Sentenza 20 settembre 2011
Massime • 4
In tema di segreto di Stato opposto da un imputato ai sensi dell'art. 41, comma primo, della legge 3 agosto 2007 n. 124, la richiesta di conferma dell'esistenza del segreto, e l'eventuale successiva declaratoria di non doversi procedere ai sensi del comma terzo del citato art. 41, in caso di conferma del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, non sono impugnabili per difetto di motivazione qualora il giudice procedente abbia adeguatamente evidenziato, nei predetti provvedimenti, che le notizie, gli atti, i documenti coperti da segreto sono, da un lato, pertinenti all'ipotesi accusatoria e specificamente rilevanti per l'esercizio del diritto di difesa, e, dall'altro, essenziali ai fini del decidere sulla posizione dell'imputato opponente. (Vedi Corte cost., sent. n. 106 del 2009).
Non integra il delitto di appropriazione indebita in danno di una società per azioni l'erogazione di somme di denaro effettuata dai suoi dirigenti in favore di soggetti terzi, nel rispetto delle regole contabili e di spesa interne, quale corrispettivo di servizi informativi e di sicurezza effettivamente resi e funzionali, direttamente o indirettamente, alla tutela di interessi della società, a nulla rilevando che i predetti servizi siano stati espletati mediante condotte delittuose.
Non è sindacabile in sede giurisdizionale, trattandosi di un atto politico, la conferma espressa dal Presidente del Consiglio dei Ministri - a seguito di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria procedente - in ordine all'esistenza del segreto di Stato opposto da un indagato o imputato ai sensi dell'art. 41, comma primo, della legge 3 agosto 2007 n. 124. Ne consegue che il relativo divieto di utilizzo in sede processuale delle notizie coperte da segreto impone al giudice l'emissione di una sentenza di non doversi procedere, ai sensi del comma terzo del su citato art. 41, ove l'acquisizione di tali notizie sia ritenuta essenziale per la definizione del processo. (Vedi Corte cost., sent. n. 106 del 2009).
In tema di appropriazione indebita in danno di una società, il dolo specifico consistente nella finalità di procurarsi un ingiusto profitto attraverso condotte dispositive "uti dominus" del patrimonio sociale è incompatibile con il perseguimento (in via diretta o indiretta, o anche solo putativa) di un interesse societario da parte dell'agente.
Commentario • 1
- 1. Art. 646 c.p. Appropriazione indebitahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2011, n. 16362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16362 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2011 |
Testo completo
16362/12
Sentenza n.12651 camera di consiglio del 20 settembre 2011
[ n. 1 ruolo ] R. G. n. 36454 / 2010
M REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE i n
8.99 Sezione Sesta Penale
62.09.73 composta dai signori magistrati:
Dott. Giovanni de BE presidente Dott. CE Serpico consigliere Dott. Luigi Lanza consigliere
Dott. IN Rotundo consigliere Dott. Giacomo Paoloni consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dai seguenti soggetti processuali:
1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IL
2. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di IL
3. parte civile PI e C. S.p.A.
4. parte civile EC LI S.pA.
5. parte civile EC LI ME IN (LATAM) S.A.
6. imputato NT LE
avverso la sentenza emessa in data 28 maggio 2010, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., dal G.U.P. del Tribunale di IL nel procedimento penale nei confronti di:
NA CO, nato a [...] il [...] 7.
RI LE, nato a [...] il [...] 8.
9. NE NG, nato ad [...] il [...]
10. NC CO, nato a [...] il [...]
11. NI EO, nato a [...] il [...]
12. ZI VA, nato a [...] il [...]
13. PO DR, nato a [...] il [...]
14. ZZ GI, nato a [...] il [...]
15. AS GU, nato a [...] il [...]
16. LI GI, nato a [...] il [...]₫
17. RE IO, nato a [...] il [...]
18. NT LE, nato a [...] il [...]
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
CE Mauro Iacoviello, che ha concluso: per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato CO AN, limitatamente ai reati di cui agli artt. 319 e 326 c.p. se non prescritti e limitatamente ai fatti coperti dal segreto di Stato e all'operazione "Security"; per il rigetto -nel resto- dei ricorsi del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica di IL e per il rigetto dei ricorsi delle parti civili e dell'imputato TA;
uditi i difensori:
delle parti civili ricorrenti EC LI S.p.A. e EC LI ME IN-AM S.A., avv. Luca Santamaria (per AM S.A. in sostituzione dell'avv.
Francesca Petronio), che ha insistito per l'accoglimento dei due ricorsi;
"della parte civile ricorrente PI S.p.A., avv. BE Rampioni, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
delle parti civili non ricorrenti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero della Difesa, avv. Luca Ventrella dell'Avvocatura Generale dello
Stato, che ha chiesto l'annullamento con rinvio per i capi della sentenza relativi al segreto di Stato e per il capo 1) relativo all'associazione per delinquere, associandosi alle conclusioni del ricorso del Procuratore Generale di IL;
•della parte civile non ricorrente EF TO, avv. Francesca Paulucci (in sostituzione dell'avv. Laura Cerizzi), che si è rimesso alle conclusioni della Corte;
■ del ricorrente LE TA, avv. Alberto Longo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
☐dell'imputato VA ZZ, avv. Maria Teresa Miraglia, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica di
IL;
☐dell'imputato CO AN, avv. Luca Jacopo Lauri e avv. Luigi IO Panella, che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi del Procuratore Generale e del
Procuratore della Repubblica di IL;
dell'imputato LE IA, avv. Vinicio Nardo e avv. CE Caroleo Grimaldi, che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi del Procuratore Generale, del Procuratore della Repubblica di IL, della p.c. EC LI e della p.c. PI;
-degli imputati GU NI e GI ER, avv. Vinicio Nardo (in sostituzione per NI dell'avv. Stefania Farnetani e per ER dell'avv. CE Cieri), che ha insistito per il rigetto dei ricorsi del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica di IL.
-2- A Svolgimento del processo
La sentenza di non luogo a procedere
1. All'esito di complesse ed articolate indagini concernenti fatti reato sviluppatisi nel tempo per quasi un decennio (dal 1997 al 2006), caratterizzanti quello che è stato comunemente definito il "caso EC", il pubblico ministero presso il Tribunale di IL ha chiesto il 21.11.2008 il rinvio a giudizio di 34 imputati, nei cui confronti ha elevato a vario titolo complessivi 41 capi di imputazione, il cui fulcro è formato da una accusa di associazione per delinquere diretta alla commissione di plurimi reati di diversa tipologia. In sintesi il p.m. ha elaborato, alla luce delle emergenze investigative, un quadro accusatorio imperniato sull'esistenza di un sodalizio criminoso stretto tra più persone, tra cui in particolare gli investigatori privati LE IA e CO DI, il funzionario del SISMI CO AN
e AN RO, responsabile della Funzione Security della società PI e -dopo l'acquisita partecipazione maggioritaria da parte di PI della società EC. Sodalizio finalizzato al compimento di reati di corruzione propria (antecedente e susseguente), intrusione informatica, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio ed appropriazione indebita.
Il nucleo centrale delle accuse è costituito dalla contestazione agli investigatori privati IA e DI ed ai loro rispettivi collaboratori di aver realizzato una sistematica opera di corruzione, su mandato personale del RO e di altri dirigenti i servizi di Security delle società PI e EC (in particolare i coimputati EZ e IO), di numerosi pubblici ufficiali italiani e stranieri per ottenere informazioni riservate presenti in archivi e banche dati di pubbliche amministrazioni nonché di essersi abusivamente introdotti in sistemi informatici e telematici allo scopo di formare dei "dossier" di notizie riservate o personali riguardanti oltre 4.000 persone (fra esponenti politici, giornalisti, imprenditori, impiegati, aspiranti dipendenti delle società EC e PI, persone comunque di possibile interesse, solo asserito, per i vertici societari). Attività illecita protrattasi per anni cui si coniuga la connessa accusa, mossa al RO e ai suoi consociati "esterni" ex art. 416 c.p., di appropriazione indebita, aggravata dal rapporto di prestazione d'opera, di risorse economiche delle società PI e EC, "drenate” sotto forma di corrispettivo delle operazioni informative e intrusive commissionate dalle due società al IA e al DI e ad altri investigatori. Un'autonoma accusa di riciclaggio è stata mossa al commercialista milanese Marcello AL, accusato di aver ideato multiformi operazioni negoziali in favore del IA, finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme da quest'ultimo percepite dalle società EC e PI a titolo di remunerazione delle illecite operazioni di dossieraggio. Il p.m. ha contestato, infine, alle persone giuridiche EC e PI l'illecito amministrativo di cui all'art. 25, co. 2 e 4, D.Lvo 8.6.2001 n. 231 in rapporto alle molteplici corruzioni commissionate dal proprio dipendente RO nel periodo in cui ha ricoperto un ruolo apicale in ciascuna delle due società come responsabile della funzione Security (capi 38 e 39 della rubrica per EC LI SpA;
capi 40 e 41 della rubrica per PI & C. SpA).
-3- 2. L'udienza preliminare si è protratta dal 2009 al 20.5.2010, data in cui il g.u.p. del Tribunale di IL ha adottato quattro contestuali provvedimenti decisori:
1) sentenza applicativa di pene concordate con il p.m. nei confronti di sedici imputati (tra cui AN RO) e delle società EC e PI;
2) sentenza di proscioglimento, resa nelle forme del giudizio abbreviato, del commercialista AL per insussistenza dei fatti di riciclaggio ascrittigli;
3) sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. nei confronti dei dodici imputati generalizzati in epigrafe in relazione a taluni reati e/o parti di reato loro ascritti con varie formule liberatorie (insussistenza dei fatti o non commissione degli stessi;
improcedibilità ex art. 202 co. 3 c.p.p.; intervenuta prescrizione delle condotte attuate fino al 28.11.2002);
4) decreto dispositivo del giudizio davanti alla Corte di Assise di IL (competente in relazione al reato di cui all'art. 262 co. 1 c.p. contestato con i capi 19, 21 e 37 della rubrica) nei confronti di dodici imputati, non già giudicati a norma degli artt.
442 e 444 c.p.p., fatta eccezione per LE TA, accusato di un solo reato di corruzione continuata dichiarato improcedibile per prescrizione con la sentenza sub 3).
2.1. Le fasi iniziali dell'udienza preliminare sono state dedicate alle questioni connesse alle numerose richieste (oltre 250) di costituzione delle parti civili. Il g.u.p. ha ammesso la costituzione della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri per il reato di associazione per delinquere e delle sole amministrazioni pubbliche di appartenenza dei vari imputati di reati di corruzione, essendo la prima e le seconde le uniche persone offese -rispettivamente- dal reato associativo e dai reati di corruzione. La costituzione di parte civile di soggetti privati è stata ammessa per i soli contestati reati di intrusione informatica e rivelazione di segreti di ufficio. Nei confronti delle società PI e EC, "imputate" ai sensi del D.Lvo
231/2001 e ritenute autonomi centri di imputazione “colpevole" ai sensi dell'art. 185 c.p. (e, quindi, soggetti "direttamente responsabili” ex artt. 2043 e 2059 c.c.), il g.u.p. ha consentito la costituzione di parte civile ai soli enti di appartenenza degli imputati di corruzione. Il giudice ha rilevato, poi, l'inesistenza di ragioni ostative alla costituzione delle stesse PI e EC, pur a loro volta imputate, nei confronti dei giudicabili persone fisiche con riguardo ai soli reati di appropriazione indebita commessi in danno di entrambe, escludendo la legittimazione delle due società a costituirsi anche per i reati dei quali sono entrambe chiamate a rispondere in via amministrativa nei confronti di terzi. Ciò in virtù della assimilabile responsabilità di cui al D.Lvo 231/2001 a quella concorsuale in una situazione in cui un'unitaria condotta criminosa realizza la responsabilità della persona fisica che ha materialmente provocato il fatto reato e la responsabilità amministrativa della persona giuridica, che quel fatto non abbia prevenuto o impedito. Le stesse società PI e EC, infine, hanno assunto una ulteriore terza veste processuale quali, a norma degli artt. 83 c.p.p. e 2049 c.c., responsabili civili in relazione -ovviamente- a reati diversi da quelli per cui i due enti sono chiamati a rispondere in via amministrativa per i danni cagionati da dipendenti nell'esercizio delle mansioni aziendali. Vale a dire con esclusione dei danni derivanti da fatti corruttivi, dei quali le società stesse sono chiamate a rispondere in forza di un titolo di responsabilità diretta (artt. 2043, 2059 c.c.).
-4- 2.2. Nella sentenza di non luogo a procedere oggetto dell'odierno giudizio di legittimità sono ripercorsi, oltre agli sviluppi dell'udienza preliminare ed all'analisi delle emergenze probatorie, le tappe salienti delle indagini preliminari da individuarsi nelle perquisizioni eseguite il 30.5.2005 presso l'agenzia investigativa OL d'NT con sede a Firenze gestita da LE IA e presso lo stesso AN RO. Perquisizioni che hanno condotto al sequestro di copioso materiale documentario, successivamente integrato dagli atti acquisiti presso le società EC e PI e in altre sedi nonché da quello prodotto dallo stesso IA, inclusi i contenuti di un DVD integrante l'archivio delle "pratiche" svolte per PI e EC;
materiale poi sottoposto a consulenza tecnica contabile del p.m. Il consistente volume di affari della società OL d'NT s.r.l. amministrata dal
IA (titolare anche dell'altra società italiana System Group s.a.s.) evidenziava che i principali clienti dell'attività informativa dell'investigatore sono a partire dal 1997 le società PI e EC, attività che il IA fattura attraverso due società di diritto inglese, la W.C.S. (Worldwilde Consultants Security) Ltd. e la S.R.A. (Security Reserch Adivisors) Ltd., a lui facenti capo (fatture OL d'NT inviate dal commercialista AL a Londra alla WCS e alla RSA e da queste ritrasmesse a PI e EC). Il volume di affari delle due società estere di IA è accertato in circa 12 milioni di euro per servizi resi alla PI (dal 24.11.1997 al 20.1.2005) ed in circa 8,5 milioni di euro per servizi resi alla EC (dal 30.5.2002 al 3.11.2005). Analoghi rapporti di collaborazione risultavano, in corso di indagini, intessuti col gruppo PI-EC dagli investigatori CO DI e Gianpaolo EL. Anche per tali prestazioni di servizi il DI, titolare dell'agenzia investigativa Global Security Service s.r.l., riceve i pagamenti con bonifici in favore della società statunitense Global Security Services Inc. presieduta dallo EL.
Le indagini preliminari, scandite da rogatorie estere, acquisizioni documentali varie, verifiche dei flussi del traffico telefonico interessanti più indagati ed esami testimoniali individuano, secondo l'impostazione accusatoria, un complesso e diffuso sistema di "travaso di fondi" dai settori Security dei due gruppi PI e EC in favore del IA e in misura inferiore del DI. Ciò che è avvenuto grazie al ruolo decisivo rivestito nelle due compagini societarie da AN RO, quale responsabile del settore "sicurezza” di entrambe, che avalla lo svolgimento delle attività investigative commissionate agli investigatori privati e ne legittima il successivo pagamento. Attività investigativa, “confluita nel patrimonio conoscitivo del settore security delle committenti società EC e PI", che emerge essere stata svolta, nella prospettiva accusatoria, per fini non strettamente attinenti alle esigenze delle due aziende e con modalità illegali (corrompendo pubblici ufficiali per acquisire notizie riservate, operando illecite intrusioni in sistemi informatici e con altri sistemi illegali).
2.3. Tra le fonti probatorie raccolte in corso di indagini il procedente g.u.p. segnala nella sentenza ex art. 425 c.p.p., tra gli altri dati, come utili per l'inquadramento generale delle vicende indagate le dichiarazioni testimoniali rese da: DO LI, presidente di EC LI Audit, responsabile del settore "internal auditing" (sistema di controllo interno delle procedure operative aziendali) della EC (fornisce alla p.g. un tabulato di operazioni "fuori sistema", non transitanti formalmente presso l'Ufficio Acquisti della società, riferibili al IA e
-5- svolte su indicazione del RO); IA ER, impiegata fino al 1999 presso la OL d'NT (predispone su indicazione del IA le fatture della WCS indirizzate alla PI, trasmettendole al commercialista); RL EN, collaboratore del
RO (riferisce di aver rilasciato il “benestare" al pagamento di fatture emesse dalle società "accreditate" dallo stesso RO). Dati cui si sovrappongono gli elementi conoscitivi forniti, nell'ambito di un “atteggiamento ampiamente collaborativo” su oggetti e contenuti delle attività realizzate per conto di PI e EC e da queste pagate, dagli imputati IA, DI e IO nonché dallo stesso RO. A ciò aggiungendosi che ampie ammissioni di colpevolezza sono state rese, quanto alla effettuazione di abusive e illecite acquisizioni di dati, dagli imputati TE, TE,
DI e LE.
2.4. Nel corso dell'udienza preliminare il g.u.p. ha proceduto, su iniziale sollecitazione dell'imputato IA, ad acquisire elementi probatori integrativi ritenuti necessari ai fini del decidere (art. 422 c.p.p.) in rapporto alla contestata accusa di appropriazione indebita, acquisendo alcune testimonianze (Cerrreta, OR,
SA, SA, Di MO), ivi inclusa quella di CO ON RA, presidente all'epoca dei fatti sia della PI SpA che della EC SpA, assunta con le garanzie difensive previste dall'art. 44 co. 2 D.Lvo 231/2001. Su richiesta del p.m. ha avuto luogo anche un incidente probatorio, ai sensi dell'art. 392 -co. 1, lett. c)- c.p.p., per l'esame su fatti concernenti la responsabilità di terzi degli imputati DI, IA e IO. AB IO, responsabile del settore Technology and Information Security di EC e capo del c.d. "Tiger Team" (gruppo di informatici che, secondo l'accusa, hanno compiuto più intrusioni informatiche nei server di società concorrenti o non di EC), ha accettato di rendere l'esame. CO DI e LE IA, investigatori privati incaricati secondo l'accusa- da Tavaroli e IO di eseguire illecite operazioni di
"dossieraggio", si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, pur rendendo dichiarazioni spontanee. In particolare il IA ha inteso comunque confermare tutte le sue precedenti dichiarazioni, “ad eccezione di quelle aventi riguardo alla chiamata in correità del AN".
L'imputato CO AN, ufficiale dei Carabinieri e già funzionario del SISMI, chiamato in correità da IA (quando riferisce di aver appreso talune informazioni surroganti la sua attività di dossieraggio proprio dal AN, giovatosi dei suoi compiti d'istituto), ha inteso sottoporsi ad esame, durante il quale ha opposto il segreto di Stato. Evenienza che ha dato avvio alla procedura di consultazione del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 202 co. 2 c.p.p. Il Presidente del C.d.M. con comunicazione del 22.12.2009 ha confermato il segreto di Stato opposto dall'imputato.
3. Una delle peculiarità caratterizzanti il giudizio svoltosi nell'udienza preliminare davanti al g.u.p. del Tribunale di IL e quello tuttora in corso nei confronti degli imputati tratti a giudizio innanzi alla Corte di Assise di IL è senza alcun dubbio costituito dalla concomitante pendenza, già in epoca anteriore all'esercizio dell'azione penale da parte del p.m., della complessa procedura camerale, solo eufemisticamente definibile incidentale, prevista dall'art. 240 c.p.p., come novellato dalla L. 20.11.2006 n. 281 (di conversione del D.L. 22.9.2006 n. 259), ai fini
-6- della selettiva distruzione dei documenti e degli atti risultati, alla luce delle indagini preliminari, formati mediante illegale raccolta di informazioni e di dati c.d. sensibili. Procedura rimessa al giudice delle indagini preliminari del Tribunale territorialmente competente, introdotta dal legislatore proprio sulla scia del clamore e dell'allarme suscitati dalle emergenze delle indagini concernenti il “caso EC" e della diffusività ed estensione dell'accertata attività di dossieraggio abusivo in uno al dilagante fenomeno di incontrollata violazione della riservatezza. Procedura che fin dalle sue prime applicazioni ha posto la tematica del non agevole rapporto tra le esigenze di accertamento di fatti reato proprie del processo penale e le esigenze di tutela della riservatezza di persone in tutto o in parte estranee ad indagini penali. Tutela che, secondo le originarie intenzioni del legislatore, poi rimodulate dall'intervento della Corte Costituzionale, riceveva assoluta preminenza, essendo assicurata dalla immediata e definitiva distruzione del materiale raccolto. Con l'effetto, tuttavia, di cancellare in modo irreversibile e in una fase affatto anticipata del procedimento penale la stessa prova a carico dell'autore dell'illecita attività di dossieraggio, così incidendo anche sull'utile esercizio dell'azione penale per tale attività criminosa ed infine comprimendo le stesse ragioni di tutela delle persone da essa offese.
3.1. A fronte della situazione processuale di coeva pendenza della procedura di distruzione ex art. 240 c.p.p., il procedente g.u.p. del Tribunale di IL ha dato atto della formale assenza dal fascicolo processuale dell'udienza preliminare (art. 416 co. 2
c.p.p.) degli atti e del materiale contenente "le notizie che nell'imputazione vengono date per illegalmente acquisite, fatta eccezione per le pratiche che si assumono illecitamente formate dal IA con il contributo conoscitivo del AN". Pratiche, queste, il cui contenuto integrale è stato reso utilizzabile previa autorizzazione del g.i.p. della procedura incidentale e sulle quali le difese hanno articolato ampia attività interlocutoria. Per il restante compendio documentale, premesso che l'assenza dal fascicolo delle "risultanze della procedura di distruzione" non può menomare in pregiudizio degli imputati il vaglio di fondatezza o meno dell'accusa cui è deputata l'udienza preliminare, il decidente g.u.p. ha innanzitutto osservato che la procedura di distruzione dei vari fascicoli, benché presupponga una valutazione di illiceità nella formazione dei dossier, ha pur sempre effetti incidentali che non possono integrare elementi di giudizio già acquisiti per il giudice di merito delle successive fasi processuali. Di poi il g.u.p. ha rimarcato che l'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del p.m. con la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, pur in difetto dell'esaurirsi della procedura di distruzione del materiale conoscitivo abusivamente raccolto dagli imputati, non può comprimere il potere del g.u.p. obbligatoriamente tenuto (art. 424 c.p.p.) a valutare la sussistenza di "prove" a carico degli imputati unicamente sulla base del materiale inoltrato a seguito della richiesta di rinvio a giudizio. Di tal che, se tra tale materiale non sono inclusi le pratiche di cui alla procedura di distruzione ex art. 240 c.p.p. o gli esiti della stessa, non può sostenersi (come in aperta contraddizione addotto dal p.m. nelle sue conclusioni) che il g.u.p.
'senza le pratiche non può decidere". Al riguardo il g.u.p. ha, infine, aggiunto che "
comunque la carenza del materiale ancora al vaglio del g.i.p. a norma dell'art. 240 c.p.p. è utilmente compensata dal fatto che sui temi oggetto di verifica è stato acquisito
-7- abbondante materiale probatorio, costituito dal contenuto delle dichiarazioni della maggior parte degli imputati che nel corso degli interrogatori “al detto materiale hanno fatto copiosamente riferimento".
4. Come anticipato, il g.u.p. procedente il 28.5.2010 ha emesso quattro provvedimenti decisori, uno dei quali è integrato dalla sentenza di non luogo a procedere nei confronti di più imputati e in relazione ad una serie di capi di accusa.
4.1. Ragioni di chiarezza inducono ad indicare in sintesi le accuse mosse ai dodici imputati interessati dalla decisione liberatoria oggetto degli odierni ricorsi.
Gli imputati sono stati attinti dalle accuse nelle loro seguenti qualità personali:
1) CO DI, investigatore privato gestore della G.S.S. s.r.l. e (con il coimputato EL) della statunitense G.S.S. Inc.;
2) LE IA, investigatore privato gestore della OL d'NT s.r.l. e delle società inglesi W.C.S. Ltd. e S.R.A. Ltd.;
3) NG AN, responsabile del Settore Antifrode del gruppo EC e poi responsabile della funzione Security presso EC Lat. Am. (Latino-ME);
4) CO AN, dirigente SISMI operante in stretta collaborazione con IA e RO, cui è legato da risalenti rapporti di amicizia;
5) EO NO (alias C4), ispettore (artificiere) della Questura di IL;
6) VA ZZ ufficiale di p.g. della Procura della Repubblica di Firenze;
7) DR MP, intrusore informatico componente del Tiger Team guidato dal coimputato AB IO;
8) GI ZI (alias Josef), ex sottufficiale del ROS Carabinieri, collaboratore di DI;
9) GU NI, consulente del gruppo PI-EC;
10) GI ER, ex ufficiale della G.d.F. collaboratore dell'Agenzia Investigativa Minerva e del IA;
11) IO LL, investigatore privato a Roma;
12) LE TA, ufficiale di p.g. in servizio a IL.
Ad essi imputati sono stati rispettivamente contestati i reati seguenti. Tutti, escluso TA: capo 1) - art. 416, co. 1 e 2 c.p., DI, IA, AN, e NI quali organizzatori e promotori (con RO, EL, IO, TE): associazione per delinquere per la commissione di una pluralità di delitti di: a) corruzione propria (per indagini clandestine e illecite); b) utilizzazione a fini patrimoniali di segreti di ufficio (banche dati di Ministeri e servizi italiani e stranieri); c) utilizzazione dati relativi a traffico storico di utenze TIM con applicativo Radar;
d) acquisizione illecita di notizie sulla sicurezza dello Stato (in violazione dell'art. 262 c.p.); e) accessi e intrusioni illeciti in sistemi informatici (art. 615 ter c.p.) e intercettazione di flussi telematici (art. 617 quater c.p.); f) "appropriazione indebita in danno del gruppo EC-PI principale committente di IA, EL e DI in violazione degli artt. 646, 61 n. 11 c.p."; g) illecito trattamento di dati personali in violazione degli artt. 23, 26, 27 123, 167 D.Lvo
196/2003; in IL e altrove con condotta permanente dal 2000 fino al 20.9.2006.
-8- 2
IA e ER [in concorso con RO, LE, Rizzo]: capo 2) - artt. 81 cpv., 319, 321, 61 n. 2 c.p.: stabile retribuzione corruttiva di ufficiali e agenti di p.g. per lo svolgimento di indagini abusive (intrusioni informatiche, pedinamenti, acquisizioni di documenti), avvalendosi dei loro poteri istituzionali, al fine conseguire il profitto del reato di cui al capo 9) (art. 646 c.p.); in IL e altrove dal 2000 al settembre 2004.
ZZ: capo 4) artt. 81 cpv., 319 c.p.: percezione di retribuzioni da IA per comunicargli risultanze del casellario e della banca dati del Ministero della Giustizia su nominativi di persone fornitigli da IA;
in IL-Firenze dal 2001 fino al 2004.
IA e DI: capo 7) - artt. 81 cpv., 110, 319, 321 c.p.: retribuzione corruttiva degli ufficiali di p.g. IN OG, LV FF, e LE TA per lo svolgimento di indagini abusive per loro conto (in particolare pedinamenti e controlli su OL DA SO, manager della CO CO); in IL e altrove dal novembre 2000.
TA [in concorso con OG e FF]: capo 8) - artt. 81 cpv., 110, 319 c.p.: = percezione di retribuzioni da IA e DI per compiere accertamenti abusivi;
in IL e altrove dal novembre 2000. IA [in concorso con RO e LE]: capo 9) - artt. 81 cpv., 110, 646, 61 nn. 7-11, 61 n. 2 c.p.: "drenaggio" di risorse economiche dei gruppi PI e EC committenti degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione criminosa sub 1) con appropriazione indebita della complessiva somma di euro 20,9 milioni pagati su estero alla WCS Ltd. e alla RSA Ltd. come "corrispettivo di operazioni di investigazione simulatamente compiute dalle precitate società di diritto inglese"; in IL dal novembre 1997 al dicembre 2004.
IA [in concorso con RO]: capo 11) - artt. 81 cpv., 110, 322 bis, co. 2 n. 1 (in rif co. 1 n. 5) c.p.: retribuzione corruttiva di LV TE, funzionario del servizio di sicurezza informativa francese (Renseignements Generaux), per l'acquisizione di dati segreti e riservati su persone e pratiche varie anche di personale interesse del presidente pro tempore di PI-EC ON RA;
in IL dal 2001 fino al 2005.
IA e AN [in concorso con RO e LE]: capo 15) - artt. 81 cpv., 110, 326 co. 3 c.p.: dati e informazioni segreti forniti da AN, quale funzionario del SISMI, al fine di procurare ingenti profitti patrimoniali alle società investigative riconducibili a IA;
in IL dal 2001 fino al 2005. AN: capo 16) - artt. 81 cpv, 110, 319, 321 c.p.: accettata promessa e ricezione di denaro da IA, RO e LE per procacciare loro dati segreti e riservati appresi in ragione della carica di direttore del centro SISMI di Bologna e poi di responsabile dell'Area Centro Nord del SISMI;
in IL dal 2001 fino al 2005.
IA [in concorso con RO e LE]: capo 17) - artt. 81 cpv., 319, 321, 61 n. 2 c.p.: retribuzione corruttiva di AN limitatamente alle pratiche indicata sub 16); in IL dal 2000 al 2005.
-9- DI [in concorso con RO, LE, EL, IO]: capo 22) - artt. 81 cpv., 110, 646, 61 nn. 7-11, 61 n. 2 c.p.: appropriazione indebita di euro 3.088.665,00 (GSS Inc.), euro 8.638.655,00 (GSS Inc.). e di dollari USA 3.003.578
(fatturati da GSS Inc. a EC-AM s.a.) “pagati su estero come corrispettivo di operazioni di investigazione simulatamente compiute dalla GSS Inc, dissimulando la corresponsione a EL e DI di provviste per corruzione di pp.uu. italiani e esteri, e di attività di sistematico hacking ai danni di più soggetti e società concorrenti"; in IL dal 2002 al 2006;
IA, ZZ e ER [in concorso con RO, LE e altri]: capo 32) - artt. 81 cpv., 110, 326 co. 3 c.p.: rivelazione di segreti di ufficio in favore delle società investigative riconducibili a IA;
in IL e altrove dal 2000 in poi in data successiva e prossima ai singoli accertamenti.
4.2. Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p. il g.u.p. del Tribunale ambrosiano ha dichiarato il non luogo a procedere per insussistenza del fatto in ordine al delitto di appropriazione indebita contestato con il capo 9) della rubrica, ascritto a IA (in concorso con RO e LE), e con il capo 22) della rubrica, ascritto a DI (in concorso con RO, LE, EL e IO). Insussistenza basata sulla deduzione, coonestata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non commette appropriazione indebita il dirigente di una società che utilizzi le risorse finanziarie sociali per scopi che, sebbene in tutto o in parte illeciti, perseguano comunque in modo diretto o indiretto interessi della società o dei suoi vertici amministrativi e dirigenziali. Nella vicenda per cui è processo il g.u.p. ha rilevato che numerose operazioni illecite di dossieraggio o acquisizioni commissionate al IA e al DI, su indicazione di RO o di suoi collaboratori (EZ e IO) e pagate da PI e da EC, sono state eseguite per scopi collegabili, direttamente o indirettamente, all'interesse delle due società o in ogni caso dell'amministratore p.t. di entrambe, il presidente ON RA. Di conseguenza il g.u.p. ha dichiarato il non luogo a procedere anche per il reato di associazione per delinquere limitatamente al riferimento presente in imputazione al compimento di fatti di appropriazione indebita di cui al capo 1, sub f).
