sulla base del contenuto delle 114 intercettazioni, che quella questione era stata risolta con il metodo mafioso e nel pieno riconoscimento della gerarchia esistente, mentre il ruolo di SP era ben delimitato nel rappresentare gli interessi di una delle parti coinvolte ma soprattutto nel trasmettere ed eseguire le decisioni assunte. Il terzo motivo di ricorso è infondato: la motivazione in punto di quantificazione della pena e di diniego delle attenuanti generiche è adeguata e conforme ai parametri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. D'altro canto la Corte non ha ritenuto affatto la posizione di SP del tutto marginale, attesi i suoi contatti con i vertici del mandamento e il suo attivismo.
6.2. TE SE. Il primo motivo di ricorso è infondato. In verità l'intero motivo si muove sul filo dell'inammissibilità, in quanto ripropone considerazioni di merito censurando l'utilizzazione e l'interpretazione di determinate vicende e conversazioni intercettate e sostenendo la mancanza di prova dell'affiliazione di AT all'associazione mafiosa. In realtà gli elementi evidenziati complessivamente dalla motivazione sono numerosi e anche assai espliciti, tanto che la linea difensiva di un utilizzo del "viva voce" per far sentire i colloqui alla convivente SO e ingraziarsi con la stessa ne costituisce una implicita conferma. Si deve rilevare che la Corte territoriale non ha ritenuto decisivo il discorso tra VA FR e OM EP rispetto al quale la difesa dell'appellante aveva sollevato il dubbio che il "EP" di GI cui gli stessi facevano riferimento fosse proprio AT;
ha, invece, evidenziato tre elementi indiziari "forti" ritenuti probanti per ritenere sussistente l'affiliazione di AT: la regolazione mafiosa dell'accesso ai pascoli della Montagna Petrusa, la messa a posto dei RA e la designazione dei referenti mafiosi delle famiglie locali. Il ricorrente conferma la "lettura minimalista" della vicenda dei pascoli della Montagna Petrusa già segnalata dalla motivazione della sentenza: in effetti, valorizza soltanto il suo ruolo di "vaccaro" e di soggetto totalmente subordinato alle decisioni altrui, incompatibile con il ruolo di capo della famiglia mafiosa di GI;
ma la sentenza chiarisce come la portata della vicenda - che aveva visto due accessi di AT alla masseria di MU AL e un summit intermedio nel quale egli non era presente - sia molto più ampia: da una parte si era trattata della risoluzione di una questione con modalità tipicamente mafiose;
dall'altra era stata l'occasione per comunicare ad AT i nuovi assetti 115 associativi, che erano commentati da AT e OM sulla via del ritorno il 14/4/2012. Il brano riportato alla pag. 408 della sentenza è assolutamente esplicito nell'indicare la consapevolezza dei due interlocutori dei nuovi assetti e l'adesione ad essi, tanto che AT osservava che "ora dobbiamo essere tutti una cosa" e condivideva con OM l'analisi dei territori coinvolti. Non vi è dubbio che, dieci giorni dopo, la decisione di MU AL - di cui parlavano SP e RA era stata sfavorevole rispetto alle pretese di AT: ma ciò avveniva nell'ambito della nuova gerarchia, cosicché la vicenda era considerata una questione di minore importanza, essendo più importante trasmettere ad AT la direttiva di fare riferimento a SP o a RA. Quindi, osserva la Corte, non tanto un semplice allevatore, ma un "soldato" che accettava di tenere il suo posto, con la famiglia mafiosa di GI che doveva fare riferimento ai mandamenti di IC e di RE. A pag. 7 del ricorso, viene denunciato un ulteriore travisamento: la citazione di una conversazione non meglio precisata nella quale AT avrebbe espresso la propria affectio societatis parlando del sostegno da dare ai sodali detenuti. Il ricorrente lamenta che la sentenza non riporti gli estremi della conversazione, così rendendo impossibile la verifica dell'esattezza della citazione: ebbene, si tratta, come è facile verificare, della stessa conversazione del 1/9/2011 tra EP AT e LO SI trascritta alle pagg. 1689 e ss. della sentenza di primo grado (il brano riportato nella sentenza di appello è reperibile alla pag. 1697 della sentenza di primo grado). L'interpretazione del brano non sembra affatto "assolutamente gratuita", atteso che il riferimento ai sodali detenuti e all'aiuto da prestare loro è esplicito. Sempre restando a tale conversazione (che è collegata dalla sentenza al terzo elemento fondante l'affermazione di responsabilità, quello della designazione dei referenti delle famiglie), il ricorrente (pagg. 16 e 17) ripropone la circostanza che AT lasciava che la convivente SO ascoltasse le conversazioni per dare un'immagine "vincente" di sé": la sentenza valuta questo elemento, ma esclude, sulla base dell'analisi delle conversazioni, che le frasi pronunciate da AT fossero tutte millanterie. Quanto alla volontà di AT di tenersi distante da soggetti mafiosi, manifestata nel corso della conversazione con SI, già la sentenza di primo grado aveva sottolineato che il rifiuto riguardava determinati soggetti (come del resto lo stesso ricorrente ammette) e non l'intera associazione: il 116 riferimento, in particolare, era a IA TO e ad altri soggetti che SI aveva nominato;
