Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
Ai fini della configurazione del concorso morale è sufficiente l'incidenza dell'opera dell'istigatore sul determinismo psicologico dell'autore materiale, anche solo rinsaldando il proposito criminoso di quest'ultimo. Ne consegue che quando si tratti di reato di falso in atto pubblico, dell'attività di falsificazione rispondono, a titolo di concorso, coloro che abbiano agito per il medesimo fine, sia intervenendo con qualsiasi contributo materiale a detta attività, sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito criminoso. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente la responsabilità, ex art. 110 e 476 cod. pen., dell'imputato il quale aveva presentato domanda di pensionamento in ragione di dati falsi inseriti dal p. u. nell'archivio informatico dell'Inps a vantaggio dello stesso imputato, consistente in una pensione di importo superiore e decorrente prima del tempo).
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2014, n. 47052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47052 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/05/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1331
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 3355/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AT N. IL 06/02/1945;
avverso la sentenza n. 193/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del 28/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Pratola Pierluigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28.4.2013 la Corte d'Appello di Salerno confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 29.4.2010, con la quale FO LI era stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche e ravvisata la continuazione, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, per i reati di cui agli artt. 110 e 476 c.p., per avere, in concorso con altri, alterato le risultanze degli archivi informatici dell'INPS, inserendo nella propria posizione contributiva anni di contribuzione agricola di fatto inesistenti, in quanto non supportati dall'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per gli anni di riferimento, ne' da alcuna documentazione giustificativa e di cui all'art. 110 c.p., art. 640 cpv. c.p., n. 1, per avere con artifici e raggiri consistiti nel presentare presso l'INPS di Nocera Inferiore una domanda diretta ad ottenere una pensione di anzianità, in cui si attestava falsamente la sussistenza dei requisiti contributivi previsti dalla legge e nell'alterare le risultanze degli archivi informatici induceva in errore l'INPS di Nocera Inferiore, che, per effetto delle condotte descritte provvedeva a liquidare la pensione di anzianità, in tal modo procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'erogazione di un trattamento pensionistico al 31.12.2006, pari ad Euro 23953,00.
2.Avverso tale sentenza l'FO, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso affidato a tre motivi, lamentando:
- con il primo motivo, i vizi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110, 476 e 640 c.p., atteso che il ricorrente è stato considerato colpevole di aver concorso nella realizzazione di un falso in atto pubblico per il solo fatto di essere titolare della posizione oggetto della variazione incriminata, senza che sia stata in alcun modo provata l'effettiva partecipazione, anche solo morale, al reato, con un apporto significativo alla realizzazione di esso;
che, nel caso di specie, manca il presupposto per la falsità dell'atto pubblico, ossia una richiesta di variazione dati o un'attestazione da parte del privato;
che sebbene il contributo causale del concorso morale può manifestarsi attraverso forme differenziate ed atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) ciò non esime, tuttavia, il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma si sia manifestata;
che, in particolare, la variazione della situazione contributiva ritenuta dall'accusa elemento oggettivo del falso posto in essere dai dipendenti Inps è consistita nell'attribuzione al ricorrente, di alcuni contributi, dal 1983 al 1989, per 156 giornate di accredito annue, spettanti, invece, al sig. FO LI nato il [...], sicché si è trattato di un mero errore di inserimento dati nel sistema informatico;
che la presentazione della domanda di pensione, costituisce esercizio di un diritto di ciascun contribuente, e non può assurgere ad artificio e raggiro teso ad indurre in errore l'istituto previdenziale, postulando la stessa, come normale conseguenza, la verifica da parte dell'Ufficio dell'effettiva situazione contributiva;
- quale secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. erronea applicazione dei criteri legali di valutazione della prova, atteso che la valutazione effettuata con le sentenze di merito, secondo la quale la falsificazione poteva giovare solo all'imputato, applica erroneamente i criteri legali di valutazione della prova;
- quale terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione e inosservanza dell'art. 530 c.p.p., comma 2, atteso che difetta, nel caso di specie, una chiara, congrua e soddisfacente motivazione, circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotesi criminosa e la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado determina il mancato raggiungimento di quel grado di certezza per pronunciare la sentenza di condanna, laddove il giudizio di responsabilità penale deve essere effettuato al di là di ogni ragionevole dubbio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1. I primi due motivi di ricorso, con i quali l'FO si duole innanzitutto dell'insussistenza dei presupposti circa la qualità di correo nei reati ascrittigli, sono privi di fondamento. Va premesso in fatto che la sentenza di primo grado - integralmente richiamata dalla sentenza di appello - da atto che, dalle dichiarazioni dei testi e dalle relazioni ispettive acquisite, è emerso che, nell'archivio informatico Arla dell'Inps di Nocera Inferiore, tra gli anni utili contributivi per la pensione di anzianità, era stato inserito in favore dell'imputato anche un periodo durante il quale il predetto non era iscritto agli elenchi dei coltivatori diretti, ne' in alcun fascicolo aziendale e che la variazione costituita da tale inserimento era stata effettuata da un soggetto in possesso del codice ID e della password assegnata a LE RO, dipendente dell'Inps di Nocera Inferiore;
che tale variazione risultava operata senza alcuna domanda dell'interessato e senza alcuna istruttoria dell'ufficio, presupposti ineliminabili per l'effettuazione della variazione.