Il g.u.p. ha dichiarato, poi, il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato AN. Improcedibilità con la formula della non commissione del fatto per il reato associativo sub 1) e con formule diverse relative ai reati di rivelazione di segreti ex art. 326 c.p. (capo 15) e di corruzione (capo 16) correlate ai 33 casi di pratiche o dossier formati con il contributo informativo del AN: insussistenza del fatto per tre pratiche cui risulta estraneo un qualsiasi contributo dell'imputato; improcedibilità per l'esistenza di segreto di Stato per dieci pratiche non supportate da dati diversi da quelli desumibili dalle notizie secretate dal Capo del Governo;
prescrizione ovvero non commissione del fatto per venti pratiche per le quali è possibile rinvenire in atti fonti integrative di prova non coperte da segreto, che però presentano profili di equivocità valutativa non forieri di esiti dibattimentali favorevoli alla pubblica accusa. Il g.u.p. ha, infine, dichiarato improcedibili perché estinti per intervenuta prescrizione tutti gli altri reati di rivelazione di segreti di ufficio e di corruzione contestati agli imputati limitatamente alle condotte poste in essere fino al 28.11.2002.
e v a h
- 10 - In simmetria con le conclusioni valutative della sentenza il g.u.p. ha disposto il rinvio a giudizio degli attuali e di altri imputati, ad eccezione del AN ("uscito" dal processo), escludendo il riferimento del reato associativo a fatti di appropriazione indebita e per le imputazioni concernenti i reati fine con riguardo alle condotte successive al 28.11.2002. Analoghe conclusioni ha adottato il g.u.p. (in applicazione, in parte qua, dell'art. 129 c.p.p.) per la sentenza di applicazione della pena pronunciata nei confronti di più imputati.
5. Riprendendo i rilievi enunciati in tema di completezza dei dati di conoscenza storico-documentale che corredano la richiesta di rinvio a giudizio, facendo sorgere in capo al g.u.p. l'obbligo di decidere (antea, § 3.3.), il giudicante antepone all'analisi necessariamente selettiva (a campione) -tenuto conto del loro complessivo imponente numero- delle più rilevanti operazioni investigative e di ricerca "drenanti" il denaro di PI e EC alcune precisazioni metodologiche e valutative. Le operazioni o pratiche sottoposte a specifica disamina sono state selezionate in ragione dei loro coefficienti (singoli o cumulativi) di significatività dei costi delle singole serie di operazioni fatturate da IA e DI, del tempo non particolarmente remoto di tali operazioni, dell'importanza delle operazioni per le società vittime delle contestate appropriazioni indebite. Né il g.u.p. manca di osservare come la stessa formulazione delle imputazioni ex art. 646 c.p. (capi 9 e 22 della rubrica) presenti aspetti di criticità, per gli eventuali effetti di cui all'art. 417 -lett. b)- c.p.p., atteso che le accuse sono integrate dal mero richiamo alla sommatoria delle erogazioni conseguite dalle società del IA e del DI a carico di PI e EC, quasi sorta di "riepilogo contabile” di un risultato economico coincidente con l'intero volume di affari delle aziende dei due imputati, piuttosto che -in luogo di siffatto criterio "aziendalistico" dalla precisa enunciazione dei fatti costitutivi dei singoli episodi incriminati, da inserirsi altresì nei diversi rapporti contrattuali intessuti dalle società con gli imputati beneficiari delle operazioni "drenanti", tutti imperniati (oggetto) sulla prestazione di servizi di intelligence e di security consultant. Rapporti cui il g.u.p. giustappone, per l'emblematica dimostrazione dell'ampia latitudine delle funzioni di security concepite in seno alla EC, anche il rapporto contrattuale tra la EC e l'imputato GU NI (accusato del reato associativo di cui al capo 1), giornalista cui la società commette generica e non meglio definita attività di supporto aziendale per lo sviluppo delle comunicazioni istituzionali e il coordinamento delle attività del settore analisi strategiche finalizzato all'elaborazione di dati informativi su "fattori di rischio non convenzionali".
5.1. Nel quadro delle imputazioni sub 9) e sub 22) il g.u.p. esamina nel dettaglio, ripercorrendo le indicazioni testimoniali e le dichiarazioni degli imputati nonché le emergenze documentali, oltre quaranta operazioni o serie di operazioni relative a plurimi servizi e attività svolti dagli imputati contraenti privati IA e DI (con il socio EL) di seguito elencate:
1) operazione "Garden”, fatturata per euro 400.000,00 nel 2003 alla società inglese SRA di IA: attività promossa dalla direzione security di PI del
RO a seguito di allarmanti comunicazioni anonime pervenute ai vertici PI
- 11 - (presidente ON RA e a.d. Buora) concernente possibile tentativo di estorsione in riferimento ad asseriti rapporti bancari anomali intrattenuti dai vertici PI con la filiale di Montercarlo della NC del Gottardo, sottoposta ad ispezione della NC di NC (dell'operazione riferiscono gli imputati RO, IA e IO;
lo stesso ON RA la indica come l'unica operazione a lui nota sviluppata dalla direzione security di PI);
2) operazione "Oak Fund" (altrimenti detta operazione "Fondo" o operazione "New Entry"), valore euro 400.000,00, fatturata da PI alla WCS di IA e poi in parte stornata a EC, iniziata nel 2001 e protrattasi negli anni, inizialmente inserita nell'operazione di acquisizione di EC da parte di PI per mezzo della controllata TT SpA, muove dalla verifica (due diligence) di un socio della società Bell S.A. individuato nel Fondo ER (oak fund), estendendosi poi ad una serie di acquisizioni di notizie riservate, di natura bancaria, societaria e personale anche al fine di accertare eventuali "infedeltà" di esponenti PI o EC (dell'operazione riferiscono RO e IA, le cui dichiarazioni sono considerate dal g.u.p. pienamente confessorie);
3) operazioni "Filtro" e "Scanning", relative a "pratiche" attivate in sequenza temporale dalle direzioni security di PI e EC e in parte affidate a IA
(fatturazione WCS), per raccolta di dati informativi su aspiranti ad assunzioni presso le due società (c.d. assumendi) con finalità di prevenzione antiterrorismo (IA, RO e LE confessi;
testimonianze di OL SA e CE BI del settore risorse umane della Rete EC);
4) operazioni "Ghost/1" e "Ghost/2″, serie di attività investigative analoghe alle precedenti commesse da PI al IA fin dall'inizio del 1999 con lo scopo (anche a seguito dell'omicidio del prof. D'Antona) di prevenire infiltrazioni terroristiche o eversive tra gli operai degli stabilimenti PI (operazioni riferite da RO e IA, confermate in udienza preliminare dal teste RR, funzionario addetto alla sicurezza PI);
5) operazione "Paperino", attività di analisi complessiva (sorta di spionaggio industriale) dell'organizzazione mondiale della CH (profili societari, stabilimenti produttivi, ecc.), concorrente della PI, commissionata a IA (confesso) dalla security PI (come confermano RO e il funzionario Gianfranco Sola);
6) operazione "Demi Moore”, attività descritta dall'imputato IO e relativa ad accertamenti sulla società Deminor, socio di minoranza EC, nella fase in cui era in corso la fusione tra TT e EC (essendo emersi sospetti, rivelatisi infondati, sull'eventualità che la segretaria dell'avv. CE Chiappetta, general consuel di EC, disponesse di quote di Deminor);
7) operazione "Macumba", operazione di controllo commissionata a IA dalla direzione sicurezza di PI (in persona di RO) riguardante la moglie
(signora OR) del fratello del presidente ON RA;
8) operazione di
contro
-sorveglianza "Executive St. Tropez", serie di pratiche aperte, con prevalente finalità di fondo cassa per anticipi pecuniari a EN (gestore del c.d. conto del presidente) e a IZ SA (funzionario addetto alla sicurezza personale del presidente PI) concernenti molteplici attività di: organizzazione logistica dei viaggi esteri del presidente e della dirigenza PI;
facility; noleggio di e v a H
- 12 - veicoli blindati;
assunzione di domestici presso le abitazioni private del presidente;
ecc.; attività curate dal SA con il supporto della società OL d'NT di IA;
9) operazione "Certificazione Agenti", attività di verifica di affidabilità (dealer) di persone e organismi con cui la PI e la EC si accingono a stipulare contratti, eseguita da IA (fatturata da WCS e RSA) su richiesta di “clienti interni" (settori o uffici) delle due società (IA ha prodotto svariate fatture inviate direttamente agli uffici interni PI o EC non transitate per le rispettive direzioni security;
sull'attività informativa, destinata a definire anche il rischio Paese in caso di contraenti esteri, hanno riferito i funzionari ER IN e RA Cerreti);
10) operazione "Ladroni": accertamenti compiuti da IA su richiesta di RO, sollecitato dalla segretaria del presidente ON RA su richiesta del presidente della società di calcio TE (partecipata dalla PI) di porsi in contatto con il dirigente dell'TE Facchetti, per accertamenti sul conto dell'arbitro De Santis e altre persone dell'ambiente calcistico nazionale (inclusi alcuni calciatori); operazione preceduta da analogo contesto informativo (c.d. progetto Care) non contestato agli imputati perché attinto da prescrizione;
11) operazione "Relatives", riguardante accertamenti richiesti a IA da RO sulle attività di mediazione di affari svolte (anche per conto di PI NC) da LA JN fratello della moglie del presidente ON, signora AF JN;
12) operazione "Brothers", attività di controllo generale sui contatti di quasi tutti i membri della famiglia del presidente ON e di due fratelli della moglie per motivi di sicurezza e contrasto all'azione di dossieraggio promossa dalla agenzia investigativa americana KR (nell'ambito dell'aspro contenzioso tra EC LI e IL EC) nei confronti di esponenti della dirigenza EC-PI (in udienza IA, surrogato anche dalle dichiarazioni del RO e di IZ SA, ha prodotto appunti consegnatigli dal coimputato LV TE sull'interessamento dei servizi segreti francesi sul conto di LA JN quale intermediario di affari del figlio del colonnello libico FI);
13) operazione "Montecarlo", concernente i controlli di sicurezza compiuti da IA a Montecarlo (fatturati da WCS a EC), su commissione della direzione sicurezza di EC, in ordine ai rapporti intercorrenti tra la famiglia ON RA e l'armatore armeno HÉ KI, sospettato di essere coinvolto in traffici internazionali di armi (sospetti rivelatisi infondati alla luce delle informazioni raccolte dal coimputato TE, come da questi riconosciuto);
14) operazioni "Mobile Network CH" e "Mobile Network GB": acquisto (con plurime fatture WCS a EC con nulla osta al pagamento di EN) curato da IA di utenze cellulari prima svizzere e poi inglesi e loro intestazione a società di comodo nel periodo di "take over" dell'acquisizione del controllo EC da parte di PI e nel primo periodo della nuova gestione EC (operazioni sulle quali, oltre al IA, riferisce il teste SA);
15) serie di operazioni “Executive" del genere di quelle descritte sub 8) (servizi di sicurezza, di scorta e tutela del presidente ON e di tutta la sua famiglia in LI e soprattutto all'estero), attività di varia natura (che il teste EN qualifica come "scorta del vertice aziendale" EC) in cui si sono alternati come terzi
Have
- 13 - commissionari gli imputati IA, DI e EL con il supporto (per l'estero) del coimputato TE;
16) operazioni "Tuscany" e "Tuscany TEna": operazioni di due diligence fatturate da WCS a EC su società fornitrici del gruppo PI-EC e di accertamento (su richiesta del dirigente TIM Mucciarelli: operazione Tuscany TEna) su ipotizzata infedeltà di un dirigente del gruppo TIM;
17) operazione "KR” (altrimenti denominata “IL EC") serie di attività di controspionaggio particolarmente costose (tanto da determinare nel 2004 lo
"sforamento" del budget della direzione security) nel quadro del contenzioso tra
EC e IL EC facente capo a DA AN, che ha commissionato all'agenzia americana KR l'acquisizione di notizie dannose per il gruppo EC e il suo management;
le operazioni sono curate da RO e IO con il supporto dei coimputati DI e EL, coinvolgendo anche l'imputato AN quale responsabile del settore security di EC AM (ME IN), e culminano -tra l'altro in una positiva azione di intrusione informatica nel computer di un agente della KR ospite di un albergo di Copacabana;
l'operazione è ovviamente a conoscenza (anche se non nei dettagli tecnici) del presidente EC ON RA e dei vertici dell'azienda (in particolare dell'amministratore delegato RL Buora) e di essa è fatta ampia menzione nella testimonianza resa dal consulente generale di EC avv. CE Chiappetta;
18) operazioni “Radiomaria 3″, "Giaccone" e "Carioca", attività di intrusione informatica nonché di accertamenti personali su tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati (inclusi esponenti politici italiani) alle vicende di IL EC;
attività svolte dagli imputati IO e DI (l'operazione Radiomaria solo in parte concerne la questione brasiliana, riguardando anche le notizie apparse sul settimanale "Svanity Fair" non gradite alla moglie del presidente ON);
19) operazioni "Rio" e "Rio 2", attinenti entrambe ad accertamenti nei confronti del finanziere libanese Naji Nahas, attivo come mediatore per conto di EC nei rapporti con il brasiliano AN socio maggioritario di IL EC, ed al quale sono stati corrisposti nel periodo 2002/2006 26 milioni di euro (gravanti sul conto del presidente) a titolo di provvigioni (denaro versatogli anche in valuta statunitense e in contanti, con fatturazione EC AM, come riferisce RO, per agevolare i contatti dello stesso Nahas con organi istituzionali brasiliani); le verifiche sul conto del Nahas, compiute da IA in accordo con RO e IO (e fatturate con addebito sul noto conto del presidente), sono alimentati da sospetti di doppiogiochismo del mediatore libanese;
20) operazioni "CC ZZ" e "CL", svolte da DI e EL
(fatture GSS) e relative a servizi di osservazione, pedinamento e controllo vario e a tentativi di intrusione informatica (curati da IO) nei confronti rispettivamente: del giornalista SI CH, assunto nel 2004 al Corriere della Sera allora diretto da
EF Folli, assunzione osteggiata da alcuni azionista della R.C.S. tra cui in particolare ON RA, contrariato dagli articoli pubblicati dal CH sul settimanale “L'Espresso" assai critici nei confronti del gruppo EC-PI; di LB CA, membro del collegio sindacale prima di PI e poi di EC,
- 14 - ritenuta essere la fonte informativa “interna” delle notizie sul gruppo riprese negli articoli sfavorevoli del CH;
21) operazione "R.C.S." (altrimenti detta "vicenda LA"): il 5.11.2004 RI
LA da poco divenuto amministratore delegato di R.C.S. rileva una intrusione informatica attuata dal luglio 2004 nei computer suo e (rimasto a livello di tentativo) di quello del giornalista del Corriere della Sera SI CH, per mezzo della quale è stato abusivamente prelevato tutto il contenuto dell'hard disk del p.c. del LA (compresa una bozza del piano industriale di RCS per il triennio 2005/2007); l'imputato IO nell'incidente probatorio ha confessato l'intervento realizzato su incarico di RO con la copertura finanziaria di DI e deciso in una riunione della security partecipata dai funzionari NI, Bove e Bastin 22) operazione "Radiomaria-Svanity Fair" (cfr. antea sub 18), operazione coordinata da IO su impulso di RO, a sua volta sollecitato da IO AL, responsabile delle pubbliche relazioni della signora AF JN, moglie del ON, con riferimento a notizie e foto scandalistiche della signora apparse sul portale Svanity
Fair e Barbiere della Sera;
attività consistita nel verificare eventuali accessi abusivi nei computer del AL e nel sottoporre i due siti di gossip a "bombardamento di traffico" per paralizzarne la diffusività;
23) operazione "Vodka Red", relativa ad attività di penetration test sulla rete di OD curata da IO e dal suo collaboratore MP su impulso di RO, concordato con il dirigente EC Adamo Bove, a seguito dell'acquisizione abusiva da parte di OD dell'elenco dei clienti "gold" di EC (ad elevato volume di traffico) resi destinatari di offerte della rete telefonica concorrente;
24) operazione "Marathon", consistita nella formazione affidata da RO a
IA di una scheda informativa (dossier) sul conto dell'on. DO ER, sottosegretario al Ministero delle Riforme, per facilitare contatti con TO BO comunque con la Lega, il cui quotidiano "La Padania" pubblica notizie molto critiche nei confronti di EC;
iniziativa che RO riferisce di aver preso in base all'indicazione del consulente EC ER LL di essere il ER uno
"snodo importante" nei rapporti tra OR LI e la Lega, e che IA afferma di aver realizzato, acquisendo dati personali in forma illecita e lecita, altresì segnalando di aver compiuto analoga raccolta di dati sull'on. EN SA dell'U.D.C.; 25) operazione "Fiordaliso", riguardante pratica aperta, a dire di IA, per soli fini amministrativi, consistenti nel remunerare ER LL (fatturando il controvalore a EC), legata da regolare contratto di collaborazione 1.7.2002 con
EC per attività di studio e analisi dell'attività legislativa e parlamentare (IO la descrive come “lobbista ben inserita nel mondo politico romano”); 26) operazione “C.I.R-De TT: nel quadro della più estesa operazione "Pira" DI, nel rammentare la decisione assunta con RO e IO di cancellare le tracce dei dati sensibili contenute nei numerosi report prodotti su persone e settori nel corso degli anni e nei computer personali recanti le corrispondenti annotazioni telematiche, ha ricordato come siano stati svolti "accertamenti" (raccolta di dati sensibili) anche nei confronti di RL De EN e della sua finanziaria CIR oltre che nei confronti di un gran numero di esponenti politici e del mondo della finanza e dell'economia (tra gli altri Gnutti, Bisignani, Della Valle, Tremonti);
- 15 - 27) operazione "Pira", consistente nella distruzione di tutto il materiale cartaceo relativo ai report derivanti dalle molteplici operazioni investigative svolte da
DI e IA per EC e PI, decisa dopo a perquisizione eseguita nei confronti di RO e l'emergere dell'interesse dell'A.G. sulle operazioni di security delle due aziende;
distruzione eseguita con l'incendio del materiale documentario in una cava di Lonate Pozzolo indicata dall'imputato ispettore NO, avvenuto sotto la vigilanza del funzionario PI ER IN, all'il'uopo incaricata dall'imputato EZ, direttore della security PI succeduto nella carica al RO transitato formalmente in EC;
28) operazioni "Philipine Island", "Bis″e "Domestici", integrate da accertamenti, svolti tutti dal IA su richiesta del SA e della direzione security di EC, sul personale di servizio da assumere presso le abitazioni private della famiglia del presidente ON RA;
29) operazione "Antitrust" eseguita, dopo una pesante multa inflitta a EC dall'ufficio del Garante per la Concorrenza e il Mercato, da DI -su richiesta di IO (e anche con il personale intervento del team di costui)- per acquisire dati informativi sul gruppo dirigenziale dell'Autority a causa di sospetti di collusioni dello stesso con la concorrente Fastweb con incursioni telematiche di IO
30) operazione "Rete": istituzione curata da DI, su incarico conferito dall'imputato AN, di una rete di "sensori regionali" all'interno delle forze di polizia per acquisire ogni utile notizia riguardante l'attività del gruppo PI-EC (in pratica sono individuati "informatori" in seno alle forze di polizia periodicamente retribuiti da DI);
31) accertamenti su numerosi "personaggi" (scandita dalla acquisizione, come precisa il g.u.p., di una “sterminata mole di dati") della politica, dell'industria e della finanza in previsione di attività da costoro svolta o da svolgere di possibile interesse di EC ovvero in vista di incontri o contatti con gli stessi della dirigenza EC;
accertamenti promossi sulla base di un programma del consulente GU NI, realizzato con incarichi attribuiti agli investigatori IA e DI, avente per oggetto la creazione di una rete di sicurezza, informazione e pressione per la difesa degli interessi del gruppo EC, funzionale ad una strategia di immagine del gruppo volta a rimarcarne la "vocazione etica".
5.2. Nel prosieguo della trattazione descrittiva delle risultanze processuali il decidente g.u.p. ha riepilogato, per un verso, la produzione documentale della difesa dell'imputato IA, formata in particolare da tutte le fatture emesse dalle società di IA nel periodo 2000-2004 all'ordine di PI e EC per un globale volume di affari di circa diciannove milioni di euro, spesso indirizzate anche ad uffici "interni" (committenti reali) delle due società, recanti tutte esauriente causale (attività svolta), ivi comprese le fatture oggetto di "rifatturazione" selettiva tra PI e EC a richiesta delle stesse società. Per altro verso il g.u.p. ha riassunto le dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di udienza ed in particolare quelle (rese in forma assistita) del presidente delle due compagini, CO ON RA, di cui ha segnalato gli scarsi coefficienti di attendibilità in un quadro di poco plausibile negatoria delle effettive attività espletate dai reparti security delle società presiedute, smentita da altre indicazioni testimoniali e dal copioso materiale documentario versato
- 16- in atti. Indicazioni testimoniali provenienti da: RA RR, assunta alla PI nel 1999 ed assegnata al settore security diretto da RO, transitata nel 2003 nell'organico EC: il conferimento degli incarichi riguardanti la sicurezza e servizi affini o collaterali ai "fornitori di servizi di sicurezza" (tra cui IA, DI, EL) non è mai stato prerogativa del solo RO, essendo sovente frutto di richieste o iniziative di altri settori aziendali;
LI Di GI, segretaria in PI dal 1981 al 2009, assegnata all'ufficio di RO per un periodo di tempo: registra e trasmette in amministrazione per il pagamento le fatture dei "fornitori dei servizi vigilanza", invia agli uffici "interni” i rapporti di loro interesse dell'espletata attività di security;
OL SA, direttore del personale dal 2000 al 2004 di Wireline, la rete fissa di EC: riferisce sull'operazione "Scanning" (informazioni sul personale da assumere o in servizio); IZ SA, dipendente PI dal 1998, gestisce la sicurezza personale (viaggi e altro) del presidente ON e del top management aziendale, avvalendosi dei servizi della società OL d'NT del IA anche per operazioni (richieste sempre dalla segreteria del presidente) di bonifica ambientale, controllo pacchi in arrivo e facility, giovandosi dei fondi cassa anticipatigli da IA, che emette fatture allegando per ognuna una dettagliata scheda riassuntiva dell'attività svolta;
CE BI, addetto dal 1997 al 2005 al settore crisis management di EC, segue le dinamiche dei capitoli di spesa (budget) di più strutture interne dell'azienda: esistenza di un centro di costo denominato "executive", relativo al top management aziendale, riferibile sul piano amministrativo a RL EN;
struttura security guidata da RO dipendente in via diretta dall'a.d. Buora e dal presidente ON, con i quali RO è in stretto contatto;
BE OR, ex carabiniere, assunto in PI nel 2001, ove si occupa della vigilanza aziendale, prendendo il posto di SA, formalmente transitato in EC.
5.3. Esaurita la prima parte della motivazione dedicata alla disamina delle emergenze probatorie, il g.u.p. passa alle valutazioni di merito sulla fondatezza delle accuse di appropriazione indebita mosse agli imputati. Non senza premettere in primo luogo come fin dall'inizio delle indagini lo stesso giudice cautelare abbia sollevato perplessità sulla configurazione della fattispecie di cui all'art. 646 c.p., avuto riguardo al dato per cui le illecite operazioni informative-investigative accertate non sembrano essere frutto della personale iniziativa dei singoli imputati in deliberato pregiudizio del gruppo aziendale, nonché -in secondo luogo- come a fronte del rilevante contributo di conoscenza offerto da quasi tutti gli imputati, in un contesto di peculiare convergenza rappresentativa sorretta (per gli effetti di cui all'art. 192 co. 3 c.p.p.) da plurimi riscontri di natura logica, documentale e testimoniale, singolarmente lacunoso si profili -come anticipato- l'apporto del massimo vertice di PI e di EC impersonato dal presidente ON RA, le cui elusive dichiarazioni finiscono per essere contraddette perfino da atti di provenienza aziendale, ivi inclusa la "memoria" datata 8.6.2006 prodotta, ad oltre un anno di distanza dalle perquisizioni eseguite a carico di RO (anche nel suo ufficio aziendale) e IA, dall'avv. CE Chiappetta, "general consuel" di EC.
Il g.u.p. sviluppa, quindi, una lunga e metodica analisi valutativa delle emergenze, all'esito della quale precisa le ragioni della ritenuta insussistenza dei fatti
-17- di appropriazione indebita aggravata integranti singoli episodi criminosi ovvero qualificanti la contestata associazione per delinquere. Ragioni che il g.u.p. inscrive nel solco di un noto precedente giurisprudenziale di legittimità, alle cui statuizioni di principio sovente si richiama (Cass. Sez. 5,
21.1.1998 n. 1245, Cusani, rv. 210031: “...deve escludersi che possa essere qualificata come distrattiva e tantomeno come appropriativa un'erogazione di danaro che, pur compiuta in violazione delle norme organizzative della società, risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente all'oggetto sociale...").
In sintesi, osserva il g.u.p., l'accusa di appropriazione indebita prefigurata dalla pubblica accusa potrebbe avere fondamento solo in presenza di tre complementari condizioni: 1) l'ignoranza in sede aziendale dell'articolato sistema investigazione e acquisizione di dati spesso illegali e di intrusioni e intercettazioni informatiche realizzato dal IA e dagli altri investigatori privati in accordo con i funzionari di security infedeli delle due società; 2) l'intera superfluità di tali azioni investigative e informative per i fini dell'attività e dell'oggetto sociale delle società PI e EC;
3) la rescissione del rapporto organico tra le società e i loro organi apicali delle direzioni security, che solo in apparenza avrebbero agito -come sostiene l'accusa- in nome e nell'interesse delle società, in realtà "drenandone", per esclusivi scopi di personale arricchimento, le risorse finanziarie. Le risultanze delle indagini permettono di argomentare con tranquillità che di nessuna di tali tre condizioni è stata raggiunta la prova, emergendo piuttosto la prova contraria della loro insussistenza.
5.4. In vero nelle due aziende "tutti" sanno del supporto offerto dalle attività di intelligence delle agenzie private ("fornitori" ufficiali nel ramo sicurezza) e "tutti" ne chiedono i servizi ausiliari.
I servizi fatturati dal IA e dai coimputati "privati" sono stati oggettivamente erogati in funzione di interessi aziendali. Le fatture non possono ritenersi, quindi, attinenti a prestazioni oggettivamente inesistenti, ma possono al più (in quanto, in ipotesi, rappresentative di attività svolte da strutture aziendali diverse da quelle emittenti formali, cioè dalla OL d'NT per la WCA e la WCS inglesi e dalla GSS s.r.l. per la GSS Inc. americana)- ritenersi soggettivamente inesistenti. Ma tale ultima circostanza, evocata nelle imputazioni enunciate ai capi 9 e 22 della rubrica, può rilevare ai fini di eventuali reati fiscali (art. 4 e 8 D.Lvo 74/2000), non già per dedurre il perfezionarsi del reato di appropriazione indebita. Situazione di cui PI e
EC non possono dolersi a fronte di fatture che riguardano operazioni realmente effettuate, salve le irregolarità fiscali alle quali esse stesse possono aver dato causa, dopo aver sempre onorato il pagamento delle prestazioni con i propri centri di spesa (centri canonici o contabili come il citato conto del presidente o executive). Né alcuna rescissione del rapporto organico è, infine, ravvisabile tra i dipendenti societari imputati e le due società. Se RO e i correi hanno perseguito, affidando o adoperandosi per far affidare incarichi alle strutture di IA e DI (e di molti altri operatori investigativi rimasti estranei al procedimento), interessi esclusivamente personali, del che le emergenze di causa non offrono prova, il p.m. non avrebbe dovuto contestare -per evidenti ragioni di coerenza logica- alle stesse EC e PI gli illeciti di cui agli artt. 21 e 25 D.Lvo 8.6.2001 n. 231, il cui art. 5 espressamente prevede che l'ente (persona giuridica) è responsabile per i reati
- 18- commessi "nel suo interesse o a suo vantaggio" dai propri dipendenti che ne dirigano le unità organizzative (quali quelle di security).
6. A questo punto il g.u.p. milanese affronta le problematiche connesse alla posizione dell'imputato CO AN ex dirigente del SISMI, al quale sono stati contestati i reati di: a) partecipazione con ruolo organizzativo all'associazione per delinquere di cui al capo 1) della rubrica;
b) concorso in rivelazione di segreti di ufficio per fini di profitto patrimoniale ex art. 326 co. 3 c.p. (capo 15); c) corruzione propria passiva, avendo ricevuto retribuzioni da IA, RO e LE per fornire loro dati segreti e riservati appresi in ragione della sua qualità di funzionario SISMI (capo 16).
6.1. Le imputazioni elevate nei confronti del AN scaturiscono da una sofferta chiamata in reità e correità dell'imputato IA che rivela (27.10.2006) di essersi avvalso per circa trenta o quaranta "pratiche" investigative dell'ausilio informativo di AN, suo amico da lunga data e amico dello stesso RO (per il risalente comune servizio prestato nello stesso reparto dei Carabinieri), al quale si sarebbe rivolto negli anni 2001-2004 per avere notizie riguardanti soprattutto le "certificazioni di agenti all'estero". All'intervento di supporto del AN farebbe riferimento l'annotazione "nostri mezzi" riscontrata su alcune pratiche trattate dall'agenzia investigativa del IA. Dicitura con cui il IA annotava che a determinati accertamenti avrebbe provveduto lui personalmente.
Ad avviso del g.u.p. le indagini preliminari hanno permesso di individuare almeno trentatre pratiche curate dal IA con verosimile apporto di AN. Pratiche da ripartirsi tra: 1) quelle che IA ricorda essere state senz'altro condotte con il contributo conoscitivo di AN;
2) quelle su cui ha incertezze sull'effettiva cooperazione del coimputato;
3) quelle per cui egli esclude ogni diretto o indiretto intervento di AN. Nel corso delle stesse indagini preliminari, contrassegnate da ampia attività difensiva dell'imputato AN ex artt. 391 bis ss. c.p.p., sono state raccolte le sommarie informazioni di numerose persone (segretarie della agenzia OL d'NT di IA, funzionari SISMI in servizio o non, dirigenti e impiegati di PI e di EC). Testimonianze che, depurate da riferimenti a illazioni e a "voci correnti" negli ambienti dei servizi di security, accreditano l'oggettiva esistenza di rapporti di frequentazione e di amicizia da lungo tempo tra il AN, il IA e il RO. Amicizia che nessuno dei tre imputati ha disconosciuto, ad essa -anzi- riconducendo la frequenza dei contatti telefonici tra loro accertata in fase di indagini. E' lo stesso AN che, negli interrogatori sostenuti prima dell'udienza preliminare, nel descrivere i suoi personali rapporti di amicizia e frequentazione con RO e IA precisa come tali rapporti abbiano presentato anche profili istituzionali connessi al suo ruolo in seno al SISMI, dal momento che sia RO che IA hanno in passato collaborato in più occasioni con il servizio di sicurezza militare nazionale. Situazione, per altro, non inconsueta per un servizio di sicurezza che può avere talora necessità di coperture logistiche e comunque ricerca notizie di possibile interesse per la sicurezza nazionale. Nell'affermare di non aver mai fornito a IA e a RO informazioni apprese in ambito SISMI classificate come segrete, AN ha evidenziato come i suoi rapporti "istituzionali" con i due coimputati dovessero considerarsi afferenti a temi coperti dal segreto di Stato.
- 19 - 6.2. Rinnovando prospettazioni difensive afferenti al vincolo del segreto di Stato già avanzate durante le indagini preliminari, rimaste senza seguito processuale per gli effetti di cui all'art. 202 c.p.p. (anche novellato con L.