ma AT condivideva il progetto di realizzare uno schieramento autonomo. Secondo il ricorrente, l'assoluzione dall'imputazione di estorsione ai danni di RA, già pronunciata in primo grado, avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad escludere anche la sussistenza del delitto associativo;
si lamenta, quindi, che la sentenza di appello si fosse limitata a richiamare la sentenza di primo grado (che affermava che l'episodio costituiva prova certa dell'appartenenza di AT alla consorteria), senza tenere conto dei rilievi difensivi. Si tratta di censura infondata: il richiamo alla sentenza di primo grado viene fatta nell'esposizione iniziale della motivazione della sentenza appellata;
la Corte, tuttavia, non condivide la valutazione del G.U.P., limitandosi ad osservare che l'assoluzione dall'estorsione ai danni del RA non priva di forza probatoria le residue emergenze, ritenute autosufficienti. Si deve aggiungere, in verità, che l'intero -episodio così come non dimostrava affatto analiticamente descritto nella sentenza di primo grado l'estraneità di AT alla compagine associativa, ma solo a quell'estorsione, posta in essere da OM. Con riferimento, invece, alla tentata estorsione ai danni dei fratelli RA, il ricorrente sottolinea che quell'episodio dimostrava che AT non intendeva partecipare alle attività illecite nelle quali altri personaggi volevano coinvolgerlo e richiama il passo della conversazione tra RA e EP OM nel quale il secondo riferiva del rifiuto di AT di procedere all'estorsione. - contrariamente a quantoIl tema è affrontato dalla sentenza impugnata sostiene il ricorrente che ha buon giuoco a sottolineare che ritrosia era stata temporanea ed era dettata dal timore della polizia ("stai attento che quelli hanno gli occhi addosso a noi!", pag. 411 sentenza), ma che AT aveva condiviso l'importo del "pizzo" che sarebbe stato chiesto ai RA. La Corte fornisce una giustificazione ragionevole alle dichiarazioni di IZ, che aveva affermato di non conoscere AT: il collaboratore gravitava sulla famiglia di MO. Il ricorrente sottolinea, tuttavia, che tale famiglia faceva parte dello stesso mandamento cui apparteneva quella di GI: si tratta di osservazione che non pare decisiva per dimostrare che le risposte negative di IZ con riferimento ad AT costituissero prova dell'estraneità di questi al sodalizio mafioso. 117 In definitiva, è infondata la censura conclusiva, secondo cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la rete di relazioni di AT era riconducibile ad interessi lavorativi o a rapporti di amicizia e che l'interessamento a questioni associative (come quelle esposte da SI) non comportava una partecipazione attiva al sodalizio, mostrando AT un pieno disinteresse: la sentenza sottolinea, al contrario, che l'imputato, da una parte mostrava l'affectio societatis (colloquio con SI, colloquio con OM), dall'altra forniva un contributo fattivo, contribuendo a risolvere questioni di interesse per il sodalizio (i pascoli della Montagna Petrusa) e ponendo in essere le condotte illecite oggetto principale dell'associazione (tentata estorsione ai danni di RA). Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. In primo luogo è palesemente infondata la censura preliminare concernente la mancata correlazione tra l'imputazione di cui al capo 13 e la condotta individuata dai giudici di merito: la fase finale del tentativo di estorsione si concretizzò in una richiesta fatta da EP OM a LI RA alla presenza di EP AT, che era rimasto seduto sull'autovettura, ma che RA aveva visto;
è evidente che non costituiscono elementi essenziali del fatto le parole effettivamente pronunciate in quell'occasione da OM. Si deve anche rilevare che l'argomento non è stato oggetto di un formale motivo di appello, cosicché esso non è utilizzato a fini processuali, ma nell'ambito della trattazione del merito dell'imputazione. Il prosieguo del motivo di ricorso, poi, censura nel merito la decisione della Corte territoriale, sollecitando espressamente una rivalutazione, in questa sede non ammissibile. Si deve soltanto rilevare che LI RA è testimone e che, di conseguenza, le sue dichiarazioni non necessitavano di alcun riscontro;
che, comunque, la Corte territoriale ha consapevolezza della parziale differenza delle dichiarazioni dei due fratelli RA e le ha giustificate con il timore rispetto al sodalizio mafioso ma anche con la ritrosia ad ammettere che essi avevano investito altri soggetti mafiosi per la mediazione estorsiva;
che la iniziale ritrosia di AT, come si è visto, è spiegata con il timore dell'intervento della polizia e che la tesi di una vera e propria costrizione di AT da parte di OM perché lo accompagnasse all'incontro con LI RA in ora antelucana non trova alcun riscontro nelle intercettazioni ambientali. Del resto, il ricorrente sostiene che AT non aveva in alcun modo contribuito al tentativo di estorsione: ma la "richiesta di informazioni" sui lavori di sbancamento del parcheggio che l'impresa dei RA avrebbe effettuata, accompagnata dall'avvertimento a RA di trovarsi di fronte al referente 118 mafioso di GI che agiva per comando di personaggi gerarchicamente superiori nonché dall'ammonizione a non "correre troppo" (pag. 1760 sentenza di primo grado) costituiva senza dubbio un'intimidazione. Non era, quindi, un caso che RA, parlando con OM EP, potesse vedere AT seduto sull'autovettura.
