Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 3
In presenza di sufficienti indizi di delitti di criminalità organizzata, è consentito al G.i.p. autorizzare le operazioni di intercettazione in base all'art. 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, ancorchè la richiesta del P.M. faccia esclusivo riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
In tema di intercettazioni, il decreto autorizzativo di cui all'art. 267 cod. proc. pen. può trovare il suo presupposto in qualsiasi notizia di reato, anche desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili. (Fattispecie in cui il precedente decreto autorizzativo era stato emesso dal giudice funzionalmente incompetente).
Non integra alcuna violazione processualmente rilevante - ostandovi l'espresso disposto di cui all'art. 33, comma secondo cod. proc. pen. - la circostanza che, nell'ambito di un'unica operazione di intercettazione, si avvicendino diversi magistrati dell'ufficio del G.i.p. nell'emanazione dei decreti di autorizzazione e di proroga, senza l'osservanza dei criteri fissati in sede tabellare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2007, n. 47109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47109 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
47 1 09 107 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI Sezione penale
Udienza pubblica composta dagli Ill.mi signori: 22 novembre 2007
dott. NI De Roberto Presidente
46 NT Stefano Agrò Consigliere
66 r. g. n. 42117/06 46 Francesco Serpico
66 66 Massimo Dogliotti
sent. n.1427 Lina Matera
ha pronunziato la seguente
SENTENZA sui ricorsi promossi da AT AL, DO IN, MO EN, RO AR, HE
CA, PA CA, ET CA, OS PI, CO LA, LA DA,
TA De OL, GI TA, NI SO, NT JE, CO JE,
AL DO, VI NO, NG LO, VI AN, NT NA,
NO NA, AL TO e IO UA contro la sentenza 13 marzo 2006 della
Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Udita la relazione del Consigliere NT Stefano Agrò. Udito il P.G. VI Geraci che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto concernente la determinazione della pena nei confronti dei ricorrenti EN,
CA HE, CA PA, TA e, per l'effetto estensivo, AR e AL, con rigetto, nel resto dei ricorsi dei predetti e di tutti gli altri ricorsi. Uditi per i ricorrenti gli avvocati Di Giulio, Zancan, Pitasi, NT Foti, Basilio Foti, Mazza,
Andrioli, D'Ascola, Chiodo, Fonte, Scarlata, Garcea, Managò e Cravero.
1. I ventitre imputati indicati in epigrafe ricorrono contro la sentenza 13 marzo 2006 della Corte d'Appello di
Reggio Calabria, la quale ha ritenuto la partecipazione di molti tra di loro ad un'associazione per delinquere sorta nel territorio reggino e finalizzata alla distribuzione di droga di vario tipo nei mercati del Piemonte,
della Lombardia, della Liguria e della Sardegna (capo D dell'imputazione). La stessa Corte ha anche affermato la responsabilità dei partecipanti a questa associazione e di altri ricorrenti in singoli episodi di spaccio di stupefacenti ed ha condannato alcuni imputati per un episodio di corruzione.
Reati tutti ruotanti intorno alla figura di AT AL, le cui conversazioni intercettate e le cui dichiarazioni raccolte costituiscono il maggior elemento probatorio posto a base della decisione.
2. Proposta da numerosi ricorrenti e comunque, per quanto detto, comune a tutti loro è dunque la censura riguardante l'inutilizzabilità dei risultati di tali intercettazioni, ambientali e telefoniche, particolarmente argomentata nei ricorsi di NG LO e AL TO. Al riguardo costoro sostengono che l'iniziale decreto di autorizzazione emesso dal GIP il 6 ottobre 1999 si era limitato a recepire la richiesta avanzata dal p.m., che a sua volta aveva ripreso le argomentazioni svolte dalla polizia. Ora, trattandosi nella specie di delitti di criminalità organizzata, nel decreto in esame sarebbero dovuti apparire congrui riferimenti, che invece mancano, alla notizia di reato, alla sufficienza degli elementi raccolti, alla necessità delle indagini. Né si potrebbe ritenere che questi riferimenti siano surrogati dal rinvio alle richieste, dato che in ogni modo non vi sarebbe alcun cenno diretto a dimostrare la condivisione del giudice di quanto rappresentato dalle altre autorità e quindi il corretto impiego dei poteri discrezionali attribuiti al GIP. Ed anzi, secondo ET CA e NI SO, nelle richieste della polizia non esisteva alcun elemento che lasciasse inferire l'esistenza di un reato associativo.
Sul punto RO AR osserva ancora che la richiesta del p.m. era stata formulata il 28 settembre 1999, ex artt.266 e 267 c.p.p., mentre il GIP aveva ritenuto di emanare il decreto, per reati di criminalità organizzata ex art.13 1.203 del 1991, così eludendo la motivazione sulla sussistenza dei presupposti delle intercettazioni ordinarie e i relativi termini di durata. proroga, nei quali non solo non In ogni modo, ulteriore vizio di motivazione invaliderebbe ancora i decreti si parla dei presupposti anzidetti, ma soprattutto si tace circa la persistenza delle esigenze di captazione.
La sentenza impugnata farebbe poi riferimento a riprese audiovisive, le quali dovrebbero addirittura essere considerate inesistenti perché mai autorizzate. I ricorrenti LO e TO rilevano poi che, come la stessa sentenza impugnata rammenta, la prima richiesta di intercettazione ambientale avanzata dal p.m., origine di tutte le altre, era diretta alla cattura del latitante AL TO e osservano che pertanto funzionalmente competente all'autorizzazione non era il
GIP che emise il provvedimento il 6 marzo 1999, ma il giudice dell' esecuzione. Per questa ragione era stata a suo tempo accolta l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni captate in forza di simile autorizzazione. Ma, aggiungono, la nullità di quel primo provvedimento dovrebbe propagarsi alle altre autorizzazioni in esame che con quello si pongono in un rapporto di successione non meramente cronologica,
Quanto poi all'esecuzione delle intercettazioni, sottolineano come esse siano state effettuate in un impianto bensì logico-giuridica. situato presso i Carabinieri di Roccella Ionica e non presso la Procura. Tanto senza che i decreti del p.m. 7 ottobre 1999 precisassero le ragioni di insufficienza o di inidoneità degli impianti istallati in quest'ultimo ufficio e senza che venissero specificate le eccezionali ragioni di urgenza che rendevano indispensabile
Viene infine censurato l'operato del p.m., anzi dei diversi magistrati succedutisi nell'ufficio del p.m., procedere immediatamente con impianti diversi. di richiedere a diversi GIP le varie proroghe delle autorizzazioni. Ciò corrisponderebbe a violazione del principio del giudice naturale, inteso come difetto di legittimazione cognitiva, tanto più che nella specie era applicabile l'art.51 comma 3 bis c.p.p. che dovrebbe interpretarsi in senso rigoroso, secondo il sistema tabellare, e non vi sarebbe stato alcun provvedimento del capo Ufficio del GIP di investitura dei singoli magistrati succedutisi.
