Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2015, n. 31623
CASS
Sentenza 23 marzo 2015

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Il reato di frode in competizione sportiva, nella fattispecie prevista dalla seconda parte del primo periodo dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, ha natura di delitto di attentato, nel quale la soglia di punibilità è anticipata al mero compimento di una "qualsiasi" condotta fraudolenta idonea e diretta ad alterare il leale e corretto svolgimento della competizione agonistica. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto riconducibile alla fattispecie in questione la condotta consistita nella conclusione di una intesa tra il dirigente di una società sportiva militante in un campionato di calcio e il designatore arbitrale avente ad oggetto la formazione delle c.d."griglie" degli arbitri destinati a dirigere le singole partite, e finalizzata a conseguire l'alterazione dei risultati di gara).

La fraudolenta alterazione dei risultati del campionato integrante il reato di frode sportiva, previsto dall'art. 1, primo comma, secondo periodo della legge 13 dicembre 1989, n. 401, costituisce fatto idoneo a determinare un danno risarcibile alle altre società impegnate nel medesimo campionato e alla Federazione sportiva di riferimento.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, secondo periodo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrasto con gli artt. 25, comma secondo e 117, comma primo Cost., laddove prevede una fattispecie incriminatrice "aperta" di frode sportiva, in quanto il concetto "altri atti fraudolenti" deve intendersi caratterizzato dall'artificiosità della condotta e della finalizzazione di questa alla alterazione della competizione, con la conseguenza che, in tale accezione, lo stesso non viola il principio di legalità per indeterminatezza della norma, i cui confini in termini di oggetto materiale, elemento psicologico e nesso causale sono adeguatamente definiti.

Nel reato di frode sportiva, può rivestire la qualifica di soggetto attivo del reato chiunque ponga in essere "altri atti fraudolenti" volti all'alterazione della competizione sportiva, in quanto, a differenza del corrispondente illecito disciplinare, ai fini della configurabilità della fattispecie prevista dal secondo periodo del primo comma della legge n. 401 del 1989 non è necessaria la partecipazione del soggetto agente alla competizione, attesa l'applicabilità delle generali regole sul concorso di persone nel reato contenute nell'art. 110 cod.pen.

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  • 1Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [52
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  • 2Raccolta sentenze della Cassazione Penale - anno 2015
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2015, n. 31623
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31623
Data del deposito : 23 marzo 2015

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