Sentenza 5 novembre 2003
Massime • 3
In tema di requisiti della sentenza del giudice collegiale, la sottoscrizione del presidente e del giudice estensore, prescritta a pena di nullità dall'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen., è solo quella finale, apposta in calce al documento, in quanto la norma non prevede che debba essere sottoscritta ogni singola pagina della stessa sentenza. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto valida una sentenza che, regolarmente sottoscritta in calce dal presidente e dall'estensore, risultava altresì sottoscritta da quest'ultimo in ogni singola pagina, ad esclusione, però, delle pagine iniziali recanti i nominativi degli imputati ed i capi d'imputazione).
In tema di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni, la speciale disciplina dettata dall'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 293, derogatoria delle disposizioni di cui all'art. 267 cod. proc. pen., si applica anche al sequestro di persona a scopo di estorsione. Ed infatti, a parte che il delitto anzidetto è, ormai da tempo, ritenuto un tipico reato di criminalità organizzata, anche nella generale considerazione del legislatore (come si rileva, tra l'altro, dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., che attribuisce la competenza per tale reato al procuratore distrettuale) e che un'eventuale sua realizzazione in forma monosoggettiva - in contrasto con un'iniziale imputazione ad organizzazione delittuosa - sarebbe, comunque, accertabile solo "ex post", ad indagini concluse, è sufficiente, ai fini dell'applicabilità della normativa in questione, il mero riferimento alle modalità di esecuzione della richiesta estorsiva che, di norma, è realizzata mediante telefono. Ed infatti, il menzionato art. 13 si riferisce sia ai delitti di criminalità organizzata che a quelli di minaccia posta in essere con il mezzo telefonico.
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 14 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 266, comma secondo, cod. proc. pen., e 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui non prevedono che il decreto autorizzativo delle intercettazioni ambientali debba specificare le modalità di esecuzione. Ciò in quanto il richiamato precetto costituzionale, al pari di quello contenuto nell'art. 15 Cost., deve essere coordinato con l'interesse pubblico all'accertamento di gravi reati, tutelato dall'art. 112 Cost. D'altronde, poiché l'intercettazione ambientale costituisce un atto "a sorpresa", non è ipotizzabile che il pubblico ministero possa, nel decreto autorizzativo, prevedere e specificare le modalità di azione, non potendo conoscere le situazioni di fatto che si presenteranno al momento dell'operazione.
Commentario • 1
- 1. i confini fissati dalla ConsultaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 aprile 2026
3. La decisione della Consulta: niente violazione dell'art. 68 Cost. La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nel ricorso summenzionato e quelle della parte resistente, ossia la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in persona del Procuratore della Repubblica e le argomentazioni sostenute anche dalla Camera dei Deputati, anch'essa intervenuta nel giudizio in esame (la quale chiedeva l'accoglimento del ricorso proposto da parte dell'altro ramo del Parlamento), – stimava il ricorso suesposto ammissibile, ma non fondato. In particolare, il Giudice delle leggi riteneva innanzitutto che, per trattare le questioni prospettate nel ricorso di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2003, n. 46963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46963 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2003 |
Testo completo
M
4 69 63 /03
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Udienza pubblica Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
del 05/11/03 Presidente Dott. AN PROVIDENTI
SENTENZA 1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere
2. 11 Andrea COLONNESE " N. 1185
"1 R.G.N..17091/03 3. 11 Mario ROTELLA 11 Luciano PANZANI "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: 1) ON PP,
nato a [...] il [...]; 2) BA
AN, nato a [...] il [...]; 3)
nato а OP TIBA EN,
1'8.1.1930; 4) Lumbaca Vincenzo, nato a OP
TI il 15.10.1958; 5) RE RI, nato a Platì il 27.8.1964; 6) GI AN, nato a
San Luca il 15.11.1941; 7) ER IC, nato a
Platì il 7.3.1956; 8) ER AN, nato a [...]
1'11.4.1967; 9) NG ON, nato a [...] il
9.8.1957; 10) NG AN, nato a [...] il
12.4.1950; avversO la sentenza della Corte
1
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per la manifesta infondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale e per il rigetto di tutti i ricorsi;
Udito l'Avv. PP Russo per la parte civile;
l'Avv.
IC Licastro e Giovanni Aricò per i ricorrenti
BA AN e BA EN cl. 1930; l'Avv.
LE d'Agostino per i ricorrenti BA EN
cl. 1958 e ER AN;
l'Avv. Alfonso Brighina
per il ricorrente GI AN;
l'Avv. Adriana Bartolo e Giovanni Aricò per i ricorrenti NG Antonio e NG AN;
l'Avv. Armando Veneto
per il ricorrente ON PP;
l'Avv. Francesco
De Ceglie per il ricorrente RE RI;
l'Avv,
Ivano Chiesa e Giovanni Aricò per il ricorrente ER
IC;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'11.12.1997, DR AR, mentre stava
2
f rientrando nella sua abitazione di Milano, scesa dall'auto dopo averla parcheggiata nel giardino condominiale, veniva aggredita da tre uomini che la
immobilizzavano e riuscivano, con violenza, a caricarla su un auto, quindi dopo un percorso di circa 15-20
minuti, veniva fatta scendere, passare strisciando sotto una rete metallica e fatta entrare, dopo averle tolto il passamontagna che le era stato messo, in un
buco scavato nella terra lungo circa due metri ed alto come le gambe della sequestrata, posto alla base di un terrapieno, nel quale veniva trattenuta, nella quasi impssibilità di muoversi, per un mese, fino all 11.1.1998, allorchè veniva caricata su un mezzo,
all'interno di una specie di tunnel freddissimo, e trasferita, dopo un viaggio durato circa 24 ore, in una località della Calabria tirrenica, come successivamente veniva accertato. Fatta scendere dal mezzo nella notte tra il 12 e il 13 1.1998, la AR, coperta con un passamontagna che non gli impedì di rendersi conto che vi era luna piena, veniva trasferita, portata a spalle per lunghi tratti da un uomo, in un altro posto e fatta entrare in un altro buco, assai simile a quello di Milano, con pavimento di legno e pareti in
polistirolo. In tale posto, successivamente
individuato, al pari di quello di Milano, a seguito
3 delle indicazioni fornite dalla parte offesa, la donna restava fino al 9.5.1998. Poiché da tale posto la
sequestrata ebbe occasione di sentire in certe ore del pomeriggio da non molto lontano lo svolgimento di
funzioni religiose all'aperto, per ragioni di
sicurezza, sempre di notte e con la luna piena, veniva trasferita, dopo una marcia di alcune ore, in altra
località, all'interno di una baracca di lamiera, ove aveva la possibilità di fare qualche passo nello antistante. Anche tale rifugio veniva in spiazzo individuato sulla scorta delle indicazioni seguito fornite dalla sequetrata. In tale posto restava fino al
5.7.1998, per essere trasferita ancora in una notte di plenilunio in un nuovo rifugio, fatto sempre con tetto in lamiera, rifugio denominato dalla sequestrata come
"nido delle aquile" per la presenza di nidi di rapaci nelle vicinanze. Qui rimaneva fino al 3.9.1998 allorchè
veniva liberata.
Nel frattempo erano iniziate le trattative per il riscatto, con una richiesta iniziale di 50 miliardi di lire da parte dei rapitori e con una controproposta di
versamento di lire 2 miliardi da parte dei familiari della donna. Poiché la trattativa languiva, la stessa
AR proponeva l'inizio di contatti telefonici con tale NÀ, amico personale della sequestrata, persona
4 affidabile che poteva apparire un estraneo, e quindi non sospettabile, ai sequestratori, mentre la rapita era certa che il suo nominativo sarebbe stato tra quelli che il marito avrebbe comunicato alla polizia per sottoporre a controllo telefoni e corrispondenza.
La lettera di risposta dei familiari sarebbe stata
composta con linguaggio criptato mediante inserzioni sul Corriere della Sera circa la vendita di un edificio rustico con terreno nella campagna senese, in cui l'area in metri quadri del terreno avrebbe rappresentato la cifra offerta, secondo l'equazione di un mliardo per 1000 mq. Veniva poi fatta scrivere una lettera alla AR, redatta di proprio pugno compresa la busta, il cui testo veniva concordato con i rapitori. La missiva sarebbe stata portata a Milano,
non potendo i rapitori imbucarla, ciò potendo orientare gli investigatori. Dopo la prima lettera, cui era
seguita una risposta interlocutoria, rapitori costringevano la AR a scriverne una seconda, una terza e una quarta. La AR riusciva trasmettere il messaggio cifrato "sto bene" in una delle lettere,
inserendo casualmente lettere maiuscole tra quelle in corsivo. La quarta lettera si rilevava determinante. La donna aveva notato, in occasione di acquisto di
alimentari da parte dei sequestratori, lo scontrino di
5 un esercizio commerciale di Bovalino, per cui con il consueto strattagemmma delle lettere stampatello maiuscolo in mezzo al corsivo, riusciva ad inserire nella missiva la parola Bovalino. La lettera che
conteneva la richiesta di 15 miliardi di lire era indirizzata al dott. Giacomo Corno, commercialista della famiglia AR. Essa era stata fatta scrivere tra giovedì e il venerdì precedenti il 25.5.1998, data
quest'ultima in cui doveva essere spedita e che doveva apparire sulla lettera medesima. Uno dei sequestratori aveva il compito di imbucarla giungendo in treno а
Firenze ○ a Bologna, come riferito alla donna dai sequestratori medesimi, i quali successivamente le
riferivano anche che la lettera era stata imbucata a
Firenze. Una quinta lettera, spedita da Milano il
23.6.1998, veniva inviata al dott. Corno, ma il
contenuto della lettera in questione veniva anche
registrato su nastro per fornire la prova ai familiari che l'ostaggio era vivo ed anche per impressionarli, in quanto i sequestratori imponevano alla sequestrata di rendere la propria voce sofferente e bassa. Nella
lettera in questione la AR riusciva ad inserire strattagemma, la frase in nel testo, con il noto stop five" (siate forti inglese "Be strong SO ami
come lo sono io fermatevi a cinque).
-
6 Nel frattempo neppure le indagini si erano fermate e la svolta decisiva per esse era avvenuta con il controllo dell'utenza NÀ e con l'attivazione del così detto "blocco di linea", dispositivo che consente di
individuare il numero telefonico dell'utenza chiamante.
Sull'utenza del negozio del NÀ, il 2.4.1998, giungeva una telefonata dei rapitori nella quale una voce
artefatta diceva: "siete pronti?". Il blocco di linea funzionava, rivelando che la chiamata proveniva da una cabina telefonica pubblica di un'area di servizio dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in località
Gioia Tauro. Una seconda telefonata pervenuta il
4.4.1998 all'abitazione del NÀ da parte dei rapitori rivelava che proveniva da un telefono pubblico in località Pineta Sant'Elia di Palmi. Avuta perciò
conferma che i telefonisti si trovavano nella zona della piana di Gioa Tauro, l'asse investigativo si spostava in tal luogo dove venivano messe sotto controllo con il dispositivo denominato Digisystem le cabine pubbliche della zona. Il sistema di controllo
era congegnato in modo da scattare allorchè veniva composto il prefisso 02 di Milano. Venivano quindi disattivate un certo numero di cabine per circoscrivere il numero di quelle sotto controllo. Nel giorno di
Pasquetta partiva un primo allarme da una cabina, per
7 cui la pattuglia composta dall'Ispettore OT e dagli agenti Scionti e Catanese si dirigeva a forte velocità sul luogo, non trovando però nessuno sul
posto. Dopo circa dieci minuti giungeva un secondo
allarme dalla cabina sita in località Pietrenere di Tonnara di Palmi per cui la pattuglia, ancora per strada, si dirigeva rapidamente verso la località
suddetta, arrivando in tempo, questa volta, anche
perché vi fu più di una chiamata, ad avvistare due
persone, una che stava uscendo dalla cabina ed altra appoggiata ad una FIAT Punto bianca, la cui targa veniva annotata da tutti i componenti della pattuglia,
seppure in tempi diversi. Prima dal OT e poi dagli altri due agenti, allorchè l'uomo uscito dalla cabina e salito sul' autovettura, si allontanava. L'auto risultava intestata a Lumbaca Francesco, il quale veniva poi riconosciuto fotograficamente dal OT
quale autista e telefonista nelle circostanze sopra evidenziate. L'uomo visto appoggiato all'auto del
BA, descritto dal OT con pancetta e doppio mento, non veniva dapprima ravvisato dal teste nelle numerose fotografie sottopostegli. Peraltro, sulla base di intercettazioni telefoniche disposte su utenze di
persone vicine alla famiglia BA si apprendeva che significativa perchèuna persona particolarmente
8 emigrata da OP TI a Milano, tale ON
PP, di professione autotrasportatore, sarebbe
partita da Milano in treno. Il OT si recava allora alla stazione di Gioia Tauro dove riconosceva nell'ON PP l'accompagnatore del BA.
Si procedeva poi a intercettazioni ambientali presso l'abitazione di AN BA, facente parte di un unico edificio rustico adibito al primo piano ad
abitazione e al piano terra a frantoio, abitazione in cui viveva anche il padre Vincenzo Lumbaca. Le
microspie venivano piazzate mediante accessi serali
nelle ore in cui i BA si assentavano. In occasione di tali accessi venivano rinvenute diverse copie della
Gazzetta del Sud e del Corriere della Sera,
rinvenimento quest'ultimo ritenuto significativo perché
tale giornale veniva usato come mezzo convenzionale per le comunicazioni con la famiglia dell'ostaggio. Altre
intercettazioni telefoniche venivano poi allacciate sui cellulari e sulle utenze fisse di numerose persone vicine al gruppo che via via si stava delineando.