3.8.2007 n. 124), nel corso dell'udienza preliminare l'imputato CO AN prima con dichiarazione resa all'udienza del 2.10.2009 e poi nell'interrogatorio reso nella successiva udienza del 13.11.2009 ha formalmente opposto il segreto di Stato con riferimento: ai suoi rapporti con IA, con RO, con il col. dei Carabinieri EF D'MB (ex direttore del centro SISMI di IL guidato dal AN, escusso nel corso delle indagini, riferisce di aver appreso da "voci" diffuse tra i responsabili dei servizi di sicurezza di diverse aziende e in particolare da quello di Unicredit, poi deceduto, che il trio AN, RO e IA era definito da taluno come la "banda Bassotti" teso a lucrare sulla circolazione di notizie di security) e con altre persone coinvolte dal procedimento. Ha sostenuto il AN che per potersi utilmente difendere avrebbe dovuto violare il segreto di Stato impostogli dall'art. 41 della citata legge n. 124/2007 (recante norme sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), così rendendosi responsabile del grave reato di rivelazione di segreti di Stato punito dall'art. 261 c.p. Ha precisato che per fini difensivi egli avrebbe dovuto rendere noti: le dinamiche operative proprie del SISMI (interna corporis); le ragioni istituzionali dei suoi contatti con IA e RO e le disposizioni in merito a tali contatti impartitegli dal direttore del SISMI;
i nomi e la rete degli informatori del
SISMI e i criteri di gestione degli stessi;
il processo di acquisizione di dati informativi seguito dal SISMI;
le ragioni (interne al servizio) dimostrative della inattendibilità testimoniale del col. D'MB; alcune operazioni di intelligence svolte dal SISMI e aspetti operativi dei servizi di controspionaggio italiani con riferimento a servizi e operazioni estere.
L'opposizione è stata formalizzata in tutta evidenza, conviene subito chiarire, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 2009 (depositata il 31.3.2009), intervenuta a regolare -parzialmente accogliendolo il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio nei confronti dell'A.G. di IL in relazione ad un procedimento penale coinvolgente i vertici del SISMI tra cui lo stesso AN (procedimento per il sequestro di persona di Nas
Osama Mustafà, alias Abu AR).
Avuto riguardo alle statuizioni della Corte Costituzionale, ivi comprese quelle concernenti l'estensione interpretativa dei divieti di rivelazione di segreti di Stato anche agli indagati e agli imputati, il g.u.p. del Tribunale di IL, ritenuta la necessità ai fini del decidere della conoscenza dei fatti e dei rapporti che il AN ha addotto di non poter rivelare perché attinenti a segreti di Stato, con ordinanza del 13.11.2009 ha dato luogo alla procedura di interpello del Presidente del Consiglio, cui ha chiesto conferma dell'esistenza del segreto di Stato su fatti e rapporti personali indicati dall'imputato come segreti (art. 41 co. 2 L. 124/2007). Con nota del 22.12.2009 il Presidente del Consiglio on. Silvio Berlusconi ha confermato il segreto di Stato opposto da AN, osservando che le dichiarazioni sulle quali potrebbe rendere dichiarazioni l'imputato ricadono nell'ambito della casistica regolata dal decreto P.C.M. 8.4.2008 (art. 39 co. 5 L. 124/2007) delle notizie oggetto di segreto di Stato, poiché attengono alle relazioni con organismi informativi di altri Stati, alle direttive e
- 20 - agli ordini interni, ai compiti, alle attribuzioni e alle attività istituzionali dei servizi di informazione nonché ai loro assetti organizzativi e alle loro modalità e tecniche operative. Sicché, continua la nota del Presidente del Consiglio, "il disvelamento di informazioni di siffatta natura potrebbe minare la credibilità degli organismi informativi nei rapporti con le strutture collegate e pregiudicarne la capacità ed efficienza operativa con grave nocumento per gli interessi dello Stato".
6.3. Preso atto della situazione determinatasi a seguito della conferma del segreto di Stato opposto dal AN, il g.u.p. è passato all'analisi della "essenzialità" definitoria o meno della regiudicanda concernente l'imputato alla luce dei dati processuali disponibili. In tale analisi il g.u.p. si è soffermato sui principi interpretativi della disciplina enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2009 in coerente sviluppo dei canoni già fissati da un'altra storica decisione della stessa Corte in materia di segreto di Stato, la sentenza n. 86 del 1977. Principi che ha ripercorso attraverso una parafrasi comparativa della decisione costituzionale correlata alle emergenze delle indagini preliminari. Nel trarre le conclusioni della propria analisi il g.u.p. affronta le due interdipendenti tematiche costituite dalla operatività della speciale "inibizione" processuale ("sbarramento del potere giurisdizionale", come lo qualifica la sentenza costituzionale n. 106/2009) nel quadro della definizione del procedimento dell'udienza preliminare (art. 425 c.p.p.) e dalla collocazione sistematica della atipica condizione di non procedibilità o non proseguibilità statuita dall'art. 202 c.p.p. in rapporto al regime delle cause proscioglitive fissato dall'art. 129 c.p.p. L'approdo e il punto di partenza del successivo ragionamento valutativo del g.u.p. è rappresentato dal rilievo che la conferma della segretezza delle notizie evocate dal AN non determina la generica o generalizzata inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni dei soggetti processuali indicati dal AN che con lui abbiano intessuto rapporti, ma solo quelle notizie o parti di dichiarazioni che realmente attengano ai rapporti tutelati dal segreto di Stato confermato dall'autorità governativa.
L'accusa formalizzata nei confronti di AN ai capi 15) (art. 326 c.p.) e 16)
(art. 319 c.p.) della rubrica è stata articolata sulla base delle indicazioni fornite dal IA sulla genesi delle "pratiche" formate con il contributo di dati informativi illegalmente acquisiti anche attraverso, tra gli altri, il AN. Ciò impone, per il g.u.p., nell'esame delle trentatre pratiche illecite attribuite al concorso informativo illegale del AN, di scindere -nei termini su indicati- le pratiche integrate da notizie che siano fondatamente riferibili al contributo di AN
e riconducibili ad ambiti di segreto di Stato da quelle per le quali lo stesso IA palesa dubbi sulla provenienza delle notizie dal AN o da altre persone ovvero che neppure possano considerarsi avvinte da connotazioni di riservatezza per i fini di cui all'art. 326 c.p.
E' evidente che in questo secondo caso non si è neppure in presenza di una "notizia" astrattamente riconducibile a relazioni o rapporti protetti da segretezza nell'interesse dello Stato. E non avendo le indagini preliminari colmato i dubbi espressi al riguardo dal IA (il primo “segmento" della potenziale notizia segreta) né apparendo gli stessi, dopo anni di accertamenti, utilmente colmabili attraverso il dibattimento, in tali casi l'immediata declaratoria di improcedibilità per motivi di
- 21 - merito ex art. 129 co. 2 c.p.p. non può che prevalere sulla speciale causa di non proseguibilità dell'azione penale per motivi processuali prevista dall'art. 202 co. 3 c.p.p. Con l'effetto che per tali contestati episodi il AN va prosciolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, quando non vi sia neppure alcuna prova di una qualche notizia realmente acquisita con modalità illegali. E' il caso delle notizie che le verifiche condotte dal p.m. presso il SISMI hanno consentito di escludere siano mai entrate a far parte, pur se venute a conoscenza di AN per effetto del suo ruolo istituzionale, del patrimonio conoscitivo del servizio di informazione militare (notizie già note perché pubblicate dalla stampa o accessibili in via informatica tramite internet;
notizie prive di reali contenuti di riservatezza;
notizie in tutta evidenza non rispondenti al vero sì da non poter essere rilevanti per gli effetti di cui all'art. 326 c.p.).
Negli altri casi in cui le notizie utilizzate da IA, che era e rimane -stante la carenza di altri dati indiziari- l'unica fonte accusatoria nei confronti del AN, per altro sostanzialmente "ritrattata" nel corso dell'incidente probatorio (in cui l'imputato ha confermato le anteriori dichiarazioni ad eccezione di quelle riguardanti il AN), possano ricondursi a dati o informazioni provenienti (anche) da AN e sottoposte al vincolo del confermato segreto di Stato, cioè ricollegabili a notizie la cui conoscenza si profili indispensabile per la decisione sull'esistenza e commissione del singolo fatto reato, non altra alternativa è possibile se non la declaratoria di improseguibilità o di non procedibilità ai sensi dell'art. 202 co. 3 c.p.p. Impregiudicata in tali casi, se risalenti ad epoca anteriore al 28.11.2002, la prevalente causa (sostanziale) di estinzione del reato (singolo episodio criminoso) per intervenuta prescrizione.
6.4. In conformità all'illustrata analisi il g.u.p. ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato CO AN in ordine alle trentatre
"pratiche" od operazioni contestategli e -limitatamente ai soli episodi corruttivi di cui al capo 16) della rubrica- nei confronti del concorrente "corruttore" IA (essendo per costui, invece, indifferente che i dati divulgati illecitamente ex art. 326 c.p. siano stati forniti da AN o da altri): a) perché il fatto non sussiste per tre episodi;
b) per non aver commesso il fatto per sedici episodi;
c) per estinzione prescrizionale del reato per quattro episodi;
d) per l'esistenza del segreto di Stato per dieci episodi ex art. 202 co. 3 c.p.p.
A. Il g.u.p. ha dichiarato l'insussistenza del fatto in relazione a tre contestate pratiche o operazioni, quali definite ed enumerate dall'accusa:
- (n. 6) operazione security-pratica Z0075704. IA riferisce di aver 1. appreso da AN che l'esponente di una società di suo interesse informativo è un ex ufficiale delle forze armate turche, che ha prestato servizio per dodici anni nel servizio segreto militare ad Istanbul ed ha lavorato per due anni quale addetto militare NATO, occupandosi delle organizzazioni curde. La notizia non riveste alcun carattere di segretezza e la sua divulgazione non può considerarsi indebita, trattandosi di dati di sicura conoscenza e di ampia diffusione in Turchia.
-2. (n. 9) operazione iraniani Yadz-pratica Z0044702. L'informazione veicolata da IA, per come riferitagli da AN, riguarda un politico iraniano partecipante alla rivoluzione komeinista degli anni '80, poi aderente alla controrivoluzione progettata dai partiti iraniani di estrema sinistra, considerato avvicinabile e disponibile
-22- per operazioni finanziarie straordinarie. Il dato, sebbene attinto da prescrizione, non in possesso del SISMI (come da risposte del servizio alle richieste del p.m.), non riveste alcun carattere di segretezza, essendo comunemente conosciuto quanto meno in Iran.
3. (n. 26) operazione Cestino 6-pratica Z0068603, foglio n. 19005. La notizia riguarda l'interesse della criminalità organizzata per la creazione di un parco marino nei pressi di Roma con obiettivi di riciclaggio di denaro “sporco". Il SISMI ha comunicato che la vicenda risulta da diversi atti del servizio, di cui si sarebbe occupato in modo indiretto lo stesso AN. La notizia è, tuttavia priva di ogni carattere di riservatezza, essendo ampiamente nota in rete (internet), conosciuta e conoscibile da tutti fin dal 2003.
B. Il g.u.p. ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di AN per non aver commesso il fatto in riferimento a sedici pratiche per le quali IA non è in grado di precisare la fonte della notizia (o perché non ricorda chi gliela abbia fornita o perché non è certo che si sia trattato di AN). Pratiche che per sola completezza si enumerano:
1. (n. 1) operazione "certification by agens" 2001-pratica Z0039901;
2.
- (n. 3) operazione Cipro 2-pratica Z0041101; 3. (n. 7) operazione Elba-pratica Z0074304;
-
(n. 12) operazione Cestino 5-pratica Z0056803, foglio n. 15573; 4.
-
- (n. 13) operazione Cestino 5-pratica Z0056803, foglio n. 15587; 5.
-
6. (n. 17) operazione Cestino 5-pratica Z0056803, foglio n. 15615;
-(n. 18) operazione Cestino 6-pratica Z0068803, foglio n. 18921; 7.
(n. 21) operazione Cestino 6-pratica Z0068803, foglio n. 18929; 8.
9. - (n. 22) operazione Cestino 6-pratica Z0068803, foglio n. 18933;
10. - (n. 23) operazione Cestino 6-pratica Z0068803, foglio n. 18936;
11. - (n. 25) operazione Cestino 6-pratica Z0068803, foglio n. 18984;
12. (n. 28) operazione Mosca-pratica Z0062603, foglio n. 17311;-
13. - (n. 29) operazione Pinolo-pratica Z0055802, foglio n. 15117;
-14. (n. 30) operazione Cestino 4-pratica Z0044902, foglio n. 11858;
-15. (n. 32) operazione Macumba-pratica Z0044102, foglio n. 11525;
16. - (n. 33) operazione Palomba-pratica Z0038101, foglio n. 9635.
C. Il g.u.p. ha dichiarato estinti per prescrizione gli episodi criminosi connessi alle seguenti quattro pratiche relative a informazioni fornite da AN:
1. - (n. 2) operazione Vietnam-pratica Z0041001;
2. - (n. 8) operazione Stip-pratica Z0045002;
3. - (n. 10) operazione iraniani Pars-pratica Z0044802;
4.- (n. 31) operazione Tunisia-pratica Z0042101.
D. Il g.u.p., infine, ha dichiarato l'improcedibilità per l'esistenza del segreto di Stato ai sensi dell'art. 202 co. 3 c.p.p. in ordine alle dieci seguenti pratiche: 1.- (n. 4) operazione Boris-pratica Z0061503. Informazioni su un ex ufficiale dei servizi di informazione e sicurezza russi, diventato obiettivo sensibile dei servizi di sicurezza occidentali per contatti dello stesso con l'Europa e per presunto riciclaggio di denaro nell'interesse della criminalità organizzata russa. ловое
- 23 - 2. (n. 5) operazione Amman-pratica Z0061603. Informazioni su una società individuata come presunto vettore per copertura di traffici illeciti verso l'Iraq.
3. - (n. 11) operazione Izmir-pratica Z0071904. Notizie su esponente di organizzazioni curde, titolare di una società nota ai servizi di sicurezza occidentali, incarcerato in Turchia pur in assenza di elementi probatori.
4. (n. 14) operazione Cestino 5-pratica Z0056803, foglio n. 15597. Notizie su imprenditore libico, monitorato dai servizi U.S.A., interessato alla ricerca nucleare non convenzionale attraverso siti nell'area di Al Tajura.
5. (n. 15) operazione Cestino 5-pratica Z0056803, foglio n. 15607. Informazioni su una cellula terroristica, forse finanziata da Al Qaeda, presente in Arabia Saudita.
6. (n. 16) operazione Cestino 5-pratica Z0056803, foglio n. 15609. Dati su
-
soggetto ritenuto coinvolto in traffici di armi con la Libia e Paesi africani.
7. - (n. 19) operazione Cestino 6-pratica Z0068603, foglio n. 18923. Dati su un emissario o corrispondente di imprenditori iracheni considerati molto vicini ad organismi di sicurezza occidentali.
8. (n. 20) operazione Cestino 6-pratica Z0068603, foglio n. 18926. Informazioni su soggetto noto ai servizi occidentali come sospetto fiancheggiatore di Al Qaeda.
-9. (n. 24) operazione Cestino 6-pratica Z0068603, foglio n. 18976. Descrizione di rapporti intercorrenti tra ex appartenenti ad organizzazioni di sicurezza russe noti ai servizi informativi occidentali.
10. - (n. 27) operazione Cestino 6-pratica Z0068603, foglio n. 1905. Dati su una società irachena controllata da una famiglia di origini sciite.
6.5. Da ultimo la sentenza ex art. 425 c.p.p. ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del AN per il reato associativo di cui al capo 1) della rubrica, con riguardo all'accusa di stabile collaborazione con IA e RO per "organizzare la raccolta sistematica di informazioni riservate in grado di assicurare fiducia nel gruppo PI-EC e quindi stabilità al consorzio delittuoso", imperniato sulla locupletazione dei cospicui fondi aziendali stanziati per la security dal gruppo. L'accusa, ad avviso del g.u.p., non ha trovato nei quattro anni di indagini alcun dato probatorio. Non possono, infatti, valorizzarsi a tal fine le generiche indicazioni testimoniali su mere "voci", alcune delle quali -per altro- inutilizzabili (quali le dichiarazioni de relato del col. D'MB raccolte da persona ormai deceduta), sugli stretti legami intercorrenti tra i tre imputati. Né la sola esistenza di tali legami (ricondotti dai tre prevenuti a risalenti rapporti di amicizia), accreditata dall'elevato numero dei contatti telefonici accertati tra di essi, è elemento che possa di per sé ricondursi, in assenza di altri utili dati conoscitivi o di riscontro, ad una partecipazione associativa criminosa del AN. Le indagini hanno evidenziato soltanto: i frequenti contatti di AN con RO e IA, riportati (come detto) a relazioni amicali non smentite da indicazioni testimoniali o documentali di segno diverso;
l'esistenza di effettivi contatti per motivi istituzionali tra IA e il SISMI e tra RO e il SISMI e il SISDE;
i contatti tra IA e AN connessi all'attività investigativa professionale svolta dal primo, limitabile a non più di una decina di pratiche non ulteriormente decifrabili per l'esistenza del segreto di Stato nell'ambito di un consistente numero di quasi cinquemila pratiche illegali ascritte a IA e RO.
Hael.
- 24 - B I ricorsi per cassazione
Avverso la illustrata e imponente, per mole quantitativa e analiticità delle tematiche di fatto e di diritto affrontate, decisione di non luogo a procedere del g.u.p. del Tribunale di IL hanno proposto ricorsi per cassazione il Procuratore della Repubblica di IL, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di IL, la parte civile EC S.pA., la parte civile PI S.pA., la parte civile EC ME IN S.A., l'imputato LE TA.
1. Ricorso del Procuratore della Repubblica di IL.
L'impugnazione del rappresentante del pubblico ministero in primo grado è riferita alle posizioni di tutti gli imputati generalizzati in epigrafe con esclusione del solo LE TA, a sua volta ricorrente.
1.1. Il corposo atto impugnatorio (140 pagine) è articolato in tre parti in funzione delle specifiche posizioni processuali prese in considerazione dalla declaratoria di non luogo a procedere censurate.
La prima parte attiene all'impugnazione relativa alla accusa di associazione per delinquere ascritta agli imputati (tranne che al TA) con il capo 1) della rubrica ed è rivolta contro tutti detti imputati, tranne che contro il AN, limitatamente al riferimento, dichiarato insussistente dal g.u.p., alla commissione, tra gli obiettivi del sodalizio criminoso, di fatti di appropriazione indebita aggravata in pregiudizio del gruppo PI-EC.
La seconda parte del ricorso investe l'impugnazione della sentenza nei confronti degli imputati LE IA e CO DI in ordine ai reati di appropriazione indebita aggravata continuata in danno di PI e di EC loro rispettivamente ascritti (in concorso con altri imputati) ai capi 9) e 22) della rubrica, reati dichiarati insussistenti dal g.u.p., limitatamente ai singoli episodi non attinti da causa estintiva prescrizionale alla data del 13.1.2003. La terza parte dell'impugnazione attiene agli imputati LE IA e CO AN secondo la suddivisione che segue.
Quanto al IA il ricorso investe: a) l'imputazione di concorso in rivelazione di segreti di ufficio aggravata di cui al capo 15) della rubrica, per cui la sentenza ha dichiarato l'insussistenza del fatto reato limitatamente alle due pratiche denominate operazione Cestino 6-pratica Z0068603, foglio n. 1905, e operazione security-pratica Z0075704; b) l'imputazione di concorso in corruzione attiva continuata di CO
AN di cui al capo 17) della rubrica, limitatamente a nove pratiche o segmenti criminosi per cui il g.u.p. ha dichiarato il non luogo a procedere per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, pratiche od operazioni così individuate: security-pratica Z0075704; Elba-pratica Z0074304; Cestino 5-pratica Z0056803, foglio n. 15573; Cestino 5-pratica Z0056803, foglio n. 15615; Cestino 6-pratica Z0068803, foglio n. 18921; Cestino 6-pratica Z0068803, foglio n. 18933; Cestino 6-pratica
-25- Z0068603, foglio n. 19005; Pinolo-pratica Z0055802, foglio n. 15117; Cestino 4-pratica
Z0044902, foglio n. 11858).
Quanto al AN il ricorso investe: a) la declaratoria di improcedibilità dell'accusa di associazione per delinquere (capo 1) per non aver commesso il fatto;
b) la declaratoria di improcedibilità delle accuse di concorso in rivelazione di segreti di ufficio (capo 15) e di corruzione passiva propria (capo 16), limitatamente a diciotto delle trentatre "pratiche" informative-investigative in ipotesi formate con il contributo del AN vagliate dal g.u.p. e segnatamente: le dieci pratiche per le quali il g.u.p. ha dichiarato il non luogo a procedere ai sensi dell'art. 202 co. 3 c.p.p. per l'esistenza del segreto di Stato;
due pratiche per cui il g.u.p. ha dichiarato l'insussistenza del reato (security-pratica Z0075704; Cestino 6-pratica Z0068603, foglio n. 19005); sei pratiche per cui il g.u.p. ha dichiarato il fatto non commesso dal AN (Elba-pratica Z0074304; Cestino 5-pratica Z0056803, foglio n. 15573; Cestino 5-pratica Z0056803, foglio n. 15615; Cestino 6-pratica Z0068803, foglio n. 18921; Cestino 6-pratica Z0068803, foglio n. 18933; Pinolo-pratica Z0055802, foglio n. 15117).
In riferimento alla tripartizione del ricorso il pubblico ministero denuncia vizi di violazione di legge, sostanziale e processuale (artt. 646 c.p.; 192, 202, 425 c.p.p.; 41 L. 124/2007), e di contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento del fatto (o della prova) ravvisabili nell'impugnata sentenza del g.u.p. del Tribunale di IL. Le doglianze del ricorrente pubblico ministero non possono che essere riassunte, per gli effetti di cui all'art. 173 co. 1 disp. att. c.p.p., nei termini che seguono.
1.2. La censura di fondo investe la generale impostazione del percorso decisorio della sentenza impugnata, che muove dalla premessa per cui la prova del mandato o dell'assenso del legale rappresentante delle società PI e EC LI (coincidente nelle persone del presidente CO ON RA e dell'amministratore delegato RL Buora) nella commissione degli illeciti commessi dagli imputati priva di logica consistenza la configurabilità del reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 c.p. in danno delle due società di capitali. Ma un tale assunto deve ritenersi frutto di erronea interpretazione dell'art. 646 c.p., perché l'eventuale concorso del legale rappresentante delle società nei reati realizzati dagli imputati non ha effetti scriminanti neppure sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato rispetto ad attività illecite "compiute non per perseguire scopi sociali o interessi sociali, ma per perseguire interessi personali". AN RO e PI LE erano preposti a funzioni aziendali di EC e PI con autonomia di budget. L'azione personale di questi imputati nel trasferire risorse aziendali a loro disposizione sui conti esteri degli imputati investigatori privati IA, DI e EL, a remunerazione di operazioni investigative condotte con la corruzione e la rivelazione di segreti di ufficio e la commissione di altri gravi reati, integra il reato di appropriazione indebita aggravata, anche se gli illeciti -in ipotesi- potevano incontrare il favore o l'interesse del legale rappresentante delle società. Sull'indicata erronea premessa valutativa il g.u.p. ha elaborato una analisi giustificativa della decisione liberatoria per i fatti di appropriazione indebita, singolarmente contestati o sussunti nelle finalità del precostituito sodalizio criminoso, confliggente con atti ed emergenze processuali. Così il decidente g.u.p. ha sminuito l'immediato personale rapporto esistente tra il RO e il IA, ancorando l'operato del primo alla diretta esecuzione della volontà del
- 26 - presidente ON RA. Così il g.u.p. ha sovrapposto le eventuali utilità del presidente ON a quelle reali delle società da lui presiedute. Così, ancora, il g.u.p. ha trascurato o sottovalutato i riferimenti alla "circolazione di informazioni tra IA e AN" ed ai "rapporti tra RO e AN".
La pronuncia liberatoria del g.u.p. in udienza preliminare finisce per limitare in modo irreversibile la pienezza della cognizione del giudice dibattimentale, innanzi al quale pure gli imputati sono stati tratti a giudizio, chiamato in tal modo a giudicare della sussistenza di una associazione per delinquere “orba di una importante finalità delittuosa", perché l'azione criminale degli imputati, “privata di un significativo movente economico personale, rimarrebbe in gran parte priva di senso agli occhi del giudice del dibattimento". La posizione di CO AN, riconosciuto nei passaggi incidentali della fase cautelare come un promotore dell'associazione criminosa viene "obliterata dal processo" e "l'intreccio tra speculazioni personali degli imputati, interessi economici aziendali, divulgazione delle informazioni extra-aziendali pagate dall'allora gruppo EC-PI, non sarebbe mai più oggetto di accertamento giurisdizionale”.
1.3. Sullo sfondo dei delineati rilievi di carattere generale il ricorso del
Procuratore della Repubblica di IL elenca i diversi elementi o passaggi della sentenza del g.u.p. censurati per erroneità di fatto e di diritto e per travisamento delle emergenze delle indagini.
1.3.1. Erroneamente la sentenza valorizza l'esistenza in seno alle due società di più funzionari che avrebbero autorizzato e/o vistato i pagamenti delle fatture di rilevante importo emesse dagli investigatori privati. Tra questi la sentenza indica anche DO LI, che non è in alcun modo addetto alla liquidazione delle fatture del settore security, essendo il presidente di EC LI Audit. AN RO, del resto, non è un semplice funzionario addetto alla security, ma il direttore di una funzione aziendale, cioè un soggetto apicale con autonomia di budget finanziario, sulla cui responsabilità penale il p.m. ha azionato la responsabilità amministrativa dell'ente (le due società PI e EC) ai sensi dell'art. 5, co.
1-lett.
a), D.Lvo 231/2001. L'impropria ricostruzione della qualifica apicale di RO e l'erronea indicazione dei funzionari che hanno vistato le fatture hanno impedito al g.u.p. una corretta ricostruzione del percorso delle fatture degli investigatori privati all'interno delle due aziende in specifico rapporto alla conoscenza e condivisione dei costi fatturati dalle due società inglesi di IA e dalla società statunitense di DI.
1.3.2. I g.u.p. attribuisce ad un articolo critico del 2004 del settimanale
"L'Espresso" la causa del servizio di "audit interno" sviluppato sul settore security, segnalando come le risultanze dell'audit siano state rese note soltanto dopo la perquisizione eseguita dall'A.G. nei confronti di RO (il 3.5.2005). La sequenza temporale della vicenda non è corretta (l'audit è dovuto anche al considerevole incremento dei livelli di spesa della security proprio nel 2004 e alle "criticità" nel rapporto di consulenza intessuto con ER LL). Per altro i rapporti di IA con il gruppo PI-EC erano divenuti oggetto di attenzione da parte della Procura di IL fin dal 2004 in margine ad una vicenda di corruzione di due sottufficiali della G.d.F. per la redazione di falso processo verbale di constatazione allo
-27- scopo di acquisire dati sui veri fornitori di pneumatici venduti da una ditta di Vetralla).
1.3.3. La sentenza travisa il pensiero della pubblica accusa, cui riconduce l'ipotesi di una autonoma e autoreferenziale scelta di procedere all'acquisizione di informazioni e notizie riservate compiuta da RO e da altri funzionari delle due aziende al solo scopo di stornarne risorse economiche, sebbene le indagini abbiano evidenziato che tutte le attività di security si rivelano “strettamente pertinenti a scelte aziendali", condivise, conosciute e deliberate dai vertici societari (presidente e amministratore delegato). Non è così. L'accusa ha ipotizzato una strumentalizzazione delle funzioni di security "anche per il perseguimento di interessi economici e di carriera dei principali protagonisti". In simile quadro "l'enorme lucro privato a volte è coinciso con interessi aziendali, a volte con interessi personali di singole persone, a volte con interessi deviati di persone con rilevanti incarichi istituzionali". Il g.u.p. nel segnalare una supposta convergenza delle prospettazioni processuali delle parti civili PI e EC con quelle della pubblica accusa, travisa le emergenze delle indagini, atteso che il p.m. ha esercitato l'azione penale nei confronti delle due società (ai sensi del D.L.vo 231/2001) sul presupposto che alcuni episodi di pratiche corruttive fossero stati realizzati nell'interesse delle società (ad esempio le operazioni scanning e filtro su dipendenti da assumere o già in servizio). Ciò non autorizza una generalizzata riconducibilità di tutte le pratiche ad un interesse delle società, interesse che è cosa diversa dal perseguimento degli scopi sociali.
1.3.4. L'ipotesi dell'operare del RO e dei suoi sodali nel settore security come "schegge impazzite ed autoreferenziali" delle due società, che il g.u.p. ritiene di attribuire alla pubblica accusa confligge con l'imputazione elevata a carico delle due società per sostanziale omissione di doverosi controlli interni (fatti illeciti per cui PI e EC hanno chiesto l'applicazione di pene concordate ex art. 444 c.p.p.). La sentenza incorre in una anomala omologazione delle nozioni di interesse e di vantaggio, poiché per escludere l'appropriazione indebita consumata su fondi di persone giuridiche per la commissione di fatti illeciti occorre la prova rigorosa che tali fatti siano stati compiuti non tanto nell'interesse della società, ma per l'effettivo perseguimento di scopi sociali. Ciò è quanto statuito dalla nota decisione di legittimità richiamata dallo stesso g.u.p. (Cass. Sez. 5, 21.1.1998 n. 1245, Cusani, rv. 210031) pur in base ad un orientamento interpretativo non univoco, cui si contrappone la tesi che qualifica come appropriativa qualsiasi destinazione di fondi sociali per finalità illecite (Cass. Sez. 2, 1.4.1997 n. 5136, Bussei, rv. 208059). Sicché l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti di EC e PI non collide con la contestazione di appropriazione indebita aggravata a tre dirigenti del gruppo in concorso con tre investigatori privati in riferimento ad operazioni informative talora pretestuose, talora fittizie e sempre caratterizzate da esorbitanti costi. Profilo, quest'ultimo, quasi sempre trascurato dal decidente g.u.p.
1.3.5. Il giudice di merito non ha mai proceduto ad un raffronto comparativo tra il contenuto del DVD sequestrato al IA e contenente i report dei servizi fatturati dalle società WCS e SRA con quanto effettivamente rinvenuto presso PI e EC, facendo leva -per ricostruire i termini delle varie operazioni- sulle spontanee dichiarazioni dello stesso IA, atteso che presso le società committenti i report non
-28- sono mai stati rinvenuti, non essendovi stati immagazzinati i risultati delle operazioni
"più delicate" seguite da IA (siccome distrutto di volta in volta ° conclusivamente, dopo l'avvio delle indagini, con l'operazione Pira disposta dall'imputato LE: testimonianze di ER IN e LI Di MO). Né può trascurarsi che il DVD di IA contenente copia del suo archivio ET (con traccia di tutto il lavoro, anche illecito, svolto) non è stato sequestrato allo stesso
IA (che aveva tentato di disfarsene), ma presso il suo informatico di fiducia, tale IR Meacci, il 25.10.2005. Né può passarsi sotto silenzio il fatto che per quasi due mesi IA ha evitato (adducendo di non averne memoria) di comunicare agli inquirenti la password per decrittare il contenuto del suo DVD. Periodo durante il quale, a dire del coimputato DI, egli avrebbe cercato tramite i suoi legali di farsi remunerare dal gruppo PI-EC proprio per non fornire la ridetta password. Vicenda che lo stesso DI e il coimputato IO individuano come causa della definitiva rottura dei rapporti del gruppo con RO, che il presidente Trochetti RA suppone essere l'artefice di quello che reputa un tentativo di ricatto. Né, infine, trova pieno riscontro l'ulteriore complementare assunto del g.u.p. che in PI e EC fosse noto, a tutti i livelli aziendali o senz'altro da parte degli uffici preposti al pagamento delle fatture, che le operazioni effettivamente svolte da IA e DI erano fatturate da società estere.
1.3.6. Incongruamente il g.u.p. enfatizza le richieste dei servizi informativi di
IA e DI, per ragioni di soprattutto di sicurezza aziendale ma anche di più lata natura conoscitiva, provenienti da "clienti interni" del gruppo PI-EC (cioè da entità o settori aziendali specifici, non cogliendo appieno il dato storico per cui tutti i rapporti con IA e DI sono sempre "mediati" dalla funzione security e, per essa, direttamente da RO in un contesto, "tipico dell'azione degli imputati", volto a "creare una situazione di allarme per poi propinare la soluzione della security".
