Sentenza 19 marzo 2013
Massime • 1
In tema di intercettazioni, la nozione di "delitti di criminalità organizzata" di cui all'art. 12, D.L. n. 152 del 1991 (conv. in l. 203 del 1991), ricomprende nel suo ambito applicativo attività criminose diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti i quali, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo talchè sono ad essa riconducibili non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilati, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2013, n. 28602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28602 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2013 |
Testo completo
Dott. SERPICO CO - Presidente - del 19/03/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 568
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 46297/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US GI TR N. IL 21/05/1942;
D'TT SC N. IL 22/11/1944;
avverso la sentenza n. 9419/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. NANNI Angelo;
VENTRELLA Luca;
uditi i difensori avv. BORTONE Stefano, LEMME Fabrizio, LATTANZI Fabio.
RITENUTO IN FATTO
1. D'TA CO e US IG PI, con due distinti ricorsi presentati dai rispettivi difensori, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in data 14-5-12, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, si è dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in ordine al delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p.. All'epoca dei fatti, D'TA era il consigliere di Stato membro della Consulta giuridica di Poste AN SP e il US, consigliere della Sezione Controllo Enti della Corte dei Conti, era il delegato al controllo della medesima società. Era stato contestato a AS OB di avere promesso una somma di denaro pari al 6-7% dell'importo complessivo degli appalti che sarebbero stati assegnati da Poste italiane SP alle società riconducibili allo stesso AS;
e al D'TA e al US di avere accettato tale promessa, in violazione dei propri doveri d'ufficio, impegnandosi a far pressione su AN TU, Direttore Centrale Immobili e Acquisti di Poste AN SP e a presentarlo al AS per favorire l'assegnazione degli appalti a trattativa privata, accettando la somma promessa da quest'ultimo, comprensiva del denaro che gli stessi avrebbero dovuto utilizzare per corrompere il TU AN.
2. Il D'TA deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.267 c.p.p. e dell'art. 178 c.p.p., lett. c), in relazione ai decreti ammissivi delle intercettazioni ambientali, poiché il Gip ha sempre motivato per relationem alle argomentazioni del PM, senza neppure abbozzare una esposizione delle ragioni per le quali condivideva il percorso logico del requirente.
2.1. Con il secondo motivo, viene dedotta violazione del contraddittorio nell'ambito delle operazioni peritali di trascrizione delle intercettazioni, in quanto il perito, dopo aver fissato un primo incontro con i consulenti tecnici di parte per l'inizio delle operazioni peritali, consistente nella mera presa in consegna del materiale da sbobinare, dopo aver precisato che avrebbe comunicato ai consulenti la data del prosieguo delle operazioni, aveva depositato il proprio elaborato direttamente in udienza, saltando ogni, pur programmato, adempimento. D'altronde, la Corte d'appello ha respinto la richiesta di ascolto del testo da sbobinare onde su di esso non vi è stato alcun contraddittorio.
2.2. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art 319 c.p.. Ciò che AS aveva chiesto era solo di essere presentato al TU AN. Una semplice presentazione non può costituire atto contrario ai doveri d'ufficio, neanche se, in cambio di essa, venga promesso un compenso. Tanto più che questa presentazione nemmeno vi è stata. AS fa poi un riferimento generico a una percentuale del 6-7%, la cui mancata specificazione poteva solo valere come la promessa di un compenso, che richiedeva ulteriori precisazioni, tanto più che gli utili sperati potevano anche essere pari a zero.
2.3. Con il quarto motivo, si lamenta vizio di motivazione e travisamehto dei fatti, in ordine alla partecipazione alla vicenda del D'TA, che non ha mai pronunciato, nei termini riportati in trascrizione, la frase secondo cui "Lui dice che, se riusciamo a convogliarlo su qualche lavoro, ci sarebbe questa percentuale".