Tramite le intercettazioni gli inquirenti apprendevano che per motivi diversi Rocco e Vincenzo
BA (cl. 58) si dovevano recare in Calabria e che cercavano di organizzare il viaggiodi conseguenza intercorse tra insieme. Da alcune telefonate
9 l'ON e la moglie RR ME e tra la Currò
ed altri parenti, oltre ad apprendere che l'ON
era stato convocato dagli Ispettori dell'AIMA per il 19
maggio in relazione ad una verifica sui contributi per la produzione di olio di oliva, si apprendeva anche che il nonno di EN BA cl. 58, molto anziano e
ospitato da alcuni nipoti, non era trattato bene e
trasferito presso altri parenti a Roma.doveva essere
Del trasferimento avrebbero dovuto occuparsi il figlio Rocco e il nipote EN. Tutte le persone suddette convergevano in Calabria e si riunivano presso il frantoio di BA AN la mattina del 24.5.1998,
sennonchè dalle intercettazioni ambientali effettuate emergeva che i convenuti, anziché preoccuparsi della salute del nonno, preoccupazione che avrebbe dovuto costituire uno dei motivi della discesa in Calabria, si preoccupavano invece del sequestro AR.
Conseguentemente emergeva che i diversi interessi leciti che aveano portato i due BA e l'ON
in Calabria non costituivano altro che l'occasione della convergenza dei cinque imputati nel frantoio in vista dell'unico interesse comune costituito dal sequestro della AR. Emergeva poi che la sera
stessa della riunione nel frantoio BA, avvenuta
il 24.5.1998, 1'ON rientrava a Milano con il
10 treno espresso n. 1654 Reggio Calabria-Milano, partendo alle ore 20,40 dalla stazione di Gioia Tauro, prendendo posto nello scompartimento 12 della carrozza n. 13. Il
26 maggio successivo, а Lissone, perveniva al dott.
Giacomo Corno la quarta lettera spedita dalla AR
recante il timbro postale "Firenze C.M.P. ordinarie" con la data del 25 maggio. Gli eseguiti accertamenti consentivano di appurare la precisa compatibilità tra il passaggio da Firenze dell'ON sul treno 1654 e l'arco di tempo in cui la lettera era stata imbucata in quella città, compreso nel tempo di fermata del treno tra le 6,24 e le 6,30. Riscontro di ciò veniva ravvisato nel fatto che alle 6,34 1'ON
telefonava alla moglie, la quale, nel corso della
telefonata, chiedeva al marito dove si trovasse al momento e questi le rispondeva di essere a Firenze. A
seguito di tali circostanze e dall'ascolto delle
conversazioni avvenute nel frantoio nei giorni 24 e 25
maggio, venivano disposte ed eseguite ordinanze di
custodia cautelare in carcere a carico di BA
AN, BA EN cl. 30, BA EN
cl. 58, BA CC e ON PP. All'arresto predetti non seguiva, peraltro, la liberazione dei dell'ostaggio. Le indagini si spostavano nella zona di
Platì a seguito del rinvenimento di un COVO
11 evidentemente attrezzato per ricevere un ostaggio e della concomitante fuga di alcune persone su di un'auto
FIAT 126 di cui si rilevava la targa e che risultava intestata а tale Trimboli Nino di Platì. Ulteriore
elemento che orientava gli investigatori in quella zona era costituito dal messaggio criptato inviato dalla stessa sequestrata nella quarta lettera in cui era
occultata la parola Bovalino, nome di un paese situato appunto in corrispondenza tra la statale ionica e la
statale 112 che scende da Platì. Nel corso delle indagini perveniva fonte confidenziale che indicava tra i responsabili del sequestro della AR tali
ER IC e RE RI. Nel frattempo l'Ispettore Gallo entrava in contattto con un grosso personaggio di notevole spessore criminale. I contatti venivano proseguiti tramite certo Avv. Speziale che confermava l'interessamento umanitario dell'anonimo detenuto finalizzato anche all'ottenimento di benefici detentivi legittimi. All'esito di questi contatti la
AR veniva liberata. Dopo la liberazione dell'ostaggio si procedeva ad intercettazioni ambientali nell'abitazione IC,di ER
riuscendosi a collocare una microspia nella sala della suddetta abitazione che inviava il segnale alla sala di ascolto via cavo telefonico con il sistema del così
12 detto cablaggio. La sera del 23 settembre veniva
intercettata una conversazione tra il ER IC ed altra persona concernente questioni attinenti a grosse somme di denaro. Gli appostamenti effettuati presso la casa del ER in concomitanza di varie conversazioni intercettate, portavano alla individuazione di altri personaggi coinvolti nel sequestro e cioè Perre
AN, fratello di Perre IC, NG
AN, NG ON e GI Francesco detto
PI, personaggio, quest'ultimo, poi riconosciuto al dibattimento dalla AR come uno dei suoi custodi.
All'esito della compiuta istruttoria ON
PP, BA AN, BA EN cl. 1930,
BA EN cl. 1958, RE RI, GI
AN, ER IC, Perre AN, NG
ON e NG AN venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per rispondere del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di AR DR. All'esito del dibattimento di primo grado il Tribunale, con sentenza in data 19.10.1999, dichiarava i suddetti imputati colpevoli del reato loro ascritto condannando GI AN,
ER IC, ER AN, NG ON e
NG AN alla pena di anni 28 di reclusione,
ON PP, Lumabaca AN, BA
13 EN cl. 1930, BA EN cl. 1958, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni 25 di reclusione e Garreffa RI, riconosciuta la
riduzione di un terzo della pena in recupero della diminuente del rito abbreviato, alla pena anni 18 e
mesi 8 di reclusione, con interdizione in perpetuo dai interdizione legale per tutta lapubblici uffici e durata della pena per tutti;
ordinava, inoltre, la confisca delle somme depositate sul libretto di
risparmio in sequestro nei confronti di NG
AN, condannando, infine, gli imputati suddetti,
in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita AR DR,
limitatamente ai danni morali, in complessive lire un
miliardo.
A seguito di appello degli imputati la Corte
d'Appello di Milano, con sentenza in data 8.11.2002, in parziale riforma dell'impugnata decisione, riduceva la pena inflitta ad ON PP, BA AN,
BA EN cl. 301 BA EN cl. 58 ad anni 22 di reclusione e a NG AN ad anni
venticinque di reclusione, previa concessione a quest'ultimo delle circostanza attenuanti generiche dicharate prevalenti sulla contestata aggravante,
14 confermando nel resto.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati sopra indicati.
ON PP deduce: 1) violazione dell'art.
606, primo comma lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 508 e 603 c.p.p., lamentando la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale allo scopo di effettuare perizia dattiloscopica sulla busta
spedita il 25.5.1998 al dott. Corno;
2) violazione dell'art. 606, primo comma lett. b), c) ed e) in
relazione all'art. 416, secondo comma, c.p.p.,
che dispone ileccependo la nullità del decreto
giudizio per effetto del mancato deposito delle
bobine contenenti intercettazioni ambientali;
3)
nullità dell'udienza preliminare per omesso deposito della videoregirazione eseguita dall'Ispettore Merlino;
4) violazione dell'art. 606, primo comma lett. b), c)
ed e) in relazione agli artt. 200 e 203 c.p.p. per
mancata rivelazione dell'identità dell'informatore segreto di cui ha parlato l'Ispettore Gallo; 5) violazione dell'art. 606, primo comma lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 507 c.p.p. per mancata
riapertura dell'istruttoria dibattimentale per sentire i testi IM LE e IM Isabella e per procedere ad accertamenti tecnici sulle registrazioni;
15 無 6) violazione dell'art. 606, primo comma lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 630 c.p. e 194
contestandosi: l'attendibilità del teste c.p.p.,
OT sia in relazione all'avvistamento dell'imputato presso l'autovettura del BA, sia in relazione al suo riconoscimento;
la mancata audizione dei IM;
la presenza dell'imputato nel frantoio dei
BA nell'orario descritto in sentenza e la pronuncia delle parole "uno, due, tre e quattro" in un primo tempo ammesse;
7) violazione dell'art. 606, primo comma lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 630
e 62 n. 6 c.p., lamentandosi il mancato riconoscimento dell'art. 62 n. 6 c.p., sostenendosidell'attenuante che l'ostaggio fu liberato anche in conseguenza dell'appello televisivo effettuato e sostenendosi
ancora che dovevasi ritenere l'ipotesi di cui all'art. 605 c.p. non risultando essere stato pagato alcun riscatto. Con motivi nuovi deduce: 1) violazione degli artt. 191, 234, secondo comma, 253, 269 e 431 lett h),
c.p.p. in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite presso il frantoio in data 24.5.1998 contenute nell'originaria cassetta n.
4, successivamente smarrita;
2) violazione degli artt.
187, 192, 194 e 361 c.p.p. relativamente alla
valutazione delle individuazioni fotografiche
16 (fallite), sia di persona, effettuate dall'Isp.
OT, nonché della sua testimonianza;
illogicità
della motivazione e travisamento del fatto;
3)
violazione degli artt. 187 e 192 c.p.p., illogicità
della motivazione e travisamento del fatto in relazione alla presenza dell'ON all'interno del frantoio quando fu pronunciata la frase "uno, due, tre e
quattro"; 4) violazione degli artt. 187 e 192, primo e secondo comma, c.p.p., 546 c.p.p. in relazione alla valutazione delle emergenze processuali con riferimento alla gravità, precisione e concordanza degli indizi,
omessa valutazione delle prove a discarico, mancanza di valutazione sul punto.
BA AN e BA EN (cl. 1930), con motivi disgiunti ma sostanzialmente uguali deducono: 1) nullità della sentenza per incompleta sottoscrizione,
non risultando le pagine da 1 a 237 della sentenza di
primo grado siglate dall'estensore o dal presidente;
2)
nullità della sentenza per avere omesso il P.M. di notificare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari come stabilito dall'art. 416
c.p.p. vecchia formulazione;
3) violazione dell'art. 603 c.p.p. per omesso rinnovo dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento di nuovi mezzi
istruttori difensivi richiesti (ascolto delle bobine
17 relative all'intercettazione nel frantoio e nuova perizia su di esse); 4) carenza, illogicità,
contraddittorietà della motivazione, erronea travisamento del fatto in valutazione delle prove,
relazione alla mancata assoluzione per non aver commesso il fatto dal reato contestato;
5) mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 630,
quarto, comma, c.p. e 62 n. 6 c.p.; 6) mancato
contenimento della pena nel minimo mancata
. concessione dell'attenuante di cui all'art. 1114 c.p.
BA EN (cl. 1958) insiste nell affermare che la motivazione dell'effettuato viaggio Milano in
Calabria era costituita dal trasferimento del nonno;
insiste nell'interpretazione difensiva data alla frase
"Eh mannaggia O! Quasi miliardario sei", che
ammette di aver pronunciato nel frantoio in occasione dell'incontro avvenuto il 24.5.1998, mentre assume che
circa le frasi "A Sgare...no" e "Per me cinquanta deve restare" Occorre accertare definitivamente se sono state da lui pronunciate chiedendo, pertanto, perizia fonico comparativa;
contesta poi la sussistenza del
concorso nel reato, assumendo che non risulta dimostrato un suo effettivo apporto alla commissione dello stesso, non risultando che egli abbia partecipato alla fase preparatoria od esecutiva, e deduce,
18 comunque, carenza di motivazione sul punto;
lamenta, infine, mancanza di adeguata motivazione in punto di determinazione della pena e di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.
ER IC deduce: 1) violazione dell'art. 271
c.p.p. in relazione agli artt. 267, comma 1 bis e 203,
comma 1 bis, c.p.p. (richiamati dall'art. 13 legge
203/91) così come modificati dagli artt. 10 e 7 legge l'inutilizzabilità dellen. 63/01. Si sostiene ambientaliintercettazioni effettuate presso l'abitazione del ER IC sulla base delle rivelazioni di un informatore la cui identità mai
emersa nel processo, intercettazioni che devono ritenersi eseguite in violazione dell'art. 13 legge
203/91 nella parte in cui richiama l'art. 203, comma 1
bis, c.p.p. introdotto dall'art. 7 della legge 63/01.
Si sostiene che la norma transitoria di cui all'art. 26
legge 63/01 prevede l'applicazione della nuova
disciplina nei procedimenti in corso;
2) inosservanza
dell'art. 271 c.p.p. in relazione agli artt. 266, comma
2 e 267 c.p.p. e inutilizzabilità delle intercettazioni disposte ai sensi dell'art. 13 legge 203/91 nonostante che il delitto in contestazione non possa considerarsi si delitto di criminalità organizzata. In subordine
solleva questione di legittimità costituzionale
19 dell'art. 13 legge 203/91 per contrasto con l'art. 15
Cost, allorchè si acceda alla tesi sostenuta nell'impugnata sentenza secondo cui deve essere accertato dal giudice, caso per caso, se ricorrano, 0
poste a base della disciplina meno, le ipotesi speciale;
3) violazione dell'art. 603 c.p.p. e
manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza 14.10.2002 con cui venivano rigettate le richieste di rinnovazione del dibattimento per l'audizione delle bobine delle intercettazioni; 4) manifesta illogicità
della motivazione laddove si ritiene raggiunta la prova della responsabilità dell'imputatato; 5) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
ER AN deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni a seguito dell'entrata in vigore della legge 63/01; contesta la valutazione del contenuto della conversazione intercettata e l'attribuzione ad essa di determinate valenze probatorie;
contesta la sua identificazione nel "CC" di cui alle conversazioni intercettate;
contesta la sua presenza nella casa del
fratello ER IC;
contesta l'avvenuto pagamento del riscatto;
lamenta la mancata concessione delle attenuanti genriche.