6.3. GI TO. Il ricorso è infondato. l'utilizzazione eIl ricorrente ripropone tutti i dubbi concernenti l'interpretazione del colloquio del 1/9/2011 tra SI LO e AT EP che la Corte territoriale ha esaminato e valutato. In particolare, quanto alla circostanza che la conversazione fosse stata fatta ascoltare anche a SO VI, la sentenza non oppone un onere della prova non assolto, come sostiene il ricorrente (il riferimento alla pag. 436 della sentenza, infatti, riguarda la posizione di SI LO), ma motiva ampiamente e in maniera del tutto logica sulla spontaneità delle esternazioni di SI, che si sfogava per la scelta di IA come capo della famiglia mafiosa di TT nonostante la sua incapacità; in particolare, la sentenza respinge motivatamente l'ipotesi formulata dalla difesa di una "messa in scena" da parte dei due interlocutori per far colpo sulla SO. Resta fermo che nessuna inutilizzabilità delle conversazioni intercettate deriva dalla circostanza che AT permettesse alla donna di ascoltarle: il tema è appena accennato dal ricorrente (pag. 13 ricorso), ma motivatamente smentito dalla sentenza sulla base della giurisprudenza di questa Corte. In definitiva, esattamente la sentenza esclude la necessità di riscontri, ai sensi dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., alle informazioni fornite dai due conversanti, sulla base del costante insegnamento di questa Corte. Quanto alla certezza che il soggetto di cui SI e AT parlavano fosse TO IA, il ricorrente pone l'accento su uno dei cinque elementi identificativi individuati dalla sentenza (pag. 423): la contrapposizione tra i IA e i RA all'interno della famiglia mafiosa di TT;
ma il ricorrente male interpreta il riferimento alle acquisizioni giudiziarie: in effetti, per valutare il discorso tra SP e RA, nel quale si parlava di tale contrapposizione, non si può fare riferimento alle sentenze irrevocabili, perché ovviamente non è questo il criterio di giudizio adottato da soggetti appartenenti a OS ST;
di conseguenza, l'assoluzione definitiva di IA EP dall'imputazione associativa evocata dal ricorrente non esclude che, nell'ambito di quel processo, fosse stata contestata la predetta contrapposizione IA RA di cui SP e RA parlavano sulla - 119 base delle loro informazioni. In definitiva, le "acquisizioni giudiziarie" alle quali fa riferimento la sentenza non sono necessariamente "sentenze di condanna irrevocabili", ma fatti emersi in processi che avevano trattato della vicenda. La sentenza prende in considerazione anche il dato mancante, cui fanno riferimento SI e AT, dell'attentato al padre di IA, ipotizzando che si trattasse di evento non denunciato. Il ricorrente ripercorre le vicende del padre (prima emigrato negli Stati Uniti, poi espulso per l'Italia e ivi arrestato) che non pare sufficiente ad escludere che si trattasse del soggetto oggetto dell'attentato, che poteva essere stato eseguito in epoca anteriore all'emigrazione. Viene, poi, evidenziata la circostanza che una indagine parallela svolta a carico di IA fosse stata chiusa con decreto di archiviazione: dato ovviamente non decisivo. -Il ricorrente palesemente sollecitando questa Corte ad esprimere una valutazione di merito - ribadisce l'insufficienza dei dati evidenziati dalla sentenza per giungere all'affermazione di responsabilità, sottolineando, in particolare, la mancanza di prova di un contributo concreto e fattivo di IA all'associazione criminosa: ma la motivazione della sentenza impugnata valuta anche questo aspetto, segnalando, da una parte, il ruolo assunto di coordinatore della famiglia mafiosa di TT, cui corrisponde la necessità di rapportarsi con i livelli superiori (la richiesta di un appuntamento con RA, al quale vuole partecipare anche SP), dall'altra la mancanza di necessità della commissione di reati fine. Inoltre, emerge la distinzione tra una inattività del soggetto e una inettitudine dello stesso a svolgere il ruolo che gli è stato assegnato: SI, infatti, si lamentava della mancata raccolta di fondi per i sodali detenuti, sottolineando che IA aveva cominciato "a fare tutto a modo suo"; tale incapacità, secondo la motivazione della sentenza, aveva indotto i responsabili del mandamento a proporre l'affiancamento di altri soggetti al giovane responsabile. Tutto ciò, però, non permette di ritenere che quello di IA fosse un mero status privo di qualsiasi riscontro fattivo, ma soltanto che secondo il - giudizio degli associati le cui conversazioni erano state ascoltate il suo attivismo a favore dell'associazione nel ruolo che gli era stato assegnato (in contrapposizione ai RA) non era apprezzato ed anzi, era severamente criticato. 120 7.1. LO AS AN Il primo motivo di ricorso è infondato. La motivazione della sentenza impugnata non appare illogica nel confermare l'esclusione dell'aggravante della premeditazione e, contestualmente, nel ritenere la sussistenza del concorso morale di Lo AS nell'omicidio di IT;
