Sentenza 15 maggio 2009
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen. - per la quale il G.u.p. deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori - è qualificata dall'ultima parte del suddetto comma terzo che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto - e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato - può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2009, n. 22864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22864 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 15/05/2009
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 703
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 9671/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di MILANO;
nei confronti di:
1) IA AR n. il 10/06/1968;
avverso SENTENZA del 08/04/2008 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALLA Stefano;
sentite le conclusioni del P.G. Dott DI POPOLO che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. PICCIONI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano ricorre avverso la sentenza di non luogo a procedere, perché il fatto non costituisce reato, emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Pavia ai sensi dell'art. 425 c.p.p. nei confronti di GI MA in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta semplice documentale, nonché di ricorso abusivo al credito in danno della Cassa rurale ed artigianale di Binasco, relativi al fallimento della ILCA s.r.l., di cui il GI era amministratore prima e liquidatore poi, dichiarato dal Tribunale di Pavia con sentenza 21 luglio 2006. Deduce il P.G., nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per avere il g.u.p. pronunciato una sentenza di merito, in contrasto quindi con la natura processuale della sentenza ex art. 425 c.p.p., possibile solo allorché l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi portati dal p.m. abbiano caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente superati in giudizio, mentre nel caso di specie illogicamente il giudice aveva sovrapposto la propria personale interpretazione a quella fornita dal p.m., che aveva richiesto il rinvio a giudizio del GI, valutando nel merito gli elementi probatori solo con riferimento alla situazione esistente al momento dell'udienza preliminare.
Con memoria depositata il 7 maggio 2009 il difensore di GI MA, Avv. TOSCHI Fulvio, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che correttamente il g.u.p. aveva emesso sentenza di proscioglimento sulla base di elementi oggettivi, risultanti per tabulas, non suscettibili di essere modificati in giudizio. Il ricorso è fondato.
La previsione dell'art. 425 c.p.p., comma 3, per cui il giudice dell'udienza preliminare deve emettere sentenza di non luogo a procedere, anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori, è qualificata dall'ultima parte del comma, che impone un simile esito allorché detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Pertanto, solo una prognosi dell'inutilità del dibattimento attinente alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere (Cass.,sez. 2^, 18 marzo 2008, n. 14034, in C.E.D. Cass., n. 239514), ma non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato, bensì solo allorché non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa condurre ad una diversa soluzione (Cass., sez. 4^, 31 gennaio 2008, n. 13163, in C.E.D. Cass., n. 239701). Nella specie, il g.u.p., premesso di non poter affermare un vero e proprio difetto di tipicità del fatto (sottrazione di circa Euro 4.000,00 corrispondenti al valore contabile di beni strumentali risultanti dal registro dei cespiti ammortizzabili alla data del 7.11.05), è pervenuto ad una sentenza di improcedibilità nei confronti dell'imputato, "perché il fatto non costituisce reato", sulla base della ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta, alla luce della complessiva condotta tenuta dal GI, anche nei rapporti con l'amministrazione fallimentare, per avere egli stesso, in qualità di liquidatore, chiesto il fallimento della società quando il dissesto appariva ormai evidente, per cui - argomenta ancora il g.u.p. - non è sfornita di plausibilità la versione difensiva secondo cui i pochi beni in questione potrebbero essere andati smarriti anni prima nel corso di uno spostamento di sede avvenuto sotto la precedente gestione sociale. Ed ancora, argomentando sempre con l'insussistenza del dolo, il giudice è pervenuto alla sentenza liberatoria impugnata con riferimento ai reati di bancarotta documentale semplice e di ricorso abusivo al credito, senonché, in tal modo, oltre ad emettere un sentenza di improcebilità non basata su una valutazione di insufficienza o contraddittorietà degli elementi a carico dell'imputato parametrata alla prognosi della inutilità del dibattimento, il g.u.p. ha illegittimamente valorizzato, una volta accertato tanto la verificazione del fatto di reato, sotto il profilo della sua materialità, quanto la sua attribuibilità all'imputato sotto quello del rapporto causale, nell'ambito della pur necessaria indagine in ordine all'elemento psicologico del reato, ipotetiche e incerte alternative, concernenti l'effettiva direzione della volontà, finendo con l'operare scelte tra le molteplici soluzioni "aperte", viceversa riservate in via esclusiva al libero convincimento del giudice del dibattimento, in esito all'effettivo contraddittorio delle parti sulla prova.
L'impugnata sentenza deve quindi essere annullata con rinvio al G.u.p. presso il Tribunale di Pavia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio al G.u.p. presso il Tribunale di Pavia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2009