NG ON e NG AN deducono: 1)
20 inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per utilizzo della fonte confidenziale come notitia crinminis nonché nullità, illegittimità,
delle intercettazioni per assolutainutilizzabilità
mancanza di motivazione dei decreti autorizativi fondati sulla fonte confidenziale e per essere state le operazioni compiute fuori dagli impianti della Procura
di Milano;
2) mancata rinnovazione del dibattimento, mancata assunzione di prova decisiva, erronea valutazione delle prove in alla relazione individuazione degli NG e alla loro partecipazione al sequestro;
3) mancanza e manifesta
illogicità della motivazione e travisamento del fatto in relazione al ritenuto pagamento del riscatto (mai
avvenuto) e in ordine alla spartizione dello stesso;
4)
omessa motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte ex art 648 bis c.p. o 648 c.p.
ed omessa motivazione in relazione alla mancata attenuante di cui concessione della circostanza all'art. 630, quarto comma, c. p. ; 5) erronea valutazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla determinazione della pena e al diniego a NG
ON delle attenuanti generiche. Con motivi aggiunti i ricorrenti sostengono l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni ambientali per essere stati gli
21 apparecchi di registrazione applicati furtivamente, senza verbale di apposizione degli stessi, assumendo
l'obbligo del pubblico ministero di esplicitare nel provvedimento esecutivo, le modalità da seguire nell'effettuazione delle intercettazioni ambientali con conseguente verbalizzazione di tutta l'attività svolta, sollevando, a tale proposito, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 266, secondo comma, c.p.p..
13 D.L. N. 152/91 in relazione all'art. 14 della
Costituzione.
RE RI deduce: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali autorizzate sulla base di fonte confidenziale;
2) manifesta illogicità della
motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, contestandosi 1'identificazione dell'imputato nel "cugino Savetta" di cui si parla nella conversazione intercettata in casa Perre; 3) mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Con motivi aggiunti, il RE
contesta la sua identificazione nel "cugino AV di cui alla conversazione intercettata in casa ER,
contesta la perizia Cannone laddove omette di spiegare i criteri applicati per stabilire la suddivisione e
l'alternanza degli interventi dei soggetti che parlano e contesta, in quanto illogica, la conclusione dei
22 giudici di appello laddove sostengono che non può
essere lo NG a riferirisi al "cugino AV
perché nella frase precedente si dice "compare IC" e in quella successiva sarebbe sempre lo NG a dire di nuovo al Perre "compare IC, tenete conto",
dovendosi ritenere tale scomposizione della frase del tutto arbitraria e immotivata. Contesta inoltre l'attribuzione al medesimo ET del riferimento ai
105 milioni di cui alla conversazione del successivo 18.10.1998; assume che il ER può avere altri cugini
а nome "AV; contesta infine l'accostamento effettuato dai giudici di merito fra lo "Stiarea"
nominato nel corso di una conversazione con il fratello e lo EG al quale nelle parole del Perre
IC sarebbe spettato un compenso pari a quello del
RE e contesta altresì la valenza indiziaria della frase "Beh nove e quattro, un miliardo, no" e "un milardo, no" captate nel corso della telefonata intercettata sul cellulare del RE, frase,
peraltro che risulta neppure pronunciata da costui, ma da altra persona.
GI AN deduce: 1) nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 416
c.p.p. vecchia formulazione per omesso invito a rendere l'interrogatorio; 2) nullità della sentenza di primo
23 grado per incapacità dell'imputato affetto da crisi
epilettiche; 3) nullità della sentenza di primo grado per rigetto di richiesta di memoria difensiva con
allegato parere del consulente tecnico;
4 ) nullità
al contenuto delle della perizia attinente
violazione dell'art. 220 e SS. intercettazioni per c.p.p.; 5) inutilizzabilità della relazione di consulenza grafica a firma Cassarà relativa al
biglietto sequestrato presso l'abitazione di Grillo Domenico con scritto "sinceri da compare UO
AN PI", assumemndosi che la consulenza è
stata assunta dal P.M. senza l'assistenza della difesa e che trattasi di atto ripetibile;
6) mancanza di
motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dai incoimputati Grillo Domenico e GI Domenico
relazione al collegamento tra il soprannome "PI" e il GI: 7) mancanza di motivazione in relazione alle dichiarazioni testimoniali rese da ufficiali di polizia giudiziaria circa la riferibilità al GI del
soprannome "PI"; 8) mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese da AR DR in punto di individuazione personale dell'imputato; 9) erronea
valutazione della prova a discarico afferente alla accertata presenza del'imputatato sul luogo di lavoro
24 il giorno 4.6.1998, nonostante che la AR abbia riferito che quel giorno, in cui cadeva il suo
compleanno, trascorse la mattinata e pranzò con il
"vecchio"; 10) violazione dell'art. 630, quarto comma,
c.p. per non essere stata riconosciuta l'attenuante conseguente al rilascio dell'ostaggio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso ON
Con primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, primo comma lett. b), c) ed
e) in relazione agli artt. 508 e 603 c.p.p., lamentando la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale allo scopo di effettuare perizia dattiloscopica sulla busta spedita al dott. Corno il 25.5.1998. La lagnanza non ha pregio. La rinnovazione dibattimentale in grado di appello è dell'istruzione istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non
degli atti. Pertanto, il poter decidere allo stato giudizio espresso dal giudice di appello circa il diniego di rinnovazione del dibattimento, se motivato, incensurabilelogicamente e congruamente in sede di legittimità, risolvendosi in un giudizio in punto di fatto. Nel caso in esame l'impugnata
25 decisione motiva adeguatamente e logicamente il diniego della rinnovazione, evidenziando come sulla base di testimonianza di appartenente alla polizia scientifica di Roma sia emerso un giudizio di impossibilità
peritale sulle impronte, atteso che la lettera ha avuto numerosi passaggi di mano e non stata neppure
adeguatamente conservata e protetta;
ed evidenzia ancora che anche in caso di accertata assenza di impronte dell'ON sulla busta, ciò non avrebbe rilevanza a suo favore, atteso che emerge dagli atti come la chiusura delle buste fosse operazione condotta dai sequestratori con estrema cautela, usando gli stessi, come riferito dalla AR, la colla,
nell'evidente timore di potere essere identificati attraverso il DNA della saliva, per cui anche la
spedizione delle lettere doveva essere effettuata con
altrettanta cautela, evitando di lasciare impronte digitali.
Con secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, primo comma lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 416, secondo comma, c.p.p., eccependosi la
nullità del decreto che dispone il giudizio per effetto deposito delle bobine concernenti ledel mancato intercettazioni ambientali.
La lagnanza è infondata. Premesso che l'inosservanza
26 dell'obbligo del pubblico ministero di trasmettere al
G.I.P. l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari è sanzionata esclusivamente dalla inutilizzabilità degli atti non trasmessi e, quindi,
non comporterebbe la nullità dell'udienza preliminare,
occorre rilevare, come già fatto dalla Corte di merito,
che le bobine contenenti le registrazioni intercettate,
in quanto cose pertinenti al reato, ai sensi dell'art. 416, secondo coma, c.p.p. possono non essere allegate al fascicolo ed essere custodite altrove, pur restando a disposizione delle parti. Nella specie la difesa non
ha dimostrato che sia stato violato il suo diritto alla consultazione.
Con terzo motivo si denuncia la nullità dell'udienza preliminare per omesso deposito della
videoregistrazione eseguita dall'Ispettore Merlino, ma
anche tale lagnanza è infondata per le ragioni sopra esposte, atteso che l'esistenza della videocassetta era espressamene indicata nella relazione di servizio della Criminalpol del 16.5.1998, relazione inserita nel fascicolo del pubblico ministero e la videocassetta era custodita altrove.
Con quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, primo comma lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 200 e 203 c.p.p., lamentandosi la mancata
27 rivelazione dell'identità dell'informatore segreto di cui ha parlato l'Ispettore Gallo e lamenta, altresì, il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per sentire l'Avv. Speziale sull'identità
dell'informatore.
La lagnanza è destituita di fondamento. Premesso che sfugge, come del resto già evidenziato dalla Corte di merito, quale reale influenza possa avere la
dell'informatore sulla posizionerivelazione del nome dell'ON, già arrestato al momento dei contatti tra l'Ispettore Gallo e l'informatore, deve rilevarsi che l'impugnata sentenza motiva adeguatamente sulla qualità di vero e proprio informatore di polizia del soggetto in questione ed esclude poi, con
incensurabile apprezzamento in punto di fatto, un suo
nel sequestro, in quanto il suo coinvolgimento al rilascio della AR era interessamento finalizzato al conseguimento di personali legittimi benefici in relazione al suo stato di detenzione.
Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha negato la rinnovazione del dibattimento per sentire sul punto il teste Gallo, il quale, ai sensi dell'art. 203
c.p.p., non poteva essere obbligato a rilevare il nome dell'informatore. Altrettanto correttamente la Corte di merito ha negato la riapertura dell'istruzione
28 dibattimentale per sentire l'Avv. Speziale
sull'identità del predetto informatore, essendo
l'avvocato in questione, ai sensi dell'art. 200 c.p.p.,
tenuto ad osservare il segreto professionale.
Con quinto motivo si deduce violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c) ed e) in relazione
all'art. 507 c.p.p., lamentandosi la mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale per sentire testi
IM LE e IM EL nonché per procedere ad accertamenti tecnici sulle registrazioni.
Anche in questo caso la l'impugnata sentenza motiva adeguatamente sulla non rilevanza delle deposizioni dei testi suddetti in merito alla possibilità
dell'ON di scendere dal treno alla stazione di
Firenze Campo di Marte e imbucare la lettera diretta al dott. Corno, e motiva altrettanto adeguatamente il
diniego di ulteriori perizie foniche, richiamando il parere del perito Ing. Pisani circa l'inutilità delle stesse, stante l'impossibilità di riprodurre le
condizioni originarie di registrazione. Le censure sui punti suddetti, oltre che generiche, in quanto già dedotte in appello eripetitive di quelle motivatamente esaminate e respinte, attengono
di merito che sfuggono al comunque, a valutazioni sindacato di legittimità.
29 Con sesto motivo si deduce violazione dell'art. 606,
primo comma lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 630 c.p. e 194 c.p.p., contestandosi
1'attendibilità del teste OT sia in relazione all'avvistamento dell'imputato presso la macchina del
BA AN mentre questi stava telefonando a
Milano, sia in relazione al successivo riconoscimento effettuato dal teste. Si contesta inoltre la presenza dell'ON nel frantoio dei BA nell'orario descritto in sentenza e che costui abbia pronunciato le parole "uno, due, tre e quattro" in un primo tempo ammesse e si contesta ancora la mancata audizione dei due IM, che escluderebbero la possibilità che
1'ON abbia potuto imbucare la lettera a Firenze,
facendo così venir meno il collegamento tra presenza dell'imputato nel frantoio e spedizione della lettera.
L'impugnata sentenza ha puntualmente e logicamente confutato tutte le argomentazioni difensive mosse
dall'appellante in relazione alla validità del sistema di controllo denominato Digisystem, alla possibilità
della pattuglia automontata comandata dal OT di portarsi presso la cabina telefonica da dove era
partita una chiamata per Milano, alla possibilità del teste suddetto di avvistare sia il telefonista, poi identificato nel BA AN, sia la persona
30 appoggiata all'auto di costui, descritto con pancetta e doppio mento;
altrettanto esaurientemente e logicamente l'attendibilità del riconoscimento ha motivato effettuato dal OT presso la dell'ON
stazione di Gioia Tauro, dopo che era pervenuta la segnalazione, a seguito di intercettazione telefonica,
su un soggetto che doveva scendere a tale stazione;
anche per ciò che concerne la presenza dell'ON
all'interno del frantoio nella mattina del 24.5.1998,
la pronuncia delle parole "uno, due, tre e quattro" e la loro valenza probatoria, l'inutilità dell'audizione dei testi IM, che mai potrebbero escludere con
assoluta certezza che l'imputato abbia imbucato la
lettera, 1'impugnata sentenza evidenzia puntualmente tutti gli elementi che confermano tali circostanze,
smentendo con argomentazioni conformi a logica le
contrarie deduzioni difensive miranti ad escludere la presenza suadell'ON nel frantoio, la
partecipazione alla conversazioni ivi svoltasi, il
fatto che sia lui stesso a imbucare la lettera а
Firenze, dando fra l'altro la dimostrazione, attraverso l'intercettazione della telefonata della moglie, che
proprio nell'arco di tempo in cui la lettera fu
a Firenze. La difesa del imbucata egli si trovava contestare le conclusioni che ricorrente insiste nel
31 l'impugnata sentenza ha logicamente tratto dai fatti
così come emersi dalle dichiarazioni del teste
OT e dal contenuto delle effettuate venendo così a proporre una diversaintercettazioni, lettura delle risultanze processuali e a svolgere perciò censure su accertamenti e apprezzamenti in ingresso in punto di fatto che non possono trovare questa sede.
