Sentenza 20 ottobre 2003
Massime • 2
Ai fini della valutazione dei sufficienti indizi per l'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento per delitti di criminalità organizzata, il divieto di utilizzazione delle notizie confidenziali riferite da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, previsto dal comma primo-bis dell'art. 203 cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 7 della legge 1 marzo 2001, n. 63), espressamente richiamato dall'art. 13 comma primo D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (come modificato dall'art. 23 della legge 1 marzo 2001, n. 63), non si applica ai procedimenti in cui l'intercettazione sia già stata disposta al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere che in base al principio "tempus regit actum", ribadito dall'art. 26 della legge citata, il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappresentato dal momento dell'assunzione della prova, non della sua valutazione.
In tema di intercettazioni disposte ai sensi dell'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (e successivamente modificato dall'art. 3-bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), in quanto necessarie per lo svolgimento di indagini relative ad un delitto di criminalità organizzata e per le quali è richiesta la sola sussistenza di sufficienti indizi, la nozione di "criminalità organizzata" comprende i reati realizzati da una pluralità di soggetti che, allo scopo di commettere più delitti, costituiscono un apparato organizzativo la cui struttura assume un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti, per cui sono riconducibili a questa categoria non solo i reati di criminalità mafiosa, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni: retroattiva la disciplina per i reati di criminalità organizzataAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2003, n. 46221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46221 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARRONE FRANCO PRESIDENTE
1.Dott. CALABRESE RENATO LUIGI CONSIGLIERE
2.Dott. MARINI PIER FRANCESCO "
3.Dott. PANZANI LUCIANO "
4.Dott. FUMO MAURIZIO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA LE N. IL 13/04/1958;
2) Lo CO IG N. IL 08/08/1972;
avverso SENTENZA del 24/01/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere FUMO MAURIZIO;
udito il PG nella persona del sost. proc. gen. dr. G. Veneziano, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. OSSERVA
TA LE e Lo CO IG ricorrono avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 2.4.2002, che aveva condannato i predetti alla pena ritenuta di giustizia perché riconosciuti colpevoli, entrambi, del delitto ex art 416 bis commi I e VIII ed il solo TA, del delitto ex artt. 110-612 comma II in rif. art. 339 cp e 7 legge 203/91. Il Lo CO non risulta aver prodotto i motivi di ricorso, lo stesso per altro, con successiva comunicazione scritta, ha rinunziato al ricorso.
L'TA, per parte sua, deduce la inutilizzabilità delle eseguite intercettazioni, in quanto erroneamente entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che i delitti per i quali si procedeva fossero qualificabili ab origine come reati di criminalità organizzata, fornendo del dato una lettura sociologica anziché giuridica. La distinzione è rilevante in quanto solo per i reati di criminalità organizzata bastano sufficienti (anziché gravi) indizi per autorizzare l'avvio della attività di intercettazione (ex art 3 bis DL
8.6.1992 n. 306 conv. In legge 356/92). Solo sulla base di tale presupposto, la Corte ha potuto ritenere che informazioni confidenziali potessero essere utilizzabili per motivare la richiesta di avvio delle intercettazioni. In realtà, l'individuazione della categoria dei reati di criminalità organizzata va fatta attraverso la combinata lettura degli artt. 407 comma Il lett. a), 372 comma I bis, art 51 comma III bis e 54 cpp. Nel caso in esame, la ipotesi investigativa originaria era quella che riteneva esistente una organizzazione dedita ad attività di rapina di TIR: la norma non può che essere interpretata restrittivamente, in quanto in tal senso orienta anche la recente riforma legislativa (legge 1.3.2001 n. 63), che ha dichiarato del tutto inutilizzabili le informazioni confidenziali. In verità, il giudice di secondo grado ha anche sostenuto, in fatto, che le intercettazioni furono attivate, non solo sulla base di informazioni confidenziali, ma anche a seguito di attività di Pg, sfociata in una operazione della Sq. Mobile napoletana del 6.7.1997, nel corso della quale l'TA fu sorpreso in compagnia di altre persone, indicate come appartenenti ad organizzazioni camorristiche. Ma sta di fatto che le intercettazioni ambientali furono attivate innanzitutto nell'autovettura di tale Angelino, indicato da voce confidenziale come colui che, per conto del clan, doveva partecipare a rapine in danno dei conducenti di furgoni. Orbene, l'operazione di Pg sopra ricordata non consentì di accertare la frequentazione dell'Angelino con i camorristi, ma, come detto, quella dell'TA, con la conseguenza che la giustificazione addotta dalla Corte di appello appare affetta da una insanabile frattura logica.