1.1. In tale contesto, appare immune dai vizi denunciati la valutazione effettuata dai giudici di merito, circa la responsabilità dell'imputato quale concorrente morale per istigazione nel delitto di falso materiale in atto pubblico- avendo il pubblico ufficiale, in possesso del codice ID e della password di LE RO, inserito nell'archivio pubblico dell'Inps una falsa risultanza, costituita dal dato, secondo cui il ricorrente nel periodo in contestazione sarebbe stato iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti - nonché di corresponsabile nel delitto di truffa - avendo presentato domanda di pensione, in relazione alla variazione dell'archivio informatico Inps con inserimento dei dati falsi ed avendo ottenuto sulla base di tali artifici l'ingiusto profitto consistito in una pensione di importo maggiore, decorrente prima del tempo.
1.2. Il ricorrente contesta specificamente la qualità di correo nella falsificazione, riconosciuta, nella sentenza impugnata, anche in applicazione del principio del principio cui prodest, deducendo l'assenza di elementi denotanti una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e, comunque, l'assenza di motivazione in ordine alla forma con la quale tale compartecipazione si sarebbe manifestata. Tale doglianza è infondata, atteso che non viola i criteri di cui all'art. 192 c.p.p. ritenere che la presentazione della domanda di pensionamento, all'esito dell'avvenuta variazione - inserendo dati falsi nell'archivio dell'Inps - sia circostanza che denoti inequivocamente il ruolo dell'imputato di concorrente morale, quale istigatore dell'autore dell'inserimento dei dati in questione, essendo stata la sua condotta, in relazione all'alterazione delle risultanze dell'archivio, causa dell'evento criminoso. Al fine della configurazione del concorso morale, è sufficiente l'incidenza sul determinismo psicologico dell'autore materiale, ossia che l'opera dell'istigatore sia venuta a incidere concretamente sulla psiche del concorrente-autore materiale, anche solo rinsaldando i proposito criminoso di quest'ultimo (Sez. 4, n. 9500 del 31/01/2008) e, nel caso di specie, risulta evidente che colui il quale ha materialmente operato la manomissione dell'archivio Inps, inserendo dati non veritieri, si è indotto a farlo anche e soprattutto nell'interesse dell'imputato, come è testimoniato dal fatto che quest'ultimo ha presentato domanda di pensionamento in relazione ai falsi dati inseriti nell'archivio informatico, ottenendo come detto il vantaggio, consistito in una pensione di importo maggiore, decorrente prima del tempo.
In tema di falso materiale in atto pubblico, può dunque affermarsi il principio che quando la falsificazione è stata commessa dal pubblico ufficiale - come nella fattispecie in esame, potendo solo un p.u. essere in possesso del codice ID e della password necessari per operare l'alterazione dei dati dell'archivio informatico Inps - dell'attività di falsificazione rispondono a titolo di concorso coloro che abbiano agito per il medesimo fine, sia intervenendo con qualsiasi contributo materiale all'attività in questione, sia istigando il pubblico ufficiale, o rafforzandone il proposito delittuoso.
1.3. Per quanto concerne, poi, la deduzione, secondo cui nel caso di specie si sarebbe verificato un erroneo inserimento dei dati in favore del ricorrente, invece che dell'omonimo FO LI, nato il [...], cui tali dati competevano, non trova conferma in elementi di prova in tal senso e, comunque, trova indubbia smentita nel fatto che il ricorrente ha presentato domanda di pensionamento, in relazione ai detti dati "falsi", ottenendo i vantaggi indicati.
La doglianza, poi, secondo la quale erroneamente sarebbe stato desunto il reato di truffa dalla mera presentazione della domanda di pensionamento, laddove la presentazione della domanda di pensione, costituisce esercizio di un diritto di ciascun contribuente, risulta completamente destituita di fondamento. Ed invero, ai fini della valutazione della ricorrenza del delitto di truffa i giudici di merito non hanno considerato la presentazione della domanda di pensione in sè e per sè, ma l'artificio costituito dalla variazione dell'archivio informatico, con l'inserimento dei dati falsi, in relazione alla presentazione della domanda in questione che ha consentito l'illecito vantaggio indicato.
2. Generico e, comunque, infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, relativo all'insufficienza della motivazione per relationem a supportare il giudizio di responsabilità dell'imputato. Va all'uopo richiamato il principio, secondo cui non sussiste mancanza o vizio di motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della ritenuta completezza e correttezza dell'indagine svolta in primo grado, confermi la decisione del primo giudice. In tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre, in ogni caso, fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. In questa prospettiva, nella motivazione della sentenza, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi logicamente le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive, che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012). Peraltro, nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto di aver svolto con l'appello specifiche censure alla sentenza di primo grado, non analizzate nella sentenza impugnata e, comunque, sia pure succintamente, il giudice d'appello ha svolto in ordine alla valutazione della responsabilità dell'imputato, nei limiti del devoluto, considerazioni proprie
3. Il ricorso, pertanto, va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014