o meglio: si potrebbe discutere dell'esattezza dell'esclusione dell'aggravante che, tuttavia, non costituisce oggetto di impugnazione. In effetti, il punto di partenza del ragionamento della Corte territoriale è che la conoscenza dell'altrui progetto omicidiario e la manifestazione preventiva della disponibilità a provvedere all'occultamento del cadavere costituisce agevolazione del delitto e rafforzamento dell'altrui progetto omicidiario e integra, quindi, il concorso morale nell'omicidio; quindi, la mera attività di occultamento del cadavere (non contestata) non avrebbe permesso, di per sé, di ritenere sussistente il concorso morale nell'omicidio mentre se come ipotizzato e ritenuto in sentenza tale condotta era stata preventivamente offerta a coloro che avrebbero dovuto eseguire l'omicidio, gli esecutori materiali sarebbero stati rafforzati nel proposito criminoso. Si tratta di corretta impostazione della questione, tenuto conto che, ai fini della configurazione del concorso morale è sufficiente l'incidenza dell'opera dell'istigatore sul determinismo psicologico dell'autore materiale, anche solo rinsaldando il proposito criminoso di quest'ultimo (Sez. 5, n. 47052 del 06/05/2014 - dep. 13/11/2014, Acanfora, Rv. 261303), fermo restando che la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. 1, n. 5631 del 17/01/2008 - dep. 05/02/2008, Maccioni e altri, Rv. 238648); ovviamente, poiché il concorso morale presuppone un'effettiva influenza sull'autore materiale del fatto, perché sussista è necessario che l'adesione o la giustificazione del fatto criminoso sia manifestata in presenza dell'autore materiale del reato, prima che questi lo commetta, rafforzandone il proposito criminoso (Sez. 3, n. 23916 del 26/03/2003 - dep. 30/05/2003, PM in proc. SI, Rv. 224771). Il ricorrente non contesta questa impostazione;
sostiene, però, che gli 121 elementi indicati nella motivazione non permettono di ritenere provata la manifestazione della preventiva disponibilità di Lo AS ad occultare il cadavere della persona che sarebbe stata uccisa: ma la lettura attenta e coerente del contenuto dell'intercettazione ambientale, che aveva registrato l'arrivo della autovettura condotta da IZ contenente il cadavere da occultare e la reazione di Lo AS, unitamente alla valutazione logica della circostanza che OM non aveva avuto dubbi a dare l'indicazione a IZ di recarsi a quell'ovile, benché distante dal luogo di consumazione dell'omicidio, condotta da cui si poteva dedurre che egli contava sulla pregressa manifestata disponibilità di Lo AS, appaiono convincenti e non forzano affatto il dato oggettivo. In effetti il ricorrente, scendendo all'analisi della conversazione intercettata, pone l'accento sullo stupore di Lo AS nel vedere arrivare l'autovettura e sulla sua impreparazione: ma si tratta di elementi valutati dalla sentenza, che dimostra che il disorientamento manifestato in un primo momento derivava dal fatto di non essere stato avvisato del giorno e del momento in cui il "carico" sarebbe arrivato ed era accompagnato dalla evidente consapevolezza di cosa fosse trasportato, tanto che Lo AS aveva voluto subito sapere se all'interno vi fosse solo un cadavere o ve ne fossero due, e aveva mostrato di capire che "tutte le cose erano già state fatte", che, cioè, l'omicidio era già stato compiuto, e di comprendere perfettamente cosa fare, cioè di mettersi all'opera per occultare il cadavere. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato e generico. In effetti, gli elementi evidenziati dalla sentenza impugnata a conferma della partecipazione di Lo AS all'associazione mafiosa sono numerosi e precisi, in conseguenza della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La sentenza individua tre elementi pregnanti indicativi dell'appartenenza all'associazione: l'aiuto prestato al latitante CU, confessato dallo stesso imputato, il concorso nell'omicidio di IT e nell'occultamento del cadavere, condotte inserite nell'ambito mafioso, e la collaborazione con IN nell'ambito della nuova "linea associativa" che si andava affermando. Quest'ultimo aspetto è stato ampiamente arricchito dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed è colmo di fatti specifici e di riscontri. Le considerazioni del ricorrente non sono affatto in grado di scardinare la motivazione della sentenza: quando sottolinea che Lo AS non era stato coinvolto nelle indagini che avevano portato all'arresto di CU, atteso che si tratta di elemento valutato dalla Corte territoriale, che sottolinea che lo stesso imputato si vantava di essere in grado, per la sua abilità criminale, di sfuggire "a cinquecento sbirri"; quando contesta la partecipazione all'omicidio IT, per 122 quanto già evidenziato;
quando nega genericamente la natura mafiosa dei rapporti con RO CA e IN TO, ampiamente approfonditi dalla sentenza sulla base delle nuove prove raccolte.
8. NO TO Il ricorso è infondato salva la questione relativa al diniego della continuazione. Occorre preliminarmente osservare che la sentenza di secondo grado ha pienamente rispettato gli obblighi posti a carico del giudice di appello che riforma la pronuncia di assoluzione di primo grado: quello di rinnovazione della prove dichiarative, effettuato ampiamente e con un notevole arricchimento del materiale probatorio rispetto a quello disponibile per il giudice di primo grado;
e quello di motivazione rafforzata, essendo l'ampia motivazione tesa ad evidenziare l'illogicità dei dubbi espressi dal Giudice dell'udienza preliminare e a dimostrare anche sulla base del nuovo materiale probatorio disponibile - che - tali dubbi non erano consentiti. Si è parlato dei dubbi per rimarcare un dato: il Giudice dell'udienza preliminare non aveva affatto negato che molti associati attendessero con ansia la scarcerazione di IN e auspicassero un suo intervento risolutore, né che fosse in corso una "ristrutturazione" all'interno dei mandamenti e delle famiglie interessate dall'indagine, in corso già prima di tale scarcerazione ad opera di MU AL, né, ancora, che IN si fosse nuovamente immerso nell'ambiente mafioso di cui faceva parte e in relazione al quale era stato condannato per partecipazione ad associazione mafiosa ed aveva scontato una pena severa;
