Sentenza 23 aprile 2010
Massime • 1
Sono utilizzabili, se rese in dibattimento, le dichiarazioni di collaboratore di giustizia, anche se egli abbia avuto contatti con altri collaboratori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2010, n. 16775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16775 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 23/04/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO RA M.S. - Consigliere - N. 411
Dott. CAPOZZI LE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 45487/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE TO N. IL 18/01/1970;
2) DE IT UI N. IL 02/05/1968;
3) NO LE N. IL 25/07/1968;
4) AR CO N. IL 20/02/1951;
5) AR RI N. IL 04/11/1965;
6) NA AL N. IL 25/01/1966;
avverso la sentenza n. 108/2008 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 15/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI Paola;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Di Popolo chiedeva il rigetto di tutti i ricorsi;
Rilevato che il difensore Avv. AL per LO e ZA TR, Avv. Aricò per De IT e ZA OL, Avv. Garofalo per De IT e avv. Spiezia per OR chiedevano l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'assise d'appello di Napoli confermava la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere emessa nei confronti di LO AT, De IT IG, OR EL, IA NS e ZA OL, riformava solo sulla pena quella emessa nei confronti di ZA TR, tutti imputati di concorso nell'omicidio aggravato di ID AT e connessi reati in materia di armi, commessi in Casal di Principe il 3/11/1997. La vicenda aveva ad oggetto un omicidio avvenuto nell'ambito della guerra di mafia interna al clan dei casalesi a seguito dell'emergere del gruppo facente capo a ON RA rispetto a quello dei ID. L'uomo era stato ucciso all'interno di un negozio di ferramenta, e le tracce partivano dall'ingresso fino ad arrivare al vano cucina, dove si trovava il cadavere che risultava attinto da sette proiettili esplosi da armi diverse, un fucile cal. 12 e una mitragliatrice cal.
7.62. Il proprietario del locale, BO, nell'immediatezza aveva riferito di aver visto una sagoma che correva e di essersi subito nascosto per salvare se stesso e la sua famiglia.
La Corte osservava che le fonti di prova erano costituite dalle dichiarazioni di due collaboratori, IA IG e IA NS, che oltre ad aver confessato la loro partecipazione al fatto, avevano chiamato in correità gli altri, e dalle dichiarazioni di Di NA IG, D'LE AT, LE RR, LL RA, TA AR e NO ET che a vario titolo avevano riferito, in questo ed in altri procedimenti, circostanze relative a questo omicidio e alla sua causale. Preliminarmente rigettava le eccezioni processuali sollevate in relazione alla inutilizzabilità della prova dichiarativa per violazione della L. n.45 del 2001, art. 6, commi 13, 14 e 15 in relazione alle dichiarazioni dei due collaboratori IA IG e NS in quanto tra i due era stato autorizzato un colloquio quando IG aveva già iniziato la collaborazione, dal che se ne ricavava il sospetto del preventivo concerto tra i due FR delle versioni da rendere all'autorità giudiziaria. Rilevava che il sospetto poteva essere escluso nel caso di specie, visto che vi era stata la registrazione del colloquio e il nastro era stato trascritto ed ascoltato in pubblica udienza, per cui tutti potevano essersi resi conto che i due non si erano accordati su nulla e soprattutto che IG non aveva affatto convinto il fratello a pentirsi;
era vero che IG aveva avvertito il fratello che poteva essere arrestato per tale fatto alla luce delle dichiarazioni di TA, il quale aveva saputo tutto da De IT durante un periodo di codetenzione, ma tale circostanza non aveva alcun rilievo ai fini della prospettata inutilizzabilità. Inoltre, non era stato violato l'art. 6 citata legge in quanto NS non era all'epoca collaborante ed era stato ammesso al colloquio solo perché fratello di IG;
dal contenuto della conversazione non emergeva neppure che avesse in quella sede manifestato la sua volontà di pentirsi, anzi con espressione colorita aveva fatto capire che non era disposto a ciò. L'incontro inoltre era stato brevissimo e non era stato idoneo a convincerlo a pentirsi. Non era ravvisabile alcuna nullità del giudizio per violazione del diritto di difesa con riguardo alla comprensione delle dichiarazioni di IA IG nell'interrogatorio del 26/4/2005 in quanto l'imputato era stato esaminato in dibattimento nel contraddittorio delle parti e nessuno aveva rilevato di non aver compreso quanto questi diceva in dialetto;
