Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/10/2003, n. 15119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15119 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO E DI POPOLO ITALIANO151 19/03 LA CORTE S PR R.G.N.26315/01 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Cron. 30650 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 13.5.03 Dott. Paolo STILE Consigliere ! Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NI, elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Rocciatori, 18 presso il sig. Basile Francesco, rappresentato e difeso, giusta procura a margine, dall'Avv. Serena Cantale Aeo;
- ricorrente -
2918
contro
MINISTERO DEL TESORO 2 nonché ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE intimati - $ avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n.453 del 20. 6. 2001.- R.g. 376/0s Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio 2003 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO Con sentenza del 20.6.2001 la Corte di Appello di Catania, decidendo sull'appello proposto da LL TO nei confronti del Ministero del Tesoro e dell'INPS, avverso sentenza del Tribunale della medesima città, respingeva l'appello confermando il rigetto della domanda di indennità di accompagnamento. Osservava in motivazione che vi era contrasto tra motivazione e dispositivo di rigetto nella sentenza di primo grado, ma il rilievo non conduceva alla riforma del dispositivo, in quanto questo era conforme alle risultanze della consulenza che il primo giudice aveva condiviso e dalla quale risultava soltanto una incapacità di lavoro del 100% in conseguenza di un marcato decadimento delle capacità cognitive. Rilevava, però, che non era stata accertata l'incapacità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita che costituiscono il presupposto della indennità di accompagnamento oggetto della domanda. Andava pertanto confermato il rigetto della domanda. Il LL ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, il Ministero del Tesoro e l'INPS non si sono costituiti. All'udienza del 25.6.2002 la -2- A IMPOSTA DI BOLLO, DI BDA OGNI SPESA, TASSA A SENSI DELL'ART. 10 1 06 11-8-73 N. 533 Corte, rilevato che il ricorso per cassazione era stato notificato per il Ministero del Tesoro all'Avvocatura distrettuale dello Stato e non all'Avvocatura generale e per l'INPS al legale rappresentante dell'istituto e non al procuratore costituito in appello, assegnava con ordinanza termine per il rinnovo delle notificazioni. L'ordinanza era ritualmente notificata alla procuratrice del ricorrente, che depositava solo cartolina postale attestante la precedente notificazione a mezzo posta alla sede dell'INPS. Osserva il Collegio che, non avendo il ricorrente provveduto al disposto rinnovo delle notificazioni, attesa la nullità delle precedenti, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Il ricorrente non è tenuto alle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P Q M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 13.5.2003 FemanlД Il Consigliere est. Il Presidente IL CEANGELI FEREsele Depositato in Cancelleria 09 OTT. 2003 Roma, Il SA RE selle - 3-