1.3.7. La sentenza travisa gravemente l'incidenza del "conto del presidente" o conto "top management", supponendo che attraverso di esso siano onorate tutte le fatture WCS/SRA e GSS. Ciò sulla base delle indicazioni rese dall'imputato IO nel corso dell'incidente probatorio. Ma la realtà documentale, evidenziata nell'informativa
9.8.2007 del Nucleo di P.T. della Guardia di Finanza di IL, è di segno totalmente diverso, perché tutte le fatture riconducibili a IA e DI sono state liquidate attraverso i centri di costo attinenti alla funzione security. A questa erronea valutazione di fatto si coniuga la sopravalutazione del ruolo di RL EN come effettivo gestore del conto del presidente. Il EN, persona su cui RO "ha inteso scaricare la responsabilità gestionale" (del conto t.m.), è in posizione sottordinata rispetto a RO ("sideralmente distante nella scala gerarchica di PI o EC dalla posizione di RO") e non dispone di alcun potere di reale controllo sulle decisioni di spesa adottate da RO. A supporto di questo profilo di critica il ricorso riproduce brani delle sommarie informazioni rese al p.m. dall'avv. CE Chiappetta, general consuel del gruppo societario e formale redattore della memoria difensiva 8.6.2006 del gruppo.
1.3.8. Il g.u.p. fa confusione tra il centro di costo top management e il centro di costo Executive TE (cui sono riferibili le fatture per i servizi informativi
-29- richiesti a terzi) e soprattutto tra l'operato della società OL d'NT e quello delle società estere WCS e SRA, enfatizzando la produzione documentale del IA integrata da tutte le fatture emesse verso PI e EC, senza tener conto del fatto che dette fatture sono già da tempo versate agli atti del fascicolo trasmesso a corredo della richiesta di rinvio a giudizio degli imputati. In quest'ottica il decidente ha ritenuto che tutte le fatture provenienti da IA siano esaurienti sotto il profilo della descrizione della causale e del genere di attività svolta, laddove le fatture WCS e SRA, le sole oggetto delle contestazioni penali mosse all'imputato, non sono supportate da un mandato o da un contratto di committenza scritto.
1.4. A tal punto del ricorso il pubblico ministero passa in rassegna (pp. 36-70) tutte le serie di operazioni vagliate a titolo esemplificativo -ma con analisi parziale (segnatamente dimentica dell'imponenza dei costi delle varie operazioni)- dalla sentenza impugnata, secondo una impostazione critica diretta a evidenziare come, diversamente da quanto sostenuto dal decidente g.u.p., le singole serie di attività che la pubblica accusa sostiene essere state condotte con modalità illecite e caratterizzate da ricarichi imponenti vadano considerate incompatibili con gli scopi aziendali e -per tanto- integrative della contestata fattispecie di appropriazione indebita. L'analisi esposta dal ricorrente p.m. non appare ripercorribile in questa sede, essendo in buona sostanza surrogata dall'enunciazione di fatti storici, scandita da un'interpretazione alternativa e diversa dei profili circostanziali e delle fonti probatorie sottese a ciascuna pratica o a ciascun episodio criminoso contestato alla stregua dell'art. 646 c.p. Analisi che postula una sorta di riesame in punto di fatto o di merito valutativo della decisione impugnata innanzitutto estranea al giudizio di legittimità e non surrogabile attraverso una fuorviante esegesi del disposto dell'art. 606. co.
1-lett. e), c.p.p. quale novellato dalla legge n. 46/2006. Perché la funzione del controllo di legittimità, come giudizio sulla motivazione del provvedimento decisorio impugnato e non sui fatti che di tale provvedimento siano oggetto, non muta neppure a fronte dell'impugnazione della peculiare sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 425 c.p.p. Analisi fattuale del ricorrente che, in secondo luogo, nulla aggiunge, sul piano delle consentite censure di diritto (id est completezza, logicità e coerenza interne della sentenza impugnata) al criticato impianto della sentenza del g.u.p., ai rilievi dianzi illustrati del ricorrente p.m. e a quelli che seguono l'esame delle singole operazioni incriminate. Operazioni su cui indugia il ricorrente p.m. e di cui, per mera completezza espositiva si fornisce il solo elenco: operazione Garden;
operazione Oak Fund o New Entry;
operazioni filtro e scanning;
operazioni Ghost;
operazione Deminor o Mose;
operazione Macumba;
operazioni Saint Tropez ed executive;
operazione certificazione agenti;
operazione Ladroni;
operazione Relatives;
operazione Brothers;
operazione Montecarlo;
operazioni network svizzera e inglese;
operazioni Tuscany;
operazione KR;
operazioni Giaccone, Radiomaria, Carioca;
operazione Rio;
operazioni CC ZZ e CL;
operazione R.C.S.; operazione Svanity Fair;
operazione Vodka red;
operazione Marathon;
operazione Fiordaliso;
operazione Pira;
operazione fantasma;
operazione Rete;
pratica NI.
1.5. Le predette operazioni sono riconsiderate nell'atto di impugnazione, secondo il ricorrente p.m., perché le stesse sono per il decidente g.u.p. sintomatiche del
Wace
-30- perseguimento di interessi aziendali di PI o di EC ed il cui pagamento è il corretto corrispettivo per i servizi resi dai professionisti imputati esterni alle due aziende.
1.5.1. Tuttavia il g.u.p. tralascia di motivare in ordine ad operazioni che -per loro oggetto, svolgimento e costi- si mostrano palesemente estranee agli interessi aziendali, facendo trasparire una loro preminente strumentalità locupletativa (o di appropriazione pecuniaria). Il ricorso menziona le operazioni Sirtaky e risk analisys anarchici area italiana pagate alla GSS di DI dalla PI, che è arduo pensare potesse avere un interesse sociale su organismi eversivi nazionali. Il g.u.p. non presta attenzione alle dichiarazioni confessorie di DI (trascritte in ricorso), che ha rivelato come gli interventi di risk analisys in molti casi celassero attività diverse dall'analisi di situazioni di rischio volte a precostituire lo strumento per creare provviste dirette a dissimulati pagamenti a terze persone. Sicché non è dato comprendere il proscioglimento dello stesso DI dal reato appropriativo sub 22), commesso per attività illecita di intrusione informatica (hacking) in concorso con
IO, cui invece il g.u.p. ha applicato per lo stesso fatto la pena ex art. 444 c.p.p.
1.5.2. La motivazione della sentenza si profila deficitaria, se non addirittura apparente, in punto di valutazione della esosità, talora abnorme, delle fatture emesse verso le società parti civili da IA e da DI in rapporto alle attività da costoro effettivamente svolte. Piuttosto che diffondersi in una attenta analisi dei costi delle varie fatture o almeno di quelle di importo più rilevante, il g.u.p. -escludendo per gli effetti di cui all'art. 425 c.p.p. che i fatti di appropriazione indebita possano mai essere provati in dibattimento- afferma la congruità o corrispondenza tra le somme pagate da PI e EC e i servizi o prestazioni ricevuti da IA, DI e EL, appagandosi delle generiche dichiarazioni di funzionari appartenenti alla stessa funzione security, quali RA RR, CE BI e RL
EN (funzionari, per altro, gerarchicamente subordinati a RO o a LE).
1.5.3. Il g.u.p. richiama ampiamente le statuizioni della nota sentenza di legittimità 1998/Cusani per inferire, nei casi di specie, l'assenza di condotte appropriative penalmente rilevanti sebbene afferenti alla realizzazione di plurimi fatti illeciti. Nondimeno il g.u.p. disattende le indicazioni della citata sentenza Cusani, dal momento che non è stata acquisita la prova, incombente sugli imputati, del reale perseguimento degli scopi sociali della PI o della EC sotteso alle indagate attività di servizi informativi o di altra natura erogati da IA e DI, avendo invece il p.m. offerto prova positiva che il denaro versato in pagamento dal gruppo PI-EC non è confluito su conti extracontabili del gruppo o su conti comunque in disponibilità delle due società, ma è stato versato su conti riconducibili al IA, al quale sono state sequestrate somme per un complessivo importo di ben sedici milioni di euro versati su conti bancari esteri. Ora, a fronte di somme pari a quasi ventuno milioni di euro versate in pagamento da PI e EC al IA, il fatto che costui sia stato trovato in disponibilità dei tre quarti del “fatturato" costituisce la più pregnante dimostrazione dell'assenza di interessi aziendali collegabili all'attività dell'imputato investigatore professionale. Di tal che il g.u.p. “ha erroneamente argomentato sul perseguimento degli scopi sociali, confondendoli con eventuali interessi del legale rappresentante, ha ignorato o confuso i dati economici relativi alle singole operazioni, ha
-31- travisato il percorso di liquidazione delle fatture all'interno delle società, ha confuso l'operato di OL d'NT con WCS e RSA, ha ignorato la finale destinazione dei fondi drenati dalle società, ritrovati tal quali in disponibilità di Cipriano ed eventualmente dei suoi sodali".
1.6. La decisione impugnata è scandita da una insuperabile contraddizione interna che attiene ai limiti, per gli effetti di cui all'art. 425 c.p.p., della cognizione del giudice dell'udienza preliminare in rapporto alla disponibilità degli atti e delle cose che integrano il corpo di reato dei fatti criminosi contestati agli imputati. Contraddizione che scaturisce dal disposto dell'art. 240 c.p.p., come novellato dalla legge n. 281/2006 e interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 173/2009. Il giudice ha valicato i limiti valutativi propri della decisione di cui all'art. 425 c.p.p., incorrendo in contraddizione con il ribadito presupposto (ordinanza 9.7.2009 del g.u.p.) di non essere giudice del merito, avente cognizione prognostica limitata allo stato degli atti e degli elementi prevedibilmente acquisibili in fase dibattimentale. Assunto necessitato, ad avviso del ricorrente p.m., dopo l'intervento interpretativo del giudice delle leggi (sentenza 173/2009) con cui è stato dichiarato incostituzionale l'art. 240 co. 6 c.p.p. nella parte in cui non esclude dal divieto processuale di fare riferimento a contenuto dei documenti, supporti e atti nella redazione del verbale riassuntivo dei documenti secretati e distrutti perché frutto di illecita acquisizione alle circostanze relative alla formazione, acquisizione e raccolta di quegli stessi documenti. La logica delle disposizioni dettate dall'art. 240 c.p.p. impone di ritenere che il giudice del merito abbia a disposizione il verbale delle operazioni di distruzione surrogatorio del corpo di reato (art. 512 co. 1 bis c.p.p.). Senonché, ferma l'obbligatorietà dell'azione penale esercitabile -e nel caso di specie esercitata anche in pendenza della procedura incidentale per la distruzione degli illeciti dossier formati dai giudicabili (p. 91 ricorso: “...non essendo prevista una causa di sospensione del processo, né alcuna sospensione del termine prescrizionale nelle more della definizione del procedimento incidentale"), il g.u.p. ha deciso, ignorando l'esigenza di disporre alternativamente o dei dossier illegali o del verbale di distruzione. Il g.u.p. avrebbe potuto acquisire i dossier ovvero porre questione di legittimità costituzionale nella parte in cui l'art. 240 co. 6 c.p.p. non prevede che il processo pervenuto al giudice di merito sia sospeso fin quando non sia esaurito il verbale di distruzione degli atti secretati, stante l'intrinseca pregiudizialità tra la cognizione del giudice di merito e il peculiare corpo di reato descritto dall'art. 240 CO. 2 c.p.p. Il g.u.p. incongruamente ha ritenuto -da un lato- di non essere giudice del merito in senso stretto, non soggetto, quindi, alle indicazioni della sentenza costituzionale (verbale “sostitutivo del corpo di reato" destinato a contenere gli elementi conoscitivi da cui il giudice e le parti del giudizio possano trarre valutazioni sulla ipotizzata attività illecita contestata agli imputati in ordine alla formazione e acquisizione illecite dei dati sensibili lesivi del diritto alla riservatezza di terzi) e ha ritenuto -d'altro lato- che il materiale dichiarativo disponibile fosse sufficiente per la sua cognizione semi-piena, adottando un atto tipico della funzione giurisdizionale di merito quale la sentenza liberatoria ex art. 425 c.p.p.
1.7. Osservato che il controllo di legittimità sul vizio di motivazione della sentenza di non luogo a procedere deve essere riferito alla prognosi sull'eventuale accertamento di responsabilità alla stregua dei risultati provvisoriamente offerti dalle
-32- indagini, il ricorrente p.m. censura la travisante lettura delle emergenze processuali compiuta dal g.u.p. in riferimento alla tesi di accusa che investe il concorso criminoso degli imputati IA e AN nei reati di corruzione e di rivelazione di segreti di ufficio (capi 15, 16, 17) e la ritenuta estraneità del secondo all'associazione per delinquere (tesi per cui: RO e LE ricevevano da IA, fornitore stabile della funzione security di PI-EC, dati segreti acquisiti attraverso l'illegittima opera di procacciamento del AN alto dirigente SISMI, cui i tre coimputati corrispondevano la retribuzione di somme di denaro indeterminate).
1.7.1. Diversamente da quanto ipotizzato dal g.u.p., la collaborazione fornita da AN al IA (e, attraverso questi, a RO e LE) non può definirsi sporadica. Il g.u.p. sottovaluta le chiare indicazioni delle segretarie del IA (Sara HI, MO NA) sugli stretti rapporti esistenti tra costui e un appartenente ai servizi segreti di nome CO quale fonte di notizie anche di natura istituzionale poi trasfuse nelle pratiche informative curate dal IA per PI-EC. Erra il g.u.p. quando osserva che IA avrebbe elaborato un elevato numero di dossier (circa 5.000), rispetto al quale irrisoria si mostrerebbe la asserita collaborazione di AN per circa una trentina di pratiche. In realtà le pratiche "curate" da IA sono oltre 700 (accertamenti illeciti su 4.287 persone fisiche e su 132 persone giuridiche).
1.7.2. La chiamata in correità compiuta da IA nei confronti di AN è assistita da plurimi riscontri “individualizzanti” ignorati o minimizzati dal g.u.p. Nei loro rispettivi interrogatori i coimputati NG NO e LV TE si sono soffermati sui rapporti intercorrenti tra IA e AN, con la partecipazione di RO, evidenziando come nella sua attività il IA fosse solito attingere informazioni presso appartenenti a servizi di sicurezza (AN e lo stesso TE), retribuendoli in proprio e a remunerazione delle loro personali fonti informative. Né corrisponde al vero che in molti casi le notizie fornite da AN a IA non siano state patrimonio di conoscenza del SISMI, come il g.u.p. ritiene di poter dedurre dalle note inviate dal servizio militare al p.m.
1.7.3. Impropriamente la sentenza afferma che il IA avrebbe ritrattato le proprie accuse al AN, allorché nel rendere spontanee dichiarazioni (avendo rifiutato di sottoporsi ad interrogatorio nell'udienza preliminare e di rendere l'esame nell'incidente probatorio) ha asserito di non poter confermare le sue accuse, sentendosi vincolato dal segreto di Stato opposto dal AN. In contrasto con la natura processuale della sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., ha eluso le valenze prognostiche di immutabilità del quadro probatorio in dibattimento, adottando una decisione liberatoria che è frutto della personale interpretazione delle fonti di prova coltivata dal decidente.
1.8. Il g.u.p. ha fatto propria una valutazione abnorme del segreto di Stato opposto dal AN e confermato dal Presidente del Consiglio, all'uopo interpellato dal g.u.p. (pur facendo rilevare il p.m. l'inesistenza delle condizioni per procedere ex art. 41 co. 2 L. 124/2007, stante la genericità dell'opposizione del segreto), valutazione che ha considerato estesa a tutti i rapporti interpersonali oggetto della specifica indicazione dello stesso AN, giudicati interamente coperti dal segreto di Stato (nei dieci casi in cui è stata dichiarata la causa d'improcedibilità ex art. 202 co. 3 c.p.p.). ask M
- 33 - 1.8.1. Tuttavia, sostiene il ricorrente p.m., il provvedimento di conferma del segreto opposto da AN del Presidente del C.d.M. del 22.12.2009 non individuato in modo specifico gli atti del presente procedimento coperti dal segreto. Di tal che illogicamente il g.u.p. ha ritenuto di non acquisire su richiesta del p.m., che rende anche tale punto di decisione oggetto di impugnazione, il comunicato stampa del 5.1.2010 della Presidenza del C.d.M., con cui si precisa che la tutela del segreto opposto da AN e confermato dal Capo del Governo attiene agli atti del procedimento "solo in quanto riferibili alle relazioni internazionali tra servizi di informazione e agli interna corporis> degli organismi informativi". Di conseguenza il g.u.p. ha di fatto esteso il segreto di Stato non solo ai rapporti istituzionali di cui sia stato partecipe o a conoscenza il AN, ma a tutti i reati ascritti allo stesso.
1.8.2. Il g.u.p. non ha operato un necessario preventivo vaglio di credibilità dell'assunto del AN in ordine alla prospettata esistenza del segreto di Stato su tutti i rapporti da lui indicati, la cui descrizione sarebbe stata utile alla sua difesa, se non sbarrata dal suo vincolo di riservatezza professionale. E' sfuggita al decidente la differenza esistente tra la procedura di interpello descritta dall'art. 202 c.p.p., cui in sentenza è fatto costante richiamo, e la procedura di interpello disciplinata dall'art. 41 L. 124/2007 applicabile nel caso del AN. La disciplina di cui all'art. 202 co. 2 (novellata dall'art. 40 e non 41della L. 124/2007) vale per il testimone ed ha efficacia immediata. La disciplina dettata dall'art. 41 L. 124/2007 riguarda l'imputato e, in tanto prevede l'interpello del Presidente del C.d.M. in caso di opposizione del segreto di Stato, in quanto la conoscenza dei fatti oggetto di opposizione sia ritenuta dall'autorità giudiziaria procedente essenziale a fini decisori. Tale verifica di essenzialità, preceduta dall'analisi della attendibilità dell'opponente AN, non è stata compiuta dal g.u.p., è stata delineata soltanto dopo la conferma del segreto di Stato ad opera del Presidente del C.d.M.
1.8.3. I reati contestati al AN e specularmente ai computati concorrenti non riguardano i rapporti internazionali tra servizi segreti nazionali o gli interna corporis di tali organismi informativi, di guisa che non possono reputarsi attinti dal segreto di Stato i reati attribuiti agli imputati e le relative notitiae criminis. Il g.u.p. ha finito per travisare il dato probatorio alla cui stregua sugli specifici fatti e le connesse circostanze descrittive dei dossier elencati nelle imputazioni di cui ai capi 15), 16) e 17 della rubrica
(indicati da IA come contenenti notizie fornitegli da AN e integranti anche in parte il patrimonio conoscitivo del SISMI) non è mai stato specificamente eccepito il segreto di Stato. I reati attribuiti a AN e ai coimputati non riguardano le materie oggetto del segreto di Stato elencate nell'art. 39 L. 124/2007 né quelle genericamente menzionate nella comunicazione di conferma del segreto del Presidente del C.d.M.
In coerenza con l'assunto secondo cui la conferma del segreto di Stato investa tutti i rapporti di AN con i coimputati IA e RO e con altre persone, ivi inclusi i rapporti illeciti e costituenti reato, il g.u.p. avrebbe potuto e dovuto adire la Corte Costituzionale con lo strumento del conflitto di attribuzioni, atteso che l'anzidetta conferma ha sottratto al g.u.p. la cognizione non di mere "notizie di rapporti”, ma di fatti aventi rilevanza penale. In ogni caso dalla congiunta lettura del 5° e del 6° comma dell'art. 41 L. 124/2007 si evince che, se l'opposizione confermata del segreto inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione anche
- 34 - indirette delle notizie coperte da segreto, ciò non preclude alla stessa autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose protetti dal segreto.
D'altro canto è ragionevole supporre che, ove avesse ritenuto omologabile alla interpretazione estensiva offerta dal g.u.p. e dalla difesa del AN all'intervenuta conferma del segreto di Stato azzerante i contestati reati, la Presidenza del C.d.M. avrebbe revocato la costituzione di parte civile nei confronti degli imputati dei reati di cui ai capi 15), 16) e 17) della rubrica, Ciò che non è avvenuto.
1.8.4. Nella illustrata cornice censoria, infine, il ricorrente p.m. inscrive una rilettura critica delle singole diciotto operazioni informative realizzate da IA con il concorso totale, parziale o dubitativo di AN per cui ha interposto impugnazione ed in ordine alla quali il g.u.p. ha emesso decisione liberatoria ex art. 202 co. 3 c.p.p. p con altra formula.
Rilettura di cui, per le sue preminenti connotazioni fattuali, si omette (ex art. 173 co. 1 disp. att. c.p.p.) la sintesi, se non segnalando che i rilievi del ricorrente p.m. investono in più casi una oltremodo estesa nozione di pubblicità o notorietà di talune notizie (pur in localizzato ambito geografico) oggetto di indebita rivelazione ex art. 326 c.p.p. e in tutti i casi la asserita pretermissione da parte del g.u.p. degli elementi autonomi ed "altri" portati in luce dalle indagini ed idonei a surrogare la dimostrazione dell'esistenza e commissione dei reati (nei singoli episodi considerati: art. 326 c.p. e correlati fatti corruttivi) da parte del AN e del IA (oltre, ovviamente, degli altri concorrenti).
2. Ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di IL.
Preso atto della concorrente impugnazione del Procuratore della Repubblica, il
Procuratore Generale di IL propone ricorso avverso la decisione del g.u.p. ambrosiano nei confronti del solo imputato CO AN per i reati ascrittigli con i capi 1), 15) e 16) della rubrica e -per questi ultimi due- limitatamente ai fatti per i quali è stata dichiarata l'improcedibilità per l'esistenza del segreto di Stato.
2.1. Riprodotti nell'atto impugnatorio -da un lato- i principi e le valutazioni enunciate dal g.u.p. sul tema del confermato segreto di Stato opposto dall'imputato AN e -da un altro lato- le dichiarazioni del IA che chiamano in correità l'ex dirigente SISMI come fonte di talune notizie da lui utilizzate nelle relazioni informative di vario genere inviate ai committenti PI e EC, il ricorrente P.G. argomenta come la coordinata lettura delle risultanze processuali consenta di definire il perimetro dei rapporti IA-AN effettivamente coperti dal segreto di Stato in termini affatto diversi da quelli ritenuti dal g.u.p., avuto innanzitutto riguardo al dato per cui la nota del Capo del Governo confermativa del segreto opposto dal AN circoscrive negli ambiti ricordati dallo stesso g.u.p. la rilevanza del segreto (rapporti tra servizi informativi di Stati diversi;
rapporti dei funzionari SISMI con soggetti esterni all'organo di sicurezza;
profili operativi e rapporti con informatori e loro gestione). Ambiti che tuttavia il g.u.p. ha interpretato in maniera impropriamente
Wave
-35- estesa all'interezza dei rapporti personali indicati dal AN come gravati da segretezza statuale.
2.2. In relazione alla menzionata comunicazione confermativa del segreto, debbono ritenersi escluse dal vincolo di segretezza le relazioni di natura illecita segnalate dal IA per due ordini di ragioni. In primo luogo perché la nota del Presidente del Consiglio non permette di individuare come coperti dal segreto di Stato rapporti che paiono riconducibili a funzioni improprie degli appartenenti al SISMI (non essendosi neppure ipotizzato il ricorrere di situazioni sussumibili nella previsione dell'art. 17 L. 124/2007: specifica causa di non punibilità o di “garanzia funzionale" per dipendenti SISMI autorizzati di volta in volta a commettere, entro limiti predefiniti, fatti costituenti reato indispensabili per le finalità istituzionali dell'organismo). In secondo luogo perché l'affermazione dello stesso AN di non aver mai intrattenuto rapporti illeciti con il IA esclude in radice la opponibilità del segreto di Stato, non potendo questo investire fatti o rapporti che si assumono non essere mai avvenuti.
2.3. Rinviando a giudizio il IA per il reato di corruzione (nella sua posizione di corruttore del AN), lo stesso g.u.p. ha mostrato di considerare processualmente utilizzabili le dichiarazioni confessorie dello stesso IA e con esse l'intero fatto di reato, convalidate da numerosi elementi di riscontro. Le dichiarazioni di IA costituiscono, quindi, una fonte di prova del tutto autonoma rispetto alle dichiarazioni di AN e sono utilizzabili nel procedimento anche nei confronti dello stesso AN nonostante l'opposizione del segreto di Stato, in ossequio al canone valutativo stabilito dall'art. 202 co. 6 c.p.p. Del resto AN, negando in assoluto i fatti contestatigli, (nessun rapporto illecito con IA e nessuna remunerazioni per le notizie passategli), esclude un concreto pericolo che il suo diritto di difesa possa essere stato compromesso dall'obbligo di non rivelare quanto dei suoi rapporti con IA doveva restare coperto dal segreto di Stato.
2.4. L'omesso scrutinio da parte del g.u.p. degli elementi di autonoma accusa esistenti nei confronti del AN per i plurimi fatti di rivelazione di segreto di ufficio e di corruzione ascrittigli, divenuti oggetto della declaratoria di improcedibilità per segreto di Stato, riverbera i suoi effetti anche sul reato associativo di cui al capo 1) della rubrica. Ciò in quanto la condotta associativa addebitata a AN è “per l'appunto consistita nella sistematica messa a disposizione, a favore della compagine associativa, del patrimonio di conoscenze e relazioni acquisite in ragione dell'appartenenza ai servizi di informazione e nella disponibilità ad attivarsi per le finalità specificate in detto capo di imputazione".
3. Ricorso della parte civile PI e C. S.p.A.
La parte civile PI impugna la sentenza di non luogo a procedere limitatamente alle posizioni degli imputati CO DI e LE IA per i reati di appropriazione indebita aggravata in concorso con altri imputati di cui ai capi
9) e 22) della rubrica loro rispettivamente ascritti e per i quali è intervenuta la
-36- costituzione di parte civile. Con il ricorso si deducono le tre serie di vizi di legittimità di seguito riassunte.
3.1. Inosservanza e erronea applicazione dell'art. 425 c.p.p. Doverosamente il decidente opera ampia premessa metodologica nel porre l'accento sulla trasformazione subita, a seguito di novelle normative e dell'evoluzione giurisprudenziale, dall'udienza preliminare sul piano sia della quantità e qualità degli elementi valutativi che in essa trovano ingresso, sia dei poteri correlativamente riconoscibili al giudice. In tale prospettiva il decidente g.u.p. afferma che l'udienza preliminare è divenuta sede di un apprezzamento del merito ormai privo dei caratteri di sommarietà e di limitazione allo stato degli atti che nel scandivano l'ambito anteriormente alla normativa riformatrice, così passandosi da una mera valutazione prognostica sui futuri sviluppi processuali alla categoria della prevedibile possibilità di una soluzione liberatoria diversa da quella tracciabile con giudizio ex ante all'esito dell'udienza preliminare. Una udienza che si conformerebbe alla funzione sua propria di "filtro" rispetto ai soli casi in cui sia fondatamente prevedibile una prospettiva di condanna finirebbe, per il g.u.p., con il pregiudicare l'intera funzionalità del sistema. Nondimeno la conclusione del g.u.p. sull'ambito operativo e valutativo dell'udienza preliminare appare confliggere con la linea interpretativa unitaria delineata sul tema dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di NE.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 224 del 2001 (per altro in tema di incompatibilità ad esercitare funzioni di g.u.p. per il giudice che nello stesso procedimento abbia compiuto atti "pregiudicanti"), pur richiamata nella sentenza impugnata, sebbene accenni alle acquisite valenze di accertamento di merito della udienza preliminare per determinati aspetti dei fatti sottoposti al suo vaglio, ribadisce che il criterio direttivo che informa il rinvio a giudizio, alla luce della novellata formulazione dell'art. 425 c.p.p., la decisione ex art. 425 c.p.p., è incentrato, in positivo, sulla sufficienza, non contraddittorietà e idoneità degli elementi probatori acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio. Trascura il g.u.p. di richiamare anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 384 del 2006, che -pur riconoscendo qualificabile l'udienza preliminare come momento di giudizio di natura non meramente processuale- ne ha rimarcato le persistenti differenze contenutistiche rispetto alla fase dibattimentale, nel senso che la piattaforma cognitiva della decisione del g.u.p. non attinge la pienezza dell'istruttoria dibattimentale. E rimane estranea allo spettro di analisi metodologica del g.u.p. anche la recente decisione dello stesso giudice delle leggi n. 242 del 2009 (in materia di inappellabilità della sentenza ex art. 425 c.p.p.), che ha precisato come la sentenza di non luogo a procedere non rappresenti l'alternativa alla condanna, ma al rinvio a giudizio. Perché nell'udienza preliminare non si procede ad un giudizio pieno sul merito dell'imputazione, accertando la responsabilità dell'imputato, ma si verifica l'utilità o meno del dibattimento alla stregua di una prognosi sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio. L'illustrato indirizzo ermeneutico è condiviso dalla stessa giurisprudenza di legittimità (tra le molte decisioni in tema: Cass. Sez. 5, 15.5.2009 n.
22864, P.G. in proc. Giacomin, rv. 244202), che ha puntualizzato l'obiettivo funzionale della sentenza di non luogo a procedere nell'evitare dibattimenti inutili e non certo di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato ("il criterio di valutazione per il giudice non è l'innocenza, bensì l'impossibilità di sottoporre con successo la tesi accusatoria al
-37- vaglio dibattimentale"). Sicché la sentenza liberatoria ex art. 425 c.p.p. può fondarsi soltanto su una prognosi di palese inutilità del dibattimento in termini di positivi sviluppi in senso favorevole all'accusa.
Nel caso di specie il decidente g.u.p. non ha applicato gli esposti principi capovolgendo l'ottica e i referenti della decisione conclusiva dell'udienza preliminare e formulando un giudizio di innocenza degli imputati (basato su una personale e parziale lettura delle emergenze processuali), piuttosto che di utile e positiva evoluzione della tesi accusatoria nella successiva fase del giudizio di pieno merito cognitivo sui fatti reato contestati.
3.2. Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla ritenuta insussistenza della fattispecie criminosa dell'appropriazione indebita nelle condotte degli imputati DI e IA e dei rispettivi correi.
3.2.1. Incongruamente il g.u.p., mentre segnala la genetica mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per ritenere realizzati i fatti di appropriazione indebita in danno della società PI attribuiti agli imputati, si avvale ampiamente dei poteri integrativi delleprove riconosciutigli dall'art. 422 c.p.p.
3.2.2. E' illogico l'assunto del g.u.p. che ravvisa contraddittorietà della prospettazione accusatoria perché le congiunte contestazioni mosse alle società PI
e EC ai sensi del D.Lvo 231/2001 si pongono in un ambito di alternatività rispetto alle accuse di appropriazione indebita contestate agli imputati. Tesi che il g.u.p. alimenta con la convinzione della asserita inattendibilità della lunga deposizione resa dal presidente ON RA per concludere che tutte le operazioni di dossieraggio che integrano il procedimento andrebbero riferite alla PI e alla EC, in quanto non solo utili ad entrambe ma da esse società conosciute e richieste. Siffatta ipotizzata "alternatività" tra le accuse di appropriazione indebita agli imputati e gli addebiti mossi alle due società è però infondata, come deve desumersi dall'uso sovente improprio delle espressioni impiegate dal g.u.p. in termini di "interesse" o di "vantaggio" aziendali, ma che omette di approfondire. Il decidente ritiene che l'esito assolutorio, quanto al reato di cui all'art. 646 c.p., sia imposto da un “coacervo di elementi" formato dalle dichiarazioni degli imputati, dalle dichiarazioni di testimoni, da "considerazioni di insuperabile ordine logico", dal materiale documentario residuato dalle operazioni di distruzione, dall'esame delle fatture prodotte dalla difesa del IA e delle note di credito riferite allo storno delle fatture da PI a EC o viceversa. Elementi che avvalorerebbero la tesi secondo cui le attività informative sviluppate dal DI e dal IA sarebbero riconducibili agli interessi aziendali. Tuttavia l'analisi degli elementi presi in esame dal g.u.p. rende evidente che la loro lettura e interpretazione risulta parziale e fuorviante.
