Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2003, n. 46221
CASS
Sentenza 20 ottobre 2003

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Ai fini della valutazione dei sufficienti indizi per l'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento per delitti di criminalità organizzata, il divieto di utilizzazione delle notizie confidenziali riferite da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, previsto dal comma primo-bis dell'art. 203 cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 7 della legge 1 marzo 2001, n. 63), espressamente richiamato dall'art. 13 comma primo D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (come modificato dall'art. 23 della legge 1 marzo 2001, n. 63), non si applica ai procedimenti in cui l'intercettazione sia già stata disposta al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere che in base al principio "tempus regit actum", ribadito dall'art. 26 della legge citata, il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappresentato dal momento dell'assunzione della prova, non della sua valutazione.

In tema di intercettazioni disposte ai sensi dell'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (e successivamente modificato dall'art. 3-bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), in quanto necessarie per lo svolgimento di indagini relative ad un delitto di criminalità organizzata e per le quali è richiesta la sola sussistenza di sufficienti indizi, la nozione di "criminalità organizzata" comprende i reati realizzati da una pluralità di soggetti che, allo scopo di commettere più delitti, costituiscono un apparato organizzativo la cui struttura assume un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti, per cui sono riconducibili a questa categoria non solo i reati di criminalità mafiosa, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo.

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  • 1Intercettazioni: retroattiva la disciplina per i reati di criminalità organizzataAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2003, n. 46221
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46221
Data del deposito : 20 ottobre 2003

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