piuttosto dubitava che il progetto di ristrutturazione giungesse ad ipotizzare una confederazione con a capo il mandamento di RE (di cui IN faceva parte) e che l'imputato avesse attivamente provveduto alla realizzazione di tale progetto. I dubbi come si vede, "limitati" sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo derivavano principalmente dal contenuto delle dichiarazioni di IZ, dall'interpretazione di alcune conversazioni intercettate, tale da non ritenere certi i riferimenti a IN IN nonché dalla mancanza di una prova effettiva dello svolgimento del ruolo apicale di questa nuova confederazione da parte dell'imputato. Tutti questi nuclei probatori sono stati coinvolti dalla revisione operata dalla Corte territoriale con un'analisi convincente ed approfondita, che addebita alla motivazione della sentenza di primo grado di non avere proceduto ad una lettura 123 organica del coacervo probatorio. Con riferimento alla creazione della "confederazione" tra mandamenti, il punto di partenza è costituito dall'esplicito riferimento, fatto da OM nel parlare con VA il 14/3/2012, al passaggio di IC a SA EP. La vicenda della risoluzione della controversia della Montagna Petrusa, oggetto della conversazione del 14/4/2012 tra OM e AT, fa emergere con assoluta certezza il riferimento allo IN, come lo stesso Giudice di primo grado confermava. La sentenza di appello supera in maniera convincente il dubbio del G.U.P. sull'effettivo oggetto della conversazione, anche correlando l'intercettazione a quella di dieci giorni dopo tra RA e SP. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione (pag. 542) è ampia nell'argomentare che l'autore della frase secondo cui tutti dovevano essere "una cosa sola" era IN, smentendo le due ipotesi alternative, che il riferimento potesse essere al padre di questi o a MU AL. Il collegamento con la riunione del 16/11/2011 immediatamente successiva alla scarcerazione di IN conferma il quadro, così come l'incontro a RE del 24/4/2012 tra RA, MU e SP. Il colloquio del 27/2/2012 conferma il ruolo di RA come vice capo mandamento nell'ambito del rafforzato mandamento di RE. Le nuove risultanze probatorie emerse a seguito della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale vengono correttamente ritenute riscontri al ruolo assunto da IN in conseguenza del completamento dell'operazione di ristrutturazione: i riferimenti al personaggio che è "uscito" e che ora "mantiene il pugno", contenuti nella conversazione del 16/6/2012 tra Lo AS e VA, i contatti tra Lo AS e IN per svolgere la funzione di rappresentanza esterna svolta dal primo a favore del secondo, i riferimenti a OT come collaboratore di IN, i rapporti con PP, i contatti con CR e RA, i commenti tra SI e Lo AS sull'attivismo di IN. In definitiva, la sentenza tiene conto dei dubbi del Giudice di primo grado, li supera in maniera convincente, arricchisce il quadro probatorio e valuta anche gli elementi evidenziati dalla difesa dell'imputato (la vicenda del dialogo dei fratelli OM nell'agosto 2011). Il terzo motivo di ricorso è parzialmente fondato. In effetti, il diniego della continuazione tra le condotte oggetto della precedente sentenza di condanna e quelle analizzate nella presente sentenza appare assolutamente illogica. La sentenza rimarca lo iato profondo di tipo cronologico ed aggiunge che "la progressione carrieristica deriva dal deliberato sfruttamento delle sopra 124 specificate condizioni favorevoli, intervenute solo dopo la scarcerazione dello IN e non preventivabili dallo stesso al momento dell'originaria adesione associativa"; ammette, però, che non si poteva escludere che IN avesse una "soggettiva aspirazione dirigenziale". Si tratta di valutazione astratta. Questa Corte ha affermato che il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo sodalizio (Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011 - dep. 25/10/2011, Rinzivillo, per Rv. 251364). Nel caso in esame, il profondo iato temporale è, appunto, caratterizzato da una lunga detenzione, al termine della quale, come si è visto, IN si era nuovamente immerso in quell'ambiente mafioso di cui faceva parte;
il suo attivismo immediatamente successivo alla scarcerazione, ovviamente, non era frutto di una nuova adesione, ma della partecipazione all'associazione mafiosa deliberata per sempre, secondo gli schemi delle associazioni di stampo mafioso "classiche". Né quanto avvenuto poteva dirsi "non preventivabile" da IN che, al contrario, aveva evidentemente preventivato tutto quanto avrebbe potuto realizzare al termine dell'espiazione della pena;
che, poi, le condizioni fossero favorevoli per la realizzazione del progetto di cui si è parlato e per l'assunzione di un ruolo apicale da parte dell'imputato è un "di più" che, comunque - come ammette la stessa motivazione corrispondeva alle aspirazioni dell'associato fin - dall'adesione. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio limitatamente al diniego della continuazione, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.