infine i difensori avevano utilizzato parti di quei verbali per argomentare le loro difese e quindi li avevano ben compresi. Venendo al merito aveva osservato che IG IA aveva affermato che l'omicidio era conseguente all'uccisione di due giovani, OM e AL, attribuita al clan dei ID come provocazione contro coloro che si erano staccati dal clan originario e si erano avvicinati a quello di OK, all'epoca latitante. Rientrava quindi in una faida tra i due opposti gruppi, faida in atto dal momento in cui era stato arrestato RA ID, perché si riteneva che tale arresto fosse dovuto proprio a ON RA. Da un lato i figli di ID mal sopportavano che OK fosse ancora libero, dall'altro vi era anche il sospetto che l'originaria cassa comune del clan dei casalesi fosse stata saccheggiata proprio dai ID. IA IG quindi aveva riferito che il gruppo dei dissociati aveva deciso di liberarsi dei vecchi alleati, partendo dagli esponenti di rilievo;
dalla latitanza OK aveva contattato IA IG e LO ed aveva ordinato di iniziare le esecuzioni ed alla telefonata era presente anche ZA OL. La vittima era stata individuata in quanto era sospettato di essere stato coinvolto nel duplice omicidio dei due giovani, avendo dato riparo agli esecutori materiali e avendo nascosto le armi;
inoltre aveva preteso datale IP EN la consegna di una arma che apparteneva a De IT IG, di fronte al rifiuto opposto, lo aveva ucciso, commettendo così un ulteriore sgarro nei confronti dei dissidenti.
IG aveva raccontato che vi era stato un primo tentativo non andato a buon fine, da eseguirsi il giorno dei morti al cimitero, e finalmente quello riuscito nella ferramenta. L'azione aveva coinvolto ZA TR e OR EL come specchiettisti e come coloro che dovevano eliminare le tracce del reato, facendo sparire armi e auto, IA IG e LO come organizzatori e mandanti, ZA OL, De IT IG e IA NS come esecutori materiali;
coloro che erano entrati ed avevano sparato erano ZA OL e IA NS, mentre De IT IG era alla guida della vettura. A suo dire il fucile cal. 12, fatto sparire dopo l'omicidio, era quello che era stato ritrovato quando vennero arrestati De IT IG e LO dentro un bunker. IA NS aveva reso dichiarazioni simili in relazione al movente, al ruolo di specchiettisti svolto da TR ZA e OR EL, affermando che gli esecutori materiali erano stati lui e ZA OL.
Riscontri a queste versioni erano individuati nella circostanza che LO, pur essendo uomo di fiducia di ID, si era avvicinato al gruppo avverso tanto che era stato arrestato insieme a De IT e nel suo covo era stato trovato un fucile cal. 12, ritenuto dalla perizia balistica del tutto compatibile con quello che aveva sparato nell'omicidio di ID AT. Un altro collaboratore, D'LE, aveva riferito che De IT e LO si erano avvicinati a OK, tanto che lui era stato testimone di scontri verbali tra i due ed i figli di ID con accuse reciproche di sottrarre denaro. Il collaboratore LE RR, interno al clan ID, aveva raccontato che il motivo per cui LO, De IT, i FR IA ed i FR ZA si erano avvicinati a OK era perché il leader, dopo l'arresto di ID, era divenuto il figlio IE, considerato un incapace;
egli, dopo l'uccisione dello zio, aveva riferito proprio a RR che gli autori erano stati gli attuali imputati.
Il collaboratore RA LL, ex subalterno di LO, aveva testimoniato della trasmigrazione del suo capo nel gruppo di OK, ed aveva riferito anche del ruolo svolto da OR EL, suo amico, col quale aveva commesso varie estorsioni;
in relazione all'omicidio aveva riferito che quel giorno aveva contattato per telefono OR il quale gli aveva detto che stata facendo un servizio e subito dopo gli aveva raccontato di aver svolto la funzione di specchiettista nell'omicidio di ID. Il collaboratore TA AR, oltre a confermare la scissione in atto tra ID e OK, aveva riferito di aver appreso in carcere da De IT IG e da ZA OL particolari dell'omicidio ID e tale resoconto era del tutto conforme alle dichiarazioni dei FR IA, sui mandanti, sugli esecutori materiali e sul movente, mentre il ruolo di specchiettista era attribuito al solo OR.
Tutti tali elementi, secondo la corte, consentivano di ritenere la piena attendibilità dei due collaboratori principali, che avevano riferito ciò che avevano vissuto in primo piano e non attraverso la lettura di atti processuali, che se pure avvenuta, non escludeva la loro credibilità.
