Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2011, n. 16362
CASS
Sentenza 20 settembre 2011

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In tema di segreto di Stato opposto da un imputato ai sensi dell'art. 41, comma primo, della legge 3 agosto 2007 n. 124, la richiesta di conferma dell'esistenza del segreto, e l'eventuale successiva declaratoria di non doversi procedere ai sensi del comma terzo del citato art. 41, in caso di conferma del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, non sono impugnabili per difetto di motivazione qualora il giudice procedente abbia adeguatamente evidenziato, nei predetti provvedimenti, che le notizie, gli atti, i documenti coperti da segreto sono, da un lato, pertinenti all'ipotesi accusatoria e specificamente rilevanti per l'esercizio del diritto di difesa, e, dall'altro, essenziali ai fini del decidere sulla posizione dell'imputato opponente. (Vedi Corte cost., sent. n. 106 del 2009).

Non integra il delitto di appropriazione indebita in danno di una società per azioni l'erogazione di somme di denaro effettuata dai suoi dirigenti in favore di soggetti terzi, nel rispetto delle regole contabili e di spesa interne, quale corrispettivo di servizi informativi e di sicurezza effettivamente resi e funzionali, direttamente o indirettamente, alla tutela di interessi della società, a nulla rilevando che i predetti servizi siano stati espletati mediante condotte delittuose.

Non è sindacabile in sede giurisdizionale, trattandosi di un atto politico, la conferma espressa dal Presidente del Consiglio dei Ministri - a seguito di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria procedente - in ordine all'esistenza del segreto di Stato opposto da un indagato o imputato ai sensi dell'art. 41, comma primo, della legge 3 agosto 2007 n. 124. Ne consegue che il relativo divieto di utilizzo in sede processuale delle notizie coperte da segreto impone al giudice l'emissione di una sentenza di non doversi procedere, ai sensi del comma terzo del su citato art. 41, ove l'acquisizione di tali notizie sia ritenuta essenziale per la definizione del processo. (Vedi Corte cost., sent. n. 106 del 2009).

In tema di appropriazione indebita in danno di una società, il dolo specifico consistente nella finalità di procurarsi un ingiusto profitto attraverso condotte dispositive "uti dominus" del patrimonio sociale è incompatibile con il perseguimento (in via diretta o indiretta, o anche solo putativa) di un interesse societario da parte dell'agente.

Commentario1

  • 1Art. 646 c.p. Appropriazione indebita
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2011, n. 16362
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16362
Data del deposito : 20 settembre 2011

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