2.4. Le predette censure vengono ulteriormente precisate e argomentate con memoria presentata il 4-3-13.
3. US IG lamenta, con il primo motivo, che nel fascicolo procedimentale mancassero gli atti relativi alle iscrizioni e agli eventuali aggiornamenti delle stesse disposti dalla Procura di Potenza. Ciò non ha consentito di comprendere per quale reato l'indagato fosse stato iscritto e quindi se, per quel reato, fossero ammissibili le intercettazioni e non ha permesso di verifica re il rispetto dei tempi investigativi, ivi compresa la regolarità cronologica di eventuali richieste di proroga e delle relative autorizzazioni. Il mancato deposito dei mod 21 inficia l'atto imputativo, non preceduto dall'integrale deposito di tutti gli atti. Esulava poi dai poteri del Gup il disporre il deposito, da parte del PM, dell'attestazione circa l'iscrizione del presente procedimento ovvero di quello principale da cui ha tratto origine. Il PM ha, da parte sua, depositato un anomalo documento, da cui non si evincono gli estremi dell'iscrizione del procedimento. Il US risulterebbe iscritto 5 mesi dopo l'acquisizione delle risultanze. È dunque da ritenersi che si tratti di dati afferenti ad altre imputazioni. Da ciò deriva l'inutilizzabilità dell'intercettazione posta alla base della condanna.
3.1. Con il secondo motivo, si afferma che, per il AS,il dies a quo, indicato dal PM potentino, è il 6-8-2002. Dunque, in assenza di proroga del termine per le indagini preliminari, tutti gli atti successivi, tra cui l'intercettazione ambientale del 28 maggio 2003, sono da dichiararsi inutilizzabili. Nè è corretta la tesi del Tribunale di Roma secondo cui l'operatività dell'art. 240 bis disp. att. c.p.p. è limitata ai soli delitti di criminalità organizzata.
3.2. Con il terzo motivo, si deduce inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale per mancanza di motivazione del provvedimento di autorizzazione alle intercettazioni ambientali, motivato esclusivamente in riferimento alle proroghe di intercettazioni già in essere e non alla genesi di nuove captazioni. Inammissibile è anche una valutazione che faccia mero riferimento ad un atto di parte, come la richiesta di autorizzazione da parte del PM.
3.3. Con il quarto motivo, si deduce mancanza di gravi indizi di reato poiché l'intercettazione ambientale che rileva nel presente procedimento, è stata, disposta ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 13 e dunque sulla base di sufficienti indizi". Ma, nel caso di specie, ci si trova in presenza di un reato di corruzione, assolutamente non connesso ai reati di criminalità organizzata, unitamente ai quali è stata avanzata la richiesta e che erano contestati a persone differenti.
3.4. Il quinto motivo ripropone la problematica inerente alla perizia di trascrizione in un orizzonte concettuale non dissimile da quello del ricorso D'TA.
3.5. Con il sesto e il settimo motivo di ricorso, si deduce violazione della legge penale poiché, nel caso in disamina, la promessa era correlata non alla mera presentazione del AS al TU AN ma alla circostanza che un certo quantum di lavori fosse appaltato alle imprese del Perassi e dunque al coinvolgimento del TU AN nel patto corruttivo. Ma i due magistrati non hanno mai contattato il TU AN e non hanno più avuto rapporti con Perassi. Pertanto la promessa non era idonea a consumare il delitto di corruzione, in quanto subordinata al verificarsi delle anzidette condizioni, dipendenti da eventi futuri e incerti.