Anche la chiamata in reità effettuata da TA era immune da sospetto, visto che era inserito a pieno titolo nel clan dei casalesi e che aveva parlato ancora prima che i FR IA iniziassero a collaborare;
le sue dichiarazioni de relato erano credibili anche perché le fonti originarie, De IT e OR, avevano riferito gli stessi fatti anche ad altre persone;
inoltre la codetenzione risultava accertata e i particolari riferiti erano incompatibili con una conoscenza solo giornalistica dei fatti;
infine la sottoposizione al regime dell'art. 41 bis o.p. non aveva impedito tali contatti come ammesso dagli stessi imputati.
La Corte osservava che tale compendio probatorio non poteva essere messo in discussione sulla base della sola dichiarazioni del teste oculare AG, la cui presenza sul luogo del fatto era stata introdotta a sorpresa nel dibattimento di primo grado dalle dichiarazioni di ID EN e IE. AG aveva riferito di avere accompagnato la vittima, suo TE, in ferramenta il giorno dell'agguato e di aver visto entrare un unico killer che lui aveva riconosciuto in IA IG, che a volto scoperto e armato di mitragliatrice aveva ucciso ID. Tale versione era stata smentita in primo luogo da coloro che lo avevano chiamato in causa, in quanto EN aveva detto di aver parlato direttamente con AG che invece aveva negato;
IE aveva riferito che AG gli aveva detto che gli esecutori erano stati i due FR IA che travisati con cappellini e muniti di armi micidiali avevano ucciso il congiunto.
Inoltre tale versione era smentita dal fatto che erano state usate due armi e quindi che almeno due dovevano essere le persone che si erano introdotte nel negozio. In relazione alla pistola cal. 7,65 trovata vicino al cadavere, della quale alcune parti erano state rinvenute all'ingresso del negozio, non era certa la provenienza anche se l'appartenenza alla vittima appariva la più probabile;
ma la circostanza che NS, esecutore materiale non ne avesse fatto menzione, non poteva ritenersi sintomo di inaffidabilità perché la vittima, se anche armata, non la aveva usata ed era fuggita nel retro bottega, dando le spalle ai suoi inseguitori;
appariva strano invece che il AG non ne avesse fatto menzione visto che era giunto nel negozio insieme al TE e gli era vicino al momento dell'arrivo degli esecutori;
quindi il fatto che non ne avesse fatto menzione, rendeva ancora più inattendibile la sua versione.
Pertanto, secondo la corte territoriale, sussistevano sufficienti prove della responsabilità di tutti gli attuali imputati di partecipazione all'omicidio di ID AT e ai reati in materia di armi. Questi ultimi non erano affatto prescritti in quanto secondo i termini di prescrizione antecedenti alla riforma il termine massimo era di 15 anni, secondo gli attuali termini, sussistendo l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, il termine minimo più l'estensione massima consentita dall'art. 161 c.p. ampliava fino a quasi 20 anni il termine massimo.
Il trattamento punitivo dei FR IA doveva essere confermato in quanto la gravità del comportamento e il profilo criminale grave di ambedue impediva la concessione delle attenuanti generiche;
parimenti da confermare il trattamento punitivo degli altri imputati, nessuno dei quali era meritevole delle attenuanti generiche, ad eccezione di ZA TR, il quale pur essendo pienamente coinvolto nel ruolo di specchiettista, era colui che da minor tempo collaborava col gruppo criminale e svolgeva regolare attività lavorativa per cui allo stesso potevano riconoscersi le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. In relazione a quest'ultimo la corte osservava che non sussisteva alcun dubbio sulla sua partecipazione al fatto in quanto era conosciuto col soprannome di RO ed anche la confusione fatta dal collaboratore RR che lo aveva individuato come fratello di ZA OL, non era idonea a rappresentare un errore di persona in quanto aveva collocato TR tra gli scissionisti ed era colui che aveva rapporti di contiguità proprio con OR.