9.1. MU SE. Il ricorso è infondato e, spesso, al limite dell'inammissibilità. Si richiama a quanto osservato con riferimento alle posizioni di Lo VO EP e di VA FR per i temi dell'esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e dell'impossibilità di far rientrare la condotta degli imputati in un mero concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 alla luce degli elementi oggettivi 125 evidenziati dalla sentenza impugnata. Che non si trattasse di associazione costituita per commettere condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 309 cit. di lieve entità si desume non solo dalla quantità di sostanza trattata, ma dall'assenza assoluta di prova di episodi di piccolo spaccio. Le censure alla condanna per il delitto di cui al capo 17 sono manifestamente infondate: le intercettazioni non si limitavano a dimostrare la presenza di MU EP nei luoghi in cui era stata rinvenuta la piantagione ma, al contrario, dimostravano il suo concreto interessamento nella coltivazione;
il ricorrente tralascia di considerare le conversazioni intercettate nei giorni precedenti l'intervento dei Carabinieri, che dimostravano che Lo VO e EP MU si occupavano della coltivazione che successivamente sarebbe stata sequestrata: MU, in particolare, aveva provveduto alla concimazione delle piante. Generico e manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso relativo al capo 19: MU EP era osservato mentre metteva in atto i preparativi per lo spostamento dello stupefacente, era stato incaricato del trasporto da Lo VO insieme a IC e aveva materialmente posizionato i sacchi all'interno della trebbiatrice dove sarebbe stata rinvenuta dai Carabinieri. Analoga valutazione deve essere fatta per le censure mosse alla condanna per il delitto di cui al capo 21: risultava evidente che lo stupefacente essiccato e custodito nella "casa del sindaco" non fosse destinato al consumo personale: comunque, sul punto la sentenza è adeguatamente e logicamente motivata. Il motivo di ricorso relativo alla condanna per il delitto di ricettazione è infondato: la sentenza dimostra che era MU ad essere in possesso del ciclomotore di provenienza furtiva, abbandonato nel momento della fuga in occasione dell'irruzione dei Carabinieri. La motivazione fa correttamente riferimento alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016 - dep. 14/12/2016, TA, Rv. 268713), cosicché, in definitiva, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016 - dep. 07/12/2016, Agyemang, Rv. 268643). Del resto, l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009 - dep. 30/03/2010, Nocera, Rv. 246324). 126 Nel trattare la posizione di Lo VO EP si è già affrontata la prospettazione del possibile assorbimento tra i reati sub 17, 19 e 21. La sentenza appare adeguatamente motivata con riferimento alla misura della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
9.2. RR DI MA. Il motivo di ricorso concernente la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti è infondato. La sentenza motiva adeguatamente sulla circostanza che, nella collaborazione prestata ai reati fine, Di GG dimostrava collaborazione e sintonia con i correi e ottemperava alle direttive di Lo VO, dimostrando una evidente affectio societatis. Occorre ancora sottolineare che l'assoluzione di tutti gli imputati dal delitto di cui al capo 15 non deriva dall'inesistenza della piantagione, ma dall'impossibilità di verificare la presenza di principio attivo nelle piantine che erano state sradicate: la sentenza di primo grado (pag. 1799) dimostra che Di GG era pienamente operativo nelle operazioni di coltivazione;
quanto all'assoluzione dal delitto di cui al capo 17, la stessa sentenza di primo grado osservava che Di GG si trovava sul posto insieme a Lo VO poco dopo il sequestro delle 190 piante ed esprimeva rammarico per la perdita delle piante (pag. 1816), ciò dimostrando che egli conosceva l'esistenza della piantagione, pur non essendovi prova che ad essa avesse concorso. In definitiva, gli elementi di fatto che emergevano dalla motivazione relativa alle due assoluzioni confermavano la stretta vicinanza di Di GG al gruppo criminale e, in particolare, a Lo VO. Anche il motivo di ricorso relativo al diniego delle attenuanti generiche è infondato. La Corte territoriale ha preso atto della mancanza di qualsivoglia dato positivamente valutabile e ha sottolineato la pericolosità sociale del soggetto. Le considerazioni del ricorrente sono generiche e in nessun modo dimostrano l'illogicità della decisione.
9.3. IC RO Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente propone alcune questioni che sono già state trattate con riferimento ad altre posizioni e per le quali si richiama la relativa motivazione: l'assoluzione di MU AL dall'imputazione associativa, la breve durata 127 dell'associazione, l'assorbimento dei reati sub 19 e 21: su quest'ultimo punto si deve sottolineare che anche il giudice di primo grado non aveva ritenuto che le due imputazioni riguardassero un unico reato. Si deve ancora ricordare quanto osservato con riferimento all'assoluzione di tutti gli imputati con riferimento alla piantagione contestata al capo 15: erra il ricorrente nel sostenere che le condotte, pur non costituenti reato, siano irrilevanti ai fini di provare l'esistenza dell'associazione per delinquere, atteso che esse dimostravano la piena collaborazione del gruppo, sotto le direttive di Lo VO, nella coltivazione di una piantagione di cannabis indica, dalla quale qualcuno dei soggetti si aspettava un ricavo di quattro milioni di euro (pag. 1796 sent. primo grado). L'esistenza dell'associazione per delinquere è ampiamente dimostrata dalla sentenza impugnata: si deve ricordare che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso. Il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo (da ultimo, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018 - dep. 23/04/2018, Canale e altri, Rv. 273008); d'altro canto, per la configurabilità dell'associazione non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013 - dep. 20/11/2013, P.G., Corso e altri, Rv. 258165). Il ricorrente pone l'accento sul tentativo della sentenza di dimostrare l'esistenza di più episodi, presupponendo che l'esistenza di un unico episodio non permetterebbe nemmeno astrattamente di configurare il reato associativo: ma, al contrario, la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015 - dep. 08/03/2016, Venere, Rv. 266710). L'insistenza sull'assoluzione di MU AL non risulta decisiva: in effetti, si può parlare di contraddittorietà di giudicati, ma soltanto di una non 128 valutazione delle singole posizioni in concreto, così come è richiesto al giudice del merito: al contrario, è astratta la tesi secondo cui la posizione di MU AL e di RO IC fossero identiche. Anche il motivo di ricorso relativo al diniego delle attenuanti generiche è infondato. Il fatto che IC fosse mero partecipe è, ovviamente, valutato fin dalla formulazione dell'imputazione, differenziata per Lo VO rispetto agli altri associati;
come è noto, l'incensuratezza dell'imputato, per dettato legislativo, non è da sola motivo di concessione delle attenuanti generiche.
