Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere, il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente effettiva ed esistente del sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo. Ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti o giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone.
Commentario • 1
- 1. Produrre in Cassazione sentenze irrevocabili, quale valutazione? (Cass. 37650/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2024
L'utilizzo avanti la Corte di Cassazione delle sentenze con attestazione di irrevocabilità della Cancelleria sopravvenuta non è consistito nella effettuazione di valutazioni di merito ma consente, esclusivamente in punto di diritto, la presa d'atto circa la astratta applicabilità di una determinata fattispecie incriminatrice nel caso di specie. Quando venga meno, per effetto del passaggio in giudicato una pre-condizione della esistenza di un numero di associati pari almeno a tre non sarebbe mai possibile per il giudice dell'eventuale rinvio giungere a soluzione diversa dall'assoluzione per insussistenza del fatto, non essendo configurabile un'associazione per delinquere composta soltanto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2010, n. 39223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39223 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 23/09/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1351
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 3873/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NG RE N. IL 07/05/1940;
avverso l'ordinanza n. 1065/2009 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 13/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Lette le richieste del Procuratore Generale dott. Tindari Baglione, che chiede che si dichiari inammissibile il ricorso con condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende. FATTO E DIRITTO
1.- Il ST, con istanza depositata il 13 luglio 2009, ha chiesto la revisione della sentenza del 20 marzo 2006 della Corte di Appello della Capitale che aveva confermato, limitatamente alla posizione di esso istante, la sentenza del 22 luglio 2005 del Tribunale della stessa Città che aveva ritenuto lo stesso responsabile di partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente con tali PA, Lo RE e NN.
L'istante ha aggiunto che la Corte di Appello di Roma, con successiva sentenza del 22 maggio 2008, aveva assolto la NN, la cui posizione era stata stralciata, in relazione allo stesso reato, per non avere commesso il fatto.
Ha concluso il ST che il reato associativo non poteva ritenersi sussistente poiché a seguito della assoluzione della NN e il decesso del Lo RE veniva a difettare il numero previsto dalla norma penale.
Nel rigettare la richiesta, la Corte di Perugia ha evidenziato che le sentenze emesse a carico del ST attenevano all'operatività del "gruppo romano" dedito all'acquisto di droga ed al suo smercio in cui svolgeva un ruolo il ST. Il decesso del Lo RE era poi avvenuto successivamente all'operatività del gruppo, per cui non era venuto meno il numero minimo per ritenere sussistente l'associazione..
2.- Il condannato propone ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 150 e 630 c.p.p., in quanto tenuto conto della assoluzione della NN e di quella pregressa di RA SI veniva meno l'elemento costitutivo di tre persone.
Afferma il ricorrente che essendo stato dichiarato estinto il reato per morte del reo riguardo al Lo RE, senza alcun accertamento nel processo, mancava la prova della partecipazione di questo all'associazione.
3.- Il ricorso è infondato.
Nel reato di associazione per delinquere "il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente del sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo. Ne consegue che vale a integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti o giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone" (Cass., sez. 2, 12 luglio 2007, n. 35476, Cass. sez. 6, 24 febbraio 2005, n. 12845, Cass., sez. 2, 30 aprile 1999, n. 7437). Nella specie le sentenze che hanno ritenuto partecipe il ST hanno evidenziato che le intercettazioni delle telefonate provavano il ruolo preminente di costui che aveva dato luogo ad una organizzazione sparsa sul territorio e nella quale si muovevano personaggi dediti al reperimento della droga ed altri pronti a fornire denaro per potere acquistare cocaina dall'organizzazione di tale Mazzoni.
A tale proposito significative erano la conversazione intercettata in cui il PA si definiva socio del ST nonché le altre che provavano intensi e continui contatti che denotavano l'assiduità del legame tra il Mastangeli e il PA alla ricerca non di una singola ma di una costante importazione di droga (cocaina) da potere vendere. In tale organizzazione un ruolo ben definito aveva avuto anche il Lo RE incaricato di appoggiare l'operazione di acquisto con la consegna della cocaina presso l'Hotel Siena di Roma.
Pertanto, appare logica l'argomentazione della Corte di Appello di Perugia che dalle sentenze con le quali si era ritenuto responsabile di ST risultava l'operatività del "gruppo romano" in cui svolgeva un ruolo attivo, ed anche preminente tale condannato. Il fatto che il Lo RE fosse deceduto successivamente non può escludere l'associazione sino al decesso dello stesso. Il proscioglimento di costui perché il reato è estinto per morte del reo non vale ad escludere l'associazione, stante che sentenza di proscioglimento non ha escluso oggettivamente la partecipazione "umana" del Lo RE all'associazione.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010