Con settimo motivo si deduce violazione dell'art. 606, primo comma lett. b) ed e), c.p.p. in relazione
agli artt. 630 e 62 n. 6 c.p. Si assume che l'ostaggio venne liberato anche in conseguenza dell'appello TV
letto dall'ON, per cui doveva riconoscersi
l'attenuante concernente l'elisione ○ l'attenuazione delle conseguenze del reato;
e si assume altresì, che
non risultando essere stato pagato alcun riscatto, si
sarebbe dovuta ritenere l'ipotesi di cui all'art. 605
c.p.
La lagnanza è destituita di fondamento. L'impugnata sentenza evidenzia come l'appello TV non abbia integrato gli estremi di uno spontaneo ed efficace
interessamento al fine di attenuare od elidere le conseguenze dannose e pericolose del reato;
e ritiene
affermazioni di vari
- nonostante le contrarie poi testi e della parte offesa
- sulla base delle
32 inequivocabili risultanze delle intercettazioni effettuate in casa ER, e quindi con un incensurabile apprezzamento in punto di fatto, che il riscatto,
quanto meno in parte, sia stato sicuramente pagato, di talché correttamente è stata esclusa la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 630, quarto comma, c.p.
Con motivi nuovi l'ON deduce violazione degli artt. 191, 234, secondo comma, 253, 269 e 431 lett. h,
c.p.p. in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite presso il frantoio in data 24.5.1998 contenute nell'originaria cassetta n.
4 successivamente smarrita, assumendo che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che trattasi di prova documentale a cui può applicarsi la disciplina dell'art. 234, secondo comma, c.p.p., mentre,
trattandosi di corpo di reato
,ܘ quanto meno, di cosa
pertinente al reato, doveva applicarsi l'art. 431
lett. h) c.p.p. nel primo caso, oppure l'art. 269 nel secondo caso.
La tesi difensiva non può essere condivisa. L'art. 234, primo comma, c.p.p. dispone: "E' consentita
l'acquisizione di scritti о di altri documenti che
rappresentano fatti, persone cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia 0
qualsiasi altro mezzo". Non si comprende, perciò, per
33 quale ragione una cassetta di registrazione di una
conversazione tra persone non debba essere compresa tra le prove documentali, rappresentando essa fatti mediante il mezzo della fonografia 01 comunque, mediante "altro mezzo". Stabilito, perciò, che
correttamente i giudici del merito hanno ritenuto la cassetta quale prova documentale, altrettanto ritenuto applicabile alla correttamente hanno fattispecie il secondo comma dell'art. 234 c.p.p., che consente l'acquisizione di copia di un documento del
quale occorre fare uso, qualora l'originale sia andato per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non sia possibile recuperarlo. Il nuovo sistema
processuale, non avendo accolto il principio di
tassatività della prova, consente al giudice, ai sensi dell'art. 189 c.p.p., di assumere prove non disciplinate dalla legge, purché ne verifichi
l'ammissibilità e l'affidabilità, per cui il giudice ben può utilizzare come elemento di prova la copia,
anziché l'originale, di un documento, quando essa sia
idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti. Orbene,
nel caso in esame, 1'impugnata sentenza dà atto che la genuinità della prova stata riconosciuta, non solo
sulla base delle dichiarazioni del perito Ing. Pisani,
che ha confermato la fedeltà della copia e l'assenza di
34 manipolazioni in ragione della sua corrispondenza nel contenuto, nei tempi e nelle pause, a tutte le altre
copie disponibili e al contenuto delle trascrizioni, ma dà anche atto che la provenienza della copia appare certa e direttamente discendente dall'originale,
descrivendone i vari passaggi.
Con i motivi nuovi l'ON insiste ancora nel
contestare il riconoscimento effettuato dal teste
OT alla stazione di Gioia Tauro, richiamando le precedenti individuazioni fotografiche fallite, insiste nel negare la sua presenza nel frantoio BA
allorché fu pronunciata la frase "uno, due, tre e
quattro", denunciando erronea valutazione delle prove,
mancanza, illogicità della motivazione e travisamento del fatto e ciò anche in relazione alla valutazione delle emergenze processuali, con riferimento alla
gravità, precisione e concordanza degli indizi. In sostanza con i motivi suddetti, il ricorrente propone una rilettura degli elementi di fatto posti а
fondamento della decisione che esula dai poteri del giudice di legittimità allorché il giudice del merito abbia dato adeguatamente conto come nella specie è
-avvenuto e precedentemente già evidenziato attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo
hanno condotto ad emettere la decisione.
35 Il ricorso dell'ON, in quanto infondato, deve perciò essere rigettato.
RICORSI LU RA E LU CE (CL.1930)
I ricorsi dei due imputati suddetti, per quanto
disgiunti, possono essere trattati unitariamente perché, a prescindere da alcuni profili soggettivi,
risultano sostanzialmente uguali.
Con primo motivo si deduce la nullità della sentenza per incompleta sottoscrizione, non risultando le pagine da 1 a 237 della sentenza di primo grado, siglate dall'estensore o dal presidente.
La censura infondata. In primo luogo deve rilevarsi che l'impugnata sentenza dà atto che tutte le pagine della sentenza di primo grado riguardanti la descrizione dei fatti e le motivazioni adottate sono
firmate dall'estensore, mentre non sono firmate quelle in cui sono trascritti i nomi degli imputati e i capi di imputazione, il che è conforme a quanto si rileva dalla copia della sentenza di primo grado allegata agli atti. La sentenza in questione risulta perciò
presidente e regolarmente sottoscritta dal dall'estensore e siglata dall'estensore in ogni singola pagina attinente alla parte motiva, dovendosi aggiungere, a questo proposito, che la sottoscrizione
della sentenza, attenendo al perfezionamento formale
36 dell'atto, non è sottoposta all'osservanza di un
termine, per cui essa può essere apposta anche dopo il deposito dell'atto o dopo la presentazione dei motivi di gravame (cfr. Cass., Sez. VI, 22.6.1989, Pasi, RIV
183547). In secondo luogo devesi rilevare che l'art. 546 c.p.p., fra i requisiti della sentenza prevede al primo comma lett. g), la sottoscrizione del giudice, da intendersi come sottoscrizione finale, apposta cioè in calce alla sentenza, e non prevede a pena di nullità la sottoscrizione di ogni singola pagina del
provvedimento.
Con secondo motivo si deduce la nullità assoluta della sentenza per avere omesso il pubblico ministero di notificare all'imputato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari come stabilito dall'art. 416
c.p.p. vecchia formulazione.
La doglianza è infondata. L'omissione dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p. non dà luogo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio prevista dall'art. 416,
primo comma, c.p.p. (nella formulazione introdotta dall'art. 2 della legge 16.7.1997 n. 234 e antecedente
alle ulteriori modifiche apportate dall'art. 17 della legge 16.12.1999 n. 479), qualora 1'imputato,
sottoposto a misura cautelare, abbia а suo tempo reso
37 l'interrogatorio "di garanzia" ai sensi dell'art. 294
c.p.p. e non abbia poi chiesto di essere nuovamente
interrogato ovvero non siano stati compiuti dal pubblico ministero ulteriori atti di indagine dai quali derivasse, ai fini del completamento del contraddittorio tra accusa e difesa, la necessità di una rinnovazione dell'atto (cfr. Cass., Sez. I,
5.10.2001, Ceka ed altro, RIV 220179 e Cass., Sez. III,
4.5.2001, Zarlenga, RIV 219984; cfr. anche Cass., Sez.
III, 29.3.2001, Venuti, RIV 219514 secondo cui l'omissione dell'invito a rendere l'interrogatorio di garanzia prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, in quanto concernente una facoltà di
intervento dell'imputato, rientra tra le nullità a regime intermedio, la cui rilevabilità o deducibilità è
prescritta fino alla deliberazione della sentenza di
primo grado).
Con terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 603 c.p.p. per omesso rinnovo dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento dei nuovi mezzi istruttori difensivi richiesti,
concernenti, quanto al BA AN: un esperimento tecnico per poter verificare il contenuto della consulenza di parte dell'Ing. PI sui tempi di percorrenza del tratto stradale Taureana-Pietrenere;
38
b l'audizione, quale teste, del giornalaio Raso ON;
il rinnovo della consulenza fonica e ascolto delle bobine relativamente alla intercettazione ambientale ispezione dei luoghi alla contrada del frantoio;
Pietrenere; e, quanto al BA EN: l'ascolto delle bobine relative all'intercettazione ambientale del frantoio;
rinnovo della perizia sulle conversazioni stesse con nuovo filtraggio, nuova trascrizione e
nuova traduzione, nonché nuova perizia fonica e nomina di nuovo perito dialettofono. La doglianza non merita accoglimento. Come già evidenziato trattando la posizione ON, la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello è istituto di carattere eccezionale al
quale può farsi ricorso esclusivamente quando il
giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, per cui giudice di appello circail giudizio espresso dal
il diniego di rinnovazione del dibattimento, se
logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, risolvendosi in un giudizio in punto di fatto. Orbene, 1'impugnata sentenza ha compiutamente vagliato le dichiarazioni del OT
circostanza del riconoscimento relative alla dell'imputato BA AN, quale telefonista
39
f della banda, dando logica risposta a tutti gli interrogativi posti dalla difesa sull'attendibilità del teste in relazione allo stato dei luoghi, alla
collocazione della porta della cabina telefonica, alla reale distanza tra questa e il punto ove era
parcheggiata l'autovettura di servizio, alla reale
possibilità del OT di intervenire tempestivamente per scorgere il BA AN
mentre usciva dalla cabina telefonica e di avvistare il suo complice, successivamente riconosciuto nell'ON, concludendo per la piena attendibilità
del teste e ciò anche a voler prescindere dalla
incontestabile circostanza che l'auto intestata al
BA AN fu vista parcheggiata nelle immediate vicinanze della cabina, non solo dal OT, che ne rilevò la targa, ma anche dagli altri componenti la pattuglia, gli agenti Catanese e Scionti, che ne
rilevarono la targa autonomamente, mentre la videro fare marcia indietro sulla traversa.
L'impugnata sentenza motiva altrettanto
adeguatamente in ordine alla rilevanza probatoria del rinvenimento di diverse copie del Corriere della Sera
all'interno del frantoio, portanti la data tra il
10.5.1998 e 1'8.6.1998 e quindi concernenti il periodo ed una sola copia dellacentrale delle trattative
40 Gazzetta del Sud, con la riportata notizia del
supertestimone, confutando puntualmente e logicamente le deduzioni difensive che vorrebbero il BA
quale lettore abituale del Corriere della AN
Sera al fine di mantenersi informato sui finanziamenti comunitari all'agricoltura nonché della Gazzetta del
Sud, di talché deve ritenersi adeguatamente dimostrata l'inutilità dell'audizione dell'edicolante Raso, tra l'altro neppure indicato quale teste in primo grado.
Logica e motivata è la ritenuta inutilità di
dell'ascolto collegiale dei nastri sul rilievo che gli stessi, senza l'ausilio di strumentazione idonea, sarebbero incomprensibili, tanto vero che hanno
formato oggetto di trascrizioni peritali sia ad opera del G.I.P., sia, in parte, dei periti del Tribunale,
dopo una complessa opera di filtraggio. Del pari adeguatamente e logicamente motivata è l'impugnata sentenza in relazione alla validità delle perizie effettuate sui nastri suddetti, consottolineandosi,
effettuate nelriferimento alle intercettazioni frantoio BA, che le conclusioni del consulente di parte Baldo laddove divergevano da quelle dei periti, non sono mai state confermate da argomenti attendibili,
neppure offerti dallo stesso consulente allorché è
stato sentito per dare conto di dette divergenze. Né
41 1'impugnata sentenza trascura di evidenziare il tenore significativo delle frasi pronunciate all'interno del frantoio, frasi che analizza compiutamente, e da cui emerge con assoluta chiarezza il riferimento al sequestro AR, alle trattative in corso,
all'ammontare del riscatto da chiedere, alle modalità
di spedizione delle lettere, di talché prive di pregio sono le censure di carenza assoluta di motivazione in relazione al diniego del rinnovo dell'istruzione dibattimentale sui punti suddetti. Con quarto motivo si deduce carenza, illogicità,
contraddittorietà della motivazione, erronea valutazione delle prove, travisamento del fatto in relazione alla mancata assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto. Le censure sono prive di pregio. L'impugnata sentenza evidenzia a carico deglile prove imputati, costituite, quanto al Lumbaca Francesco,
dall'essere stato accertato, tramite il riconoscimento effettuato dal teste OT, che egli era il telefonista della banda. I giudici di appello confutano puntualmente e logicamente i rilievi mossi dalla difesa in relazione all'attendibilità del teste suddetto ed evidenzia, comunque
, come la macchina del BA Francesco fosse indiscutibilmente parcheggiata nei
42 pressi della cabina telefonica da dove parti la
telefonata all'utenza milanese del NÀ, essendone stato rilevato il numero di targa non soltanto dal
OT ma anche, separatamente da altri due agenti.
Ulteriore riscontro delle prove suddette viene ravvisato nel rinvenimento, all'interno del frantoio,
dei giornali (Corriere della Sera e Gazzetta del Sud)
con notizie relative al sequestro AR. E, infine,
ulteriore prova è costituita dal tenore delle intercettazioni effettuate all'interno del frantoio che concernono inequivocabilmente il pagamento del
riscatto.