3.6. Con l'ottavo motivo di ricorso, si deduce inconfigurabilità del reato di corruzione, esulando il comportamento oggetto del pactum sceleris dalle competenze dei due magistrati.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
4. Le parti civili Poste AN SP e Corte dei Conti hanno chiesto, con atti depositati il 19-3-13, il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il primo motivo del ricorso presentato dal D'TA è infondato. Al riguardo, occorre prendere le mosse dal dictum di Sez Un. 21-6-2000, VE (in Cass. pen. 2001, 69), secondo cui la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima allorché: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame. A tale proposito, la Corte di appello ha evidenziato come, nella richiesta di autorizzazione alle operazioni di ascolto ambientale negli uffici della Sogei, richiamata dal Gip nel decreto in data 9-10- 2002, il PM avesse dato atto che dall'esame di talune conversazioni intercettate era emerso che AS, LA ed altri soggetti da identificare, utilizzavano l'ufficio in uso al AS per discutere di argomenti inerenti alle indagini. Nelle successive richieste di proroga, di volta in volta, il PM ha segnalato le specifiche ragioni che le giustificavano e il Gip nei relativi decreti ha motivato facendo proprie le argomentazioni del PM. E la Corte d'appello esamina accuratamente le argomentazioni a fondamento dei provvedimenti in disamina, evidenziandone lo spessore e la completezza, richiamando anche la sentenza emessa da questa suprema Corte,nell'ambito del presente processo, in sede cautelare, il 7-4- 2006, con la quale si è ritenuta la sussistenza dei presupposti legittimanti le disposte intercettazioni, in quanto i fatti, così come descritti dal PM e richiamati dal Gip, nel decreto autorizzativo, giustificavano la configurazione di una vasta struttura criminale e non soltanto di un reato di corruzione. Trattasi di motivazione assai puntuale, coerente, priva di discrasie logiche e perciò del tutto idonea a superare lo scrutinio di legittimità.
6. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'appello ha infatti richiamato l'ordinanza dibattimentale del Tribunale, che aveva dato atto che il perito aveva osservato le formalità di cui all'art. 222 c.p.p., comma 2, avendo indicato luogo e ora dell'inizio delle operazioni peritali alla presenza dei difensori, che si erano riservati di comunicare ai consulenti questa informazione. Risultava altresì che il perito aveva concordato con il consulente nominato dalla difesa del D'TA le modalità di svolgimento delle operazioni, senza che lo stesso avesse preso parte alle operazioni peritali e avesse chiesto di ascoltare le registrazioni originali. Con riferimento alla posizione del US, la Corte d'appello ha ricordato come il Tribunale avesse dato atto che il perito, nel corso della sua deposizione, aveva precisato di aver consegnato i supporti contenenti le registrazioni, aggiungendo che nessuno dei consulenti aveva preso parte alle operazioni peritali. Trattasi di motivazione del tutto adeguata ed esente da vizi logico-giuridici.
7. Anche il terzo e il quarto motivo sono infondati. Ha, al riguardo, precisato la Corte d'appello che dall'intercettazione ambientale espletata risulta che la promessa di AS, relativa al 6-7% degli utili provenienti dagli appalti all'assegnazione dei quali aspirava l'imprenditore, fu implicitamente ma chiaramente accettata da entrambi gli interlocutori, i quali si impegnarono, a loro volta, a "farlo entrare alle Poste". Chiarì il D'TA che essi potevano organizzare un incontro con TU AN, al quale andava sollecitata una programmazione. US aggiunse anche "un incontro da me", precisando di aver già concordato con TU AN che egli avrebbe gestito in prima persona gli appalti mentre SA, cioè il dirigente a cui si riferiva TU AN, "può essere che ci servirà dopo". E la Corte d'appello analizza accuratamente il tenore della conversazione captata il 28-5-2003, riportandone i brani più significativi e soffermandosi ampiamente sulla valenza probatoria dei contenuti del colloquio. Nel contesto di tale colloquio si colloca la frase proferita dal D'TA e segnalata dal ricorrente, secondo cui "...Se ho capito bene, lui diceva che se riusciamo a convogliarlo su qualche lavoro, ci sarebbe questa percentuale". E il giudice di secondo grado sottolinea come questa frase dimostri che D'TA aveva ben capito il contenuto della proposta corruttiva. Trattasi di motivazione che si sostanzia in un apparato esplicativo esente da vizi e del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice. D'altronde, questa Corte non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p. ad opera della L. 20 febbraio 2006, n.46, art. 8 è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto,essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio (ex plurimis,
8. In ordine al primo motivo del ricorso presentato dal US, occorre rilevare come difetti, in capo all'imputato, il relativo interesse. Come è noto l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4 è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione più vantaggiosa per l'impugnante ( cfr.,ex plurimis, Cass. Sez. un. 13-12-'95, Timpani, rv 203093;
9. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso poiché la Corte d'appello ha rilevato che correttamente il GUP, a fronte dell'eccezione difensiva concernente l'omesso deposito degli atti relativi alle iscrizioni effettuate nell'ambito del procedimento originario, dispose che il PM integrasse la carente documentazione, acquisendo il prospetto riassuntivo redatto e trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Sulla base dell'esame di tale prospetto, relativo alle date di iscrizione nel registro degli indagati, il Tribunale, nell'ordinanza del 23-4-2008, ha accertato che l'intercettazione ambientale della riunione del 28-5- 2003 era stata eseguita entro il termine di scadenza delle indagini preliminari.
