Sentenza 10 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza.
Commentari • 5
- 1. Il reato di ricettazione e l’interpretazione della Suprema CorteGiada Lai · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Il presente contributo si propone di esaminare il reato di ricettazione alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione. Il reato di ricettazione viene previsto dall'articolo 648 c.p. e punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Le pene per il delitto in questione sono la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 516 a euro 10.329. Si tratta di un reato istantaneo, inquadrato tra i delitti contro il patrimonio, la cui consumazione avviene nel momento in cui il l'agente ottiene il possesso della cosa.[1] …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 4. SIM nel telefono risultato rubato, condanna per ricettazione certa (Cass. 27927/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2020
Utilizzare la propria SIM con un telefono risultato rubato senza giustificare il possesso costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza del cellulare, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (approfondimento sui "Rischi penali dell'usato") CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (ud. 12/04/2019) 25-06-2019, n. 27927 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GALLO Domenico - Presidente - Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere - Dott. DI PAOLA Sergio - rel. Consigliere - Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - Dott. SARACO Antonio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA …
Leggi di più… - 5. RicettazioneAccesso limitatoGianluca Denora · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2016, n. 52271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52271 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2016 |
Testo completo
Sentenza n. 2002 Registro generale n. 32535/2016 10.11.2016 522 7 1 / 1 6 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione seconda Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: dott. Giovanni Diotallevi Presidente dott. Giovanna Verga dott. Luigi Agostinacchio Consigliere rel. dott. Lucia Aielli dott. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale promossa da: NG RE nato in [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione del riesame in data 27/5/2016 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Franca Zacco che ha concluso chiedendo inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26/3/2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata dal P.M. nei confronti di NG RE, applicandola per gli altri imputati, indagati del reato di cui agli artt. 416 c.p. e 648 c.p.
1.1. Avverso tale provvedimento proponevano ricorso ex art. 309 c.p.p. gli altri indagati ai quali il Tribunale del riesame, esclusa la ricorrenza dei gravi 1 indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo, applicava la misura degli arresti domiciliari in ordine al delitto di cui all'art. 648 c.p.
1.2. Il P.M., a sua volta, proponeva appello avverso l'ordinanza genetica con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, in esito al quale il Tribunale del riesame, in data 27/5/2016, ravvisati i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., applicava la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G.
2. Ricorre per Cassazione l'indagato deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge in relazione all'art. 274 c.p.p. ed illogicità della motivazione atteso che il Tribunale pur avendo escluso il reato associativo e pur avendo verificato che l'indagato, alla vista degli operanti, non si era dato alla fuga, ed aveva reso dichiarazioni in sede di interrogatorio, aveva proceduto all' applicazione della misura cautelare, CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato . E' innanzi tutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che - lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, 2 до dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566). Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003, Marchese, Rv 227110). Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
2. Il ricorrente rappresenta doglianze di natura fattuale atteso che la motivazione del Tribunale del riesame non poggia affatto sulla ritenuta partecipazione dell'indagato al reato associativo (escluso in radice per tutti), ma sulla oggettivamente riscontrata, disponibilità da parte del ricorrente, di un container all'interno del quale veniva rinvenuto un motociclo della cui provenienza illecita di cui egli non forniva alcuna giustificazione ed anzi, ad avviso del giudice del fatto, aveva piena consapevolezza avuto riguardo alle dimensioni dello stesso, oltre che per la condotta complessivamente riscontrata, in loco, da parte degli altri suoi connazionali, intenti a scaricare mezzi di illecita provenienza.
3. Va in proposito ricordato che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, rv. 2522852), sicchè a nulla rileva che il ricorrente abbia negato, in sede di interrogatorio, di sapere della presenza del mezzo;
né 3 assume rilievo il requisito della sospendibilità della pena, trattandosi di condizione rilevante nel caso di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari ex art. 275 c. 2 bis c.p.p. e non per il caso della misura in oggetto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 10.11.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovani Diotallevi Lucia Aielli flistallar Averi Sulli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL - 7 DIC. 2016 - I Cancellere CASSE MAD R E P E U CANCELLIERE O E A T I C N Z S R O Claudia Pianelli C 4