3. Ulteriore doglianza comune a tutti i ricorrenti, è quello sul difetto di motivazione circa l'estrinseca
In questo senso PI CA denunzia la contraddittorietà della pronunzia in esame che da un lato ammette attendibilità di AT AL. che la collaborazione dell'AL non è stata né completa né integrale, in quanto non ha riferito fatti conosciuti a carico di alcuni soggetti (tanto da impedire il riconoscimento in suo favore dello status di collaboratore), e dall'altro afferma che ciò non toglie il crisma di veridicità alle propalazioni del Nostro. Del resto nella sentenza impugnata si è omesso di replicare a quanto sostenuto in primo grado dal p.m. che cioè l'AL nutriva profondi motivi di odio e di rancore verso alcuni imputati, tanto da amplificare la responsabilità di qualcuno.
Notazioni queste che inciderebbero sulla personalità del dichiarante intaccando irrimediabilmente la valenza
Questi argomenti sono sostanzialmente ripresi da OS PI che ricorda come a carico dell'AL sia in probante della fonte in quanto tale. atto un'indagine per calunnia in relazione al contenuto dell'atto di appello da lui presentato, come l'AL si sia sottratto all'interrogatorio richiesto da alcuni difensori, come non si sia in alcun modo tenuto conto dello stato di tossicodipendenza del dichiarante e nemmeno delle sue condizioni psichiche, non essendosi disposto
In questa situazione, aggiunge VI AN, difetta in senso assoluto la credibilità dell'AL, sicché non l'accertamento richiesto dalla difesa. può farsi, come invece la Corte d'Appello ha fatto, un giudizio di attendibilità frazionata da riservarsi al contenuto delle affermazioni e non alla personalità del dichiarante.
4. Venendo quindi ai singoli ricorsi, AT AL, ritenuto responsabile del delitto associativo, di plurimi episodi di spaccio e di corruzione, si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante prevista per i i collaboratori di giustizia dall'art.8 d.l. n. 152 del 1991. Al riguardo, la decisione impugnata, che non ha inteso essere questa la richiesta avanzata in appello, sarebbe illogica e contraddittoria.
5. DO IN, condannato per l'episodio di spaccio di cui al capo A9 tris, solleva in primo luogo questione di utilizzabilità delle intercettazioni. Rileva poi che in ogni modo le conversazioni intercettate non dimostrano affatto che il debito di cui si parla fosse dovuto a traffici di droga e ancora che le pretese cessioni di droga fossero finalizzate allo spaccio. Vizio di motivazione sarebbe infine nel diniego delle attenuanti generiche.
6. Anche MO EN (capi A7 tris, A8 tris, All tris) fa questione di comprensibilità della conversazione intercettata di AT AL, di cui trentotto spezzoni di frase, in cinque pagine, sono stati qualificati dal trascrittore come incomprensibili. Né si potrebbero utilizzare a riscontro esterno le successive dichiarazioni del medesimo AL, pena la violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. Si duole ancora della determinazione della sanzione, anche con riferimento alla legge n.49 del 2006
sopravvenuta in appello, che non è stata presa in considerazione dalla Corte reggina.
7. RO AR (capi A7 tris, A8 tris, All tris) deduce con un primo motivo l'inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi del provvedimento di autorizzazione e di quello esecutivo. In ordine poi alle conversazioni, la sentenza riscontra illegittimamente quanto captato con le dichiarazioni dell'AL. AL insomma riscontra se stesso, quando invece si sarebbe dovuto considerare che egli, al momento delle conversazioni, poteva essere consapevole di essere intercettato e l'intento utilitaristico che lo muoveva al momento dell'interrogatorio. Difetto assoluto di motivazione starebbe infine nel diniego delle attenuanti generiche.
8. HE e PA CA (capo A8 tris e capo All tris) presentano congiuntamente due atti di ricorso.
Nel primo lamentano che non siano stati individuati riscontri alle intercettazioni e alle dichiarazioni dell'AL, che a loro volta non vengono valutate nei contenuti probatori, ma soltanto e semplicemente copiate nella
Anche per i CA, in ogni modo, non si potrebbe porre a riscontro di AL lo stesso AL, soprattutto quando, sentenza. come nella specie, non v'è coincidenza tra le conversazioni intercettate e il dichiarato poi. In particolare in quelle conversazioni non si fa mai il cognome di HE e PA e anzi si fa riferimento a tal HE
D'AC quale venditore del mezzo chilo di cocaina e a un PA che è stato in galera, mentre il ricorrente
Nel secondo atto di ricorso i ricorrenti si dolgono del fatto che nella sentenza non venga citato il memoriale PA CA è incensurato.
AL del 18 luglio 2002, così trascurandosi un motivo dedotto in appello circa le divergenze tra
In particolare, oltre alle l'interrogatorio, la conversazione intercettata posta a riscontro e tale memoriale. circostanze già poste in rilevo nel primo ricorso, nulla si sarebbe detto del fatto che nella conversazione si parla di cocaina e nella chiamata di eroina e che gli acquirenti sono diversi nel memoriale, nella conversazione e nella chiamata, che tal MO appare, volta a volta, acquirente di cocaina e di eroina.
Tanto dimostrerebbe la propensione fabulatoria dell'AL che dovrebbe riverberarsi su tutti gli episodi oggetto
In ordine al diniego delle attenuanti generiche vi sarebbe un vizio di motivazione tanto più che PA delle imputazioni. CA è incensurato. In ordine alla determinazione della pena si fa infine riferimento alla legge n.49 del
2006 come norma più favorevole sopravvenuta in appello.
9. Ricorre, con tre atti, PI CA, ritenuto responsabile del delitto associativo (capo D) e di singoli
Deduce in primo luogo, per i motivi già detti, la nullità del decreto che autorizzava le intercettazioni e di episodi di spaccio (capi V2 e Z4).
quello che ne disponeva l'esecuzione. Lamenta per le ragioni sopra esposte che sia stata concessa credibilità alle chiamate di AT AL.
