Sentenza 6 marzo 2008
Massime • 1
L'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude la possibilità di condurre indagini per l'accertamento dei fatti reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, stabilito per le nullità dall'art. 185 cod. proc. pen., della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2008, n. 12685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12685 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/03/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 423
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 004614/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO DO N. IL 06/05/1973;
2) NO IR N. IL 27/01/1963;
3) NZ UI N. IL 25/01/1979;
avverso SENTENZA del 29/03/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo che ha concluso per ann.to con rinvio;
udito il difensore Avv. CACCAVELE per RI C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe, riformando parzialmente quella di primo grado, ha confermato l'affermazione di responsabilità di RA ED, RI CI e IE IG per il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso operante in Portici e dintorni e facente capo a VO NT e VO PI ed, altresì, del RI C. e del IE L. per concorso in tentata estorsione, aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, ai danni di titolari di pizzerie di Portici, tra cui OR RA (ai danni del solo OR per il RI), ai quali avrebbero cercato di imporre con minacce l'acquisto di contenitori per pizza forniti da VO AN.
Quanto a tale ultimo reato la corte territoriale ha ritenuto la prova integrata dal contenuto di conversazioni intercettate intercorse tra VO AN e VO NT, giudicate dimostrative della minatoria imposizione, pur non sussistendo la prova che il reato fosse giunto a consumazione, mentre la sussistenza della suddetta aggravante veniva desunta da un passo di una conversazione in cui la VO riferiva di aver sollecitato i propri emissari presso le pizzerie a spendere il nome "della figlia di zio NI, ovvero del capo-clan NT.
Quanto, invece, al reato associativo, ribadita la non specificamente oppugnata esistenza del clan camorristico "VO", i giudici del gravame ritenevano l'appartenenza ad esso degli imputati del pari provata dal tenore di numerose conversazioni intercettate, denotanti l'inserimento organico dei prevenuti nell'organizzazione e la loro attiva e consapevole partecipazione alle attività illecite del sodalizio, emblematico, in proposito, risultando il concorso del RI e del IE L. nel tentativo di estorsione suddetto e nella riscossione, con metodi violenti, di somme di danaro per conto di VO NT nonché l'assistenza prestata a quest'ultimo durante la sua latitanza.
I secondi giudici hanno, infine, ribadito il diniego delle attenuanti generiche all'RA ed al RI per via dei loro precedenti e per l'assenza di elementi favorevolmente valutabili mentre hanno confermato il giudizio di mera equivalenza tra generiche ed aggravanti per il IE.
I sunnominati imputati hanno proposto ricorso, rispettivamente deducendo:
TO:
- vizio di motivazione per omessa indicazione delle prove di responsabilità, una volta espunte le conversazioni intercettate sull'utenza in uso al prevenuto in forza di decreto del P.M. n. 405/2003, dichiarate inutilizzabili dalla corte territoriale;
- inosservanza dell'art. 191 c.p.p. in relazione agli artt. 267 e 268 c.p.p. e carenza di motivazione per, omessa specificazione circa l'ambito di operatività (totale o parziale) dell'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite in forza del suddetto decreto (sarebbero utilizzagli, ancorché asseritamente prive di qualsiasi valenza probatoria, solo le conversazioni captate dopo il 16.6.2004, allorché il P.M. integrò la motivazione del decreto che ne era originariamente privo);
- inutilizzabilità anche delle conversazioni intercettate in forza dei decreti successivi, in quanto disposte in base ai dati provenienti da quelle dichiarate inutilizzabili;
- travisamento del motivo di appello con cui si contestava la stessa configurabilità di un clan "VO" e, comunque, difetto di motivazione in ordine alla partecipazione ad essa ed al ruolo del ricorrente nonché omesso esame della richiesta di derubricazione dell'imputazione in quella di favoreggiamento di VO NT;
- omesso esame dell'attività lavorativa del prevenuto quanto alla conferma del diniego delle attenuanti generiche.
NO:
- inutilizzabilità del risultato di tutte le operazioni di captazione, ivi incluse quelle disposte con decreti successivi a quello n. 405/2003 del 20.2.2003 in quanto disposte sulla base di dati provenienti dalle conversazioni dichiarate inutilizzabili;
- travisamento degli elementi probatori asseritamente dimostrativi del concorso del RI nella tentata estorsione in danno dell'OR ed omesso esame di talune conversazioni comprovanti il contrario, come quella del 25.3.2003, h. 13,18, intercorsa tra lo stesso RI e VO NT;
- vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e della sua riferibilità al ricorrente;
- carenza di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione associativa essenzialmente sulla base della "caratterizzazione di episodi singoli costruiti come reati-fine".
