Sentenza 6 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di reati venatori, non rientra nella previsione criminosa di cui all'art. 30, comma 1 lett. h), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, l'esercizio della caccia con uso di richiami vivi al di fuori dei casi consentiti (art. 21 lett. p), ma soltanto l'esercizio di caccia con l'ausilio dei richiami vietati, elencati nell'art. 21, comma 1 lett. r), stessa legge ne' l'uso di richiami vivi può rientrare nel concetto di esercizio della caccia con mezzi vietati, anch'esso sanzionato dalla predetta norma incriminatrice, stante la riferibilità del termine "mezzo" all'uso di strumenti materiali per la caccia, secondo la nozione fornita dall'art. 13 della medesima legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2000, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente
Dott. ALDO RIZZO Consigliere
" NICOLA QUITADAMO "
" ALFREDO MARIA LOMBARDI "
" ALDO FIALE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da dagli Avv. Carla Adorno e Umberto Ramella, difensori di fiducia di LA NI, n. in Albenga il 27.8.1957, avverso l'ordinanza in data 2.12.1999 del Tribunale di Savona, con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame del provvedimento di convalida di sequestro emesso dal P.M. in data 2.11.1999. Udita la relazione del Consigliere Dr. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dr. Wladimiro De Nunzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Savona ha rigettato l'istanza di dissequestro di sei piccioni selvatici, eseguito in data 31.10.1999 nei confronti del LA, indagato del reato di cui all'art. 30, primo comma lett. h), della L. n. 157/1992. I giudici di merito, rilevata la infondatezza delle questioni pregiudiziali afferenti alla legittimità in rito del sequestro e del provvedimento di convalida, hanno affermato la sussistenza del fumus commissi delicti, osservando che l'art. 21, lett. p) della legge citata vieta l'uso richiami vivi, al di fuori dei casi consentiti dall'art. 5 della medesima legge, e che è vietata la caccia della MB LI, sicché neppure ne è consentito l'utilizzo come richiamo, fatto per il quale è indagato il ricorrente. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il LA, che lo denuncia per violazione della norma incriminatrice. Il ricorrente osserva che l'art. 30, primo comma lett. h), di cui alla contestazione, non contiene alcun riferimento al divieto di utilizzazione di piccioni come richiamo per la caccia, ne' la norma penale può essere applicata analogicamente a fattispecie non prevista.
Il ricorso è fondato.
La seconda parte dell'art. 30, comma primo lett. h), della legge citata prevede esclusivamente, quale fattispecie criminosa, l'esercizio della caccia con l'ausilio dei richiami vietati dall'art. 21, comma primo lett. r), ("usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono"), e non anche la violazione del divieto di cui al medesimo art. 21, lett. p), ("usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5") della cui violazione i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del fumus. La violazione di cui ci si occupa, inoltre, non può farsi rientrare nella nozione di esercizio della caccia "con mezzi vietati" di cui alla prima parte dell'art. 30, primo comma lett. h), sia in considerazione della riferibilità del termine "mezzo" all'uso di strumenti materiali per la caccia, secondo la nozione di cui all'art. 13, che contiene l'elencazione di quelli consentiti, sia in considerazione della specifico riferimento della norma incriminatrice alla sola ipotesi di cui all'art. 21, comma primo lett. r), di indubbia maggiore gravità di quella contenuta nella previsione della lettera p), che la precede, sicché nel caso in esame deve ritenersi che il legislatore "ubi non dixit non voluit".
Nella nozione di mezzi vietati, sanzionata penalmente dall'art. 30, primo comma lett. h), della legge citata non può, dunque, farsi rientrare l'uso di richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5, di cui al divieto contenuto nell'art. 21 lett. p). La violazione del quo si configura, pertanto, esclusivamente quale illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 31, primo comma lett. h), della medesima legge.
Il provvedimento impugnato e quello di convalida di sequestro devono essere annullati senza rinvio e va disposta la restituzione degli animali in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, nonché il decreto di convalida del sequestro del P.M. in data 2.11.1999. Ordina la restituzione degli animali sequestrati all'avente diritto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2000