Deduce ancora l'insussistenza di elementi che possano legittimare la qualifica di stabile fornitore di droga dell'associazione di AT AL, attribuitagli con travisamento del fatto e senza alcuna considerazione dei motivi dedotti in appello: la sentenza impugnata con palese difetto di motivazione assume al riguardo che il contenuto delle intercettazioni trova conferma nel narrato di AL, ma non spiega quale sia quel contenuto e quale sia quel narrato. In realtà l'AL ha riferito di un solo episodico e occasionale acquisto di droga dal ricorrente (poi contestato nel capo V2) e non v'è alcuna prova che il CA avesse avuto contatti con gli
Al qual proposito il ricorrente osserva ancora che la pronunzia impugnata, nonostante l'acquisizione del altri presunti associati. documento, ignora che il Tribunale di Locri con sentenza del 26 luglio 2007, emessa nei confronti di coimputati giudicati con rito ordinario, ha escluso l'esistenza dell'associazione in parola e che tale sentenza è
divenuta sul punto irrevocabile, tanto da potersi profilare un eventuale contrasto tra giudicati.
In ogni modo la stessa contestazione del reato associativo sarebbe affetta da irrimediabile indeterminatezza, così come le imputazioni riguardanti i singoli episodi. Per i quali la pronunzia in esame non ha sciolto i dubbi sull'identificazione nel ricorrente del soggetto evocato nelle conversazioni o nel soggetto interlocutore di una di queste.
10. OS PI (capo N) deduce, per i motivi già illustrati, l'inutilizzabilità delle intercettazioni (difetto di motivazione in ordine all'indisponibilità delle postazioni nella sala d'ascolto in Procura) e il vizio di motivazione, anche per il mancato esperimento di perizia psichiatrica, in materia di valutazione delle
Si duole che la sentenza impugnata abbia ignorato l'assoluzione irrevocabile di AL DO dichiarazioni di AT AL.
pronunziata dal Tribunale di Locri il 26 luglio 2004 nel procedimento a carico dei coimputati che avevano scelto il rito ordinario. Osserva poi che il suo nome mai ricorre nelle dichiarazioni dell'AL, che non è nemmeno riuscito a fornire :
Lamenta comunque che l'episodio considerato al capo N, irragionevolmente ritenuto accertato in base a alcuna indicazione sul ricorrente. conversazioni discordanti rispetto alle successive dichiarazioni dell'AL, non sia stato ricondotto al tentativo o, ancora meglio, a un antefatto non punibile. Denunzia in subordine l'omessa applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990.
11. CO LA, ritenuto responsabile di vari episodi di corruzione e di reati connessi (capi D3, E3,C4-
D4,Q4 e U4), lamenta "l'eccessiva enfatizzazione dei contenuti confessori (rectius autoaccusatori) del coimputato AL", senza che sia stata oggetto di adeguata valutazione la circostanza accertata dell'impossibilità del LA di accedere ai sistemi informatici e quindi fornire la prestazione dedotta nella supposta promessa corruttiva. Di qui un evidente difetto di motivazione nell'accertamento dei reati.
Illogica sarebbe poi la motivazione della pronunzia sulla determinazione della pena e laddove nega le attenuanti generiche, escluse per elementi negativi del fatto e non per assenza di elementi positivi.
12. LA DA, ritenuta in appello responsabile di favoreggiamento (capo V8), lamenta che non sia stata applicato in suo favore l'art.384 c.p. sia perché avrebbe agito per salvarsi da un danno relativo alla sua persona, sia per aiutare una persona a lei legata sentimentalmente, ancorché non convivente.
13. TA De OL (capo C3), dopo aver rilevato che l'affermazione della sua responsabilità si basa sulla chiamata in correità dell'AL riscontrata con alcune conversazioni intercettate dell'AL medesimo, cui il ricorrente non era presente, lamenta che i giudici di merito non abbiano operato alcuna valutazione circa e l'attendibilità intrinseca della chiamata e non abbiano reperito riscontri esterni, quali ad esempio telefonate tra il De OL e l'AL. Se però ci si deve fidare delle parole dell'AL l'attendibilità del dichiarante durante le conversazioni si deve allora credere che la droga fornita dal De OL era priva di principio attivo con conseguente non punibilità dell'imputato. Sul punto, nonostante la precisa deduzione di appello, vi
è un assoluto difetto di motivazione.
14. GI TA (capo S) si duole che nella determinazione della pena la Corte d'appello non abbia applicato la norma più favorevole sopravvenuta contenuta nella legge 26 febbraio 2006, n.49.
15 NI SO (capi D, HI, Z1,G2 e Q5) deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per i motivi già
In ordine al reato associativo ritiene illogico che esso possa configurarsi in una singola fornitura da individuo esposti.
a individuo accertata in base a chiamata di correo priva di riscontri esterni. Il reato di cui al capo Z1 non sarebbe stato riscontrato nemmeno dall'interrogatorio dell'AL il quale non presenta alcuna correlazione nemmeno con i reati enunciati ai capi H1 c Q5. Non sarebbe poi stato specificato quali dichiarazioni dell'AL riscontrerebbero il reato di cui al capo G2 individuato a seguito dell'intercettazione di una conversazione.
16. NT JE (capi D, P e D2) deduce in primo luogo l'inutilizzabilità delle intercettazioni per nullità
Locri, acquisita dalla In ordine al reato associativo richiama la sentenza 26 luglio 2007 del Tribunale del decreto esecutivo. Corte d'Appello, di cui s'è già detto a proposito del ricorso di PI CA. Sottolinea che comunque non sono stati rilevati gli elementi costitutivi dell'associazione, laddove la prova della partecipazione del ricorrente è stata tratta illegittimamente da due episodi di cessione di stupefacenti, privi del significato di uno stabile accordo. Si duole per la condanna relativa all'episodio D2, escluso dall'AL e lamenta infine il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
17. Anche CO JE (capi D e P) deduce in primo luogo l'inutilizzabilità delle intercettazioni per
Si duole poi che la Corte d'Appello non abbia preso in alcuna considerazione i motivi di gravame diretti a nullità del decreto esecutivo. contestare l'identificazione del ricorrente, operata ribadendo argomenti privi della necessaria determinatezza
(grado di parentela) e senza tener conto che AT AL aveva dichiarato di "non aver mai avuto a che fare
In ordine al reato associativo deduce che la Corte s'è limitata a verificare la commissione di un singolo reato con JE CO". fine senza occuparsi dell'elemento psicologico del delitto. Vi sarebbe poi un' intrinseca contraddizione considerando l'assoluzione di OS PI e VI AN che si trovavano nelle stesse condizioni
Nulla poi si sarebbe detto in ordine alle aggravanti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.74 d.P.R. n.309 del 1990. del ricorrente.
Infine nessuna motivazione vi sarebbe in ordine alla determinazione della pena.
18. AL DO (capoT7) deduce a proposito dell'accertamento del reato motivi del tutto analoghi a quelli di TA De OL. Assume poi che, anche a voler ritenere riscontrata la cessione, mancherebbe ogni riscontro in ordine al quantitativo della droga ceduta.
19. VI NO, ritenuto responsabile di corruzione di CO LA (capo E3) si duole in primo luogo dell'assenza di riscontri al narrato dell'AL negli stessi termini proposti dal DO e dal De OL.
