Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2007, n. 47109
CASS
Sentenza 22 novembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In presenza di sufficienti indizi di delitti di criminalità organizzata, è consentito al G.i.p. autorizzare le operazioni di intercettazione in base all'art. 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, ancorchè la richiesta del P.M. faccia esclusivo riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.

In tema di intercettazioni, il decreto autorizzativo di cui all'art. 267 cod. proc. pen. può trovare il suo presupposto in qualsiasi notizia di reato, anche desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili. (Fattispecie in cui il precedente decreto autorizzativo era stato emesso dal giudice funzionalmente incompetente).

Non integra alcuna violazione processualmente rilevante - ostandovi l'espresso disposto di cui all'art. 33, comma secondo cod. proc. pen. - la circostanza che, nell'ambito di un'unica operazione di intercettazione, si avvicendino diversi magistrati dell'ufficio del G.i.p. nell'emanazione dei decreti di autorizzazione e di proroga, senza l'osservanza dei criteri fissati in sede tabellare.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2007, n. 47109
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47109
    Data del deposito : 22 novembre 2007

    Testo completo