9.4. OC OR. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente deduce una parziale e travisante lettura delle intercettazioni ambientali da parte della Corte territoriale, che non avrebbe colto alcuni passaggi delle conversazioni dai quali emergerebbe che CC aveva ricevuto le pistole da mostrare a MU AL immediatamente prima di mostrarle allo stesso e allo zio Lo VO all'interno dell'autovettura. In primo luogo, la stessa descrizione della condotta di CC da parte del ricorrente dimostra che la detenzione della pistola risaliva ad un momento precedente a quello dell'esposizione: infatti, egli aveva cercato di vedere MU a casa sua, ma successivamente aveva incontrato Lo VO in un altro luogo;
quindi aveva portato le armi da un luogo ad un altro. Il ricorrente sostiene che la frase pronunciata dall'imputato "e gli dico: se non li vuoi stasera, me li lasci a me prima li dobbiamo provare" dimostra che le armi erano state consegnate dal venditore a CC immediatamente prima;
in verità, non sembra affatto che la frase sia dimostrativa in maniera inconfutabile di questa ricostruzione, né il mancato rinvenimento delle pistole in sede di perquisizione dimostra la restituzione delle pistole al fornitore. Per di più, nella stessa conversazione intercettata si rinviene un'altra frase pronunciata da CC, in risposta all'osservazione di Lo VO secondo cui le pistole dovevano essere provate: CC rispondeva "io le ho provate" (pag. 2032 sent. primo grado), risposta che indicava un possesso che risaliva ad un determinato periodo precedente. In definitiva, il vizio motivazionale non pare affatto provato. Il secondo motivo di ricorso è in fatto e sollecita espressamente questa Corte a rivalutare nel merito il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di appello: si deve soltanto osservare che la motivazione della decisione è esistente e appare logica;
del resto, la valutazione dell'episodio come assai 129 grave non pare affatto arbitraria.
9.5. LO OV Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le intercettazioni poste a base della sentenza di condanna per i furti di bestiame non erano state disposte con riferimento a tale reato, ma nell'ambito di indagine concernente l'associazione per delinquere di stampo mafioso, quindi del tutto legittimamente, e sono state utilizzate nell'ambito dello stesso procedimento nel quale sono state disposte. D'altro canto, anche a volere sostenere che la diversa tipologia dei reati rispetto a quelli per cui era stata disposta l'intercettazione possa far ritenere il procedimento per furto aggravato "diverso da quello nei quali è stata disposta" (art. 270, comma 1, cod. proc. pen.), non si pone una questione di utilizzazione delle conversazioni, essendo contestati reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono generici, privi di autosufficienza e totalmente in fatto e sollecitano palesemente una rivalutazione nel merito della condanna. In realtà, la prova costituita dai colloqui intercettati di contenuto - è affiancata dallechiarissimo e nei quali ON era certamente presente - denunce delle persone offese, di cui il ricorrente deduce l'inattendibilità con riferimento alla tardività della denuncia di furto. Con riferimento ai delitti di cui ai capi 25 e 25 il ricorrente sostiene che si sarebbe trattato di reati impossibili, in quanto la polizia giudiziaria monitorava quanto avveniva: tesi palesemente insostenibile, tenuto conto che i bovini erano stati effettivamente sottratti ai loro proprietari. Il motivo di ricorso relativo al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena è infondato: la motivazione su tali decisioni è ampia e logica e tiene conto della gravità dei delitti, "tali da mettere in ginocchio anche avviate aziende zootecniche", come osserva la sentenza impugnata, nonché della professionalità nei furti mostrata dal ricorrente.
9.6. BU TI Il ricorso è inammissibile. In maniera del tutto generica il ricorrente si limita ad affermare che la condanna subita non era conforme al titolo di reato contestato: affermazione che non tiene conto del diligente calcolo della pena contenuto in sentenza e della adeguata valutazione di tutti gli elementi utili alla decisione.
9.7. AL AN e AM OV AR 130 Entrambi i ricorsi sono infondati. Il primo motivo di ricorso formulato dalla difesa dell'imputato LL è manifestamente infondato. La difesa sostiene che, poiché la violazione commessa da LI ID era sanzionata in via amministrativa e non costituiva reato, la condotta posta in essere da LL non integrava il delitto contestato, trattandosi di "omissione di carattere amministrativo, ovvero fonte normativa non riconducibile a quelle tassativamente indicate dalla norma penale". - che l'art. 323 cod. pen.Il ricorrente confonde la natura della fonte individua nella legge o nel regolamento con la natura della sanzione che avrebbe dovuto essere comminata al contravventore, natura che la fattispecie incriminatrice non chiede affatto essere di natura penale. Anche la contestazione relativa all'esistenza del dolo intenzionale da parte dell'imputato risulta manifestamente infondata: il ricorrente sostiene che LL non avesse conoscenze in materia di violazione del Codice della Strada ma, al contrario, l'intero episodio dimostra eloquentemente che egli era consapevole della violazione commessa da RA ID e della sanzione da comminare. Come ammette lo stesso ricorrente MM nel primo motivo di ricorso, la circostanza che l'imputato fosse fuori servizio in occasione del controllo su strada operato nei confronti di RA ID dalla pattuglia di cui faceva parte LL non è affatto decisiva per la responsabilità nel reato contestato, attesa la condotta istigatrice nei confronti del collega ritenuta dalla sentenza impugnata. Il ricorrente ripropone la distinzione tra una "istigazione" e una "raccomandazione