3.3. Erronea applicazione dell'art. 646 c.p. e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
3.3.1. Il nucleo centrale del ragionamento del g.u.p. è formato dal rilievo che alle somme corrisposte dalla PI (e dalla EC) alle società estere di IA e DI, somme integranti l'oggetto delle contestate condotte appropriative, si correlano "pratiche" attinenti ad attività realmente svolte dagli imputati e tutte connotate da univoci riferimenti agli "interessi" dell'azienda. Ciò sebbene il g.u.p.
-38- riconosca, da un lato, la necessaria parzialità dell'esame delle numerosissime pratiche svolte dai due prevenuti e affermi, d'altro lato, sul presupposto che le pratiche siano state attivate e sviluppate nell'interesse aziendale o del presidente dell'azienda (ON RA), che in ogni caso i risultati delle attività di IA e DI sono stati utilizzati dall'azienda o comunque avrebbero potuto essere utilizzati in futuro. Affermazione, questa, priva di logica e di concreto significato giuridico, perché un qualcosa che risulti potenzialmente utile in futuro non equivale a sostenere che quel qualcosa sia stato realizzato nell'interesse o a vantaggio del presunto destinatario o utilizzatore (sia esso la società presunta committente o il suo legale rappresentante).
3.3.2. Sgombrato sbrigativamente il campo dalla questione (attribuita alla parte civile PI nella discussione finale) della possibile alternatività dell'accusa di appropriazione indebita con quella di truffa aggravata in danno della società PI, il g.u.p. esclude che il reato di cui all'art. 646 c.p. possa ritenersi integrato per il semplice fatto che le attività ipotizzate come appropriative siano state realizzate con modalità di natura illecita. A tal fine il g.u.p. si richiama ripetutamente alla nota sentenza Cusani/1998 della S.C. Ma si tratta di un richiamo surrettizio. La difesa della parte civile PI ha inteso rappresentare nell'intero sviluppo dell'udienza preliminare la corretta qualificazione delle condotte del IA e del DI (con il concorso dei coimputati dipendenti delle società PI e EC) in termini di appropriazione indebita, ponendo l'accento sul carattere palesemente "distrattivo" di quelle condotte rapportato al rispetto dell'originario vincolo di destinazione della cosa (nel caso di specie le risorse finanziarie di PI e di EC). La sentenza Cusani, in vero, lungi dall'aver fatto chiarezza sulla tematica (ponendosi in contrasto con la non meno autorevole sentenza Bussei/1997 della stessa S.C.), individua un ben preciso limite della esclusione del reato appropriativo in presenza di attività illecite distrattive compiute per "interesse" della persona giuridica, richiedendo una rigorosa prova della destinazione di tali attività agli scopi sociali o aziendali. Nella vicenda oggetto del procedimento non soltanto gli imputati non hanno offerto una simile dimostrazione, ma risulta documentalmente provato che le somme “drenate” da PI e EC sono confluite sui loro personali conti bancari. La PI e la EC non hanno perseguito attraverso i propri organi specifici scopi illeciti, retribuendo soggetti terzi, atteso che gli organi e dipendenti infedeli hanno drenato a fini personali risorse finanziarie, imputando all'azienda costi mai sostenuti per attività che, lecitamente, avrebbero potuto fornire quei medesimi contenuti informativi. Il dato della presunta riconducibilità dell'interesse per l'attività informativa illecita all'oggetto sociale, valorizzato impropriamente dal g.u.p., perché qui “il rapporto organo-persona fisica si scinde, si spezza e l'agente si appropria per distrazione di risorse, perseguendo un profitto per sé
o per altri".
3.3.3. Al ricorso della parte civile PI sono allegate le note di udienza in data
14.5.2010 depositate al g.u.p. nel corso dell'udienza preliminare con le quali si anticipano e sviluppano le considerazioni poi riprese negli illustrati rilievi censori.
3.4. Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 7.2.2011 la difesa della ricorrente parte civile PI ha prodotto documentazione integrativa formata dalle sommarie informazioni testimoniali rese il 19.5.2005 al procedente p.m. di IL da IA ER, impiegata della società fiorentina OL d'NT gestita ce a H
- 39 - dall'imputato Cipiriani. Testimonianza dimostrativa, deve supporsi, degli abnormi dissimulati costi distrattivi dei servizi di informazione erogati dal IA, avendo la testimone fatto riferimento ad una sua personale constatazione della "sproporzione" esistente tra l'attività investigativa realmente svolta dalla società o comunque dal IA e la corrispondente fatturazione destinata a PI o EC ("...si ricorreva a moltiplicare il numero delle ore e la natura delle prestazioni...”).
4. Ricorso della parte civile EC LI S.p.A.
Anche la parte civile PI impugna la sentenza limitatamente alle posizioni degli imputati LE IA e CO DI per i reati di concorso in appropriazione indebita aggravata di cui ai capi 9) e 22) della rubrica loro ascritti. Il ricorso adduce tre ordini di censure sintetizzate come di seguito.
4.1. Mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione in punto di riconducibilità all'interesse aziendale di EC delle illecite attività compiute dagli imputati.
4.1.1. Pur muovendo da corrette premesse giuridiche imperniate sui riferimenti alla citata sentenza di legittimità Cusani del 1998, sostanzialmente ribaditi di recente dalla stessa NE (ancorché in relazione alla diversa tematica della natura distrattiva di illeciti finanziamenti a partiti politici: Cass. Sez. 5, 12.3.2010 n. 13588,
Riccio, rv. 246714), il decidente g.u.p. giunge nel caso di specie a conclusioni incongruenti ed erronee, elusive di un puntuale accertamento degli scopi in concreto perseguiti dal funzionario dirigente dell'azienda che utilizzi il denaro sociale in violazione di norme organizzative della società o addirittura di norme di legge rispetto all'oggetto sociale della società di riferimento. Le verifiche sviluppate dal g.u.p. si sono tradotte in una impropria immedesimazione dell'interesse del soggetto apicale con l'interesse della società escludente un conflitto di interesse tra i due centri di interesse, di cui invece le indagini preliminari offrono ampia prova. Né è casuale che l'art. 5 co. 2 D.Lvo 231/2001 impedisca di configurare una responsabilità da reato dell'ente nel caso in cui il soggetto apicale (come avvenuto per RO, EZ e altri) abbia agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.
4.1.2. Con il ricorso si ripercorrono le singole operazioni di IA e DI esaminate nella sentenza impugnata alla stregua delle verifiche documentali e testimoniali esperite dal g.u.p. e delle valutazioni liberatorie da questi enunciate, le cui conclusioni si contestano sotto duplice profilo.
Per un verso tali operazioni informative su persone, società o situazioni di disparato genere appaiono rinviare ad interessi oggettivamente estranei all'oggetto sociale della EC, che il g.u.p. ritiene di recuperare, attribuendo loro la prospettazione o proiezione di una indefinita “utilità aziendale”. Per altro verso l'analisi del decidente si pone in contrasto con le premesse fattuali del percorso decisorio, offrendo dati dimostrativi della degenerazione del ruolo della divisione security di EC produttiva di una sistematica distrazione del denaro aziendale. Al riguardo si citano gli esempi degli sconcertanti rapporti di "consulenza" fatti instaurare dalla società con il giornalista GU NI e con l'analista
- 40 - parlamentare ER LL. Rapporti che in alcun modo sono inseribili nell'attuazione di reali interessi societari.
4.2. Difetto di motivazione in riferimento alla affermata insussistenza di fatti appropriativi collegati a fittizie operazioni di “risk analysis" svolte da DI. Come si precisa nel capo di imputazione sub 22) la EC ha corrisposto, nel quadriennio 2002-2005, alla società statunitense G.S.S. inc. riconducibile agli imputati DI e EL importi superiori ad otto milioni di euro. Di tale complessiva somma (che a differenza di quelle versate al IA non sono mai state rinvenute) il g.u.p. omette di chiarire la causa e soprattutto le finalità. In particolare il g.u.p. trascura le dichiarazioni confessorie dello stesso DI, che ha asserito che molte delle operazioni definite come di "analisi di rischio" celassero attività di dossieraggio su noti personaggi della finanza e della politica italiana, completamente estranea a qualsiasi diretto o indiretto interesse di
EC. Parimenti il g.u.p. non considera le dichiarazioni rese sul conto di DI dal coimputato AB IO nel corso di incidente probatorio e sulla sostanziale fittizietà delle operazioni informative commissionategli ("...DI si occupava quasi esclusivamente di traffico di soldi, di investigativo faceva ben poco...metteva in piedi delle società di comodo e conti di comodo per far transitare e far fuoriuscire i soldi da EC LI...DI faceva trovare i soldi nel conto in cui gli era stato detto di farli trovare oppure riportava i contanti in LI").
4.3. Carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta inesistenza di indebiti fatti appropriativi in presenza di sovrafatturazione. La sentenza impugnata ha ritenuto insussistente il reato di cui all'art. 646 c.p. anche in relazione alle somme introitate da IA e DI come sovraprezzo (o ricarichi) sulle fatture rilasciate a EC per le loro prestazioni. Sostiene il g.u.p. che una presunta "esosità" dei pagamenti percepiti dai due imputati non risulterebbe provata, rinvenendosi -anzi- dati probatori di segno contrario (dichiarazioni dei testi RR e BI), e che in ogni caso le somme confluite alle società estere degli imputati non sarebbero state determinate dai coimputati dirigenti della security aziendale (RO, LE, IO), essendo state approvate da una ben più nutrita schiera di funzionari e dipendenti della società. Tale percorso argomentativo è censurabile perché scaturisce da una lettura parcellizzata e disomogenea del compendio probatorio delle indagini. Gli atti processuali conclamano, infatti, l'evenienza per cui il IA e il DI erano soliti attribuirsi un cospicuo "premio" sui lavori, illeciti e estranei all'interesse sociale, di volta in volta eseguiti.
La sentenza non tiene conto delle dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese al riguardo dal IA (ad esempio in tema di anticipazione monetaria effettuata alla consulente LL) e di quelle dello stesso DI (quando afferma di aver corrisposto in una occasione 100.000 euro a IO per una intrusione informatica, fatturando poi 130.000 euro alla security EC, indicando come causale una fantomatica analisi di rischio sull'Argentina).
- 41 - 5. Ricorso della parte civile EC LI ME IN (AM) S.A.
La costituita parte civile impugna la sentenza relativamente alla dichiarata improcedibilità nei confronti dell'imputato CO DI per il reato di appropriazione indebita di cui al capo 22) della rubrica, denunciando completa mancanza di motivazione in riferimento alla contestazione mossa all'imputato di essersi appropriato (in concorso con i coimputati ex dirigenti di EC LI RO, LE e IO) di tre milioni di dollari fatturati dalla sua società americana G.S.S. inc. a EC ME IN dal 2002 al 2005 "come corrispettivo di operazioni di investigazione simulatamente compiute dalla citata società di diritto americano e commissionate dalla security di EC LI". Nella voluminosa sentenza di non luogo a procedere il giudice non propone alcun riferimento alla EC AM né agli specifici fatti appropriativi commessi da DI ai danni di tale società. La sentenza sembra ignorare che la EC LI è società distinta e autonoma dalla ricorrente società brasiliana EC LI AM (al ricorso è allegata copia dello statuto sociale). Quando il giudice sostiene l'esistenza di un interesse aziendale sotteso alle operazioni illecite che varrebbe ad escludere la ravvisabilità del reato ex art. 646 c.p. riferisce tale interesse alla sola EC LI, nulla precisando. Nell'elenco delle operazioni esaminate in sentenza non ve ne è alcuna che sia stata pagata con denaro proveniente dalle casse di EC AM. Né, del resto, le considerazioni svolte in rapporto a EC LI (o a PI) possono intendersi estese o estendibili alla autonoma società EC AM.
6. Ricorso dell'imputato LE TA.
A LE TA, agente di polizia in servizio presso il Commissariato P.S. di IL-OL, è stato contestato il reato di concorso -con i colleghi agenti IN
OG e LV FF- in corruzione continuata per atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti in attività di osservazione, controllo, pedinamento e acquisizione di dati sensibili raccolti attraverso i terminali e le banche dati della Polizia nei confronti del dirigente della CO CO LI OL DA SO e di suoi prossimi congiunti.
Attività per la quale il TA e i coimputati ricevevano una retribuzione giornaliera non inferiore a lire 200.000 dalle strutture investigative private dei coimputati IA e DI.
Accusa contestata al TA e ai due agenti coimputati con il capo 8) della rubrica e, specularmente, con il capo 7) della rubrica ai mandanti corruttori IA e
DI. Reati che la sentenza del g.u.p. milanese ha dichiarato estinti per prescrizione, risalendo i fatti al novembre 2000. Avverso tale decisione ricorre il difensore di LE TA, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla mancata applicazione del disposto dell'art. 129 co. 2 c.p.p. Nella discussione conclusiva dell'udienza preliminare la difesa dell'imputato
TA, anche richiamando i dettagliati contenuti di una memoria difensiva depositata all'udienza del 7.5.2010, ha invocato in via principale il proscioglimento pieno per motivi di merito dell'imputato dal reato di corruzione ascrittogli e soltanto in via
-42- subordinata la declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione. Il decidente g.u.p. dopo un'ampia premessa in tema di prescrizione del reato di corruzione propria con peculiare riferimento alla individuazione del momento consumativo del reato, non si è soffermato in alcun modo nell'esame della specifica posizione del TA. In tal modo ha omesso di prendere in considerazione tutta una serie di emergenze processuali idonee ad escludere ogni partecipazione criminosa dell'imputato ai fatti contestati in termini di abusiva attività di "controllo", anche palese (al verosimile scopo di intimorire il DA SO i suoi familiari), nei riguardi del dirigente DA SO, licenziato dalla CO CO LI e resosi promotore di un ricorso al giudice del lavoro avverso la società. Società avvalsasi dell'azione investigativa dell'agenzia OL d'NT del IA, rivoltosi per l'espletamento dell'attività in esame al coimputato DI. Elementi tutti, testimoniali e documentali, che non propongono alcuna traccia di interventi irregolari o abusivi del TA, per altro dettagliatamente indicati nella memoria depositata in udienza ed inopinatamente ignorati dal g.u.p., che avrebbe dovuto applicare il disposto dell'art. 129 co. 2 c.p.p. in favore del ricorrente, prosciogliendolo con formula ampiamente liberatoria dall'accusa di corruzione.
7. Le deduzioni enunciate nei ricorsi del pubblico ministero sono contrastate da corpose memorie difensive depositate nell'interesse degli imputati CO AN due ed LE IA.
7.1. La difesa di CO AN (note di udienza 31.1.2011) esamina in dettaglio, attraverso un comparativo raffronto degli argomenti di censura con quelli esposti nella sentenza del g.u.p. oltre che nella sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2009, i ricorsi del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale di IL, nelle parti concernenti il segreto di Stato opposto dall'imputato e confermato dal Presidente del C.d.M. (unico motivo o profilo del ricorso del P.G. distrettuale). Attraverso tale esame, supportato dal richiamo a specifici dati probatori rivenienti anche da indagini difensive e versati in atti e suppostamente ignorati dai ricorrenti rappresentanti dell'accusa pubblica, la difesa del AN sostiene l'infondatezza del ricorso del P.G. di IL e l'inammissibilità del ricorso del Procuratore della Repubblica, atteso che entrambi i ricorsi prospettano una lettura “aggirante" od elusiva degli effetti processuali derivanti dalla conferma del segreto di Stato opposto da AN palesemente distonica rispetto agli ambiti di conoscenza e apprezzamento giudiziari dei fatti coperti da segreto delineati dalla Corte Costituzionale. Il ricorso del
Procuratore della Repubblica, poi, oltre ad essere meramente autoreferenziale laddove tralascia ogni reale confronto critico con gli argomenti diffusamente spesi dal decidente g.u.p. nel definire l'area del confermato segreto in rapporto alla inesistenza di altre fonti di prova autonome suscettibili di avvalorare aliunde la fondatezza -per gli effetti di cui all'art. 425 c.p.p.- delle accuse rivolte al AN (capi 1, 15, 16 della rubrica), esprime i propri rilievi mediante una sommatoria di censure che impingono il merito storico della regiudicanda, in tutta evidenza estranee al giudizio di legittimità.
7.2. La difesa di IA ha depositato due memorie (5.2.2011 e 19.7.2011).
- 43 - Con la prima memoria si contesta in termini generali l'impostazione censoria del ricorso del Procuratore della Repubblica milanese, sostenendosi l'inammissibilità o infondatezza degli espressi rilievi in relazione all'ambito cognitivo del giudizio di legittimità a fronte della oggettiva prestazione dei servizi investigativi erogati dalle società estere del IA in favore del gruppo PI-EC, della mancata dimostrazione della esosità dei pagamenti richiesti e conseguiti, della univoca pertinenza dell'attività, per quanto svolta in alcuni casi anche con mezzi illegali, agli interessi aziendali delle due società. A ciò aggiungendosi, con ovvia implicita critica anche ai ricorsi delle parti civili PI e EC, l'inconsistenza delle tesi avanzate dal ricorrente p.m., avulse da un reale confronto critico con gli argomenti in base ai quali la sentenza impugnata ha estesamente motivato la insussistenza dei fatti di appropriazione indebita.
La seconda memoria approfondisce la tematica. Sia in rapporto ai canoni valutativi della decisione definitoria dell'udienza preliminare stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità ed ai quali il decidente g.u.p. si è rigorosamente attenuto. Sia in rapporto all'improponibile tentativo operato in sede di discussione finale dell'udienza preliminare e ripreso nel corpo dell'odierno ricorso di rettificare l'oggetto delle accuse mosse all'imputato (capo 22 della rubrica), sussumendole in un quadro di simulatoria e fraudolenta fatturazione delle prestazioni erogate da IA e dalle sue due società inglesi, che si traduce in un non consentito mutamento del fatto contestato, non a caso stigmatizzato nella stessa decisione ex art. 425 c.p.p.
C Motivi della decisione
1. Il giudizio di legittimità.
L'ampio spettro di valutazioni consentite a questo giudice di legittimità dalla scrupolosa analisi dell'imponente materiale probatorio sviluppata nella sentenza del g.u.p. del Tribunale di IL e dalla altrettanto meticolosa disamina critica elaborata dai ricorsi del Procuratore della Repubblica di IL e delle due parti civili PI e EC rendono agevole rilevare come detti ricorsi, al pari di quelli del Procuratore Generale di IL, della parte civile EC AM e dell'imputato TA, non possano trovare accoglimento.
1.1. Gli illustrati ricorsi del pubblico ministero, delle parti civili e dell'imputato TA vanno, infatti, rigettati per indeducibilità ed infondatezza, sotto più profili manifesta, delle prospettate censure. Se, messa da parte la specifica posizione del ricorrente imputato TA, quelli appena esposti sono i contenuti dei motivi di ricorso dei rappresentanti della pubblica accusa e delle parti private, sulla base dei quali dovrebbero inferirsi le addotte violazioni di legge e carenze di motivazione della sentenza impugnata, è evidente come si proponga anche nella presente vicenda processuale la non infrequente tematica della definizione dei limiti delle impugnazioni
- 44- concernenti sentenze di non luogo a procedere pronunciate a conclusione dell'udienza preliminare e degli ambiti valutativi del corrispondente giudizio di legittimità.
La questione si pone con immediata pregnanza, sol che si abbia riguardo -oltre che alla inconsueta estensione del ricorso del Procuratore della Repubblica di IL e delle parti civili PI e EC (quasi che all'imponente estensione della sentenza impugnata, per l'ampiezza dei temi di fatto e di diritto trattati, debba necessariamente corrispondere una analoga espansione dimostrativa dei vizi di legittimità oggetto di ricorso)- alle impostazioni espositive dell'impugnazione del pubblico ministero di primo grado e, in certa misura, delle parti civili PI e EC. In una fuorviante interpretazione del disposto dell'art. 606, co.
1-lett. e), c.p.p. sono stati trasmessi a questa Corte in sostanza tutti gli atti che compongono, almeno per le imputazioni oggetto di declaratoria di improcedibilità del g.u.p., il fascicolo del p.m. unito alla richiesta di rinvio a giudizio e presi in esame o obliterati (ché in più casi la critica al g.u.p. è di aver trascurato o letto in modo errato talune emergenze delle indagini) nel corso dell'udienza preliminare. Documenti e verbali di dichiarazioni ai quali gli atti impugnatori fanno costante richiamo o i cui passaggi e brani giudicati più importanti sono, per facilitarne la (ri)lettura del giudice di legittimità (è il caso del ricorso del p.m.), traslitterati nel corpo dell'impugnazione. E' allora evidente che il pubblico ministero ricorrente e le parti civili costruiscono i propri assunti censori sotto la specie della carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata attraverso la riproposizione del compendio probatorio cristallizzato dalla chiusura delle indagini preliminari, nel cui ambito si enuncia una lettura o interpretazione delle fonti di prova alternativa o speculare rispetto a quella compiutane dal giudice dell'udienza preliminare. Fonti di cui si propone una rivisitazione in questa sede di legittimità.
1.2. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo della S.C. sulle motivazioni dei provvedimenti giudiziari. In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul percorso giustificativo del provvedimento impugnato è -per espressa disposizione legislativa- rigorosamente racchiuso nella verifica che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non basate su dati contrastanti con evenienze storiche di comune e semplice lettura ed esenti, infine, da insuperabili incongruenze. In diverse parole, in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione risultante "dal testo del provvedimento impugnato", il controllo di legittimità non può che essere incentrato esclusivamente sulla coerenza strutturale interna della decisione, di cui verifica l'oggettiva concludenza e stabilità logico-argomentativa. Nel controllo sulla motivazione sono preclusi al giudice di legittimità il riesame o la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti (o preferibili) rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. In questa ottica l'illogicità della motivazione, anche nella sua forma derivata di travisamento
- 45- della prova, censurabile a norma dell'art. 606, co.
1-lett. e), c.p.p., è quella che emerga con evidenza ex actis, cioè che sia munita di tale spessore da risultare apertamente e subito rilevabile, attesa la delimitazione dell'orizzonte conoscitivo dell'analisi di legittimità sulla giustificazione decisoria del giudice di merito, il sindacato demandato alla Corte di NE, quale giudice della motivazione del provvedimento impugnato e non già del fatto, non potendo estendersi ad una verifica volta riscontrare la corrispondenza della motivazione alle specifiche acquisizioni processuali e ai dati storici che compongono le fonti di prova (cfr., ex pluribus: Cass. S.U., 30.4.1997 n. 6402,
Dessimone, rv. 207944; Cass. S.U., 31.5.2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Cass. S.U.,
24.9.2003 n. 47289, Petrella, rv. 226074). Ciò che è, invece, esattamente quanto sembrano richiedere nell'odierna vicenda giudiziaria i ricorrenti p.m. e parti civili.
Conseguentemente il controllo del giudice di legittimità sui vizi di motivazione della decisione di merito, in termini di illogicità manifesta, non involge la possibilità di sindacare la scelta delle massime di esperienza di cui il giudice di merito abbia fatto uso nella ricostruzione dei fatti reato, allorché -come deve riconoscersi nel caso della impugnata sentenza del g.u.p. del Tribunale di IL (cui, se un rilievo può pur muoversi, è quello, in apparenza paradossale, di un eccesso di motivazione)- purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di analisi e nel rispetto dei canoni della logica deduttiva che informano il ragionamento e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e ragionevolmente valida delle scelte operate. Ne discende che la doglianza di illogicità può essere proposta quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza, vale a dire su un giudizio ipotetico a contenuto generale e indipendente dal caso concreto, basato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi, e attribuisca valore piuttosto a mere supposizioni o congetture (cioè ad ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit) ovvero ad una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità. Così ancora, sotto il peculiare profilo del travisamento di eventuali prove dichiarative, il giudice di legittimità deve limitarsi a rilevare se il significato probatorio attribuito dal ricorrente in dissonanza con quello individuato nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni sul contenuto complessivo dell'esame del soggetto dichiarante (cfr.: Cass.
Sez. 6, 7.3.2003 n. 31706, P.G. in proc. Abbate, rv. 228401; Sez. 6, 24.2.2010 n. 18491, Nuzzo Piscitelli, rv. 246916).
Tali notazioni valgono subito a rendere incongrue e non sorrette da argomenti dotati di probante significanza censoria i ripetuti rilievi del p.m., anche con accenti di non pertinente polemica (laddove l'atto impugnatorio evoca presunte "suggestioni" ricostruttive, non meglio dimostrate, in cui sarebbe incorso il decidente g.u.p.), rilievi per più versi ripresi dalle ricorrenti parti civili, sulle valutazioni operate in relazione ai modesti coefficienti di credibilità delle ampie dichiarazioni rese dal presidente del gruppo PI-EC CO ON RA (raccolte con esame "assistito"), allorché assume in buona sostanza di aver ignorato le attività delle direzioni security delle due società, riassunte nel preminente ruolo interno di AN RO. Valutazioni di "inaffidabilità" dichiarativa che il g.u.p. (sentenza, pp. 183-185) sviluppa in riferimento a dati fattuali e circostanziali di sicuro peso, che ne contrastano
- 46 - o smentiscono le affermazioni. Dati difficilmente contestabili e in concreto non confutati, se non in modo generico, dai ricorsi. Ed analoghe conclusioni in questa sede si impongono per le non dissimili critiche svolte nel ricorso del p.m. all'apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali di funzionari delle due società parti civili, quali segnatamente quelle di RA RR, di OL SA, di CE BI, di IZ SA. Dichiarazioni alla stregua delle quali il g.u.p. argomenta la sicura conoscenza e notorietà nei vari ambiti aziendali della attività di c.d. intelligence svolta dalla direzione security di RO e di LE e l'apprezzamento della stessa ai vari livelli apicali dei diversi comparti interni delle società. Dichiarazioni cui il ricorso del p.m. si limita, né potrebbe essere altrimenti, a contrapporre una interpretazione diversa o alternativamente riduttiva, in cui non si riscontra traccia alcuna della eventuale illogicità della interpretazione o lettura compiutane dal decidente, in guisa da rendere le critiche del ricorrente p.m. (e, sul valore attribuito alle citate testimonianze, della parte civile PI) indeducibili nell'odierno giudizio e comunque destituite di fondamento dimostrativo. Analoghe considerazioni, conviene aggiungere, sono formulabili per la memoria-esposto in data 8.6.2006 della EC a firma del general consuel del gruppo avv. CE Chiappetta. E' un dato di fatto non discutibile rimarcato dal g.u.p. che, dopo più di un anno dalla perquisizione eseguita (oltre che presso la OL d'NT del IA) nei confronti di AN RO e della notizia delle indagini, la società non avanzi riserve di sorta sull'operato del RO e sui rapporti interpositivi dello stesso con il "fornitore esterno" di sicurezza LE IA per i servizi da costui resi e retribuiti alle sue due società inglesi. Il dato non è utilmente contrastato dal ricorso del p.m., che pure critica, ma in termini soltanto assertivi, la lettura offertane dal g.u.p.
1.3. Esaminato in base a queste coordinate, il ricorso del pubblico ministero si configura ai limiti della inammissibilità, poiché -nell'inquadrare i vizi di legittimità attribuiti alla impugnata sentenza di non luogo a procedere- tende a sottoporre al giudizio di questa Corte aspetti fattuali attinenti alla ricostruzione della vicenda indagata ed all'apprezzamento del materiale probatorio, aspetti rimessi all'esclusiva cognizione del giudice di merito.
Questa Corte non mette in discussione, né mai potrebbe, che quella prospettata dal pubblico ministero possa in tesi integrare una ricostruzione delle vicende processuali e dei contegni appropriativi ascritti agli imputati aderente alla realtà storica o meglio adeguata alla lettura delle emergenze probatorie. Ma si tratta di un giudizio di valore, di valore probatorio per l'appunto, che questa Corte non può esprimere. Per il semplice motivo che il giudice di legittimità non possiede conoscenza del compendio probatorio nella sua interezza, che -sola- consentirebbe un tal genere di giudizio. E, se mai questa conoscenza fosse accessibile alla Corte, in termini di disponibilità o acquisibilità degli atti processuali di segno probatorio raccolti nelle precedenti fasi processuali ovvero veicolati attraverso i ricorsi delle parti, ne deriverebbe in tutta evidenza l'inaccettabile snaturarsi delle funzioni della Corte di
NE, resa in tal modo un terzo o ennesimo giudice del fatto e non più e soltanto organo giurisdizionale deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre un coefficiente minimo di intrinseca
-47- razionalità e di capacità di spiegare l'itinerario logico seguito per giungere ad una determinata decisione.
In questa ottica è facile osservare che la sentenza di parziale non luogo a procedere pronunciata dal g.u.p. del Tribunale di IL nei confronti degli imputati indicati in epigrafe (tratti a giudizio per altri concorrenti reati) si pone, sul piano della razionale ricomposizione dei fatti e delle condotte degli imputati e delle implicazioni probatorie da essa ricavabili, su una linea di assoluta chiarezza enunciativa e logica, immune da incoerenze o contraddizioni di immediata rilevabilità. La sentenza censurata non reca traccia alcuna di quella carenza o manifesta illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, potrebbe indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato.
Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito, oltre ad apparire frutto di commendevole approfondito esame delle risultanze processuali, sono adeguatamente motivate sul piano logico e giuridico. In questa oggettiva constatazione trova una prima causa la prolungata enunciazione descrittiva, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, degli articolati passaggi con cui la sentenza del g.u.p., davvero di particolare ampiezza, è giunta ad affermare l'insussistenza dei fatti di appropriazione indebita aggravata contestati agli imputati e l'improcedibilità dei reati attribuiti all'imputato AN a norma dell'art. 202 co. 3 c.p.p. Passaggi e valutazioni delle risultanze probatorie dotate di intrinseca coerenza e, per dir così, autosufficienza dimostrativa dei propri coefficienti logico-giuridici.
1.4. E' opportuno aggiungere, in ragione dei descritti caratteri contenutistici del ricorso del pubblico ministero, che le precedenti considerazioni non confliggono con la novella apportata alla lettera e) del 1° comma dell'art. 606 cpp (art. 8 L. 20.2.2006 n. 46). La modifica ha esteso l'ambito valutativo del vizio di motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, laddove alla tipologia dei casi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione ha aggiunto quella della "contraddittorietà" della motivazione ed alle modalità o forme di apprezzamento del vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato ha aggiunto la possibilità che lo stesso risulti anche da altri atti del processo specificamente individuati nei motivi di ricorso. Ora è del tutto chiaro che il ricorso del pubblico ministero i ricorsi delle parti civili sono calibrati sulle induzioni probatorie desumibili non solo dal testo della sentenza del g.u.p., ma altresì e più in dettaglio da "altri atti del processo", indicati nei motivi di ricorso, in special modo nel ricorso del p.m., che si è detto- traspone nel testo del ricorso i brani che reputa più significativi a sostegno della propria tesi censoria ed a lungo li commenta, proponendone una interpretazione che avvalori le addotte carenze e illogicità di motivazione della sentenza impugnata.
La giurisprudenza di questa S.C. è intervenuta più volte nel proporre idonee chiavi di ermeneutica lettura della novellata disposizione in tema di vizio di motivazione deducibile davanti al giudice di legittimità. In questa sede è sufficiente segnalare che l'indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice si è attestato nell'evidenziare che la rimodulazione dell'art. 606, co.