Deduce ancora erronea valutazione delle prove, atteso che la Corte di appello sostiene che i principali elementi a carico dell'TA devono essere desunti dalle eseguite intercettazioni ambientali, ma poi pretende di utilizzare anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le quali in realtà sono inconferenti, perché nessun dichiarante parla dell'esistenza di un autonomo gruppo criminale TA-Rinaldi-Reale. Le ricostruzioni offerte dai "pentiti" infatti si arrestano temporalmente ad un periodo nel quale la ipotizzata fusione tra i distinti staff criminali non si era ancora verificata. Inoltre, immotivatamente la sentenza svilisce il fatto che il collaboratore di giustizia AM non riconobbe in aula l'TA. Nessuna "ricaduta" sulla attendibilità di tale dichiarante è stata tratta dalla Corte e ciò rappresenta, senza dubbio, una grave pecca motivazionale. Neanche il giudice di secondo grado vuole cogliere il contrasto tra la ricostruzione dello scenario criminale offerto dal collaboratore MB, rispetto a quelli tracciati dagli altri dichiaranti. Quanto a FO e De IO, "pentiti" accertatamente inquadrabili nella coalizione criminale opposta e quella in cui si assume abbia militato l'TA, la Corte territoriale non si pone il problema della loro inaffidabilità, derivante appunto da tale contrapposizione delinquenziale ed esasperata dal fatto che il ricorrente è imparentato con gli assassini del padre del FO. II ricorrente deduce infine erronea valutazione dei risultati delle intercettazioni ed illogicità della motivazione sul punto, in quanto la riferibilità all'TA delle conversazioni intercettate è sostenuta dalla Corte napoletana con argomentazioni niente affatto condivisibili e comunque erronee nei loro presupposti. Sostiene il giudice di secondo grado che l'ufficiale di Pg Bossone ha affermato di aver riconosciuto senza ombra di dubbio la voce del ricorrente;
sostiene inoltre che la perizia fonica, facendo ricorso, tanto alla metodologia soggettiva, quanto a quella parametrica od oggettiva, sarebbe giunta alle medesime conclusioni. Ebbene la Corte territoriale neanche si rende conto della ascientificità del metodo seguito dal perito ed inoltre ne travisa le conclusioni. In realtà, è stato chiarito in udienza che la "affinità timbrica" rilevata dal perito deve essere percentualizzata nell'ordine solo del 60%. È poi assolutamente inesatto che la perizia si sia avvalsa anche del metodo parametrico-oggettivo, atteso che, come lo stesso perito ha affermato in dibattimento,- l'unica metodologia seguita fu quella soggettiva, anche in considerazione della pessima qualità del materiale disponibile. Quanto alla conversazione di maggior rilievo, quella recante il n. 2564 (riferibile al delitto di minaccia), il perito chiarisce che, a proposito di essa, si può parlare solo di "debole affinità timbrica" con la voce dell'TA, il che equivale ad una probabilità del 50%. Quanto alla conversazione n. 2910, il perito attribuisce alla voce del dialogante (inteso UC) un coefficiente di riconducibilità alla voce dell'TA pari al 70%. Ma tale conversazione ha, in realtà, un valore scagionante per il ricorrente, in quanto UC manifesta solo la intenzione di salutare la cognata. Dunque, da un lato, la sentenza pretende di adottare come metro di giudizio un metodo di apprezzamento probabilistico estraneo al nostro sistema processuale, dall'altro, la conversazione che presenta il più alto coefficiente di attribuibilità all'imputato, si risolve in suo vantaggio. Tanto premesso, va subito rilevato che il ricorso del Lo CO è inammissibile per i motivi: sopra specificati.
Il ricorso dell'TA, per parte sua, è infondato e merita rigetto.
Entrambi gli imputati vanno, conseguentemente, condannati, al pagamento, in solido, delle spese processuali, mentre il solo Lo CO va condannato anche al versamento di somma a favore della Cassa ammende, somma che si stima equo determinare in euro 500. L'TA si duole innanzitutto del fatto che le intercettazioni siano state disposte in presenza di sufficienti (e non di gravi) indizi, in quanto i reati per i quali, all'inizio, si procedeva non erano inquadrabili nella categoria dei "delitti di criminalità organizzata".
