Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 2
I soggetti che abbiano concretamente ed effettivamente dato avvio alla collaborazione con la giustizia sotto il vigore della normativa previgente alla legge 13 febbraio 2001 n. 45, non sono tenuti alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione (previsto dall'art 16 quater, introdotto dalla predetta legge n. 45/2001 nel corpo del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991 n.82), atteso che, la utilizzabilità delle loro dichiarazioni, al pari della concedibilità delle attenuanti conseguenti alla collaborazione, come pure della eventuale proroga delle misure tutorie ed assistenziali, a suo tempo concesse, sono sinallagmaticamente legate alla già prestata collaborazione (oltre che -per quanto concerne le suddette misure - al perdurare dello stato di grave ed attuale pericolo), mentre la disciplina transitoria, introdotta dall'art. 25 della legge 13 febbraio 2001 n. 45 estende le nuove prescrizioni a chi abbia semplicemente manifestato la volontà di collaborare (ma non abbia, di fatto, ancora iniziato a rendere dichiarazioni collaborative), prima della entrata in vigore della novella legislativa.
La dichiarazione resa in dibattimento da collaboratore di giustizia, che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa introdotta dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45, abbia avuto contatti con altri collaboratori, ovvero abbia sostenuto colloqui per fini investigativi, non è inutilizzabile, atteso che tale sanzione colpisce -per espresso dettato di legge ed in armonia con il principio che vede nel dibattimento e nel contraddittorio il luogo ed il metodo di formazione della prova- solo le dichiarazioni rilasciate, in fase di indagini preliminari, al Pubblico ministero o alla polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/2002, n. 16199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16199 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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