1-lett. e), c.p.p. non ha alterato natura e funzione del giudizio di legittimità e del sindacato esperibile in tema di controllo della motivazione dei provvedimenti impugnati. Nel senso, in sintesi, che
-48- continuano ad essere inapprezzabili censure che si limitino a prospettare una mera alternativa lettura delle risultanze probatorie ovvero un loro surrettizio riesame critico. Il sindacato della S.C. conserva intatte le sue caratteristiche di sindacato di legittimità.
Per un verso, infatti, la modifica normativa non ha fatto venire meno il limite della "testualità" del vizio conoscibile dalla S.C., connaturato alla cognizione del giudice di legittimità il cui controllo è circoscritto alla motivazione e non alla decisione, atteso che la NE non deve stabilire se la decisione di merito prospetti davvero la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi ad accertare se tale giustificazione sia sorretta da razionale coerenza e sia compatibile con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Il novellato art. 606 co. 1 c.p.p. non permette alla Corte una rilettura o una diversa interpretazione dei dati probatori, esulando dal giudizio di legittimità un controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto agli elementi di prova. Sicché il richiamo della novella agli "altri atti del processo" sintomatici del vizio di motivazione deve essere interpretato con riguardo unicamente ad atti che introducano un obbligo di pronuncia per il giudice di merito che si assume essere stato violato.
Per altro e connesso verso la “risultanza" del vizio di motivazione da altri atti del processo, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, non può equivalere a richiedere come sembra erroneamente supporre l'odierno ricorso del pubblico ministero- una rivalutazione dell'atto ulteriore o "altro" (rectius della prova che esso rappresenta), né ancor meno che tale rivalutazione avvenga unitamente o in rapporto agli altri atti (tutti) acquisiti al processo. Anche l'esame della nuova tipologia di atti sindacabili in cassazione si inscrive nell'alveo dello scrutinio di legittimità. Vale a dire che l'atto ulteriore alla cui stregua verificare l'adeguatezza della motivazione (cioè l'esistenza del vizio di cui alla lettera e dell'art. 606 co. 1 c.p.p.) deve essere un atto la cui significanza probatoria sia inequivoca ed incontestabilmente diversa da quella ritenuta dal giudice di merito, senza necessità di calare siffatto giudizio nell'area valutativa dell'intero compendio probatorio (cioè di tutti gli atti processuali delle indagini o dell'istruttoria dibattimentale). Soltanto in questo senso la novellata disciplina produce l'effetto di ricondurre nell'ambito del vizio di motivazione anche il c.d. travisamento della prova implicante il controllo, affatto neutro e non valutativo (sorta di mero accertamento dichiarativo), sul fatto che un determinato evento o risultato probatorio, affermato o negato dal giudice di merito, risulti invece in modo del tutto pacifico rispettivamente inesistente o sussistente (cfr., ex pluribus, da ultimo: Cass. Sez. 2, sent. 11.1.2007 n. 7380, Messina, rv. 235716; Cass. Sez. 3, 21.11.2008 n.
12110, Campanella, rv. 243247; Cass. Sez. 5, 21.1.2011 n. 18542, Carone, rv. 250168; Cass. Sez. 3, 7.7.2011 n. 37756, Iannazzo, rv. 251467).
Insomma per sostenersi l'esistenza di un vizio della motivazione desumibile da atti del processo è indispensabile che tali atti siano dotati di una forza esplicativa o dimostrativa univoca e tale che la loro rappresentazione sia idonea a scardinare la struttura portante dell'intero ragionamento sviluppato dal giudicante, così da renderne palesemente incongrua o contraddittoria la motivazione. Ed allora, inevitabile, si delinea il giudizio di incongruenza ed infondatezza della rilettura e reinterpretazione delle fonti dichiarative (in particolare, tra le molte, del presidente ON RA) proposte dal ricorrente pubblico ministero ed, altresì, dalle parti
- 49 - civili e dal ricorrente P.G. di IL (cfr.: Cass. Sez. 6, 18.12.2006 n. 752/07,
Romagnolo, rv. 235732; Cass. Sez. 4, 12.2.2008 n. 15556, Trivisonno, rv. 239533; Cass.
Sez. 4 1.3.2011 n. 14732, Molinario, rv. 250133; Cass. Sez. 3, 7.10.2009 n. 46451, Carella,
245611: "Non dà luogo al vizio di travisamento della prova la scelta, ad opera del giudice, di rv. un'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, giustificata per altro da massime di esperienza, in luogo di altra e diversa interpretazione").
2. I ricorsi del Procuratore della Repubblica e delle parti civili PI e EC.
Calando, quindi, gli indicati parametri valutativi nell'analisi dei motivi dei due ricorsi della pubblica accusa e dei ricorsi delle parti civili (considerazioni di natura diversa si impongono per il ricorso dell'imputato TA), può subito affermarsi che l'apparato logico-argomentativo della motivazione della sentenza del g.u.p. del
Tribunale di IL si mostra immune da aporie o lacune di immediata o dirompente decisività. Tale giudizio acquista, come ovvio, una sua concreta specificità nel caso in esame, allorché lo si correli ai due particolari profili della natura o tipologia del provvedimento decisorio impugnato nonché della connotazione degli "altri atti" e relative prove, la cui addotta omessa valutazione o sottovalutazione da parte del giudicante g.u.p. i ricorrenti e soprattutto (si è detto) il pubblico ministero di primo grado allegano ad indice della carenza ed illogicità della motivazione della sentenza.
2.1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica di IL (antea, B, §§ 1.6, 1.7) censura la erronea applicazione dell'art. 425 c.p.p. (ricorso, pp. 88 ss., 106 ss.), perché il g.u.p. avrebbe travalicato l'ambito della cognizione dell'udienza preliminare, che è di natura esclusivamente prognostica, allo stato degli atti e degli elementi che è prevedibile potranno emergere nella fase del giudizio vero e proprio, e che è "indicata con felice espressione della dottrina come cognizione semi-piena, limitata ad una prima individuazione di sussistenza di elementi legittimanti il giudizio". In aperta contraddizione con la premessa metodologica, con cui lo stesso g.u.p. riconosce di non essere giudice del merito nel senso pieno del termine, la sentenza ha operato una penetrante valutazione di merito, anticipatoria del giudizio dibattimentale, che deve considerarsi estranea ai limiti e alla funzione propri dell'udienza preliminare e alla natura "processuale" della sentenza ex art. 425 c.p.p.
2.2. Ancora più ampiamente il ricorso della parte civile PI (antea, B, § 3.1) sottopone a critica le connotazioni che il decidente assegna alle valenze di "filtro" dell'udienza preliminare, allorché pone in luce il progressivo passaggio dalla categoria concettuale della valutazione prognostica della sentenza di non luogo a procedere alla categoria della prevedibile possibilità (nell'eventuale dibattimento) di una soluzione diversa da quella liberatoria tracciata dai dati presi in esame nell'udienza preliminare.
L'interpretazione proposta dal g.u.p. elude, secondo la ricorrente parte civile, la regola di giudizio che informa la sentenza di cui all'art. 425 c.p.p. fissata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. L'area cognitiva dell'udienza preliminare, quale momento di giudizio anche non più meramente processuale (dopo la riforma dell'art. 425 c.p.p. con L. 16.12.1999 n. 479), non attinge la pienezza dell'istruzione
- 50 - dibattimentale, da cui soltanto può scaturire un giudizio pieno sul merito dell'accusa contestata, ma rimane ancorata ad una prognosi di sostenibilità dell'accusa in giudizio e non di condanna o di innocenza dell'imputato.
3. La regola di giudizio della sentenza di non luogo a procedere.
Sotto il profilo della tipologia della decisione impugnata non può prescindersi dalla peculiarità della sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. Peculiarità che investe il grado di stabilità stessa della decisione, che non forma giudicato (le sentenze di non luogo a procedere sono revocabili in quanto tipiche decisioni allo stato degli atti), ed involge la tematica della non sempre facile individuazione del crinale o della linea di demarcazione tra il concetto di sostenibilità o non sostenibilità in giudizio dell'accusa, categoria giuridica fissata dal 3° comma dell'art. 425 c.p.p. (come novellato nel 1999) e che costituisce il discrimine valutativo di riferimento del giudice di fronte a situazioni probatorie non dotate di unisignificante efficacia probatoria. In altre parole di situazioni di contraddittorietà delle fonti di prova o di vera e propria insufficienza di prova di risalente memoria.
3.1. Non vi è dubbio che la nozione in esame denuncia una sua intrinseca volatilità, che rende in molti casi ardua l'opzione selettiva tra un apprezzamento positivo o negativo. Ed è appena il caso di osservare che il precetto di cui all'art. 425 co. 3 c.p.p. solo tendenzialmente è assimilabile a quello prefigurato, con omologa forma lessicale, dall'art. 530 co. 2 c.p.p. Va da sé, infatti, che una cosa è esprimere un giudizio che si radichi su una esauriente e in linea di massima totalizzante (basti pensare alle nuove prove assunte in dibattimento ex art. 507 c.p.p.) acquisizione di elementi di prova, con i quali il percorso per raggiungere la verità processuale può, in linea di principio, considerarsi compiuto in tutte le sue possibili varianti. Altra cosa è formulare un vaglio di sufficienza od insufficienza delle prove in un contesto temporale che precede la dialettica dibattimentale. Vaglio da condursi, alla luce della stabile e più recente giurisprudenza di legittimità, secondo un modulo prognostico, dovendo il giudice rappresentarsi se ed in quale misura il compendio probatorio in quel momento disponibile in ordine alla posizione di un determinato imputato possa o meno mutare nella successiva fase processuale sino ad arricchirsi di quei dati integrativi che avvalorino l'eventuale giudizio di sussistenza del fatto reato. Una valutazione complessa, dunque, che racchiude in sé la delibazione imposta dal parametro della sostenibilità o insostenibilità dell'accusa in giudizio.
3.1.1. Ma ciò intuibilmente non può significare che, per usare un paradosso, in caso di dubbio sul dubbio, cioè sulla sufficienza o non contraddittorietà delle prove proponibili nel giudizio dibattimentale, il giudice dell'udienza preliminare debba sempre e soltanto optare per l'ipotesi della potenziale sostenibilità dell'accusa e il rinvio a giudizio dell'imputato; evenienza che frustrerebbe le esigenze deflattive che, come è pacifico, ispirano il disposto del 3° comma dell'art. 425 c.p.p. Quanto piuttosto che il giudizio di sostenibilità dell'accusa deve per forza di cose coniugarsi ad un giudizio, più che di modificabilità in senso accusatorio dell'accusa (evenienza sempre
- 51 - possibile), di maggiore o minore stabilità del materiale probatorio sul quale esprimere la valutazione. Nel senso che il giudizio di prognosi sulla tenuta dell'accusa in dibattimento è tanto più saldo quanto più esteso sia il ventaglio delle fonti di prova raccolte al momento della decisione conclusiva dell'udienza preliminare. Ne consegue, in altre parole, che nel particolare giudizio anticipato in cui si sostanzia l'udienza preliminare la decisione di non luogo a procedere è destinata a radicarsi più saldamente a tutte le valenze delle esaurienti, se non anche esaurite, fonti probatorie fino a quel momento raccolte e, dunque, anche a postulare un incidentale giudizio di loro potenziale immodificabilità.
Tale genere di articolata valutazione è quel che esattamente caratterizza la decisione liberatoria del g.u.p. di IL in ordine al delitto di appropriazione indebita aggravata ascritto agli imputati, di cui il p.m. ha richiesto il rinvio a giudizio. Nella premessa metodologica della decisione (sentenza, pp. 48 ss.) il giudice, da un lato, puntualizza non a caso di aver adottato la medesima decisione liberatoria per i fatti di appropriazione indebita nella contestuale sentenza pronunciata nei confronti degli imputati che hanno definito le proprie posizioni processuali ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Ciò a dimostrazione, ex art. 129 co. 1 c.p.p., del connotato di evidente insussistenza nel caso EC della fattispecie di cui all'art. 646 c.p., "già sul piano astratto in riferimento ai dati probatori emersi in fase di indagini". Da un altro lato il giudice argomenta l'inconsistenza in concreto della tesi accusatoria, correlandola ai caratteri propri della decisione prevista dall'art. 425 c.p.p., facendo leva sul già richiamato concetto prognostico di prevedibile possibilità di una diversa soluzione dibattimentale, che ritiene di escludere alla luce della infondatezza dell'ipotesi di accusa, dimostrata dalla successiva puntuale analisi delle emergenze delle indagini preliminari. Il ragionamento e la regola del giudizio ex art. 425 c.p.p. sono giuridicamente corretti e ineccepibili per chiarezza descrittiva. Tanto più quando si osservi che l'infondatezza dell'ipotesi appropriativa discende da valutazioni strettamente giuridiche sui referenti modali e soggettivi del reato di cui all'art. 646 c.p., la cui configurabilità nelle vicende integranti la regiudicanda rimessa all'esame di questa Corte di legittimità deve ritenersi -come si preciserà in prosieguo- radicalmente esclusa anche oltre le ragioni di fatto e di diritto valorizzate dal g.u.p. Evenienza che esime il collegio (al di là di quel che si è già chiarito sui limiti del giudizio di legittimità) dalla disamina dei rilievi critici enunciati nel ricorso del pubblico ministero per ciascuno dei singoli episodi delle "pratiche informative" portate a conclusione dagli investigatori IA e DI esaminate nella sentenza impugnata. E' questa, del resto, la seconda causa della già segnalata estensione dedicata alla diffusa sinossi dei vari momenti riepilogativi, per ciascun segmento dei fatti reato ex art. 646
c.p., nell'anteriore svolgimento del processo oggetto della presente decisione.
3.1.2. Traendo le conclusioni sulle problematiche valutative suscitate dalla sentenza di non luogo a procedere non è superfluo osservare che gli sforzi definitori della stessa giurisprudenza di legittimità nel tracciare gli elementi differenziatori di tale particolare decisione rispetto a quella adottata a conclusione di un giudizio dibattimentale celebrato con rito ordinario non sempre riescono a rendere pienamente ricostruibile lo standard o modello probatorio cui deve uniformarsi la sentenza di improcedibilità ex art. 425 c.p.p. Si afferma così che la sentenza di non luogo a
- 52 - procedere esprime una valutazione prognostica negativa circa l'eventuale condanna in giudizio e non un convincimento intorno ad un accertamento svolto ai fini di una possibile condanna (Cass. S.U., 29.5.2008 n. 25695, P.C. in proc, D'Eramo, rv. 239701, 239702; Cass. Sez. 5, 18.3.2010 n. 15364, Caradonna, rv. 246874; Cass. Sez. 2, 14.5.2010 n.
28743, Orsini, rv. 247860). In altri casi si pone l'accento sulla necessità, in rapporto allo scrutinio esperibile da questa S.C., che la prognosi di sostenibilità dell'accusa in giudizio sia effettuata in base al congiunto esame delle risultanze delle indagini preliminari e del materiale probatorio che potrebbe divenire oggetto di successiva valutazione dibattimentale, di guisa che la sentenza di improcedibilità può (e deve) essere emessa: in presenza di una situazione probatoria pacifica;
in presenza di un quadro probatorio insufficiente o contraddittorio;
in assenza di dati insuscettibili di sostenere l'accusa in giudizio (Cass. Sez. 5, 17.10.2008 n. 46307, P.G. in proc. Berretta, rv. 242606; Cass. Sez. 4, 28.10.2008 n. 46403, P.M. in proc. Mior, rv. 242170).
Il vero è che i parametri di volta in volta indicati o suggeriti per definire la regola di giudizio applicabile dal giudice dell'udienza preliminare rischiano di divenire autoreferenziali e, altresì, che assiomi che facciano leva sulla persistente natura processuale della sentenza di non luogo a procedere ovvero sulla parzialità dell'area valutativa del g.u.p. (la c.d. cognizione semi-piena) finiscano per eludere la ricorrente problematica.
Problematica che, sulla base dei penetranti poteri di integrazione probatoria riconosciuti al giudice dell'udienza preliminare dall'art. 422 c.p.p., come modificato dalla legge Carotti (L. 16.12.1999 n. 479), impone di prendere atto che la decisione adottata ai sensi dell'art. 425 c.p.p. non ha una struttura logica realmente diversa dalla decisione dibattimentale. A tale realistica conclusione dell'inquadramento sistematico dell'udienza preliminare e del suo possibile epilogo liberatorio deve pervenirsi, quando si ricordi che la ratio ispiratrice dell'originaria previsione dell'art. 425 c.p.p. risiede in palesi finalità deflattive, volte ad impedire -pur nel rispetto del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale, ma parimenti di quello non meno rilevante di presunzione di innocenza- la coltivazione di accuse infondate e la celebrazione di dibattimenti inutili o superflui (la c.d. funzione filtro dell'udienza preliminare). Ed ancora quando si osservi come tali esigenze si raccordino vieppiù intensamente, nell'odierna evoluzione della giurisprudenza dell'Europa comunitaria e ai suoi sempre più incisivi effetti sugli ordinamenti nazionali, ai principi di un processo equo e destinato ad esaurirsi in tempi ragionevolmente brevi (artt. 6, 8 C.E.D.U.). Non sembra seriamente discutibile che l'estensione della piattaforma cognitiva del giudice dell'udienza preliminare favorita dall'attività integrativa delle indagini prevista dall'art. 422 c.p.p. avvicina pericolosamente il ruolo del g.u.p. a quello del giudice istruttore del previgente sistema processuale (art. 378 c.p.p. 1930: sentenza istruttoria di proscioglimento, alternativa all'ordinanza di rinvio a giudizio). Pericolosamente per l'ovvia considerazione che, nell'attuale ordinamento processuale, il ricorso per cassazione, unico mezzo di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, non permette di risolvere (per i descritti limiti del giudizio di legittimità: giudizio sulla decisione e non sui fatti oggetto di decisione) le eventuali distonie valutative dello sbarramento (improcedibilità) posto alla prosecuzione dell'azione penale dalla decisione ex art. 425 c.p.p. Distonie che nel previgente sistema processuale
- 53 - potevano trovare componimento, proprio in punto di fatto e di valutazione del merito della regiudicanda, attraverso i mezzi di impugnazione allora previsti e segnatamente mediante l'appello della sentenza di non doversi procedere innanzi alla sezione istruttoria della competente Corte di Appello (art. 387 c.p.p. 1930), che in caso di accoglimento dell'appello del p.m. poteva disporre direttamente il rinvio a giudizio dell'imputato.
I rilievi fin qui sviluppati offrono spazio, allora, per puntualizzare che il giudizio del g.u.p. ai sensi dell'art. 425 c.p.p. non dissimile, quanto a criteri di valutazione delle prove ex art. 192 c.p.p., da quello conclusivo del giudizio di merito di primo grado, si connota in definitiva per un unico fondamentale criterio di valutazione anticipata (prognostica, ma ancor prima diagnostica) sul materiale probatorio disponibile e sulla sua evolutiva trasformazione diacronica nell'eventuale successivo dibattimento. Di tal che il criterio o parametro della decisione (regola di giudizio) rimane, in definitiva, quello -come pure è stato chiarito dalla giurisprudenza di questa S.C. della inutilità o non del dibattimento, anche in presenza di dati probatori contrastanti o insufficienti. Inutilità da correlare ovviamente alla verifica dei risultati delle indagini preliminari (eventualmente surrogati ex art. 422 c.p.p.) ed alla realistica valutazione di immediata definibilità del procedimento per una delle cause di improcedibilità elencate dall'art. 425 co. 1 c.p.p. in una proiezione probatoria ritenuta ragionevolmente destinata a non mutare. In quadro prospettico, dunque, in cui le eventuali insufficienza e contraddittorietà dei dati probatori assumono aspetti tali da farli considerare intangibili o non superabili nel corso del giudizio dibattimentale (v. in termini: Cass. Sez. 5, 15.5.2009 n. 22864, P.G. in proc. Giacomin, rv. 244202; Cass. Sez. 4,
2.11.2010; Cass. Sez. 4, 6.10.2009 n. 43483, P.C. in proc. Pontessilli, rv. 245464; Cass. Sez. 4, 23.9.2010 n. 38586, P.G. in proc. Montrasio, non mass.).
3.2. Passando al prefigurato secondo tema o profilo della specifica natura delle fonti probatorie "altre", dalla cui omessa o non approfondita valutazione i ricorrenti pubblici ministeri e parti civili traggono i dedotti vizi di motivazione della sentenza del g.u.p., si è visto come tali fonti possiedano anche natura dichiarativa: fonti derivanti dall'attività integrativa disposta d'ufficio dal giudice o dall'incidente probatorio richiesto dallo stesso p.m. per assumere le dichiarazioni degli imputati DI, IA e IO. Non occorre spendere troppe parole per segnalare, alla luce di quanto già evidenziato su referenti valutativi postulati dalla novellata lettera e) del 1° comma dell'art. 606 c.p.p., come una fonte dichiarativa sia per sua stessa definizione scandita da significanze non univoche, sì da doversi escludere che essa possa in linea di principio integrare gli altri atti del processo cui potrebbe o dovrebbe estendersi in questa sede di legittimità lo scrutinio sulla completezza e logicità della motivazione della decisione impugnata. La testimonianza libera o assistita (ON RA), salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile, è sempre il frutto di una percezione soggettiva del dichiarante, anche se attiene a fatti di sua diretta conoscenza. Il dato informativo-probatorio offerto dal testimone è sempre filtrato dalla capacità cognitiva del teste, dalla sua sensibilità percettiva ed emotiva, dal suo stato di coinvolgimento o meno negli accadimenti che richiama e descrive.
- 54 - Di tal che il giudicante nel valutare i contenuti di una deposizione testimoniale è chiamato a depurare, in diversa misura, il dichiarato dalle predette personali sempre cause di interferenza provenienti dal dichiarante. Affinché il giudice di legittimità possa esprimere un eventuale giudizio di completezza, di logicità e non contraddittorietà della motivazione della decisione gravata da ricorso in rapporto all'apprezzamento (di fatto) di una fonte testimoniale operato o non operato dal giudice di merito, diverrebbe necessario, allora, che avesse contezza dell'intero compendio probatorio raccolto fino al momento della decisione, a fronte del quale svolgere l'analisi comparativa sulla decisività o non della fonte testimoniale e sull'incidenza causale dalla stessa dispiegata (cioè della sua lacunosa, fuorviata od omessa considerazione) nel percorso giustificativo della decisione. La qual cosa non è possibile in relazione alla natura del giudizio di legittimità per i motivi in precedenza indicati.
Né tale deduzione può mutare per effetto del solo dato costituito dalla asserita parcellizzazione o estrapolazione delle trame narrative di più testimonianze addebitata dai ricorrenti alla sentenza impugnata. La predetta analisi comparativa non può essere utilmente surrogata in sede di legittimità, perché anche in tal caso (e forse in ancor maggiore misura) qualsiasi inferenza, pur sul solo profilo della completezza di motivazione della decisione -più e prima che sulla sua logicità- imporrebbe la conoscenza dell'intero quadro delle emergenze probatorie, cioè di tutti gli atti processuali, che pacificamente non sono ostensibili a questa Corte di legittimità.
Rilevato come il giudicante nell'esternare, attraverso la motivazione, le ragioni della propria decisione non sia tenuto ad offrire un parcellare e ragionieristico esame di tutte le emergenze processuali, potendo e dovendo operarne una selettiva indicazione atta a dare ragione della coerenza del proprio convincimento decisorio, è evidente che un sindacato svolto in questi termini dal giudice di legittimità ne snaturerebbe irrimediabilmente la funzione, rendendolo in tutto e per tutto un ulteriore giudice del fatto. Ciò che, per tornare incidentalmente sulla specificità della sentenza di non luogo a procedere, confligge con la stessa ragione fondante dell'introdotta inappellabilità di talegenere di sentenze, volta appunto ad impedire un secondo giudizio di merito, che non può certo surrettiziamente recuperarsi con il giudizio di cassazione.
4. La procedura incidentale disciplinata dall'art. 240 c.p.p.
Nessuna dissonanza valutativa o altro genere di carenza decisoria è ravvisabile nell'analisi della sentenza del g.u.p. del Tribunale di IL che ha dichiarato improcedibili per insussistenza del fatto i reati di appropriazione indebita contestati agli imputati DI e IA (in rispettivo concorso con i coimputati RO, EZ, IO e EL). Le conclusioni definitorie di tale accusa rassegnate dal giudice al termine di una dettagliata disamina delle emergenze di natura storico-documentale e testimoniale non prestano il fianco ai rilievi di erroneità, insufficienza e illogicità dimostrative mosse dalle parti ricorrenti, né ai rilievi di asserita incompletezza della piattaforma conoscitiva sulla quale è stata sviluppata la decisione. Wadd
- 55 - 4.1. Al riguardo è necessario riprendere il tema della procedura incidentale prevista dal novellato art. 240 c.p.p. per la distruzione del materiale sensibile oggetto dei reati di rivelazione di segreti di ufficio e di abusiva acquisizione di dati personali, procedura in corso di svolgimento durante l'udienza preliminare. Tema, già esaminato nella parte descrittiva della presente analisi (antea, A, § 3), che è reso oggetto dei rilievi censori espressi dal ricorrente Procuratore della Repubblica (ricorso, p. 92) e dalla ricorrente parte civile PI (ricorso p. 13). Sia il p.m. che la parte civile lamentano, infatti, la mancata disponibilità da parte del g.u.p. delle pratiche interessate dalla procedura di distruzione e soprattutto di un'adeguata conoscenza dei loro contenuti. Evenienza che rifluirebbe sulle valenze di "alternativa" ricostruzione dei dati processuali operata dal g.u.p. ad ulteriore dimostrazione di una sostanziale disapplicazione dell'art. 425 c.p.p. in rapporto alla potenziale espansione accusatoria consentita dal dibattimento, in cui il compendio probatorio documentale non patirebbe lacune, consentendo una sua esauriente e dinamica valutazione.
Osserva in particolare il ricorrente p.m. che il g.u.p. ha minimizzato l'esigenza di disporre alternativamente o dei dossier formati dagli imputati investigatori privati o del verbale di distruzione. O, ancora, si è astenuto -come pur avrebbe potuto decidere- dal sollevare d'ufficio la questione di incostituzionalità dell'art. 240 co. 6 c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità di sospensione del processo innanzi al giudice di merito fino all'esaurimento del verbale di distruzione, come interpretato dalla sentenza n. 173/2009 della Corte Costituzionale (verbale arricchito dalla descrizione delle circostanze inerenti all'attività di formazione acquisizione e raccolta di documenti, supporti e atti lesivi della riservatezza personale e destinati ad essere distrutti). Ricostruita la scansione temporale seguita dal proprio ufficio nell'attivare la procedura di distruzione prevista dall'art. 240 co. 3 c.p.p., il ricorrente sottolinea rivendicando la correttezza e linearità dell'operato della pubblica accusa- come sia stata esercitata doverosamente l'azione penale obbligatoria pur in pendenza del procedimento incidentale per la distruzione dei dossier formati illecitamente, non potendo arrestarsi il processo fino alla definizione del procedimento incidentale.
Arresto che, sembra doversi intendere, avrebbe dovuto porsi all'attenzione del giudice dell'udienza preliminare in presenza di un panorama probatorio altrimenti incompleto.
4.1. I rilievi del pubblico ministero e della parte civile PI non hanno pregio. Con ordinanza pronunciata il 30.3.2007 lo stesso g.i.p. del Tribunale di IL ha sollevato, nell'ambito della procedura di cui all'art. 240 c.p.p. interessante il processo in esame, questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del novellato art. 240 c.p.p., osservando come irragionevolmente -da un lato- la disciplina in parola preveda la distruzione del "materiale" informativo anche quando questo coincida con l'oggetto materiale dell'attività criminosa contestata agli indagati (corpo del reato di rivelazione di segreti di ufficio) e -da un altro lato- che la prova c.d. sostitutiva formata dal verbale di consistenza (art. 240 co. 6 c.p.p.), descrittivo dei documenti o supporti destinati alla distruzione, "senza alcun riferimento al contenuto degli stessi", impedendo una diretta cognizione della prova in dibattimento, pregiudica gli interessi difensivi dell'imputato e, specularmente, delle persone offese. Analoghi
Nach
-56- rilievi di incostituzionalità lo stesso g.i.p. ambrosiano ha sollevato, dovendo decidere su ulteriore materiale da distruggere, con una seconda ordinanza del 18.4.2009.
Decidendo sulla prima ordinanza del g.i.p. (la seconda è stata "restituita" al giudice con ordinanza n. 12/2010 a seguito della già intervenuta decisione del giudice delle leggi), con sentenza 11.6.2009 n. 173 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 240, commi 4 e 5, c.p.p., nella parte in cui non prevedono, per la disciplina del contraddittorio camerale connotante la procedura di distruzione, l'applicazione dell'art. 401, co. 1 e 2, c.p.p. (partecipazione necessaria di p.m. e indagati), nonché dell'art. 240 comma 6 c.p.p., nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento, nella redazione del verbale "sostitutivo", al contenuto dei documenti, supporti e atti “le circostanze inerenti l'attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti supporti e atti”. La disciplina derogatoria della normativa ordinaria in tema di conservazione del corpo di reato introdotta dal legislatore del 2006 non può che essere interpretata, secondo la decisione additiva della Corte
Costituzionale, se non prevedendo che il verbale, prova sostitutiva del corpo di reato, non si limiti a contenere i dati relativi alle “modalità e ai mezzi usati e ai soggetti interessati", ma rechi menzione “altresì di tutte le indicazioni utili ad informare il giudice e le parti del successivo giudizio in merito alle circostanze da cui si possano trarre elementi di valutazione circa l'asserita illiceità dell'attività contestata agli indagati".
4.2. Nel prosieguo della procedura incidentale il g.i.p. del Tribunale di IL si è fatto carico di adeguare le proprie decisioni, nell'instaurato contraddittorio pieno delle parti, al sistema modellato dal giudice delle leggi, ma non ha potuto non rilevarne per più versi la perdurante discrasia connessa alla complessità del processo EC e alle già intervenute scansioni processuali rappresentate dal rinvio a giudizio di gran parte degli imputati e dalla stessa instaurazione del giudizio dibattimentale di primo grado (pur in mancanza, in distonia col pensiero del ricorrente p.m., del verbale sostitutivo), dalla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere del g.u.p. nei confronti di alcuni imputati per alcuni dei reati loro in origine contestati, dall'avvenuta decisione di primo grado per altri imputati con sentenza applicativa di pene concordate con il p.m.
Con ulteriori ordinanze del 25.10.2010 e del 20.12.2010, versate in atti a corredo dei documenti trasmessi a seguito delle odierne impugnazioni, la prima delle quali concerne la posizione -per quel che qui rileva- dell'imputato AN in rapporto ai dati sensibili da costui forniti al IA in violazione dei doveri di ufficio (la seconda ordinanza riguarda l'altro attuale imputato GU NI), il g.i.p. milanese ha respinto la richiesta di distruzione del materiale cartaceo e informatico avanzata dal p.m., cui ha restituito tale materiale (ordinanza 20.12.2010) ad eccezione di quello relativo a documenti acquisiti illecitamente ed integranti i contestati reati di cui agli artt. 615 ter e 617 quater c.p. (capi da 23 a 31 della rubrica). In sintesi il g.i.p. ha osservato che il verbale sostitutivo, pur arricchito con i dati indicati dalla Corte Costituzionale, spesso non è idoneo a porre il giudice del merito in grado di trarre elementi di giudizio sulla liceità o non dei comportamenti degli imputati ("in molti casi la distruzione del dossier implica laaffermazione implicita, definitiva e non più verificabile, sulla esistenza di illecita raccolta di informazioni e cioè su uno degli
Hace
-57- elementi costitutivi oggettivi dei reati contestati"). Ciò segnatamente vale per i casi, comprendenti tutti i dossier attribuiti al AN, in cui la dimostrazione della illiceità
o dell'esistenza stessa o meno di tale raccolta di informazioni non può prescindere dal contestuale esame del contenuto specifico della notizia.