Avverso la decisione presentavano ricorso gli imputati e deducevano quanto a LO AT:
- violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla causale alternativa prospettata dall'imputato coi motivi di appello e consistente in motivi personali di attrito tra i FR IA e AT, causale basata su dichiarazioni interne al clan ID;
RR FA aveva riferito come i FR IA non avevano più intenzione di restituire i beni che la famiglia ID aveva loro intestato fittiziamente;
AR NG aveva riferito che IA IG era colui che aveva deciso la separazione per motivi familiari;
ID EN aveva riferito di motivi personali dei FR IA anche se da lui non conosciuti;
- mancanza di motivazione sulla valutazione della prova, avendo del tutto pretermesso la valutazione delle dichiarazioni dei due testi oculari BO AN e AG NO, che invece dovevano essere valutate per prime e poi verificare sulla base della loro versione l'attendibilità dei pentiti, mentre invece era stato fatto il contrario;
non si era spiegato quale ragione avrebbe avuto AG di dire il falso sugli esecutori materiali dell'omicidio;
la presenza sul luogo del delitto di due armi non comportava anche la presenza di due persone;
anche il teste BO aveva visto un unico sparatore;
mancanza di motivazione sulla responsabili di LO visto che lo stesso ID aveva riferito che la responsabilità era dei FR IA e che non emergeva da nessuna parte che la vittima fosse coinvolta in reati di mafia, essendo dedito a stabile lavoro;
non si erano sottoposte ad alcuna valutazione critica le dichiarazioni dei FR IA e di TA che avevano affermato in modo apodittico che il dominus della vicenda era LO;
non si era acquisito alcun riscontro al fatto che LO fosse stato latitante con IA IG e le dichiarazioni di quest'ultimo non erano riscontrate da quelle di NS che su LO non aveva riferito alcun particolare, visto che neppure lo conosceva;
anche TA riferiva circostanze de relato non confermate.
quanto a IA NS:
- violazione di legge in relazione all'applicazione dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, in relazione alla non concessione delle attenuanti generiche e in ordine al non riconoscimento della prescrizione per il delitto in materia di armi;
l'attenuante di cui all'art. 8, legge citata, non era stata applicata nella sua massima estensione;
inoltre le attenuanti generiche potevano essere applicata insieme all'attenuante di cui all'art. 8 e portare ad un'ulteriore riduzione di pena;
il reato in materia di armi era prescritto perché l'aggravante di cui all'art. 7 era stata elisa dall'attenuante di cui all'art. 8 stessa legge e quindi il relativo aumento di pena non incideva sul calcolo della nuova prescrizione;
- con motivi aggiunti chiedeva il riconoscimento della continuazione tra l'attuale condanna e quella già divenuta definitiva relativa ad un patteggiamento per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.
quanto a ZA TR:
- nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 c.p.p. e mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza di una causale alternativa a quella individuata dai giudici, e cioè una motivazione personale dei FR IA indipendente dal conflitto esistente fra gli scissionisti e ID, sulla quale non era stata spese neppure una parola;
detta causale era stata prospettata da soggetti appartenenti al clan ID, quali i collaboratori RR, AR e lo stesso ID EN e quindi proveniva dall'interno; detta causale era poi conforme alle dichiarazioni rese dai testi oculari BO e AG che avevano riferito che una sola persona aveva ucciso e che si trattava di IA IG;
- violazione di legge e mancanza di motivazione per non aver dato alcun credito alle dichiarazioni di BO e AG, unici testi oculari, senza spiegare perché avrebbero dovuto mentire;
la loro versione non era contraddetta dal fatto che erano state usate due armi, visto che una sola persona poteva usarne due, ed inoltre era confermata da LO che aveva attribuito ogni responsabilità a IA IG;
non vi era alcuna prova che la vittima fosse intranea al clan, anzi risultava che fosse dedita a una vita irreprensibile, per cui la sua morte non poteva avere giustificazione in una guerra di mafia;
- mancanza di motivazione sull'esistenza di riscontri individualizzanti nei confronti di ZA TR, visto che la condanna si fondava esclusivamente sulla presunta appartenenza dell'imputato al gruppo degli scissionisti;
il collaboratore RR lo aveva confuso col fratello di ZA OL, non conosceva per nulla ZA TR, e quindi non poteva costituire riscontro alle dichiarazioni di IA IG;
il collaboratore LL lo aveva individuato col soprannome di RO, mentre IA IG lo aveva soprannominato GI, ma non era certo che parlassero della stessa persona;
molti altri collaboratori non conoscevano neppure TR così come affermato da D'LE AT, TA AR, Di NA IG e AR NG;