NZ:
- inutilizzabilità di tutte le conversazioni intercettate (motivo comune ai precedenti ricorrenti);
- vizio di motivazione quanto al ritenuto concorso del prevenuto nella tentata estorsione, la cui configurabilità era già stata in generale esclusa in sede cautelare;
- vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e della sua riferibilità al ricorrente;
- carenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato associativo;
- vizio di motivazione circa il diniego della declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche.
Esaminando partitamente le posizioni dei tre ricorrenti, ad iniziare da quella dell'RA, si osserva:
- la sentenza impugnata (v. f. 10 s.) è chiara nello statuire l'inutilizzabilità del risultato di tutte le intercettazioni effettuate in forza del decreto del P.M. n. 405 del 20.2.2003, non risultando formulate precisazioni o riserve di sorta ed essendo, pertanto, del tutto irrilevante l'osservazione, contenuta a f. 11, secondo cui, comunque (ovvero anche ove non sussistessero i vizi rilevati in precedenza e ritenuti tali da inficiare l'esito di tutte le captazioni compiute in forza del predetto decreto), sicuramente inutilizzabili sarebbero i risultati di quelle eseguite dopo il 15 giorno;
- dall'atto di appello non risulta che fosse stata eccepita anche l'inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni eseguite in forza di decreti diversi e successivi a quello di cui sopra, mentre del tutto generica (per la mancata individuazione dei decreti autorizzativi nonché dei risultati delle captazioni e della loro rilevanza probatoria) e, pertanto, inammissibile, deve ritenersi la questione al riguardo prospettata per la prima volta in questa sede. Questa corte si è, comunque, ripetutamente pronunciata nel senso che gli esiti di intercettazioni ritenute probatoriamente inutilizzabili ben possono costituire notitia criminis e costituire la base giustificativa di nuove attività di indagine, ivi inclusa la possibilità di disporre nuove intercettazioni (Cass., sez. 3, 29.4.2004, Canaj, Ced Cass., rv. 229058 e sez. 3, 10.2.2004, Mache, id., rv. 228545), non valendo per l'inutilizzabilità il principio, stabilito per le nullità dall'art. 185 c.p.p., comma 1, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo;
- tanto premesso in rito, fondate sono, invece, le censure con cui si denuncia carenza di motivazione in ordine alla configurabilità di un clan VO, per di più con le stimmate proprie dell'associazione di tipo mafioso, non essendo condivisibile l'affermazione, contenuta, a pag. 15 dell'elaborato, che la questione (con quella, consequenziale, del ruolo svolto nel sodalizio dal prevenuto) non avesse formato oggetto di specifici motivi di censura, presenti, invece, sia nell'atto di appello sottoscritto dall'avv. Stabile (v. pag. 5 s.) che in quello sottoscritto dall'avv. Borrelli (pag. 2 ss.); non appagante è, dunque, il semplice rinvio alla sentenza di primo grado compiuto dalla corte territoriale, in presenza di doglianze sufficientemente articolate dell'appellante, specie ove si consideri che le poche considerazioni aggiuntive presenti nella sentenza impugnata (v. pag. 16) riguardano le posizioni dei soli RI e IE. Ovviamente assorbite devono ritenersi le censure attinenti alla mancata qualificazione dell'addebito come favoreggiamento personale ed alla conferma del diniego delle attenuanti generiche.
Quanto al RI, richiamate le argomentazioni svolte a proposito dell'RA relativamente alla pretesa inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte con decreti successivi a quello il 405/2003, meritano accoglimento le censure attinenti al merito della ribadita affermazione di colpevolezza del prevenuto sia in ordine al reato associativo che al tentativo di estorsione sub D) in danno dell'OR, non rinvenendosi nell'apparato argomentativo della decisione soddisfacente risposta alle doglianze contenute nell'atto di appello ed essendo, comunque, estensibile ai coimputati il motivo, svolto nell'interesse dell'RA, circa la configurabilità di un'aggregazione di tipo mafioso facente capo a VO NT. Relativamente alla tentata estorsione, la sentenza, pur a fronte delle doglianze formulate al riguardo dall'appellante, omette del tutto di indicare in cosa si sarebbe sostanziato l'apporto concorsuale del RI, facendo riferimento unicamente a telefonate intercorse tra VO AN e VO NT e deponenti essenzialmente a carico di costoro, mentre taciute sono le fonti probatorie attestanti un fattivo intervento dell'imputato presso l'OR od un suo qualsiasi tangibile contributo funzionale alla realizzazione del progetto delittuoso dei predetti VO. Assorbite devono, logicamente, ritenersi le doglianze concernenti la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Eguali rilievi valgono, infine, per il IE, la cui posizione è analoga a quella del RI, identiche dovendo, pertanto, essere le conclusioni.
Si impone, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo, articolato giudizio sulle questioni sopra individuate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2008