Sentenza 22 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa).
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Il presente contributo si propone di esaminare il reato di ricettazione alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione. Il reato di ricettazione viene previsto dall'articolo 648 c.p. e punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Le pene per il delitto in questione sono la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 516 a euro 10.329. Si tratta di un reato istantaneo, inquadrato tra i delitti contro il patrimonio, la cui consumazione avviene nel momento in cui il l'agente ottiene il possesso della cosa.[1] …
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La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2016, n. 53017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53017 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2016 |
Testo completo
53017 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da PIERCAMILLO DAVIGO - Presidente - Sent. n. sez. LUCIANO IMPERIALI P.U. 22/11/2016- R.G. n. 34144/2016LUIGI AGOSTINACCHIO ANNA MARIA DE SANTIS -relatore- GIUSEPPE SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ° TT AN, n. a Palermo il 19.3.1975 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1369/16, resa in data 15.3.2016 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell'udienza pubblica del 22/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale,dott. Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto del ricorso Udita la discussione del difensore, Avv. Manuela Gargano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 ollu RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo del 4.12.2013, dichiarava estinti per maturata prescrizione i delitti di sostituzione di persona e tentata truffa ascritti all'TT, riducendo a mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa la pena per il residuo delitto di ricettazione ascritto al capo 93 della rubrica.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per Cassazione l'TT, per il tramite del difensore, deducendo:
2.1 l' inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 487, 192 cod. proc. pen., 27 comma 2 Cost. nonché illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale tratto argomenti di valutazione probatoria dal contegno processuale dell'imputato e, in particolare, dalla sua contumacia , avendo argomentato, con riguardo alla fattispecie di ricettazione per cui è condanna, che l'imputato nulla aveva inteso dire in ordine alla disponibilità degli apparecchi telefonici contestata;
simile affermazione secondo l'apprezzamento difensivo contrasta con la presunzione di non colpevolezza e disconosce il principio che attribuisce all'accusa l'onere probatorio circa gli elementi costitutivi del reato mentre alcun obbligo di collaborazione è posto a carico dell'imputato. La scelta di non presenziare al dibattimento costituiva un diritto dell'imputato al pari della mancata sottoposizione ad esame e dall'esercizio di dette facoltà non possono trarsi elementi a carico dello stesso;
2.2. l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen nonché mancanza della motivazione per avere la Corte ritenuto la sussistenza del delitto di ricettazione di n. 450 telefoni cellulari in assenza di prova circa la sussistenza del reato presupposto di appropriazione indebita, risultando in atti che la posizione di Di MA AN, asserito autore delle appropriazioni indebite in danno della società H3G, era stata archiviata. Inoltre, nonostante lo specifico gravame sul punto, la Corte territoriale ometteva ogni motivazione al riguardo;
2.3 l'insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per avere il giudice d'appello omesso di indicare le ragioni per cui ha ritenuto di desumere dalla conoscenza tra TT e NA un indizio di responsabilità ;
2.4 il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione di 450 telefoni cellulari attribuendola nel contempo, in relazione all'assoluzione di UC TO per il capo 94, al NA GI nonché per aver omesso adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico;
2 eller 2.5. la contraddittorietà della motivazione per avere il giudice d'appello negato le circostanze attenuanti generiche in ragione della reiterazione delle condotte benché l'imputato abbia riportato condanna per uno solo dei reati ascrittigli;
2.6 la contraddittorietà ed illogicità della motivazione per aver negato il beneficio della sospensione condizionale, ritenendo l'TT inserito in un giro commerciale di carattere illecito nel contempo assolvendo i concorrenti nei reati ascrittigli e omettendo ogni motivazione in ordine al giudizio prognostico. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
3.1 Quanto alla violazione di legge a al difetto di motivazione censurati con il primo motivo, la denunzia di un'impropria valorizzazione a fini probatori della contumacia dell'imputato è destituita di pregio, avendo la Corte territoriale richiamato la costante giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta (Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983;Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 Pomella, Rv. 252285; Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265). Siffatto consolidato indirizzo ermeneutico non costituisce una deroga ai consueti principi che informano l'onere della prova ma prende atto che la fattispecie incriminatrice non può prescindere dall'accertamento delle modalità acquisitive della res al fine dell'indagine sulla consapevolezza circa la derivazione della stessa. Se, dunque, la prova del dolo può essere desunta, alla stregua degli ordinari criteri da qualsiasi elemento anche indiretto, in detto ' ambito può legittimamente valutarsi la mancanza di indicazioni del soggetto agente, senza alcun vulnus alle guarentigie difensive.