l'unico elemento a carico di TR era quello di aver dato ospitalità a LL AL, che era stato arrestato a casa sua, e di aver subito un processo per estorsione commessa insieme a OR, ma da questi due elementi non poteva dedursi la contiguità col gruppo degli scissionisti;
l'imputato dopo quegli episodi si era trasferito a Modena e dal 1997 lavorava ed aveva tenuto una vita irreprensibile;
la sua individuazione come specchiettista era del tutto priva di riscontri, visto che ben tre collaboratori avevano parlano solo del OR, e che IA NS ne aveva parlato solo de relato;
- violazione di legge in relazione all'omessa derubricazione nel delitto di favoreggiamento, visto che l'unica condotta a lui riferibile era quella di aver nascosto le armi e la macchina dopo il fatto;
quanto a ZA OL:
- violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza che si era limitata a richiamare per relationem quella di primo grado, senza esaminare le doglianze di inattendibilità delle dichiarazioni dei FR IA e della loro inutilizzabilità per essere state assunte in violazione della L. n. 45 del 2001, art. 6; durante il semestre di collaborazione, IG era stato autorizzato ad avere un colloquio con NS e tale colloquio, avvenuto il 9/6/2005, era stato intercettato e da esso era emerso che IG aveva avvertito il fratello del fatto che sarebbe stato arrestato per l'omicidio di ID AT e che lui ben conosceva le dichiarazioni già rese da TA, per cui era evidente il sospetto che i due si fossero accordati sulla versione da fornire agli inquirenti;
inoltre, nella valutazione delle dichiarazioni dei due pentiti i giudici di merito si erano discostati dai principi consolidati in materia di valutazione della prova, non dando alcun credito ad esempio alla deposizione di AG, teste oculare, semplicemente perché la sua versione contrastava con quella dei pentiti;
non si era spiegato perché tale teste avrebbe dovuto dire il falso su chi fosse stato l'esecutore materiale ed anche perché avrebbe dovuto dire il falso a ID, nell'immediatezza dei fatti;
la causale individuata dai pentiti IA, era stata smentita da numerose altre acquisizioni dalle quali emergeva invece una causale personale di FR IA che ben si conciliava con la personalità della vittima che aveva sempre tenuto una condotta di vita irreprensibile;
la versione fornita dai due FR IA sul ruolo di ZA OL erano tra loro in contrasto perché mentre IG lo aveva collocato a casa della suocera di LO insieme a lui, NS lo aveva collocato insieme a lui a casa di panaro;
analoghe divergenze sussistevano sui contatti con gli specchiettisti e sulle modalità esecutive dell'omicidio; da tali incongruenze emergeva che NS non aveva affatto partecipato al delitto e che aveva riferito cose dette dal fratello, visto che i due durante la latitanza si erano incontrati più volte;
ulteriori smentite alle loro dichiarazioni sussistevano in relazione alle armi utilizzate e soprattutto in relazione all'arma trovata vicino alla vittima attribuita alla stessa quando NS aveva dichiarato di non averla vista;
infine doveva rilevarsi l'incongruità delle dichiarazioni rese dal collaboratore TA in quanto non appariva logico ritenere che De IT gli avesse raccontato tutto dell'omicidio proprio a lui che poteva essere uno dei suoi principali delatori quanto a De IT IG e ZA OL, con un secondo atto di ricorso;
- violazione di legge in relazione all'art. 603 c.p.p. per omessa rinnovazione del dibattimento avente ad oggetto la realizzazione di una perizia fonica per la ricostruzione del colloquio intercettato in carcere tra i due IA che per molta parte era rimasto oscuro stante l'utilizzo di un dialetto incomprensibile, come emerso anche dalla trascrizione;
la corte d'appello si era limitata a disporre l'ascolto in aula della intercettazione limitatamente alla parte avente ad oggetto l'omicidio ID, ma tale operazione non poteva sanare tutti i dubbi interpretativi che erano stati evidenziati;
- violazione di legge in relazione alla L. n. 45 del 2001, art. 6 essendo le dichiarazioni dei FR IA inutilizzabili;
i due si erano scambiati nel corso del colloquio numerose informazioni su fatti delittuosi e sulle dichiarazioni di altri collaboratori;
avevano programmato il pentimento di NS alla scadenza del semestre di IG;
IG avrebbe ammesso di essere l'esecutore del delitto e NS avrebbe dichiarato di non saperne nulla;
l'art. 6 cit., comma 14, stabilisce che deve essere impedito ogni incontro con altre persone che già risultano collaborare con la giustizia, ne discendeva che NS aveva già manifestato la sua intenzione di collaborare e quindi in alcun modo poteva incontrare il fratello che già collaborava;
la sanzione di inutilizzabilità scattava in presenza della mera potenzialità di inquinamento;
inoltre, mentre esisteva la registrazione del colloquio del 9/6/2005, non vi era analogo riscontri di altri colloqui intervenuti tra i due;