In ogni caso rileva che dalle stesse intercettazioni e dal dichiarato dall'AL è dato ricavare come il NO
fosse un estraneo all'accordo corruttivo, deduzione cui il giudice d'appello non ha fornito alcuna risposta.
20. NG LO, ritenuto responsabile di due episodi di spaccio di lieve entità (capi F7 e Z7) ripropone in questa Sede l'eccezione di incompetenza territoriale dei giudici di Reggio Calabria, rilevando che i reati contestati, sebbene in ipotesi commessi in concorso con AT AL, non potevano porsi in continuazione con il reato associativo attribuito esclusivamente a quest'ultimo e commesso in territorio reggino. Ne derivava i che essendosi la condotta descritta ai capi interessanti il LO compiutamente tenuta in Torino, questa era per il ricorrente l'unica sede competente a conoscere dei relativi reati, così come eccepito sin dalla fase
Deduce poi l'inutilizzabilità delle intercettazioni per i motivi già detti. Lamenta quindi il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella quale non si è adeguatamente dell'udienza preliminare. valutato, con riferimento al capo F7, lo stato di tossicodipendenza del ricorrente e quindi la possibilità che la detenzione della droga fosse per uso personale ed anzi non si è percepito che mai il LO aveva materialmente detenuto la sostanza. Analoghe considerazioni fa valere per capo Z7, aggiungendo la circostanza che il suo nome appare solo due volte in un'indagine protrattasi per 24 mesi e che lo stesso AL lo dipinge come un consumatore e non come spacciatore nell'interrogatorio del 29 maggio 2002.
Si duole poi del diniego delle attenuanti gencriche e di quella di cui all'art. 114 c.p.
21. VI AN (capo N) in primo luogo denunzia la violazione dell'art.521 c.p.p., in quanto l'imputazione mossagli voleva che avesse venduto la droga a AT AL laddove nella sentenza impugnata appare viceversa essere stato l'AL a vendere la droga al AN. Si sofferma poi sulla credibilità dell'AL con le considerazione che sono state prima riportate e conclude che erroneamente le dichiarazioni di costui sono state ritenute passibili di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma 3
c.p.p. Esse al più potevano valutarsi come indizi ai sensi del comma 2 della medesima norma, ma in questa prospettiva gli elementi a carico del AN non potevano dirsi né gravi né precisi né concordanti. Del resto ad analoga conclusione si dovrebbe pervenire anche a voler leggere gli elementi nel quadro del
Fa infine questione in ordine alla determinazione della pena lamentando che la Corte d'Appello abbia comma3.
ignorato la legge 49 del 2006. 22. Ricorrono NT e NO NA ritenuti entrambi responsabili del reato associativo (capo D) e
Deducono in primo luogo l'inutilizzabilità delle intercettazioni per i vizi già illustrati che invaliderebbero i dell'episodio di spaccio di cui al capo E2.
In ordine al reato associativo richiamano la sentenza 26 luglio 2004 del Tribunale di Locri, di cui è stato già decreti esecutivi. detto, sia per contestare la sussistenza di un'associazione in quanto tale, sia per contestare la partecipazione dei ricorrenti, una volta intervenuta l'assoluzione di AL DO. La sentenza impugnata in ogni modo avrebbe illegittimamente provveduto a riscontrare le conversazioni dell'AL, soggetto privo di credibilità, con le dichiarazioni delle stesso AL, fatte quando quest'ultimo già ben conosceva il contenuto dei suoi stessi colloqui per essere stato raggiunto da un'ordinanza di custodia in carcere in cui tali colloqui erano stati trascritti. Ma anche a considerare valido il metodo seguito, la partecipazione dei NA sarebbe stata affermata senza alcun elemento a loro carico dimostrativo di una reale partecipazione. Quanto al capo E2 valgono analoghe considerazioni in ordine al riscontro delle intercettazioni, con la specificazione che la condotta di NT è oggetto di conversazioni contraddittorie e di successive dichiarazioni ancora diverse. Vi sarebbe infine vizio di motivazione nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche.
23. Ricorre AL TO (capo E) che deduce l'incompetenza territoriale per gli stessi argomenti avanzati dal LO. Deduce ancora l'inutilizzabilità delle intercettazioni secondo quanto già s'è detto.
Sostiene poi, con il terzo e quarto motivo, che nell'affermazione della sua responsabilità sarebbe stato violato l'art.521 c.p.p. in quanto dalla contestazione della vendita di stupefacente si è passati al riconoscimento di responsabilità per la disponibilità dello stupefacente. Riconoscimento d'altra parte privo di ogni elemento probatorio, tale non potendosi ritenere la conversazione utilizzata. In essa si fa riferimento ad un soggetto imprecisato, la cui successiva identificazione da parte dell'AL non è decisiva. In primo luogo perché il chiamante, di per sé sospetto, aveva precisi motivi rancore verso il TO. E poi perché l'AL, sebbene per vantarsi avesse confidato il contrario ai suoi interlocutori di conversazione, non poteva conoscere se il TO avesse realmente la disponibilità della droga, essendogli stata rappresentata solo l'intenzione di procurarsela, senza che si fosse formato un consenso fra le parti. E questo aveva infatti precisato dopo, in sede di interrogatorio. In tal senso del resto erano stati assolti i presunti complici nell'episodio: MO AP, VI TO e il minore RO TO.
Deduce infine vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione della pena, nel diniego delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 114 c.p.
24. Ricorre, infine, IO UA (capo V3). Lamenta in primo luogo la determinazione della pena (9 anni di reclusione), sproporzionata rispetto al reato di acquisto di 100 grammi di droga per un soggetto privo di precedenti specifici. In questo senso privo di valida motivazione era anche il diniego delle attenuanti generiche. Il punto, oggetto di appello, non ha trovato risposta nella sentenza impugnata che non ha nemmeno tenuto conto della legge 49 del 2006.
Fa poi valere l'incompetenza territoriale del giudice di Reggio Calabria per gli stessi motivi del LO e del
TO, sostenendo che l'intervenuta assoluzione del ricorrente dal reato associativo avrebbe dovuto indurre il GUP a dichiarare l' incompetenza territoriale per il reato residuo al medesimo ricorrente ascritto.
Motivazione apparente sarebbe poi alla base dell'accertamento della responsabilità, per il quale la Corte
d'Appello avrebbe omesso di rispondere ai motivi dedotti con l'impugnazione.
25. In prossimità dell'udienza il TO ha presentato memoria. Considerato in diritto
1. Conviene muovere dalle censure riguardanti le intercettazioni ambientali e telefoniche delle conversazioni di AT AL, perché in tesi, come s'è osservato in narrativa, il loro accoglimento influirebbe sulle posizioni di tutti i ricorrenti.
