Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2003, n. 46963
CASS
Sentenza 5 novembre 2003

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In tema di requisiti della sentenza del giudice collegiale, la sottoscrizione del presidente e del giudice estensore, prescritta a pena di nullità dall'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen., è solo quella finale, apposta in calce al documento, in quanto la norma non prevede che debba essere sottoscritta ogni singola pagina della stessa sentenza. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto valida una sentenza che, regolarmente sottoscritta in calce dal presidente e dall'estensore, risultava altresì sottoscritta da quest'ultimo in ogni singola pagina, ad esclusione, però, delle pagine iniziali recanti i nominativi degli imputati ed i capi d'imputazione).

In tema di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni, la speciale disciplina dettata dall'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 293, derogatoria delle disposizioni di cui all'art. 267 cod. proc. pen., si applica anche al sequestro di persona a scopo di estorsione. Ed infatti, a parte che il delitto anzidetto è, ormai da tempo, ritenuto un tipico reato di criminalità organizzata, anche nella generale considerazione del legislatore (come si rileva, tra l'altro, dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., che attribuisce la competenza per tale reato al procuratore distrettuale) e che un'eventuale sua realizzazione in forma monosoggettiva - in contrasto con un'iniziale imputazione ad organizzazione delittuosa - sarebbe, comunque, accertabile solo "ex post", ad indagini concluse, è sufficiente, ai fini dell'applicabilità della normativa in questione, il mero riferimento alle modalità di esecuzione della richiesta estorsiva che, di norma, è realizzata mediante telefono. Ed infatti, il menzionato art. 13 si riferisce sia ai delitti di criminalità organizzata che a quelli di minaccia posta in essere con il mezzo telefonico.

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 14 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 266, comma secondo, cod. proc. pen., e 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui non prevedono che il decreto autorizzativo delle intercettazioni ambientali debba specificare le modalità di esecuzione. Ciò in quanto il richiamato precetto costituzionale, al pari di quello contenuto nell'art. 15 Cost., deve essere coordinato con l'interesse pubblico all'accertamento di gravi reati, tutelato dall'art. 112 Cost. D'altronde, poiché l'intercettazione ambientale costituisce un atto "a sorpresa", non è ipotizzabile che il pubblico ministero possa, nel decreto autorizzativo, prevedere e specificare le modalità di azione, non potendo conoscere le situazioni di fatto che si presenteranno al momento dell'operazione.

Commentario1

  • 1i confini fissati dalla Consulta
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 aprile 2026

    3. La decisione della Consulta: niente violazione dell'art. 68 Cost. La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nel ricorso summenzionato e quelle della parte resistente, ossia la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in persona del Procuratore della Repubblica e le argomentazioni sostenute anche dalla Camera dei Deputati, anch'essa intervenuta nel giudizio in esame (la quale chiedeva l'accoglimento del ricorso proposto da parte dell'altro ramo del Parlamento), – stimava il ricorso suesposto ammissibile, ma non fondato. In particolare, il Giudice delle leggi riteneva innanzitutto che, per trattare le questioni prospettate nel ricorso di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2003, n. 46963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46963
Data del deposito : 5 novembre 2003

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