la manifestazione della volontà di collaborare non doveva avere crismi formali e quindi il riferimento nel corso del colloquio all'inizio della collaborazione decorsi i sei mesi del fratello IG ne costituivano prova sufficiente;
- contraddittorietà della motivazione sulla valutazione della circolarltà delle informazioni;
TA AR dichiarava di aver ricevuto confidenze da De IT ma tale affermazione appariva incompatibile con la circostanza di essere stato lui il primo delatore e quindi ben difficilmente poteva essere destinatario delle confidenze delle sue vittime;
IA IG già conosceva le dichiarazioni di TA tanto che nel colloquio col fratello lo rendeva edotto di quanto dal primo riferito;
IA NS aveva reso le sue prime dichiarazioni il giorno dopo aver letto l'ordinanza di custodia cautelare dove erano contenuti tutti i riferimenti ai fatti a lui contestati;
AG e ZZ avevano reso dichiarazioni incompatibili con quelle dei FR IA, ma i giudici di merito avevano effettuato una scelta di campo aprioristica di non credere alla loro versione, senza spiegare quale interesse avrebbero avuto a dire il falso e soprattutto per AG a dire il falso a ID;
nessuna spiegazione vi era inoltre sul fatto che nessuno degli autori materiali aveva indicato la presenza di testi oculari;
quanto a OR EL:
- illogicità della motivazione in relazione all'apporto causale fornito dal OR all'omicidio in quanto nessuno dei collaboratori aveva mai riferito che OR fosse stato l'autore materiale della telefonata con la quale si avvertivano i killer dell'avvistamento della vittima, mentre tutti aveva detto che lui era uno degli specchiettisti;
vi era stato quindi un clamoroso errore visto che nessuno aveva mai detto chi avesse fatto quella telefonata;
non era poi stato effettuato un giudizio di attendibilità generale dei pentiti alla luce del loro passato e della genesi della decisione di collaborare;
non si era infine valutata congruamente la contraddittorietà delle dichiarazioni dei pentiti tra loro e con i testi oculari.
La Corte ritiene che i ricorsi di IA NS e OR EL debbano essere dichiarati inammissibili.
Quanto a IA, del tutto generico è il motivo relativo al trattamento punitivo visto che la corte aveva motivato sia sul quantum della riduzione di pena per l'attenuante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 8 sia sulla impossibilità di riconoscere anche le attenuanti generiche, tenuto conto della gravità del fatto e della personalità criminale del soggetto, con motivazione del tutto congrua e completa. Il motivo relativo alla prescrizione maturata per il delitto in materia di armi è del tutto infondato visto che non può essere invocata dal ricorrente l'applicazione di parte di disciplina relativa alla vecchia e parte relativa alla nuova normazione in materia di prescrizione;
secondo la vecchia disciplina il termine di prescrizione non poteva essere inferiore a 15 anni, calcolando tutte le diminuzioni inerenti alle attenuanti;
con la nuova normativa il termine massimo poteva tenere conto solo delle aggravanti ad effetto speciale, quale quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, ed inoltre ai sensi dell'art. 161 c.p. poteva applicarsi l'aumento massimo per l'interruzione trattandosi di delitto aggravato dall'art. 7 cit.; ne conseguiva che in nessuno dei due casi era maturata la prescrizione. Quanto a OR i motivi di ricorso appaiono del tutto privi di specificità, senza tenere in alcun conto della motivazione utilizzata per provare la responsabilità dell'imputato, quale, tra le altre, la dichiarazione di LL che aveva raccontato come il giorno dell'omicidio avesse contattato OR per telefono e costui gli aveva detto che stava facendo un servizio, dopo di che gli aveva raccontato che quel servizio consisteva nel fare da specchiettista per l'omicidio ID. ne conseguiva che appariva del tutto irrilevante provare chi materialmente avesse fatto la telefonata agli esecutori materiali.
I ricorsi degli altri imputati debbono essere rigettati. I motivi attinenti alle questioni processuali sollevate nell'interesse di ZA OL e De IT IG sono infondati. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai FR IA per violazione della L. n. 45 del 2005, art. 6, dedotta in quanto NS avrebbe incontrato il fratello dopo aver manifestato la volontà di collaborare e quindi in violazione di quanto stabilito dal comma 14 del citato articolo, è priva di ogni rilievo processuale in quanto, se anche si fosse verificata tale violazione, la sanzione prevista dal successivo comma 15 riguarderebbe solo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al P.M. e alla P.G. e non quelle rese in dibattimento, mentre quelle utilizzate in sentenza sono solo quelle rese dai due collaboratori in dibattimento nel pieno contraddittorio delle parti (Sez. 5, 1 marzo 2002 n. 16199, rv. 221908).