Queste censure, tuttavia, non sono fondate. Graduando gli argomenti proposti in un ordine corrispondente alle fasi del procedimento, non può riverberarsi sulla validità dei decreti di autorizzazione delle ① intercettazioni la circostanza (sottolineata dai ricorrenti LO e TO) che la notitia della sussistenza di un'associazione per delinquere, legata a sodalizio mafioso e destinata al traffico di droga, fosse emersa durante la precedente esecuzione di un provvedimento nullo, perché emanato da giudice funzionalmente incompetente. Come ha oggi osservato il P.G., il nostro ordinamento non conosce la sanzione processuale della "inutilizzabilità derivata", solo in presenza della quale potrebbero aver rilievo le circostanze di acquisizione della notitia criminis, apprezzabili soltanto quale prius storico giuridicamente irrilevante.
Va poi ribadito, nonostante l'apodittica affermazione contraria dei ricorrenti SO e ET CA, che tale notitia e gli indizi successivamente raccolti dalla polizia riguardavano l'operatività un'associazione per delinquerc e che questi elementi erano stati rappresentati al GIP nella richiesta del p.m. di autorizzazione alle intercettazioni. Pertanto, quand'anche in simile richiesta il p.m. avesse fatto esclusivo riferimento agli artt.266 e 267 c.p.p., corrispondeva al potere di qualificazione del giudice ritenere che a presupposto del provvedimento vi fossero in realtà reati di criminalità organizzata, con conseguente applicazione della disciplina dettata dall'art. 13 della legge n.203 del 1991, correttamente richiamata nel provvedimento emanato.
Le ulteriori doglianze di difetto di motivazione dell'originario decreto del 6 ottobre 1999 sono generiche: non è spiegato in che senso il riferimento alla richiesta del p.m. e, con essa, agli elementi raccolti dalla polizia, contenuto nella premessa di questo decreto, non sia idoneo a dimostrare, contrariamente a quanto avviene per i consueti parametri interpretativi, che il giudice, adottando l'atto domandato, ha condiviso la valutazione riguardante la sufficienza degli indizi e la necessità del mezzo per lo svolgimento delle indagini.
Del pari, quanto ai successivi decreti di proroga, la persistenza della esigenza di intercettare è insita nell'accoglimento delle istanze del p.m., nelle quali veniva rappresentato l'indispensabile apporto cognitivo, per la prosecuzione dell'inchiesta, costituito dalla captazione di nuove conversazioni da parte dei personaggi coinvolti. Né in relazione a tali decreti può farsi questione di violazione del principio del giudice naturale, dato che essi sono stati emanati dal GIP competente e che, per effetto del comma 2 dell'art.33 c.p.p., non è ammesso prospettare come vizi dell'atto problemi di osservanza delle regole dettate dal sistema tabellare.
2. Nel decreti di esecuzione che autorizzavano lo svolgimento delle intercettazioni con impianti esterni era fatta propria dal p.m. la constatazione, già operata dagli apparati strumentali del p.m. medesimo, di "indisponibilità di linee" presso la Procura. E una tale constatazione corrisponde alla rilevazione di insufficienza degli impianti, prevista dal comma 3 dell'art.268 c.p.p. quale presupposto per simili autorizzazioni. Non è poi deducibile la censura che l'indisponibilità nella specie poteva essere ovviata o prevenuta attraverso l'impiego di ulteriori mezzi (i quali, stando alle affermazioni della difesa di ET CA, vennero invece destinati a rafforzare quelli in possesso della polizia), posto che, se anche l'Autorità giudiziaria potesse sindacare l'esercizio della discrezionalità amministrativa nella dotazione degli uffici, un simile sindacato non rifluirebbe sulla validità dei provvedimenti in esame, pur sempre adottati in presenza di
"indisponibilità di linec". Si deve infine convenire con la sentenza impugnata nel punto in cui afferma che il richiamo nei provvedimenti del p.m. ai decreti autorizzativi del giudice vale a soddisfare, anche sotto il profilo della motivazione, l'ulteriore requisito dell'eccezionale urgenza, previsto dal comma 3 dell'art.268 c.p.p. In tal modo erano state evocate condotte criminose in atto e pertanto la necessità di un pronto ed immediato intervento.
3. Conclusivamente sul punto delle intercettazioni va rilevato che in nessuna parte della sentenza in esame ci si vale di risultati di riprese audiovisive, restando dunque priva di oggetto la deduzione di nullità-inesistenza avanzata al riguardo.
4. Venendo quindi alle doglianze concernenti l'attendibilità dell'AL, le quali, per quanto già detto in narrativa, sono anch'esse comuni a tutti i ricorrenti, occorre subito considerare in che senso operino le dichiarazioni rese da costui nell'economia della decisione impugnata.
5. Questa si basa essenzialmente su intercettazioni ambientali o telefoniche di conversazioni rappresentative di reati pregressi o in atto e simili conversazioni, ancorché tenute da imputati nel medesimo reato o in procedimenti connessi, non rientrano certo nella categoria delle "dichiarazioni" contemplate nel comma 3 dell'art. 192 c.p.p.. Esse invece, fornite degli attributi della spontaneità e della genuinità, come comunicazioni dirette tra gli autori dei fatti o tra gli interessati in varia guisa ai medesimi, hanno ex se integrale valenza probatoria, non bisognosa di ulteriori riscontri ai sensi della norma menzionata.
5. Di ciò sembrano consapevoli i ricorrenti, qualcuno dei quali tenta perciò di porre in dubbio il carattere di genuinità e di spontaneità delle espressioni colloquiali dell'AL, suggerendo che egli sapesse o subodorasse di essere intercettato, tanto da inscenare falsi dialoghi o false rievocazioni. Ma tale suggerimento, che muove da premesse apodittiche altamente improbabili e suppone inoltre la compiacenza di terzi interlocutori, ancora più improbabile in quanto comporterebbe l'accettazione da parte di qualcuno tra questi di essere incriminato, non risulta trattato in sede di merito e non è certo deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Ben più proficuo è invece sottolineare come le conversazioni captate abbiano sovente necessità di ulteriori 5 dati esterni o per determinarne esattamente il senso o per individuarne gli interlocutori o per identificare i soggetti evocati. Ed è in questa prospettiva (e non sotto il profilo della valutazione di una chiamata in correità) che viene in rilievo il problema dell'attendibilità dell'AL, le cui dichiarazioni sono state impiegate quale elemento interpretativo di una prova già raccolta.
