Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2005, n. 12845
CASS
Sentenza 24 febbraio 2005

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Massime1

In tema di associazione per delinquere, il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo; ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone.

Commentario1

  • 1Produrre in Cassazione sentenze irrevocabili, quale valutazione? (Cass. 37650/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2024

    L'utilizzo avanti la Corte di Cassazione delle sentenze con attestazione di irrevocabilità della Cancelleria sopravvenuta non è consistito nella effettuazione di valutazioni di merito ma consente, esclusivamente in punto di diritto, la presa d'atto circa la astratta applicabilità di una determinata fattispecie incriminatrice nel caso di specie. Quando venga meno, per effetto del passaggio in giudicato una pre-condizione della esistenza di un numero di associati pari almeno a tre non sarebbe mai possibile per il giudice dell'eventuale rinvio giungere a soluzione diversa dall'assoluzione per insussistenza del fatto, non essendo configurabile un'associazione per delinquere composta soltanto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2005, n. 12845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12845
Data del deposito : 24 febbraio 2005

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