A carico del Lumbaca EN (cl.1930) viene evidenziata la sua partecipazione a tutte le
conversazioni che concernono le modalità delle trattative e la somma da estorcere ai familiari dell'ostaggio. La voce del BA EN, bassa e roca, viene poi riconosciuta nella perizia allorché
pronuncia la frase "Ieu dico ca AR mi paga",
frase che comunque si voglia ricostruire in italiano ha l'inequivocabile significato che la AR pagherà.
Conversazione, questa, conclusasi poi con l'incarico
all'ON (Peppe) di imbucare la lettera. Adato fronte di tali emergenze probatorie, analiticamente valutate anche alla luce delle opposte obiezioni della
43 difesa, le censure di vizio di motivazione sul punto,
di travisamento del fatto e di erronea valutazione delle prove oltre che ad essere destituite di fondamento, si risolvono in censure su accertamenti e apprezzamenti in punto di fatto non consentite in sede di legittimità.
Con quinto motivo i ricorrenti deducono violazione di legge per carenza di motivazione in riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 630, quarto comma e 62 n. 6 c.p. La censura è infondata per le ragioni già esposte trattando di analogo motivo proposto dal ricorrente ON, ragioni che devono ritenersi qui integralmente riportate.
Con sesto motivo si deduce violazione di legge in riferimento al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella misura massima, alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.
La lagnanza infondata. La Corte di merito nell'esercizio del suo potere discrezionale nell'applicazione della pena, determinando in anni 27
di reclusione la pena base da irrogare e, quindi in una misura intermedia, tra il minimo (anni 25) e il massimo
(anni 30) edittale, ha tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., avendo valutato la
44 gravità del danno cagionato alla parte offesa, anche in considerazione della durata del sequestro e alle modalità disumane della custodia dell'ostaggio, con grave pericolo della sua salute, per cui sul punto la decisione deve ritenersi immune da censure. La rilevata gravità del fatto giustifica perciò anche la decisione del giudice di appello di non applicare nella massima estensione la diminuzione di pena conseguente alla
concessione
- motivata con lo stato di incensuratezza
-degli imputati delle attenuanti generiche prevalenti.
Correttamente, infine, non è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., sia perché
inapplicabile in conseguenza della contestazione
dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. sia
perché il contributo dato dai due ricorrenti alla
commissione del reato non può essere definito di minima importanza.
I ricorsi di BA AN e di BA EN
(cl. 1930), in quanto infondati, devono essere rigettati.
RICORSO LU CE classe 1958
Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606,
primo comma lett. b), c), d) ed e) c.p.p. Si insiste
nell'affermare che la ragione del viaggio da Milano in
Calabria dell'imputato era costituita dal trasferimento
45 del nonno. Si insiste nella interpretazione difensiva delle frasi pronunciate dall'imputato in occasione dell'incontro avvenuto il 24.5.1998 nel frantoio. Si
sostiene che la frase "Eh mannaggia O! Quasi
miliardario sei", frase che il BA EN ammette di aver pronunciato, non atteneva al sequestro, perché il BA AN si limitò a rispondere "Eh si"
senza dire che anche il EN sarebbe divenuto miliardario. Circa le frasi A Sgare...no... e"1 " "Per
me cinquanta deve restare" si sostiene che si deve pronunciate accertare definitivamente se sono state dall'imputato e sul punto si denuncia violazione dell'art. 606, primo comma lett. d), c.p.p. per mancata acquisizione di prova decisiva, per essere stata
disattesa dal giudice di appello la richiesta di
perizia fonico-comparativa che avrebbe consentito di
accertare se il BA EN avesse in effetti mai pronunciato frasi aventi ad oggetto la AR, il
sequestro o la spartizione del denaro ad esso relativo.
Si contesta, infine, la presenza dell'imputato all'incontro avvenuto nel frantoio il 25.5.1998, in occasione del quale 1'imputato, secondo quanto accertato dal perito La Monica, avrebbe pronunciato la frase "Ti ricordi per la Melis la questione delle banche".
b
46 Le censure suddette sono prive di pregio.
L'impugnata sentenza osserva, in primo luogo, quanto alla motivazione del viaggio dell'imputato in Calabria,
che costui dopo un estenuante viaggio da nord a sud,
compresa una variante sulla costa ionica per lasciare due compagni di viaggio, perde di vista lo scopo primario del viaggio, che si sostiene dovuto al
trasferimento del nonno, recandosi immediatamente al frantoio, dove verranno intercettate le frasi incriminate. A proposito di queste, si rileva in sentenza, che il BA EN è l'autore. della frase benaugurale "Eh mannaggia Franco! Quasi
miliardario sei", osservandosi, logicamente, che essa sottolinea inequivocabilmente un'aspettativa in termini di miliardi da parte dell'interpellato, mentre la
risposta "Eh sì" di costui non può acquistare certamente significato di negazione di qualsiasi partecipazione dell'altro alla spartizione del riscatto. La diversa interpretazione di tale risposta offerta dal ricorrente, dedotta sotto il profilo di errore nella motivazione, implica invece una diversa lettura di un dato processuale che esula dai poteri di questa Corte di legittimità.
Quanto alla attribuibilità delle altre frasi incriminate, per le quali si eccepisce la mancata
47 acquisizione di prova decisiva costituita da una perizia fonica, deve negarsi, in primo luogo, che l'accertamento alperitale possa ricondursi concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 606, comma primo lett. d), c.p.p. Infatti il ricorso, o meno, ad una
perizia attività sottratta al potere dispositivo delle parti ed è rimessa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se
assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. III,
28.10.1998, Patrizi, RIV 212187). Orbene, la
motivazione dell'impugnata sentenza in relazione alla superfluità di una perizia fonica diretta ad ottenere un'attribuzione certa delle frasi è adeguata ed immune da vizi logici e di diritto. L'impugnata sentenza
evidenzia, in primo luogo, che il Lumbaca Vincenzo
l'unico imputato a non esprimersi in dialetto calabrese puro, avendo una cadenza del nord dove ha a lungo vissuto, il che rende assai flebili i dubbi di paternità delle frasi attribuitegli dal perito La Monica. Osserva poi che costui ha ammessO di aver 17pronunciato la frase "A Sgare...no... e l'altra "Per
me cinquanta deve restare". La difesa del ricorrente
48 sostiene, al contrario, che l'imputato non ha ammessO di aver pronunciato le specifiche frasi in
contestazione, ma di avere intrattenuto con i parenti discorsi aventi ad oggetto l'acquisto di un immobile da
Cointestare al cinquanta per cento ed il recupero di
crediti vantati nei confronti di soci e/o amici. Premesso che l'impugnata sentenza dà atto che
1'imputato ha ammesso di aver pronunciato le frasi in questione indicando persino, a proposito della frase
"Per me cinquanta deve restare" l'udienza dinanzi al
Tribunale in cui tale ammissione è stata fatta, devesi
rilevare che gli argomenti oggi proposti dal ricorrente sono già stati sottoposti ai giudici di merito, i
quali, nell'impugnata sentenza, hanno evidenziato che i discorsi che l'imputato assume di avere intrattenuto
con i parenti in occasione dell'incontro nel frantoio non risultano in alcun modo captati dalle
intercettazioni in atto, mentre la seconda frase risulta pronunciata in successione ad una serie di frasi in cui il primo interlocutore dice di
accontentarsi di tre miliardi, un secondo lo invita ad aumentare, un terzo afferma "quindici miliardi sono buoni" e solo in chiusura di queste frasi l'attuale ricorrente dice "Per me cinquanta deve restare".
perciò, del tutto L'impugnata sentenza collega
49 logicamente, tale frase al pagamento del riscatto per il quale era in corso la trattativa con la famiglia dell'ostaggio. Né trascura di vagliare l'attendibilità
delle giustificazioni secondo cui la frase pronunciata riguarderebbe la trattativa per l'acquisto di una
cascina in Galliate, concludendo negativamente anche in considerazione dell'enormità degli importi rispetto alle possibilità economiche degli interlocutori. E
neppure trascura di esaminare il rilievo della difesa,
riproposto nei motivi di ricorso, secondo cui la frase
"Per me cinquanta deve restare" non avrebbe alcun senso in relazione al pagamento del riscatto, atteso che al momento della sua pronuncia, il 24.5.1998, la richiesta di riscatto era già stata portata a trenta miliardi,
osservandosi in proposito, con argomentazione conforme a logica, che la frase in questione suonava come
sostanziale critica alla riduzione della pretesa apportata dai conduttori della trattativa in ragione del tempo trascorso.
Il diniego della perizia fonica pertanto ampiamente giustificato, ed esauriente e conforme a motivazione in relazione logica risulta la
all'attribuibilità all'imputato delle frasi incriminate e al contesto in cui le stesse sono state pronunciate.
Le riproposte censure sulla pronuncia delle frasi in
50 questione e sulla loro interpretazione, oltre che generiche in quanto ripropongono argomenti già
sottoposte al giudice di appello e motivatamente respinti, si risolvono comunque, in critiche su
accertamenti e valutazioni in punto di fatto non deducibili in questa sede.
Si contesta poi, in ricorso, la presenza del BA
EN nel frantoio il giorno 25.5.1998, allorché
sarebbe stata pronunciata da costui la frase "Ti
ricordi per la ME la questione delle banche", ma tale motivo non è pertinente in quanto la circostanza della presenza dell'imputato nel frantoio il 25.5.1998
e l'eventuale pronuncia della frase suddetta non
risulta essere stata utilizzata ai fini della prova della responsabilità dell'imputato, che risulta fondata esclusivamente sulla sua partecipazione all'incontro nel frantoio in data 24.4.1998 e che non può essere scalfita dalla eventuale dimostrazione che
effettivamente costui il 25.5.1998 non era presente nel frantoio.
La difesa del ricorrente contesta poi la sussistenza del concorSO nel reato, assumendo che non viene dimostrato l'effettivo apporto di costui alla commissione del reato, non risultando che egli abbia partecipato alla fase preparatoria od esecutiva di
女
51 esso. Si denuncia, pertanto, carenza di motivazione sul punto.
La censura è destituita di fondamento. Il BA
EN è intervenuto nella riunione familiare in cui si decidevano le modalità con cui si doveva condurre la trattativa con la famiglia dell'ostaggio ivi compreso l'ammontare del riscatto, riunione conclusasi con l'invio della quarta lettera. L'imputato si è espresso per la linea dura con la frase "Per me cinquanta deve restare", frase che secondo l'interpretazione sopra richiamata dei giudici di merito, da ritenersi corretta
- suona come critica alla riduzione della e logica pretesa apportata dai conduttori della trattativa.
Correttamente, perciò, i giudici di appello hanno ritenuto che il BA EN, avendo partecipato alle decisioni comuni agli altri autori del reato
circa l'ammontare del riscatto da chiedere, abbia concorso a pieno titolo nella commissione del reato.
La difesa del ricorrente lamenta, infine, mancanza
motivazione in punto di pena e di mancata di concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.
Anche tale doglianza è infondata. Quanto alla determinazione pena, l'impugnata sentenza richiama le motivazioni addotte in relazione agli altri imputati
"tirrenici", motivazioni che attengono alla gravità del
52
女 danno cagionato alla parte offesa, alla durata del
sequestro, alle modalità, per lungo tempo disumane,
della custodia dell'ostaggio, con grave pericolo per la sua salute, non trascurando, peraltro, di ampliare la misura delle attenuanti generiche già concesse in
considerazione dello stato di incensuratezza. Quanto
alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114
c.p. la motivazione è implicita, avendo l'impugnata sentenza già rilevato, con riferimento ad altri
coimputati, l'incompatibilità di detta attenuante con
la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 112 n.
1 c.p.
Ciò premesso il ricorso di Lumbaca Vincenzo (cl.
1958), deve essere rigettato.
RICORSO RE OM
Con primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 271 c.p.p. in relazione agli artt. 267, comma
1 bis e 203 comma 1 bis c.p.p. (richiamati dall'art. 13
legge n. 203/91 così come modificati dagli artt. 10 e
7 legge n. 63/01). Si sostiene l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate presso l'abitazione del ER IC sulla base delle rivelazioni di un informatore la cui identità mai emersa nel processo, intercettazioni che devono ritenersi eseguite in violazione dell'art. 13 legge n.
53 203/91 nella parte in cui richiama l'art. 203, comma 1
bis c.p.p. introdotto dall'art. 7 legge n. 63/01. Si
sostiene che la norma transitoria di cui all'art. 26
legge n. 63/01 prevede l'applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso.
La doglianza è infondata.
L'autorizzazione a disporre l'intercettazione di conversazioni о comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione presuppone l'esistenza di gravi indizi di reato e la indispensabilità dell'intercettazione.
L'apprezzamento di tali condizioni investe la
prospettazione, attraverso elementi definibili gravi per la loro concreta attendibilità, dell'esistenza di un fatto penalmente sanzionato, compreso tra
A quelli indicati nel primo comma dell'art. 266 c.p.p.,
quali che siano i modi con cui la notizia è stata
acquisita e la fonte da cui promana, dovendo valutarsi gli elementi sintomatici di un reato e non quelli della riferibilità soggettiva di questo;
ciò in
conformità del dettato normativo, che fa riferimento ai "gravi indizi di reato" e non ai "gravi indizi di
colpevolezza", espressione usata in tema di
applicazione di misure cautelari personali dall'art. 273 stesso codice (cfr. Cass., Sez.