6. Ciò posto non può censurarsi la positiva valutazione dell'attendibilità estrinseca del dichiarante che, al fine suddetto, può leggersi nella sentenza impugnata. Non appare viziato da illogicità affermare che, nonostante l'incompletezza della collaborazione, a mantenere all'AL un crisma di veridicità assumeva rilievo preponderante la circostanza che il soggetto aveva svelato la propria storia criminale e aggiungere che le precisazioni offerte dall'AL presentavano i caratteri di coerenza, logicità, completezza, tanto che, grazie a queste precisazioni, sono stati spesso individuati elementi esterni di supporto probatorio. Scadono, allora, nel tentativo di ottenere una nuova valutazione di merito le osservazioni sulla asserita tossicodipendenza del Nostro. Generico poi è sottolineare che l'AL nutriva profondi motivi di odio e rancore verso alcuni imputati, quando non si specifica da dove sia stata tratta tale notizia, chi siano questi imputati e perché la circostanza dovrebbe coinvolgere l'intera personalità del soggetto, inficiando tutte le sue dichiarazioni. Altrettanto generico è ricordare la calunnia che l'AL avrebbe commesso attraverso l'atto di appello nei confronti di alcuni magistrati, quando non si spiegano i termini di tale reato e in che modo simile calunnia influirebbe sulle dichiarazioni anteatte. Ed ancora lamentare un denegato accertamento circa le condizioni psichiche del dichiarante, senza descrivere le manifestazioni dalle quali si sarebbe dovuto ricavare il sospetto di una malattia mentale. Infine, privo di rilievo nel presente giudizio che proviene da rito abbreviato, è il fatto che l'AL si sia sottratto all'interrogatorio nell'altro troncone di giudizio, celebrato col rito ordinario.
7. Venendo così alle singole impugnazioni, ricorso dell'AL è privo di fondamento. Una risposta alla richiesta di ottenere l'attenuante prevista dall'art.8 d.l. n. 152 del 1991 è contenuta nella sentenza impugnata, laddove (pagg. 15 e 16) ribadisce l'osservazione già formulata in primo grado circa l'incompletezza della collaborazione e l'impossibilità di attribuire al ricorrente il relativo status.
8. Privo di fondamento è il ricorso dell'IN.
Del motivo in ordine alle intercettazioni s'è già detto.
In ordine alla sua responsabilità la censura è inammissibile, perché la diversa interpretazione proposta circa la causale del debito e la finalizzazione allo spaccio della droga acquisita si risolve nella richiesta di un'ulteriore lettura degli atti processuali. Correttamente sono state negate le attenuanti generiche con il richiamo ai precedenti penali e le repliche al riguardo tendono a sovvertire la valutazione riservata al giudice di merito.
9. Il ricorso di MO EN non è fondato in punto di responsabilità in quanto, come già si è osservato, le dichiarazioni rese dall'AL a spiegazione dei passaggi oscuri delle conversazioni intercettate non si pongono in senso tecnico a riscontro della prova acquisita. Esse invece, secondo s'è detto, costituiscono un elemento interpretativo, assistito dall'attendibilità del dichiarante, elemento peraltro non isolato, ma in questo caso confortato a sua volta dalle ammissioni di NI RI, secondo quanto può leggersi a pagina 25 della decisione in esame. In accoglimento del motivo specificamente avanzato, si deve piuttosto rilevare un vizio di motivazione nella determinazione della pena, in quanto la Corte d'Appello, pur mantenendosi nell'ambito della legalità della sanzione e pur non avendo operato una reformatio in peius, non poteva limitarsi a scrivere "nulla da dire infine sull'entità della pena inflitta", ma avrebbe dovuto spiegare perché essa continuava ad apparire congrua, nel vigore la legge n.49 del 2006 di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n.272, che abbassava di ben due anni i minimi edittali, alla cui precedente misura s'era attenuto il giudice di primo grado.
10. Infondato è il ricorso di RO AR ritenuto responsabile degli stessi reati addebitati a MO
EN. E' stata già respinto il motivo riguardante la validità delle intercettazioni ed è stata egualmente disattesa la deduzione riguardante l'impiego delle dichiarazioni dell'AL a chiarimento delle prove raccolte (configurata nella specie con riguardo alla possibile consapevolezza di essere ascoltato e all'intento utilitaristico che avrebbe spinto il propalante). Mentre nessuna doglianza è stata fatta sulla determinazione della pena, manifestamente infondata è infine la censura di assoluto difetto di motivazione sulle attenuanti generiche, a fronte del richiamo al curriculum giudiziario del ricorrente, contenuto a pag. 35 della pronunzia impugnata.
11. Infondati sono i ricorsi di HE e PA CA in punto di accertamento, in quanto non risponde a realtà che la sentenza impugnata non valuti il contenuto probatorio delle intercettazioni e in quanto i dubbi sulla identificazione nei ricorrenti dei HE e PA, evocati nelle conversazioni intercettate, sono ampiamente fugati dalle successive dichiarazioni di AT AL, del cui legittimo impiego si è già più volte detto. Tali dichiarazioni a loro sono state confortate dalla concreta corrispondenza tra le attività svolte dai ricorrenti e quelle che appaiono svolgere nelle conversazioni anzidette nonché dalle ammissioni di NI
RI già ricordate a proposito del ricorso EN.
Anche i CA hanno specificamente avanzato censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato l'incidenza della legge n.49 del 2006 nella determinazione della pena. I loro ricorsi sono su questo punto fondati, per le stesse considerazioni espresse a proposito del ricorso EN.
12. Fondato è il ricorso di ET CA in relazione al reato associativo.
Ciò non perché possa accogliersi la censura di indeterminatezza mossa al relativo capo, nel quale invece vengono descritti con precisione l'elemento soggettivo, l'attività e i tempi di operatività dell'associazione ipotizzata.. Ma perché la sentenza impugnata è viziata nella motivazione già laddove ricava la sussistenza del delitto associativo da elementi sintomatici di per sé non decisivi quanto a uno stabile accordo per commettere reati di traffico di stupefacenti, con coordinazione dei compiti dei singoli partecipanti.