La corte territoriale aveva poi escluso la necessità di effettuare una perizia fonica richiesta ai sensi dell'art. 603 c.p.p. sia perché vi era in atti la trascrizione peritale sia perché il perfetto riscontro a detta trascrizione era stata apprezzata in pubblica udienza mediante l'ascolto diretto della conversazione intercettata.
Parimenti infondato è il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dei due collaboratori, che vorrebbe farsi derivare dall'inquinamento probatorio che questo colloquio avrebbe determinato. Le sentenze di merito hanno chiaramente valutato il contenuto di quel colloquio, trascritto dai periti e direttamente ascoltato in pubblica udienza, e ne hanno dato una interpretazione congrua e logica, escludendo che i due FR abbiano potuto concordare la versione da dare sull'omicidio ID, perché di tale prospettazione non vi è traccia alcuna nel colloquio;
ogni diversa supposizione o interpretazione delle parole pronunciate non è prospettabile in sede di legittimità, essendosi su di essa già pronunciato il giudice di merito con motivazione esente da censure di legittimità; del tutto apodittica è poi l'affermazione che al di là del colloquio registrato vi erano state molte altre occasioni di incontro tra i FR. Deve inoltre osservarsi che i sospetti avanzati dalla difesa sulla non genuinità delle loro dichiarazioni è in realtà fugato proprio dalla scelta degli inquirenti di registrare il primo colloquio tra i due FR, dal che se ne deduce che essi non sospettavano affatto che anche NS avesse deciso di pentirsi.
Tutti gli altri motivi di ricorso presentati da LO, ZA TR, ZA OL e De IT IG:
attengono alla violazione dell'art. 192 c.p.p. in materia di valutazione della prova e al relativo difetto di motivazione. Tutti rilevano la mancata motivazione in sentenza sull'esistenza di una causale alternativa a quella individuata dai giudici di merito e consistente nell'esistenza di motivazione esclusivamente personale dei FR IA per volere la morte di ID AT, riferita anche dai collaboratori AR e ID EN. Secondo gli imputati tale motivazione sarebbe stata la volontà dei FR IA di non restituire ai ID i beni che a loro erano stati intestati fittiziamente, affermazione proveniente dal pentito RR;
causale, a loro dire, confermata dalla circostanza che la vittima, contrariamente a quanto ritenuto dai FR IA, non era affatto coinvolta in reati di mafia ma aveva sempre tenuto una condotta di vita irreprensibile. Deve rilevarsi che la mancanza di una esplicita motivazione sul punto non si traduce in un vizio di legittimità in quanto le due sentenze di merito utilizzano gran parte della motivazione per analizzare le prove della sussistenza dell'evento scissionista all'interno del clan dei casalesi e della maturazione di detto omicidio all'interno della faida che ne era scaturita;
tali prove erano costituite non solo dalle dichiarazioni dei FR IA, ma anche dalle dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori appartenenti all'una e all'altra fazione. Sentenze definitive avevano già accertato l'esistenza della scissione e l'appartenenza degli attuali imputati al gruppo ON, e di contro a tale messe di elementi, i ricorrenti individuano solo dichiarazioni generiche di AR e ID EN i quali avevano riferito che IA aveva motivi personali senza individuare quali, mentre il solo RR aveva parlato di un attrito sull'intestazione fittizia dei beni, ma aveva poi riferito anch'egli della causale scissionista. Ne discende che dalla decisione di merito può ricavarsi una motivazione implicita di sconfessione della causale alternativa, fondata su considerazioni generiche e prive di riscontro.
Sul punto deve poi osservarsi l'illogicità della causale alternativa prospettata, fondata sulla prospettata estraneità della vittima al contesto camorristico, che mal si concilierebbe con la decisione dei FR IA di colpire proprio lui della famiglia ID, se era così estraneo al contrasto economico.