o segnalazione", sostenendo che MM si sarebbe limitato al secondo comportamento: ma avanza questa prospettazione sulla base di una ricostruzione del fatto differente da quello adottata dalla Corte territoriale, in particolare sostenendo che LL aveva già deciso di non elevare la contravvenzione nei confronti di RA ID nel momento in cui aveva parlato al telefono con MM. Del tutto ragionevolmente, la sentenza dimostra il contrario: in primo luogo segnalando che era stato MM a telefonare a RA ID che, poi, aveva passato l'apparecchio cellulare a LL, fatto che dimostrava l'iniziativa dell'imputato; in secondo luogo ricostruendo il colloquio tra i due militari nel senso di un accordo raggiunto durante la conversazione. Il fatto che LL, per primo, avesse fatto riferimento ad un "aiuto" a RA ID non dimostra affatto il contrario, tenuto conto, appunto, che la telefonata effettuata da MM al contravventore per parlare con il carabiniere che stava eseguendo il controllo costituiva una evidente pressione nei confronti di questi;
inoltre, la 131 sentenza evidenzia che, al termine del breve colloquio, MM aveva ringraziato LL per non avere contestato la contravvenzione a RA ID, circostanza che dimostra che era MM ad avere chiesto l'aiuto al collega. Il secondo motivo di ricorso della difesa di MM è altrettanto infondato. La valutazione da parte della Corte territoriale in ordine all'impossibilità di ritenere la condotta di particolare tenuità risulta motivata logicamente;
fra l'altro, la sentenza mette in evidenza che i due militari dimostravano di essere adusi o, almeno, disponibili ad "aiuti" agli amici. Il terzo motivo del ricorso di MM è infondato. Il ricorrente sostiene che il Giudice dell'udienza preliminare aveva erroneamente applicato i limiti edittali più alti introdotti dopo il fatto dalla legge 192 del 2012, ma non tiene conto della argomentazione della sentenza di appello che smentisce questa ricostruzione: il giudice di primo grado, infatti, aveva applicato al coimputato LL la pena di mesi sei di reclusione, partendo dalla pena base di mesi nove di reclusione, quindi dimostrando di essere ben consapevole dei limiti edittali;
piuttosto, aveva ritenuto la condotta di MM più grave (RA ID era un suo amico ed era stato lui ad istigare il collega a non applicare la sanzione amministrativa), di conseguenza fissando la pena base nella misura maggiore di anni uno di reclusione. Si tratta di valutazione di merito, confermata dalla Corte territoriale, che non appare adottata in violazione di legge né risulta manifestamente illogica. Sono, infine, infondati i motivi dei due ricorsi relativi al diniego delle attenuanti generiche, scelta motivata adeguatamente e insindacabile in questa sede.
P.Q.M.
Annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di assise d'appello di Palermo la sentenza impugnata nei confronti di MA EP e, limitatamente al diniego della continuazione, nei confronti di IN TO. Rigetta il ricorso di IN TO nel resto. Rigetta ricorsi proposti da DO EN, OM AL, EC NI, La UR RM, RP SAto, Lo VO EP, OM AL classe 1922, OM AL classe 1969, SO RO, SP EP, AT EP, IA TO, Lo AS FR, 132 AM NI GE, LL FR, IC RO, MU EP, ON NI, Di GG LD, CC AL, MU AL, IA GI, NG FR e VA FR, che condanna al pagamento in solido delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da SS BA che condanna al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende. Visto l'art. 624 cpp, dichiara irrevocabile la condanna nei confronti di IN TO per il reato di cui all'art. 416 bis, comma 1, 3, 4 e 6 cod. pen. Condanna altresì IN TO, MU AL, SP EP, Lo AS FR, Lo VO EP, NG FR, VA FR, DO EN, OM AL, RP SAto, EC NI, La UR RM, OM AL classe 1922, OM AL classe 1969, AT EP, IA TO, IA GI e SO RO, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili: Confesercenti provinciale di Palermo, - Confcommercio Palermo, - Associazione antiracket SOS impresa Palermo, - Società cooperativa sociale Solidaria ONLUS, Associazione antiracket e antiusura "Coordinamento delle vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia" ONLUS, che liquida in complessivi euro 14.000 oltre IVA ed accessori di legge, disponendo la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avv. Fabio Lanfranca e avv. Fausto Maria Amato, nonché dalla parte civile -· Commissario straordinario del governo per coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, che liquida in euro 4.000, oltre IVA ed accessori di legge, a quelle sostenute dalle parti civili - comune di MO, - comune di SA Cipirello -comune di SA EP AT Associazione nazionale testimoni di giustizia, che liquida per ciascuna parte civile in euro 3.500 oltre IVA ed accessori di legge, - Confindustria Palermo e -Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre ONLUS, che liquida per ciascuna di dette parti in euro 4.000 oltre IVA e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Ettore Barcellona;
delle parti civili -Associazione Comitato Addiopizzo e Federazione delle associazioni antiracket ed antiusura italiane FAI-che 133 liquida per ciascuna parte in euro 3.500 oltre IVA ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. AL Caradonna. Condanna AT EP alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili RA LI e DA HE, che liquida in complessivi euro 4.500 oltre IVA ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. AL Forello. Condanna VA FR e ON NI alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile TA DR che liquida in euro 3.500, oltre IVA e accessori di legge in favore dell'erario. Rigetta la domanda di rifusione delle spese avanzata nell'interesse delle parti civili RA FR, GU FR e GU AL. Così deciso l'8 maggio 2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Giulio Sarno IA Rocchi Bef DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 GEN 2019 IL CANGELLIERE E R FA EL 134