4.3. Il decidente g.u.p. ha ampiamente argomentato la completezza degli elementi conoscitivi disponibili ai fini delle valutazioni di competenza tra l'alternativa del rinvio a giudizio o del proscioglimento (id est improcedibilità ex art. 425 c.p.p.) degli imputati (antea, A, § 3.3). Vuoi perché l'esercizio dell'azione penale pur assenza dei dossier oggetto della procedura ex art. 240 c.p.p., cioè del corpo di reato, di cui il verbale di distruzione diviene -nell'interpretazione della Corte Costituzionale- prova
"sostitutiva", non può produrre effetti paralizzanti per la decisione cui non meno doverosamente è chiamato lo stesso g.u.p. Vuoi perché la mancanza dei dossier è largamente bilanciata, se non elisa, dalla disponibilità delle indicazioni sul materiale informativo ed investigativo interessato dalla procedura di distruzione offerte dalla maggior parte degli imputati e dai testimoni esaminati nonché degli altri copiosi elementi documentali che costellano le indagini.
Il ragionamento del g.u.p. è giuridicamente ineccepibile ed in qualche misura l'infondata censura delle ricorrenti parti civili e del ricorrente pubblico ministero, il cui specifico operato non è messo in discussione dalla sentenza (sì da rendere ultronea la difesa sviluppatane nel ricorso dello stesso p.m.), prova troppo. Se non altro per il carattere reversibile della tesi per cui, essendo stata comunque esercitata l'azione penale, avrebbe il g.u.p. dovuto farsi carico di attendere, sospendendo o differendo l'udienza preliminare, gli esiti della procedura di distruzione dei dossier illegali. In vero, come puntualmente rileva la sentenza impugnata (p. 36), diviene tautologico sostenere che il g.u.p., tenuto a pronunciarsi senza indugio sulla sussistenza o non di prove nei confronti degli imputati di cui il p.m. sollecita il rinvio a giudizio (art. 424 co. 1 c.p.p.) sulla base del materiale probatorio allegato alla stessa richiesta di rinvio a giudizio e di quello eventualmente integrativo acquisito nel corso dell'udienza preliminare, possa o debba fermare la propria delibazione per l'addotta incompletezza degli atti messi a sua disposizione dal titolare dell'azione penale. V'è da aggiungere in margine alla prospettata ipotesi del p.m., per cui il g.u.p. avrebbe dovuto o potuto sollevare questione di incostituzionalità dell'art. 240 c.p.p. nella parte in cui non consente la sospensione (con coevi effetti sul decorso dei termini di prescrizione dei reati contestati) del giudizio di merito (udienza preliminare) in attesa del concludersi della procedura incidentale di distruzione degli atti secretati dal p.m., che ben difficilmente una simile questione avrebbe potuto ricevere un positivo vaglio di ammissibilità e di rilevanza da parte del giudice delle leggi. In ragione proprio della esegesi ricompositiva della disciplina dettata dal riformato art. 240 c.p.p. compiuta con la richiamata sentenza costituzionale n. 173/2009. Certamente la realtà processuale della vicenda EC (in cui l'udienza di distruzione degli atti ex art. 240
c.p.p. si è protratta ben dopo l'avvenuto esercizio dell'azione penale e l'inizio del dibattimento di primo grado) sembra smentire quel connotato di speditezza della procedura di distruzione preconizzato dai giudici costituzionali ("...un procedimento incidentale molto rapido"). Ma non per questo, né per la contingente complessità assunta
-58- in concreto dalla procedura camerale nel caso di specie, può ritenersi vanificata la logica della scansione temporale della stessa procedura incidentale rispetto al procedimento principale immaginata dalla Corte Costituzionale, allorché ha precisato che i canoni derogatori delle regole ordinarie in tema di conservazione del corpo di reato siano applicati attraverso il “rapido" procedimento incidentale disciplinato dall'art. 240 c.p.p., “che deve precedere la chiusura delle indagini preliminari”.
5. Il tema dell'appropriazione indebita aggravata.
La censura di illogicità e di parcellizzato esame del materiale probatorio rivolta dal pubblico ministero e dalle parti civili alla sentenza impugnata è destituita di fondamento e rischia di assumere mero valore nuncupativo dopo la lettura del provvedimento liberatorio del g.u.p. di IL della esaustività della imponente disamina valutativa, lineare e -per dir così- incrociata, del vasto materiale probatorio disponibile nell'udienza preliminare. Di tal che pienamente condivisibile si mostra la conclusione dell'insussistenza, irreversibile (cioè non modificabile attraverso il dibattimento), dei fatti di appropriazione indebita contestati a IA e DI.
5.1. La considerevole mole della motivazione della sentenza può essere sintetizzata ponendo in luce le scansioni argomentative del ragionamento decisorio del g.u.p., alle quali i ricorrenti non hanno contrapposto concreti elementi ed argomenti logici in grado di ribaltarne gli esiti giuridici o di indebolirne la trama deduttiva. Osserva il g.u.p. che le operazioni sussunte nelle ipotesi di reato di cui all'art. 646 c.p., svolte da numerose altre agenzie di investigazione e non soltanto da quelle facenti capo agli imputati IA, DI e EL, sono state eseguite tutte, in diversa misura, in funzione di un interesse delle aziende PI e EC o del loro presidente nel quadro di una gestione dei compiti dei settori security conosciuta e condivisa a tutti i livelli aziendali (dai vertici ai capi di singoli reparti). Le operazioni informative commissionate a IA e a DI rispondono ad interessi aziendali connessi allo scopo sociale delle due società, essendo esplicitamente finalizzate -in forme dirette o indirette- ad obiettivi di protezione delle due compagini societarie, intese nella loro unitarietà economica o nella loro espressione rappresentativa (il presidente e i vertici delle due entità), da situazioni o personaggi "ostili" alle strategie economiche e geografiche del gruppo societario. Ed un affidabile indice delle connessioni a scopi aziendali delle attività commesse agli investigatori privati è offerto dalla vicenda delle rifatturazioni (previo "storno” delle fatture emesse in precedenza nei confronti della sola PI) delle attività di intelligence svolte dal IA
(operazioni New Entry, KR, Garden) ai fini della loro ripartizione tra PI e EC, correlata alle fasi temporali delle attività e agli specifici interessi dell'una o dell'altra azienda. Vicenda che, oltre a confliggere con un possibile effettivo intento appropriativo del IA e dei coimputati "intranei" al gruppo, risponde ad esigenze reali e concrete delle società (ad esempio l'acquisizione da parte di PI della partecipazione maggioritaria di EC). Le "rifatturazioni" di WCS da PI a
EC, documentate da IA per 36 operazioni, non sarebbero state possibili senza il coinvolgimento, a diversi livelli, delle strutture contabili e amministrative
- 59 - aziendali, siccome riferibili -tra l'altro- a costi rilevanti, approvati dagli organi aziendali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) ed inseriti nei bilanci di società quotate in borsa. Ciò che smentisce la tesi di accusa, secondo cui si tratterebbe di attività investigative mai realmente delegate ai privati investigatori (ma tuttavia aderenti ad interessi e strategie aziendali o personali del presidente). L'evenienza delle rifatturazioni (sentenza, pp. 217-226) con connesse note di credito riaccreditate predisposte dal IA sgombra sostanzialmente il campo da uno dei principali rilievi del ricorrente p.m. sulla erronea lettura del ruolo decisivo della direzione security di PI e EC facente capo a RO e ad LE (ma soprattutto al primo anche quando in PI gli succede nella carica LE) sviluppata dal g.u.p. e rende, in definitiva, marginali o non rilevanti le notazioni sull'erronea individuazione dei reali centri di spesa societari per il pagamento corrisposto a IA e DI. E' evidente, infatti, che la richiesta di "rifatturare" non è certo decisa dal RO o da suoi sottoposti (come il p.m. definisce il funzionario RL EN), ma dai responsabili della gestione contabile di PI e di EC. Circostanza che necessariamente presuppone la perfetta consapevolezza o convinzione in sede aziendale della effettività delle prestazioni informative e di sicurezza fornite dalle società estere (o comunque da esse fatturate e ad esse liquidate senza soverchi problemi). Non sottacendosi, poi, la singolarità di una condotta rivolta ad esiti di appropriazione indebita delle risorse finanziarie (eufemismo ricorrente per indicare il denaro) delle due società realizzata e resa, in tesi, manifesta attraverso una triangolazione o triplo passaggio contabile (sentenza, p. 219: "fatturazione/consegna di competenze in sequenza WCS/PI; storno fatture PI/WCS con emissione di note di credito da parte di quest'ultima nei confronti della prima e riconsegna delle competenze [da
IA-WCS a PI, ndr] rifatturazione WCS/EC e esborso del denaro questa volta da parte di EC").
5.2. DAl'analisi svolta in sentenza emerge che le attività espletate dalle società di IA, DI e EL debbono considerarsi reali e non fittizie, come può evincersi dai compendi testimoniali menzionati dal g.u.p. (stabile ricorso a capillari accertamenti su ogni aspetto della vita delle due società e su ogni singola iniziativa imprenditoriale da promuovere, sollecitati anche da settori o clienti "interni") e documentali (dagli atti scampati alla distruzione dopo l'avvio delle indagini penali emergono manoscritti, appunti, mail sui ripetuti contatti di RO con uffici e dirigenti interni delle società che formulano sistematiche richieste dei servizi di security), e sono tutte volte a tutelare interessi effettivi, quand'anche potenziali, delle due società. Ciò che vale sia per le operazioni c.d. dirette di "spionaggio", sia per le operazioni relative alla persona del presidente ON RA, poiché anche queste ultime proteggono interessi aziendali attraverso la tutela della sicurezza fisica del presidente e della sua immagine pubblica (è il caso, ad esempio, anche delle operazioni dettate dalla personale acrimonia del presidente: il giornalista Mughetti divenuto vice- direttore del Corriere della Sera;
la componente del collegio sindacale CA, sospettata di scarsa fedeltà agli interessi del management del gruppo PI-EC; le attività lobbistiche curate dalla consulente LL, cui IA corrisponde una seconda retribuzione in nero).
-60 - La tesi accusatoria, ripresa nel ricorso del pubblico ministero ed in sostanza anche in quelli delle parti civili, secondo cui le fatture emesse dalle società estere di IA e DI dovrebbero ritenersi soggettivamente inesistenti, in quanto "dissimulanti la corresponsione al IA, al DI e allo EL del prezzo delle illecite investigazioni" (come recitano i capi 9 e 22 della rubrica), è giudicata non sostenibile dal g.u.p., perché le numerosissime fatture prodotte in copia da IA o di cui si sia acquisita contezza appaiono formalmente ineccepibili. Vuoi per indicazione delle causali e delle singole voci di spesa, vuoi per la corrispondenza ad operazioni di sicurezza (informativa o di altro genere) realmente commissionate a IA e DI. Fatture che attestano, quindi, effettive attività svolte e effettive utilità, sebbene quelle operazioni siano state eseguite anche con metodi non leciti, percepite da PI e EC (come si desume dai vari report ritracciati presso le società pur dopo l'opera di ripulitura denominata "Pira") e che sono state utilizzate dalle società, venendo in tal modo "ratificate" e riconosciute come inerenti alla propria attività funzionale, per comporre la documentazione contabile dimostrativa di poste passive dei propri bilanci, regolarmente approvati dalle assemblee societarie.
5.3. Neppure trova credito l'ulteriore tesi, pure delineata nei ricorsi del p.m. e della parte civile PI, di una alternativa contestazione di appropriazione indebita e di truffa "sostanziale" (alternativa che si sostiene dirimibile dal giudice di merito), poiché al di là dei problemi procedurali ostativi a siffatta prospettazione ex art. 521 c.p.p. (e per altro la contestazione alternativa non ha connotato la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, né il p.m. non si è avvalso della disciplina dettata dall'art. 423
c.p.p. per modificare eventualmente l'imputazione)- non vi è prova alcuna che sia stato sorpreso l'affidamento di PI e EC con manovre ingannevoli (sì che non è configurabile nessuna truffa), così come del tutto indimostrata è l'ipotizzata interversione del titolo del possesso riferibile agli imputati "interni" alle società (RO, IO, EZ) per aver ecceduto la sfera delle proprie competenze.
Eventualità, questa, che con ragione il g.u.p. ritiene esclusa, perché neppure le società PI e EC ipotizzano, all'esito dei rispettivi controlli interni, reali fatti appropriativi dei propri dipendenti (comunicazioni, successive alla memoria-esposto del consulente generale avv. Chiappetta, al c.d.a.
5.7.2006 e al collegio sindacale 12.7.2006: "Nei confronti del sig. RO le indagini interne, effettuate, non hanno evidenziato fatti di appropriazione indebita”). Senza sottacere l'improprio impiego delle nozioni di "prezzo delle illecite investigazioni" (capo 9) o di “provviste per corruzione di pubblici ufficiali" (capo 22) per qualificare il controvalore delle utilità economiche conseguite dagli imputati soggetti privati concorrenti nelle ipotizzate appropriazioni indebite, nozioni da intendersi equivalenti a quella di profitto del reato, sono fondate nelle conclusioni valutative le deduzioni del g.u.p., non validamente contrastata dai ricorsi del p.m. e delle parti civili, che ha considerato non configurabile la fattispecie dell'appropriazione indebita ai danni di un'azienda o società, anche sotto il profilo di un eventuale consapevole
"storno" di risorse al fine precipuo di realizzare un illecito, "qualora anche questo possa essere ricondotto ad un interesse dell'azienda" (sentenza g.u.p., pp. 259 ss.). Conclusione che il g.u.p. esplicitamente basa anche sulle statuizioni della nota sentenza di
Nace
- 61 - legittimità n. 1245/1998, Cusani, che correla alla mancata emersione dalle indagini preliminari di ipotetici storni di ricavi di impresa gestiti in maniera occulta ovvero di creazione di fondi extra-bilancio ovvero, ancora, di creazione di fittizie poste passive di bilancio (sentenza, p. 263: "...quello che si è verificato è stato semplicemente l'esecuzione capillare di operazioni di spionaggio di possibili e futuri dipendenti;
di concorrenti;
di personaggi della finanza che avevano preso parte o facevano parte dell'azionariato della società o comunque interessati all'azionariato; di giornalisti particolarmente critici;
di manager;
di membri del collegio sindacale;
di segretarie;
di assistenti;
di uomini politici;
di mogli, fidanzate, amici, amiche, figli degli amici, calciatori, allenatori di squadre di calcio, cognati, cognate, ex mariti;
con assunzione capillare di informazioni su qualunque aspetto della vita delle persone fisiche o giuridiche spiate potesse essere rilevante per le due aziende EC e PI e per il loro presidente, con assunzione di informazioni sensibili oltre che potenzialmente imbarazzanti
...e pressoché tutti i vari settori delle due società, i c.d. clienti interni, facevano ricorso in via di routine a tale genere di informazioni..."). Del pari sono infondati i rilievi dei ricorrenti p.m. e parti civili in ordine alla scarsa attenzione dedicata dalla sentenza impugnata al dato della esosità e oggettiva rilevanza, sintomatica di una pretesa concordata intenzionalità appropriativa del denaro delle società, dei costi fatturati dal IA e dal DI, non giustificati dal valore reale dei servizi erogati. In vero il decidente g.u.p. affronta la questione nel vaglio della possibile sovrafatturazione dei costi delle società di investigazione addotta dal p.m. (sentenza pp. 273-275) e, dopo aver rilevato che le fatture dei due imputati
"esterni" sono transitate -ai fini della liquidazione- tra più uffici delle due società PI e EC, osserva come le fatture siano supportate da una idonea descrizione ed elencazione delle varie voci di spesa e come segnatamente la congruità dei prezzi praticati dai due imputati trovi riscontro nelle dichiarazioni testimoniali dei funzionari
RR e BI. In particolare la teste RR ha chiarito che la direzione security era solita consultare altri "fornitori" prima di conferire incarichi al IA e al DI (o allo EL) proprio al fine di confrontare i preventivabili prezzi dei servizi richiesti e che in tale attività preliminare era sovente emerso come altre agenzie investigative, anche straniere, praticassero prezzi superiori a quelli indicati da IA e DI. Il BI ha ribadito, dal canto suo, che le fatture erano sempre sottoposte al vaglio dell'ufficio acquisti della EC. Le parti ricorrenti contestano la lettura e il valore delle testimonianze RR e BI con argomenti che ne postulano una reinterpretazione non consentita in sede di legittimità, a fronte della lineare e coerente valutazione delle testimonianze enunciata dal g.u.p.
5.4. Il ricorrente pubblico ministero, seguito dalle parti civili, pur ponendo l'accento sul ruolo dirigenziale di AN RO posto al vertice di un settore aziendale dotato di autonomia di budget (spesa finanziaria), tende ad escludere l'esistenza di stretti contatti anche per fini operativi tra il RO e il presidente ON RA (RO si sarebbe funzionalmente rapportato al solo amministratore delegato RL Buora) allo scopo di far risaltare l'inconciliabilità di talune scelte informative commesse alle agenzie dei coimputati per scelta propria RO rispetto all'interesse o agli scopi sociali, nella ricorrenza dei quali il g.u.p. ha ritenuto non ravvisabili i fatti di appropriazione indebita. E' anche su questa base che
-62- il ricorso del pubblico ministero prospetta il vizio di travisamento del fatto (rectius della prova) nella sistematica valutativa elaborata dalla sentenza di improcedibilità. Ma il motivo di censura non è fondato e, ad ogni buon conto, è privo di influenza decisiva ai fini della disamina della questione centrale oggetto delle attuali impugnazioni, che ruota intorno alla configurabilità o meno di effettivi eventi appropriativi delle risorse finanziarie del gruppo PI-EC. Depurato dai profili di fatto e dagli accenti polemici, il ricorso del p.m. si traduce, in sintesi, nella articolazione della tesi per cui: a) i servizi remunerati da PI e EC sotto l'onnicomprensiva categoria delle prestazioni per la sicurezza interna ed esterna delle società non rientrano nell'oggetto sociale delle due società ed erroneamente il g.u.p. ha privilegiato un indefinito generale interesse delle società, che solo in pochi casi può ritenersi corrispondere agli scopi sociali delle due compagini (in proposito il ricorso delle parti civili lamentano la confusione in cui sarebbe incorso il giudice nell'omologare le non coincidenti nozioni di interesse e di vantaggio, il secondo non potendo essere ricondotto -se non in termini generici e giuridicamente non significativi- alle società potenziali beneficiarie); b) l'attività di informazione e di security svolta da IA e DI è in realtà frutto di dissimulazione in rapporto ad esigenze delle società o di loro comparti create ad arte dagli imputati e in particolare dai funzionari "interni" della direzione security;
c) necessariamente deve presupporsi l'esistenza di un accordo tra i coimputati, intranei od estranei alle società, al deliberato scopo di depauperare a proprio profitto le due società.
5.5. Nessuno di tali tre presupposti o situazioni complementari risulta, tuttavia, sorretto da elementi probatori o da argomentazioni che possano realmente scardinare l'impianto decisorio della sentenza ed indurre ad una riconsiderazione dei suoi esiti processuali in questa sede di legittimità. A ciò deve aggiungersi che, in vero, i ricorsi del p.m. e delle parti civili sembrano incorrere in un errore di prospettiva, processuale (cioè probatoria) e sostanzialistica, quando rimarcano che gran parte delle attività sviluppate da IA e DI (su fraudolenta indiretta richiesta di RO, LE
e IO, che fanno apparire tali attività necessarie per la gestione societaria) sono state realizzate attraverso fatti illeciti e penalmente rilevanti, come si evince dalle imputazioni, estranee al presente giudizio, elevate nei confronti di numerosi imputati, inclusi i concorrenti nelle contestate appropriazioni indebite.
E' in questa ottica che le parti ricorrenti criticano l'espresso richiamo della sentenza alla decisione di legittimità Cusani del 1998, alla cui stregua l'oggettivo perseguimento di interessi della società impedisce la ravvisabilità di eventi appropriativi anche se tali interessi siano stato soddisfatti con modalità illecite 210031: "La creazione di riserve occulte e l'utilizzazione extrabilancio di fondi sociali non sono di per sé sufficienti ad integrare il delitto di appropriazione indebita;
deve escludersi che possa essere qualificata come distrattiva, e tanto meno come appropriativa, una erogazione di denaro che, pur compiuta in violazione delle norme organizzative della società, risponda ad un interesse riconducibile anche indirettamente all'oggetto sociale... può accadere che una persona giuridica attraverso i suoi organi persegua i propri scopi con mezzi illeciti, senza che ciò comporti di per sé l'interruzione del rapporto organico... fermo restando che il gestore di tali occulte riserve deve ritenersi gravato da un rigoroso onere di provarne l'effettiva destinazione allo scopo predetto").
-63- I ricorrenti p.m. e parti civili PI e EC fanno rilevare come al citato orientamento giurisprudenziale (sentenza Cusani) se ne contrapponga un altro, di questa stessa S.C., di segno opposto (Cass. Sez. 2, 4.4.1997 n. 5136, Bussei, rv. 208059), alla cui stregua deve ritenersi sussistente il reato di cui all'art. 646 c.p. nel contegno di un amministratore o dirigente di società che, costituendo riserve pecuniarie occulte fuori bilancio, le distragga in favore di terzi per fini illeciti ed avulsi dall'oggetto sociale e dalle finalità aziendali.
Va evidenziato, però, che l'orientamento espresso dalla sentenza Cusani non è isolato, essendo stato ribadito da altra decisione di legittimità di poco successiva (Cass.
Sez. 5, 13.6.1998 n. 10041, Altissimo, rv. 211393: "Non è configurabile il reato di appropriazione indebita a carico di amministratori sociali i quali costituiscano fondi extrabilancio solo formalmente non riconducibili alla società e li utilizzino per il perseguimento, sia pure con mezzi illeciti, di fini non estranei agli interessi sociali"). Il collegio decidente condivide, in linea di massima, il principio fissato dalla sentenza Cusani in punto di perseguibilità di interessi societari anche con modalità illecite con conseguente impossibilità di configurare condotte appropriative dei corrispondenti cespiti allo scopo utilizzati, ma non può non osservare che la soluzione della problematica sollevata nella specie dal caso EC è di altra natura e prescinde, in definitiva, dai ricordati indirizzi giurisprudenziali. La problematica attiene ai congiunti temi della corretta definizione della condotta di appropriazione ascritta agli imputati e in special modo della relativa prova (in ciò non apparendo condivisibile la sostanziale inversione dell'onere della prova dall'accusa all'imputato enunciata dalla sentenza Cusani) e della apprezzabilità delle nozioni di interesse sociale, oggetto sociale, scopo sociale. Di tal che occorre formulare alcune precisazioni per sgombrare il campo da possibili confusioni, in cui paiono incorrere p.m. e parti civili ricorrenti nell'evocare i concetti di interesse sociale, di oggetto sociale, di scopo sociale. Confusioni indotte da un uso promiscuo di tali nozioni e forse anche dal sincretismo argomentativo delle massime giurisprudenziali appena menzionate. Precisazioni che sgombrano il campo, può subito aggiungersi, da una notazione espressa nel ricorso della parte civile PI. Censurandosi le critiche mosse dalla sentenza al contegno del presidente del gruppo societario ON RA (che, secondo il g.u.p., avrebbe preso le distanze dal RO e dall'attività di security in dissonanza con le emergenze processuali accreditanti gli stretti rapporti mantenuti da RO con il vertice societario fino alle avanzate fasi delle indagini preliminari), nel ricorso si fa osservare che, a tutto voler concedere, l'estensione dell'iniziativa penale nei confronti di un presidente supposto complice silente non varrebbe certo a determinare l'impunità dei coimputati dai contestati comportamenti appropriativi. Il rilievo, pur marginale, è infondato, perché l'ipotesi del coinvolgimento penale del presidente ON RA, dando origine ad un conflitto di interessi dello stesso presidente, implicherebbe l'attribuzione del diverso reato proprio di infedeltà patrimoniale ex art. 2834 c.c., fattispecie criminosa speciale rispetto a quella dell'appropriazione indebita (Cass. Sez. 5, 23.6.2003 n. 38110, P.M. in proc. Sama, rv. 227152; Cass. Sez. 2, 27.3.2008 n. 15879, Baruffaldi, rv. 239776).
5.6. La nozione di oggetto sociale altro non è che il modulo definitorio delle attività di impresa per cui un determinato ente societario è stato costituito (art. 2328
- 64 - c.c.). L'oggetto sociale individua, quindi, l'ambito della attività aziendalistica della società e il presupposto della sua stessa esistenza nel mondo del diritto ed è cosa diversa dall'interesse e dagli scopi sociali che, in particolare momento storico, possono involgere la società e i suoi vertici gestionali, siano gli stessi sovrapponibili o non agli obiettivi imprenditoriali che qualificano l'attività produttiva di beni o servizi. Al riguardo è utile rilevare che significativamente non ogni atto societario non conforme all'oggetto sociale o perfino ad esso estraneo divenga affetto da nullità, potendo la medesima società farli formalmente propri, se rispondenti ad un suo interesse attuale, atteso che -come statuito dalla giurisprudenza civile di legittimità- la società ha facoltà di autorizzare in via preventiva o di ratificare dopo il loro compimento l'adozione di atti degli amministratori che risultino altrimenti estranei all'oggetto sociale (Cass. Civ. Sez. 1, 15.4.2008 n. 9905, Sicilcassa SpA
contro
Imit SpA, rv. 602637).
Nel reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. l'oggetto della tutela penale è costituito, secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, dal diritto di proprietà ovvero più esattamente, in ragione del requisito possessorio della condotta dell'agente
(che deve “avere, a qualsiasi titolo, il possesso” dell'altrui denaro o cosa mobile dei quali si appropria), dall'interesse di un determinato soggetto (persona offesa) alla tutela dell'originario vincolo di destinazione della sua cosa o del suo denaro. La condotta illecita è integrata dalla appropriazione da parte dell'agente che, godendo di una situazione di "possesso" della cosa, intesa in senso penalistico come potere di disporre della cosa a "titolo" diverso da quello di proprietà, compia atti che nella perdurante disponibilità (possesso) della cosa- equivalgano a renderla propria, come se ne fosse l'effettivo proprietario. Nel che consiste l'elemento strutturale del reato, comunemente qualificato come interversione del (titolo del) possesso. La condotta che realizza la fattispecie criminosa può assumere espressioni o forme diverse, che sono per solito individuate in fatti o atti che, sorretti dall'animus domini dell'autore, si traducano nella consumazione o trasformazione, nella alienazione, nella ritenzione, nella distrazione della cosa o del denaro.
Se nessun dubbio sussiste sui connotati concettuali delle prime tre tipologie di condotte appropriative, è più problematico giungere ad una definizione unitaria dei fatti distrattivi che realizzino ipotesi di appropriazione indebita in uno schematico inquadramento della distrazione quale contegno che imprima alla cosa o soprattutto al bene fungibile denaro una destinazione, funzionale e/o finalistica, diversa da quella sua propria ed originaria. Tanto più dopo l'intervenuta abolizione (L. 26.4.1990 n. 86) dalla fattispecie del peculato per distrazione dalla struttura ontologica dell'art. 314 c.p., norma incriminatrice speculare, sul piano pubblico (cioè dei reati commessi da pubblici ufficiali), all'appropriazione indebita punita dall'art. 646 c.p. In questa sede, per i fini connessi all'analisi degli odierni ricorsi, è sufficiente osservare, in primo luogo, che -se la distrazione consiste nell'attribuire alla cosa un fine o una destinazione inconciliabili con il titolo giuridico del possesso del soggetto agente è possibile individuare una sommaria differenziazione tra fatti di mera distrazione e fatti di distrazione "appropriativa", che attuano una indiretta o dissimulata apprensione del bene o del denaro da parte dell'agente, producendo in definitiva un vero e proprio atto spoliativo-espropriativo della persona offesa. Di qui la constatazione, in secondo luogo, che nella vicenda processuale in esame vengono in
-65- risalto, secondo la formale contestazione del reato di cui ai capi 9) e 22) della rubrica, condotte di appropriazione per distrazione alla stregua di uno schema dissimulatorio imperniato sulla ideazione di “meccanismi di drenaggio delle risorse di PI-EC", fatte apparire come "corrispettivo di operazioni di investigazione", che si assumono essere state fittizie o parziali e non conformi ai veri interessi delle due società. La formulazione in vero non brillante dell'accusa, puntualmente criticata dal decidente g.u.p. che ne ha segnalato le connotazioni aziendalistiche, presuppone -quindi- la apparenza in tutto o in parte dei servizi erogati dalle agenzie investigative (ricondotte alle loro società estere) degli imputati IA e DI e una disponibilità dei coimputati "interni" alle società piena ed autonoma delle risorse finanziarie societarie, in tal modo drenate in cumulativo vantaggio proprio e dei correi.
Presupposti che formano la struttura della peculiare ipotesi appropriativa contestata agli imputati e che la sentenza impugnata dimostra, con analisi esaustiva e logica, essere privi di specifiche prove o non sorretti da elementi storici suscettibili di eventuale espansione in dibattimento, fase processuale di cui ha -per ciò- constatato la inutilità. All'analisi svolta dal g.u.p. non fanno velo, anche per la loro mancata focalizzazione sui temi fondanti della prefigurata regiudicanda ex art. 646 c.p., le censure enunciate dal ricorrente p.m. e dalle ricorrenti parti civili in rapporto, tra le numerose censure, all'imprecisa individuazione dei centri di spesa delle due società, alla mancata o superficiale valutazione dell'abnorme esosità dei costi contabilizzati per i servizi investigativi ottenuti dalle società, alla impropria individuazione di un interesse diretto o indiretto delle due società ad ottenere le informazioni o i servizi prestati da DI e IA, estranei all'oggetto e agli scopi sociali del gruppo PI-EC. TEesse di cui ricorrenti, nel passare in rassegna le singole operazioni o pratiche esaminate dal g.u.p., contestano in tutto o in parte la sussistenza attraverso l'improponibile pretesa di una reinterpretazione fattuale dei singoli casi non esperibile da questa Corte di legittimità. Donde la conseguente pretermissione, per tal verso, delle censure sugli specifici episodi in contestazione (pratiche investigative) basate su pretesi errori interpretativi e valutativi del g.u.p.
5.7. L'ampiezza della motivazione del g.u.p. del Tribunale di IL non esime dal rilevare che, pur giungendo ad una conclusione valutativa ex art. 425 c.p.p. che è condivisa dal collegio decidente, ha forse dedicato uno spazio minore di quello che sarebbe stato utile per definire compiutamente e in termini irreversibili la regiudicanda integrata dai reati di appropriazione indebita. Da un lato la sentenza impugnata non considera la descritta non coincidenza tra il concetto di appropriazione e il concetto di distrazione, tralasciando di constatare che, a tali fini, assume decisiva valenza non tanto l'oggetto sociale (di cui si è detto), quanto piuttosto e soltanto l'interesse sociale. Da un altro lato la sentenza non si è soffermata, se non in modo indiretto, sulla problematica concernente il dolo specifico che deve realizzare la fattispecie dell'appropriazione indebita e che presuppone di necessità un accordo tra intranei ed estranei finalizzato alla liquidazione delle remunerazioni (prezzi) via via corrisposte da PI o da EC per operazioni presunte inesistenti o, se esistenti, non riconducibili neppure in forma mediata all'interesse delle due società.