Vizio di legittimità viene poi dedotto in relazione all'art. 192 c.p.p. per aver stravolto i giudici di merito i criteri di valutazione della attendibilità dei pentiti, utilizzando le loro dichiarazioni per dichiarare inattendibili le dichiarazioni di testimoni oculari e non viceversa. Si rileva in merito che le dichiarazioni del titolare del negozio, BO, sono del tutto irrilevanti essendosi egli limitato a dire che, dopo aver visto una persona correre nel retro del negozio, si era nascosto. Quanto alle dichiarazioni di AG la corte le aveva valutate con attenzione, rilevando però che erano state smentite proprio da coloro che lo avevano chiamato in causa durante il dibattimento e cioè ID EN e IE;
quindi non corrispondeva al vero che era stato giudicato inattendibile per la diversa versione fornita dai FR IA, ma per le diverse versioni dei ID che avevano riferito cosa lui aveva loro raccontato sullo svolgimento dell'omicidio. Pertanto se tale versione era inattendibile non poteva certo servire per tacciare di inattendibilità la versione fornita dai FR IA che invece era suffragata da riscontri obiettivi, come quelli della causale, dell'uso delle due armi, del rinvenimento di un fucile compatibile con l'arma usata per l'omicidio proprio nel luogo in cui erano stati arrestati LO e De IT. Non era necessario individuare una causa della menzogna di AG, ben potendo essere accaduto che egli avesse vissuto l'episodio in modo confuso, o che non avesse visto l'altro killer, dato che aveva cercato di salavarsi;
resta comunque rilevante la circostanza che ad IE egli aveva dichiarato che gli esecutori erano i due FR IA, mentre aveva addirittura negato di aver parlato con EN. Quanto alla pistola rinvenuta vicino al cadavere, si trattava di un elemento neutro, visto che non la aveva vista il AG, che pur si trovava vicino alla vittima, e non l'aveva vista neppure IA NS che era entrato per primo;
comunque la corte aveva dato del fatto una giustificazione logica e congrua analizzando come ben poteva essere accaduto che nessuno la avesse notata, dato che non era stata utilizzata dalla vittima. L'attendibilità del collaboratore TA era dimostrata dalla circostanza che egli aveva riferito delle confidenze ricevute ben prima che i due FR IA collaborassero, mentre il dubbio sollevato dagli imputati che non fosse vero che avesse ricevuto le confidenze dei due imputati De IT e ZA OL, era frutto di illazioni, visto che non vi era prova che i due sapessero della collaborazione di TA, nel momento in cui gli avevano parlato.
Venendo alle singole posizioni deve rilevarsi che la sentenza individua per ognuno degli imputati gli elementi di prova acquisiti, oltre alle dichiarazioni dei FR IA e di TA;
mentre i motivi di ricorso appaiono frutto di una diversa lettura degli atti processuali e comunque frutto della valorizzazione solo di alcuni elementi.
Sulla partecipazione di LO al gruppo degli scissionisti vi erano ampie prove tra le quali le dichiarazioni di LL e la circostanza che era stato arrestato nel covo insieme a De IT IG e che in quel luogo era stato trovato un fucile del tutto compatibile con quello usato per l'omicidio, in relazione a ZA OL le incongruenze rilevate sulla esatta collocazione dell'imputato nelle fasi antecedenti all'omicidio non erano idonee a scalfire l'attendibilità della versione che lo aveva individuato come uno degli esecutori materiali;
lui stesso aveva raccontato del suo ruolo a TA.
Analoga posizione era quella di De IT IG, che era stato arrestato insieme a LO e in possesso di un'arma compatibile con quella usata per l'omicidio; inoltre aveva riferito del suo ruolo a TA.
Quanto alla posizione di ZA TR la corte territoriale aveva già evidenziato la sua posizione più defilata, concedendogli le attenuanti generiche, ma sulla sua partecipazione al fatto nel ruolo di specchiettista vi erano pochi dubbi;
era stato individuato tramite i soprannomi con i quali era conosciuto, a nulla rilevando la confusione in cui era incorso RR che lo aveva individuato come fratello di ZA OL;
era stata acquisita la prova della sua vicinanza al gruppo degli scissionisti come dimostrato dagli episodi criminosi nei quali era rimasto coinvolto, così come riconosciuto dallo stesso ricorrente, a nulla rilevando che avesse poi deciso di allontanarsi dall'ambiente andando a vivere a Modena;
era ben possibile che egli avesse partecipato in veste di specchiettista il giorno dell'omicidio e non invece la volta precedente, quando l'agguato non era riuscito, in quanto tale ruolo era intercambiabile e ben potevano esserci più persone che lo rivestivano. Non è vero che IA NS non avesse avuto contezza diretta della partecipazione di TR, visto che lui aveva riferito non solo di aver saputo da De IT le informazioni che gli specchiettisti davano dei movimenti della vittima, ma anche di aver assistito quando IA IG aveva dato ad entrambi l'ordine di far sparire l'auto e le armi.
I ricorrenti debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali e OR e IA NS anche al versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di OR e IA e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010