54 11.10.2000, Nicchio ed altro, RIV 216747; cfr. anche
Cass. Sez. VI, 18.6.1999, Patricelli, RIV 214127).
L'intercettazione deve, perciò, ritenersi consentita,
sul presupposto del fondamento oggettivo della notizia di reato, quale che sia la connessione soggettiva,
ovvero di pertinenzialità della fonte da sottoporre a controllo, per i fini dell'indagine.
Nel caso in esame i gravi indizi di reato erano ricavabili aliunde e non dalla fonte confidenziale. Le
indagini si erano infatti già concentrate nella zona di
Bovalino, sul versante ionico della Calabria, a seguito del messaggio cifrato, indicante appunto tale paese,
inserito dalla AR nella quarta lettera, e nella
Plati, a seguito del casuale concomitante zona di rinvenimento in tale zona di un COVO evidentemente attrezzato per accogliere un sequestrato, in occasione del quale furono viste alcune persone darsi alla fuga su un auto di cui fu rilevato il numero di targa. Le
indagini svolte in tale senso facevano presumere agli inquirenti che non essendo in atto, in tale periodo,
sequestri di persona in Calabria, il covo poteva essere stato predisposto per la Sgarella. Sussistevano
pertanto gravi indizi di reato idonei ad autorizzare
intercettazioni a tappeto, come del resto già avvenuto nella precedente fase concernente la zona di Gioia
55 Tauro. L'informazione confidenziale non può, perciò,
ritenersi il solo presupposto della concessa autorizzazione alle intercettazioni, attenendo essa non all'esistenza del reato, ma alla colpevolezza di un determinato soggetto. Né può avere rilevanza la circostanza che nel frattempo la AR era stata
liberata, perché vi era pur sempre l'urgenza di
il impedire agli autori del reato di conseguirne profitto e garantirsi l'impunità. Pienamente
utilizzabili devono perciò ritenersi le intercettazioni ambientali effettuate in casa Perre in quanto legittimamente disposte e ciò indipendentemente dalle argomentazioni effettuate nell'impugnata sentenza,
peraltro condivisibili laddove si ritiene applicabile il principio del "tempus regit actum" al momento
dell'assunzione della prova e non a quello della sua valutazione, come ritenuto da recente giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. Sez. II, 22.1.2002,
puntualmente Borragine ed altri, RIV 220999)
richiamata.
Con secondo motivo si deduce l'inosservanza dell'art. 271 c.p.p. in relazione all'art. 266, secondo comma e 267 c.p.p., assumendosi 1'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte ai sensi dell'art. 13
legge n. 203/91 nonostante che il delitto in
56 contestazione non potesse considerarsi di criminalità
organizzata. In subordine si solleva eccezione di
illegittimità costituzionale dell'art. 13 legge n.
203/91 per contrasto con l'art. 15 della Costituzione
allorché si dovesse accedere alla tesi sostenuta nell'impugnata sentenza secondo cui deve essere
accertato dal giudice, caso per caso, se ricorra o meno l'ipotesi posta a base della disciplina speciale.
La doglianza è infondata.
Premesso che il sequestro di persona a scopo di estorsione è divenuto reato tipico della criminalità
organizzata, tanto vero che il legislatore, con le
modifiche apportate al testo originario dell'art. 630
c.p., ha cercato di minare alla base le associazioni criminali attraverso la collaborazione di quei concorrenti che, nella prospettiva di una diminuzione di pena, fornissero alla giustizia notizie utili per un intervento disgregativo dell'organizzazione stessa
(cfr. in tale senso Cass., Sez. II, 29.11.1986 n.
13374, Aloisi), e conferma di ciò si trae anche dal fatto che il legislatore, sia pur in epoca successiva alla normativa sopra citata, ha attribuito la competenza per tale reato al procuratore distrettuale
(art. 51, comma 3 bis, c. p. p.); premesso che,
nell'ipotesi teorica in cui detto reato si presentasse
57 in forma monosoggettiva, ciò emergerebbe a conclusione delle indagini e non nella immediatezza del fatto, il giustificherebbe, di per sé, l'immediatache applicazione della disciplina derogatrice dell'art. 13
legge n. 203/91, con superamento dei dubbi di costituzionalità della norma citata, non potendosi stabilire preventivamente, caso per caso, se il reato si presenta, 0 meno, in forma di criminalità
organizzata; devesi tuttavia rilevare che la norma ora
citata deroga a quanto disposto dall'art. 267 c.p.p.
quando l'intercettazione è necessaria per 10
svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Orbene, è indubitabile che nel caso in esame si versa nell'ipotesi di un reato di minaccia a mezzo
telefono, in quanto la richiesta estorsiva, di per sé
minacciosa, è stata portata a mezzo telefono, per cui essendo applicabile la disciplina derogatrice di cui all'art. 13 citato, le intervenute intercettazioni sono pienamente utilizzabili. Quanto rilevato comporta la
manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13 legge n. 203/91 in
relazione all'art. 15 della Costituzione nei termini sollevati dalla difesa dell'imputato.
t
58 Con terzo motivo la difesa del ER deduce manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza
14.10.2002 con cui sono state rigettate le richieste di rinnovazione del dibattimento e violazione dell'art. 603 c.p.p., lamentandosi che la Corte di merito non ha accolto la richiesta di procedere all'audizione, in
contraddittorio, dei nastri contenenti le conversazioni intercettate. La doglianza, al pari delle analoghe doglianze sollevate dai difensori dei BA, è infondata. I
giudici di appello hanno evidenziato l'inutilità della rinnovazione del dibattimento per l'ascolto delle bobine delle intercettazioni, rilevando come sia stato necessario disporre perizia al fine della interpretazione delle stesse, di talché, stante le
difficoltà di audio e di comprensione del tenore
letterale dei dialoghi, in aula sarebbe stato
necessario impiegare strumentazioni adatte e chiedere
ausilio di esperti, il che si risolverebbe in
perizia fonico-trascrittiva un'ulteriore integrale,
non necessaria. Tale motivazione, ritenuta contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, risulta conforme a logica, considerato anche che l'impugnata sentenza non trascura di analizzare la validità delle perizie eseguite, rilevando come la quasi totalità
59 delle conversazioni viene ascoltata e capita da tutti i periti e da tutti i consulenti tra loro, con la
conseguenza che i problemi inerenti alla qualità del suono e alla comprensibilità delle voci captate sono stati superati da tutti i periti, essendovi state solo limitate divergenze fra la perizia del G.I.P. e quella disposta in dibattimento, mentre diverse frasi
rilevanti ai fini della responsabilità degli imputati sono state trascritte in modo identico da entrambi i periti e dai consulenti. L'impugnata sentenza neppure omette di esaminare i punti di divergenza, in
particolare quello in cui, nella conversazione
intercettata del 2.10.1998, si fa riferimento alla come la tesi delparola BA, evidenziando consulente di parte, che alla frase "per i BA"
oppone l'interpretazione alternativa "per i fatti di
Milano" non abbia valore scientifico, avendo il perito del Tribunale rilevato che tale interpretazione si pone in insanabile contrasto fonetico con l'altra.
Il rigetto della richiesta di rinnovazione del
dibattimento per l'ascolto in aula delle bobine delle intercettazioni risulta perciò sorretto da adeguato supporto motivazionale, immune da vizi logici e di
diritto, al pari del rigetto della richiesta di una
integrale su tutte le conversazioninuova perizia
60 captate, avendo a tale proposito l'impugnata sentenza messo in evidenza le ragioni di speditezza che suggerirono di procedere a nuova perizia sulle sole
conversazioni ritenute utili alle indagini,
consentendo, peraltro, alle difese degli imputati, che erano munite dei propri consulenti e che avevano
ascoltato tutte le conversazioni, di indicare eventualmente quelle che ritenevano utili alle proprie posizioni, potendo, tra l'altro, procedere di loro
iniziativa ad una lavoro più ampio di quello affidato al perito d'ufficio, per poi sottoporre gli eventuali risultati al Tribunale.
Con quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 530, secondo comma, c.p.p. e manifesta
illogicità della motivazione laddove si ritiene la
prova idonea a fondare la pronuncia di condanna. Si
censura il metodo interpretativo della Corte di merito basato su stralci di conversazioni non considerando l'insieme delle conversazioni. Si censura
, in particolare, il fatto che la Corte di merito non tiene conto del fatto che dalle testimonianze della sequestrata, del marito, degli ufficiali della polizia giudiziaria, è stato escluso il pagamento del riscatto,
giungendo ad arrivare acrobaticamente a trarne la prova conversazioni del pagamento sul rilievo che nelle b
61 intercettate in casa ER si parla di denaro.
I rilievi difensivi non hanno pregio.
L'impugnata sentenza analizza puntualmente il contenuto delle effettuate intercettazioni. Evidenzia
che in quella del 23.9.1998, intercorsa tra il ER Domenico e NG Francesco la cui
l'identificazione è indubitabile perché si chiamano
rispettivamente compare IC e compare Ciccio e lo
NG stato comunque identificato all'uscita
dell'abitazione del primo - lo NG nomina un
BA "che se non si riesce a salvare sono cazzi suoi" non trascurando di confutare le obiezioni del consulente di parte che interpreta diversamente la parola BA, precisando che la parola in questione e delle due frasi pronunciate è stata verificata non
solo attarverso l'ascolto comparato, ma anche per mezzo dell'analisi del segnale attraverso 10 spettro di
potenza e sonogramma. Si evidenzia, altresì che la conversazione prosegue con riferimenti alla spartizione di una somma di denaro che inizialmente è di quindici miliardi, dalla quale occorre dedurre una percentuale. Anche a proposito di tale frase l'impugnata sentenza non trascura di analizzare la possibilità che tale
conversazione possa avere per oggetto, come droga, giungendo aprospettato, un pagamento di
女
62 conclusione negativa con puntuali argomentazioni a cui si rinvia. Sul finire di detta conversazione, allorché
gli interlocutori tornano sull'argomento della spartizione di quattro miliardi in mazzette nuove contenuti in una valigia, viene in luce la frase
"quella sera che prendemmo la AR", pronunciata dallo NG, che, si afferma in sentenza,
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si
è allontanato, ma si è trattenuto a bere qualcosa. Si
precisa in sentenza che per quanto la consulenza PI
non faccia accenno alla parola AR, questa è stata sottoposta dai periti all'analisi del segnale attraverso spettro di potenza e sonogramma. Quanto alla conversazione del 2.10.1998 si osserva che essa rilevante per il continuo riferimento ai BA e ai
soldi che devono "uscire" per loro, somma che viene
indicata in 940 (milioni). Per quanto concerne le
incomprensioni della parola BA nella perizia PI
e il superamento di ciò da parte dei giudici di merito deve richiamarsi quanto detto poco sopra. In relazione del 18.10.1998, 1'impugnata alla conversazione dissolti i dubbi sulla presenza del Perre sentenza,
IC e dello NG ON, evidenzia come la
conversazione faccia riferimento a qualcosa o qualcuno portati sotto il vallone a Polsi (zona aspromontana del
63 santuario della Madonna di Polsi) e che i due che hanno portato la cosa о la persona hanno diritto a quaranta milioni ciascuno. L'impugnata sentenza richiama le argomentazioni dei giudici di primo grado e condivide la conclusione che nella conversazione si faccia riferimento alla AR. Sempre nel corso di detta
conversazione, mentre NG ON conferma di aver contato i cinque miliardi proprio con le sue mani,
compare il nome di GI Francesco nominato come
RA u PI (in ordine al quale non vi alcuna contestazione da parte del consulente PI) il quale risulta destinatario, insieme a un nipote, di una somma consistente (trenta milioni ciascuno), verosimilmente,
secondo giudici di merito, per la custodia dell'ostaggio nella zona di Polsi, ricollegando il
fatto alle dichiarazioni della AR secondo le
quali, quando era prigioniera nel "buco di polistirolo"
sentiva in lontananza l'eco dei riti e delle preghiere diffuse in luogo aperto e allo spostamento dell'ostaggio da quel luogo. Infine si evidenzia come nella conversazione del 6.11.1998, presenti il ER
IC, lo NG AN, un terzo soggetto non identificato dice "a te l'hanno tenuta la AR".
Orbene, sulla base di tali elementi, logicamente concatenati con tutti gli altri elementi emersi nel
64 corso del processo, la Corte di merito ha ritenuto raggiunta la prova del coinvolgimento dell'imputato nel sequestro della AR, ritenendo tra l'altro, con
incensurabile valutazione in punto di fatto che dalle conversazioni intercettate sopra richiamate sia emerso l'avvenuto pagamento, quanto meno in parte, del
riscatto di cui i vari interlocutori trattavano la spartizione. Le censure di manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del Perre Domenico sono pertanto destituite di fondamento.
Con quinto motivo si deduce manifesta illogicità
della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La doglianza è infondata. In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la ratio della
disposizione di cui all'art. 62 bis c.p. non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi,
invece, ritenere sufficiente che questi indichi,
nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.
Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate, come nella specie è avvenuto, anche soltanto in
65 base ai precedenti penali dell'imputato, perché in
tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua
personalità.
Il ricorso di ER IC, in quanto infondato,
deve essere rigettato.
RICORSO RE RA Con primo motivo di ricorso si deduce la
inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., dei intercettazioni ambientali effettuate risultati delle in casa di ER IC per violazione degli artt.
203 e 267 c.p.p. come modificati dalla legge n. 63/91. La doglianza è infondata per i motivi esposti trattando di analoga censura mossa dal ricorrente ER
IC, da ritenersi qui integralmente richiamati.