Infatti non è certo sufficiente richiamare la comune origine regionale dei presunti partecipi e nemmeno la molteplicità e la continuità dei contatti telefonici e personali tra i vari imputati, senza spiegare la natura di questi molteplici contatti o, peggio, dando una spiegazione di continuo traffico di droga, che poi non trova conferma nelle imputazioni elevate, che riguardano rispettivamente o uno solo o, al più, due episodi di
Ma il difetto di motivazione sul punto dell'esistenza del sodalizio è, per così dire, anche estrinseco, in quanto commercio di stupefacenti. la Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva acquisito la sentenza 26 luglio 2004 del Tribunale di Locri, la quale, emessa nei confronti dei coimputati che avevano optato per il rito ordinario, era divenuta irrevocabile sul punto dell'insussistenza dell'associazione. Ed è esatto che la Corte d'Appello non ritiene di spendere nemmeno qualche parola sulla compatibilità tra questa decisione e quella da lei adottata, così esponendo il procedimento a un possibile conflitto tra giudicati. La censura di vizio di motivazione sul reato associativo è peraltro fondata anche riguardo alla ritenuta partecipazione del ricorrente. Egli infatti viene definito "stabile fornitore" di droga della presunta associazione dell'AL, in base ad un solo episodio di spaccio descritto a pag.38(capo V2). Sennonché, come ovvio, un solo episodio, nemmeno particolarmente significativo quanto al valore economico, non vale a giustificare una qualifica di stabile fornitore, anche se di tale vendita si parla in numerose conversazioni perché l'AL era rimasto in mora con il pagamento. In relazione all'accertamento di questo episodio di commercio e di quello contestato al capo Z4, il ricorso è invece privo di fondamento, in quanto - priva di qualsiasi pregio la censura di vaghezza dell'accusa, invece l'impugnazione si basa ancora sulle censure già precisa nei riferimenti oggettivi, soggettivi e temporali
- respinte in ordine alle intercettazioni e al valore delle dichiarazioni dell'AL.
13. Il ricorso di OS PI è fondato sotto il profilo del vizio di motivazione riguardante l'accertamento del reato addebitatogli al capo N. Infatti a pag.37 della pronunzia il ricorrente appare come venditore all'AL di una partita di droga. Ma, in relazione al medesimo episodio storico e in base alla medesima provvista probatoria, la Corte d'Appello, a pag. 44 della decisione, ritiene viceversa che sia stato l'AL a fornire al PI la stessa partita di
La contraddizione è indice di una disattenta lettura degli atti e della necessità, invece elusa, di prendere stupefacente. posizione circa il significato intrinseco delle conversazioni intercettate e il rapporto di coerenza o meno tra queste e le successive dichiarazioni dell'AL. Questo stesso vizio riguarda anche la posizione del coimputato VI AN che per tale assorbente ragione va dunque accolto. 14. Privo di fondamento è il ricorso di CO LA, in quanto il fatto che a lui non fosse stata assegnata una password per accedere ai sistemi informatici della Guardia di Finanza non collide con l'accertamento dei reati, basato sulle plurime e univoche conversazioni intercettate, in numerose delle quali il
LA è interlocutore, e sull'osservazione diretta della polizia degli incontri tra il ricorrente e i corruttori. Il mancato possesso della password può dunque far solo presumere che le abusive intrusioni nel sistema informatico siano state commesse attraverso l'impiego di mezzi d'accesso altrui. Vanno respinti anche i motivi sulla determinazione della pena, censura di merito, e sul diniego delle attenuanti generiche, correttamente argomentato in ragione dell'obbiettiva gravità dei fatti e ciò per la pluralità delle condotte e per i mezzi fraudolenti impiegati.
15. In conformità al capo di imputazione originariamente elevato (V8) e in riforma della decisione di primo detenzione, LA DA è stata grado, che aveva ritenuto ravvisare nel fatto un concorso nel reato ritenuta responsabile di favoreggiamento personale per avere "aiutato AL AT ad eludere le investigazioni dell'Autorità, occultando nel corso di una perquisizione locale la cocaina ecc.". Ritiene la Corte che corretta fosse la riqualificazione operata in primo grado e errata la “restaurazione” del
A questo proposito va in primo luogo ribadito che il reato di favoreggiamento, in tanto è ipotizzabile, in giudice d'appello. quanto sia stato già consumato il reato per il quale si dà aiuto al suo autore e che, in ipotesi di reato permanente, il contributo prestato per proseguire in tale permanenza configura dunque un concorso. Va poi aggiunto che, per il concorso nel reato permanente, il dolo del concorrente consiste nella consapevolezza e volontarietà di prestare il contributo e che nel resto esso si rapporta all'elemento psicologico dell'autore della
Ciò posto, i fatti messi in rilievo nella sentenza in esame, per cui la DA ha agito al solo scopo di evitare condotta principale. l'arresto dell'AL con cui aveva un rapporto sentimentale e che lo stupefacente era nella piena ed esclusiva disponibilità (scil. economica) dell'AL, sono irrilevanti ai fini della qualificazione della condotta della
DA di aver volontariamente e consapevolmente occultato la droga, permettendo il proseguimento della detenzione a fine di spaccio da parte dell'AL, ed essere così concorsa nel relativo reato.
In tal modo risulta inapplicabile il disposto dell'art.384 c.p., invocato nei motivi dell'impugnazione, che va quindi respinta. 16. Il ricorso di TA De OL deve essere respinto, basandosi in primo luogo sui motivi riguardanti l'impiego delle dichiarazioni dell'AL, che sono stati già disattesi. Con ulteriore motivo il De OL ipotizza poi la ricorrenza di un reato impossibile per inidoneità dell'oggetto, ma non tiene conto del fatto che la sentenza parla di droga di pessima qualità, cosa che non esclude (anzi comporta) che essa avesse principio attivo, con sussistenza del delitto. 17. GI TA deduce soltanto una censura di difetto di motivazione della sentenza in punto di determinazione della pena, con riferimento alla legge n. 49 del 2006. Il ricorso è perciò fondato secondo quanto detto a proposito del ricorso di MO EN.
18. Il ricorso di NI SO è fondato con riferimento al reato associativo, anche sotto il profilo relativo alla sua adesione al sodalizio, per gli stessi argomenti espressi a proposito del ricorso di ET
L'impugnazione è invece priva di fondamento in ordine ai singoli episodi di spaccio, basa sul senso univoco e palese delle conversazioni intercettate, per le quali a torto il SO ritiene CA. cui accertamento si necessario ulteriore riscontro. fondato con riferimento al reato associativo negli stessi termini
19. Anche il ricorso di NT JE espressi per ET CA e NI SO (sussistenza ed adesione). Va respinta invece l'impugnazione in ordine ai reati di spaccio, visto che per uno di questi (capo P) non si deducono specifiche doglianze, mentre per l'altro (capo D2) si invita a una nuova lettura degli atti (rinvio a non meglio identificate dichiarazioni dell'AL) improponibile in questa Sede, nella forma in cui è stata
Resta assorbito il motivo sulla determinazione della pena. formulata.