10. In ordine al terzo motivo di ricorso valgono le osservazioni formulate in relazione all'analoga censura prospettata nel ricorso del D'TA (v. par. 5.).
11. Per quanto attiene al quarto motivo, abbiamo già avuto modo di vedere come il giudice di secondo grado abbia precisato che nella sentenza emessa da questa Corte,nell'ambito del presente processo, in sede cautelare, si è dato conto della sussistenza dei presupposti legittimanti le intercettazioni disposte, in quanto i fatti, così come descritti dal PM e richiamati dal Gip, nel decreto autorizzativo, giustificavano la configurazione di una vasta struttura criminale e non soltanto di un reato di corruzione. E, al riguardo, occorre richiamare l'ampia nozione di "criminalità organizzata" rilevante in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, a norma del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13 conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203. Si è infatti ritenuto, in giurisprudenza, che la predetta nozione ricomprenda nel proprio ambito applicativo le attività criminose più diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti che, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo (
n. 224588). Ragion per cui sono riconducibili a questa categoria non solo i reati di criminalità mafiosa ma tute le fattispecie criminose di tipo associativo (
13. Non possono essere accolti nemmeno il sesto e il settimo motivo di ricorso. Il giudice di secondo grado ha evidenziato che dalla conversazione intercettata è emerso che AS promise una lauta remunerazione ai due magistrati, i quali, senza affatto dimostrarsene stupiti o scandalizzati, si prestarono a offrirgli canali ed entrature per raggiungere i suoi illeciti scopi e formularono concrete proposte e strategie, nella piena consapevolezza dell'importanza del loro apporto causale al programma criminoso del AS. È dunque irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il TU AN non sia stato contattato dai due magistrati e che questi ultimi non abbiano più avuto rapporti con il AS. Le Sezioni unite hanno infatti puntualizzato, confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la norma incrimina anche la semplice promessa di denaro al pubblico ufficiale e l'accettazione di essa da parte di quest'ultimo, anticipando la soglia della punibilità, preordinatamente ad una tutela rafforzata del bene protetto. La promessa dunque assume una propria autonomia ed è idonea a fissare il momento consumativo del reato ogniqualvolta essa non sia seguita dalla consegna-ricezione, fermo rimanendo che, ove invece intervenga quest'ultima, si verifica l'approfondimento dell'offesa tipica e il momento consumativo del reato coincide con la percezione dell'utilità (
14. Va rigettato anche l'ottavo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha sottolineato che i due magistrati, per le loro funzioni, l'uno di addetto al controllo dell'Ente e l'altro di consulente giuridico, si trovavano in posizione in vario modo influente rispetto all'azienda Poste. E ciò è sufficiente ai fini della sussistenza del delitto di corruzione, nell'ottica del quale viene in rilievo una generica competenza dell'agente, derivante dalla sua appartenenza all'ufficio pubblico, ove questa gli consenta, in concreto, una qualsiasi ingerenza o incidenza illecita, sia pure di mero fatto (
P.Q.M.
RIGETTA I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI, NONCHÉ AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE PARTI CIVILI NEL PRESENTE GRADO CHE LIQUIDA IN EURO 2.500,00 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DI EURO 1.800,00 IN FAVORE DELLA CORTE DEI CONTI, OLTRE IVA E CPA.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 19 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2013