Con secondo motivo di ricorso si deduce la nullità
contraddittorietà della perizia nonché illogicità e
l'incomprensibilità della motivazione. Si denuncia la lorogenerale del contenuto delle intercettazioni,
frammentarietà, l'assenza di un filo logico,
l'attribuibilità all'imputato del nome "CC" dato che nella conversazione del 18.10.1998 è stata riscontrata una inversione nell'attribuzione delle lettere, per cui chi viene indicato come A è, in
realtà, B e viceversa, circostanza di non poco conto
66 per il fatto che sia ER IC che NG
ON hanno entrambi fratelli di nome AN, la nebulosità dei riferimenti a "CC" identificato in alcune occasioni nell'imputato, in altre in NG
AN, in altre ancora in persone diverse dagli imputati e mai identificate. Si contesta, inoltre,
l'avvenuto pagamento del riscatto, presupposto della condanna dell'imputato, e, comunque, la presenza del medesimo nella casa del fratello per tutto il periodo delle intercettazioni ambientali.
Le censure sono destituite di fondamento. Il giudice di appello, ha fornito adeguata motivazione in
relazione alla validità della perizia, negandone il
rinnovo e ha puntualmente evidenziato i brani delle conversazioni intercettate che dimostrano il coinvolgimento del ER AN nel sequestro della
AR e smentiscono la tesi difensiva secondo cui i discorsi relativi al denaro riguarderebbero esclusivamente il traffico di droga. A tale proposito l'impugnata sentenza evidenzia che pur nella indubbia estemporaneità degli argomenti trattati nella
conversazione del 23.9.1998, a un certo punto ci si interroga su dove sia andato а finire il sequestro,
citando poi il BA che è peggio per lui se non si
salva. L'impugnata sentenza analizza poi specificamente
67 il contenuto delle intercettazioni in relazione soprannome "CC", all'attribuzione del non trascurando di affrontare il problema costituito, con
riferimento all'intercettazione ambientale del
18.10.1998, dall'iniziale inversione delle attribuzioni di identità, peraltro immediatamente denunciata dallo stesso trascrittore, pervenendo alla logica conclusione che in tutte le conversazioni analizzate il riferimento al Perre Francesco è certo, perché l'espressione compare CC è sempre accompagnata, direttamente O
logicamente nel caso che sia stata pronunciata in una battuta appena precedente, dal sostantivo fratello,
mio о vostro a seconda dell'interlocutore, il che esclude la denunciata eventuale confusione dei ruoli tra Perre Francesco e NG AN. L'impugnata sentenza richiama tutti i riferimenti ai BA e alla
AR emersi nelle conversazioni (di cui già è stato trattato in relazione al ricorso di ER IC) e
alla spartizione del denaro. A quest'ultimo proposito evidenzia come nel corso di un'animata discussione tra
NG Francesco e Perre IC, quest'ultimo,
pronuncia frasi significative concernenti il fratello dicendo "lui ha portato il lavoro e si è preso i
soldi", fratello hariferendo tra l'altro che suo deciso che "due li tenete voi e due noi altri",
68 ribadendo, infine, che suo fratello ha avuto 105.000.000 di lire come EG e il cugino Savetta. L'impugnata sentenza, che riporta, fra l'altro, altri riferimenti significativi al ER Francesco cui si rinvia, ha perciò adeguatamente e
logicamente dimostrato la piena partecipazione del Perre Francesco al sequestro, quale soggetto che ha
portato il lavoro e che ha avuto diritto o ha ritenuto di avere diritto ad una parte rilevante del riscatto.
Riscatto che, sulla base delle evidenziate risultanze processuali, che smentiscono le contrarie affermazioni dei testi e della parte offesa sul punto, ha ritenuto,
con insindacabile accertamento in punto di fatto,
effettivamente pagato in una misura compresa tra cinque e i quindici miliardi di lire.
Il ricorrente denuncia, infine, erroneità della all'immotivato diniego delle decisione in relazione attenuanti generiche.
La doglianza è infondata, in quanto il diniego delle esauriente attenuanti generiche supportato da
motivazione, richiamandosi i precedenti penali dell'imputato e le condotte contestuali e susseguenti al reato che non rendono costui meritevole di tale beneficio.
Il ricorso di ER AN, in quanto infondato,
69 deve essere rigettato.
RICORSI NG NI E NG RA
Con primo motivo si deduce: A) l'inutilizzabilità
delle intercettazioni ambientali per utilizzo della
fonte confidenziale come notitia criminis;
B) la nullità, l'illegittimità, l'inutilizzabilità delle intercettazioni per assoluta mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi fondati sulla fonte confidenziale e per essere state le operazioni compiute fuori dagli impianti della Procura di Milano.
La doglianza sub A) è infondata per le argomentazioni già esposte trattando analoga censure
mossa dal ricorrente ER IC, argomentazioni cui si rinvia.
La doglianza sub B) al limite della
inammissibilità per genericità in quanto ripropone quanto già dedotto in appello ed esaminato e
motivatamente respinto dal giudice di secondo grado è
comunque infondata. L'impugnata sentenza ritiene che i decreti autorizzativi le intercettazioni siano sorretti da adeguata motivazione perché, oltre al riferimento
alla fonte confidenziale di cui alla informativa di polizia giudiziaria del 3.8.1998, si richiamano anche i rapporti delle famiglie ER e Garreffa con la
famiglia Paiano, al momento al centro delle indagini,
70 nonché con altre famiglie, puntualmente indicate,
coinvolte nella cosiddetta "anonima sequestri calabrese", evidenziando altresì il coinvolgimento del
ER e del RE in eventi delittuosi analoghi e i rapporti parentali intercorrenti tra costoro.
L'impugnata sentenza dà inoltre atto che i decreti autorizzativi sono congruamente motivati anche sotto il profilo della necessità e dell'urgenza di pervenire ad utili risultati. Con motivi aggiunti i ricorrenti sostengono,
inoltre, l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni ambientali per essere stati gli apparecchi di
registrazione applicati furtivamente, senza verbale di
apposizione degli stessi, sostenendosi l'obbligo del pubblico ministero di esplicitare nel provvedimento esecutivo, le modalità da seguire nell'effettuazione delle intercettazioni ambientali con conseguente verbalizzazione di tutta l'attività svolta, sollevando,
a tale proposito, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 266, secondo comma, c.p.p.,
13 D.L. N. 152/91 in relazione all'art. 14 della
Costituzione.
L'eccezione di legittimità costituzionale come sopra proposta deve ritenersi manifestamente infondata.
Costituendo l'intercettazione telefonica o ambientale
71 relative all'intercettazione nel frantoio e nuova perizia su di esse); 4) carenza, illogicità,
contraddittorietà della motivazione, erronea valutazione delle prove, travisamento del fatto in relazione alla mancata assoluzione per non aver commesSO il fatto dal reato contestato;
5) mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 630,
6 c.p.; 6) mancatoquarto comma, c.p. e 62 n.
contenimento della pena nel minimo e mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.
BA EN (cl. 1958) insiste nell'affermare che la motivazione dell'effettuato viaggio da Milano in
Calabria era costituita dal trasferimento del nonno;
insiste nell'interpretazione difensiva data alla frase
"Eh mannaggia O! Quasi miliardario sei", che
ammette di aver pronunciato nel frantoio in occasione dell'incontro avvenuto il 24.5.1998, mentre assume che circa le frasi "A Sgare...no" e "Per me cinquanta deve restare" Occorre accertare definitivamente se sono state da lui pronunciate chiedendo, pertanto, perizia fonico comparativa;
contesta poi la sussistenza del
concorso nel reato, assumendo che non risulta dimostrato un suo effettivo apporto alla commissione dello stesso, non risultando che egli abbia partecipato alla fase preparatoria od esecutiva, e deduce,
18 un atto a sorpresa, non è ipotizzabile che il pubblico ministero possa, nel decreto autorizzativo, prevedere e specificare le modalità di azione, non potendo conoscere le situazioni di fatto che si presenteranno al momento dell'operazione. Questa Suprema Corte (cfr.
Sez. VI, 10.11.1997, Greco, RIV 210062) ha già rilevato che, in tema di intercettazioni tra presenti, la
collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora, costituendo una naturale modalità
attuativa di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi ammessa dalla legge (in particolare,
dall'art. 266, secondo comma
, c.p.p.), ed essendo funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, non viola l'art.
14 Cost., precetto che deve essere coordinato, al
pari di quello di cui all'art. 15 Cost., con il
predetto interesse pubblico, tutelato dall'art. 112
Cost.; e la stessa Corte costituzionale, con ordinanza n. 304 dell'11.7.2000, decidendo sull'eccezione di costituzionalità dell'art. 266, secondo comma, in relazione all'art. 14 della Costituzione, ha rilevato che la norma di cui viene eccepita la possibilità di incostituzionalità la prevede di comunicazioni fra intercettazioni effettuare nei luoghi presenti anche ove queste avvengano
72 indicati dall'art. 614 c.p., ma non ne disciplina le relative modalità, che spetta al legislatore determinare nel rispetto dei limiti previsti dalla
Costituzione. Ciò premesso, allo stato attuale della legislazione, deve ritenersi la piena validità ed
utilizzabilità delle compiute intercettazioni.
Con secondo motivo di ricorso si denuncia la mancata rinnovazione del dibattimento, la mancata assunzione di prova decisiva, l'erronea valutazione delle prove in relazione alla individuazione degli
NG e alla loro partecipazione al sequestro.
La doglianza relativa alla mancata rinnovazione del dibattimento al fine dell'ascolto in aula delle bobine delle intercettazioni e al rinnovo della perizia è
infondata per le ragioni esposte trattando del ricorso di ER IC cui si rinvia. Adeguatamente e
logicamente motivata è poi l'impugnata sentenza in
relazione all'individuazione degli NG, sia nel contesto delle conversazioni intercettate, sia allorché
vengono avvistati all'uscita della casa del ER. A
tale proposito le operazioni di identificazione dei due imputati all'uscita dalla casa Perre viene
minuziosamente ricostruita e descritta sulla base delle dichiarazioni degli agenti appostati presso la suddetta abitazione, non trascurandosi di confutare puntualmente
73 e logicamente le contrarie osservazioni della difesa,
di talché esente da censure è il diniego della rinnovazione del dibattimento al fine di meglio accertare la situazione dei luoghi, in quanto sorretto.
da esauriente supporto motivazionale, immune da vizi
logici e di diritto.
Con terzo motivo si denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto in relazione al ritenuto pagamento del riscatto (mai avvenuto) e in ordine alla spartizione dello stesso.
La doglianza è infondata per le motivazioni esposte trattando i ricorsi di ER AN, ER IC
e ON PP da ritenersi qui richiamate.
Con quarto motivo si denuncia omessa motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte ex art. 648 bis c.p. o 648 c.p. ed omessa motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 630, quarto comma, c.p. La censura è priva di pregio. L'impugnata sentenza ha ritenuto raggiunta la prova della piena partecipazione di entrambi gli imputati al sequestro della AR non solo perché dalle conversazioni
intercettate in casa ER è emersa la loro partecipazione alla ripartizione del riscatto, ma anche sulla base di altri elementi, quali il rinvenimento in
74 casa di NG ON di alcune copie della Gazzetta
del Sud vecchie di mesi tutte contenenti notizie importanti in merito al sequestro AR, quali i continui riferimenti, nelle conversazioni intercettate allo spostamento della AR da un covo all'altro
((ad esempio "perché sentiva la messa"), quali la presa in consegna dell'ostaggio ("la sera in cui prendemmo la
AR") e la sua custodia ("a te te l'hanno tenuta la AR"), circostanze tutte che hanno portato il giudice di appello ad escludere ipotesi di reato
630, quali la diverse da quelle di cui all'art.
ricettazioni e il riciclaggio, reati, del resto,
configurabili soltanto al di fuori del caso di concorso nel reato presupposto.
Con quinto motivo si denuncia erronea valutazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla determinazione della pena e al diniego а NG ON delle attenuanti generiche.
La doglianza è infondata. Quanto alla determinazione l'impugnata sentenza richiama quanto della pena affermato a questo proposito trattando la posizione di altri coimputati, e cioè la gravità del danno cagionato alla parte offesa anche in riferimento alla durata del sequestro e alle sue modalità per lungo tempo disumane con grave pericolo della salute dell'ostaggio, e quindi
75 tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p.
Quanto il diniego delle attenuanti generiche a NG Antonio il richiamo al precedente penale di costui,
implicando una valutazione negativa della sua personalità, costituisce un valido e sufficiente supporto motivazionale.
I ricorso di NG ON e NG AN,
in quanto infondati, devono essere rigettati.
RICORSO GARREFFA VE
Con primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606, primo comma lett. C), c.p.p., in relazione agli artt. 267 e 271 c.p., sostenendosi
l'assoluta inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate in casa ER. Poiché con tale motivo si sviluppano argomenti analoghi a quelli svolti dal ER Domenico а tale
proposito, deve farsi rinvio alla motivazione di
rigetto svolta in relazione a tale imputato.