20. Il ricorso di CO JE è fondato con riferimento al reato associativo negli stessi termini espressi per ET CA, NI SO e NT JE (sussistenza ed adesione). Quanto all'episodio di spaccio di cui è stato ritenuto responsabile (disattesa per i motivi già detti la censura sull'utilizzabilità delle intercettazioni), a torto si lamenta che la decisione impugnata, identificando nel ricorrente l'interlocutore della telefonata del 26 settembre 1999, non abbia implicitamente confutato i motivi dedotti in appello. Infatti ricavare dal grado di parentela il nome del soggetto non contrasta con il fatto che questo abbia utilizzato una cabina pubblica per la telefonata, non collide con il contenuto della conversazione
(d'altronde non viene specificato quali elementi logici avrebbero impedito al ricorrente di sollecitare un pagamento) e non si pone nemmeno in contraddizione col fatto che l'AL dichiarava dopo di aver avuto contatti esclusivamente con lo zio NT, riferendosi alla fornitura. E poi generico dedurre l'indeterminatezza insita nel metodo di identificazione attraverso un grado di parentela, senza illustrare se altri soggetti si trovavano nello stesso rapporto di consanguineità e quali essi fossero e dimenticando poi che all'identificazione del ricorrente quale fornitore di droga erano già, per altra via, pervenuti i carabinieri nel rapporto atti. Resta assorbito il motivo sulla determinazione della pena.
21. Infondato è il ricorso di AL DO che ripropone essenzialmente le deduzioni proposte da
TA De OL. Il motivo in ordine al quantitativo di droga è stato peraltro già riconosciuto in sede di merito ove, anche in ragione dell'impossibilità di meglio precisarlo, s'è ritenuta applicabile l'attenuante del fatto di lieve entità di cui al V comma dell'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990.
Il suo coinvolgimento nel reato di corruzione di cui al capo E3 appare infatti tratto dalla circostanza che il 22. Il ricorso di VI NO è fondato. ricorrente, cognato dell'AL, era l'amico di quel TO in cui favore il LA, dietro compenso, s'era impegnato con l'AL medesimo a far sparire i precedenti di polizia. In altri termini per come è prospettata nella motivazione della sentenza, la colpa del ricorrente sembra essere stata ricavata unicamente dalla sua posizione di cognato del corruttore e di amico del favorito, dato che nelle intercettazioni che vengono citate non v'è esplicito cenno ad un'attività del NO né nell'istigazione al reato né nelle trattative con il LA né in altre forme di contributo morale o concreto al reato posto in essere. Il che dunque è insufficiente a dar ragione della sua responsabilità concorsuale.
23. L'eccezione di incompetenza territoriale riproposta in questa Sede da NG LO è priva di fondamento, anche a non voler aderire a quell'orientamento della giurisprudenza per il quale l'eccezione in esame non è proponibile nel giudizio abbreviato come quello di specie. Infatti il ricorrente è stato originariamente imputato del reato associativo devoluto alla competenza del giudice di Reggio Calabria. Tale imputazione attraeva quella sui due episodi di spaccio attribuitigli e la competenza reggina per tali episodi, in virtù del principio della perpetuatio, è rimasta ferma anche a seguito del proscioglimento dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990.
Prive di pregio sono poi le doglianze in ordine alle intercettazioni, già in precedenza disattese.
Propongono una lettura alternativa le ulteriori deduzioni in ordine ai due episodi di spaccio di cui è stato ritenuto responsabile, poiché senza vizio logico, dagli accorgimenti diretti a nascondere e a frazionare le dosi di droga, è stata dedotta la destinazione di questa, almeno in parte, al commercio e poiché la condizione di tossicodipendente è stata presa in considerazione per il riconoscimento del fatto di lieve entità Corretto appare poi il diniego delle attenuanti invocate e in base al contributo dato nei due reati e in base ai precedenti del LO.
Il ricorso in conclusione deve essere respinto.
24. I ricorsi di NT e NO NA in ordine al reato associativo sono fondati negli stessi termini in cui sono stati accolti quelli di ET CA, NI SO, NT JE e CO JE.
I ricorsi vanno invece respinti in ordine al capo E2 perché basati sulle censure già disattese riguardanti l'attendibilità dell'AL e l'impiego delle sue dichiarazioni, senza peraltro dar conto del tenore univoco dei colloqui intercettati. Si fonda poi su una versione alternativa la doglianza di NT NA in ordine all'episodio di spaccio (avrebbe ricevuto il denaro senza sapere a che titolo gli veniva corrisposto).
Restano assorbiti i motivi sul trattamento sanzionatorio. 25. L'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da AL TO, prima ancora che infondata per le ragioni dette nel ricorso del LO, è inammissibile in quanto non dedotta in appello.
Infondate sono le censure relative alle intercettazioni, secondo quanto è stato più volte ripetuto.
Deve invece ravvisarsi vizio di motivazione nell'accertamento dell'episodio di cui il TO è stato ritenuto responsabile: la sentenza non spiega perché, da conversazioni nelle quali si parla di una disponibilità del ricorrente a fornire la droga, ricava senz'altro la disponibilità della droga da parte del ricorrente medesimo e ciò senza che nelle conversazioni venisse rappresentato non tanto un accordo circa la fornitura, ma nemmeno una proposta determinata nei suoi elementi essenziali.
Restano assorbiti i motivi sulle circostanze e il trattamento sanzionatorio.
26. Il ricorso di IO UA è parzialmente fondato. Dando un ordine ai motivi dedotti, si deve in primo luogo respingere l'eccezione di incompetenza territoriale per gli stessi argomenti formulati nel ricorso del LO. Si basa su una lettura alternativa delle risultanze ed è quindi improponibile, la censura concernente la interpretazione delle conversazioni da cui è stato ricavata l'avvenuta cessione di droga, sulla scorta di argomenti dotati di ordinaria ragionevolezza. A tali argomenti non si opponeva certo la dichiarazione di non doversi procedere a favore del presunto intermediario nell'affare e quindi non occorreva una specifica
Deve invece accogliersi il motivo sulla determinazione della pena perché anche in questo caso la Corte motivazione al proposito.. d'Appello ha ignorato il trattamento più favorevole introdotto dalla legge n.49 del 2006, secondo quanto già
osservato nel ricorso di MO EN.
27. Al regolamento delle spese nei confronti dei soccombenti si provvede nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla la sentenza impugnata nei confronti di PI OS, NO VI, TO AL e
AN VI e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Messina, annulla altresì la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, nei confronti di CA ET, SO NI, JE NT, JE CO, NA NT e NA
NO; e rinvia per nuovo giudizio su tale capo alla Corte d'Appello di Messina;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti: annulla ancora la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, nei confronti di EN
MO, CA HE, CA PA, TA AN CO e UA IO e rinvia per nuovo giudizio su tale punto alla Corte d'Appello di Messina;
rigetta nel resto il ricorso dei predetti;
qualificato il fatto ascritto a DA LA ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, rigetta il ricorso;
rigetta i ricorsi di AL AT, IN DO, AR RO, LA CO, De OL TA,
DO AL e LO NG che condanna in solido tra loro e con la DA al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2007
Il Presidente de mu
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 19 DIC 2007
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
ह 005