4. Quanto al secondo motivo di gravame che revoca in dubbio la sussistenza del delitto presupposto di appropriazione indebita osserva il Collegio che la dedotta archiviazione della ' posizione di AN Di MA non implica la giuridica insussistenza della fattispecie evocata al capo 93, potendo la stessa ascriversi ad una pluralità di cause non incidenti sulla concreta ravvisabilità dell'illecito, in ordine alle quali alcun dettaglio è stato fornito. Con riguardo alla mancanza evasione dell'obbligo di motivazione sul punto va debitamente evidenziato come in sede di legittimità non sia censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con gravame, quando- come nel caso di specie- risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340) . Infatti, il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto attraverso la valutazione globale delle 3 dlu deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette, risultando al contrario sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105).
5. I motivi sub 3 e 4 possono essere congiuntamente esaminati in quanto denunziano vizi motivazionali concernenti le valutazioni probatorie operate dalla Corte territoriale in ordine ai rapporti intrattenuti dal ricorrente con il coimputato NA e alla posizione di quest'ultimo, individuato quale effettivo venditore dei telefoni di provenienza illecita a UC TO. La prospettazione difensiva è manifestamente infondata. Al capo 93 della rubrica si ascrive all'TT la ricezione di 450 telefoni cellulari di provenienza illecita con la precisazione che gli stessi furono venduti al UC per il tramite di una società che GI NA costituì a tale scopo su indicazione dell'imputato. Detta circostanza spiega le ragioni per cui al successivo capo 94 è il NA ad essere individuato quale apparente venditore, attività per la quale veniva remunerato con il 10% del provento dell'operazione. La sentenza di primo grado ha richiamato al riguardo le dichiarazioni del UC in ordine al fatto che quando vi fu necessità di sostituire quale effettiva 50 apparecchi che non funzionavano, si rivolse non al NA ma all'TT, contraparte della compravendita.
6.Inammissibili risultano anche i motivi quinto, sesto e settimo che attengono al trattamento sanzionatorio praticato, censurato sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Quanto alla denegata concessione delle attenuanti generiche, la Corte d'Appello ha richiamato la gravità dei fatti a giudizio e la reiterazione delle condotte, con valutazione che risulta in questa sede incensurabile. Devesi, peraltro, precisare con riguardo all'operato apprezzamento della reiterazione delle condotte che, secondo l'insegnamento della Corte Suprema,ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice- alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen.- può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, e, pertanto, a maggior ragione può tener conto dei reati estinti in quanto significativi della personalità dell'imputato ( Sez. 4 n. 18795 del 7/4/2016, Rv. 266705; Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, Rv. 257200). La Corte d'Appello, infine, contrariamente all'assunto defensionale, ha dato congruo conto dei motivi del diniego della sospensione condizionale, richiamando la precedente fruizione e formulando una prognosi di sfavore in ordine alla reiterazione del beneficio.
7.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen. la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi 4 eller ragioni d'esonero. Dichiara inammissibile il ricorso e al versamento della somma di Così deciso il 22.11.2016 Il Consigliere estensore Anna Maria De Santis
P.Q.M.
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali millecinquecento euro alla Cassa delle Ammende. Il Presidente Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 14 DIC. 2016 CANCELLIERE Claudia Pianti 5