In realtà la giurisprudenza di questa Corte (ASN 199701972-RV 210045 + ASN 199700007- RV 207363/4) ha chiarito che, con riferimento alla autorizzazione della attività di intercettazione, e per la individuazione dei presupposti di cui all'13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e succ.
mod.), per reati di criminalità organizzata devono intendersi quelli realizzati da una pluralità di soggetti 'che, allo scopo di commettere più delitti, hanno costituito un apparato organizzativo, la cui struttura assume un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti. In altre parole, indagini preliminari esperite con riferimento, tra l'altro, a fattispecie criminose di tipo associativo, sono certamente riconducibili alla categoria dei delitti di criminalità organizzata, la quale è categoria ben più vasta di quella comprendente i reati di criminalità mafiosa, ma, non per questo, priva di una sua concreta consistenza giuridica. Non si tratta infatti di una concezione sociologica, ma, viceversa, di una concezione elaborata con riferimento ad individuabili parametri normativi. E' pur vero che esiste opposto (ma minoritario) orientamento giurisprudenziale, il quale ha ritenuto (ASN 199506159-RV 2016959) che l'espressione "delitti di criminalità organizzata" abbia un significato più ristretto e precisamente un'accezione circoscritta -come correttamente ricorda il ricorrente- nei ristretti confini di cui agli artt. 407, comma II, lett. a), 372, comma I bis, 51, comma III bis e 54 cpp., ma trattasi di un assunto scarsamente condivisibile, sia che si faccia riferimento al dato letterale, sia che si abbia presente la ratio della deroga;
deroga che è riconoscibilmente volta a concedere più incisivi strumenti di-indagine, quando la ipotesi di accusa comprenda delitti che, per la modalità di commissione, per il coinvolgimento di più persone, per il presupposto organizzativo che li caratterizza, appaiano potenzialmente (e particolarmente) destabilizzanti dell'ordine sociale.
Quanto al riferimento al nuovo assetto normativo, esso non può portare alcun soccorso sul piano ermeneutico e, meno che mai, può determinare la inutilizzabilità delle eseguite intercettazioni, posto che il divieto di utilizzazione delle notizie confidenziali riferite da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria -divieto previsto dal comma I bis dell'art. 203 cpp (introdotto dall'art. 7 della legge 1 marzo 2001, n. 63)- non si applica ai procedimenti in cui l'intercettazione sia già stata disposta al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere che, in base al principio tempus regit octum, ribadito dall'art. 26 della legge citata, il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappresentato dal momento dell'assunzione della prova, non da quello della sua valutazione (cfr. ASN 200209532-RV 220999). Ed è questo il caso in esame.
Tale essendo, a parere di questo Collegio, la corretta lettura della normativa, resta assorbita ogni" altra questione dedotta dal ricorrente con riferimento alla utilizzabilità delle eseguite intercettazioni.
La seconda censura è inammissibile in quanto, in parte, manifestamente infondata, in parte, articolata su considerazioni di fatto. Non risponde infatti al vero che risulti dalla impugnata sentenza il dato in base al quale le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avrebbero avuto ad oggetto un periodo di tempo antecedente a quello cui fa riferimento la imputazione, e precisamente la fase in cui ancora non si era verificata la fusione tra i tre "cartelli" criminali. Invero a fol. 6 si fa parola del contributo, tra gli altri, di AM e MB, i quali riferiscono proprio circa l'alleanza stretta del clan TA per piegare la resistenza degli avversi gruppi camorristici.
Quanto al mancato riconoscimento;
operato da AM ed alla ipotizzata avversione di FO e De IO nei confronti di TA, è da rilevare che la sentenza non si limita a considerare singolarmente ed isolatamente, come pretenderebbe il ricorrente, i vari elementi raccolti, ma li valuta e li utilizza nel loro complesso e nella reciproca interdipendenza.
Ancora inammissibile è l'ultima censura, con la quale: 1) si avanza una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, 2) si sostiene, contrariamente e quanto risulta in sentenza, che il perito non avrebbe seguito rigorosa metodologia scientifica nel compiere i suoi accertamenti, 3) si afferma che, talune conversazioni non sono, con assoluta sicurezza, attribuibili al ricorrente, 4) si pretende -infine- di analizzare, ancora atomisticamente, i vari elementi, questa volta rappresentati dalle singole conversazioni intercettate, che si tenta di "leggere" come episodici scambi di battute, piuttosto che come parti di un articolato dialogo, che si è sviluppato nel tempo e che ha coinvolto più interlocutori.
Viceversa, i giudici di merito, esibendo motivazione ampia, dettagliata, congrua ed intelligibile, collegano, in maniera certamente non illogica, i vari elementi posti a loro disposizione, giungendo alla conclusione che l'unica ipotesi ricostruttiva in grado di dare spiegazione alla congerie dei dati raccolti è quella proposta dall'accusa, come sintetizzata nei capi di imputazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso del Lo CO e lo condanna a versare cinquecento euro alla Cassa delle ammende;
rigetta il ricorso dell'TA; condanna entrambi i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 DICEMBRE 2003.