-66- Giova subito precisare, per quanto appaia ovvio, che l'illiceità delle operazioni integranti, di volta in volta, i reati di rivelazione di segreti di ufficio, di corruzione o altri reati non meno gravi non può mai integrare, in una sorta di concorso formale, il delitto di appropriazione indebita per l'ontologica incompatibilità della condotta appropriativa per il perseguimento dell'interesse sociale sotteso a quegli specifici e ulteriori fatti di reato. Tematica affatto trascurata dai ricorsi, che anzi muovono dal presupposto contrario (piena conciliabilità e concorso del reato ex art. 646 c.p. con gli altri reati che avrebbero formato, secondo la stessa ipotesi accusatoria, la condizione o la causa della distrazione appropriativa di fondi). Nondimeno la sentenza impugnata, pur non affrontando ex professo l'illustrata tematica, sì da non enunciare un principio che avrebbe avuto sicuro valore risolutivo, non manca di offrire attraverso una dettagliata motivazione gli argomenti di carattere generale e specifico (cioè esaminando le singole operazioni o pratiche di IA e DI) che suffragano l'inesistenza dei fatti appropriativi in termini persuasivi. Sopratutto nelle parti in cui la sentenza precisa come la sostanziale illiceità delle pratiche per servizi commessi alle agenzie investigative esterne corrispondesse a precise scelte aziendali, cui è difficile considerare estranei i coincidenti vertici delle due società (presidente e amministratore delegato). La tesi della c.d. scheggia impazzita (fortemente criticata nel ricorso del p.m.), impiegata metaforicamente dal g.u.p. per descrivere -nell'ottica della pubblica accusa- l'esistenza di un vero e proprio gruppo spionistico all'interno delle direzioni security di PI e EC avente l'obiettivo di acquisire illegalmente notizie estranee agli interessi di PI e EC, addebitandone i costi alle due società, con la congiunta finalità di arricchirsi in danno di entrambe, appare -a ben riflettere- l'unica ipotesi percorribile per consentire di configurare e dimostrare la sussistenza nelle supposte condotte di appropriazione anche dell'indispensabile dolo specifico richiesto dall'art. 646 c.p. I ricorsi del p.m. e delle parti civili avrebbero dovuto far valere, al di là del richiamo al travisamento del fatto per lo più prospettato (con palesi sconfinamenti oltre l'area definita dall'art. 603 co. 3 prima parte c.p.p.) sotto lo schermo del travisamento della prova, eventuali errori di diritto del giudice a quo, tali da potergli attribuire di non aver compreso la realizzazione di condotte di vera e propria "spoliazione" del patrimonio sociale, che costituisce l'in sé del reato di appropriazione indebita, riferibile ad un previo accordo tra soggetti interni ed esterni alle società. Ciò non è in alcun modo avvenuto, né la motivazione della sentenza e la sua meticolosa analisi delle emergenze delle indagini offrono reale spazio per siffatte prospettazioni.
5.8. Le inferenze che dall'illustrato quadro processuale possono trarsi sono evidenti in particolare per i riflessi esiti valutativi in tema di interesse, scopo e oggetto sociale. Nel caso di specie, se non viene provata la simulazione di attività ovvero l'esecuzione di attività estranee alle società, ma da esse retribuite non può neppure prefigurarsi il reato di cui all'art. 646 c.p. Riflessi, ulteriori ma non meno significativi, che si proiettano anche sul tema del dolo specifico, perché la finalità di realizzare un ingiusto profitto è incompatibile con il perseguimento (anche indiretto o perfino putativo) di un interesse delle società committenti o di entità societarie ad esse collegate. Ciò equivale a dire che negli episodi del caso EC oggetto degli odierni
-67- ricorsi perché si realizzino il delitto di appropriazione indebita e quello di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione anche di fatti appropriativi il centro di gravitazione probatoria deve accentrarsi sulla dimostrazione dell'operare di un gruppo spionistico composito (soggetti interni ed esterni a PI-EC) che attuasse finalità proprie mediante una spoliazione sine causa delle due società. Evenienza che è risolutivamente smentita dagli elementi di prova oggetto della diffusa, quanto giuridicamente corretta, valutazione della sentenza impugnata. I ripetuti richiami del g.u.p. alla sentenza Cusani per suffragare l'insussistenza del reato di appropriazione indebita suggeriscono di ritornare sulla decisione in esame. E' indubbio che la situazione di fatto presa in esame da questa S.C. nel 1998 sia stata diversa da quella considerata nel presente giudizio. Tuttavia la ratio decidendi, come quella della successiva sentenza Altissimo, appare in larga misura sovrapponibile alla vicenda in esame: la formazione di fondi extra bilancio e la loro utilizzazione nell'interesse, anche indiretto, della società non vale ad integrare il reato di cui all'art. 646 c.p. E' singolare, tuttavia, come neppure la sentenza Cusani abbia approfondito non solo il tema del rapporto tra attività appropriativa e attività distrattiva, finendo per assimilarle (anzi confondendole, nonostante pochi anni prima, come detto, il legislatore avesse soppresso il reato di peculato per distrazione) sul piano concettuale e su quello della qualificazione penalmente rilevante della condotta, ma neanche il tema del dolo specifico, che diviene il presupposto per ogni successiva argomentazione sul connotato dell'interesse sociale. E ciò altresì con l'introduzione a carico dell'imputato, come elemento necessario per escludere l'illiceità del fatto, di un rigoroso onere di provare la destinazione dei fondi occulti al soddisfacimento di interessi della società, in tal modo sovrapponendosi surrettiziamente il tema della prova del reato al tema della sua qualificazione.
Pubblico ministero e parti civili ricorrenti evocano il diverso principio di diritto fissato dalla sentenza di legittimità Bussei del 1997, secondo cui sussisterebbe il reato di appropriazione indebita nella condotta dell'amministratore di società che distragga in favore di terzi, per scopi illeciti ed estranei all'oggetto sociale e alle finalità aziendali, riserve di denaro occulte extra-bilancio. Per tale sentenza la condotta di appropriazione ex art. 646 c.p. consisterebbe, infatti, non solo nell'annettere al proprio patrimonio il denaro o la cosa mobile altri, ma anche nel disporne arbitrariamente, uti dominus, in qualsiasi forma sì da farne derivare una perdita irreversibile per il proprietario. Il principio di diritto così affermato dalla decisione è basato su tre argomenti che sembrano trascurare, tutti, non soltanto la struttura, ma la stessa finalità della previsione dell'art. 646 c.p. con le discrasie e incongruenze che seguono. La violazione del rapporto fiduciario (infedeltà), che è ritenuto dalla sentenza Bussei alla base del rapporto organico tra amministratore e società, rileva non ai fini della configurazione del reato, ma soltanto quale circostanza aggravante. L'omologazione, sul piano della qualificazione giuridicamente rilevante del fatto, tra attività distrattiva e attività appropriativa, sebbene una distrazione "privatistica" non sia neppure ipotizzabile quando l'attività sia compiuta nell'interesse anche indiretto della società. Non solo. Pur volendo considerare in tesi esistente una distrazione (ma tale concetto sembra perfino incompatibile con il fare propria la cosa, esprimendo una peculiare nozione funzionale, quale forma o modalità di gestione, tipicamente pubblicistica, di
-68- destinazione vincolata), non si sarebbe comunque in presenza di una distrazione a profitto proprio o altrui, per il semplice motivo che il fine primario perseguito non è, infatti, quello di arricchire se stesso o altri, ma quello di proteggere, benché con mezzi costituenti reato, il patrimonio sociale. Sicché, in ultima analisi, la sentenza Bussei finisce per basarsi su un solo postulato per così dire ontologico: se l'attività è illecita, la stessa diviene per ciò solo appropriativa. Volendo, allora, trarre le conclusioni dell'analisi fin qui sviluppata ed incentrata sul verificare se possa integrare il reato di appropriazione indebita aggravata da abuso di relazioni di lavoro la condotta concorsuale di dirigenti di una società per azioni e di terzi fornitori di servizi informativi e di security, svolti anche con modalità illecite, oggetto di commesse proposte in seno alla società dai dirigenti e liquidate ai terzi fornitori nel rispetto delle regole di contabilità e di spesa societarie, la risposta non può che essere negativa, come ha sostenuto il g.u.p. del Tribunale di IL, respingendo la richiesta di rinvio a giudizio del p.m. e pronunciando sentenza liberatoria per insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 425 c.p.p. Al riguardo possono, per tanto, enunciarsi in sintesi le seguenti coordinate puntualizzazioni. Il concetto di appropriazione non coincide con quello di distrazione e ad integrare la prima, per gli effetti di cui all'art. 646 c.p., assume valore non l'oggetto sociale della società di capitali, ma l'interesse e l'utilità aziendali diretti o indiretti, a nulla rilevando che questi siano stati raggiunti dai terzi fornitori (extranei rispetto ai dirigenti interni) mediante la commissione di reati.
In mancanza della prova di un previo accordo criminoso tra dirigenti e fornitori e del connesso dolo specifico del reato, cioè di una concreta oggettiva finalità di "spoliazione" del patrimonio sociale, il dimostrato conseguimento, diretto o indiretto o anche putativo, di un interesse o di una utilità della società esclude l'ingiustizia del profitto ed il reato di appropriazione indebita. La distrazione, nella sua accezione privatistica, di denaro o beni di una società non è configurabile quando l'attività sia compiuta nell'interesse anche indiretto della società. E' idonea ad integrare il reato di cui all'art. 646 c.p. soltanto un'appropriazione in senso stretto con immanenti esiti ablativi (appropriazione-espropriazione), corrispondente a una condotta uti dominus che violi il titolo del possesso-disponibilità, di guisa che il perseguimento dell'interesse sociale anche con mezzi costituenti reato non può realizzare, sotto i profili oggettivo e soggettivo, il reato punito dagli artt. 646 e
61 n. 11 c.p.
6. Il tema del segreto di Stato in riferimento all'imputato CO AN.
La tematica è stata ampiamente trattata nella parte descrittiva della presente sentenza (antea, A, § 6). I ricorsi proposti su tale capo della decisione ex art. 425 c.p.p. dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale di IL vanno respinti, perché basati su rilievi censori che non individuano lacune logiche od eventuali errori di diritto nelle determinazioni assunte dal g.u.p., che a seguito della conferma del segreto di Stato opposto dal AN da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Conferma del segreto in presenza della quale il g.u.p., all'esito di lunga e articolata analisi della problematica del segreto di Stato disciplinato dagli artt. 202 c.p.p., 39, 40 e
-69- 41 L.
3.8.2007 n. 124, ha dichiarato improcedibili (secondo la già indicata tripartizione delle "pratiche" di IA potenzialmente riferibili a propalazioni del AN) con varie formule i reati ascritti all'imputato AN e, per le parti corrispondenti, all'imputato IA, quale espressione o segmento delle connotazioni polifasiche del fatto oppositivo del segreto e del suo specifico oggetto interpersonale. La decisione del g.u.p. è, del resto, puntualmente conforme alla lettura della disciplina sul segreto di Stato sviluppata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 3.4.2009 n. 106, ai cui passaggi salienti il g.u.p., come si è già annotato in precedenza, esplicitamente si richiama. Sentenza che, a ben vedere, è oggetto implicito e mediato, delle stesse argomentazioni di dissenso sollevate dai ricorrenti rappresentati del pubblico ministero sulle caratteristiche e sugli effetti riconosciuti, sul piano sostanziale e processuale, alla opposizione e apposizione del segreto di Stato.
6.1. Non è certo questa la sede per dar conto delle critiche che pure da più parti della dottrina e della giurisprudenza hanno accolto la decisione della Corte Costituzionale, sebbene resa nel solco delle anteriori sentenze del giudice delle leggi sul tema del segreto di Stato (in particolare sentenza n. 87/1977). Critiche che si accentrano, solo per citarne la più ricorrente, soprattutto sulla interpretazione estensiva (additiva), quale asserito improprio obiter dictum, della categoria dei soggetti legittimati ad opporre il segreto di Stato a norma dell'art. 41 co. 1 L. 124/2007 sino ad includervi anche gli indagati e gli imputati, oltre ai testimoni. Estensione che, si è sostenuto, finirebbe per porre il segreto di Stato, se confermato dal Capo del Governo, nella disponibilità dell'imputato o dell'indagato, offrendogli un commodus discessus dal processo non sindacabile dall'autorità giudiziaria penale. Quel che nella presente sede rileva è la verifica della giustezza giuridica delle argomentazioni enunciate dalla sentenza impugnata nell'interpretare la concreta latitudine del segreto opposto dall'imputato AN e di previa individuazione dei profili di essenzialità decisoria della conoscenza dei fatti taciuti (perché coperti da segreto) dall'imputato. Verifica da correlare all'ulteriore controllo, in punto di diritto, sulla corretta applicazione da parte del giudice di merito dei principi ermeneutici fissati in proposito dalla Corte Costituzionale. Siffatto controllo di legittimità non pone in luce possibili profili di carenza, illogicità o contraddittorietà delle determinazioni del g.u.p., anche in rapporto alla valutazione degli specifici episodi per cui il pubblico ministero di primo grado ha proposto ricorso. Nel contesto in esame deve riconoscersi che il dictum della Corte Costituzionale (sentenza 106/2009) non sembra offrire spazio alcuno per un possibile superamento processuale del segreto a fronte dell'evenienza, in concreto non confutabile, che l'imputato AN ha opposto il segreto di Stato sui suoi rapporti con i coimputati IA e RO, con il presidente ON RA e con altri soggetti, in nome dell'esercizio del suo diritto di difesa, essendo altrimenti esposto ad incriminazione per il reato di rivelazione di segreti di Stato punito dall'art. 261 c.p.
6.2. Il procedente g.u.p., muovendo dal dato per cui l'oggetto del segreto di Stato attiene -come chiarisce la Corte Costituzionale, a notizie e non a comportamenti, cioè ad atti, documenti, dati informativi e contenuti di testimonianze afferenti a
- 70- relazioni e rapporti ritenuti di vitale importanza per lo Stato comunità alla stregua del giudizio espresso dall'unico organo costituzionale deputato a valutare l'inferenza fattuale del segreto di Stato, cioè il Presidente del C.d.M., ha giudicato evidente che l'estensione della conoscenza della notizia segretata sia formata da una sequenza conoscitiva complessa e composita integrata dal collegamento, in rapporto di complementarietà descrittiva di determinati fatti, tra il dato testimoniale originario riconducibile a persone diverse dal pubblico ufficiale legittimato ad opporre il segreto ed il dato proveniente dal soggetto (testimone, indagato, imputato) che abbia opposto il segreto di Stato confermato. In altri termini i riferimenti accusatori (in senso lato chiamata in correità) di IA relativi ai suoi rapporti con AN anche ai fini della produzione di taluni servizi informativi da lui resi a PI e EC non possono essere considerati isolatamente ed a prescindere dalla riconduzione che di quei rapporti il AN ha operato a tematiche attinenti al funzionamento del servizio di sicurezza di cui è stato funzionario (rapporti del SISMI con soggetti esterni alla struttura). In altre parole le indicazioni provenienti da IA, ma lo stesso è a dirsi di quelle ascrivibili al D'MB (sebbene i suoi asserti vadano reputati inconferenti perché indiretti e derivanti da persona deceduta), al RO (che, per altro, nulla di penalmente rilevante afferma nei confronti di AN), al presidente ON RA (sui rapporti con il quale pure il AN ha opposto il segreto perché assorbiti nell'area di azione esterna del SISMI) non sono autosufficienti ai fini della prova di una condotta criminosa attribuibile al AN, non potendosi al riguardo tralasciare il corrispondente contributo conoscitivo, pur in negativo o controluce nei termini dettati dal confermato segreto di Stato, sulle connotazioni dei rapporti da lui intessuti con
IA e altri imputati o altre persone emersi durante le indagini. Al riguardo il g.u.p. ha con fondamento respinto la tesi del p.m., ripresa negli attuali ricorsi, per cui le dichiarazioni accusatorie di IA ed altri andrebbero valutate nella loro intrinseca valenza probatoria dell'esistenza di rapporti di natura illecita, sì da consentire l'affermazione della concorrente responsabilità del AN indipendentemente dalla successiva sua opposizione del segreto di Stato (da reputare irrilevante, essendoci già autonoma prova del reato), poiché in detti rapporti interpersonali non è la notizia che va dal privato al SISMI, ma il contrario, ciò che sarebbe sufficiente a radicare la sussistenza dei fatti illeciti ascritti al AN.
Posto che per quel che emerge dalla sentenza- le indagini non hanno prefigurato alcun indizio di una veicolazione di notizie segrete dal SISMI (AN) ai privati (ché, a tacer d'altro, al AN avrebbe dovuto contestarsi il reato di cui all'art. 262 c.p. e non semplicemente quello sanzionato dall'art. 326 c.p., come incongruamente supposto in udienza preliminare dall'Avvocatura dello Stato per la costituita parte civile Presidenza del C.d.M.), con piena ragione il g.u.p. deduce come siffatta tesi del p.m. vanifichi il configurarsi stesso di una problematica di segreto di Stato, traducendosi in ultima analisi in un indebita prevaricazione o pretermissione di un atto valutativo discrezionale di un potere dello Stato (il Governo rappresentato dal Presidente del C.d.M.), quale quello confermativo del segreto opposto da AN, definibile come atto politico nel senso tecnico senso suo proprio di espressione di indirizzo politico.
-71- Tale deve essere ritenuta la natura della decisione confermativa del segreto di
Stato prevista dall'art. 41 L. 124/2007 (e dalla stessa precedente L. 24.10.1977 n. 801) precisata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 106/2009 sulla scia della sentenza n.
86/1977), che ha altresì chiarito che dinanzi ad un atto di siffatta natura deve considerarsi interdetto qualsiasi sindacato giurisdizionale (anche in termini surrettizi o mediati di disapplicazione) sull'an e sul quomodo del potere di segretazione. Vale a dire che l'atto politico affermativo (confermativo) del segreto di Stato produce uno "sbarramento processuale" alla conoscenza e all'utilizzazione in sede giudiziaria di notizie (id est fonti di prova) che investano il supremo interesse della sicurezza dello Stato e diviene suscettibile di essere assoggettato soltanto ad un sindacato di natura parlamentare ("tale essendo la sede normale di controllo nel merito delle più alte e più gravi decisioni del'Esecutivo", come afferma il giudice delle leggi). Ne discende, allora -come correttamente argomenta il g.u.p.- che, se la fonte di prova segretata riveste carattere di essenzialità a fini decisori e non sussistono altre diverse fonti di prova, l'autorità giudiziaria non ha altra alternativa se non quella della declaratoria di improcedibilità del reato per l'esistenza del segreto di Stato in applicazione del disposto dell'art. 202 co. 3 c.p.p. (come novellato dalla L. 124/2007).
6.3. Il decidente g.u.p. ha già posto in evidenza l'ulteriore contraddittorietà della tesi pure avanzata dal p.m., per cui -avendo il AN fatto "mercimonio corruttivo" delle notizie a lui note in qualità di funzionario apicale del SISMI ed essendosi, quindi, in presenza di un reato- non vi sarebbe spazio per l'addotto segreto di Stato, il contegno penalmente rilevante dello stesso AN divenendo apprezzabile a prescindere da ogni ipotesi di segreto. La tesi, che fa leva su un asserito esercizio improprio delle funzioni pubbliche ricoperte da AN, è ripresa nei due ricorsi del pubblico ministero. La stessa è infondata, perché si pone in insuperabile contrasto con il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 106/2009, secondo cui non è il reato a rilevare in punto di segreto di Stato, ma solo la fonte di prova attinente a rapporti valutati non divulgabili, sì che, "qualora la prova di fatti costituenti reato sia contenuta in notizie segretate, il giudice non può e non deve ulteriormente procedere, esistendo l'obbligo di dichiarare tale situazione immediatamente". La diversa deduzione dei ricorrenti si traduce in una sostanziale abrogazione della disciplina normativa dettata dagli artt. 202 c.p.p. e 40 L. 124/2007. A tacere del fatto che detta tesi è indotta dall'erroneo presupposto che un fatto astrattamente costituente reato non possa di per sé solo attingere la tematica del segreto di Stato, dal momento che la menzionata disciplina normativa rende palese come sia possibile che fatti, notizie, cose 0 documenti oggetto di segreto di Stato possano essere relativi a fatti costituenti reato (argomentandosi, a contrario, dagli artt. 39 u.c. L. 124/2007 e 204 c.p.p., che escludono dal novero del segreto di Stato solo alcuni tipi di reati quali quelli diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale, quelli di strage, quelli di associazione mafiosa).
6.4. La pregiudiziale analisi della essenzialità ai fini della decisione sugli sviluppi dell'udienza preliminare condotta dal g.u.p. nella lunga e articolata ordinanza del 13.11.2009, con cui è stata chiesta conferma al Presidente del C.d.M. del segreto di
Stato opposto da AN ("...la valutazione del fatto, come delineato nella contestazione e
-72- come indicato nelle fonti di prova articolate a sostegno della contestazione dal p.m., conduce ad una valutazione, allo stato, di piena rilevanza ed influenza sui fatti oggetto di accertamento nel procedimento penale anche nell'attuale fase di delibazione preliminare..."), non consente incertezze sulla concludenza e pertinenza delle valutazioni espresse nella ordinanza medesima e, dopo l'intervenuta conferma del segreto di Stato, nella impugnata sentenza di improcedibilità. Non mette conto soffermarsi, per un verso, sulla esplicita (motivata) mancata acquisizione da parte del g.u.p., censurata dal ricorrente p.m., del c.d. comunicato, ripreso dai mezzi di informazione, con cui l'ufficio stampa della Presidenza del C.d.M. avrebbe in qualche modo delimitato l'ambito o area di conferma del segreto indicato nella risposta del Capo del governo in data 22.12.2009. L'inconsistenza del rilievo del p.m. è stata già adeguatamente argomentata dal g.u.p. (sentenza, p. 307), sì che non occorre aggiungere altro. Analogamente, per altro verso, non sembra potersi discutere, a riprova della non autosufficienza accusatoria della iniziale chiamata in correità e in reità del AN compiuta da IA, sulle oggettive valenze di ritrattazione delle successive dichiarazioni con cui lo stesso IA (astenutosi dal rispondere nell'incidente probatorio) ha precisato di non confermare quanto prima riferito sul conto di AN.
Una interpretazione letterale e costituzionalmente orientata (sentenze del giudice delle leggi sul segreto di Stato) del dato normativo conduce, insomma, a ritenere che l'oggetto dell'inibizione o "sbarramento" non è la singola prova (interrogatorio, esame testimoniale o altro atto processuale), ma unicamente la notizia o le notizie tutelate dal segreto di Stato (documenti, notizie, attività e ogni altra cosa la cui diffusione possa vulnerare l'integrità della Repubblica, come stabilisce l'art. 39 co. 1 L. 124/2007). Laddove il previgente testo dell'art. 202 c.p.p. faceva riferimento -ai fini della "essenzialità" decisoria dei fatti attinti da segreto di Stato confermato- alla singola "prova", il novellato art. 202 co. 3 c.p.p. e l'art. 41 co. 2 L. 124/2007 individuano l'oggetto del segreto, la cui conoscenza è inibita all'autorità giudiziaria, nella sola "notizia" (l'impedimento acquisitivo investe il dato informativo suscettibile di conoscenza e valutazione, come chiaramente puntualizza l'art. 202 co. 5 c.p.p.) Da quanto si è venuto esponendo discende che al quesito in definitiva posto dai ricorsi del pubblico ministero in ordine alla sindacabilità, nel giudizio di merito e in quello di legittimità (sotto lo specifico profilo del vizio di motivazione), della decisione del giudice procedente di interpellare (richiesta di "conferma") il Presidente del
Consiglio dei Ministri sull'esistenza del segreto di Stato opposto da un imputato e della susseguente declaratoria di non luogo a procedere per improseguibilità dell'azione penale, a seguito dell'avvenuta conferma del segreto di Stato opposto dall'imputato, deve darsi risposta sostanzialmente negativa. Nei limiti in cui, nella descritta sequenza procedimentale, il giudice -come avvenuto nel caso in esame- abbia previamente verificato e motivato, da un lato, la pertinenza ai reati ascritti all'imputato e la specificità, sotto il profilo della tutela del diritto di difesa (come possibilità di difendersi provando), dei documenti, delle notizie e delle attività dedotte quali oggetto del segreto opposto dall'imputato ed abbia valutato senza contraddizioni, da un altro lato, l'effettiva essenzialità decisoria ("per la definizione del processo" sulla posizione dell'imputato opponente) di fatti, circostanze e documenti coperti dal segreto di Stato.
- 73 - 7. Il ricorso della parte civile EC-LATAM S.A.
Il ricorso proposto nei confronti dell'imputato CO DI per il reato di appropriazione indebita rubricato al capo 22) è infondato e deve essere respinto. La dedotta mancanza di motivazione sulla ritenuta insussistenza dell'appropriazione indebita da parte dell'imputato della complessiva somma di tre milioni di dollari fatturata negli anni 2002-2005 a carico della AM SA non sussiste per più ragioni, non ultima delle quali quella indicata, a contrario, nello stesso ricorso. Vale a dire la perfetta estensibilità alla società brasiliana controllata da EC delle valutazioni spese dal g.u.p. per gli analoghi episodi di appropriazione indebita riferiti direttamente alla società EC.
Non risponde al vero che la sentenza impugnata non indichi le vicende per cui è avvenuto l'esborso di denaro in favore della società statunitense GSS Inc. di DI
e di EL. La remunerazione del DI si inserisce, infatti, nell'attività di supporto logistico per le prolungate ed onerose operazioni di controspionaggio e di intrusione informatica compiute in danno della agenzia di investigazione americana KR, che ha visto la partecipazione diretta anche del gruppo di lavoro guidato dall'imputato IO (il Tiger Team) in ILe a tutela delle rilevantissime (donde l'interesse, pacifico, della società controllante EC e, per essa, della controllata EC Latino-ME). L'attività, scandita dall'invio in ILe anche dell'imputato
NG AN, con l'incarico di direttore della security presso AM, è diffusamente trattata dalla sentenza a proposito dell'operazione denominata KR (sentenza, pp. 129-137) e delle altre ad essa collegate ("Radiomaria 3", "Giaccone", "Carioca", "Rio": sentenza, pp. 137 ss.). L'attività in questione ha per oggetto il controverso rapporto fiduciario instaurato da EC, ai fini della gestione dell'allora controllata IL
EC (cui succede la AM SA), con l'imprenditore sudamericano DA AN (che rifiuta di onorare l'impegno di retrocessione delle azioni formalmente dismesse da EC per poter gestire servizi di telefonia mobile in ILe. L'operazione è in realtà contrassegnata da molteplici interventi di reazione e contrasto, a tutela degli imponenti interessi economici dell'azienda in ILe e della stessa immagine pubblica della EC e dell'intero gruppo societario PI-EC, per rimuovere gli effetti negativi della campagna di stampa attivata (anche con l'impiego della società investigativa KR) dall'azionariato brasiliano della società controllata al deliberato scopo finale di estromettere EC dalla reale gestione societaria. La sequenza degli interventi assume caratteri di particolare onerosità (vi sono comprese anche le non irrisorie remunerazioni dell'intermediario Naj Nahas, a sua volta sottoposto a controllo di affidabilità), tanto che per l'anno 2004 è “sforato” il budget di spesa del comparto security di EC (da 60 a 120 milioni di euro). Quanto al mediato interesse societario all'indicata attività di sostanziale tutela patrimoniale della EC Latino-ME, il fatto che detta compagine sudamericana sia stata nel periodo 2002-2005 una entità autonoma e distinta da EC LI SpA, non fa velo alla considerazione per cui (come è avvenuto per le rifatturazioni dei costi delle prestazioni di IA da PI a EC). E' sufficiente richiamare in proposito i principi fissati dalla ricordata sentenza Cusani di questa S.C. in punto di affermata legittimità e idoneità traslativa delle prestazioni rese senza corrispettivo da
-74- società controllate in favore della società controllante e nell'interesse complessivo del gruppo societario.
8. Il ricorso dell'imputato LE TA.
L'impugnazione va respinta perché basata su censure infondate, ai limiti della inammissibilità nella parte in cui sono caratterizzate dalla riproduzione -elusiva del novellato art. 606, co.
1-lett. e), c.p.p., quale interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice- di elementi probatori meramente fattuali inapprezzabili in questa sede di legittimità (nel ricorso sono trasfusi i dati testimoniali già indicati nella memoria difensiva prodotta al g.u.p., per altro allegata allo stesso ricorso). Correttamente la sentenza impugnata ha preso atto dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione concernente il reato di corruzione propria ascritto al TA nella rilevata assenza di univoci dati valutativi evidenzianti l'estraneità dell'imputato ai fatti criminosi.
E' appena il caso di osservare che dallo stesso atto impugnatorio si ricava la sussistenza di dati che escludono in termini di evidenza l'ipotizzata estraneità del TA al reato contestatogli. Dai tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini è emerso, infatti, oltre a contatti telefonici intercorsi tra il commissariato di P.S. IL
OL (imputati OG e FF) e la società OL d'NT del IA, che una "strana" telefonata è giunta presso l'utenza fissa dell'abitazione del DA SO dall'utenza cellulare del TA il 4.11.2000, giorno in cui l'imputato risulta libero dal servizio d'istituto in commissariato.
Non è superfluo, allora, rammentare l'operatività dell'accertata causa estintiva del reato (prescrizione) ai sensi dell'art. 129 c.p.p. alla stregua della rimarcata carenza di elementi segnalanti il delinearsi di cause liberatorie prevalenti, in punto di fatto o di diritto, sulla dichiarata causa estintiva. Carenza di cui, va ripetuto, un additivo implicito indice è offerto dai contenuti dello stesso odierno ricorso. Le dedotte censure sulla motivazione della sentenza impugnata neppure avrebbero potuto o dovuto essere prese in considerazione in questa sede, non potendo in ogni caso questa Corte disporre un eventuale annullamento con rinvio dell'impugnata decisione proprio per l'immediata applicabilità dell'art. 129 c.p.p. In vero il principio di immediata declaratoria di una causa di non punibilità implica necessariamente che i potenziali elementi probatori e valutativi suscettibili di escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione dello stesso da parte dell'imputato emergano ex actis in maniera affatto incontestabile, di tal che il giudizio prognostico da compiere afferisce più alla nozione o categoria concettuale della constatazione che a quella di un diretto apprezzamento valutativo o di merito. Con la fisiologica conseguenza che nel giudizio di cassazione, quando la motivazione della decisione di merito offra ragione dei dati posti a fondamento dell'operato giudizio di responsabilità dell'imputato, non può nel contempo emergere dagli atti, con l'indispensabile "evidenza", una causa assolutoria nel merito. Come ripetutamente affermato da questa S.C., in presenza di una causa di estinzione del reato l'area del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione impugnata è appunto circoscritta alla evidenza delle condizioni di cui all'art. 129 co. 2 c.p.p. (ai fini kiloa
-75- di un eventuale proscioglimento nel merito), sì da far venire in luce una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflui ogni dimostrazione o apprezzamento, poiché -giova ribadire- un eventuale annullamento con rinvio diverrebbe incompatibile con il canone di immediata rilevabilità e declaratoria da parte del giudice di rinvio della causa estintiva stabilito dagli artt. 129 co. 1 c.p.p. e art. 620 -co. 1, lett. a)- c.p.p (cfr.: Cass. S.U. 28.11.2001 n. 1021/02, Cremonese, rv. 220511; Cass. Sez. 6, 29.5.2008 n. 40570, Di Venere, rv. 241317; Cass.
S.U., 28.5.2009 n. 35490, Tettamanti, rv. 244274).
Al rigetto delle impugnazioni delle parti civili e dell'imputato TA segue per legge la condanna delle stesse parti civili e del TA al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica di
IL.
Rigetta i ricorsi delle parti civili, che condanna al pagamento de lle spese processuali.
Rigetta il ricorso di LE TA, che condanna al pagamento delle relat ive spese processuali.
Roma, 20 settembre 2011
Il consigliere/estensore Presidente
Giacomo Paoloni Giovann Giovanni de Roberto 우 Я еёе DEPOSITATO IN CANCELLERIA:
IL - 3 MAG 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piera Esposito
-76-