Con il secondo motivo del ricorso principale, e con
i motivi aggiunti, si deduce manifesta illogicità
della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità. Si contesta l'identificazione
dell'imputato nel "cugino Savetta" di cui si parla nella conversazione intercettata in casa ER,
assumendosi che è indimostrato che a profferire detta
76 frase sia stato il ER IC, data la impossibilità di stabilire l'alternarsi degli interlocutori, come indimostrato che il RE
fosse l'unico cugino del ER. Si contesta, altresì,
la portata indiziante del riferimento che il fratello del RE Ea, nel corso di una conversazione intercettata sul cellulare dell'imputato, а tale
"Stiarea", assumendosi l'arbitrarietà dell'accostanmeto fatto dal giudice del merito allo EG cui
spettava, secondo quanto detto dal ER IC nella conversazione intercettata in casa sua, un compenso pari a quello del RE. Si contesta, inoltre, che le frasi "Beh nove e quattro, un miliardo, no" e 'un
miliardo, no" intercettate in uscita sul cellulare del
RE, ma pronunciate da una terza persona, possano essere collegate con le frasi intercettate in casa
ER relative ai novecentoquaranta milioni, un
miliardo che devono uscire per i BA, e si contesta, infine, la sovrapposizione tra nove e quattro e novecentoquaranta milioni.
L'impugnata sentenza motiva logicamente in relazione all'alternarsi degli interlocutori e alla certa
identificazione del ER IC in colui che ha pronunciato, nel corso della conversazione intercettata il 23.9.1998, la frase "mio cugino AV in forza
77 dell'appellativo che gli rivolge l'interlocutore chiamandolo "compare IC". L'interlocutore non può
essere perciò che lo NG AN (chiamato dal primo "compare CC") e subito dopo "compare IC",
e cioè il ER IC, evoca "me frati CC" (e cioè il fratello ER AN) e subito dopo "me cugino AV, chiarendo che il fratello ha preso 105
milioni, tale LI pure 105 e lo stesso il cugino
RI. Essendo il RE RI cugino del ER
IC l'identificazione di costui nel cugino ET
(soprannome con cui il Garreffa era conosciuto)
che ha preso 105 milioni al pari del fratello e dello
LI è conforme a logica, tanto più che non è
stato dimostrato che il ER IC abbia un altro cugino Saverio soprannominato ET, avendo tra
RE dichiarato, nel suo l'altro 10 stesso interrogatorio, di non conoscere l'esistenza di altri cugini del ER.
Conformi a logica sono gli accostamenti effettuati dai giudici di merito tra lo EG di cui alla intercettazione in casa ER cui spettava un compenso pari a quello del RE e lo "Stiarea" di cui alla intercettazione sul cellulare, in considerazione della somiglianza dei due nomi, ed altrettanto logici sono gli accostamenti tra la frase "Beh, nove e quattro, un
办
78 miliardo" e i novecento quaranta milioni, un miliardo che dovevano spettare ai BA. L'affermazione di responsabilità dell'imputato è,
pertanto, sorretta da adeguato e logico supporto motivazionale e le diverse conclusioni cui vorrebbe pervenire la difesa dell'imputato si risolvono in censure su valutazioni in punto di fatto non deducibili in questa sede.
Con terzo motivo di ricorso si denuncia mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche sul rilievo che il richiamo ai precedenti penali dell'imputato non è sufficiente a giustificarlo. di tale rilievo devono qui Sull'infondatezza argomentazioni già esposte trattando richiamarsi le analogo argomento in relazione ad altri imputati.
Il ricorso del RE, in quanto infondato deve essere rigettato.
RICORSO GI RA
Con primo motivo di ricorso si deduce la nullità
della richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 416 c.p.p. vecchia formulazione per omesso invito a rendere l'interrogatorio.
La lagnanza è infondata per le argomentazioni già
svolte in relazione ad analogo motivo di ricorso svolto dai ricorrenti BA AN e BA EN
79 (cl. 1930), da ritenersi qui richiamate. Con secondo motivo si deduce la nullità della sentenza di primo grado per incapacità processuale dell'imputato in quanto affetto da frequenti crisi epilettiche. La doglianza infondata. L'epilessia non
per sé una malattia che comporti uno costituisce di stato permanente di infermità mentale del soggetto;
la
è, invece, incapacità di intendere e di volere
ravvisabile nel momento del raptus, vale a dire allorché il malato colto da una crisi epilettica
(cfr. Cass., Sez. VI, 19.1.1993, Pollini, RIV 193611).
Nella specie non risulta neppure provato che il GI
sia affetto da epilessia. Il perito DA IA, che ha presenziato alla parte terminale di un attacco di cui sarebbe stato colpito l'imputato, ha espresso
perplessità sulla circostanza di avere assistito ad una vera e propria crisi epilettica, esternando gravi dubbi su una possibile simulazione. L'impugnata sentenza dà
atto che nel corso del giudizio di secondo grado l'imputato non ha mai avuto una crisi. La relazione sanitaria del carcere, in data 2.3.2001, segnala due crisi pseudoepilettiche, il che conferma dubbi
Pienamente condivisibile e perciòespressi dal perito.
la conclusione dei giudici di appello secondo cui solo
80 vere e proprie crisi epilettiche, delle quali peraltro non vi è alcun riscontro, avrebbero potuto determinare una ripresa di sé in un periodo valutabile in un certo numero di ore durante il quale il GI non sarebbe stato in grado di partecipare al processo. Trattasi,
comunque, di un apprezzamento di merito da parte dei giudici di appello che, in quanto adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità.
Con terzo motivo si deduce la nullità della sentenza di primo grado per essere stata rigettata la richiesta di depositare una memoria difensiva con allegato un parere del consulente tecnico.
La doglianza è infondata. L'impugnata sentenza evidenzia che nell'ordinanza del Tribunale in data 24.4.2001 non si fa cenno all'acquisizione di una
memoria, ma soltanto alla acquisizione della relazione del consulente Ing. PI, che è stata motivatamente ritenuta ininfluente, avendo il Tribunale visionato le videocassette.
Con quarto motivo di ricorso si deduce la nullità della perizia concernente il contenuto delle
intercettazioni per violazione dell'art. 220 ss. c.p.p. attesa la omessa comunicazione alle parti (imputato)
della data di inizio e prosecuzione delle operazioni peritali.
81 La doglianza è manifestamente infondata. L'impugnata sentenza dà atto che all'udienza del 13.6.2000, nella ilquale venne disposta la perizia dibattimentale,
Prof. Romito, facente parte del collegio peritale,
indicò nel giorno successivo, alle ore 10, presso lo studio del Prof. Pisani, in Rivoli, l'inizio delle
operazioni peritali;
e dà altresì atto che nella
relazione depositata il 28.11.2000 a firma Pisani, sono riportati tutti i verbali delle operazioni peritali,
ciascuno contenente il rinvio alla successiva data,
senza soluzione di continuità, tutti sottoscritti dai consulenti di parte. Risultano, pertanto, rispettate dai periti le disposizioni di cui all'art. 229, primo e secondo comma, c.p.p. Con quinto motivo di ricorso si deduce
l'inutilizzabilità della relazione della consulenza grafica a firma Cassarà relativa al biglietto sequestrato presso l'abitazione di GR IC con su scritto "sinceri da compare GI Francesco
PI", assumendosi che trattasi di consulenza assunta dal pubblico ministero senza l'assistenza della difesa e che trattasi di atto ripetibile.
La doglianza è infondata. La Corte d'Appello ha sentito il consulente come testimone e ha utilizzato ricorrere alla perizia, la sua deposizione senza
82 ritenendo che le conclusioni cui è pervenuto il consulente circa l'attribuzione al GI della scrittura del soprannome "PI" sono conformi a logica e a corretta applicazione della disciplina scientifica. La Corte d'Appello dimostra, comunque, per altra via il collegamento tra il soprannome "PI" e il GI, il quale, fra l'altro, ha riconosciuto per propria la grafia del biglietto in questione, negando però che il soprannome "PI" sia di proprio pugno,
senza spiegare però, per quali ragioni e da chi tale
soprannome sarebbe stato aggiunto sul biglietto.
Con sesto motivo si deduce carenza di motivazione in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese dal coimputato GR IC e apoditticamente correlate dalla Corte d'Appello agli esiti della relazione di
consulenza grafica.
La lagnanza si risolve in inammissibili censure su valutazioni in punto di fatto. L'impugnata sentenza rileva come sia fatto notorio che nel meridione, in occasione di matrimoni, si regala una somma di denaro agli sposi quale testimonianza della propria partecipazione alla nozze. Orbene, il biglietto di cui sopra, sottoscritto a nome di AN GI PI, recante sul retro la scritta "lire 100.000", fu rinvenuto nel corso della perquisizione in casa del
83
楽 GR IC, coimputato assolto, il quale ebbe a
confermare che il GI partecipò al suo matrimonio.
Il collegamento, pertanto, appare più che logico.
Con settimo motivo si denuncia carenza di motivazione in relazione alla dedotta inutilizzabilità
delle dichiarazioni testimoniali rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria circa la riferibilità al GI
del soprannome "PI", non avendo costoro rivelato le fonti confidenziali da cui avevano appreso tale soprannome.
La lagnanza è infondata. I testi hanno riferito di una scheda identificativa del GI Francesco custodita dai carabinieri in cui l'imputato risultava iscritto fin dagli anni '80 con il soprannome "PI",
posta a base di una richiesta discheda identificativa misura di prevenzione della sorveglianza speciale a
carico del predetto GI, che veniva indicato,
appunto, anche con il soprannome "PI". A
prescindere dalla considerazione che i testi in
questione hanno riferito di un fatto storico, risalente ad ероса non sospetta, concernente l'esistenza della scheda e della richiesta della misura di prevenzione,
occorre comunque rilevare che i giudici di merito non hanno utilizzato in concreto dette deposizioni,
osservandosi nell'impugnata sentenza che il Tribunale
84 non ha certamente tratto dalle dichiarazioni degli investigatori, eventualmente riferentesi a voci di terzi о a fonti confidenziali, il collegamento tra appellativo e imputato.
Con ottavo motivo si deduce mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di AR DR in punto di
individuazione personale dell'imputato GI
AN.
La doglianza è infondata. L'impugnata sentenza,
richiama, in primo luogo, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. II, 28.2.1987, Falco,
RIV 207410) che ritiene valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento operato in udienza offesa, nel corso dell'esame dalla persona dell'imputato presente,testimoniale, nei confronti
costituendo esso un atto spontaneo in ordine al quale è
assurdo pretendere proprio in virtù della atipicità della prova in questione, che essa debba acquisirsi secondo un rigido schema. Ricostruisce poi tutte le modalità del riconoscimento effettuato dalla AR,
riportando le sue dichiarazioni circa il riconoscimento già avvenuto in televisione all'epoca degli arresti del
"gruppo ionico", con particolare riferimento al modo di
نے ہا muoversi dell'imputato e alla sua bassa statura. La
د 85 difesa insiste nel contestare la veridicità del riconoscimento, contestando la possibilità della testimone di apprezzare numerosi particolari riferiti,
ma le contestazioni su tali punti si risolvono in mere censure in punto di fatto non consentite in questa sede. L'impugnata sentenza giustifica poi il mancato riconoscimento fotografico dell'imputato da parte della
AR (ulteriore argomento difensivo addotto per smentire l'attendibilità dell'effettuato riconoscimento diretto, in considerazione del fatto che la ricognizione fotografica avvenne in epoca successiva
alla proiezione televisiva) sul rilievo delle gravi minacce subite dall'ostaggio in relazione all'eventuale riconoscimento del GI. Tale motivazione da
ritenersi immune da vizi logici, di talché le censure
sul punto devono ritenersi destituite di fondamento.
Con nono motivo si deduce l'erronea valutazione della prova a discarico afferente alla accertata presenza dell'imputato sul luogo di lavoro il giorno
4.6.1998, nonostante che la AR abbia riferito che quel giorno, in cui cadeva il suo compleanno, trascorse la mattinata e pranzò con il "vecchio". Anche tale
lagnanza si risolve in inammissibili censure di merito, in quanto i giudici di appello offrono un'ampia spiegazione sulla compatibilità delle dichiarazioni
86 della parte offesa con l'eventuale presenza del GI
sul luogo di lavoro, osservando: che la AR mai ha detto di aver passato l'intera giornata con costui;
che i documenti attestanti la presenza del GI sul luogo lavoro non riportano gli orari di effettivadi
presenza, gli orari di arrivo e quelli di abbandono del posto di lavoro;
che è, comunque, possibile che il
GI abbia raggiunto la AR nella pausa pranzo per tornare poi sul posto di lavoro e tornare ancora al "covo" dopo le 15,30.
Con decimo motivo si deduce violazione dell'art. 630, quarto comma, c.p. per non essere stata
riconosciuta l'attenuante conseguente alla liberazione dell'ostaggio. La doglianza è infondata per le ragioni già
evidenziate trattando analogo motivo proposto dai coimputati, cui si rinvia.
Il ricorso del GI, in quanto infondato, deve
essere rigettato.
Al rigetto di tutti i ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile
AR DR per questo grado del giudizio,
liquidate come in dispositivo.
87 $
P. Q. M.
La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate dalle difese relative: a)
agli artt. 266, secondo comma, c.p.p. e 13 legge n.
203/91 con riferimento all'art. 14 della Costituzione;
b) all'art. 13 legge n. 203/91 con riferimento all'art. 15 della Costituzione. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e a rifondere la parte civile delle spese del presente grado del giudizio liquidate in € 6.598
(seimilacinquecentonovantotto) comprensive di onorari.
Così deciso in Camera di Consiglio il 5.11.2003.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Ar b epatty'
DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi - 9/010.2003
IL CANCELLERE C1 Carmela Lanzuise
88